§ 4.7.6 – D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.7 bevande analcoliche
Data:18/05/1982
Numero:489


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita dei succhi di frutta, dei succhi di frutta concentrati, dei succhi di frutta disidratati e dei nettari di [...]
Art. 2.      Ai sensi del presente decreto si intende per
Art. 3.      Ai sensi del presente decreto si intende per
Art. 4.      I prodotti di cui all'art. 1 possono essere posti in commercio solo se conformi alle definizioni e alle norme previste dal presente decreto e dal suo allegato
Art. 5.      Per la preparazione dei succhi di frutta sono consentiti
Art. 6.      Per la preparazione dei succhi di frutta concentrati sono consentiti
Art. 7.      Per la preparazione dei succhi di frutta disidratati sono consentiti
Art. 8.      Per la preparazione dei nettari di frutta sono consentiti
Art. 9.      I prodotti di cui al presente decreto, qualora destinati al consumatore finale devono riportare sugli imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, [...]
Art. 10.      E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana
Art. 11.      Qualora i prodotti di cui al presente decreto siano messi in vendita o somministrati a mezzo di apparecchi automatici di distribuzione si applicano le norme in materia [...]
Art. 12.      I prodotti disciplinati dal presente decreto, qualora surgelati, sono assoggettati anche alle disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32
Art. 13.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione
Art. 14.      Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di [...]
Art. 15.      E' consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto preparare i prodotti ivi previsti in conformità alle norme precedentemente vigenti e [...]
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 4.7.6 – D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489. [1]

Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili.

(G.U. 2 agosto 1982, n. 210).

 

     Art. 1.

     Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita dei succhi di frutta, dei succhi di frutta concentrati, dei succhi di frutta disidratati e dei nettari di frutta. Esso non si applica ai prodotti ottenuti dal pomodoro.

 

          Art. 2.

     Ai sensi del presente decreto si intende per:

     1) Succo di frutta:

     a) il prodotto ottenuto dai frutti con procedimento meccanico, fermentescibile ma non fermentato, avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici del succo dei frutti da cui proviene. Nel caso degli agrumi il succo è il prodotto proveniente dall'endocarpo; tuttavia il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero, conformemente alle buone norme di fabbricazione che devono permettere di ridurre al massimo nel succo la presenza di costituenti delle parti esterne del frutto;

     b) il prodotto ottenuto con succo di frutta concentrato mediante restituzione della proporzione di acqua estratta dal succo al momento della concentrazione, con aggiunta d'acqua che presenti caratteristiche appropriate, soprattutto dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico in modo da garantire le qualità essenziali del succo e mediante restituzione dell'aroma con sostanze aromatizzanti recuperate all'atto della concentrazione dello stesso succo di frutta o di succhi di frutta della stessa specie. Tale prodotto deve presentare caratteristiche organolettiche ed analitiche equivalenti a quelle del succo di frutta ottenuto da frutta della stessa specie conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).

     2) Succo di frutta concentrato, il prodotto ottenuto dal succo di frutta mediante eliminazione fisica di una parte dell'acqua di costituzione. Allorchè il prodotto è destinato al consumo diretto, la concentrazione deve essere almeno del 50%.

     3) Succo di frutta disidratato, il prodotto in polvere ottenuto dal succo di frutta mediante procedimento di disidratazione.

     4) Nettare di frutta, il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto mediante aggiunta d'acqua e di zuccheri al succo di frutta, al succo di frutta concentrato, alla purea di frutta, alla purea di frutta concentrata o ad una miscela di questi prodotti e che sia, inoltre, conforme all'allegato.

     Tale denominazione può essere sostituita da quella di "succo e polpa di..." per i prodotti ottenuti mediante aggiunta di acqua e zuccheri esclusivamente alla purea di frutta eventualmente concentrata.

 

          Art. 3.

     Ai sensi del presente decreto si intende per:

     1) frutto, il frutto, fresco o conservato col freddo, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali per la fabbricazione dei succhi o dei nettari di frutta e giunto al grado di maturazione adeguata.

     2) purea di frutta, il prodotto fermentescibile, ma non fermentato, ottenuto setacciando la parte commestibile di frutti interi o pelati senza eliminazione di succo.

     3) purea di frutta concentrata, il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione.

 

          Art. 4.

     I prodotti di cui all'art. 1 possono essere posti in commercio solo se conformi alle definizioni e alle norme previste dal presente decreto e dal suo allegato.

     Quando un prodotto proviene da una sola specie di frutta, l'indicazione della specie si sostituisce al termine "frutto" o accompagna le denominazioni che non comportano la menzione del termine "frutto".

     E' consentito usare denominazioni tipiche estere purchè venga indicata anche la corrispondente denominazione prescritta al precedente art. 2.

 

          Art. 5.

     Per la preparazione dei succhi di frutta sono consentiti:

     a) la mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta di una o più specie [2];

     b) i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali, quali i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione, nonchè l'uso delle sostanze previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

     c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'art. 1, numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonchè il fruttosio eccetto che per la preparazione dei succhi di pera e di uva:

     1) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, per la loro correzione;

     2) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a:

     200 g per litro di succo per i succhi di limone, di limetta, di bergamotto e di ribes;

     100 g per litro di succo negli altri casi per ottenere un gusto dolce. Ne è vietato l'impiego nella preparazione del succo di mela.

     Per la preparazione dei succhi di frutta ricostituiti è consentito l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'art. 1, numeri da 1 a 10, della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonchè del fruttosio.

     Nella preparazione dei succhi di frutta l'impiego dello zucchero esclude l'impiego degli acidi e viceversa.

 

          Art. 6.

     Per la preparazione dei succhi di frutta concentrati sono consentiti:

     a) la mescolanza di succhi di frutta di una o più specie;

     b) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'art. 5; tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'art. 5, primo comma, lettera c), punto 2, è consentita solo per i succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al consumatore finale, con le quantità massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione che se ne faccia menzione nella denominazione di vendita [3];

     c) la restituzione degli aromi mediante sostanze aromatizzanti recuperata all'atto della concentrazione del succo di frutta di base o di succhi di frutta della stessa specie. Tale aggiunta è obbligatoria per i succhi di frutta concentrati destinati al consumo diretto.

 

          Art. 7.

     Per la preparazione dei succhi di frutta disidratati sono consentiti:

     a) la mescolanza di succhi di frutta di più specie;

     b) i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali, quali i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione nonchè l'uso delle sostanze previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

     c) la disidratazione del succo di frutta mediante trattamenti o procedimenti fisici, ad esclusione del fuoco diretto.

     E' obbligatoria la restituzione dei componenti aromatici essenziali provenienti dalla stessa specie di frutta o eventualmente recuperati nel corso della disidratazione.

 

          Art. 8.

     Per la preparazione dei nettari di frutta sono consentiti:

     a) la mescolanza di nettari di frutta di una o più specie, eventualmente con aggiunta di succo o purea di frutta;

     b) i trattamenti ed i procedimenti fisici usuali, come i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione nonchè l'uso delle sostanze previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modifiche, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

     c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'art. 1, punti da 1 a 10, della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonchè del fruttosio in quantità non superiore al 20% in peso rispetto al peso totale del prodotto finito;

     d) acqua in quantità tale che il tenore in succo e/o purea di frutta e l'acidità totale del prodotto finito non siano inferiori ai tassi fissati nell'allegato. In caso di mescolanza il tenore in succo e/o purea di frutta e l'acidità devono essere proporzionalmente conformi a quelli fissati nell'allegato;

     e) la sostituzione totale o parziale della quantità di acido citrico prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, con equivalente quantità di succo di limone;

     f) la sostituzione totale degli zuccheri col miele rispettando il limite del 20%, previsto alla precedente lettera c) [4].

 

          Art. 9.

     I prodotti di cui al presente decreto, qualora destinati al consumatore finale devono riportare sugli imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili le seguenti indicazioni conformemente alle modalità previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:

     a) la denominazione loro riservata. Tuttavia:

     per i prodotti provenienti da due o più specie di frutti, tranne nel caso dell'impiego del succo di limone alle condizioni previste dall'art. 8, primo comma, lettera e), la denominazione è seguita o la parola "frutti" è sostituita in tale denominazione dalla enumerazione dei frutti utilizzati in ordine decrescente di quantità presente;

     per i prodotti di cui all'art. 2, n. 3, la dicitura "disidratato" può essere sostituita dalla dicitura "in polvere" e può essere seguita o sostituita dalla indicazione del procedimento di disidratazione utilizzato;

     b) la menzione "a base di... concentrato" per i succhi ed i nettari di frutta ottenuti totalmente o parzialmente a partire da un prodotto concentrato completata dall'indicazione del prodotto concentrato utilizzato. Tale menzione deve essere scritta accanto alla denominazione, bene evidenziata rispetto a questa e ad ogni altro contesto;

     c) per i nettari di frutta l'indicazione del tenore minimo effettivo di succo di frutta e/o purea di frutta mediante la menzione "frutta: ...% minimo";

     d) l'elenco degli ingredienti ivi compresi gli additivi; tuttavia non sono considerati ingredienti le sostanze utilizzate per la ricostituzione di un succo di frutta ottenuto da succo di frutta concentrato e di una purea di frutta ottenuta da una purea di frutta concentrata, nonchè gli aromi aggiunti al succo di frutta concentrato e al succo di frutta disidratato, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente decreto e l'anidride solforosa in quantità non superiore a 10 mg per litro;

     e) la quantità nominale espressa in chilogrammi o grammi per i succhi di frutta disidratati e per quelli surgelati; in litri, centilitri e millilitri per gli altri prodotti;

     f) per i succhi di frutta concentrati ed i succhi di frutta disidratati la quantità di acqua necessaria per ricostituire il prodotto;

     g) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

     h) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;

     i) la menzione "con polpa" per i prodotti di cui all'art. 2 punto 4 secondo comma, non designati unicamente dalla menzione "succo e polpa";

     l) la menzione "gassato" quando il tenore in anidride carbonica è superiore a 2 per litro;

     m) la menzione "zuccherato" inclusa nella denominazione per i succhi di frutta con aggiunta di zuccheri in conformità all'art. 5, primo comma, lettera c), n. 2. Tale menzione deve essere riportata con caratteri di dimensioni uguali a quelli della denominazione.

     La denominazione, inoltre, deve essere seguita dall'indicazione della quantità massima di zuccheri aggiunti calcolati in sostanza secca ed espressi in grammi per litro: la quantità indicata non deve essere superiore di oltre il 15% alla quantità effettivamente aggiunta;

     n) il termine minimo di conservazione.

     Le indicazioni di cui al presente articolo lettere a), b), c), e), i), l), m) e n) devono figurare nello stesso campo visivo.

     Se i prodotti di cui al presente decreto non sono destinati al consumatore finale, le menzioni di cui al primo comma del presente articolo possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento.

     L'aggiunta di acido 1-ascorbico non autorizza alcun riferimento alla vitamina C.

 

          Art. 10.

     E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana.

     (Omissis) [5].

 

          Art. 11.

     Qualora i prodotti di cui al presente decreto siano messi in vendita o somministrati a mezzo di apparecchi automatici di distribuzione si applicano le norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

 

          Art. 12.

     I prodotti disciplinati dal presente decreto, qualora surgelati, sono assoggettati anche alle disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.

 

          Art. 14.

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di lavorazione non conformi a quelli previsti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni.

 

          Art. 15.

     E' consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto preparare i prodotti ivi previsti in conformità alle norme precedentemente vigenti e confezionarli in conformità alla legge 30 aprile 1962, n. 283, o al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 26 marzo 1980, n. 327.

     I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

Disposizioni particolari relative ai nettari di frutta. [6]

 

Nettari

Acidità minima espressa in grammi di acido tartarico per 1 di prodotto finito

Tenore minimo in succo ed eventualmente in purea, espresso in % del peso del prodotto finito

I. Frutti dal succo acido, non consumabile allo stato naturale

Frutti di passiflora (Passiflora edulis)

8

25

Solano di Quito (Solanum Quitoense)

5

25

Ribes nero

8

25

Ribes bianco

8

25

Ribes rosso

8

25

Uva spina

9

30

Frutti di olivello spinoso

9

25

Prugnole

8

30

Prugne

6

30

Susine

6

30

Bacche di sorbe

8

30

Cinorroidi (frutti di Rosa sp.)

8

40

Ciliegie acide (Marasche)

8

35

Altre ciliegie

6 (1)

40

Mirtilli neri

4

40

Bacche di sambuco

7

50

Lamponi

7

40

Albicocche

3 (1)

40

Fragole

5 (1)

40

More

6

40

Mirtilli

9

30

Cotogne

7

50

Limoni e limette

-

25

Altri frutti appartenenti a questa categoria

-

25

II. Frutti poco acidi o ricchi di polpa, o molto aromatici, dal succo non consumabile allo stato naturale

Manghi

-

35

Banane

-

25

Guaiave

-

25

Papaie

-

25

Litchi

-

25

Lazzeruole

-

25

Anone (Annona Muricata)

-

25

Anone reticolate (Annona Reticulata)

-

25

Cerimolie

-

25

Melagrane

-

25

Noci di acagiù o di anacardio

-

25

Spondiadi (Spondias Purpurea)

-

25

Imbù (Spondia Tuberosa Aroda)

-

30

Altri frutti appartenenti a questa categoria

-

25

III. Frutti dal succo consumabile allo stato naturale

Mele

3 (1)

50

Pere

3 (1)

50

Pesche

3 (1)

45

Agrumi, esclusi limoni e limette

5

50

Ananas

4

50

Altri frutti appartenenti a questa categoria

-

50

(1) Limite non applicabile nel caso di prodotti di cui all'art. 2, n. 4), secondo periodo.

 


[1] Abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 7 maggio 1992, n. 399.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.M. 7 maggio 1992, n. 399.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 1992, n. 399.

[5] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 7 maggio 1992, n. 399.

[6] Allegato così sostituito dall'art. 5 del D.M. 7 maggio 1992, n. 399.