§ 48.1.17 - Legge 4 febbraio 1958, n. 40.
Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:04/02/1958
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'art. 73 della legge sul lotto 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, dall'art. 1 del decreto [...]
Art. 2.      Nella prima attuazione della presente legge, i posti di aiuto ricevitore sono conferiti mediante concorso riservato
Art. 3.      Per la presentazione delle domande e dei documenti e per l'ammissione al concorso si applicano le norme degli articoli 175, 176 e 177, primo comma, del vigente [...]
Art. 4.      La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro per le finanze, è composta dall'ispettore generale, capo dell'ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che [...]
Art. 5.      La prova scritta si svolge contemporaneamente nelle città ove trovansi le sedi di estrazione; quella orale sarà sostenuta a Roma presso il Ministero delle finanze, [...]
Art. 6.      I commessi avventizi alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultanti vincitori del concorso di cui all'art. 2 e quelli che non intendano o non [...]


§ 48.1.17 - Legge 4 febbraio 1958, n. 40. [1]

Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale.

(G.U. 24 febbraio 1958, n. 47)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 73 della legge sul lotto 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Nella prima attuazione della presente legge, i posti di aiuto ricevitore sono conferiti mediante concorso riservato:

     a) ai commessi avventizi del lotto che esplicano mansioni di aiuto ricevitori, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'art. 172, comma quinto, del regolamento sul lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, ma forniti della licenza della scuola elementare, purchè di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55;

     b) al personale volontario che, debitamente autorizzato dall'Intendenza di finanza, presta servizio nelle ricevitorie del lotto con retribuzione a carico del gestore, a condizione che sia provvisto di licenza di scuola media inferiore e abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° .

     Al personale volontario non può essere conferito più di un decimo dei posti messi a concorso.

     Il concorso è bandito con decreto del Ministro per le finanze, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale del lotto.

 

          Art. 3.

     Per la presentazione delle domande e dei documenti e per l'ammissione al concorso si applicano le norme degli articoli 175, 176 e 177, primo comma, del vigente regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni.

     Il concorso si svolge per esami consistenti in una prova scritta ed una orale. La prova scritta consiste nella compilazione ed illustrazione di un prospetto statistico o di un elaborato contabile che costituisce anche saggio di scrittura. La prova orale verte sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto.

 

          Art. 4.

     La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro per le finanze, è composta dall'ispettore generale, capo dell'ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che presiede, e da tre funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso l'Ispettorato medesimo.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, in servizio presso l'Ispettorato suddetto.

 

          Art. 5.

     La prova scritta si svolge contemporaneamente nelle città ove trovansi le sedi di estrazione; quella orale sarà sostenuta a Roma presso il Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

     Per lo svolgimento della prova scritta presso le sedi di estrazione, eccettuata quella di Roma, è costituito un Comitato di vigilanza presieduto dall'Intendente di finanza e composto da un funzionario destinato dal Ministero e da altri due di cui uno di ragioneria, designati dall'intendente.

     Funge da segretario un funzionario dell'Intendenza.

     Alla prova orale sono ammessi i candidati che riportino una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta. Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno la votazione di sei decimi.

     La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e in quella orale.

     Ai candidati che nelle due prove ottengano una votazione complessiva non inferiore ai dodici ventesimi, sono attribuiti, ai fini del collocamento nella graduatoria di merito del concorso, da uno a tre punti, a seconda dell'importanza del titolo di studio posseduto, purchè non inferiore alla licenza di istituto d'istruzione secondaria di primo grado e, se commessi avventizi, mezzo punto per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non di ruolo prestato. Complessivamente, il punteggio in aggiunta alla votazione per le prove di esame non può superare i cinque decimi.

     La graduatoria generale di merito è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato, e quello dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti o titoli di precedenza. Per l'approvazione e per la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso nonchè per gli eventuali reclami si applicano le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 178 del citato regolamento sul lotto.

     I vincitori del concorso saranno nominati aiuto ricevitori e saranno assegnati a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto delle località che stabilirà il Ministero delle finanze.

     E' in facoltà del Ministero della finanze di nominare aiuto ricevitori, per rinuncia dei vincitori del concorso o per posti resi vacanti, i candidati dichiarati idonei, non oltre però il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 6.

     I commessi avventizi alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultanti vincitori del concorso di cui all'art. 2 e quelli che non intendano o non possano parteciparvi, saranno inquadrati in un ruolo aggiunto con la qualifica di "aiuto ricevitori aggiunti", previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

     Nell'ordine di inquadramento saranno collocati per primi i candidati risultati idonei nel concorso, e non nominati aiuto ricevitori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, secondo il posto di graduatoria e successivamente tutti gli altri secondo la data di autorizzazione a prestare servizio con oneri a carico dell'Amministrazione.

     Gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto possono, prescindendo dai limiti di età, acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore dopo l'esito favorevole di un esame consistente in un colloquio vertente in materia di servizio [2].

     L'ammissione all'esame avviene a condizione che il candidato ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevole, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

     Ai candidati che abbiano conseguito l'idoneità, per avere riportato nel colloquio un voto non inferiore a sei decimi, è attribuito, sino ad un massimo di cinque punti, un quinto di punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato a partire dalla data di autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo. La somma dei voti del colloquio e di quelli per l'anzianità determina il punteggio complessivo per il posto nella graduatoria.

     Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti continua a godere del trattamento dei commessi avventizi, già equiparato a quello degli aiuto ricevitori, anche per quanto riguarda l'iscrizione al "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 28 dicembre 1967, n. 1330.