§ 48.1.2 - R.D. 25-07-1940, n. 1077.
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:25/07/1940
Numero:1077


Sommario
Art. 1.      Il servizio del lotto è amministrato dal Ministero delle finanze a mezzo delle Intendenze di finanza del Regno secondo le norme contenute nel presente regolamento
Art. 2.      Il giuoco si effettua presso le ricevitorie del lotto giusta la tariffa e con le modalità ed alle condizioni stabilite nel titolo I del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933
Art. 4.      I ricevitori non possono in modo assoluto adoperare, per le successive estrazioni, bollettari predisposti per estrazioni precedenti. Quelli non utilizzati debbono essere restituiti [...]
Art. 5.      Il ricevitore, in caso di sbaglio o sgorbio nella registrazione della giocata, deve annullare, con due linee trasversali tanto la matrice che la bolletta, ripiegando questa sulla matrice o, se [...]
Art. 6.      La interlineazione prevista per le giocate a prezzo multiplo, di cui all'art. 16 R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, dev'essere fatta con due linee orizzontali contigue discoste l'una dall'altra [...]
Art. 7.      Il giuoco può essere fatto per tutte le dieci ruote di estrazione indicate a stampa sul bollettario stesso, o per otto di esse, nel qual caso due debbono essere cancellate dal ricevitore su [...]
Art. 8.      Salvo quanto è disposto dall'art. 19 del R.D.L. n. 1933 del 1938 circa il giuoco di un solo numero contro gli altri ottantanove, ciascuna bolletta deve contenere una sola giuocata.
Art. 9.      I ricevitori debbono trascrivere con chiarezza i giuochi contenuti in ciascun bollettario su apposito stampato, detto copia-giuochi, da rimanere presso la ricevitoria per un periodo di sei mesi [...]
Art. 10.      Il riparto della somma assegnata ad ogni Intendenza con decreto del Ministro per le finanze per le poste delle giuocate di estratto determinato è fatto dall'Intendente fra le diverse ricevitorie [...]
Art. 11.      L'Intendente di finanza stabilisce in qual giorno della settimana deve cessare l'accettazione di determinate giuocate. Di conseguenza i ricevitori debbono nel giorno fissato, chiudere il giuoco [...]
Art. 12.      Nel giorno in cui cessa la raccolta del giuoco, i ricevitori debbono apporre in calce all'ultima bolletta madre di ogni tipo di bollettario la dicitura "chiuso" la data e la firma; debbono [...]
Art. 13.      È assolutamente vietato di scrivere sulle copertine dei bollettari del giuoco, il numero e l'importo delle bollette annullate.
Art. 14.      Qualora per qualsiasi motivo non si raccolga giuoco durante la settimana sia nella ricevitoria che nelle collettorie dipendenti, il ricevitore deve avvertire la Intendenza sede di archivio [...]
Art. 15.      I ricevitori, chiuso definitivamente il giuoco, debbono rimettere all'Intendenza di finanza sede di archivio segreto le matrici di tutto il giuoco raccolto nella settimana valevole per una, per [...]
Art. 16.      Quando per variazioni dell'orario postale o per qualsiasi altra causa, i ricevitori prevedano che, attenendosi all'ora stabilita per chiudere il giuoco, il sacchetto delle matrici non possa [...]
Art. 17.      L'intendente designa gl'impiegati per ogni estrazione che dovranno attendere al ricevimento e contazione delle matrici ed alla compilazione della doppia nota di esse.
Art. 18.      L'archivio segreto destinato al deposito delle matrici di cui all'art. 23 del R.D.L. n. 1933 del 1938, deve essere stabilito in apposita stanza dell'Intendenza di finanza, deve avere un solo [...]
Art. 19.      Prima della porta vi è un'antiporta munita di una serratura a catenaccio, con turabuchi a cartoncino; la relativa chiave con ingegni diversi mutabili, è custodita dal delegato al servizio di [...]
Art. 20.      Il funzionario che conserva la chiave della serratura con cartoncino applicata all'antiporta, nel giorno di adunanza della Commissione apre il lucchetto e scopre il cartoncino perché i [...]
Art. 21.      Aperta l'antiporta, la Commissione si assicura che lo stato della porta interna nulla presenti di anormale e, con la scorta del verbale della precedente apertura, riscontra il numero del [...]
Art. 22.      È obbligo dei componenti la Commissione di assicurarsi anzitutto che gli armadi, contenenti le matrici del giuoco, siano chiusi e che le chiavi degli armadi stessi siano alla loro volta, [...]
Art. 23.      Ogni settimana, nel giorno di estrazione, oppure in quello destinato alla verifica delle bollette vincenti, la commissione competente toglie dall'armadio, in cui furono rinchiuse, le matrici per [...]
Art. 24.      Tutte le operazioni che si compiono in occasione della apertura e della chiusura dell'archivio, sono descritte nel processo verbale da compilarsi in quattro esemplari sottoscritti dai tre [...]
Art. 25.      Quando le matrici di una ricevitoria o talune di esse non siano pervenute e non possano perciò essere chiuse in archivio segreto prima dell'estrazione, l'Intendenza di finanza deve, prima [...]
Art. 26.      Per ottenere l'accreditamento dei prezzi delle giuocate rimborsate in seguito ad annullamento, avvenuto a norma degli artt. 20 e 22 del R.D.L. 19 ottobre 1938, i ricevitori, nel giorno di [...]
Art. 27.      Le estrazioni sono fatte pubblicamente con l'intervento delle autorità menzionate nell'art. 24 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, nei giorni ed ore indicati nella tabella che ogni anno [...]
Art. 28.      La Commissione menzionata, presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, presiede alle operazioni di estrazione dei numeri. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato [...]
Art. 29.      Il banditore, per ordine del prefetto o di chi ne fa le veci, prende dal tavolo il cartello portante il n. 1, lo mostra al pubblico, proclamandolo, indi lo consegna all'intendente il quale lo [...]
Art. 30.      Terminato l'imbussolamento, mentre il giraruota muove l'urna ora in un senso ora in un altro, il servente benda gli occhi al fanciullo e gli denuda il braccio.
Art. 31.      Compiuta l'estrazione, l'urna dovrà essere immediatamente chiusa e la chiave consegnata al presidente della commissione. Questa, poi, procede, subito dopo, al riscontro degli altri ottantacinque [...]
Art. 32.      Il riscontro di cui al precedente articolo dovrà essere eseguito con le maggiori cautele sotto la diretta ed ininterrotta vigilanza della commissione. Il segretario estrae ad uno ad uno gli [...]
Art. 33.      Nel verbale di estrazione, copia del quale dovrà essere trasmessa al Ministero assieme con quello di apertura e chiusura dell'archivio segreto, debbono essere indicati i nomi dei componenti la [...]
Art. 34.      L'intendente è personalmente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'estrazione ed ove, per qualsiasi causa, si deviasse da alcune di esse, dovrà farne menzione nel [...]
Art. 35.      Le indennità ai componenti la Commissione d'Archivio del Lotto presso le dieci Intendenze di Finanza sedi di estrazione e presso le Intendenze sedi di archivio segreto saranno stabilite con [...]
Art. 36.      Ogni Intendenza sede di estrazione notifica telegraficamente, con le modalità prescritte, alle altre Intendenze, pure sedi di estrazione, i numeri estratti; fa stampare il bollettino ufficiale [...]
Art. 37.      I ricevitori, tenendo per base il bollettino ufficiale delle estrazioni, solo documento attendibile per il pagamento delle vincite, e con la scorta delle copie dei giuochi formano lo spoglio [...]
Art. 38.      La liquidazione delle vincite viene fatta esclusivamente in base al prontuario pubblicato a cura del Ministero delle finanze, con le avvertenze e norme nel medesimo stampate.
Art. 39.      Le vincite sono pagate all'esibitore della bolletta sempreché questa venga presentata entro il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo alla data della estrazione cui la vincita [...]
Art. 40.      La denunzia della vincita, entro il termine di giorni trenta, dev'essere fatta dal giuocatore all'Intendenza di finanza della Provincia per mezzo di lettera raccomandata o con telegramma.
Art. 41.      Le Intendenze annotano in apposito registro a madre e figlia le denunzie delle vincite. La bolletta madre rimane presso l'Intendenza e la bolletta figlia è consegnata al vincitore in prova della [...]
Art. 42.      Le Intendenze presentano di volta in volta alla Commissione d'archivio segreto un estratto del registro delle denunzie delle vincite di cui all'articolo precedente. La Commissione si assicura [...]
Art. 43.      Il pagamento di ogni vincita che non ecceda le lire 25.000 è fatto dai gestori, sotto la propria responsabilità, all'atto della presentazione della bolletta
Art. 44.      Effettuato il pagamento delle vincite, i ricevitori devono scrivere sul dorso delle bollette la seguente formula.
Art. 45.      Le bollette portanti vincite eccedenti i limiti di cui al precedente art 43 e quelle pel cui pagamento i fondi della ricevitoria non siano sufficienti ed altresì quelle sulla cui regolarità cada [...]
Art. 46.      Le vincite con bollette di giuoco valevoli per quindici o per venticinque estrazioni non possono essere pagate se non previa verifica e liquidazione della competente commissione di archivio [...]
Art. 47.      Chiunque può presentare direttamente a qualsiasi Intendenza di finanza del Regno prima che ne rimanga prescritta la vincita, una bolletta vincente qualsiasi somma per ottenere che ne sia [...]
Art. 48.      Tutte le bollette vincenti eccedenti l'importo di lire 25.000, quelle sulle quali cada dubbio o portino staccate le bollette "legate" e le altre al cui pagamento debbono provvedere per qualsiasi [...]
Art. 49.  [3]
Art. 50.      Quando il bisogno del servizio lo richieda, l'intendente domanderà l'intervento della commissione anche in altri giorni della settimana oltre quelli stabiliti, allo scopo di provvedere con la [...]
Art. 51.      I componenti la commissione d'archivio di cui all'art. 24 del R.D.L. sono personalmente ed in solido responsabili della regolarità di tutte le operazioni che si compiono nell'archivio di [...]
Art. 52.      L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie del Ministero delle finanze provvede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, alla verifica delle operazioni di riscontro delle riscossioni e delle [...]
Art. 53.      I rilievi che emergono dalla revisione ministeriale sono comunicati alle competenti Intendenze per le occorrenti rettifiche e per gli accertamenti delle eventuali responsabilità
Art. 54.      Il giuoco del lotto fuori dei locali delle ricevitorie può essere raccolto nelle ore diurne e notturne con distributori automatici delle bollette, per giuocate da lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, [...]
Art. 55.      Il distributore automatico delle bollette agisce con la introduzione in apposita apertura della moneta o delle monete corrispondenti al prezzo della giuocata.
Art. 56.      Sono ammesse le giuocate per le sorti di estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina con non più di cinque numeri per ciascuna giuocata, per una sola ruota e per tutte le ruote del Regno.
Art. 57.      Il giuocatore può indicare la sorte o le sorti per le quali intende eseguire il giuoco. Se la indicazione è per una sola sorte, tutto il prezzo della giuocata s'intende ad essa attribuito. Se [...]
Art. 58.      I premi del giuoco sono quelli fissati per ciascuna delle sorti ammesse, con l'art. 7 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933
Art. 59.      La giuocata su tutte le ruote di estrazione del Regno non può essere inferiore alle lire 3 per bolletta. Se fatta con bolletta di prezzo inferiore non si fa luogo al pagamento della eventuale [...]
Art. 60.      Nei locali ove siano installate e funzionino macchine per la raccolta del giuoco del lotto, devono tenersi esposte, per conoscenza ed esame da parte del pubblico, le leggi e i regolamenti [...]
Art. 61.      Il giuoco raccolto nelle forme, con le modalità ed alle condizioni innanzi prescritte, è valido e produttivo di effetti nei confronti dell'Amministrazione delle finanze col deposito dei rotoli [...]
Art. 62.      La raccolta del giuoco con le macchine automatiche cessa non più tardi delle ore 14 del giorno di estrazione.
Art. 63.      Quando i rotoli delle strisce di controllo (matrici) non pervengono, o non si possono, per qualsiasi causa, rinchiudere in archivio dell'estrazione, il giuoco sui rotoli medesimi raccolto è [...]
Art. 64.      Qualora per qualsiasi motivo, non si raccolga giuoco durante la settimana, l'incaricato della gestione della macchina ne dà avviso all'Intendenza di finanza, sede dell'archivio, nello stesso [...]
Art. 65.      Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i Comuni e le località in cui saranno posti in esercizio gli speciali apparecchi per la raccolta del giuoco con distribuzione automatica [...]
Art. 66.      Le caratteristiche ed i tipi della carta dei rotoli saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 67.      Nei casi di vincite conseguite con bollette del giuoco distribuite con le macchine, dovranno essere osservate tutte le norme stabilite dal titolo II del presente regolamento
Art. 68.      Il servizio di raccolta del giuoco con le macchine automatiche è affidato alle Intendenze di finanza, che provvedono per la gestione delle macchine medesime a mezzo dei gestori delle ricevitorie [...]
Art. 69.      Gl'incaricati della gestione delle macchine automatiche per il lotto, provvedono:
Art. 70.      I gestori incaricati, chiuso il giuoco, metteranno insieme le strisce-matrici, coperte di giuoco durante la settimana, le trasmetteranno o le consegneranno alla Intendenza di finanza competente, [...]
Art. 71.      Nulla è innovato per quanto riguarda il ritiro ed il carico, da parte del gestore di ricevitoria, dei rotoli per la gestione e la raccolta del giuoco con le macchine automatiche, alle norme per [...]
Art. 72.      Il gestore di ricevitoria, per la raccolta del giuoco a mezzo delle macchine è retribuito ad aggio in ragione della metà delle percentuali stabilite e con le stesse modalità vigenti per il [...]
Art. 73.      Le norme per gli ordinari bollettari del giuoco valgono anche per la compilazione del conto in doppio dei rotoli di strisce o delle parti di essi serviti per la raccolta di giuoco con le [...]
Art. 74.      Per il ricevimento e contazione delle strisce-matrici, per la compilazione della doppia nota delle medesime, nonché per la conservazione di esse in archivio, si applicano le medesime norme [...]
Art. 75.      Per il rimborso delle bollette relative a giuoco annullato a sensi dell'art. 22 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, il gestore di ricevitoria provvederà direttamente, e, per averne [...]
Art. 76.      Per il carico e scarico dei rotoli di strisce per le giuocate a mezzo delle macchine automatiche, presso il magazzino centrale ed i magazzini provinciali del lotto, nonché per le [...]
Art. 77.      Per la vigilanza tecnica e la manutenzione delle macchine automatiche del giuoco del lotto l'Amministrazione provvederà a mezzo dei competenti uffici tecnici erariali di finanza
Art. 78.  [4].
Art. 79.  [5].
Art. 80.  [6].
Art. 81.  [7].
Art. 82.  [8].
Art. 83.  [9].
Art. 84.  [10].
Art. 85.  [11].
Art. 86.  [12].
Art. 87.  [13].
Art. 88.  [14].
Art. 89.  [15].
Art. 90.  [16].
Art. 91.  [17].
Art. 92.  [18].
Art. 93.  [19].
Art. 94.  [20].
Art. 95.  [21].
Art. 96.  [22].
Art. 97.  [23].
Art. 98.  [24].
Art. 99.  [25].
Art. 100.  [26].
Art. 101.  [27].
Art. 102.  [28].
Art. 103.  [29].
Art. 104.  [30].
Art. 146.      Le ricevitorie del lotto si distinguono in principali e succursali. Queste ultime prendono il nome di collettorie.
Art. 147.      L'assegnazione delle ricevitorie alla rispettiva classe si effettua tenendo a base l'ammontare delle riscossioni e del relativo aggio lordo di ciascuna ricevitoria risultanti dal mod. 21 per gli [...]
Art. 148.      Le ricevitorie di nuova istituzione sono considerate di ultima classe e dopo un esperimento di tre anni sono classificate in base alla media dell'aggio lordo conseguito in detto periodo di tempo
Art. 149.      È in facoltà del Ministero delle finanze d'istituire o sopprimere ricevitorie in relazione alle esigenze del servizio e ai fini dell'incremento del giuoco
Art. 150.      Le Intendenze di finanza possono autorizzare lo spostamento di una ricevitoria da un locale all'altro nell'ambito del Comune, purché sia rispettata la distanza di almeno 200 metri dalle altre [...]
Art. 151.      I locali delle ricevitorie debbono essere decorosi, di facile accesso e a terreno, ed avere sulle porte di ingresso lo stemma nazionale e l'iscrizione in grandi lettere: "Ricevitoria del lotto [...]
Art. 152.      Nei locali delle ricevitorie del lotto non può essere esercitato alcun commercio od industria.
Art. 153.      La ricevitoria deve restare aperta al pubblico tutti i giorni, tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili, e nel giorno di chiusura del giuoco fino all'ora stabilita.
Art. 154.      In ogni ricevitoria devono tenersi affissi, a disposizione del pubblico, le leggi e i regolamenti del lotto, il prontuario per il calcolo delle vincite, le tabelle delle minime poste accettabili [...]
Art. 155.      Il giuoco dev'essere raccolto esclusivamente nei locali delle ricevitorie
Art. 156.      Le collettorie hanno sede in località, dove, per ragioni di distanza dalle ricevitorie, per difficoltà di comunicazioni od altre speciali condizioni, non si rende, altrimenti, agevole la [...]
Art. 157.      La gestione delle collettorie deve essere affidata agli aiuto-ricevitori del lotto. Quando non sia possibile affidare la gestione delle collettorie ad un aiuto-ricevitore, l'intendente di [...]
Art. 158.      Al collettore spetta un aggio lordo pari alla metà di quello spettante al ricevitore sulle riscossioni della collettoria, ma restano a suo carico le spese per pigione del locale, per mobili, [...]
Art. 159.      Qualora la collettoria sia elevata a ricevitoria, la gestione per il periodo di esperimento triennale è affidata al collettore se questi ha la qualità di aiuto-ricevitore
Art. 160.      Le Intendenze inviano alle collettorie la tabella annuale delle estrazioni ed il bollettino ufficiale delle estrazioni
Art. 161.      Le Intendenze, per le ricevitorie aventi collettorie aggregate, debbono indicare, nel prospetto degli aggi, le riscossioni medie delle collettorie medesime, esposte nei prospetti che i [...]
Art. 162.      La gestione delle ricevitorie del lotto è affidata ai ricevitori
Art. 163.      Tutti coloro che avevano conseguito la nomina di ricevitori del lotto anteriormente alla pubblicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sono inquadrati in un ruolo distinto, nelle [...]
Art. 164.      Il primo ruolo dei ricevitori viene formato in base all'aggio lordo medio triennale degli esercizi finanziari 1935-36, 1936-37, 1937-38, della ricevitoria di cui i ricevitori sono titolari ed [...]
Art. 165.      Nel caso di aggio eguale è graduato primo il ricevitore che è stato immesso prima nelle funzioni di ricevitore e qualora la immissione in servizio sia avvenuta nella stessa data è graduato primo [...]
Art. 166.      I ricevitori iscritti nel ruolo debbono prestare giuramento dinanzi all'intendente di finanza della provincia o al funzionario a ciò delegato, in presenza di due testimoni
Art. 167.      La nomina a ricevitore, dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938 spetterà esclusivamente a quelli iscritti nel ruolo degli aiuto-ricevitori. Detta nomina è fatta con decreto [...]
Art. 168.  [38].
Art. 169.      I commessi di carriera che hanno conseguito la qualifica di aiuto-ricevitori vengono inquadrati in apposito ruolo che costituirà la base per la nomina a ricevitore.
Art. 170.      Il periodo di servizio prestato dai commessi di carriera in qualità di reggenti o gerenti è calcolato doppio purché la gestione si sia svolta in modo soddisfacente.
Art. 171.      L'ordine di ruolo degli aiuto-ricevitori è costituito dal punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi
Art. 189.      L'Intendenza di finanza accerterà gli aiuto-ricevitori che prestano servizio nella Provincia.
Art. 190.      Per l'applicazione dell'art. 73 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, il numero degli aiuto- ricevitori da assumersi obbligatoriamente da ciascuna ricevitoria sarà fissato in base [...]
Art. 191.  [40].
Art. 192.      Le controversie eventuali per il pagamento delle retribuzioni spettanti agli aiuto-ricevitori sono risolute dalle Intendenze di finanza, sentita l'Associazione nazionale fascista addetti aziende [...]
Art. 193.      Nelle ricevitorie di 4 e 5 classe, comprese in queste ultime quelle di nuova istituzione e quelle provenienti da collettorie, non è obbligatoria l'assunzione di alcun aiuto-ricevitore, [...]
Art. 194.      L'Intendenza di finanza può autorizzare l'assunzione di commessi avventizi nelle ricevitorie di qualsiasi classe solo quando non vi siano nella provincia aiuto-ricevitori disposti a prestare [...]
Art. 195.      Per ciascun ricevitore ed aiuto-ricevitore l'Intendenza di finanza della Provincia compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica.
Art. 196.  [41].
Art. 197.      La qualifica di buono è attribuita ai ricevitori ed agli aiuto-ricevitori che abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta
Art. 198.      È qualificato cattivo il ricevitore o l'aiuto-ricevitore che nell'anno a cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta. In ogni caso è qualificato [...]
Art. 199.      La qualifica è comunicata, su apposito foglio, al ricevitore od all'aiuto-ricevitore che vi appone la propria firma.
Art. 200.      Alla compilazione delle note di qualifica del ricevitore o dell'aiuto-ricevitore che abbia prestato servizio in più ricevitorie di diversa provincia, sarà provveduto dall'Intendente di finanza [...]
Art. 201.      Può essere sospesa la compilazione delle note di qualifica per l'anno in cui risulti che il ricevitore o l'aiuto-ricevitore abbia commesso infrazioni disciplinari ed il relativo procedimento non [...]
Art. 202.      Il Ministro delle finanze tiene la matricola generale dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori aggiornata in relazione alle variazioni che avvengono nel personale stesso e che gli sono comunicate [...]
Art. 203.      Qualsiasi comunicazione od istanza dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori all'Amministrazione centrale del lotto deve essere inoltrata per tramite dell'Intendenza di finanza della provincia.
Art. 204.      Il Consiglio di amministrazione del lotto, costituito presso il Ministero delle finanze, è chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti riguardanti:
Art. 205.  
Art. 206.      La vacanza della ricevitoria si verifica nei seguenti casi:
Art. 207.      Quando si rende vacante una ricevitoria, l'Intendenza di finanza deve provvedere a mezzo di ufficiali o sottufficiali della R. Guardia di finanza o di funzionari dell'Amministrazione finanziaria [...]
Art. 208.      L'Intendente di finanza deve dare notizia al Ministero del'avvenuta vacanza della ricevitoria, trasmettendo il progetto delle riscossioni e degli aggi degli ultimi tre esercizi finanziari e [...]
Art. 209.      Le ricevitorie vacanti presso le quali non presta servizio alcun aiuto-ricevitore, sono affidate in gestione temporanea ad un aiuto-ricevitore di altra ricevitoria seguendo l'ordine di ruolo, a [...]
Art. 210.      L'aiuto-ricevitore od il coadiutore cui è affidata la gestione temporanea di una ricevitoria vacante ha diritto di percepire l'aggio della riscossione nella stessa misura e con le stesse [...]
Art. 211.  [42].
Art. 212.  [43].
Art. 213.      La vacanza di una ricevitoria può verificarsi anche nel caso di trasferimento di un ricevitore ad altra ricevitoria per motivi disciplinari o per esigenze di servizio, nei modi e limiti [...]
Art. 214.      I ricevitori sono responsabili della gestione delle rispettive ricevitorie e del personale che vi presta servizio.
Art. 215.      I gestori che senza alcuna autorizzazione affidano ad altri la gestione della ricevitoria sono dichiarati dimissionari e la ricevitoria sarà data in gestione a norma di legge
Art. 216.      I gestori che intendano dimettersi, debbono presentare apposita dichiarazione all'Intendenza della Provincia e, sotto pena del risarcimento dei danni che possano altrimenti derivare alla [...]
Art. 217.      Le dimissioni degli aiuto-ricevitori, debbono essere presentate per iscritto all'Intendente di finanza della Provincia, e non hanno effetto se non sono state accettate dall'Intendente stesso
Art. 218.      Sono dichiarati dimissionari d'ufficio i ricevitorie gli aiuto-ricevitori:
Art. 219.      Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, i ricevitori e gli aiuto-ricevitori che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano la propria opera in modo da [...]
Art. 220.      In ogni caso, e, indipendentemente dai provvedimenti di cui all'articolo precedente, i ricevitori sono sospesi dal servizio e dalla corresponsione dell'aggio e gli aiuto-ricevitori dalla [...]
Art. 221.  [44].
Art. 222.      Sono dispensati dal servizio i ricevitori e gli aiuto-ricevitori riconosciuti inabili per incapacità o per motivi di salute.
Art. 223.      Ai ricevitori ed agli aiuti-ricevitori proposti per la dispensa dal servizio deve essere data comunicazione dei motivi che hanno determinato la proposta di dispensa, e deve essere fissato loro [...]
Art. 224.      I ricevitori dichiarati dimissionari su loro domanda, che ne facciano richiesta non oltre il termine di 3 anni dalla data dell'accettazione delle dimissioni o rinuncia alla ricevitoria, possono [...]
Art. 225.      Possono essere riammessi su loro domanda anche i ricevitori dichiarati dimissionari d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza e con le medesime modalità e condizioni [...]
Art. 226.      I ricevitori possono ottenere dall'Intendenza di finanza, su domanda, congedi che in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.
Art. 227.      I ricevitori richiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo. Essi però conservano l'aggio intero di riscossione soltanto per i primi due mesi, e per il periodo [...]
Art. 228.  [45].
Art. 229.      L'assenza per infermità può essere disposta anche d'ufficio per lo stesso periodo di un anno e con le medesime condizioni indicate nell'articolo precedente
Art. 230.      Durante l'assenza per infermità, anche se disposta d'ufficio, i ricevitori hanno diritto solo alla metà dell'aggio di riscossione e ad essi fanno carico per metà le spese della ricevitoria.
Art. 231.      I ricevitori possono chiedere ed ottenere dal Ministero di essere considerati assenti per giustificati motivi di famiglia sempre per il periodo massimo di un anno, che si calcola con il medesimo [...]
Art. 232.  [46].
Art. 233.      Nelle promozioni l'assenza per causa di salute viene calcolata per metà ai fini dell'anzianità di servizio dei ricevitori e quella per motivi di famiglia non viene calcolata
Art. 234.      I ricevitori che non riprendono servizio alla scadenza del termine stabilito per l'assenza dalla ricevitoria sono dichiarati dimissionari a norma dell'art. 218 del presente regolamento
Art. 235.      Salvo quanto è stabilito dall'art. 85 della legge per l'assenza determinata da motivi di famiglia, durante l'assenza del titolare dalla ricevitoria per congedo, per richiamo alle armi in [...]
Art. 236.      (Omissis)
Art. 237.      Ai gestori delle ricevitorie con riscossione annuale di oltre L. 50.000 e che abbiano collettorie aggregate è concesso uno speciale compenso che sarà stabilito con decreto del Ministro per le [...]
Art. 238.      I gestori delle ricevitorie del lotto non più tardi del giorno di martedì di ogni settimana, come è prescritto all'art. 86 della legge, debbono dare il conto della riscossione effettuata nella [...]
Art. 239.      Le funzioni di ricevitore sono incompatibili con quelle di podestà, con qualsiasi impiego pubblico o privato, nonché l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria.
Art. 240.      In caso di trapasso di gestione, l'Amministrazione del lotto ha facoltà di fare obbligo al gestore del lotto subentrante di valersi del locale del predecessore fino alla scadenza o risoluzione [...]
Art. 241.      Quando l'Amministrazione del lotto ritenga conveniente nell'interesse del servizio di provvedere direttamente all'affitto del locale della ricevitoria nei capoluoghi di provincia, il contratto [...]
Art. 242.      L'importo annuale dell'affitto della ricevitoria viene ripartito in rate settimanali quanti sono i cicli estrazionali d'ogni anno.
Art. 243.      Le ricevitorie del lotto debbono essere arredate in modo decoroso.
Art. 244.      L'Amministrazione può provvedere all'arredamento delle ricevitorie poste nei capoluoghi di provincia e nelle altre città più importanti, prelevando le somme occorrenti dal Fondo di previdenza [...]
Art. 245.      Le somme per la corresponsione del fitto e dell'acquisto dei mobili dovranno prelevarsi dal Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione del [...]
Art. 246.      Alla ritenuta di cui all'art. 100 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, a favore dell'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato sono soggette tutte le ricevitorie [...]
Art. 247.  [47].
Art. 248.      Ai ricevitori che violino gli obblighi d'ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le seguenti punizioni da annotarsi nello stato di [...]
Art. 249.      La censura è una dichiarazione di biasimo ed è inflitta:
Art. 250.      La riduzione dell'aggio non può superare il quinto ed avere durata superiore a 6 mesi, ed è inflitta:
Art. 251.      La sospensione dal servizio con privazione dell'aggio può durare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno ed importa l'allontanamento dal servizio.
Art. 252.      Il ricevitore incorre nella revoca indipendentemente da ogni azione penale:
Art. 253.      Il ricevitore incorre nella destituzione indipendentemente da ogni azione penale:
Art. 254.      I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti agli aiuto-ricevitori, sono:
Art. 255.      La censura è inflitta:
Art. 256.      Il ritardo della promozione a ricevitore è applicabile da un minimo di un mese ad un massimo di un anno:
Art. 257.      La sospensione da un mese ad un anno è applicabile:
Art. 258.      La revoca indipendentemente da ogni azione penale, è applicabile:
Art. 259.      La censura, la riduzione dell'aggio ed il ritardo nella promozione sono applicati dall'intendente di finanza della Provincia, il quale, prima di infliggere tali punizioni, deve invitare il [...]
Art. 260.      Contro i provvedimenti dell'Intendente che infliggono le punizioni della censura o della riduzione dell'aggio o del ritardo nella promozione, è ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione, [...]
Art. 261.      La sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, la revoca e la destituzione per i ricevitori, nonché la revoca per gli aiuto-ricevitori sono applicate dal Ministero di sua iniziativa o su [...]
Art. 262.      Il Consiglio d'amministrazione del lotto nei casi previsti dai due articoli precedenti funziona da Commissione di disciplina
Art. 263.      La sospensione per gli aiuto-ricevitori è applicata dal Ministero di sua iniziativa o su proposta delle Intendenze.
Art. 264.      Qualsiasi punizione deve essere annotata negli stati di servizio dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori.
Art. 265.  [52].
Art. 266.  [53].
Art. 267.      Si incorre senz'altro nella destituzione per i ricevitori e nella revoca per gli aiutiricevitori, esclusa qualunque procedura disciplinare:
Art. 268.      Le punizioni comminate ai ricevitori sono applicabili anche agli aiuto-ricevitori quando abbiano la gestione di una ricevitoria, anche come gerenti, in quanto siano compatibili, con l'indole e [...]
Art. 269.      Incorre nella medesima punizione inflitta all'aiuto-ricevitore od in quella che si riconosca più appropriata, il ricevitore o l'aiutoricevitore che gestisce la ricevitoria, che risulti colpevole [...]
Art. 270.      Salva la sospensione in dipendenza di procedimenti penali o di inchieste amministrative, non si fa luogo a punizioni applicabili dal Ministero, se non dopo aver contestato gli addebiti al [...]
Art. 271.      In caso di infrazione disciplinare l'Intendente di finanza ha il dovere di infliggere la punizione di sua competenza, oppure qualora ritenga che la sanzione sia di competenza del Ministero, di [...]
Art. 272.      Quando per tre anni consecutivi i ricevitori e gli aiuto-ricevitori serbano buona condotta le punizioni ad essi inflitte non hanno alcun effetto, nei riguardi della carriera, purché non trattisi [...]
Art. 273.      I ricevitori destituiti o revocati e gli aiuto-ricevitori revocati non possono essere più riammessi in servizio
Art. 274.  [54].
Art. 275.  [55].
Art. 276.      La ricevitoria il cui titolare sia stato sospeso a tempo indeterminato o per un periodo di tempo superiore a 6 mesi si considera vacante e deve essere provveduto alla nomina del nuovo titolare [...]
Art. 277.      Il ricevitore sospeso per un periodo di tempo inferiore a 6 mesi si considera assente ed alla gestione della ricevitoria durante tale periodo si provvede a norma dell'art. 85 del R. [...]
Art. 278.      La sospensione per qualsiasi periodo di tempo inflitta comporta per il ricevitore sospeso non solo la perdita dell'aggio ma anche dell'anzianità di servizio
Art. 279.      Qualunque provvedimento punitivo preso dal P.N.F. o dalle Organizzazioni da esso dipendenti a carico del personale del lotto dà sempre luogo a procedimento disciplinare a norma del presente [...]
Art. 280.      I ricevitori assumono le funzioni dopo aver prestata la cauzione stabilita col decreto di nomina, salvo le particolari disposizioni dei successivi artt. 288 e seguenti.
Art. 281.      Accertandosi durante l'esercizio un costante aumento dell'ordinaria riscossione della ricevitoria, il ricevitore deve prestare un proporzionale supplemento di cauzione
Art. 282.      La cauzione dei gestori di ricevitorie è approvata con decreto dell'Intendente di finanza, soggetto al visto della Corte dei conti.
Art. 283.      Sarà fornita a ciascun ricevitore, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del giuoco a prezzo fisso dei diversi tipi di bollettari in relazione al presunto rispettivo consumo, pari a [...]
Art. 284.      Per ricevere il giuoco anche nei casi di eccezionali necessità, i ricevitori possono, mediante straordinari versamenti, essere autorizzati a prelevare gli occorrenti bollettari del giuoco [...]
Art. 285.      Gli aiuto-ricevitori che gestiscono la ricevitoria per conto del titolare durante la di lui assenza per congedo ordinario o straordinario si valgono della cauzione prestata dal titolare [...]
Art. 286.      La riduzione e lo svincolo delle cauzioni sono concessi con decreto del Ministro delle finanze, vistato alla Corte dei conti, su richiesta del cauzionante, in base alle proposte delle [...]
Art. 287.      Per il ricupero dei crediti erariali per i debiti dei gestori si procede all'incameramento parziale o totale della cauzione secondo le norme della legge per la contabilità generale dello Stato
Art. 288.      I ricevitori di nuova nomina e gli aiutoricevitori incaricati della gestione di una ricevitoria per conto proprio e sotto la loro diretta responsabilità possono essere esonerati dall'obbligo di [...]
Art. 289.      I ricevitori e gli aiuto-ricevitori aventi la gestione di una ricevitoria, che hanno già costituito la cauzione a garanzia della gestione, possono ottenerne lo svincolo se tale cauzione è stata [...]
Art. 290.      I ricevitori e gli aiuto-ricevitori aventi la gestione di una ricevitoria che hanno già costituita la cauzione in titoli o danaro di loro proprietà, possono, nei casi in cui ne sia riconosciuta [...]
Art. 291.      Le domande saranno dalle Intendenze rimesse al Ministero delle finanze che decide su conforme parere del Consiglio di amministrazione del lotto.
Art. 292.      I gestori esonerati dal prestare cauzione e quelli autorizzati a svincolare la cauzione già costituita sono assoggettati ad una ritenuta del 0,75% sull'aggio lordo della ricevitoria, ritenuta [...]
Art. 293.  [56].
Art. 294.      Quando ne sia stato autorizzato lo svincolo, le cauzioni prestate dai gestori del lotto vengono ridotte ad un quarto di quella stabilita dall'art. 280 del presente regolamento.
Art. 295.      Al ricupero dei debiti che i gestori del lotto eventualmente costituissero durante la loro gestione prima che si verifichino le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, [...]
Art. 296.      La dotazione dei bollettari del giuoco da fornirsi ai gestori sprovvisti di cauzione, a titolo di deposito, rimane ferma nella misura stabilita dall'art. 283 di questo regolamento
Art. 297.      Il Fondo di garanzia è amministrato dallo stesso Consiglio d'amministrazione del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto
Art. 321.  [58].
Art. 322.      I gestori del lotto sono obbligati a denunziare agli organi della Polizia tributaria ed all'Intendenza di finanza tutte le violazioni alla legge sul lotto che vengono a loro cognizione. Nei casi [...]
Art. 323.      I biglietti di lotterie straniere sequestrati nel Regno sono confiscati e gli eventuali premi spettano all'Erario che li devolverà a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto
Art. 324.      Per l'accertamento delle trasgressioni delle norme del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, e del presente regolamento, nonché per la irrogazione delle sanzioni previste, si applicano le [...]
Art. 325.      Il servizio di verifica e riscontro è alla diretta dipendenza dell'Intendente di finanza o del suo delegato ed è disimpegnato normalmente da impiegati d'ordine di gruppo C) di ragioneria. È in [...]
Art. 326.      Per l'esercizio delle mansioni di suo istituto il delegato ai riscontri deve avere, per ciascun periodo estrazionale, i documenti riguardanti:
Art. 327.      Il delegato al servizio di verifica e riscontro deve altresì tenere presenti, nell'adempimento del suo compito, tutte le disposizioni riguardanti le decisioni del Ministero e dell'Intendenza su [...]
Art. 328.      Compiuto il periodo di prescrizione delle vincite di ciascuna estrazione, il delegato al servizio di verifica e riscontro riceve tutte le matrici del giuoco ad esse relative, direttamente dalla [...]
Art. 329.      Il delegato al servizio di verifica e riscontro è responsabile delle matrici del giuoco occorrenti per gli accertamenti e le verifiche.
Art. 330.      Il lavoro di accertamento delle vincite deve precedere sempre quello dell'accertamento della riscossione.
Art. 331.      Per eseguire, sulle matrici che devono rimanere nell'archivio segreto per novanta giorni la liquidazione della riscossione e delle vincite pagate dai ricevitori, il delegato al servizio di [...]
Art. 332.      Per eseguire la liquidazione delle vincite, l'accertamento delle bollette annullate e la revisione delle giuocate, il delegato al servizio di verifica e riscontro, predispone, giorno per giorno, [...]
Art. 333.      La liquidazione delle vincite dev'essere eseguita da gruppi di due impiegati corresponsabili, designati giornalmente dall'intendente o dal suo delegato, mediante confronto di tutte le bollette [...]
Art. 334.      La liquidazione di cui alla lettera a) del precedente articolo, dev'essere eseguita su tutte le tabelle contenenti bollette vincenti relative alla estrazione in corso di revisione, ed i [...]
Art. 335.      In caso di contrasto fra i liquidatori, sull'ammissibilità di una vincita, decide il delegato al servizio di verifica e riscontro.
Art. 336.      Per l'accertamento delle riscossioni, gli impiegati incaricati devono anzitutto assicurarsi con la scorta del relativo elenco, che le bollette staccate dalle matrici siano state annullate con la [...]
Art. 337.      Per ciascuna ricevitoria sarà compilata una nota delle irregolarità rilevate, da presentarsi all'intendente per gli opportuni provvedimenti
Art. 338.      Per l'accertamento di eventuali irregolarità nel ricevimento delle giuocate deve essere eseguita una saltuaria revisione ed a preferenza su quelle matrici appartenenti a ricevitorie la cui [...]
Art. 339.      È vietato agli impiegati di scambiarsi o cedersi le filze delle matrici da rivendere, di asportare le filze stesse, le tabelle e le bollette vincenti fuori del locale destinato alle operazioni [...]
Art. 340.      I risultati delle liquidazioni delle vincite sono posti a confronto con quelli dichiarati dai ricevitori, per stabilire definitivamente la somma pagata da ogni ricevitoria.
Art. 341.      Esauriti i confronti, il delegato al servizio i verifica e riscontro deve compilare il riassunto delle riscossioni e delle vincite e l'elenco delle bollette annullate.
Art. 342.      Il delegato al servizio di verifica e riscontro cura settimanalmente la trascrizione del riassunto delle riscossioni e delle vincite sull'apposito registro, per ricevitoria, e per provincia, [...]
Art. 343.      Tutte le matrici già esaminate, vengono depositate, sotto la sorveglianza del delegato ai riscontri, entro una stanza apposita, ove dovranno essere conservate per lo spazio di tre mesi almeno, [...]
Art. 344.      La ragioneria dell'Intendenza di finanza tiene la contabilità delle riscossioni e delle spese, complessivamente e per ricevitoria.
Art. 345.      Pervenuti dalle ricevitorie gli spogli delle vincite di cui all'art. 37 del presente regolamento, la ragioneria ne riassume subito le risultanze, per accertare a tutti gli effetti il complesso [...]
Art. 346.      Sulla base dei documenti di scarico prodotti settimanalmente dai ricevitori e dopo di avere verificata la esattezza delle somme su tutte le tabelle complete delle vincite, la ragioneria [...]
Art. 347.      Il conto di dare e avere di cui all'articolo 346 viene spedito alla fine di ogni bimestre ai ricevitori, con le indicazioni della complessiva differenza a debito od a credito e della data in cui [...]
Art. 348.      Alla fine di ogni quadrimestre la ragioneria emette ordini di rimborso commutabili in quietanza di versamento al nome del magazziniere contabile, nelle forme stabilite dal regolamento di [...]
Art. 349.      In base alle risultanze dei conti correnti la ragioneria stabilisce la riscossione totale effettiva di ciascuna ricevitoria durante l'esercizio e liquida l'aggio complessivo annuale, e nel caso [...]
Art. 350.      Quando cessi definitivamente la gestione di un ricevitore o di un reggente, il conto dell'ultima estrazione viene chiuso con la scorta del processo verbale di cui all'art. 207 computando a [...]
Art. 351.      Quando un ricevitore abbia tenuta la gestione di una ricevitoria per una parte soltanto dell'esercizio, la riscossione deve essere proporzionalmente ragguagliata ad anno intero giusta il numero [...]
Art. 352.      Le ragionerie delle Intendenze di finanza, compilano mensilmente e rimettono alla ragioneria centrale delle finanze la situazione delle spese per aggio e vincite. Da tale situazione, distinta in [...]
Art. 353.      Per la tassa di lotteria sulle tombole e lotterie e sui concorsi ed operazioni a premi, e per i proventi del lotto, la ragioneria dell'Intendenza compila separati conti bimestrali e li rimette [...]
Art. 354.      La ragioneria dell'Intendenza, in base agli elenchi e relative bollette vincenti verificate dalla commissione di archivio segreto, predispone gli ordini di pagamento in conformità delle vigenti [...]
Art. 355.      L'Intendenza dispone il pagamento delle bollette vincenti somme inferiori ai limiti di cui all'art. 34 della legge solo quando siano presentate direttamente dai giuocatori oppure trasmesse dai [...]
Art. 356.      Gli ordini per il pagamento delle bollette presentate all'Intendenza vengono emessi sulla sezione di Regia tesoreria della provincia.
Art. 357.      Il Prefetto manda all'Intendenza di finanza (Ufficio provinciale del tesoro) un estratto dell'elenco delle bollette vincenti verificate dalla commissione ordinaria da pagarsi con ordini diretti.
Art. 358.      Alla fine di ogni bimestre la ragioneria rivede i conti a numero ed a danaro del magazziniere contabile in confronto dei propri documenti e completa il conto a numero con la dichiarazione di cui [...]
Art. 359.      La ragioneria, compila, per trasmetterla al Ministero, la statistica del numero dei bollettari, della riscossione, del numero e valore delle vincite, comprese quelle pagate con ordini diretti
Art. 360.      Nel Ministero delle finanze è istituito un magazzino centrale dei bollettari del lotto, affidato in gestione ad un ufficiale di ragioneria delle Intendenze di finanza.
Art. 361.      Il magazziniere centrale, previo riscontro del numero e della regolarità, fa contrassegnare con bollo a secco i bollettari che riceve dal Provveditorato generale dello Stato e ne regola e cura [...]
Art. 362.      Le norme del servizio del magazzino centrale e la forma delle scritture da tenersi dal magazzino medesimo sono stabilite con apposite istruzioni ministeriali
Art. 363.      Presso ciascuna Intendenza di finanza è istituito un magazzino per ricevere, custodire e distribuire i bollettari del lotto, affidati in gestione ad un ufficiale di ragioneria con le funzioni di [...]
Art. 364.      I bollettari del lotto, appena pervengono alla Intendenza, sono controllati per specie e numero dal magazziniere e dal controllore. Quando emergono differenze in confronto della lettera di [...]
Art. 365.      Giornalmente sarà estratta dal locale di deposito, con l'intervento dei funzionari che custodiscono le chiavi, una quantità di bollettari dei diversi tipi, corrispondente a quella che si presume [...]
Art. 366.      Il magazziniere provvede per la consegna ai titolari delle ricevitorie del capoluogo e per la spedizione agli altri, di una quantità di bollettari per l'importo esatto degli accreditamenti dati [...]
Art. 367.      I gestori del capoluogo debbono personalmente, o a mezzo dell'incaricato preventivamente riconosciuto dall'Intendenza, sotto la loro responsabilità, ritirare dal magazzino i bollettari loro [...]
Art. 368.      Il magazziniere contabile confronta, la nota di accreditamento con la ricevuta che il gestore dovrà sempre rilasciare anche se ritira direttamente i bollettari dal magazzino dell'Intendenza. Ed [...]
Art. 369.      Le richieste per straordinarie somministrazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire, sul prescritto modulo, insieme al vaglia di servizio a favore del capo della sezione di Regia [...]
Art. 370.      Il magazziniere contabile tiene distintamente il conto a numero ed a danaro, dei bollettari del giuoco.
Art. 371.      Il magazziniere contabile deve compilare, ogni bimestre, un conto a danaro, da inviarsi alla ragioneria del Ministero delle finanze.
Art. 372.      Trimestralmente il magazziniere compila la nota delle rimanenze dei vari tipi di bollettari e la trasmette al Ministero delle finanze
Art. 373.      Nell'ultimo giorno dell'esercizio, a fine di gestione ed ogni qualvolta lo credesse necessario, dopo compiuta la giornaliera spedizione, l'intendente, con l'intervento del direttore della [...]
Art. 374.      Nel termine di tre mesi di cui all'art. 611 del regolamento di contabilità generale, il magazziniere ed il controllore devono rendere alla Corte dei conti il conto giudiziale a numero e quello a [...]
Art. 375.      Il Ministero e le Intendenze di finanza, a mezzo di propri funzionari, nonché la Regia guardia di finanza, quando ne sia richiesta, esercitano ispezioni sulle ricevitorie del lotto.
Art. 376.      Agli effetti delle disposizioni di cui al precedente articolo dev'essere accertato che in ciascuna ricevitoria il servizio proceda con la voluta regolarità e che il locale sia decoroso e [...]
Art. 377.      Il Ministero e le Intendenze di finanza, nella rispettiva competenza, in base alle risultanze delle ispezioni, adottano i provvedimenti del caso
Art. 378.      Potranno essere collocati a riposo su domanda o d'ufficio, sempre che le condizioni del fondo lo consentano, i ricevitori non provenienti dai commessi di carriera che non hanno la gestione [...]
Art. 379.      Hanno facoltà di conservare il gerente soltanto i ricevitori che ne siano stati regolarmente autorizzati prima della pubblicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, purché il [...]
Art. 380.      Tali gerenze sono concesse dall'intendente di finanza della provincia.
Art. 381.      L'intendente di finanza, su richiesta o d'ufficio, può con insindacabile provvedimento, revocare l'autorizzazione concessa ed esigere la sostituzione del nominato
Art. 382.      Le gerenze cessano con la morte del titolare della ricevitoria e col cessare delle cause che le hanno determinate
Art. 383.      Il gerente che intenda rinunciare all'incarico deve darne preavviso all'Intendenza della provincia e, sotto pena del risarcimento dei danni, è tenuto ad adempierlo finché non sia stata accettata [...]
Art. 384.      I rapporti economici tra ricevitori e gerenti, inerenti all'esercizio della gerenza, devono risultare da atto scritto da rimettersi in copia all'Intendenza di finanza della provincia con la [...]
Art. 385.      Il gerente, all'infuori della valutazione in misura doppia del servizio prestato in tale qualità, non acquista altri diritti verso l'amministrazione.
Art. 386.      I ricevitori autorizzati a valersi del gerente debbono estendere la cauzione all'operato del medesimo.
Art. 387.      Nelle ricevitorie di prima e seconda classe, il gerente può fare a meno dell'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana (24 ore lavorative); in quelle di terza classe può [...]
Art. 388.      Le ricevitorie conferite ad orfani od a figlie nubili maggiorenni di impiegati dello Stato o di benemeriti della Patria anteriormente all'anno 1907 a condizione di ripartirne i lucri coi propri [...]
Art. 389.      Fino a quando non saranno emanate le disposizioni per la estensione completa dei servizi del lotto a tutte le Intendenze di finanza del Regno, si applicano le norme seguenti:
Art. 390.      A ciascuna Intendenza di finanza, sede di estrazione, sono assegnate per i servizi di verificazione e riscontro, di ragioneria e di magazzino, le seguenti Intendenze di finanza:
Art. 391.      Alle 53 Intendenze di finanza sedi di archivio segreto del lotto saranno concentrate per la rigorosa custodia le matrici del giuoco raccolto nelle ricevitorie delle province a fianco di ognuna [...]
Art. 392.      Negli archivi segreti del lotto si compiono le operazioni stesse demandate alle Intendenze sedi di estrazione, limitatamente a ciò che concerne il deposito delle matrici del giuoco, ed il [...]
Art. 393.      Le matrici da estrarsi per compiuto periodo di prescrizione saranno chiuse, nell'interno dell'archivio ed alla presenza della commissione, in uno o più sacchi di tela olona senza cuciture [...]
Art. 395.      Appena giunti alla Intendenza sede di estrazione i sacchi spediti dall'archivio segreto, questi saranno aperti previa constatazione dell'integrità del piombo, dal delegato ai riscontri col [...]
Art. 396.      Nel caso previsto dall'art. 22 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, l'avviso di annullamento delle giuocate viene emesso dagli archivi segreti con le modalità prescritte dall'art. 25 del [...]
Art. 397.       Le ricevitorie assegnate agli archivi segreti si intendono dipendere dalle Intendenze alle quali gli archivi sono aggregati, solo per ciò che concerne l'invio delle matrici e per quant'altro [...]
Art. 398.      Le Intendenze non sedi di estrazione debbono trasmettere mensilmente all'Intendenza sede di estrazione le contabilità relative al pagamento delle vincite da essa disposto con ordini diretti.
Art.399.      Per rendere più facili e spedite le somministrazioni ai gestori nel caso di urgenti e straordinarie richieste, sono affidate in deposito anche alle Intendenze di finanza non sedi di estrazione, [...]
Art. 400.      Le scorte dei bollettari del lotto affidate ai magazzinieri economi od impiegati delegati alle Intendenze di finanza per l'uso di cui al precedente articolo saranno fornite dai magazzinieri [...]
Art. 401.      I gestori delle ricevitorie della provincia possono far prelievi sulle dette scorte unicamente per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio, quando non possono soddisfarvi con la quantità [...]
Art. 402.      Il magazziniere economo o l'impiegato delegato d'intesa col dirigente della ragioneria, previo ritiro dei vaglia postali di servizio, indicherà sul prescritto modello di cui all'art. 372 di [...]
Art. 403.      Nell'atto del ritiro dei bollettari il gestore od il suo incaricato dovrà verificarne la perfetta regolarità nel modo e per gli effetti di cui all'art. 370 ed indi munire di ricevuta la cedola [...]
Art. 404.      All'Intendenza sede di estrazione sarà quindi trasmesso il vaglia di servizio insieme alla richiesta portante la cedola, debitamente firmata dal gestore o dal suo speciale incaricato, per una [...]


§ 48.1.2 - R.D. 25-07-1940, n. 1077.

Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie.

(G.U. 12-08-1940, n. 188)

 

     Articolo unico.

     È approvato l'unito regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

     Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie.

 

Regolamento.

 

TITOLO I

 

Ordinamento e giuoco.

 

Capo I

 

Ricevimento del giuoco - Modalità - Condizioni e garanzie.

Art. 1.

     Il servizio del lotto è amministrato dal Ministero delle finanze a mezzo delle Intendenze di finanza del Regno secondo le norme contenute nel presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il giuoco si effettua presso le ricevitorie del lotto giusta la tariffa e con le modalità ed alle condizioni stabilite nel titolo I del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.

 

    Art. 3.

     I gestori delle ricevitorie debbono scrivere con inchiostro nero la giuocata, in presenza del giuocatore, con diligenza e chiarezza, tanto sulla matrice che sulla bolletta, aggiungendo alle indicazioni a stampa del bollettario la data della estrazione, la sede e il numero della ricevitoria, il numero progressivo del bollettario e la propria firma.

     La bolletta dev'essere poi collazionata con la matrice e consegnata al giuocatore.

 

     Art. 4.

     I ricevitori non possono in modo assoluto adoperare, per le successive estrazioni, bollettari predisposti per estrazioni precedenti. Quelli non utilizzati debbono essere restituiti all'Intendenza di finanza per il cambio, dietro pagamento di cent. 30 per ogni bollettario, da versarsi al fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

     I bollettari riconosciuti irregolari o difettosi non debbono essere adoperati per il giuoco, ma debbono essere restituiti all'Intendenza di finanza per il cambio con altrettanti bollettari perfetti di ugual prezzo.

 

          Art. 5.

     Il ricevitore, in caso di sbaglio o sgorbio nella registrazione della giocata, deve annullare, con due linee trasversali tanto la matrice che la bolletta, ripiegando questa sulla matrice o, se già staccata, attaccandola alla propria matrice.

     Deve inoltre descrivere sullo apposito elenco le bollette annullate e staccate e inviarlo, anche se negativo, assieme al piego delle matrici, all'Intendenza sede di archivio in busta separata e suggellata. Detti elenchi saranno poi rimessi al delegato al servizio di verifica e riscontro per l'accertamento delle bollette annullate.

     Se il ricevitore non si atterrà alle prescritte formalità il prezzo delle giuocate sarà messo a suo carico.

     Nel caso di mancato invio dell'elenco potranno essere adottati provvedimenti più gravi a carico del ricevitore.

 

          Art. 6.

     La interlineazione prevista per le giocate a prezzo multiplo, di cui all'art. 16 R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, dev'essere fatta con due linee orizzontali contigue discoste l'una dall'altra che, partendo dal margine sinistro della matrice, comprendano la matrice e la bolletta. Tra l'una e l'altra linea deve scriversi la parola "legata" tanto sulla matrice che sulla bolletta.

 

          Art. 7.

     Il giuoco può essere fatto per tutte le dieci ruote di estrazione indicate a stampa sul bollettario stesso, o per otto di esse, nel qual caso due debbono essere cancellate dal ricevitore su designazione del giuocatore, tanto sulla matrice che sulla bolletta.

     Il giuoco può farsi per una sola ruota, che deve essere sempre espressamente indicata tanto sulla matrice che sulla bolletta, altrimenti si applicano le norme di cui all'articolo unico, primo capoverso, della L. 5 giugno 1939, n. 973, che ha convertito in legge il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.

 

     Art. 8.

     Salvo quanto è disposto dall'art. 19 del R.D.L. n. 1933 del 1938 circa il giuoco di un solo numero contro gli altri ottantanove, ciascuna bolletta deve contenere una sola giuocata.

     Una giuocata è costituita da una sola serie di numeri, qualunque sia la ripartizione del prezzo sulle varie sorti ammesse dalla tariffa.

     La giuocata di estratto determinato non può cumularsi con altre sorti sulla stessa bolletta e dev'essere specificata con le parole "primo", "secondo", "terzo", "quarto", "quinto" dopo l'indicazione dei numeri. Le caselle delle sorti escluse dalla giuocata devono essere annullate con due tratti di penna orizzontali.

 

     Art. 9.

     I ricevitori debbono trascrivere con chiarezza i giuochi contenuti in ciascun bollettario su apposito stampato, detto copia-giuochi, da rimanere presso la ricevitoria per un periodo di sei mesi e da servire di base per il pagamento delle vincite.

     Debbono inoltre indicare per ogni giuocata il numero delle bollette legate a quella sulla quale la giuocata fu scritta.

 

     Art. 10.

     Il riparto della somma assegnata ad ogni Intendenza con decreto del Ministro per le finanze per le poste delle giuocate di estratto determinato è fatto dall'Intendente fra le diverse ricevitorie in ragione dell'importanza di ciascuna e delle esigenze del giuoco.

     I ricevitori hanno l'obbligo di compilare la nota delle poste di estratto determinato e di inviarla alla Intendenza di finanza lo stesso giorno in cui spediscono le matrici.

 

     Art. 11.

     L'Intendente di finanza stabilisce in qual giorno della settimana deve cessare l'accettazione di determinate giuocate. Di conseguenza i ricevitori debbono nel giorno fissato, chiudere il giuoco su quel determinato tipo di bollettario e apporre sulla matrice dell'ultima giuocata la parola "chiuso", la data e la firma. Le bollette che restino eventualmente in bianco nei bollettari debbono essere annullate con due linee trasversali e con la parola "annullata".

 

          Art. 12.

     Nel giorno in cui cessa la raccolta del giuoco, i ricevitori debbono apporre in calce all'ultima bolletta madre di ogni tipo di bollettario la dicitura "chiuso" la data e la firma; debbono infilzare, mediante cordicella, tutte le matrici dei bollettari coperti di giuoco durante la settimana dalla ricevitoria e dalle collettorie aggregate, distinguendo quelle valevoli per la sola settimana, cui si riferiscono, dalle altre attinenti al giuoco valevole per quindici estrazioni e da quelle valevoli per venticinque estrazioni.

     Debbono comprendere le matrici e assicurarle, separatamente, coi relativi cartoncini di protezione, di cui uno in bianco e l'altro contenente le indicazioni del numero e della sede della ricevitoria e della data di estrazione, formando così tre distinti pieghi separati l'uno dall'altro.

     Assicurano quindi i due capi della cordicella, con un suggello a piombo schiacciato con la morsa, applicato in modo da lasciare la possibilità di apporre un altro suggello.

     Tutto il materiale occorrente è fornito dall'Amministrazione.

 

     Art. 13.

     È assolutamente vietato di scrivere sulle copertine dei bollettari del giuoco, il numero e l'importo delle bollette annullate.

I ricevitori, chiuso definitivamente il giuoco, devono compilare: il conto dei bollettari in doppio e due prospetti dimostrativi della riscossione completandone uno solo e indicando nell'altro soltanto il numero dei bollettari di ciascun tipo contenenti bollette annullate, e nel riepilogo, la sola quantità dei bollettari di ciascun tipo adoperato per il giuoco. Nella compilazione di tali elaborati si debbono tenere distinti i quantitativi dei bollettari valevoli per la sola estrazione cui essi si riferiscono, dagli altri valevoli per quindici o per venticinque estrazioni.

     Tali documenti devono essere spediti assieme alle matrici. Il prospetto dimostrativo della riscossione completo può essere spedito all'Intendenza sede di estrazione entro le ventiquattro ore successive alla estrazione.

 

          Art. 14.

     Qualora per qualsiasi motivo non si raccolga giuoco durante la settimana sia nella ricevitoria che nelle collettorie dipendenti, il ricevitore deve avvertire la Intendenza sede di archivio segreto, nello stesso termine in cui avrebbe dovuto far pervenire le matrici. Non ottemperando a ciò, il ricevitore sarà sottoposto a procedimento disciplinare ed in ogni caso l'Intendenza adotterà gli stessi provvedimenti di cui all'art. 25 del presente regolamento.

 

Capo II

 

Chiusura del giuoco - Consegna dei pieghi delle matrici ed archiviamento.

     Art. 15.

     I ricevitori, chiuso definitivamente il giuoco, debbono rimettere all'Intendenza di finanza sede di archivio segreto le matrici di tutto il giuoco raccolto nella settimana valevole per una, per quindici o per venticinque estrazioni, con il conto dei bollettari in doppio, il prospetto dimostrativo delle riscossioni "incompleto", la nota di estratto e la busta con l'elenco delle bollette annullate staccate.

     I ricevitori delle città sedi di estrazione o di archivio segreto e quelli titolari di ricevitorie situate in località non distanti, se autorizzati dall'Intendenza di finanza, fanno la consegna personalmente, o a mezzo di un proprio incaricato sotto la loro responsabilità, del piego contenente le matrici e gli altri documenti. Tutti gli altri ricevitori ne effettuano la spedizione con apposito sacchetto fornito dall'Amministrazione, e debitamente suggellato e in assicurazione postale, ritirandone ricevuta.

La consegna delle matrici dev'essere fatta non più tardi di due ore prima dell'ora fissata per l'estrazione.

 

     Art. 16.

     Quando per variazioni dell'orario postale o per qualsiasi altra causa, i ricevitori prevedano che, attenendosi all'ora stabilita per chiudere il giuoco, il sacchetto delle matrici non possa giungere in tempo utile all'Intendenza di finanza sede di archivio segreto, devono ovviare, per quanto è in loro, a siffatto inconveniente, anticipando la chiusura e dandone avviso al pubblico ed all'Intendenza predetta, che provvederà a rendere eventualmente definito il provvedimento determinato dall'urgenza o dalla specialità del caso.

     Qualora, all'Intendenza di finanza, sede di archivio segreto del lotto, pervenga una filza di matrici del giuoco raccolto da ricevitoria non appartenente alla propria circoscrizione, l'intendente ne dà immediata notizia telegrafica all'Intendenza sede di archivio cui la filza avrebbe dovuto giungere e provvedere alla custodia della filza stessa nell'archivio segreto in sede.

     Compiuto il periodo di prescrizione, la filza viene estratta dall'archivio segreto e rimessa in piego suggellato e assicurato all'Intendenza competente.

 

          Art. 17.

     L'intendente designa gl'impiegati per ogni estrazione che dovranno attendere al ricevimento e contazione delle matrici ed alla compilazione della doppia nota di esse.

     Con la scorta del conto dei bollettari, si procede all'accertamento del numero e dell'ordine progressivo delle matrici di ciascuna ricevitoria, controllando che siano tutte infilzate con la cordicella e che questa sia di un solo pezzo e porti il suggello a piombo della ricevitoria; ed altresì che in calce all'ultima matrice dell'ultimo bollettario di ogni tipo coperto di giuoco sia apposta la dichiarazione "chiuso", data e firma del ricevitore.

     Compiuta la contazione, vengono rassicurati i due capi della cordicella con un secondo piombo e con l'impronta di un apposito punzone custodito dall'intendente.

     Tale operazione dev'essere eseguita alla presenza di un funzionario amministrativo, delegato dall'Intendente, tenuto a riscontrare la corrispondenza delle filze delle matrici suggellate alla nota delle matrici portanti la dichiarazione firmata dal delegato al servizio di verifica e riscontri, attestante che le ricevitorie in esse indicate sono tutte quelle che avrebbero dovuto raccogliere giuoco per quella estrazione.

     Contemporaneamente alla contazione, due impiegati compilano le due note delle matrici su moduli portanti la detta dichiarazione; una in base al conto dei bollettari e l'altra in base al prospetto dimostrativo delle riscossioni incompleto. Tali note di matrici debbono essere distinte l'una dall'altra, a seconda che esse si riferiscano al giuoco valevole per una sola estrazione, oppure a quindici od a venticinque estrazioni.

     Assicurata la perfetta corrispondenza delle note, le matrici contate e suggellate sono introdotte nell'archivio segreto.

L'intendente deve assicurarsi che le filze delle matrici siano tutte collocate nell'apposito armadio secondo l'ordine numerale delle ricevitorie, mentre gli altri due membri della Commissione di cui all'art. 24 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, riscontrano con la nota relativa, il numero della ricevitoria e la qualità delle matrici, che s'immettono, i cui dati vengono annunziati chiaramente, ricevitoria per ricevitoria, dal funzionario addetto.

 

Capo III

 

Archivio segreto - Garanzie per la custodia delle matrici - Commissione d'archivio e suoi compiti - Annullamento del giuoco.

 

     Art. 18.

     L'archivio segreto destinato al deposito delle matrici di cui all'art. 23 del R.D.L. n. 1933 del 1938, deve essere stabilito in apposita stanza dell'Intendenza di finanza, deve avere un solo ingresso con solida porta provvista di tre serrature a congegni diversi con turabuchi, una delle quali fornita di contatore meccanico e le cui chiavi sono custodite dai funzionari componenti la Commissione di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 19.

     Prima della porta vi è un'antiporta munita di una serratura a catenaccio, con turabuchi a cartoncino; la relativa chiave con ingegni diversi mutabili, è custodita dal delegato al servizio di verifica e riscontro.

     La serratura non si può aprire senza rompere il cartoncino.

     Il cartoncino è difeso da una lamina di ferro fermata da un lucchetto.

 

          Art. 20.

     Il funzionario che conserva la chiave della serratura con cartoncino applicata all'antiporta, nel giorno di adunanza della Commissione apre il lucchetto e scopre il cartoncino perché i componenti la Commissione si assicurino che esso sia intatto e riconoscano l'autenticità delle proprie firme, rompe il cartoncino ed apre la serratura.

     Dell'integrità del cartoncino ed autenticità delle firme deve essere fatto cenno nel verbale di apertura e chiusura dell'archivio.

 

     Art. 21.

     Aperta l'antiporta, la Commissione si assicura che lo stato della porta interna nulla presenti di anormale e, con la scorta del verbale della precedente apertura, riscontra il numero del contatore. Quindi ciascun componente la Commissione riconosce la firma da lui apposta sul cartoncino turabuchi, rompe il detto cartoncino per far scattare la molla interna, lo toglie ed autentica, con la parola "autentica" e con la propria firma, quella appostavi da lui o da altro delegato nella tornata precedente. Di queste operazioni sarà anche fatto cenno nel verbale, mentre i cartoncini adoperati sono custoditi, per ordine numerico, nell'archivio segreto.

 

     Art. 22.

     È obbligo dei componenti la Commissione di assicurarsi anzitutto che gli armadi, contenenti le matrici del giuoco, siano chiusi e che le chiavi degli armadi stessi siano alla loro volta, conservate in apposito armadietto, la cui chiave dev'essere ritirata dall'intendente.

 

          Art. 23.

     Ogni settimana, nel giorno di estrazione, oppure in quello destinato alla verifica delle bollette vincenti, la commissione competente toglie dall'armadio, in cui furono rinchiuse, le matrici per le quali è compiuto il periodo di prescrizione e, previo nuovo riscontro con la corrispondente nota, le consegna all'intendente sotto la cui vigilanza, nonché del delegato al servizio di verifica e riscontro, vengono subito chiuse nell'apposito armadio di custodia esistente nella Sezione riscontro, provvisto di due serrature a turabuchi con cartoncini rossi, le cui chiavi sono tenute una dall'intendente o da un suo delegato ed una dal delegato al servizio di verifica e riscontro.

     Nello stesso giorno sono pure tolte e consegnate all'intendente le matrici contenenti vincite denunziate per le quali sia trascorsa una settimana dopo il termine di novanta giorni.

     Nel giorno di estrazione, previo riscontro con le due note delle matrici, la Commissione accetta le matrici riguardanti la estrazione da effettuarsi nello stesso giorno, prima dell'ora fissata per la estrazione, e le fa collocare in apposito armadio dell'archivio segreto, attestando l'accettazione in calce alle note predette, con dichiarazione firmata dai singoli componenti. Una nota viene ritirata dall'intendente e l'altra custodita nell'armadio ove sono depositate le relative matrici.

 

     Art. 24.

     Tutte le operazioni che si compiono in occasione della apertura e della chiusura dell'archivio, sono descritte nel processo verbale da compilarsi in quattro esemplari sottoscritti dai tre componenti la Commissione; ognuno dei quali ne ritira uno. Il quarto viene spedito al Ministero.

     Il processo verbale deve sempre indicare l'ora di chiusura dell'archivio.

 

     Art. 25.

     Quando le matrici di una ricevitoria o talune di esse non siano pervenute e non possano perciò essere chiuse in archivio segreto prima dell'estrazione, l'Intendenza di finanza deve, prima dell'estrazione, avvertire il pubblico annullamento del giuoco mediante apposito avviso da affiggersi per otto giorni consecutivi all'albo esterno dell'ufficio del Comune nel quale trovasi la ricevitoria cui riguarda il mancato arrivo ed alla ricevitoria stessa, invitando i giuocatori a produrre le bollette nel termine di giorni 30 ed a ritirare dal gestore della ricevitoria il prezzo dei giuochi annullati.

 

     Art. 26.

     Per ottenere l'accreditamento dei prezzi delle giuocate rimborsate in seguito ad annullamento, avvenuto a norma degli artt. 20 e 22 del R.D.L. 19 ottobre 1938, i ricevitori, nel giorno di estrazione che segue a quello di scadenza del termine di prescrizione di giorni trenta stabilito con l'art. 26 del decreto stesso, devono trasmettere all'Intendenza, sede di estrazione, le bollette ritirate dai giocatori ordinate per tipo e per numero e accompagnate da apposito elenco descrittivo. Decorso detto termine non si fa più luogo ad accreditamento.

 

Capo IV

 

Estrazione settimanale dei numeri - Operazioni relative e garanzie - Bollettino Ufficiale delle estrazioni.

 

     Art. 27.

     Le estrazioni sono fatte pubblicamente con l'intervento delle autorità menzionate nell'art. 24 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, nei giorni ed ore indicati nella tabella che ogni anno compilerà il Ministero delle finanze.

     Il tavolo che serve alla Commissione e l'urna destinata a contenere i numeri debbono essere disposti in modo che il pubblico possa vedere tutte le operazioni che precedono e accompagnano l'estrazione. I cartelli portanti i 90 numeri sono messi a destra dell'intendente di finanza. L'urna, collocata in modo da non impedire al pubblico la vista di tutte le operazioni che si compiono in palco, sarà collocata a sinistra del podestà e fra essa e il podestà gli astucci per i quali il funzionario delegato dall'intendente farà alla Commissione espressa dichiarazione del numero e del perfetto funzionamento di essi.

 

          Art. 28.

     La Commissione menzionata, presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, presiede alle operazioni di estrazione dei numeri. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato dell'Intendenza designato dall'intendente. Il banditore, il giraruota ed il servente, saranno scelti tra il personale di basso servizio.

 

     Art. 29.

     Il banditore, per ordine del prefetto o di chi ne fa le veci, prende dal tavolo il cartello portante il n. 1, lo mostra al pubblico, proclamandolo, indi lo consegna all'intendente il quale lo rimette al presidente. Questi lo piega e lo dà al podestà che lo pone nell'astuccio, e chiuso lo consegna, a mezzo del servente ad un fanciullo, preventivamente richiesto ad un Ente di beneficenza, perché lo deponga nell'urna. Queste operazioni devono essere egualmente ripetute per gli altri 89 numeri, ma ad ogni dieci numeri imbussolati, l'urna deve essere chiusa a chiave e girata parecchie volte in diverso senso per far ben rimescolare i numeri.

 

     Art. 30.

     Terminato l'imbussolamento, mentre il giraruota muove l'urna ora in un senso ora in un altro, il servente benda gli occhi al fanciullo e gli denuda il braccio.

     Fatto ciò, ad un cenno del presidente, viene aperta l'urna; il fanciullo alza la mano a vista del pubblico e, quindi, estrae il primo astuccio, che in apposito vassoio viene dal servente consegnato al presidente, il quale lo apre in modo ben visibile al pubblico, ed estratto il cartello in esso contenuto, lo legge e lo consegna all'intendente perché questi lo faccia mostrare al pubblico e faccia proclamare dal banditore il numero sorteggiato.

     Del numero prendono nota i commissari ed il segretario nell'apposito verbale di estrazione.

     Gli altri quattro numeri vengono sorteggiati con le stesse modalità e, sono affissi, come il primo, nel luogo stesso dove si esegue l'estrazione, in modo che il pubblico possa distintamente vedere i cinque numeri nell'ordine di estrazione.

 

     Art. 31.

     Compiuta l'estrazione, l'urna dovrà essere immediatamente chiusa e la chiave consegnata al presidente della commissione. Questa, poi, procede, subito dopo, al riscontro degli altri ottantacinque numeri rimasti nell'urna per accertarsi se, coi cinque estratti, compongano la serie dall'uno al novanta stabilita per il giuoco.

 

     Art. 32.

     Il riscontro di cui al precedente articolo dovrà essere eseguito con le maggiori cautele sotto la diretta ed ininterrotta vigilanza della commissione. Il segretario estrae ad uno ad uno gli astucci rimasti nell'urna contenenti i numeri da riscontrarsi, ne toglie da ciascuno il numero e lo consegna al presidente, il quale ne dà lettura agli altri componenti la commissione; ognuno di questi, per conto proprio, contrassegna ciascun numero nell'elenco annesso al verbale di estrazione.

     È assolutamente vietato al segretario di estrarre dall'urna un nuovo astuccio se quello precedente non sia stato vuotato del numero e detto numero non sia stato contrassegnato nell'elenco del verbale predetto da tutti i componenti la commissione.

 

     Art. 33.

     Nel verbale di estrazione, copia del quale dovrà essere trasmessa al Ministero assieme con quello di apertura e chiusura dell'archivio segreto, debbono essere indicati i nomi dei componenti la commissione, compreso il segretario, nonché quelli dei serventi, per i quali dovrà essere specificata la mansione da ciascuno disimpegnata.

 

     Art. 34.

     L'intendente è personalmente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'estrazione ed ove, per qualsiasi causa, si deviasse da alcune di esse, dovrà farne menzione nel verbale e poi ne riferirà al Ministero.

 

     Art. 35.

     Le indennità ai componenti la Commissione d'Archivio del Lotto presso le dieci Intendenze di Finanza sedi di estrazione e presso le Intendenze sedi di archivio segreto saranno stabilite con decreto ministeriale.

     Pure con decreto ministeriale saranno fissati i compensi per il personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni.

 

     Art. 36.

     Ogni Intendenza sede di estrazione notifica telegraficamente, con le modalità prescritte, alle altre Intendenze, pure sedi di estrazione, i numeri estratti; fa stampare il bollettino ufficiale di tutte le ruote e lo spedisce immediatamente al Ministero delle finanze, alle Prefetture, alle Intendenze di finanza e agli uffici provinciali del Tesoro nonché alle ricevitorie del lotto della propria circoscrizione.

 

TITOLO II

 

Vincite.

 

Capo I

 

Spoglio delle vincite - Prontuario ufficiale - Termini di presentazione delle bollette vincenti – Denunzie.

 

     Art. 37.

     I ricevitori, tenendo per base il bollettino ufficiale delle estrazioni, solo documento attendibile per il pagamento delle vincite, e con la scorta delle copie dei giuochi formano lo spoglio delle vincite verificatesi nella estrazione e lo trasmettono all'Intendenza sede di archivio in modo che giunga non oltre il martedì.

     Lo stesso modello d'essere trasmesso anche se negativo, nel qual caso i ricevitori devono apporvi analoga dichiarazione.

     Quando poi nello spoglio già inviato sia avvenuto qualche errore od omissione, i ricevitori devono ripararvi trasmettendo subito altro esemplare corretto e completo.

     Essi devono inoltre esporre all'ingresso della ricevitoria il bollettino ufficiale di tutte le estrazioni del Regno, mantenendovelo fino al giorno ed all'ora fissati per la successiva estrazione ed esponendolo poi nel locale della ricevitoria per un periodo non minore di un mese Indipendentemente dalla segnalazione da farsi con lo spoglio delle vincite, il ricevitore deve notificare telegraficamente all'Intendenza sede di archivio segreto le vincite superiori a lire 100.000. A sua volta l'Intendenza predetta dovrà informarne pure telegraficamente il Ministero.

 

     Art. 38.

     La liquidazione delle vincite viene fatta esclusivamente in base al prontuario pubblicato a cura del Ministero delle finanze, con le avvertenze e norme nel medesimo stampate.

     Ad ogni ricevitoria e collettoria sono fornite dall'Amministrazione due copie del detto prontuario: una di esse sarà posta a disposizione del pubblico ed il ricevitore o collettore dovrà prestarsi a spiegarne l'uso a chi abbia presentato una bolletta vincente e si presenti per giuocare.

 

          Art. 39.

     Le vincite sono pagate all'esibitore della bolletta sempreché questa venga presentata entro il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo alla data della estrazione cui la vincita si riferisce, e concorrano le condizioni stabilite dall'art. 28 del R. decreto-legge n. 1933 del 1938.

     Per le bollette vincenti presentate nel penultimo od ultimo giorno di prescrizione, il ricevitore provvederà al pagamento di esse, ma ne darà immediato avviso all'Intendenza di finanza sede di archivio.

     Quando il giuocatore abbia denunziato la vincita entro il detto termine di trenta giorni, la bolletta dev'essere in ogni caso presentata non oltre il novantesimo giorno da quello successivo alla data di estrazione cui la vincita stessa si riferisce.

     Decorso questo termine non si fa più luogo al pagamento della vincita.

 

     Art. 40.

     La denunzia della vincita, entro il termine di giorni trenta, dev'essere fatta dal giuocatore all'Intendenza di finanza della Provincia per mezzo di lettera raccomandata o con telegramma.

     La denunzia deve indicare esattamente il numero e la sede della ricevitoria che ha rilasciato la bolletta, la data della estrazione e la ruota cui la bolletta si riferisce, il numero e la serie della bolletta ed il prezzo relativo, ed i numeri vincenti.

 

     Art. 41.

     Le Intendenze annotano in apposito registro a madre e figlia le denunzie delle vincite. La bolletta madre rimane presso l'Intendenza e la bolletta figlia è consegnata al vincitore in prova della fatta denunzia.

 

     Art. 42.

     Le Intendenze presentano di volta in volta alla Commissione d'archivio segreto un estratto del registro delle denunzie delle vincite di cui all'articolo precedente. La Commissione si assicura con la scorta dell'estratto del detto registro, dell'esistenza della vincita e appone sulla matrice analoga dichiarazione, facendo uso della seguente formula: "Visto, si accerta la vincita di lire ___________ salvi i riscontri prescritti dall'art. 28 del R. decreto-legge". Toglie quindi dalla filza la matrice che contiene la vincita e la depone in apposito armadietto nel quale rimane durante il termine della prescrizione di novanta giorni.

     Se entro il detto termine la bolletta viene presentata la Commissione ne esegue il confronto nei modi prescritti.

 

Capo II

 

Vincite da pagarsi dai gestori del lotto o dalle Intendenze di finanza - Compiti della commissione d'archivio - Verifiche ed accertamenti.

 

     Art. 43.

     Il pagamento di ogni vincita che non ecceda le lire 25.000 è fatto dai gestori, sotto la propria responsabilità, all'atto della presentazione della bolletta [1].

     Per le vincite superiori a tale cifra si provvede con ordine diretto dalle Intendenze sedi di archivio sulle sezioni di Regia tesoreria.

     In ogni caso i ricevitori non dovranno far luogo al pagamento di vincite prima che siano in possesso del bollettino ufficiale delle estrazioni e che dal confronto con esso e da opportuni riscontri della bolletta con la copia dei giuochi abbiano accertata la esistenza della vincita.

     Nei casi di molte vincite, per il pagamento delle quali i fondi della ricevitoria non fossero sufficienti, i ricevitori debbono pagare a preferenza le vincite di minore importo, sotto pena della sospensione dall'impiego.

     I ricevitori debbono pagare le vincite per l'integrale importo stabilito dal prontuario.

     In ogni caso detto importo deve sempre corrispondere a quello indicato dal ricevitore a proprio discarico nella apposita tabella delle vincite pagate.

     Accertandosi una differenza che importi un illecito profitto da parte del ricevitore questi verrà sospeso dal servizio e denunziato all'autorità giudiziaria competente.

 

     Art. 44.

     Effettuato il pagamento delle vincite, i ricevitori devono scrivere sul dorso delle bollette la seguente formula.

     "Pagato addì _______.

     Il ricevitore _____________________"

     Tutte le bollette vincenti pagate dal ricevitore debbono essere distinte per estrazione e quindi raggruppate per ciascuna specie secondo il numero progressivo dei bollettari di egual prezzo e delle bollette, e descritte sulle tabelle apposite.

     È vietato indicare in qualsiasi modo, sulla bolletta, l'importo della vincita.

 

     Art. 45.

     Le bollette portanti vincite eccedenti i limiti di cui al precedente art 43 e quelle pel cui pagamento i fondi della ricevitoria non siano sufficienti ed altresì quelle sulla cui regolarità cada dubbio o siano mancanti di una o più bollette legate, debbono essere dai ricevitori ritirate mediante ricevuta da rilasciarsi in doppio di cui una è consegnata al vincitore per essere esibita all'atto della riscossione, e l'altra è unita alla bolletta vincente e trasmessa, in piego assicurato, alla Intendenza che ne custodisce le matrici, salvo che l'interessato preferisca di presentarla personalmente.

     Il creditore, quando non risieda nel capoluogo di Provincia, può chiedere che il pagamento gli sia fatto nel Comune ove risiede.

     Le bollette, sulla cui regolarità cada dubbio, sono sottoposte al confronto con le matrici relative e se riconosciute ammissibili vengono munite dalla commissione di archivio segreto del "visto buono" con la indicazione della somma da pagare, e restituite al ricevitore o al giocatore, perché siano pagate con i fondi della ricevitoria. Le altre sono ugualmente restituite con la motivata dichiarazione di rifiuto.

     Contro il rifiuto della commissione d'archivio è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze, che decide sentita una apposita commissione costituita dall'Ispettore generale per il lotto e le lotterie, dai capi della divisione lotto e della divisione lotterie o dai funzionari che ne fanno le veci. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della divisione lotto.

     Qualora il possessore di una bolletta vincente preferisca valersi per la riscossione della vincita di altra persona o ente da lui designato, a nome del quale viene di conseguenza emesso l'ordine di pagamento, la responsabilità dell'Amministrazione di fronte al possessore della bolletta non sarà maggiore di quella che avrebbe se la persona a favore della quale viene emesso l'ordine di pagamento fosse lo stesso possessore.

 

     Art. 46.

     Le vincite con bollette di giuoco valevoli per quindici o per venticinque estrazioni non possono essere pagate se non previa verifica e liquidazione della competente commissione di archivio segreto che custodisce le relative matrici.

     All'uopo, il ricevitore ritira la bolletta vincente rilasciando al giuocatore una ricevuta staccata da apposito registro costituito dalla matrice e da due figlie, a seconda si tratti di vincite da pagarsi con ordine diretto, o coi fondi della riscossione della ricevitoria, e trasmette in piego assicurato alla Intendenza sede di archivio la bolletta vincente accompagnata dalla ricevuta dello stesso modello.

     Se la vincita si verifica prima dell'ultima estrazione, la Intendenza sede di archivio emette una bolletta, da staccarsi da apposito registro bollettario a madre e figlia, identica alla bolletta vincente, e sottopone quindi alla Commissione d'archivio, per la opportuna verifica, insieme alla matrice che trovasi custodita in archivio segreto, entrambe le bollette.

     La Commissione d'archivio appone a tergo delle due bollette la dichiarazione relativa al risultato della verifica, e se la vincita è ammessa, la dichiarazione di "Visto buono per lire ______ _________" deve apporla soltanto a tergo della bolletta emessa dall'Intendenza, con l'indicazione della data di estrazione in cui la vincita si è verificata.

     Tale bolletta dev'essere allegata all'ordine di pagamento, oppure prodotta a discarico da Ricevitore del lotto se a questi viene commesso l'incarico per il pagamento della vincita. La bolletta originale viene restituita al giocatore a norma dell'art. 28 del R.D.L. n. 1933 del 1938.

     Lo speciale registro bollettario a madre e figlia di cui sopra dev'essere custodito dall'Intendente sotto la sua personale responsabilità.

 

     Art. 47.

     Chiunque può presentare direttamente a qualsiasi Intendenza di finanza del Regno prima che ne rimanga prescritta la vincita, una bolletta vincente qualsiasi somma per ottenere che ne sia disposto il pagamento da parte della competente Intendenza.

     In tal caso l'Intendenza rilascia una ricevuta staccata da un registro a madre e figlia. Però se la bolletta presentata riguarda vincita denunziata a termini dell'art. 26 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, prima di rilasciare la ricevuta predetta, l'Intendenza deve ritirare quella di eseguita denunzia di cui è cenno all'art. 40 del presente Regolamento.

 

     Art. 48.

     Tutte le bollette vincenti eccedenti l'importo di lire 25.000, quelle sulle quali cada dubbio o portino staccate le bollette "legate" e le altre al cui pagamento debbono provvedere per qualsiasi causa le Intendenze sedi di archivio segreto, sono descritte in appositi elenchi e confrontate dalla Commissione di cui all'art. 24 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, nei giorni e nei modi stabiliti.

     Nei giorni in cui si procede a tale confronto, devono essere verificate sulle matrici e liquidate tutte le vincite superiori a L. 30.000 accreditatesi dai ricevitori e indicate nelle apposite tabelle complete. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il predetto importo potrà essere modificato [2].

     Tale compito, negli archivi di maggiore importanza e qualora le vincite da verificare siano molto numerose, può essere disimpegnato da una o più Commissioni sussidiarie composta ciascuna come al successivo art. 49.

     All'uopo la competente Ragioneria provinciale dello Stato, prima dell'apertura dell'archivio segreto, provvederà a rimettere, all'Intendenza di finanza sede di estrazione, tutte le tabelle complete relative alle ricevitorie dipendenti dall'archivio stesso, comprendenti le vincite da verificare. Parimenti la detta Ragioneria provinciale dovrà tempestivamente rimettere alle Indipendenze sedi di archivio, comprese nella circoscrizione, le tabelle di cui sopra, attinenti alle ricevitorie dipendenti da ciascun archivio.

     Compiuto l'accertamento delle vincite, le tabelle predette sono ritirate dall'intendente o da chi per esso, per essere custodite con la massima cura fino a quando non sarà provveduto, presso il servizio di verifica e riscontro, al prescritto confronto.

 

     Art. 49. [3]

     In caso di eccezionale quantità di bollette vincenti da verificare la Commissione d'archivio potrà essere coadiuvata nei suoi compiti da una o più Commissioni sussidiarie, limitatamente alla verificazione delle vincite non superiori a lire 25.000.

     Ciascuna di dette Commissioni sussidiarie è composta da tre funzionari, senza distinzione di categoria, designati dall'intendente.

     L'esame delle bollette vincenti è fatto alla presenza della Commissione d'archivio. La dichiarazione a tergo delle bollette circa l'ammissione o il rifiuto delle vincite deve portare la firma dei componenti la Commissione d'archivio.

 

     Art. 50.

     Quando il bisogno del servizio lo richieda, l'intendente domanderà l'intervento della commissione anche in altri giorni della settimana oltre quelli stabiliti, allo scopo di provvedere con la maggiore possibile sollecitudine al pagamento delle vincite. In tal caso l'intendente deve riferirne al Ministero.

 

     Art. 51.

     I componenti la commissione d'archivio di cui all'art. 24 del R.D.L. sono personalmente ed in solido responsabili della regolarità di tutte le operazioni che si compiono nell'archivio di custodia ed alle quali prendono parte.

     Corresponsabili del pari sono il delegato al servizio di verifica e riscontro nelle Intendenze sedi di estrazione ed il segretario della commissione degli archivi segreti.

     I componenti la commissione sussidiaria di cui al precedente art. 49 sono responsabili della regolarità ed esattezza delle operazioni loro demandate.

 

     Art. 52.

     L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie del Ministero delle finanze provvede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, alla verifica delle operazioni di riscontro delle riscossioni e delle vincite già eseguite dalle Intendenze di finanza.

     Gli atti e i documenti riguardanti il periodo estrazionale sul quale la revisione deve compiersi debbono essere spediti in pieghi assicurati.

     La verifica sarà eseguita per ciascuna ricevitoria.

 

     Art. 53.

     I rilievi che emergono dalla revisione ministeriale sono comunicati alle competenti Intendenze per le occorrenti rettifiche e per gli accertamenti delle eventuali responsabilità.

 

TITOLO III

 

Raccolta del giuoco del lotto con le macchine automatiche.

 

Capo I

 

Bollette del giuoco automatico - Prezzi - Sorti ammesse - Ripartizione delle poste – Premi.

 

     Art. 54.

     Il giuoco del lotto fuori dei locali delle ricevitorie può essere raccolto nelle ore diurne e notturne con distributori automatici delle bollette, per giuocate da lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 20, 25, facendosi uso di una o più monete di quelle in corso a seconda del tipo di macchina esposta al pubblico.

 

     Art. 55.

     Il distributore automatico delle bollette agisce con la introduzione in apposita apertura della moneta o delle monete corrispondenti al prezzo della giuocata.

     L'apparecchio è munito di speciale congegno e di un sistema di leve per l'indicazione della data di estrazione, della ruota e per la registrazione dei numeri dall'1 al 90, ripartibili per sorte.

     L'impostazione della giuocata, mediante l'azione delle speciali leve o cursori, determina l'apparizione in apposito spazio sul fronte dell'apparecchio, dei corrispondenti numeri.

     Impostata la giuocata, si preme la leva che determina la registrazione e l'uscita della corrispondente bolletta.

Sul fronte dell'apparecchio in modo ben visibile sono apposte le avvertenze pel funzionamento.

 

          Art. 56.

     Sono ammesse le giuocate per le sorti di estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina con non più di cinque numeri per ciascuna giuocata, per una sola ruota e per tutte le ruote del Regno.

     Le giuocate sono raccolte con impressione su tre strisce di carta in rotoli, di cui una costituisce la bolletta per il giuocatore, l'altra di controllo o matrice per uso dell'amministrazione e la terza per copia- giuochi ad uso del gestore.

 

     Art. 57.

     Il giuocatore può indicare la sorte o le sorti per le quali intende eseguire il giuoco. Se la indicazione è per una sola sorte, tutto il prezzo della giuocata s'intende ad essa attribuito. Se invece il giuocatore ha indicato più sorti, il prezzo della giuocata s'intende necessariamente ripartito per metà a ciascuna delle sorti, nel caso di indicazione di ambo e terno, ambo e quaterna, ambo e cinquina, terno e quaterna, terno e cinquina, quaterna e cinquina.

     Nel caso di indicazione di ambo, terno e quaterna, un quarto della posta è attribuita all'ambo, metà al terno ed un quarto alla quaterna.

     In questo caso, qualora le poste di ambo e di quaterna risultassero in cifre dispari nei decimali, queste saranno arrotondate aumentando o diminuendo, rispettivamente, di un centesimo le poste di ambo e quaterna. Nel caso di indicazione di ambo, terno, quaterna e cinquina, la posta è attribuita in ragione di un quarto a ciascuna delle sorti predette. Qualora però le poste risultassero di cifre dispari saranno arrotondate aumentando rispettivamente di un centesimo le poste di ambo e terno e diminuendo di altrettanto le poste di quaterna e cinquina.

     Il giuoco per estratto semplice deve essere fatto con un solo numero.

     Qualora il giuocatore ometta l'indicazione della sorte la giuocata s'intende fatta come segue:

per estratto semplice se la giuocata è di un solo numero; per ambo se la giuocata è di due numeri; per ambo e terno se la giuocata è di tre numeri; per ambo, terno e quaterna se la giuocata è di quattro numeri, e per ambo, terno, quaterna e cinquina se la giuocata è di cinque numeri, ferma restando la distribuzione delle poste nel modo innanzi descritto.

     Se il giuocatore omette l'indicazione della ruota la giuocata s'intende fatta per la ruota di Roma.

 

     Art. 58.

     I premi del giuoco sono quelli fissati per ciascuna delle sorti ammesse, con l'art. 7 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.

 

     Art. 59.

     La giuocata su tutte le ruote di estrazione del Regno non può essere inferiore alle lire 3 per bolletta. Se fatta con bolletta di prezzo inferiore non si fa luogo al pagamento della eventuale vincita.

     La posta di quaterna in ciascuna bolletta, per giuoco sopra una sola delle ruote, non può superare o ritenersi attribuita per somma superiore a lire 10.

     In caso diverso, ove il prezzo della bolletta, comunque ripartito fra le diverse sorti, compresa la quaterna, sia capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente il milione di lire, il premio stesso è ridotto a questa somma senz'altro diritto per il giuocatore, giusta il disposto dell'art. 15, ultimo comma, del citato R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.

     La posta di cinquina in ciascuna bolletta per giuoco sopra una sola delle ruote non può superare o ritenersi attribuita per somma superiore a lire 1, altrimenti la vincita viene ridotta nei limiti di un milione stabiliti col precedente comma.

 

     Art. 60.

     Nei locali ove siano installate e funzionino macchine per la raccolta del giuoco del lotto, devono tenersi esposte, per conoscenza ed esame da parte del pubblico, le leggi e i regolamenti relativi, il prontuario delle vincite e le altre disposizioni concernenti i rapporti dei giuocatori con l'Amministrazione.

 

     Art. 61.

     Il giuoco raccolto nelle forme, con le modalità ed alle condizioni innanzi prescritte, è valido e produttivo di effetti nei confronti dell'Amministrazione delle finanze col deposito dei rotoli delle strisce di controllo (matrici) nell'archivio segreto prima dell'estrazione.

 

Capo II

 

Chiusura del giuoco - Archiviamento delle strisce di controllo (matrici) - Annullamento del giuoco – Vincite.

 

     Art. 62.

     La raccolta del giuoco con le macchine automatiche cessa non più tardi delle ore 14 del giorno di estrazione.

La macchina vien posta in posizione di fermo, e l'incaricato della gestione di essa applicherà, in modo ben visibile, la indicazione "chiuso".

     Trascorsa un'ora dall'estrazione, la macchina viene rimessa in funzione per il giuoco della estrazione successiva.

 

     Art. 63.

     Quando i rotoli delle strisce di controllo (matrici) non pervengono, o non si possono, per qualsiasi causa, rinchiudere in archivio dell'estrazione, il giuoco sui rotoli medesimi raccolto è nullo e come non avvenuto.

     La competente Intendenza di finanza sede dell'archivio deve dichiarare annullato il giuoco su detti rotoli prima dell'estrazione ed avvertirne il pubblico con le modalità di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento.

 

          Art. 64.

     Qualora per qualsiasi motivo, non si raccolga giuoco durante la settimana, l'incaricato della gestione della macchina ne dà avviso all'Intendenza di finanza, sede dell'archivio, nello stesso termine in cui avrebbe dovuto far pervenire a questa i rotoli di strisce di controllo (matrici).

 

     Art. 65.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i Comuni e le località in cui saranno posti in esercizio gli speciali apparecchi per la raccolta del giuoco con distribuzione automatica di bollette.

 

     Art. 66.

     Le caratteristiche ed i tipi della carta dei rotoli saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

     La somministrazione dei rotoli verrà fatta dai magazzinieri ai gestori con le medesime norme, formalità e prescrizioni stabilite per gli ordinari bollettari.

 

     Art. 67.

     Nei casi di vincite conseguite con bollette del giuoco distribuite con le macchine, dovranno essere osservate tutte le norme stabilite dal titolo II del presente regolamento.

 

Capo III

 

Gestione delle macchine - Obblighi dei gestori - Garanzie - Retribuzione - Somministrazione dei rotoli di strisce per il giuoco - Manutenzione delle macchine.

 

     Art. 68.

     Il servizio di raccolta del giuoco con le macchine automatiche è affidato alle Intendenze di finanza, che provvedono per la gestione delle macchine medesime a mezzo dei gestori delle ricevitorie del lotto.

     È tuttavia data facoltà all'Amministrazione di affidare la gestione delle macchine ad impiegati dell'Intendenza di finanza o se del caso ad altri impiegati dell'Amministrazione finanziaria con norme che saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze.

     Le macchine saranno distinte con numero progressivo per Provincia.

     Per il giuoco a mezzo delle macchine sarà tenuta una contabilità a parte, separata e distinta da quella relativa al giuoco ricevuto presso le ricevitorie mediante gli ordinari bollettari.

     Negli elaborati e prospetti statistici del giuoco del lotto saranno riportati a parte i dati e i risultati riferentisi a quello ricevuto con lo speciale sistema di macchine.

 

     Art. 69.

     Gl'incaricati della gestione delle macchine automatiche per il lotto, provvedono:

     a) ad applicare alle stesse i rotoli di carta strisce, necessari per la raccolta del giuoco ed in genere a tutto quanto decorre perché esse siano poste e conservate in efficienza ed in perfetto ordine di funzionamento;

     b) a verificare almeno due volte la settimana la macchina per accertarsi se eventualmente i rotoli delle strisce-controllo (matrici) e copiagiuochi siano completi di gioco e, in tal caso, debbono estrarli dall'apparecchio apponendo sull'ultima giuocata a fine della striscia la parola "chiuso", la data e la firma, ed a introdurre i nuovi rotoli per la prosecuzione del giuoco.

     Nel giorno e nell'ora stabiliti per la cessazione del giuoco i gestori debbono estrarre dall'apparecchio i rotoli delle strisce-matrici e copia-giuochi, apponendovi a mano le annotazioni innanzi dette.

 

     Art. 70.

     I gestori incaricati, chiuso il giuoco, metteranno insieme le strisce-matrici, coperte di giuoco durante la settimana, le trasmetteranno o le consegneranno alla Intendenza di finanza competente, sede dell'archivio di custodia, assicurandole fra due cartoncini di protezione, di cui uno in bianco e l'altro contenente le indicazioni del numero della macchina e del luogo in cui è installata; del numero e della sede della ricevitoria, allorché è incaricato della gestione un ricevitore; della data dell'estrazione e del numero delle strisce, per il tipo ed in complesso, indicando di esse il numero progressivo e la serie.

     Detti cartoncini saranno legati fermando gli estremi della cordicella con piombo schiacciato con morsetta a punzone.

     Per l'invio fuori sede delle strisce-matrici sarà fatto uso di sacchetto di prescrizione, da spedirsi in piego assicurato.

     Il gestore tratterrà presso di sé le strisce copia-giuochi per l'uso occorrente.

 

     Art. 71.

     Nulla è innovato per quanto riguarda il ritiro ed il carico, da parte del gestore di ricevitoria, dei rotoli per la gestione e la raccolta del giuoco con le macchine automatiche, alle norme per lo stesso stabilite con le disposizioni dettate circa gli ordinari bollettari del giuoco.

     La cauzione prestata e garanzia della gestione della ricevitoria serve a garantire altresì quella per la raccolta del giuoco con le macchine automatiche.

     Sui titoli e polizze e nel decreto d'approvazione della cauzione deve risultare annotata l'estensione del vincolo, alla speciale gestione con le macchine automatiche.

 

     Art. 72.

     Il gestore di ricevitoria, per la raccolta del giuoco a mezzo delle macchine è retribuito ad aggio in ragione della metà delle percentuali stabilite e con le stesse modalità vigenti per il giuoco raccolto a mano sugli ordinari bollettari, cumulandosi insieme le une e le altre riscossioni agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, nonché della commisurazione dell'acconto che sull'aggio medesimo essi sono autorizzati a trattenere sui proventi di ciascuna estrazione, secondo le percentuali indicate nella tabella riportata all'art. 89 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.

     Sull'aggio liquidato ai gestori per il giuoco raccolto a mezzo delle macchine saranno applicate tutte le ritenute e contributi per il giuoco ordinario.

 

     Art. 73.

     Le norme per gli ordinari bollettari del giuoco valgono anche per la compilazione del conto in doppio dei rotoli di strisce o delle parti di essi serviti per la raccolta di giuoco con le macchine; dei due prospetti dimostrativi della riscossione, in cui il riepilogo sarà tatto distintamente per tipo di rotoli e progressivamente per gruppo di giuocate di prezzo eguale; e della nota di estratto: nonché per l'invio e la consegna di essi rotoli entro il giorno e l'ora stabiliti, all'Intendenza di finanza sede di estrazione o di archivio di custodia.

 

     Art. 74.

     Per il ricevimento e contazione delle strisce-matrici, per la compilazione della doppia nota delle medesime, nonché per la conservazione di esse in archivio, si applicano le medesime norme stabilite per le matrici degli ordinari bollettari.

 

     Art. 75.

     Per il rimborso delle bollette relative a giuoco annullato a sensi dell'art. 22 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, il gestore di ricevitoria provvederà direttamente, e, per averne l'accreditamento osserverà le norme di cui all'art. 26 del presente regolamento.

 

     Art. 76.

     Per il carico e scarico dei rotoli di strisce per le giuocate a mezzo delle macchine automatiche, presso il magazzino centrale ed i magazzini provinciali del lotto, nonché per le somministrazioni e le dotazioni dei rotoli stessi ai gestori di essi si osserveranno le medesime norme stabilite per gli ordinari bollettari dei giuochi, compilandosi dal magazziniere contabile il conto a numero per i rotoli di strisce destinate alla raccolta del giuoco con gli speciali apparecchi e quello a valore dopo l'uso dei rotoli medesimi.

 

     Art. 77.

     Per la vigilanza tecnica e la manutenzione delle macchine automatiche del giuoco del lotto l'Amministrazione provvederà a mezzo dei competenti uffici tecnici erariali di finanza.

 

TITOLO IV

 

Tombole e lotterie.

 

Capo I

 

Lotterie e tombole nazionali - Lotterie, tombole e pesche di beneficenza locali - Organi competenti ad autorizzarle - Limiti - Modalità - Vendita dei biglietti delle operazioni locali.

 

     Art. 78. [4].

 

          Art. 79. [5].

 

     Art. 80. [6].

 

     Art. 81. [7].

 

     Art. 82. [8].

 

     Art. 83. [9].

 

     Art. 84. [10].

 

     Art. 85. [11].

 

     Art. 86. [12].

 

     Art. 87. [13].

 

Capo II

 

Tassa di lotteria e di bollo dovute sulle operazioni di sorte - Esenzioni - Formalità per l'autorizzazione e la vigilanza sulle operazioni locali - Deposito cauzionale provvisorio - Decreto di autorizzazione - Estrazione dei premi - Liquidazione e pagamento delle tasse - Svincolo del deposito – Spese.

 

     Art. 88. [14].

 

          Art. 89. [15].

 

     Art. 90. [16].

 

          Art. 91. [17].

 

          Art. 92. [18].

 

     Art. 93. [19].

 

          Art. 94. [20].

 

     Art. 95. [21].

 

     Art. 96. [22].

 

     Art. 97. [23].

 

     Art. 98. [24].

 

     Art. 99. [25].

 

     Art. 100. [26].

 

     Art. 101. [27].

 

     Art. 102. [28].

 

Capo III

 

Prestiti a premi dei Comuni, Province ed altri Corpi morali.

 

     Art. 103. [29].

 

     Art. 104. [30].

 

TITOLO V

 

Concorsi ed operazioni a premio.

 

Capo I

 

Concorsi a premi di sorte e di abilità - Applicazione della tassa di lotteria proporzionale al valore dei premi - Casi di tassazione salvo conguaglio - Supplemento o rimborso di tassa.

 

     Artt. 105. – 120. [31].

 

Capo II

 

Operazioni a premio - Applicazione della tassa graduale di licenza secondo il reddito di ricchezza mobile di ciascuna ditta - Casi di applicazione della tassa di lotteria proporzionale al valore dei premi.

 

     Artt. 121. – 123. [32].

 

Capo III

 

Concorsi e operazioni a premio esenti dalla tassa di lotteria e da quella di licenza.

 

     Artt. 124. – 127. [33].

 

Capo IV

 

Determinazione del valore dei premi - Decreti di concessione - Esclusione di intermediari od organizzatori - Eventuale revoca delle concessioni - Cauzione a garanzia dei premi promessi.

 

     Artt. 128. – 133. [34].

 

Capo V

 

Decreti di autorizzazione dei concorsi e delle operazioni a premio - Procedura - Organi competenti - Ricorsi amministrativi e giudiziari - Termini - Riscossione coattiva della tassa.

 

     Artt. 134. – 145. [35].

 

TITOLO VI

 

Ricevitorie e personale del lotto.

 

Capo I

 

Ricevitorie del lotto - Distinzione in classi - Elenco - Aggiornamento - Istituzione - Soppressione - Spostamento locali.

 

     Art. 146.

     Le ricevitorie del lotto si distinguono in principali e succursali. Queste ultime prendono il nome di collettorie.

     La riscossione delle collettorie si cumula con quella delle ricevitorie principali cui sono aggregate ai fini di determinarne la classe.

 

     Art. 147.

     L'assegnazione delle ricevitorie alla rispettiva classe si effettua tenendo a base l'ammontare delle riscossioni e del relativo aggio lordo di ciascuna ricevitoria risultanti dal mod. 21 per gli ultimi tre esercizi finanziari.

     L'aggio lordo medio dei tre esercizi determinerà la appartenenza della ricevitoria ad una delle cinque classi stabilite dall'art. 63 della legge.

     Il primo elenco delle ricevitorie distinte per classi è compilato in base alla media dell'aggio degli esercizi 1935-36, 1936-37 e 1937-38.

     I successivi elenchi saranno compilati ogni tre anni.

 

     Art. 148.

     Le ricevitorie di nuova istituzione sono considerate di ultima classe e dopo un esperimento di tre anni sono classificate in base alla media dell'aggio lordo conseguito in detto periodo di tempo.

 

     Art. 149.

     È in facoltà del Ministero delle finanze d'istituire o sopprimere ricevitorie in relazione alle esigenze del servizio e ai fini dell'incremento del giuoco.

 

     Art. 150.

     Le Intendenze di finanza possono autorizzare lo spostamento di una ricevitoria da un locale all'altro nell'ambito del Comune, purché sia rispettata la distanza di almeno 200 metri dalle altre ricevitorie.

     Soltanto in casi di assoluta necessità può derogarsi alla prescrizione relativa alla distanza. Contro la relativa determinazione dell'Intendente è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione del lotto [36].

 

 

     Art. 151.

     I locali delle ricevitorie debbono essere decorosi, di facile accesso e a terreno, ed avere sulle porte di ingresso lo stemma nazionale e l'iscrizione in grandi lettere: "Ricevitoria del lotto n. ______________".

 

     Art. 152.

     Nei locali delle ricevitorie del lotto non può essere esercitato alcun commercio od industria.

     Solo quando si tratti di ricevitorie con aggio inferiore a L. 6.000, l'Intendenza di finanza può consentire, nello stesso locale, l'esercizio di commerci ed industrie, conciliabili col decoro della amministrazione e con la comodità del pubblico.

     In casi eccezionali determinati dalle difficoltà di trovare locali liberi, il Ministero può consentire che commerci od industrie si esercitino da altri nei locali delle ricevitorie, quale sia il reddito e l'importanza di queste, e consentire altresì che l'esercizio di ricevitorie di qualsiasi reddito possa svolgersi in locale dove si tengano, da altri, industrie o commerci sempre compatibili con la gestione della ricevitoria, col decoro della amministrazione e con la comodità del pubblico.

 

     Art. 153.

     La ricevitoria deve restare aperta al pubblico tutti i giorni, tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili, e nel giorno di chiusura del giuoco fino all'ora stabilita.

     L'orario è fissato dall'Intendenza di finanza, che, conformandosi alle abitudini locali, senza pregiudizio degli interessi dell'amministrazione, può consentire un'abbreviazione di orario di lavoro nei primi giorni della settimana ed un prolungamento in quelli prossimi alla chiusura del giuoco, purché in una settimana non si eccedano, in complesso, 18 ore lavorative.

 

     Art. 154.

     In ogni ricevitoria devono tenersi affissi, a disposizione del pubblico, le leggi e i regolamenti del lotto, il prontuario per il calcolo delle vincite, le tabelle delle minime poste accettabili sulle diverse sorti corrispondentemente alla quantità dei numeri che si possono giuocare dall'1 al 90, e le altre disposizioni concernenti i rapporti dei giuocatori con l'Amministrazione.

 

     Art. 155.

     Il giuoco dev'essere raccolto esclusivamente nei locali delle ricevitorie.

 

Capo II

 

Collettorie del lotto - Istituzione - Soppressione - Elevazione delle collettorie a ricevitorie - Gestori - Aggio – Obblighi.

 

     Art. 156.

     Le collettorie hanno sede in località, dove, per ragioni di distanza dalle ricevitorie, per difficoltà di comunicazioni od altre speciali condizioni, non si rende, altrimenti, agevole la raccolta del giuoco.

     L'istituzione e la soppressione delle collettorie sono autorizzate dall'intendente di finanza; la conversione delle collettorie in ricevitorie o viceversa è autorizzata dal Ministro per le finanze [37].

     Le collettorie sono esercitate con le stesse norme, in quanto siano compatibili, che regolano le ricevitorie del lotto.

 

     Art. 157.

     La gestione delle collettorie deve essere affidata agli aiuto-ricevitori del lotto. Quando non sia possibile affidare la gestione delle collettorie ad un aiuto-ricevitore, l'intendente di finanza può affidarne la gestione, su proposta del titolare della ricevitoria, cui la collettoria è aggregata, ad altra persona, con le preferenze stabilite dalle leggi in vigore, purché idonea, maggiorenne, giuridicamente capace e di buona condotta morale e politica e che non abbia subito condanne penali.

 

     Art. 158.

     Al collettore spetta un aggio lordo pari alla metà di quello spettante al ricevitore sulle riscossioni della collettoria, ma restano a suo carico le spese per pigione del locale, per mobili, trasporti, stampati, ed ogni altra di amministrazione, purché, però, l'aggio a favore del collettore non risulti inferiore al 3% delle riscossioni che egli effettua.

     In casi particolari il Ministero può autorizzare una diversa ripartizione dell'aggio.

 

     Art. 159.

     Qualora la collettoria sia elevata a ricevitoria, la gestione per il periodo di esperimento triennale è affidata al collettore se questi ha la qualità di aiuto-ricevitore.

 

     Art. 160.

     Le Intendenze inviano alle collettorie la tabella annuale delle estrazioni ed il bollettino ufficiale delle estrazioni.

 

     Art. 161.

     Le Intendenze, per le ricevitorie aventi collettorie aggregate, debbono indicare, nel prospetto degli aggi, le riscossioni medie delle collettorie medesime, esposte nei prospetti che i collettori devono far tenere settimanalmente al gestore della ricevitoria dalla quale dipendono insieme con le matrici del giuoco raccolto.

 

Capo III

 

Ricevitori del lotto - Ruolo distinto in classi - Aggiornamento - Giuramento – Formula.

 

     Art. 162.

     La gestione delle ricevitorie del lotto è affidata ai ricevitori.

 

     Art. 163.

     Tutti coloro che avevano conseguito la nomina di ricevitori del lotto anteriormente alla pubblicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sono inquadrati in un ruolo distinto, nelle cinque classi stabilite dall'art. 63 della legge stessa.

     Per l'assegnazione dei ricevitori del lotto alla propria classe, si tiene a base l'aggio lordo medio triennale della ricevitoria di cui essi sono titolari, nonché la durata del servizio prestato in qualità di ricevitore in qualsiasi ricevitoria, computato in ragione di L. 150 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio.

     Non interrompono il periodo di effettivo servizio le assenze determinate:

     a) dal servizio militare obbligatorio;

     b) dal congedo annuale di un mese;

     c) dal congedo straordinario di un altro mese per ogni anno anche se motivato da ragioni di salute.

 

     Art. 164.

     Il primo ruolo dei ricevitori viene formato in base all'aggio lordo medio triennale degli esercizi finanziari 1935-36, 1936-37, 1937-38, della ricevitoria di cui i ricevitori sono titolari ed all'anzianità dei ricevitori stessi alla data del 31 dicembre 1938. I ricevitori sono graduati nel ruolo in ordine decrescente dell'aggio calcolato come all'articolo precedente.

 

     Art. 165.

     Nel caso di aggio eguale è graduato primo il ricevitore che è stato immesso prima nelle funzioni di ricevitore e qualora la immissione in servizio sia avvenuta nella stessa data è graduato primo il ricevitore più anziano di età.

     Ogni tre anni si pubblicherà il nuovo ruolo dei ricevitori.

 

     Art. 166.

     I ricevitori iscritti nel ruolo debbono prestare giuramento dinanzi all'intendente di finanza della provincia o al funzionario a ciò delegato, in presenza di due testimoni.

     La formula del giuramento è la seguente:

     “Giuro che sarò fedele al Re e Imperatore ed ai Suoi Reali e Imperiali Successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando il segreto d'ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego".

     “Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio".

     “Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re Imperatore e della Patria".

     Del prestato giuramento deve essere redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali del ricevitore al quale ne viene consegnata una copia.

 

     Art. 167.

     La nomina a ricevitore, dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938 spetterà esclusivamente a quelli iscritti nel ruolo degli aiuto-ricevitori. Detta nomina è fatta con decreto del Ministro per le finanze.

     I prescelti hanno l'obbligo di prestare giuramento all'atto di assumere il servizio, con la procedura indicata nell'articolo precedente, qualora non l'abbiano già prestato all'atto della nomina ad aiuto- ricevitori.

     Per ogni ricevitore è tenuto presso l'amministrazione centrale del lotto uno stato matricolare.

Il ricevitore ha l'obbligo di comunicare, a mezzo della Intendenza, tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

 

Capo IV

 

Aiuto-ricevitori del lotto (già commessi di carriera) - Ruolo - Criteri per la formazione -Punteggio - Esclusioni dal ruolo – Opposizioni.

 

     Art. 168. [38].

 

     Art. 169.

     I commessi di carriera che hanno conseguito la qualifica di aiuto-ricevitori vengono inquadrati in apposito ruolo che costituirà la base per la nomina a ricevitore.

     Tale ruolo sarà formato in base all'anzianità di servizio effettivo prestato quale commesso di carriera alla data del 31 dicembre 1938, attribuendo un punto per ogni anno di servizio intero ed un dodicesimo di punto per ogni mese, nonché ai titoli di merito posseduti da ciascun commesso e valutati nei modi stabiliti nel successivo articolo. Non interrompono il periodo di effettivo servizio soltanto le assenze determinate:

     a) dal servizio militare obbligatorio;

     b) dal congedo annuale di 15 giorni e dalle malattie che non superino complessivamente due mesi per ogni anno;

     c) dalla dimostrata impossibilità di essere stato assunto a prestare servizio nelle ricevitorie.

 

     Art. 170.

     Il periodo di servizio prestato dai commessi di carriera in qualità di reggenti o gerenti è calcolato doppio purché la gestione si sia svolta in modo soddisfacente.

     Nei casi in cui la gestione si sia svolta in modo lodevole, può essere attribuito al commesso un altro mezzo punto per ogni anno intero, ed un ventiquattresimo di punto per ogni mese.

     I titoli dei commessi di carriera per il servizio militare, per le benemerenze di guerra e della causa nazionale, sono valutati come appresso:

     Un terzo di punto per servizio militare prestato prima dell'assunzione nella carriera del lotto; mezzo punto per il periodo trascorso in zona di operazione nel primo anno, qualunque sia la durata della permanenza in detta zona, ed un mezzo punto per ciascun anno successivo, sino ad un massimo di un punto e mezzo. Le frazioni di anno, dopo il primo, superiori ai sei mesi debbono essere valutate per un anno.

     Croce di guerra mezzo punto; Croce al valor militare un punto; Medaglia di bronzo, un punto e mezzo; Medaglia d'argento, due punti; Per ogni ferita, un punto; Per mutilazione o invalidità, due punti; Promozioni per merito di guerra, fino a capitano, un punto; per i gradi superiori, due punti.

     Le frazioni di anno, dopo il primo, superiori ai sei mesi sono da valutarsi per un anno. Per ogni ferita, un punto; Mutilazione ed invalidità, due punti; Brevetto della Marcia su Roma, mezzo punto.

     Ai commessi di carriera provvisti di titoli di studio (licenza di scuola media inferiore o superiore) può essere attribuito da uno a tre punti secondo l'importanza del titolo.

     Ai coniugi maschi con più di quattro figli è attribuito mezzo punto.

     Per le punizioni riportate dai commessi di carriera nell'ultimo biennio dev'essere inflitta una diminuzione di uno a tre punti.

 

     Art. 171.

     L'ordine di ruolo degli aiuto-ricevitori è costituito dal punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi.

 

Capo V

 

Aiuto-ricevitori in prova - Concorso pubblico - Requisiti per l'ammissione - Graduatoria dei vincitori - Periodo di prova - Esami pratici - Commissione - Nomina ad aiuto-ricevitore – Giuramento.

 

     Artt. 172. – 188. [39].

 

Capo VI

 

Assegnazione degli aiuto-ricevitori alle ricevitorie - Retribuzione - Commessi avventizi.

 

     Art. 189.

     L'Intendenza di finanza accerterà gli aiuto-ricevitori che prestano servizio nella Provincia.

     Qualora dal suddetto accertamento risulterà che alcuni degli aiuto-ricevitori non hanno posto, l'Intendenza provvederà, dopo aver sentito le aspirazioni degli interessati, ad assegnarli presso le ricevitorie della provincia che non avessero ancora il numero di aiuto-ricevitori fissato dall'articolo 73 della legge, primo comma.

     L'Intendente segnalerà poi al Ministero i nominativi degli aiuto-ricevitori che non hanno potuto trovare sistemazione per l'eventuale assegnazione di essi alle ricevitorie di altra provincia.

 

     Art. 190.

     Per l'applicazione dell'art. 73 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, il numero degli aiuto- ricevitori da assumersi obbligatoriamente da ciascuna ricevitoria sarà fissato in base all'aggio della ricevitoria dedotto quello delle collettorie dipendenti.

 

     Art. 191. [40].

     La retribuzione mensile lorda spettante agli aiuto ricevitori del lotto è pari a quella della qualifica iniziale prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, secondo i diversi parametri previsti per tale qualifica in relazione agli anni di permanenza in ciascuna classe di stipendio. Essa è ridotta rispettivamente a due terzi e alla metà con arrotondamento all'eccesso di L. 100, quando la prestazione è limitata a quattro o a tre giorni la settimana.

     La retribuzione di cui al comma precedente è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di effettivo servizio prestato senza demerito, anche da reggente.

     La retribuzione è corrisposta, dopo l'ultima estrazione di ciascun mese, dai gestori del lotto agli aventi diritto in base ad appositi prospetti compilati dalla competente intendenza di finanza. La spesa relativa viene dai gestori medesimi portata a discarico sul rendiconto settimanale di cui all'art. 238 del regolamento sui servizi del lotto.

     Agli aiuto-ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto-ricevitore compete lo stesso trattamento economico ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1958, numero 40.

 

     Art. 192.

     Le controversie eventuali per il pagamento delle retribuzioni spettanti agli aiuto-ricevitori sono risolute dalle Intendenze di finanza, sentita l'Associazione nazionale fascista addetti aziende industriali dello Stato che inquadra il personale delle ricevitorie del lotto.

     La decisione dell'Intendente ha carattere amministrativo.

 

     Art. 193.

     Nelle ricevitorie di 4 e 5 classe, comprese in queste ultime quelle di nuova istituzione e quelle provenienti da collettorie, non è obbligatoria l'assunzione di alcun aiuto-ricevitore, ritenendosi sufficiente per la gestione l'opera personale del ricevitore.

     Questi però deve designare un coadiutore che possa sostituirlo temporaneamente nella gestione durante la di lui assenza da qualsiasi causa determinata.

     Il coadiutore deve essere preferibilmente scelto fra gli aiuto-ricevitori, gli aiuto-ricevitori in prova od i commessi avventizi debitamente auto rizzati.

     In mancanza potrà essere consentito che venga designato come coadiutore altra persona idonea e giuridicamente capace sotto la responsabilità del ricevitore.

 

     Art. 194.

     L'Intendenza di finanza può autorizzare l'assunzione di commessi avventizi nelle ricevitorie di qualsiasi classe solo quando non vi siano nella provincia aiuto-ricevitori disposti a prestare servizio o domande di aiuto-ricevitori di altre province.

     L'autorizzazione è concessa sulla richiesta dei ricevitori che dovranno dimostrare la necessità di assumere personale avventizio per esigenze della gestione delle ricevitorie, e previ gli opportuni accertamenti da parte dell'Intendenza circa la mancanza di personale di carriera disposto a prestare servizio.

 

Capo VII

 

Note di qualifica - Ricorsi - Matricola - Stati di servizio.

     Art. 195.

     Per ciascun ricevitore ed aiuto-ricevitore l'Intendenza di finanza della Provincia compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica.

     Per i ricevitori l'Intendente terrà conto, nella compilazione delle note, particolarmente dello svolgimento della gestione della ricevitoria, delle risultanze di eventuali accertamenti ispettivi e delle informative dei Comandi locali della R. Guardia di finanza.

     Per gli aiuto-ricevitori, terrà conto anche dei rapporti informativi dei gestori delle ricevitorie presso cui i medesimi prestano servizio.

 

     Art. 196. [41].

     La qualifica di ottimo è attribuita soltanto ai ricevitori che, oltre ad aver dato speciali prove di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, hanno incrementato le riscossioni della ricevitoria di cui sono titolari o di quella precedentemente gestita, oppure hanno dato tali prove concrete di possedere al massimo grado i requisiti suddetti, da dare la sicurezza di non essere ad essi imputabile il mancato incremento.

     La qualifica di distinto è attribuita ai ricevitori ed aiuto ricevitori che, oltre a possedere i requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnate le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua nella gestione delle ricevitorie.

     Si terrà conto per il conferimento di tali qualifiche anche del contributo dato dai ricevitori e degli aiuto- ricevitori alla scoperta del lotto clandestino, di lotterie, tombole e pesche di beneficenza, concorsi ed operazioni a premio non autorizzate.

     Non può essere qualificato distinto il ricevitore od aiuto-ricevitore che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno in cui si riferisce la nota di qualifica.

 

     Art. 197.

     La qualifica di buono è attribuita ai ricevitori ed agli aiuto-ricevitori che abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

 

     Art. 198.

     È qualificato cattivo il ricevitore o l'aiuto-ricevitore che nell'anno a cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta. In ogni caso è qualificato cattivo il ricevitore o l'aiuto-ricevitore al quale durante l'anno sia stata inflitta la sospensione dal servizio.

     La qualifica di cattivo esclude dalla promozione per il periodo di tre anni.

     Il ricevitore o l'aiuto-ricevitore che sia stato qualificato cattivo per 3 anni consecutivi può essere sottoposto al procedimento per la dispensa dal servizio, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione del lotto.

 

     Art. 199.

     La qualifica è comunicata, su apposito foglio, al ricevitore od all'aiuto-ricevitore che vi appone la propria firma.

     Il ricevitore o l'aiuto-ricevitore può, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Consiglio di amministrazione del lotto contro la qualifica attribuitagli, presentando il ricorso all'Intendenza di finanza del capoluogo.

     Il Consiglio, in base a relazione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, corredata dei chiarimenti per iscritto dell'Intendente di finanza che ha assegnato la qualifica, formula la qualifica definitiva ove non ritenga di confermare quella assegnata dall'Intendente.

     Contro la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del lotto, che deve essere comunicata all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

 

     Art. 200.

     Alla compilazione delle note di qualifica del ricevitore o dell'aiuto-ricevitore che abbia prestato servizio in più ricevitorie di diversa provincia, sarà provveduto dall'Intendente di finanza dal quale il ricevitore o l'aiuto-ricevitore dipende al momento dell'invio del prescritto modello. L'Intendente, qualora il ricevitore o l'aiutoricevitore si trovi alla sua dipendenza da meno di sei mesi, deve sentire l'Intendente della provincia in cui il ricevitore o l'aiuto-ricevitore ebbe a prestare nell'anno la sua opera per il maggior tempo.

 

     Art. 201.

     Può essere sospesa la compilazione delle note di qualifica per l'anno in cui risulti che il ricevitore o l'aiuto-ricevitore abbia commesso infrazioni disciplinari ed il relativo procedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione delle note. Occorrendo, qualora per uno o più anni non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica è stabilita per gli anni stessi dal Consiglio d'amministrazione del lotto, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

 

     Art. 202.

     Il Ministro delle finanze tiene la matricola generale dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori aggiornata in relazione alle variazioni che avvengono nel personale stesso e che gli sono comunicate dalle singole Intendenze.

     Tiene inoltre gli stati di servizio dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori del Regno.

     Le Intendenze di finanza tengono:

     a) gli stati di servizio dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori della provincia;

     b) un registro per ricevitoria nel quale vengono posti in evidenza il movimento di tutto il personale che vi presta servizio, la cauzione e l'aggio medio;

     c) una rubrica alfabetica degli aiuto-ricevitori della provincia revocati o sospesi temporaneamente;

     d) un elenco dei coadiutori designati dai ricevitori nonché dei commessi avventizi autorizzati.

 

     Art. 203.

     Qualsiasi comunicazione od istanza dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori all'Amministrazione centrale del lotto deve essere inoltrata per tramite dell'Intendenza di finanza della provincia.

     Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente al Ministero sono respinte.

 

Capo VIII

 

Consiglio di amministrazione del lotto.

 

     Art. 204.

     Il Consiglio di amministrazione del lotto, costituito presso il Ministero delle finanze, è chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti riguardanti:

     a) la nomina degli aiuto-ricevitori a ricevitori e le promozioni dei ricevitori a ricevitorie di maggior reddito;

     b) le sanzioni disciplinari a carico dei ricevitori importanti la sospensione del servizio con privazione dell'aggio, la revoca e la destituzione, e quelle a carico degli aiuto-ricevitori importanti la sospensione o la revoca;

     c) la dispensa dal servizio dei ricevitori o degli aiuto-ricevitori motivata da cause diverse da quelle riguardanti le sanzioni disciplinari;

     d) i trasferimenti da una ricevitoria ad una altra;

     e) l'esame dei ricorsi dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori contro le note di qualifica assegnate dall'Intendente;

     f) la riammissione dei ricevitori dimissionari;

     g) la cancellazione dal ruolo degli aiuto-ricevitori per non aver assunto servizio;

     h) l'esonero e la riduzione delle cauzioni;

     i) qualsiasi altra questione che il capo dei servizi del lotto e lotterie ritiene opportuno di sottoporre al parere del Consiglio.

     Salvo per quanto riguarda il rappresentante del P.N.F., i membri del Consiglio debbono essere scelti tra i funzionari del Ministero addetti al servizio del lotto.

 

     Art. 205.

 

Il Consiglio deve radunarsi almeno una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di non meno di tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Capo dei servizi del lotto e lotterie ha l'obbligo di sottoporre al Ministro, nel più breve termine, il verbale di ciascuna seduta del Consiglio. Il Ministro vi appone il visto, indicando eventualmente quale deliberazione non approvi.

 

Capo IX

 

Ricevitorie vacanti - Gestione temporanea - Conferimento - Trasferimenti – Promozioni.

 

     Art. 206.

     La vacanza della ricevitoria si verifica nei seguenti casi:

     a) per morte;

     b) per collocamento a riposo;

     c) per dimissioni volontarie o d'ufficio;

     d) per dispensa dal servizio;

     e) per revoca o destituzione dal posto.

 

     Art. 207.

     Quando si rende vacante una ricevitoria, l'Intendenza di finanza deve provvedere a mezzo di ufficiali o sottufficiali della R. Guardia di finanza o di funzionari dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza, del podestà o di un suo delegato, alla immediata chiusura della ricevitoria. All'atto della chiusura sarà provveduto al ritiro dei bollettari in essa esistenti e nelle dipendenti collettorie, e di tutti gli oggetti di proprietà dell'Amministrazione.

     I bollettari sono spediti in assicurazione, con la franchigia della ricevitoria alla Intendenza di finanza e tutti gli altri oggetti saranno depositati presso il comune od altro ufficio pubblico.

     Le operazioni di chiusura dovranno risultare dal processo verbale in concorso col ricevitore cessato o di un suo rappresentante designato dal podestà e, occorrendo, dal pretore o conciliatore locale.

     Tale processo verbale sarà redatto in cinque esemplari tre dei quali debbono essere rimessi all'Intendenza di finanza, con i bollettari.

 

          Art. 208.

     L'Intendente di finanza deve dare notizia al Ministero del'avvenuta vacanza della ricevitoria, trasmettendo il progetto delle riscossioni e degli aggi degli ultimi tre esercizi finanziari e delle relative medie della ricevitoria stessa. L'intendente deve inoltre provvedere immediatamente alla riapertura della ricevitoria affidando la gestione temporanea all'aiuto-ricevitore più anziano, secondo l'ordine del ruolo, che presta servizio nella ricevitoria, purché dichiarato dall'Intendenza idoneo per la gestione della ricevitoria stessa.

     All'immissione in servizio del gestore temporaneo l'Intendente deve provvedere secondo le modalità stabilite nel precedente art. 207. Il processo verbale deve essere redatto in tre esemplari di cui uno deve essere rimesso all'Intendenza di finanza.

 

          Art. 209.

     Le ricevitorie vacanti presso le quali non presta servizio alcun aiuto-ricevitore, sono affidate in gestione temporanea ad un aiuto-ricevitore di altra ricevitoria seguendo l'ordine di ruolo, a giudizio dell'Intendente. Qualora non si trovasse alcun aiuto-ricevitore disposto ad assumere la gestione, questa sarà affidata al coadiutore.

 

          Art. 210.

     L'aiuto-ricevitore od il coadiutore cui è affidata la gestione temporanea di una ricevitoria vacante ha diritto di percepire l'aggio della riscossione nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per i ricevitori.

 

     Art. 211. [42].

 

     Art. 212. [43].

 

     Art. 213.

     La vacanza di una ricevitoria può verificarsi anche nel caso di trasferimento di un ricevitore ad altra ricevitoria per motivi disciplinari o per esigenze di servizio, nei modi e limiti stabiliti dall'art. 79 della legge.

     Salvo il cambio reciproco di ricevitoria non sono ammissibili trasferimenti su domanda dei ricevitori.

     Tuttavia l'Amministrazione centrale ha facoltà di disporre tali trasferimenti quando le richieste dei ricevitori siano determinate da evidenti necessità e non siano in contrasto con le esigenze del servizio.

     I trasferimenti da qualsiasi ragione determinati debbono essere effettuati ad una ricevitoria della stessa classe cui appartiene il ricevitore trasferito. Tuttavia i trasferimenti su domanda possono essere effettuati ad una ricevitoria di classe inferiore qualora ciò sia necessario per raggiungere la differenza d'aggio prevista dall'art. 79, terzo comma della legge.

     I trasferimenti su domanda non danno diritto al rimborso delle spese di viaggio.

 

Capo X

 

Obblighi dei gestori - Dimissioni di ufficio e volontarie - Dispensa dal servizio - Riammissione - Assenza per congedo, infermità, motivi di famiglia.

 

     Art. 214.

     I ricevitori sono responsabili della gestione delle rispettive ricevitorie e del personale che vi presta servizio.

     Essi hanno l'obbligo di gestire personalmente la ricevitoria salvo i casi di assenza debitamente autorizzata.

 

     Art. 215.

     I gestori che senza alcuna autorizzazione affidano ad altri la gestione della ricevitoria sono dichiarati dimissionari e la ricevitoria sarà data in gestione a norma di legge.

 

     Art. 216.

     I gestori che intendano dimettersi, debbono presentare apposita dichiarazione all'Intendenza della Provincia e, sotto pena del risarcimento dei danni che possano altrimenti derivare alla pubblica finanza, sono tenuti a gestire la ricevitoria finché non siano accettate le dimissioni.

     Non è consentito ritirare le dimissioni, quando l'Amministrazione le abbia già accettate. Con l'accettazione delle dimissioni cessano i rapporti fra il gestore e l'Amministrazione.

 

     Art. 217.

     Le dimissioni degli aiuto-ricevitori, debbono essere presentate per iscritto all'Intendente di finanza della Provincia, e non hanno effetto se non sono state accettate dall'Intendente stesso.

 

     Art. 218.

     Sono dichiarati dimissionari d'ufficio i ricevitorie gli aiuto-ricevitori:

     1° che perdono la cittadinanza italiana;

     2° che accettano una missione od un impiego da Governo straniero senza esserne autorizzati dal Governo nazionale;

     3° che, senza giustificato motivo, non assumono o non riassumono servizio entro il termine prefisso.

 

     Art. 219.

     Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, i ricevitori e gli aiuto-ricevitori che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano la propria opera in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio.

     Può, tuttavia, il Ministro, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio con privazione d'aggio, la esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione e la revoca dal posto.

 

     Art. 220.

     In ogni caso, e, indipendentemente dai provvedimenti di cui all'articolo precedente, i ricevitori sono sospesi dal servizio e dalla corresponsione dell'aggio e gli aiuto-ricevitori dalla retribuzione per un periodo di tempo uguale alla durata della infrazione ai loro doveri d'ufficio, con decreto ministeriale e previo accertamento dell'infrazione stessa da parte dell'Intendente di finanza della provincia ovvero di un ispettore.

 

     Art. 221. [44].

 

     Art. 222.

     Sono dispensati dal servizio i ricevitori e gli aiuto-ricevitori riconosciuti inabili per incapacità o per motivi di salute.

     La dispensa è, inoltre, decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

     La dispensa è deliberata dal Ministro previo parere del Consiglio d'amministrazione del lotto. Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie del ricevitore e dell'aiuto-ricevitore mediante visita medico-collegiale.

 

     Art. 223.

     Ai ricevitori ed agli aiuti-ricevitori proposti per la dispensa dal servizio deve essere data comunicazione dei motivi che hanno determinato la proposta di dispensa, e deve essere fissato loro un termine non inferiore a dieci giorni perché possano presentare, ove lo credano, le loro deduzioni.

 

     Art. 224.

     I ricevitori dichiarati dimissionari su loro domanda, che ne facciano richiesta non oltre il termine di 3 anni dalla data dell'accettazione delle dimissioni o rinuncia alla ricevitoria, possono essere riammessi previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione del lotto, ma sono assegnati all'ultimo posto del ruolo dei ricevitori di 5 classe con effetto dalla data della domanda.

     Non possono comunque essere riammessi coloro che abbiano superato il 50° anno di età.

 

     Art. 225.

     Possono essere riammessi su loro domanda anche i ricevitori dichiarati dimissionari d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza e con le medesime modalità e condizioni stabilite nell'articolo precedente.

 

     Art. 226.

     I ricevitori possono ottenere dall'Intendenza di finanza, su domanda, congedi che in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

     La durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese, con provvedimento ministeriale.

     Durante il congedo il ricevitore è considerato in attività di servizio e conserva l'aggio di riscossione.

 

     Art. 227.

     I ricevitori richiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo. Essi però conservano l'aggio intero di riscossione soltanto per i primi due mesi, e per il periodo successivo percepiscono la metà dell'aggio stesso rimanendo però a loro carico la metà delle spese.

 

     Art. 228. [45].

     Agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli stessi effetti, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

 

     Art. 229.

     L'assenza per infermità può essere disposta anche d'ufficio per lo stesso periodo di un anno e con le medesime condizioni indicate nell'articolo precedente.

 

     Art. 230.

     Durante l'assenza per infermità, anche se disposta d'ufficio, i ricevitori hanno diritto solo alla metà dell'aggio di riscossione e ad essi fanno carico per metà le spese della ricevitoria.

     Durante l'assenza per infermità i ricevitori non possono conseguire alcuna promozione.

 

     Art. 231.

     I ricevitori possono chiedere ed ottenere dal Ministero di essere considerati assenti per giustificati motivi di famiglia sempre per il periodo massimo di un anno, che si calcola con il medesimo criterio stabilito nell'art. 228 per l'assenza per causa d'infermità.

     Durante l'assenza per motivi di famiglia i ricevitori non hanno diritto all'aggio, né possono conseguire alcuna promozione per un periodo doppio della durata della assenza col minimo di un anno.

     L'assenza per motivi di famiglia può essere dal Ministero negata o revocata.

 

     Art. 232. [46].

     La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

 

          Art. 233.

     Nelle promozioni l'assenza per causa di salute viene calcolata per metà ai fini dell'anzianità di servizio dei ricevitori e quella per motivi di famiglia non viene calcolata.

 

          Art. 234.

     I ricevitori che non riprendono servizio alla scadenza del termine stabilito per l'assenza dalla ricevitoria sono dichiarati dimissionari a norma dell'art. 218 del presente regolamento.

 

          Art. 235.

     Salvo quanto è stabilito dall'art. 85 della legge per l'assenza determinata da motivi di famiglia, durante l'assenza del titolare dalla ricevitoria per congedo, per richiamo alle armi in servizio temporaneo e per infermità, la gestione della ricevitoria è affidata all'aiutoricevitore più anziano ed in mancanza al coadiutore. Tuttavia, su richiesta del ricevitore, la gestione temporanea può essere affidata allo aiuto-ricevitore meno anziano purché questi già si trovi a prestare servizio presso la ricevitoria per l'intera settimana.

     In tal caso l'aiuto-ricevitore ed il coadiutore eserciteranno la gestione per conto del titolare e sotto la di lui responsabilità.

     Se la gestione temporanea non si protrae oltre il termine di due mesi, all'aiuto-ricevitore spetta soltanto la retribuzione mensile stabilita, restando quindi l'aggio di riscossione esclusivamente a favore del ricevitore, al quale fanno carico, beninteso, tutte le spese della ricevitoria.

     Allorquando, invece, la gestione dura più di due mesi, l'aiuto-ricevitore ha diritto per il periodo eccedente l'anzidetto termine, oltre al compenso mensile stabilito, alla metà dell'aggio netto, restando l'altra metà a favore del ricevitore.

     Le spese della ricevitoria, però, faranno carico per metà al titolare e per metà all'aiutoricevitore.

     Uguale trattamento spetta al coadiutore se questi ha la qualifica di aiuto-ricevitore. Se il coadiutore è un commesso avventizio o persona estranea all'Amministrazione del lotto, il trattamento sarà fissato dall'Intendente di finanza della provincia, sentite le parti interessate.

 

Capo XI

 

Tabelle acconti di aggio - Affitto e arredamento dei locali delle ricevitorie - Assunzione diretta da parte dell'Amministrazione - Applicazione di multe al personale del lotto per mancanze di lieve entità.

 

          Art. 236.

     (Omissis).

 

          Art. 237.

     Ai gestori delle ricevitorie con riscossione annuale di oltre L. 50.000 e che abbiano collettorie aggregate è concesso uno speciale compenso che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze e da liquidarsi alla fine di ogni esercizio finanziario secondo le modalità indicate nell'art. 351 del presente regolamento.

 

          Art. 238.

     I gestori delle ricevitorie del lotto non più tardi del giorno di martedì di ogni settimana, come è prescritto all'art. 86 della legge, debbono dare il conto della riscossione effettuata nella settimana precedente.

     Da tale conto deve risultare:

     a) l'ammontare della riscossione;

     b) la somma trattenuta per acconto d'aggio;

     c) l'importo delle vincite pagate coi fondi della riscossione;

     d) l'importo delle bollette annullate.

     Essi versano poi l'eccedenza all'Ufficio postale con vaglia di servizio intestato alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale da unire al conto predetto; trasmettono in piego assicurato all'Intendenza di finanza tutta la documentazione con la richiesta dei nuovi bollettari. Le bollette vincenti pagate debbono essere racchiuse in una busta di prescrizione con due tabelle descrittive, una completa, l'altra portante solo le indicazioni delle estrazioni, dei tipi e numero progressivo dei bollettari cui appartengono le bollette pagate, del numero progressivo di queste e dei numeri vincenti di ciascuna bolletta.

 

          Art. 239.

     Le funzioni di ricevitore sono incompatibili con quelle di podestà, con qualsiasi impiego pubblico o privato, nonché l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria.

     Il ricevitore che, diffidato dall'Amministrazione ad optare per il suo o per altro ufficio od impiego non rinunzi al posto di ricevitore volendo conservare l'altro, sarà considerato dimissionario con tutti i conseguenti effetti.

     Tale incompatibilità sussiste anche per gli aiuto-ricevitori quando hanno la gestione della ricevitoria e per la durata della gestione stessa.

     Tuttavia, il Ministero può autorizzare l'esercizio di attività che siano ritenute conciliabili con la osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.

 

          Art. 240.

     In caso di trapasso di gestione, l'Amministrazione del lotto ha facoltà di fare obbligo al gestore del lotto subentrante di valersi del locale del predecessore fino alla scadenza o risoluzione del contratto in corso.

     Dal contratto di affitto deve risultare che il locatore riconosce all'Amministrazione il diritto di farvi subentrare la persona incaricata della nuova gestione.

     Il contratto deve essere comunicato all'Intendenza di finanza - Ufficio Lotto - perché possa accertare la inclusione di tale clausola.

 

          Art. 241.

     Quando l'Amministrazione del lotto ritenga conveniente nell'interesse del servizio di provvedere direttamente all'affitto del locale della ricevitoria nei capoluoghi di provincia, il contratto d'affitto viene stipulato dall'Intendente di finanza della provincia e le somme necessarie per il pagamento del canone convenuto si prelevano dal Fondo di Previdenza dei ricevitori del lotto.

 

          Art. 242.

     L'importo annuale dell'affitto della ricevitoria viene ripartito in rate settimanali quanti sono i cicli estrazionali d'ogni anno.

     L'acconto d'aggio spettante ai gestori sulle riscossioni di ciascuna settimana è decurtato dell'importo di una rata dell'affitto, che viene poi versato a cura delle Intendenze al Fondo di previdenza a reintegrazione delle somme prelevate.

 

          Art. 243.

     Le ricevitorie del lotto debbono essere arredate in modo decoroso.

     Nella compilazione delle note di qualifica annuali l'Intendenza di finanza terrà conto dell'eventuale inosservanza di tale obbligo da parte dei gestori a carico dei quali possono essere anche applicati provvedimenti disciplinari.

 

          Art. 244.

     L'Amministrazione può provvedere all'arredamento delle ricevitorie poste nei capoluoghi di provincia e nelle altre città più importanti, prelevando le somme occorrenti dal Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

     I titolari di dette ricevitorie dovranno sull'acconto d'aggio loro spettante sugli incassi estrazionali dell'ultima settimana di ogni mese rilasciale la somma di L. 25 da versarsi al Fondo di previdenza per l'uso dei mobili forniti dall'Amministrazione di proprietà di essa.

     La manutenzione ordinaria del mobilio che dev'essere custodito da buon padre di famiglia, rimane a carico dei gestori.

     L'intendenza di finanza della provincia vigilerà per l'adempimento di quanto sopra.

 

          Art. 245.

     Le somme per la corresponsione del fitto e dell'acquisto dei mobili dovranno prelevarsi dal Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione del fondo, che vigilerà anche per la regolarità dei versamenti delle somme dovute al Fondo stesso. Nel bilancio saranno stanziati appositi capitoli di entrata e di spesa per i titoli indicati.

 

          Art. 246.

     Alla ritenuta di cui all'art. 100 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, a favore dell'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato sono soggette tutte le ricevitorie del lotto senza distinzione, salvo quelle con aggio lordo inferiore a L. 5.000.

 

          Art. 247. [47].

     L'intendente di finanza ha facoltà di applicare pene pecuniarie da un minimo di lire 300 ad un massimo di lire 2.000 ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi per:

     a) irregolare compilazione o tardiva presentazione di documenti di servizio e simili;

     b) negligenza nella scritturazione delle giocate;

     c) inosservanza della via gerarchica;

     d) altre mancanze di lieve entità.

     La pena pecuniaria non ha effetti disciplinari, ma viene annotata nello stato di servizio. L'importo delle pene pecuniarie è devoluto a favore dell'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

     Avverso il provvedimento dell'intendente di finanza è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide sentito il consiglio di amministrazione del lotto.

 

Capo XII

 

Provvedimenti disciplinari.

 

          Art. 248.

     Ai ricevitori che violino gli obblighi d'ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le seguenti punizioni da annotarsi nello stato di servizio:

     1) la censura;

     2) la riduzione dell'aggio;

     3) la sospensione dal servizio con privazione dell'aggio;

     4) la revoca;

     5) la destituzione.

 

          Art. 249.

     La censura è una dichiarazione di biasimo ed è inflitta:

     a) quando il ricevitore sia recidivo in mancanza della stessa specie per la quale gli sia stato applicato il massimo della multa;

     b) per irregolarità nel pagamento delle vincite e nella tenuta delle copie dei giuochi, quando sia da escludersi il dolo;

     c) per vendita di biglietti così detti di storno oltre l'effettivo loro importo, o per richiesta od accettazione di mance;

     d) per dispersione di bollettari, per ritardata consegna, per mancato arrivo del piego delle matrici od anche di una sola matrice, quando non dipendano da causa di forza maggiore e sia da escludersi il dolo, per uso di bollettari predisposti per estrazioni precedenti;

     e) per tardiva od incompleta segnalazione del movimento del personale dipendente, o per assunzione di commessi avventizi senza autorizzazione dell'Intendenza;

     f) per inframmettenza nella gestione di altre ricevitorie;

     g) per lievi trasgressioni [48];

     h) per mancata comunicazione all'Intendenza di procedimenti penali iniziati a carico del personale dipendente;

i) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni [49].

 

          Art. 250.

     La riduzione dell'aggio non può superare il quinto ed avere durata superiore a 6 mesi, ed è inflitta:

     a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura e per maggiore gravità di essi;

     b) per contegno poco corretto verso i superiori;

     c) per condotta morale biasimevole;

     d) per insubordinazione;

     e) per tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente.

     L'importo dell'aggio non corrisposto ai ricevitori per la inflitta punizione è devoluto a favore del Fondo di Previdenza.

 

          Art. 251.

     La sospensione dal servizio con privazione dell'aggio può durare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno ed importa l'allontanamento dal servizio.

     Essa è inflitta:

     a) per recidiva nei fatti che diedero in precedenza motivo a riduzione dell'aggio o per maggiore gravità di essi;

     b) per aver fatto palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'Amministrazione o ai superiori, o che danneggiano il prestigio ed il credito dello Stato;

     c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

     d) per grave insubordinazione;

     e) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quello dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

     f) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

     g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o diminuirne l'autorità;

     h) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

     i) per non aver effettuato in tutto od in parte il versamento dell'incasso estrazionale nel termine stabilito dal primo comma dell'art. 86 del R.D.L. 19 ottobre 1938;

     k) per incetta di giuoco fuori della ricevitoria;

     l) per non avere, in caso molte vincite ed insufficienza di fondi, pagate con precedenza le vincite di minore importo;

     m) per ottenuta concessione di gerente su motivi simulati;

     n) per false dichiarazioni sul servizio o sulla condotta del personale dipendente;

     o) per abusi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, quand'anche non ne sia derivato danno all'Erario.

 

          Art. 252.

     Il ricevitore incorre nella revoca indipendentemente da ogni azione penale:

     a) per recidiva in mancanze già punite con la sospensione;

     b) per cessione dell'esercizio della ricevitoria;

     c) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

     d) per mancata fede al giuramento sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso;

     e) per trasgressioni od altri fatti di tale natura da far perdere al ricevitore la fiducia dell'Amministrazione.

 

          Art. 253.

     Il ricevitore incorre nella destituzione indipendentemente da ogni azione penale:

     a) per maggiore gravità dei casi previsti nell'articolo precedente;

     b) per avere favorito od in qualsiasi modo partecipato alla tenuta del lotto clandestino;

     c) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

     d) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

     e) per offesa alla persona del Re Imperatore, alla Famiglia Reale, al Capo del Governo, o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

 

          Art. 254.

     I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti agli aiuto-ricevitori, sono:

     1) la censura;

     2) il ritardo della promozione a ricevitore;

     3) la sospensione;

     4) la revoca.

 

          Art. 255.

     La censura è inflitta:

     a) quando l'aiuto-ricevitore sia recidivo in una mancanza per la quale gli sia stato applicato il massimo della multa;

     b) per ingerenza nel pagamento di vincite o per richiesta ed accettazione di mance;

     c) per vendita di biglietti così detti di storno oltre l'effettivo loro importo;

     d) per inframmettenza nella gestione di altre ricevitorie;

     e) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni [50];

     f) per lievi trasgressioni [51].

 

          Art. 256.

     Il ritardo della promozione a ricevitore è applicabile da un minimo di un mese ad un massimo di un anno:

     a) per recidiva in mancanze già punite con la censura o per maggiore gravità di talune di esse;

     b) per incetta di giuoco fuori della ricevitoria o della collettoria;

     c) per ingiustificata assenza dal servizio;

     d) per non aver assunta la gestione temporanea di una ricevitoria conferita;

     e) per contegno scorretto verso i superiori;

     f) per insubordinazione.

 

          Art. 257.

     La sospensione da un mese ad un anno è applicabile:

     a) per recidiva in mancanze già punite con il ritardo nella promozione;

     b) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa e sociale dello Stato;

     c) per aver promosso o favorito in qualsiasi modo la cessione dell'esercizio di ricevitorie;

     d) per condotta morale biasimevole;

     e) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta o difetto di rettitudine;

     f) per grave insubordinazione;

     g) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

     h) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori.

 

          Art. 258.

     La revoca indipendentemente da ogni azione penale, è applicabile:

     a) quando l'aiuto-ricevitore, già punito uno o più volte con la sospensione per il massimo periodo di un anno, ricada in una mancanza punibile con la sospensione;

     b) per aver favorito od in qualsiasi modo partecipato alla tenuta del lotto clandestino;

     c) per aver promosso o favorito in qualsiasi modo la cessione del locale della ricevitoria, o per averne comunque determinato la perdita;

     d) per mancata fede al giuramento sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamento che contraddicono fondamentalmente al giuramento stesso;

     e) per trasgressioni od altri fatti di tale natura da far perdere all'aiuto-ricevitore la fiducia dell'amministrazione.

 

          Art. 259.

     La censura, la riduzione dell'aggio ed il ritardo nella promozione sono applicati dall'intendente di finanza della Provincia, il quale, prima di infliggere tali punizioni, deve invitare il ricevitore o l'aiuto- ricevitore a giustificarsi.

     La punizione debitamente motivata viene comunicata agli interessati per iscritto.

     Copia della comunicazione è immediatamente rimessa al Ministero insieme con le giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unita agli atti personali del ricevitore o dello aiuto-ricevitore.

 

          Art. 260.

     Contro i provvedimenti dell'Intendente che infliggono le punizioni della censura o della riduzione dell'aggio o del ritardo nella promozione, è ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero delle finanze, il quale provvede, su motivata proposta del Consiglio d'amministrazione del lotto.

 

          Art. 261.

     La sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, la revoca e la destituzione per i ricevitori, nonché la revoca per gli aiuto-ricevitori sono applicate dal Ministero di sua iniziativa o su proposta delle Intendenze, sentito il parere motivato del Consiglio d'amministrazione del lotto.

 

          Art. 262.

     Il Consiglio d'amministrazione del lotto nei casi previsti dai due articoli precedenti funziona da Commissione di disciplina.

 

          Art. 263.

     La sospensione per gli aiuto-ricevitori è applicata dal Ministero di sua iniziativa o su proposta delle Intendenze.

     Le Intendenze, appena avuta comunicazione dal Ministero della pronunciata sospensione, ne danno avviso al personale di vigilanza ed ai gestori delle ricevitorie della provincia.

 

          Art. 264.

     Qualsiasi punizione deve essere annotata negli stati di servizio dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori.

     Le note debbono essere formulate in modo da tradurre sommariamente, ma esattamente, il contenuto del provvedimento nel fatto che vi diede causa e nell'applicazione della corrispondente sanzione punitiva.

     La trascrizione di esse sugli stati di servizio dovrà seguire immediatamente all'emissione del provvedimento.

 

     Art. 265. [52].

     Il dipendente sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso cautelarmente dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso ordine o mandato di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento dell'intendente.

     L'intendente di finanza che ha notizia dell'emissione di un ordine o mandato di comparizione, o della convalida del fermo nei confronti di un ricevitore, aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio da lui dipendente, deve riferire immediatamente alla Direzione generale per le entrate speciali.

     Fuori dai casi previsti dai due precedenti commi, il Ministro per le finanze può, per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare dal servizio del dipendente anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

     La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata ed il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione non percepita se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro 40 giorni dalla data in cui è stato notificato al dipendente il provvedimento di sospensione.

     Al dipendente sospeso cautelarmente ed in seguito a provvedimento disciplinare, è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà della quota d'aggio minima garantita di cui all'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, oltre, per i ricevitori, gli assegni per carichi di famiglia in misura non superiore alla metà della retribuzione di cui al precedente articolo 191, e, per gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, gli assegni per carichi di famiglia.

     L'assegno alimentare di cui al comma precedente non compete qualora la sospensione cautelare venga disposta a seguito di ordine o mandato di cattura.

 

     Art. 266. [53].

     Qualora, a seguito del procedimento disciplinare, venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

     Se la sospensione viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento del dipendente, si effettuano gli opportuni conguagli e si corrispondono al dipendente stesso le somme ritenutegli in più del dovuto. Ai fini di tale conguaglio la retribuzione dei ricevitori è calcolata in base alla media delle riscossioni realizzate dalla ricevitoria da essi gestita prima della sospensione, per le dieci estrazioni precedenti il loro sollevamento dal servizio.

     Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

 

     Art. 267.

     Si incorre senz'altro nella destituzione per i ricevitori e nella revoca per gli aiutiricevitori, esclusa qualunque procedura disciplinare:

     a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitto contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, falsità, furto, truffa ed appropriazione indebita;

     b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la vigilanza speciale delle Autorità di P.S.;

     c) per i provvedimenti di polizia comportanti il confino.

 

     Art. 268.

     Le punizioni comminate ai ricevitori sono applicabili anche agli aiuto-ricevitori quando abbiano la gestione di una ricevitoria, anche come gerenti, in quanto siano compatibili, con l'indole e la precarietà dell'incarico.

 

     Art. 269.

     Incorre nella medesima punizione inflitta all'aiuto-ricevitore od in quella che si riconosca più appropriata, il ricevitore o l'aiutoricevitore che gestisce la ricevitoria, che risulti colpevole di mancata vigilanza.

 

     Art. 270.

     Salva la sospensione in dipendenza di procedimenti penali o di inchieste amministrative, non si fa luogo a punizioni applicabili dal Ministero, se non dopo aver contestato gli addebiti al ricevitore od all'aiuto-ricevitore con invito a presentare le loro giustificazioni e discolpe nel termine di giorni quindici.

 

     Art. 271.

     In caso di infrazione disciplinare l'Intendente di finanza ha il dovere di infliggere la punizione di sua competenza, oppure qualora ritenga che la sanzione sia di competenza del Ministero, di riferirne all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto a raccogliere diligentemente e con sollecitudine.

     L'Ispettorato venuto con detta comunicazione o altrimenti a conoscenza dei fatti, li contesta immediatamente all'incolpato e procede a tutti gli accertamenti che ritenga necessari.

 

     Art. 272.

     Quando per tre anni consecutivi i ricevitori e gli aiuto-ricevitori serbano buona condotta le punizioni ad essi inflitte non hanno alcun effetto, nei riguardi della carriera, purché non trattisi di sospensione del servizio superiore a 6 mesi.

     Dopo cinque anni consecutivi di ottima condotta cessano di avere effetto nei riguardi della carriera anche le maggiori sanzioni.

 

     Art. 273.

     I ricevitori destituiti o revocati e gli aiuto-ricevitori revocati non possono essere più riammessi in servizio.

 

     Art. 274. [54].

 

     Art. 275. [55].

 

     Art. 276.

     La ricevitoria il cui titolare sia stato sospeso a tempo indeterminato o per un periodo di tempo superiore a 6 mesi si considera vacante e deve essere provveduto alla nomina del nuovo titolare nel termine previsto dall'art. 211 del presente regolamento.

     Alla gestione temporanea della ricevitoria si provvede con le norme del precedente art. 208.

 

     Art. 277.

     Il ricevitore sospeso per un periodo di tempo inferiore a 6 mesi si considera assente ed alla gestione della ricevitoria durante tale periodo si provvede a norma dell'art. 85 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

 

     Art. 278.

     La sospensione per qualsiasi periodo di tempo inflitta comporta per il ricevitore sospeso non solo la perdita dell'aggio ma anche dell'anzianità di servizio.

 

     Art. 279.

     Qualunque provvedimento punitivo preso dal P.N.F. o dalle Organizzazioni da esso dipendenti a carico del personale del lotto dà sempre luogo a procedimento disciplinare a norma del presente regolamento.

 

TITOLO VII

 

Cauzioni.

 

Capo I

 

Costituzione delle cauzioni - Decreto dell'Intendente - Dotazione di bollettari - Riduzione, svincolo, incameramento di cauzioni.

 

     Art. 280.

     I ricevitori assumono le funzioni dopo aver prestata la cauzione stabilita col decreto di nomina, salvo le particolari disposizioni dei successivi artt. 288 e seguenti.

     La cauzione dev'essere prestata in titoli dello Stato, o ad essi equiparati o con deposito in numerario presso la Cassa depositi e prestiti. I titoli quotati in borsa costituenti la cauzione sono ragguagliati ai nove decimi del corso medio del semestre precedente a quello in cui la cauzione dev'essere prestata.

     L'ammontare della cauzione deve corrispondere all'importo della riscossione di una estrazione calcolata in base alla media dei tre esercizi finanziari anteriori alla data del decreto di nomina, per le ricevitorie in città sedi di capoluogo di provincia, e ad una volta e mezzo l'importo della riscossione di un'estrazione calcolata nel modo stesso, per tutte le altre ricevitorie.

 

     Art. 281.

     Accertandosi durante l'esercizio un costante aumento dell'ordinaria riscossione della ricevitoria, il ricevitore deve prestare un proporzionale supplemento di cauzione.

 

     Art. 282.

     La cauzione dei gestori di ricevitorie è approvata con decreto dell'Intendente di finanza, soggetto al visto della Corte dei conti.

     Tutti i decreti vistati della Corte dei conti sono trascritti dalle Intendenze sull'apposito registro.

     Copia di ogni decreto di approvazione viene dall'Intendenza comunicata al Ministero delle finanze.

 

     Art. 283.

     Sarà fornita a ciascun ricevitore, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del giuoco a prezzo fisso dei diversi tipi di bollettari in relazione al presunto rispettivo consumo, pari a due volte e mezzo l'ammontare della cauzione effettivamente prestata e calcolata nei modi prescritti.

     Il ricevitore deve dar conto in qualsiasi momento della dotazione ricevuta, con l'esibizione dei bollettari non adoperati ed impiegati solo in parte, delle bollette vincenti pagate e del denaro ricavato dalle riscossioni, dedotto l'aggio provvisoriamente liquidato sulla riscossione dell'ultimo periodo estrazionale compiuto e dedotto l'ammontare delle bollette annullate unite alle matrici spedite all'Intendenza.

 

     Art. 284.

     Per ricevere il giuoco anche nei casi di eccezionali necessità, i ricevitori possono, mediante straordinari versamenti, essere autorizzati a prelevare gli occorrenti bollettari del giuoco mediante consegna del relativo vaglia di servizio intestato alla Sezione di tesoreria unito alla straordinaria richiesta.

 

     Art. 285.

     Gli aiuto-ricevitori che gestiscono la ricevitoria per conto del titolare durante la di lui assenza per congedo ordinario o straordinario si valgono della cauzione prestata dal titolare medesimo, la quale, perciò, si intende estesa de jure all'operato degli aiuto-ricevitori per tutto il periodo della loro temporanea gestione.

     Gli aiuto-ricevitori che gestiscono la ricevitoria per conto del titolare durante la di lui assenza dovuta a richiamo alle armi od a motivi di salute, sono tenuti a prestare la prescritta cauzione oppure ad acquistare in contanti i bollettari. In tal caso essi hanno diritto ad una maggiorazione del 50% del compenso mensile loro spettante a norma dell'art. 191 del presente regolamento.

     Gli aiuto-ricevitori che gestiscono temporaneamente la ricevitoria sotto la loro diretta responsabilità durante la assenza del titolare per motivi di famiglia, a' sensi del penultimo comma del citato art. 85 della legge, sono tenuti a prestare la prescritta cauzione o ad acquistare in contanti i bollettari.

 

     Art. 286.

     La riduzione e lo svincolo delle cauzioni sono concessi con decreto del Ministro delle finanze, vistato alla Corte dei conti, su richiesta del cauzionante, in base alle proposte delle Intendenze, corredate dai documenti di rito.

 

     Art. 287.

     Per il ricupero dei crediti erariali per i debiti dei gestori si procede all'incameramento parziale o totale della cauzione secondo le norme della legge per la contabilità generale dello Stato.

 

Capo II

 

Esonero dall'obbligo di prestare la cauzione e restituzione graduale delle cauzioni già prestate - Condizioni - Modalità - Fondo di garanzia per le gestioni senza cauzione.

 

     Art. 288.

     I ricevitori di nuova nomina e gli aiutoricevitori incaricati della gestione di una ricevitoria per conto proprio e sotto la loro diretta responsabilità possono essere esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione, con le limitazioni di cui all'art. 294 del presente regolamento.

     A tal fine essi debbono presentare apposita domanda all'Intendenza di finanza della provincia dimostrando di non essere in grado, per il loro stato economico, di prestare la cauzione.

 

     Art. 289.

     I ricevitori e gli aiuto-ricevitori aventi la gestione di una ricevitoria, che hanno già costituito la cauzione a garanzia della gestione, possono ottenerne lo svincolo se tale cauzione è stata fornita da terzi.

     A tal uopo essi debbono presentare apposita domanda all'Intendenza di finanza della provincia dimostrando l'appartenenza a terzi della prestata cauzione.

 

     Art. 290.

     I ricevitori e gli aiuto-ricevitori aventi la gestione di una ricevitoria che hanno già costituita la cauzione in titoli o danaro di loro proprietà, possono, nei casi in cui ne sia riconosciuta la necessità, ottenere lo svincolo presentando domanda motivata all'Intendenza di finanza della provincia.

 

     Art. 291.

     Le domande saranno dalle Intendenze rimesse al Ministero delle finanze che decide su conforme parere del Consiglio di amministrazione del lotto.

     Le autorizzazioni di esonero dal prestare la cauzione e di svincolo di quella già prestata sono concesse con le modalità e condizioni previste negli articoli seguenti.

 

     Art. 292.

     I gestori esonerati dal prestare cauzione e quelli autorizzati a svincolare la cauzione già costituita sono assoggettati ad una ritenuta del 0,75% sull'aggio lordo della ricevitoria, ritenuta che affluisce al Fondo di garanzia di cui agli artt. 103 e 104 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.

 

     Art. 293. [56].

 

     Art. 294.

     Quando ne sia stato autorizzato lo svincolo, le cauzioni prestate dai gestori del lotto vengono ridotte ad un quarto di quella stabilita dall'art. 280 del presente regolamento.

     Analogamente le nuove cauzioni - quando ne sia stato autorizzato l'esonero - saranno imposte nella misura di un quarto oppure nelle proporzioni ancora ridotte in relazione alla disposizione di cui alle lettere a) e b).

     Quando il fondo di garanzia avesse raggiunto una somma superiore a quella delle cauzioni rimaste vincolate nella misura ridotta indicata nell'articolo precedente, l'amministrazione procederà al rimborso di tali cauzioni gradualmente nel modo seguente:

     a) per metà di ogni cauzione quando il fondo di garanzia superasse di un quarto l'importo complessivo delle cauzioni;

     b) per l'altra metà quando il fondo di garanzia superasse della metà l'importo complessivo delle cauzioni.

     In seguito, poi, i gestori non saranno più tenuti a prestare cauzione.

 

     Art. 295.

     Al ricupero dei debiti che i gestori del lotto eventualmente costituissero durante la loro gestione prima che si verifichino le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, sarà provveduto con l'incamerare innanzi tutto la cauzione prestata, e, per l'eventuale eccedenza, con corrispondente prelevamento dal fondo di garanzia. Il gestore è tenuto a reintegrare od a ricostituire la cauzione, ferme rimanendo le disposizioni e le sanzioni in proposito vigenti.

 

     Art. 296.

     La dotazione dei bollettari del giuoco da fornirsi ai gestori sprovvisti di cauzione, a titolo di deposito, rimane ferma nella misura stabilita dall'art. 283 di questo regolamento.

 

     Art. 297.

     Il Fondo di garanzia è amministrato dallo stesso Consiglio d'amministrazione del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

 

TITOLO VIII

 

Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

 

     Artt. 298. – 320. [57].

 

     Art. 321. [58].

 

TITOLO IX

 

Sanzioni.

 

     Art. 322.

     I gestori del lotto sono obbligati a denunziare agli organi della Polizia tributaria ed all'Intendenza di finanza tutte le violazioni alla legge sul lotto che vengono a loro cognizione. Nei casi di accertamento di scoperta di lotto clandestino su denunzia dei gestori del lotto potrà essere concesso, su proposta dell'Intendenza di finanza, un equo compenso, di cui la metà è devoluta al fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

 

     Art. 323.

     I biglietti di lotterie straniere sequestrati nel Regno sono confiscati e gli eventuali premi spettano all'Erario che li devolverà a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

 

     Art. 324.

     Per l'accertamento delle trasgressioni delle norme del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, e del presente regolamento, nonché per la irrogazione delle sanzioni previste, si applicano le disposizioni della L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

 

TITOLO X

 

Servizio di verifica e riscontro.

 

     Art. 325.

     Il servizio di verifica e riscontro è alla diretta dipendenza dell'Intendente di finanza o del suo delegato ed è disimpegnato normalmente da impiegati d'ordine di gruppo C) di ragioneria. È in facoltà dell'intendente di assegnare a detto servizio personale di gruppo C) dell'Intendenza di finanza. A capo dello speciale servizio è proposto un impiegato con le funzioni di delegato al servizio di verifica e riscontro e di segretario della commissione dell'archivio segreto del lotto.

 

     Art. 326.

     Per l'esercizio delle mansioni di suo istituto il delegato ai riscontri deve avere, per ciascun periodo estrazionale, i documenti riguardanti:

     1) l'accertamento della riscossione, cioè:

     a) i prospetti dimostrativi della riscossione, incompleti;

     b) gli elenchi delle bollette annullate staccate;

     c) la corrispondenza inerente alla riscossione stessa;

     2) l'accertamento delle vincite, cioè:

     a) le matrici del giuoco riferentesi al periodo estrazionale pel quale si compie l'accertamento;

     b) le bollette riguardanti le vincite verificatesi nello stesso periodo estrazionale;

     c) tutte le tabelle delle vincite incomplete, in cui sono elencate le vincite pagate dalle ricevitorie coi fondi della riscossione, attinenti al periodo estrazionale in corso di accertamento, cioè tutte quelle riguardanti vincite pagate nel periodo di prescrizione di trenta giorni dalla data di estrazione cui si riferiscono;

     d) la corrispondenza inerente alle stesse bollette vincenti.

 

     Art. 327.

     Il delegato al servizio di verifica e riscontro deve altresì tenere presenti, nell'adempimento del suo compito, tutte le disposizioni riguardanti le decisioni del Ministero e dell'Intendenza su precedenti contesti in materia di ammissione o di riduzione o rifiuto di vincita, nonché quanto si riferisce alla gestione amministrativa contabile delle ricevitorie che possa dare luogo ad addebitamenti od accreditamenti in sede di accertamento.

 

     Art. 328.

     Compiuto il periodo di prescrizione delle vincite di ciascuna estrazione, il delegato al servizio di verifica e riscontro riceve tutte le matrici del giuoco ad esse relative, direttamente dalla commissione d'archivio segreto.

     Tali matrici sono tenute in rigorosa custodia, collocate in appositi armadi, in un locale attiguo e direttamente comunicante con quello destinato al lavoro del personale del servizio di verifica e riscontro. La porta di accesso a detto locale dev'essere apribile col concorso di due impiegati, ciascuno dei quali si serve di una chiave ad ingegni diversi.

     Ogni volta che essi debbono entrare in detto locale dovranno procedere alla verifica dell'integrità dei rispettivi cartoncini turabuchi, prima di strapparli per aprire, ed all'applicazione dei nuovi per assicurare la chiusura.

     Sui cartoncini deve scriversi al momento dell'applicazione, la data e la firma dei funzionari; ed al ritiro di essi, previo strappo, la dichiarazione, pure datata, del riconoscimento dell'integrità del cartoncino e dell'autenticità della firma che vi era apposta.

 

     Art. 329.

     Il delegato al servizio di verifica e riscontro è responsabile delle matrici del giuoco occorrenti per gli accertamenti e le verifiche.

     Il materiale trasporto delle matrici dal locale di custodia, per la distribuzione di esse al personale, deve essere eseguito da un agente all'uopo designato e sotto la vigilanza del delegato al servizio di verifica e riscontro.

     Salve ragioni di servizio, l'accesso al locale dell'ufficio di verifica e riscontro è vietato agli estranei all'ufficio stesso.

 

     Art. 330.

     Il lavoro di accertamento delle vincite deve precedere sempre quello dell'accertamento della riscossione.

     A tal fine, previo l'accertamento del numero delle bollette da verificarsi in ciascuna settimana, una coppia d'impiegati compila, per ogni ricevitoria, lo spoglio del quantitativo delle vincite con la scorta delle tabelle relative.

 

     Art. 331.

     Per eseguire, sulle matrici che devono rimanere nell'archivio segreto per novanta giorni la liquidazione della riscossione e delle vincite pagate dai ricevitori, il delegato al servizio di verifica e riscontro procede, nell'archivio stesso ed alla presenza della commissione, ai confronti stabiliti dall'art. 42 del presente regolamento.

 

     Art. 332.

     Per eseguire la liquidazione delle vincite, l'accertamento delle bollette annullate e la revisione delle giuocate, il delegato al servizio di verifica e riscontro, predispone, giorno per giorno, sugli appositi stampati, il piano del lavoro da eseguirsi nel giorno successivo. Tale piano deve essere approvato dall'intendente o dal suo delegato. Il lavoro relativo ad ogni estrazione dev'essere ripartito in modo da potersi compiere entro la settimana.

 

     Art. 333.

     La liquidazione delle vincite dev'essere eseguita da gruppi di due impiegati corresponsabili, designati giornalmente dall'intendente o dal suo delegato, mediante confronto di tutte le bollette con le corrispondenti matrici, tenendo presenti le disposizioni di cui agli artt. 28 e 32 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e nel seguente ordine:

     a) vincite relative alla estrazione in corso di revisione, ma pagate con gli incassi delle settimane successive;

     b) vincite relative alla estrazione in corso di revisione e pagate coi fondi della settimana, cui le matrici si riferiscono.

 

     Art. 334.

     La liquidazione di cui alla lettera a) del precedente articolo, dev'essere eseguita su tutte le tabelle contenenti bollette vincenti relative alla estrazione in corso di revisione, ed i liquidatori debbono addizionare i premi accertati e riportarne il totale nel riepilogo apponendovi la propria firma.

     Per quelli di cui alla lettera b) i liquidatori debbono eseguire sulle tabelle lo stesso lavoro, e devono inoltre riunire nel riepilogo in un solo totale quelli parziali delle diverse estrazioni.

 

     Art. 335.

     In caso di contrasto fra i liquidatori, sull'ammissibilità di una vincita, decide il delegato al servizio di verifica e riscontro.

Quando però si tratti di rifiutare la vincita o di ridurla, la decisione è riservata all'intendente od a chi lo rappresenta.

     La decisione, motivata, deve essere annotata a tergo della bolletta e firmata dall'Intendente o da chi lo rappresenta.

 

     Art. 336.

     Per l'accertamento delle riscossioni, gli impiegati incaricati devono anzitutto assicurarsi con la scorta del relativo elenco, che le bollette staccate dalle matrici siano state annullate con la prescritta formalità.

     Devono poi esaminare ciascuno dei bollettari indicati nel prospetto delle riscossioni incomplete, e accertato il numero delle bollette annullate in esso contenute, scriverle sul detto prospetto, il quale dev'essere poi addizionato e completato nel riepilogo, per accettare la somma riscossa in ciascuna ricevitoria.

     I detti impiegati devono accertare l'esattezza delle riscossioni effettuate dalle collettorie, liquidando i relativi prospetti.

 

     Art. 337.

     Per ciascuna ricevitoria sarà compilata una nota delle irregolarità rilevate, da presentarsi all'intendente per gli opportuni provvedimenti.

 

     Art. 338.

     Per l'accertamento di eventuali irregolarità nel ricevimento delle giuocate deve essere eseguita una saltuaria revisione ed a preferenza su quelle matrici appartenenti a ricevitorie la cui gestione dà luogo a maggiori rilievi.

     L'intendente, darà, di volta in volta, le disposizioni necessarie, e la nota delle irregolarità rilevate gli sarà presentata per gli opportuni provvedimenti.

 

     Art. 339.

     È vietato agli impiegati di scambiarsi o cedersi le filze delle matrici da rivendere, di asportare le filze stesse, le tabelle e le bollette vincenti fuori del locale destinato alle operazioni di cui sopra.

     In tutte le operazioni di accertamento, revisione e controllo delle vincite, dovrà farsi uso esclusivamente d'inchiostro di colore azzurro.

 

     Art. 340.

     I risultati delle liquidazioni delle vincite sono posti a confronto con quelli dichiarati dai ricevitori, per stabilire definitivamente la somma pagata da ogni ricevitoria.

     Detto confronto dev'essere eseguito dal delegato al servizio di verifica e riscontro e da un segretario designato dall'intendente.

     I risultati dell'accertamento delle riscossioni sono pure messi a controllo con i prospetti dimostrativi completi nel servizio riscontri dal delegato predetto con un altro impiegato designato settimanalmente dall'intendente.

     Ove da tali confronti emergano differenze, deve esserne accertata la causa ed i funzionari addetti al confronto delle vincite devono apporre, in tal caso, la loro firma sulla bolletta vincente.

     Le differenze debbono essere segnate per gli opportuni provvedimenti all'intendente, al quale deve altresì essere presentato settimanalmente il registro delle differenze.

 

     Art. 341.

     Esauriti i confronti, il delegato al servizio i verifica e riscontro deve compilare il riassunto delle riscossioni e delle vincite e l'elenco delle bollette annullate.

     Detti documenti devono essere confrontati col riassunto provvisorio delle entrate e delle spese per ricevitoria dal delegato al servizio di verifica e riscontro e dal direttore di ragioneria o da un ragioniere da lui incaricato. Nel caso in cui si riscontrino delle irregolarità, il direttore di ragioneria od il suo incaricato debbono subito riferirne all'intendente.

     È vietato di consegnare al servizio riscontri le tabelle delle vincite trasmesse complete dai ricevitori ed i riassunti provvisori di cui sopra.

 

     Art. 342.

     Il delegato al servizio di verifica e riscontro cura settimanalmente la trascrizione del riassunto delle riscossioni e delle vincite sull'apposito registro, per ricevitoria, e per provincia, tenendo distinti i dati riepilogativi delle ricevitorie delle città sedi di estrazioni da quelli dell'intera Provincia.

     Il detto registro dovrà essere addizionato mese per mese col riporto dei precedenti.

     Il delegato ai riscontri deve anche tenere il registro delle operazioni che settimanalmente si compiono nell'archivio di custodia delle matrici.

 

     Art. 343.

     Tutte le matrici già esaminate, vengono depositate, sotto la sorveglianza del delegato ai riscontri, entro una stanza apposita, ove dovranno essere conservate per lo spazio di tre mesi almeno, dopo i quali e fino a giudizio della Corte dei conti sui conti giudiziali del magazziniere contabile, saranno trasportate e custodite in apposito locale, previa consegna all'incaricato del servizio.

 

TITOLO XI

 

Servizio di ragioneria.

     Art. 344.

     La ragioneria dell'Intendenza di finanza tiene la contabilità delle riscossioni e delle spese, complessivamente e per ricevitoria.

     Per ciascuna ricevitoria tiene:

     a) il conto corrente formato del conto della dotazione, di quello della somministrazione per accreditamenti e della situazione ultima riepilogativa;

     b) il conto di dare e avere, che spedisce, ogni due mesi ai ricevitori.

     I due conti redatti in base ad elaboratori diversi devono corrispondere nell'ultima posizione effettiva.

 

     Art. 345.

     Pervenuti dalle ricevitorie gli spogli delle vincite di cui all'art. 37 del presente regolamento, la ragioneria ne riassume subito le risultanze, per accertare a tutti gli effetti il complesso delle vincite verificatesi e per compilare il bollettino settimanale da inviarsi al Ministero delle finanze.

 

     Art. 346.

     Sulla base dei documenti di scarico prodotti settimanalmente dai ricevitori e dopo di avere verificata la esattezza delle somme su tutte le tabelle complete delle vincite, la ragioneria controlla le note settimanali di accreditamento e di richiesta dei bollettari, le rettifica, occorrendo, le annota sul riassunto provvisorio delle entrate e delle spese per ricevitoria, e le comunica all'intendente o a chi lo rappresenta che autorizza, ove nulla osti, la somministrazione dei bollettari per il complessivo valore accreditato.

     Compiuti gli accreditamenti, la ragioneria accerta settimanalmente la posizione contabile di ciascuna ricevitoria e segnala le eventuali deficienze di dotazione all'intendente per gli opportuni provvedimenti.

 

     Art. 347.

     Il conto di dare e avere di cui all'articolo 346 viene spedito alla fine di ogni bimestre ai ricevitori, con le indicazioni della complessiva differenza a debito od a credito e della data in cui il ricevitore dovrà addebitarsi o accreditarsi tale differenza sulla nota settimanale di richiesta dei bollettari.

     Al detto conto viene unito il prospetto dimostrativo delle singole differenze a debito ed a credito emerse nel bimestre cui il conto si riferisce.

     A fine di esercizio o di gestione, il conto di dare e avere viene spedito in doppio esemplare, di cui uno restituito all'Intendenza con la firma del ricevitore o gestore temporaneo, del gerente o degli eredi per accettazione o con le eventuali osservazioni.

 

     Art. 348.

     Alla fine di ogni quadrimestre la ragioneria emette ordini di rimborso commutabili in quietanza di versamento al nome del magazziniere contabile, nelle forme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'ammontare di tutte le vincite pagate in quel periodo di tempo da tutti i ricevitori o gestori temporanei e degli acconti d'aggio sulle riscossioni liquidate a favore dei medesimi.

     Gli ordini emessi vengono descritti in apposito registro.

 

     Art. 349.

     In base alle risultanze dei conti correnti la ragioneria stabilisce la riscossione totale effettiva di ciascuna ricevitoria durante l'esercizio e liquida l'aggio complessivo annuale, e nel caso di ricevitorie di oltre 50.000 lire di riscossione aventi aggregate collettorie, lo speciale compenso per esse stabilito dall'art. 237 del presente regolamento.

     La differenza tra l'aggio complessivo annuale liquidato come sopra e tutte le somme da detrarre come l'acconto d'aggio e le varie ritenute stabilite dalla legge costituisce un credito netto che è immediatamente contabilizzato a favore del ricevitore.

     Uguale computo è fatto ad ogni fine di gestione del ricevitore qualunque ne sia il motivo, per il periodo dell'anno durante il quale ha esercitato la ricevitoria stessa.

     Le liquidazioni d'aggio riepilogate, accertate esatte con la firma del direttore di ragioneria ed il visto dell'intendente, sono comunicate al Ministero affinché emetta i relativi mandati di pagamento.

     Qualora si tratti di gestioni cessate nel corso dell'esercizio i crediti dei gestori saranno direttamente regolati dalle Intendenze mediante emissioni di ordini di rimborso e commutabili in vaglia del tesoro a favore dei creditori o dei loro eredi.

     Compiuta la liquidazione degli aggi la ragioneria compila il prospetto delle medie triennali delle riscossioni e degli aggi per ogni ricevitoria e lo trasmette al Ministero delle finanze.

 

     Art. 350.

     Quando cessi definitivamente la gestione di un ricevitore o di un reggente, il conto dell'ultima estrazione viene chiuso con la scorta del processo verbale di cui all'art. 207 computando a credito del ricevitore o gestore temporaneo i bollettari ritirati all'atto della chiusura della ricevitoria e presi in carico dal magazziniere e viene liquidato il credito o il debito, per i con seguenti provvedimenti.

     Ogni trimestre la ragioneria delle Intendenze, rimette alla ragioneria centrale la situazione dei ricevitori e reggenti cessati.

 

     Art. 351.

     Quando un ricevitore abbia tenuta la gestione di una ricevitoria per una parte soltanto dell'esercizio, la riscossione deve essere proporzionalmente ragguagliata ad anno intero giusta il numero delle estrazioni nel medesimo comprese. Applicata alla somma risultante la graduale misura dell'aggio, ne è attribuita al ricevitore la parte corrispondente al numero delle citazioni di effettiva gestione.

 

     Art. 352.

     Le ragionerie delle Intendenze di finanza, compilano mensilmente e rimettono alla ragioneria centrale delle finanze la situazione delle spese per aggio e vincite. Da tale situazione, distinta in due parti, l'una per l'aggio e l'altra per le vincite, deve risultare:

     1) per il conto della competenza: le somme impegnate a tutto il periodo di tempo cui la situazione si riferisce;

     2) per il conto dei residui: le somme rimaste da disporre e da pagare alla fine dell'esercizio precedente;

     3) per il conto della competenza e per quello dei residui insieme: le disposizioni di pagamento emesse, i pagamenti effettuati e le somme rimaste da disporre e da pagare nel periodo suddetto.

     Nella situazione del mese di giugno deve inoltre darsi ragione, nella relativa apposita sede, degli ordini di pagamento da annullarsi perché non estinti a tutto l'esercizio successivo a quello della loro emissione, delle spese da eliminarsi perché colpite dalla prescrizione amministrativa; e, conseguentemente, dei residui degli esercizi precedenti a quello in cui la situazione si riferisce, rimasti effettivamente da disporre e da pagare.

 

     Art. 353.

     Per la tassa di lotteria sulle tombole e lotterie e sui concorsi ed operazioni a premi, e per i proventi del lotto, la ragioneria dell'Intendenza compila separati conti bimestrali e li rimette alla ragioneria centrale.

     Per i proventi spettanti all'ente fondo di previdenza le Intendenze di finanza terranno un conto separato.

 

     Art. 354.

     La ragioneria dell'Intendenza, in base agli elenchi e relative bollette vincenti verificate dalla commissione di archivio segreto, predispone gli ordini di pagamento in conformità delle vigenti disposizioni di contabilità generale.

     Tutti gli ordini di pagamento di vincite al lotto vengono dalla ragioneria elencati cronologicamente, sull'apposito registro.

 

     Art. 355.

     L'Intendenza dispone il pagamento delle bollette vincenti somme inferiori ai limiti di cui all'art. 34 della legge solo quando siano presentate direttamente dai giuocatori oppure trasmesse dai ricevitori per insufficienza di fondi; il pagamento deve essere fatto unicamente a favore della persona designata dal possessore della bolletta.

     L'Intendenza, nell'emettere ordini pel pagamento delle bollette, unirà la ricevuta, che dovrà esserle sempre trasmessa dal giuocatore o dal ricevitore insieme con la bolletta, e avvertirà il tesoriere di non eseguire il pagamento se non dietro presentazione della ricevuta gemella e l'accertamento della esatta corrispondenza di essa con la ricevuta unita all'ordine di pagamento.

 

     Art. 356.

     Gli ordini per il pagamento delle bollette presentate all'Intendenza vengono emessi sulla sezione di Regia tesoreria della provincia.

     Negli ordini stessi si avverte la sezione di Regia tesoreria di ritirare all'atto del pagamento la ricevuta rilasciata dall'intendente al vincitore.

 

     Art. 357.

     Il Prefetto manda all'Intendenza di finanza (Ufficio provinciale del tesoro) un estratto dell'elenco delle bollette vincenti verificate dalla commissione ordinaria da pagarsi con ordini diretti.

     La stessa Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro - deve chiedere l'elenco di verifica delle bollette, qualora non lo ricevesse entro tre giorni dall'arrivo dell'ordine di pagamento.

 

     Art. 358.

     Alla fine di ogni bimestre la ragioneria rivede i conti a numero ed a danaro del magazziniere contabile in confronto dei propri documenti e completa il conto a numero con la dichiarazione di cui all'art. 373 del presente regolamento.

 

     Art. 359.

     La ragioneria, compila, per trasmetterla al Ministero, la statistica del numero dei bollettari, della riscossione, del numero e valore delle vincite, comprese quelle pagate con ordini diretti.

 

TITOLO XII

 

Servizio di magazzino.

 

     Art. 360.

     Nel Ministero delle finanze è istituito un magazzino centrale dei bollettari del lotto, affidato in gestione ad un ufficiale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

     Altro ufficiale di ragioneria esercita le funzioni di controllore.

     Magazziniere e controllore, responsabili solidalmente dei bollettari ricevuti, presentano ogni bimestre alla ragioneria del Ministero il conto amministrativo e rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti alla fine di ogni esercizio o alla fine della propria gestione.

 

     Art. 361.

     Il magazziniere centrale, previo riscontro del numero e della regolarità, fa contrassegnare con bollo a secco i bollettari che riceve dal Provveditorato generale dello Stato e ne regola e cura la somministrazione alle Intendenze di finanza secondo le esigenze del servizio.

 

     Art. 362.

     Le norme del servizio del magazzino centrale e la forma delle scritture da tenersi dal magazzino medesimo sono stabilite con apposite istruzioni ministeriali.

 

     Art. 363.

     Presso ciascuna Intendenza di finanza è istituito un magazzino per ricevere, custodire e distribuire i bollettari del lotto, affidati in gestione ad un ufficiale di ragioneria con le funzioni di magazziniere contabile.

     Altro ufficiale di ragioneria esercita nel magazzino le funzioni di controllore.

     I due funzionari sono nominati a tali incarichi dall'intendente di finanza, su designazione del direttore di ragioneria, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

     Essi sono responsabili solidalmente degli eventuali ammanchi di bollettari e di tutte le irregolarità che si verificassero.

 

     Art. 364.

     I bollettari del lotto, appena pervengono alla Intendenza, sono controllati per specie e numero dal magazziniere e dal controllore. Quando emergono differenze in confronto della lettera di carico, sarà redatto verbale con l'intervento del direttore di ragioneria.

     I bollettari riscontrati sono depositati in apposito locale con una sola porta d'ingresso provvista di tre serrature di differente congegno.

     Le relative chiavi sono conservate una dal direttore di ragioneria, una dal magazziniere e la terza dal controllore.

 

     Art. 365.

     Giornalmente sarà estratta dal locale di deposito, con l'intervento dei funzionari che custodiscono le chiavi, una quantità di bollettari dei diversi tipi, corrispondente a quella che si presume occorrente per le spedizioni della giornata.

     I detti bollettari sono dati in consegna al magazziniere, redigendone apposito processo verbale, dal quale dovranno risultare le rimanenze nel magazzino di deposito. Analogo verbale sarà redatto nel caso d'immissione di nuove scorte di bollettari.

 

     Art. 366.

     Il magazziniere provvede per la consegna ai titolari delle ricevitorie del capoluogo e per la spedizione agli altri, di una quantità di bollettari per l'importo esatto degli accreditamenti dati rispettivamente a ciascun ricevitore dall'intendente, sulle richieste settimanali ordinarie e straordinarie, sempre accompagnate dal corrispondente vaglia di servizio che, in concorso con la ragioneria, farà commutare in quietanza di tesoreria.

     Le spedizioni dei bollettari sono fatte in assicurazione mediante appositi sacchetti di tela, senza cucitura, provvisti dal Ministero.

     A cura del magazziniere i bollettari saranno contrassegnati col numero delle ricevitorie alle quali sono destinati.

 

     Art. 367.

     I gestori del capoluogo debbono personalmente, o a mezzo dell'incaricato preventivamente riconosciuto dall'Intendenza, sotto la loro responsabilità, ritirare dal magazzino i bollettari loro occorrenti.

     Gli altri ritireranno egualmente i sacchetti o dalla Intendenza di finanza o da uno dei locali uffici finanziari o, in mancanza dall'ufficio postale. Constatato il peso in relazione a quello dichiarato, apriranno il sacchetto alla presenza del funzionario delegato dal capo dell'ufficio cui fu diretto per la consegna al gestore, accerteranno la quantità, per ciascun tipo, dei bollettari spediti, rinviando subito, munita di dichiarazione di ricevuta, l'apposita cedola unita alla nota di spedizione, che fa parte della richiesta.

     In caso di differenza in più o meno, il gestore la fa constare al funzionario alla presenza del quale ha aperto il sacchetto ed aggiunge analoga dichiarazione, firmata anche da quest'ultimo, nella suaccennata cedola di ricevuta che viene rinviata all'intendenza.

     Nessun discarico verrà fatto ai ricevitori per mancanza del numero dei bollettari o nel numero delle bollette di ogni bollettario, se non risultano dalla cedola di ricevuta controfirmata dal predetto funzionario al momento del ritiro del piego.

 

     Art. 368.

     Il magazziniere contabile confronta, la nota di accreditamento con la ricevuta che il gestore dovrà sempre rilasciare anche se ritira direttamente i bollettari dal magazzino dell'Intendenza. Ed in caso di constatare differenze in meno, deve immediatamente completare la spedizione con apposita nota suppletiva.

 

     Art. 369.

     Le richieste per straordinarie somministrazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire, sul prescritto modulo, insieme al vaglia di servizio a favore del capo della sezione di Regia tesoreria del capoluogo della rispettiva provincia.

 

     Art. 370.

     Il magazziniere contabile tiene distintamente il conto a numero ed a danaro, dei bollettari del giuoco.

     Le scritture del magazzino sono le seguenti:

     a) partitario suddiviso in tante parti quante sono le voci di entrata e di uscita;

     b) situazione giornaliera.

 

     Art. 371.

     Il magazziniere contabile deve compilare, ogni bimestre, un conto a danaro, da inviarsi alla ragioneria del Ministero delle finanze.

     Il conto a numero deve dimostrare:

     a) il carico dei bollettari esistenti al principio dell'esercizio o della gestione e di quelli successivamente ricevuti dal magazziniere centrale e restituiti dai gestori delle ricevitorie;

     b) il discarico dei bollettari distribuiti per qualunque titolo ai gestori medesimi, oppure restituiti al magazzino centrale;

     c) la rimanenza alla fine dell'esercizio o della gestione.

     Il conto a danaro deve dimostrare:

     a) il carico del valore dei bollettari somministrati dal magazziniere, in perfetta equivalenza col corrispondente discarico quantitativo segnato nel conto a numero, per accreditamenti vari dei gestori, detratto l'importo delle bollette annullate; per somme accertate per reintegrazione di dotazioni e per eccedenze di versamenti; per somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente;

     b) il discarico per somme versate nel corso dell'esercizio o della gestione;

     c) la rimanenza a debito del magazziniere.

     Il carico e discarico del conto a numero devono essere rispettivamente documentati con le note del magazzino centrale e con le cedole di ricevuta dei gestori.

     Può prescindersi da tale documentazione solamente per quanto concerne il discarico dei bollettari somministrati trovando esso implicita documentazione nell'equivalente carico del conto a denaro.

     A tale scopo la ragioneria dell'Intendenza deve attestare, con apposita dichiarazione in calce del conto a numero, che la quantità dei bollettari medesimi corrisponde in valore al rispettivo carico del conto a denaro.

     Le cedole di ricevuta di cui sopra devono conservarsi presso la ragioneria dell'Intendenza, per l'invio ad ogni eventuale richiesta del Ministero o della Corte dei conti.

     Il discarico del conto a denaro deve essere giustificato con la produzione delle quietanze di tesoreria emesse a favore del magazziniere e descritte in apposito elenco.

 

     Art. 372.

     Trimestralmente il magazziniere compila la nota delle rimanenze dei vari tipi di bollettari e la trasmette al Ministero delle finanze.

 

     Art. 373.

     Nell'ultimo giorno dell'esercizio, a fine di gestione ed ogni qualvolta lo credesse necessario, dopo compiuta la giornaliera spedizione, l'intendente, con l'intervento del direttore della ragioneria ed alla presenza del magazziniere e del controllore, fa l'inventario esatto di tutti i bollettari contenuti nel magazzino di deposito, compresi quelli rimasti al magazziniere ed esamina se il numero dei bollettari esistenti per ogni tipo corrisponda alle risultanze della situazione giornaliera e del partitario, che dovranno essere perciò, in quel giorno, addizionati al "dare" ed all'"avere" per ciascun tipo di bollettari. Copia dell'inventario è trasmessa al Ministero con quelle proposte che l'intendente credesse opportune nel caso di differenze non giustificate.

     Non appena compiute le somministrazioni dei bollettari in corrispondenza alle richieste consecutive all'ultima estrazione dell'esercizio, l'inventario relativo all'esercizio medesimo dev'essere, ove occorra, integrato con apposita dimostrazione, da farsi con l'intervento di tutti gli accennati funzionari, per determinare l'effettiva rimanenza di magazzino propria dell'esercizio, tenuto conto delle somministrazioni suddette.

 

     Art. 374.

     Nel termine di tre mesi di cui all'art. 611 del regolamento di contabilità generale, il magazziniere ed il controllore devono rendere alla Corte dei conti il conto giudiziale a numero e quello a danaro della loro gestione.

     L'uno e l'altro conto devono presentare le stesse dimostrazioni prescritte nel precedente art. 373 per i corrispondenti conti amministrativi.

     In calce del conto a numero, sarà inoltre apposta dichiarazione identica a quella di cui è cenno nel terz'ultimo comma di detto art. 373, per attestare la perfetta equivalenza fra il divario quantitativo risultante dal conto medesimo dei bollettari somministrati ai gestori a titolo di accreditamenti vari ed il carico in valore portato dal conto a danaro.

 

TITOLO XIII

 

Servizio di ispezione.

 

     Art. 375.

     Il Ministero e le Intendenze di finanza, a mezzo di propri funzionari, nonché la Regia guardia di finanza, quando ne sia richiesta, esercitano ispezioni sulle ricevitorie del lotto.

     I relativi verbali debbono essere rimessi all'autorità che ordinò l'ispezione.

     Indipendentemente dalle ispezioni di cui sopra, la Regia guardia di finanza esercita la continua vigilanza sulle ricevitorie del lotto a norma delle disposizioni che regolano il servizio di istituto del Corpo.

     I relativi verbali debbono essere rimessi all'Intendenza di finanza.

 

     Art. 376.

     Agli effetti delle disposizioni di cui al precedente articolo dev'essere accertato che in ciascuna ricevitoria il servizio proceda con la voluta regolarità e che il locale sia decoroso e precisamente quello riconosciuto idoneo dall'amministrazione e ci si trovino, a disposizione del pubblico, le leggi, il regolamento, il prontuario delle vincite ed i bollettini ufficiali delle estrazioni; che il ricevitore attenda personalmente all'esercizio delle sue funzioni e risieda in luogo, e se l'aiuto-ricevitore che lo rappresenta sia legalmente autorizzato; che il personale addetto possegga i requisiti voluti e non abbia rapporti con esercenti il lotto clandestino; e se, per il personale avventizio, il ricevitore abbia ottenuta la debita autorizzazione:

che la ricevitoria sia costantemente aperta durante l'orario giornaliero stabilito dall'Intendenza di finanza; che le giuocate siano scritte con la massima diligenza sulle bollette e sulle matrici, siano pagate puntualmente ed integralmente le vincite, senza pretesa di compensi e sempre a preferenza quelle di minore importo, siano ben custoditi i bollettari del giuoco e ben tenuti i registri delle ricevute delle bollette vincenti;

che le collettorie eventualmente aggregate alla ricevitoria siano ben condotte e se il ricevitore ne tenga in evidenza le riscossioni settimanali;

che il ricevitore sia sempre fornito di una quantità di bollettari tale, per ognuno dei diversi tipi, da fargli fronteggiare tutte le richieste del pubblico.

     Quando all'atto dell'ispezione, il ricevitore non sia in grado di dar conto della dotazione nel modo indicato al precedente art. 283, potranno essere chieste telegraficamente le opportune notizie o provocati i necessari provvedimenti dall'Intendenza di finanza e fatte, con lo stesso mezzo, le proposte che fossero ritenute urgenti.

 

     Art. 377.

     Il Ministero e le Intendenze di finanza, nella rispettiva competenza, in base alle risultanze delle ispezioni, adottano i provvedimenti del caso.

 

TITOLO XIV

 

Disposizioni transitorie.

 

Capo I

 

Gerenze e gerenti - Ricevitorie conferite anteriormente all'anno 1907 ad orfani dello Stato od a benemeriti della Patria.

 

     Art. 378.

     Potranno essere collocati a riposo su domanda o d'ufficio, sempre che le condizioni del fondo lo consentano, i ricevitori non provenienti dai commessi di carriera che non hanno la gestione personale da oltre un anno anche se non abbiano raggiunto i limiti di età di cui agli artt. 302 e 303 del presente regolamento.

     In tal caso sono applicabili le medesime norme stabilite in questo regolamento per i collocamenti a riposo degli altri ricevitori, sempreché l'attuale titolare della ricevitoria abbia contribuito al Fondo per il periodo minimo di 10 anni.

     Qualora l'attuale titolare non abbia contribuito al Fondo per detto periodo minimo, per avere avuto l'assegnazione della ricevitoria a titolo di riversibilità dell'originaria concessione, la liquidazione dell'assegno vitalizio viene effettuata come se il titolare medesimo avesse contribuito al Fondo per il periodo minimo di 10 anni.

     L'assegno vitalizio liquidato a favore del ricevitore non proveniente dai commessi di carriera è riversibile a favore dei germani superstiti che avrebbero avuto diritto alla riversibilità della ricevitoria a norma dell'art. 390 di questo regolamento, nella misura intera se l'assegno stesso è stato liquidato in base al periodo minimo di 10 anni di contributo al Fondo e nella misura della metà qualora il detto assegno sia stato liquidato sulla base di un periodo di contribuzione al Fondo maggiore del minimo di 10 anni.

 

     Art. 379.

     Hanno facoltà di conservare il gerente soltanto i ricevitori che ne siano stati regolarmente autorizzati prima della pubblicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, purché il gerente rivesta la qualifica di aiuto-ricevitore.

     In caso contrario il ricevitore deve designare un nuovo gerente che abbia la qualifica di aiuto-ricevitore.

 

     Art. 380.

     Tali gerenze sono concesse dall'intendente di finanza della provincia.

     Per le ricevitorie delle ultime due classi può eccezionalmente essere consentito che la gerenza sia affidata al coadiutore nel caso che il ricevitore comprovi di non trovare fra gli aiuto-ricevitori chi sia disposto a rappresentarlo nell'esercizio della ricevitoria.

 

     Art. 381.

     L'intendente di finanza, su richiesta o d'ufficio, può con insindacabile provvedimento, revocare l'autorizzazione concessa ed esigere la sostituzione del nominato.

 

     Art. 382.

     Le gerenze cessano con la morte del titolare della ricevitoria e col cessare delle cause che le hanno determinate.

 

     Art. 383.

     Il gerente che intenda rinunciare all'incarico deve darne preavviso all'Intendenza della provincia e, sotto pena del risarcimento dei danni, è tenuto ad adempierlo finché non sia stata accettata la rinunzia, salva ed impregiudicata la responsabilità del titolare.

 

     Art. 384.

     I rapporti economici tra ricevitori e gerenti, inerenti all'esercizio della gerenza, devono risultare da atto scritto da rimettersi in copia all'Intendenza di finanza della provincia con la domanda di autorizzazione.

     Le controversie di carattere economico che insorgano debbono essere sottoposte all'esame dell'intendente di finanza della Provincia per un'equa composizione, sentita l'Associazione nazionale fascista, addetti aziende industriali dello Stato che inquadra il personale delle ricevitorie del lotto.

 

     Art. 385.

     Il gerente, all'infuori della valutazione in misura doppia del servizio prestato in tale qualità, non acquista altri diritti verso l'amministrazione.

     Tuttavia, nel caso di morte del titolare la reggenza della ricevitoria potrà essere affidata al gerente, purché abbia la qualifica di aiuto-ricevitore e la gestione della ricevitoria da almeno un anno.

 

     Art. 386.

     I ricevitori autorizzati a valersi del gerente debbono estendere la cauzione all'operato del medesimo.

     I ricevitori autorizzati a valersi del gerente a tempo indeterminato sono tenuti a produrre all'Intendenza al termine di ciascun trimestre, il certificato di esistenza in vita.

 

     Art. 387.

     Nelle ricevitorie di prima e seconda classe, il gerente può fare a meno dell'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana (24 ore lavorative); in quelle di terza classe può ridurre a tre giorni alla settimana la prestazione d'opera dell'aiuto-ricevitore imposto dall'amministrazione.

 

     Art. 388.

     Le ricevitorie conferite ad orfani od a figlie nubili maggiorenni di impiegati dello Stato o di benemeriti della Patria anteriormente all'anno 1907 a condizione di ripartirne i lucri coi propri germani, sono in caso di decesso, rinuncia o matrimonio, intestati ad altri dei germani medesimi e con l'identica condizione, sino a quando uno di essi conservi titolo alla concessione.

     I mutamenti d'intestazione sono disposti con decreti del Ministro delle finanze, sentito di volta in volta, il consiglio d'amministrazione del lotto.

 

Capo II

 

Attribuzioni delle Intendenze di finanza - Tabelle delle province aggregate alle Intendenze di finanza sedi di estrazione ed a quelle di archivio segreto.

 

     Art. 389.

     Fino a quando non saranno emanate le disposizioni per la estensione completa dei servizi del lotto a tutte le Intendenze di finanza del Regno, si applicano le norme seguenti:

     Le Intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, sedi di archivio segreto e di estrazione, ciascuna per la propria circoscrizione, provvedono al servizio amministrativo, di verificazione e riscontro, di ragioneria e di magazzino.

     Le Intendenze di finanza di Alessandria, Ancona, Avellino, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Cosenza, Cremona, Fiume, Foggia, Forlì, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Messina, Modena, Nuoro, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pola, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Savona, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Vercelli, Verona, sedi di archivio segreto, provvedono ai servizi amministrativi ed a quelli di ragioneria limitatamente alla emissione degli ordini diretti di pagamento delle vincite.

     Tutte le altre Intendenze di finanza provvedono soltanto ai servizi amministrativi.

 

     Art. 390.

     A ciascuna Intendenza di finanza, sede di estrazione, sono assegnate per i servizi di verificazione e riscontro, di ragioneria e di magazzino, le seguenti Intendenze di finanza:

     A Bari - Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.

     A Cagliari - Nuoro, Sassari.

     A Firenze - Apuania, Arezzo, Bologna, Forlì, Livorno, Lucca, Modena, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Siena.

     A Genova - Imperia, La Spezia, Savona.

     A Milano - Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Parma, Pavia, Piacenza, Sondrio, Varese.

     A Napoli - Avellino, Benevento, Campobasso, Potenza, Salerno.

     A Palermo - Agrigento, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Enna, Messina, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.

     A Roma - Ancona, Ascoli, Chieti, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Littoria, Macerata, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Rieti, Teramo, Terni, Viterbo.

     A Torino - Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli.

     A Venezia - Belluno, Bolzano, Ferrara, Fiume, Gorizia, Mantova, Padova, Pola, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Zara.

 

     Art. 391.

     Alle 53 Intendenze di finanza sedi di archivio segreto del lotto saranno concentrate per la rigorosa custodia le matrici del giuoco raccolto nelle ricevitorie delle province a fianco di ognuna di esse indicate nella seguente tabella:

 

Numero d'ordine

Intendenze di finanza sedi di archivio segreto

Province assegnate a ciascuna Intendenza sede di archivio

1

Alessandria

Alessandria - Asti

2

Ancona

Ancona- Macerata- Pesaro Urbino

3

Avellino

Avellino

4

Bari

Bari

5

Benevento

Benevento

6

Bergamo

Bergamo

7

Bologna

Bologna

8

Bolzano

Bolzano

9

Cagliari

Cagliari

10

Caltanissetta

Caltanissetta- Agrigento - Enna

11

Campobasso

Campobasso

12

Catania

Catania

13

Cosenza

Cosenza - Catanzaro

14

Cremona

Cremona

15

Firenze

Firenze - Arezzo - Lucca - Pistoia - Siena

16

Fiume

Fiume

17

Foggia

Foggia

18

Forlì

Forlì

19

L'Aquila

L'Aquila

20

Genova

Genova

21

La Spezia

La Spezia

22

Lecce

Lecce - Brindisi

23

Livorno

Livorno - Apuania - Pisa

24

Messina

Messina

25

Milano

Milano Brescia - Como Pavia - Sondrio - Varese

26

Modena

Modena

27

Napoli

Napoli

28

Nuoro

Nuoro

29

Palermo

Palermo

30

Parma

Parma

31

Perugia

Perugia

32

Pescara

Pescara - Ascoli Piceno - Chieti Teramo

33

Piacenza

Piacenza

34

Pola

Pola

35

Potenza

Potenza

36

Ravenna

Ravenna

37

Reggio Calabria

Reggio Calabria

38

Reggio Emilia

Reggio Emilia

39

Roma

Roma Frosinone - Grosseto - Littoria Viterbo

40

Salerno

Salerno

41

Savona

Savona - Imperia

42

Sassari

Sassari

43

Siracusa

Siracusa - Ragusa

44

Taranto

Taranto - Matera

45

Terni

Terni Rieti

46

Torino

Torino - Aosta Cuneo

47

Trapani

Trapani

48

Treviso

Treviso - Belluno

49

Trieste

Trieste - Gorizia Zara

50

Udine

Udine

51

Venezia

Venezia - Ferrara- Padova- Rovigo

52

Vercelli

Vercelli - Novara

53

Verona

Verona Mantova - Trento - Vicenza

 

     Con decreto del Ministro per le finanze, in relazione a mutate esigenze, può essere modificata l'aggregazione delle province agli archivi segreti indicati nel comma precedente.

 

Capo III

 

Archivi segreti.

 

     Art. 392.

     Negli archivi segreti del lotto si compiono le operazioni stesse demandate alle Intendenze sedi di estrazione, limitatamente a ciò che concerne il deposito delle matrici del giuoco, ed il riscontro e la liquidazione delle vincite per i biglietti presentati direttamente dai vincitori o trasmessi dai ricevitori agli archivi medesimi.

     Sono quindi applicabili ai detti archivi le disposizioni contenute negli artt. 17, 23, 24, 35, 40, 41, 42, 43, 49, 51 e 359 del presente regolamento.

     L'archivio di custodia presso gli archivi segreti del lotto è stabilito con le guarentigie stesse prescritte per gli archivi delle Intendenze sedi di estrazione. In esso vengono depositate le matrici del giuoco ricevuto nelle ricevitorie assegnate a ciascun archivio segreto.

 

     Art. 393.

     Le matrici da estrarsi per compiuto periodo di prescrizione saranno chiuse, nell'interno dell'archivio ed alla presenza della commissione, in uno o più sacchi di tela olona senza cuciture appositamente somministrati dal Ministero.

     I sacchi piombati, sempre alla presenza della commissione saranno immediatamente spediti in assicurazione alla Intendenza sede di estrazione alla quale l'archivio succursale è aggregato.

 

     Atrt. 394.

     Di tale invio e delle operazioni di cui all'articolo precedente, sarà fatto cenno nel processo verbale di apertura e chiusura dell'archivio di custodia, ed un originale del processo verbale sarà tosto inviato, in piego assicurato, alla Intendenza predetta, insieme all'elenco delle matrici spedite ed a quello delle matrici introdotte, corredate queste ultime delle note e dei prospetti dimostrativi della riscossione trasmessi dai ricevitori.

     Parimenti saranno restituite ai ricevitori le bollette vincenti ammesse o rifiutate sulle quali spetti ad essi di provvedere al pagamento coi fondi della riscossione.

 

     Art. 395.

     Appena giunti alla Intendenza sede di estrazione i sacchi spediti dall'archivio segreto, questi saranno aperti previa constatazione dell'integrità del piombo, dal delegato ai riscontri col concorso di un segretario; e le matrici dopo controllate con la nota relativa, saranno depositate nell'armadio di sicurezza delle matrici in corso di revisione.

     L'Intendenza provvederà ai riscontri sulle matrici provenienti dall'archivio segreto, come per quelle delle altre ricevitorie.

 

     Art. 396.

     Nel caso previsto dall'art. 22 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, l'avviso di annullamento delle giuocate viene emesso dagli archivi segreti con le modalità prescritte dall'art. 25 del presente regolamento.

 

     Art. 397.

      Le ricevitorie assegnate agli archivi segreti si intendono dipendere dalle Intendenze alle quali gli archivi sono aggregati, solo per ciò che concerne l'invio delle matrici e per quant'altro abbia relazione con le operazioni di cui agli artt. 392 e 396 del presente regolamento.

 

     Art. 398.

     Le Intendenze non sedi di estrazione debbono trasmettere mensilmente all'Intendenza sede di estrazione le contabilità relative al pagamento delle vincite da essa disposto con ordini diretti.

     Le Intendenze non sedi di estrazione debbono trasmettere mensilmente all'Intendenza sede di estrazione le contabilità relative ai proventi del lotto per tassa di lotteria sulle lotterie, tombole e pesche di beneficenza locali, nonché per tassa di lotteria e di licenza sui concorsi e le operazioni a premio.

 

Capo IV

 

Richieste di somministrazione straordinaria di bollettari – Modalità.

 

          Art.399.

     Per rendere più facili e spedite le somministrazioni ai gestori nel caso di urgenti e straordinarie richieste, sono affidate in deposito anche alle Intendenze di finanza non sedi di estrazione, congrue scorte di bollettari del giuoco dei diversi tipi.

     Nelle Intendenze provviste di magazzino dei valori bollati le scorte sono custodite nel magazzino stesso. Nelle altre, sono conservate in solido armadio chiuso a doppia chiave, una affidata all'intendente, l'altra all'incaricato delle funzioni di economo.

 

          Art. 400.

     Le scorte dei bollettari del lotto affidate ai magazzinieri economi od impiegati delegati alle Intendenze di finanza per l'uso di cui al precedente articolo saranno fornite dai magazzinieri contabili della rispettiva Intendenza sede di estrazione del lotto, ai quali servirà di provvisorio discarico la ricevuta che i magazzinieri economi delle Intendenze o gl'impiegati delegati dovranno rilasciare per la scorta avuta in consegna nella quantità stabilita per ogni magazzino provinciale.

     Tale ricevuta porterà il visto del dirigente la ragioneria e dell'intendente di finanza.

 

          Art. 401.

     I gestori delle ricevitorie della provincia possono far prelievi sulle dette scorte unicamente per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio, quando non possono soddisfarvi con la quantità dei bollettari di cui dispongono per la raccolta del giuoco, e sia provata la impossibilità di poter ottenere in tempo utile dall'Intendenza sede di estrazione la quantità di bollettari occorrenti usando dei mezzi ordinariamente impiegati per le richieste.

 

          Art. 402.

     Il magazziniere economo o l'impiegato delegato d'intesa col dirigente della ragioneria, previo ritiro dei vaglia postali di servizio, indicherà sul prescritto modello di cui all'art. 372 di questo regolamento, la serie ed il numero per ciascun tipo di bollettari richiesti e provvederà indi alla relativa somministrazione nella quantità e per i tipi perfettamente corrispondenti alla richiesta, procurando che la numerazione di essi sia possibilmente continuativa per ciascuna serie e per ciascun tipo di bollettari. Il gestore li ritira dall'Intendenza personalmente od a mezzo di un suo incaricato previamente riconosciuto dall'Intendenza sotto la sua responsabilità.

 

          Art. 403.

     Nell'atto del ritiro dei bollettari il gestore od il suo incaricato dovrà verificarne la perfetta regolarità nel modo e per gli effetti di cui all'art. 370 ed indi munire di ricevuta la cedola annessa alla richiesta.

 

          Art. 404.

     All'Intendenza sede di estrazione sarà quindi trasmesso il vaglia di servizio insieme alla richiesta portante la cedola, debitamente firmata dal gestore o dal suo speciale incaricato, per una nuova somministrazione di bollettari di equivalente importo, a fine di ricostituire l'originaria dotazione.

     L'Intendenza sede di estrazione, riconosciuta regolare la richiesta, redigerà l'ordine di accreditamento a favore del ricevitore ed ordinerà al dipendente magazziniere contabile di rifornire la scorta al magazziniere-economo o all'impiegato delegato.

 


[1]  Comma così sostituito dall'articolo unico del D.P.R. 15 settembre 1967, n. 928.

[2]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 100.000 dal D.M. 30 novembre 1992.

Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 7 marzo 1986, n. 141.

[3]  Articolo così sostituito dall'articolo unico del D.P.R. 15 settembre 1967, n. 928.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[9]  Articolo modificato dall'art. 1 del D.P.R. 28 agosto 1971, n. 1190 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[10]  Articolo modificato dall'art. 1 del D.P.R. 28 agosto 1971, n. 1190 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[13]  Articolo modificato dall'art. 1 del D.P.R. 28 agosto 1971, n. 1190 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[14]  Articolo abrogato, da ultimo, dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[15]  Articolo modificato dall'art. 3 del D.P.R. 28 agosto 1971, n. 1190 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[17]  Articolo sostituito dall'art. 32 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, a decorrere dal 1 luglio 1970, modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 agosto 1971, n. 1190 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[18]  Articolo modificato dall'art. 4 dal D.P.R. 28 agosto 1971, n. 1190 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[19]  Articolo modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 agosto 1971, n. 1190 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[21]  Articolo modificato dall'art. 32 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, a decorrere dal 1° luglio 1970 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[23]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[24]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[25]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[26]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[27]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[28]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[29]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[30]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[31]  Articoli abrogati dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[32]  Articoli abrogati dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[33]  Articoli abrogati dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[34]  Articoli abrogati dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[35]  Articoli abrogati dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[36]  Comma così sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72. L’art. 18 del D.P.R. 4 febbraio 1955 è stato abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[37]  Comma così sostituito dall'art. 19 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72. L’art. 19 del D.P.R. 4 febbraio 1955 è stato abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[38]  Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 28 dicembre 1967, n. 1330.

[39]  Articoli abrogati dall'art. 10 della L. 28 dicembre 1967, n. 1330.

[40]  Articolo sostituito dall'art. 32 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, a decorrere dal 1° luglio 1970.

[41]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del R.D. 19 luglio 1941, n. 885.

[42]  Articolo soppresso dall'art. 6 del R.D. 19 luglio 1941, n. 885.

[43]  Articolo soppresso dall'art. 6 del R.D. 19 luglio 1941, n. 885.

[44]  Articolo abrogato dall'art. 31 della L. 6 agosto 1967, n. 699.

[45]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[46]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[47]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[48]  Lettera così sostituita dall'art. 10 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[49]  Lettera aggiunta dall'art. 10 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[50]  Lettera così sostituita dall'art. 10 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[51]  Lettera così sostituita dall'art. 10 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[52]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 6 giugno 1973, n. 341. La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 405, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nel testo sostituito dall'art. 8 della L. 6 giugno 1973, n. 341 (nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura).

[53]  Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[54]  Articolo abrogato dall'art. 31 della L. 6 agosto 1967, n. 699.

[55]  Articolo abrogato dall'art. 31 della L. 6 agosto 1967, n. 699.

[56]  Articolo abrogato dall'art. 31 della L. 6 agosto 1967, n. 699.

[57]  Articoli abrogati dall'art. 31 della L. 6 agosto 1967, n. 699.

[58]  Comma aggiunto dall'articolo unico del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 746.