§ 46.9.186 - D.M. 28 aprile 2005, n. 129.
Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:28/04/2005
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Possesso dei requisiti - Provvedimenti di esclusione dal concorso
Art. 2.  Bando di concorso
Art. 3.  Domande di partecipazione ai concorsi
Art. 4.  Riserve di posti e preferenze
Art. 5.  Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
Art. 6.  Prova preselettiva
Art. 7.  Archivio informatico dei quesiti
Art. 8.  Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi
Art. 9.  Svolgimento della prova preselettiva
Art. 10.  Formazione della graduatoria
Art. 11.  Presentazione dei documenti
Art. 12.  Commissione esaminatrice
Art. 13.  Prova d'esame
Art. 14.  Graduatoria del concorso
Art. 15.  Bando di concorso
Art. 16.  Commissione esaminatrice
Art. 17.  Prove d'esame
Art. 18.  Graduatoria del concorso
Art. 19.  Commissione esaminatrice
Art. 20.  Prove d'esame
Art. 21.  Graduatoria del concorso
Art. 22.  Bando di concorso
Art. 23.  Commissione esaminatrice
Art. 24.  Prova scritta
Art. 25.  Graduatorie del concorso
Art. 26.  Bando di concorso
Art. 27.  Commissione esaminatrice
Art. 28.  Prove d'esame
Art. 29.  Graduatorie del concorso
Art. 30.  Bando di concorso
Art. 31.  Domande di partecipazione ai concorsi
Art. 32.  Prove facoltative
Art. 33.  Esclusione dai concorsi
Art. 34.  Bando di concorso
Art. 35.  Possesso dei requisiti
Art. 36.  Commissione esaminatrice
Art. 37.  Prove d'esame
Art. 38.  Titoli
Art. 39.  Formazione ed approvazione della graduatoria
Art. 40.  Bando di concorso
Art. 41.  Possesso dei requisiti
Art. 42.  Commissione esaminatrice
Art. 43.  Prova pratica a carattere professionale
Art. 44.  Titoli
Art. 45.  Formazione ed approvazione delle graduatorie
Art. 46.  Bando di concorso
Art. 47.  Possesso dei requisiti
Art. 48.  Commissione esaminatrice
Art. 49.  Prove d'esame
Art. 50.  Titoli
Art. 51.  Formazione ed approvazione delle graduatorie
Art. 52.  Disposizioni sulla trasparenza amministrativa
Art. 53.  Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza
Art. 54.  Adempimenti preliminari all'effettuazione della prova scritta
Art. 55.  Adempimenti durante lo svolgimento della prova scritta
Art. 56.  Adempimenti al termine della prova scritta
Art. 57.  Prova d'esame consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla
Art. 58.  Svolgimento delle prove
Art. 59.  Processo verbale delle operazioni di esame
Art. 60.  Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
Art. 61.  Disposizioni finali e di rinvio
Art. 62.  Possesso dei requisiti
Art. 63.  Domande di assunzione
Art. 64.  Nomina ad allievo agente
Art. 65.  Possesso dei requisiti
Art. 66.  Domande di assunzione
Art. 67.  Nomina ad allievo operatore tecnico


§ 46.9.186 - D.M. 28 aprile 2005, n. 129. [1]

Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.

(G.U. 12 luglio 2005, n. 160 - S.O. n. 119)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, così come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 20-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso;

Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria finale;

Considerato altresì che ai sensi dell'articolo 25-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, comprese le eventuali forme di preselezione, e la composizione delle commissioni esaminatrici;

Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina delle anzidette materie, all'emanazione di un unico regolamento ministeriale;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2004;

Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla necessità di una più puntuale individuazione delle materie attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, poichè la materia è oggetto di una complessa attività di revisione che sopprime alcuni profili professionali, rendendo le nuove procedure concorsuali rimodificabili con l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 con ciò contrastando con il principio di economia degli atti giuridici, di buon andamento e celerità dell'azione amministrativa;

Ritenuto di non poter, altresì, aderire al parere del Consiglio di Stato con riferimento alla necessità di valutare, nei concorsi per titoli e per esami, i titoli dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati così come previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, poichè per la Polizia di Stato la materia è specificatamente disciplinata dall'articolo 5, comma 4, della legge 30 novembre 1990, n. 359 che stabilisce che nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 333.A/9806.2.3 del 2 settembre 2004;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Titolo I

CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI

DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI, ISPETTORI, OPERATORI E COLLABORATORI

TECNICI, REVISORI TECNICI E PERITI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

 

Capo I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1. Possesso dei requisiti - Provvedimenti di esclusione dal concorso

     1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi sono i seguenti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) godimento dei diritti politici;

     c) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire.

     2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

     3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

     4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

     5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

     Art. 2. Bando di concorso

     1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:

     a) il numero dei posti messi a concorso, la ripartizione tra i vari profili professionali nel caso di concorsi per la copertura di posti nei ruoli tecnici, ed eventualmente la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;

     b) i requisiti per la partecipazione;

     c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti;

     d) i documenti prescritti;

     e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera d);

     f) le materie oggetto delle prove d'esame;

     g) il diario della prova scritta d'esame o della eventuale prova preselettiva con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sarà pubblicato il diario delle suddette prove. E' facoltà dell'Amministrazione pubblicare nella Gazzetta Ufficiale anche il diario della prova orale. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

     h) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova preselettiva e nelle prove d'esame;

     i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

     l) i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonchè i termini e le modalità della loro presentazione;

     m) le prove di efficienza fisica nei concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori;

     n) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

 

     Art. 3. Domande di partecipazione ai concorsi

     1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su modelli, anche telematici, predisposti dall'Amministrazione, sono presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede o ad altri Enti specificati dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla Questura ovvero al suddetto Ente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le modalità ed il termine di presentazione delle domande redatte su modelli telematici sono indicate nel bando di concorso.

     3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

     a) il cognome e il nome;

     b) la data e il luogo di nascita;

     c) il possesso della cittadinanza italiana;

     d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     e) l'immunità da condanne penali, ovvero le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

     f) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

     g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

     h) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;

     i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

     l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;

     m) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso.

     4. La lettera i) del comma è efficace entro i termini previsti dall'articolo 61.

     5. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori e dei periti tecnici i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale intendono concorrere.

     6. Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

     7. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 4, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell'ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.

     8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

 

     Art. 4. Riserve di posti e preferenze

     1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti. Tali riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si rendesse necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attuerà in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

     2. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

     3. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso.

     4. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.

     5. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo bando. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

     6. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici il dieci per cento dei posti disponibili è riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.

     7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio. Un sesto dei posti disponibili, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età, è riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso.

     8. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici un sesto dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale inerente al profilo professionale per il quale si concorre.

     9. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria finale del concorso.

 

     Art. 5. Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

     1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, 21, comma 2, e 25, comma 2, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 6, sono convocati, prima della prova scritta ed orale, per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può effettuare i predetti accertamenti dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso.

     2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di laboratorio, nonchè alla prova di efficienza fisica prevista dal bando di concorso.

     3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.

     4. I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.

     5. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.

     6. I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati - di volta in volta - con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane.

     7. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi 3 e 4, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.

     8. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     10. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.

 

     Art. 6. Prova preselettiva

     1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, qualora le domande di partecipazione siano superiori alle cinquemila unità, può essere prevista una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alla prova scritta. L'Amministrazione fornisce, anche mediante supporti informatici o audiovisivi, il test selettivo articolato in quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie oggetto delle prove d'esame.

     2. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato la prova di cui al comma 1, fermo restando il numero di cinquemila domande complessive oltre il quale l'Amministrazione può effettuare la prova medesima, sarà effettuata limitatamente ai profili professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione sia superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso.

     3. La prova il cui superamento costituisce requisito essenziale di partecipazione ai concorsi può essere svolta, per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario d'esame predisposto dall'Amministrazione. Essa può essere svolta anche mediante l'utilizzazione di videoterminali dedicati.

     4. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e le relative prove possono essere gestite con l'ausilio di società specializzate.

     5. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere la successiva prova scritta del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso nonchè, in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota. Al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici, è ammesso a sostenere la successiva prova scritta, per ciascuno dei profili professionali interessati, un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei rispettivi posti messi a concorso nonchè, in soprannumero, coloro che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.

 

     Art. 7. Archivio informatico dei quesiti

     1. Lo svolgimento della preselezione è informato a criteri di imparzialità e trasparenza. A tal fine è istituito presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, un archivio informatico nel quale vengono inseriti i quesiti di cui all'articolo 8. I quesiti vengono pubblicati quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva. Fatta eccezione per la pubblicazione dei quesiti, è garantita la più rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della procedura concorsuale.

     2. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma 1, è istituita con decreto dipartimentale una commissione presieduta da un dirigente superiore della Polizia di Stato designato dal Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da un funzionario appartenente ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica designato dal Direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale e da un funzionario designato dal direttore dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     3. La commissione dura in carica per un triennio ed è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

     4. Oltre ai compiti indicati al comma 1, la commissione vigila sullo svolgimento di tutte le fasi connesse con la predisposizione dei quesiti e sul loro inserimento nell'archivio e provvede, d'intesa con la Direzione centrale per gli istituti di istruzione, all'aggiornamento dei quesiti, verificandone l'attualità all'esito dello svolgimento di ogni prova concorsuale.

 

     Art. 8. Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

     1. Nell'archivio informatico, previsto dall'articolo 7, viene inserito un numero di quesiti vertenti nelle materie sulle quali si svolge la preselezione, in ragione di 1000 per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 17, commi 2 e 3 lettera a)e b), per il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori. Per la prova preselettiva del concorso per la nomina ad allievo vice perito tecnico viene inserito un numero di quesiti in ragione, complessivamente, di 5000 per ciascun settore indicato nella tabella 1 allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, sulle discipline ivi specificate.

     2. La formulazione dei quesiti è curata dal Ministero dell'interno per il tramite della Direzione centrale per gli istituti di istruzione, avvalendosi di società specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.

     3. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con quattro risposte, numerate da uno a quattro, delle quali una sola è esatta. La posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato. I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà. Ogni quesito è classificato al fine di consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, in modo tale da assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà.

     4. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3 in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile. Il grado di difficoltà e la relativa numerazione vengono attribuiti in sede di formazione dell'archivio, di cui all'articolo 7, dagli organi ad esso preposti. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata in relazione al grado di difficoltà della domanda.

 

     Art. 9. Svolgimento della prova preselettiva

     1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonchè le sedi in cui essa avrà luogo, sono indicate nella Gazzetta Ufficiale così come specificato nel bando di concorso.

     2. La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome in base al calendario che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.

     4. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda tra le varie materie. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.

     5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

     6. La commissione esaminatrice estrae, di volta in volta, la serie di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, ovvero dispone, dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, l'attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato nell'ipotesi di utilizzazione di videoterminali dedicati.

 

     Art. 10. Formazione della graduatoria

     1. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. Se per lo svolgimento delle prove sono stati utilizzati videoterminali dedicati, il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria.

     2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.

     3. Il punteggio riportato non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.

     4. La graduatoria è approvata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 

     Art. 11. Presentazione dei documenti

     1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento dell'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza ovvero di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

     2. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

 

Capo II

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale

del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato

 

     Art. 12. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio, preferibilmente ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed è composta da:

     a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;

     b) due docenti di scuola secondaria superiore;

     c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso;

     d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore Telematica.

     2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

     3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

 

     Art. 13. Prova d'esame

     1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonchè sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

     2. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.

     3. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

     4. La durata della prova è stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

     5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.

     6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

     7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

     8. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

     9. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

 

     Art. 14. Graduatoria del concorso

     1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria sulla base della votazione riportata nella prova scritta.

     2. Secondo l'ordine di detta graduatoria, fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parità di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.

     3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Capo III

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

 

     Art. 15. Bando di concorso

     1. Salvo il disposto dell'articolo 2, il bando di corcorso indica:

     a) il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;

     b) il numero dei posti riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.

 

     Art. 16. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un prefetto ed è composta da:

     a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

     b) due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria superiore.

     2. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato del Settore telematica.

     3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     4. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

     5. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

 

     Art. 17. Prove d'esame

     1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

     2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.

     3. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie:

     a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

     b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;

     c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;

     d) informatica.

     4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo senza ausilio del dizionario ed in una conversazione.

     5. La prova di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

     6. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

     7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

     8. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

     9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede degli esami.

     10. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

     11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

 

     Art. 18. Graduatoria del concorso

     1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

     2. Il decreto di approvazione della graduatoria suddetta e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori della Polizia di Stato.

 

Capo IV

Concorsi per l'accesso alla qualifica inizialedel ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della polizia di Stato.

 

     Art. 19. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si compone di un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore appartenente, di preferenza, ai ruoli dei dirigenti tecnici, da due funzionari direttivi dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparato e da due docenti di scuola secondaria superiore.

     2. Per la prova relativa alla lingua straniera indicata nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un appartenente

al ruolo dei direttori tecnici fisici del Settore Telematica.

     3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo dei ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     4. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

     5. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

 

     Art. 20. Prove d'esame

     1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonchè sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

     2. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario d'esame fissato dall'Amministrazione.

     3. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

     4. La durata della prova è stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

     5. La commissione estrae, di volta in volta, il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.

     6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

     7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

     8. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

     9. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

 

     Art. 21. Graduatoria del concorso

     1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito sulla base della votazione riportata nella prova scritta.

     2. Secondo l'ordine di detta graduatoria, e fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parità di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.

     3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito finale e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Capo V

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale

del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato.

 

     Art. 22. Bando di concorso

     1. Salvo il disposto dell'articolo 2, il bando di concorso indica il numero dei posti riservati al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre.

     2. Il bando contiene la previsione di presentare domanda di partecipazione, da parte di ciascun candidato, con riferimento ai posti di un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso.

 

     Art. 23. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è composta da un presidente scelto tra funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, di preferenza, ai ruoli dei dirigenti tecnici, ed è composta da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata e da un docente di scuola secondaria superiore nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso.

     2. La commissione è integrata da uno o più esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e successive modificazioni scelto, di preferenza, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di Stato.

     3. Per l'accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso e dell'informatica, sono chiamati a far parte della commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle suddette prove, un esperto nelle lingue straniere ed un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore Telematica.

     4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     5. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

     6. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

 

     Art. 24. Prova scritta

     1. La prova scritta del concorso consiste in risposte ad un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.

     2. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per cento su argomenti di cultura generale, per il cinquanta per cento sulle materie, stabilite dal bando di concorso, attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre, per il dieci per cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso e per il restante dieci per cento sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei. Nei concorsi per l'accesso al settore della telematica tale ultima prova è esclusa e la percentuale di domande ad essa riservata viene destinata all'accertamento della conoscenza delle materie relative alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre.

     3. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario sono: lingua italiana; storia d'Italia a partire dal 1815; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica; nozioni di diritto e procedura penale; legislazione di pubblica sicurezza.

     4. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

     5. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore sessanta punti.

     6. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

     7. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario d'esame fissato dall'Amministrazione.

     8. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

     9. La durata della prova è stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione della serie di domande da somministrare.

     10. La commissione estrae, di volta in volta, fra quelle preventivamente predisposte, la serie di quesiti da sottoporre ai candidati.

     11. Espletate le prove d'esame, la commissione redige la graduatoria, secondo l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

 

     Art. 25. Graduatorie del concorso

     1. Il punteggio finale per la formazione delle graduatorie di ciascun profilo professionale è dato dalla votazione riportata nella prova scritta di cui all'articolo 24.

     2. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso; secondo l'ordine di dette graduatorie, e fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parità di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso. A parità di merito costituisce titolo di preferenza l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.

     3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale tenendo conto del punteggio riportato e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4.

     4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici della Polizia di Stato.

     5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Capo VI

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale

del ruolo dei periti tecnici della polizia di stato

 

     Art. 26. Bando di concorso

     1. Salvo il disposto dell'articolo 2, il bando di concorso indica:

     a) il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;

     b) lo specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale per il quale si concorre.

     2. Il bando contiene la previsione di presentare domanda di partecipazione, da parte di ciascun candidato, con riferimento ai posti di un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso.

 

     Art. 27. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un prefetto ed è composta da:

     a) un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente;

     b) due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso

     c) uno o più esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo o medico capo.

     2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

     3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore Telematica.

     4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     5. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

 

     Art. 28. Prove d'esame

     1. Il concorso è articolato in una prova scritta ed in un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.

     2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.

     3. Il colloquio verte, inoltre, sulle seguenti materie:

     a) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;

     b) informatica.

     4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario di un testo ed in una conversazione.

     5. La prova di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

     6. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

     7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

     8. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

     9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che è affisso nella sede degli esami.

     10. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

     11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

 

     Art. 29. Graduatorie del concorso

     1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto delle riserve dei posti previste. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

     2. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.

     3. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Titolo II

CONCORSI INTERNI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA

QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI PERITI TECNICI E

DEI REVISORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO.

 

Capo I

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 30. Bando di concorso

     1. I concorsi interni sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

     a) il numero dei posti messi a concorso, la loro distribuzione tra i vari profili professionali nel caso di concorsi per la copertura di posti dei ruoli tecnici, ed eventualmente la loro ripartizione a livello provinciale;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

     d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

     e) la data di svolgimento della prova scritta d'esame o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di dette prove con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione di quest'ultima e la ripartizione dei candidati tra le stesse;

     f) le materie oggetto delle prove d'esame ivi compreso, nei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, l'accertamento facoltativo della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica. Tale ultima prova è esclusa nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici del settore della telematica;

     g) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova preselettiva e nelle prove d'esame;

     h) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;

     i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

     l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

 

     Art. 31. Domande di partecipazione ai concorsi

     1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta libera, oppure compilate su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, sono presentate agli uffici o reparti di appartenenza, ovvero agli uffici o reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purchè il periodo di aggregazione o missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande.

     2. Nelle domande i candidati devono dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento, nonchè ed eventualmente la manifestazione della volontà di sostenere, nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici, le prove facoltative di informatica e della lingua straniera indicandone una tra quelle previste dal bando.

     3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 4, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.

     4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame.

     5. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.

     6. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d'esame agli accertamenti attitudinali.

     7. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori e dei periti tecnici i candidati possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili professionali dichiarati, dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza.

 

     Art. 32. Prove facoltative

     1. I candidati ai concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato qualora ne abbiano fatto richiesta nella domanda, possono integrare il colloquio tanto con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso, quanto con una prova facoltativa in informatica.

     2. La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta è volta ad accertare il possesso da parte del candidato di un buon livello di conoscenza degli strumenti linguistici. Le modalità di accertamento sono quelle indicate al comma 4 dell'articolo 17.

     3. La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

     4. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio sino al massimo di quattro cinquantesimi per ciascuna prova. La votazione complessiva della prova orale è comprensiva del punteggio riportato dal candidato nelle prove facoltative.

 

     Art. 33. Esclusione dai concorsi

     1. Per difetto dei requisiti prescritti è disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

     3. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

 

Capo II

Concorsi interni per l'accesso alla qualifica

iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato.

 

     Art. 34. Bando di concorso

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il bando di concorso indica il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio prescritto, corrispondenti al trenta per cento dei posti disponibili.

 

     Art. 35. Possesso dei requisiti

     1. E' ammesso al concorso il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che, nell'ultimo biennio precedente la data del bando, non abbia riportato la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave ed abbia conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «buono».

 

     Art. 36. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso è composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 16.

 

     Art. 37. Prove d'esame

     1. Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio, che vertono sulle materie indicate nell'articolo 17.

     2. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

     3. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

     4. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

 

     Art. 38. Titoli

     1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

     b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;

     c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

     d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;

     e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

     f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

     g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

     2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

     3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonchè le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su apposito modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

     4. Per ciascun candidato è redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

     5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

     6. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

 

     Art. 39. Formazione ed approvazione della graduatoria

     1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

     2. A parità di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed, a parità di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.

     3. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

     4. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.

     5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

 

Capo III

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale

del ruolo dei revisori tecnici della polizia di stato

 

     Art. 40. Bando di concorso

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il bando di concorso indica:

     a) la ripartizione in ciascun profilo professionale del numero dei posti messi a concorso;

     b) il numero dei posti riservati al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo corrispondente al trenta per cento dei posti disponibili;

     c) la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.

 

     Art. 41. Possesso dei requisiti

     1. Sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali dichiarati dal bando di concorso omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

 

     Art. 42. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso è composta e nominata secondo quanto previsto dall'articolo 23.

 

     Art. 43. Prova pratica a carattere professionale

     1. La prova pratica a carattere professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacità tecnica del candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale concorre, ovvero in un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale.

     2. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate. La commissione estrae, di volta in volta, la serie di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelle preventivamente predisposte. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice, in relazione al numero delle domande da somministrare. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.

     3. La votazione massima attribuibile alla prova è di 100 punti. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore 60 punti.

 

     Art. 44. Titoli

     1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

     b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;

     c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

     d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato. Rientrano in tale categoria i corsi professionali frequentati e superati, con esclusione dei seminari e dei corsi di formazione obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza, nonchè gli altri corsi teorici o pratici che, con riguardo al profilo professionale del candidato, siano, a giudizio della Commissione, idonei a potenziare le capacità tecnico-professionali ovvero operative del candidato stesso. Rientrano, inoltre, in tale categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali purchè inerenti al profilo professionale per cui si partecipa, fino a punti 4;

     e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al profilo professionale di appartenenza, fino a punti 4;

     f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

     g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

     2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

     3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonchè le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

     4. Per ciascun candidato è redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

     5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro, il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

     6. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova pratica a carattere professionale.

 

     Art. 45. Formazione ed approvazione delle graduatorie

     1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova pratica e del punteggio attribuito ai titoli.

     2. Effettuata la valutazione dei titoli, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali per i quali è stato bandito il concorso.

     3. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica più elevata, la maggiore anzianità nella qualifica, la maggiore anzianità di servizio, la maggiore età anagrafica.

     4. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso per ciascun profilo professionale tenuto conto della riserva dei posti in favore del personale con qualifica di collaboratore tecnico capo. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato. A parità di punteggio, si applicano i criteri previsti dal comma 3.

     5. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

 

Capo IV

Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale

del ruolo dei periti tecnici

 

     Art. 46. Bando di concorso

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il bando di concorso indica:

     a) la ripartizione del numero dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale;

     b) il numero dei posti riservato, per ciascun profilo professionale e nel limite del trenta per cento dei posti disponibili, agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici;

     c) la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori e di quello dei revisori tecnici ed i profili relativi ai posti messi a concorso.

 

     Art. 47. Possesso dei requisiti

     1. E' ammesso al concorso il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e quello del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono».

 

     Art. 48. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso è composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

 

     Art. 49. Prove d'esame

     1. Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta teorico-pratica e da un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.

     2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.

     3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

     4. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio.

     5. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

 

     Art. 50. Titoli

     1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

     b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;

     c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

     d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, alle abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 4;

     e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 4;

     f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

     g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

     2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

     3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonchè le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

     4. Per ciascun candidato è redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

     5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

     6. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

 

     Art. 51. Formazione ed approvazione delle graduatorie

     1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

     2. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

     3. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

     4. A parità di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed, a parità di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.

     5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.

     6. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E DI RINVIO

 

Capo I

Disposizioni comuni

 

     Art. 52. Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

     1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro ed i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

     2. La commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di determinare i punteggi da attribuire alle singole prove.

     3. Prima dell'inizio della prova orale, ove prevista, sono altresì predeterminati i quesiti inerenti alle materie d'esame da proporre ai candidati secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice, che garantiscano l'imparzialità delle prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

     4. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni.

 

     Art. 53. Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza

     1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     2. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.

     3. In caso di eventuali temporanee assenze o impedimenti del presidente o di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, può essere disposta la nomina di uno o più componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione dei suddetti consessi o con successivo provvedimento.

     4. Quando la prova scritta abbia luogo in più sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario dei ruoli ordinari del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e costituita da due funzionari direttivi e un segretario con qualifica, preferibilmente, inferiore a quella richiesta per i componenti. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

     Art. 54. Adempimenti preliminari all'effettuazione della prova scritta

     1. Prima dell'orario d'inizio della prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza accerta l'identità personale dei concorrenti e la loro idonea collocazione nell'aula, nonchè cura lo svolgimento di tutte le operazioni per assicurare il regolare svolgimento della prova stessa, adottando gli opportuni provvedimenti.

     2. La commissione prepara tre tracce per la prova scritta, se gli esami si svolgono in una sede, ed una soltanto quando questi si svolgono in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

     3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste suggellate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se la prova si svolge in più sedi.

     4. Prima dell'ora stabilita per la prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste. Nel caso in cui è prevista la preparazione di tre tracce, il medesimo candidato estrae a sorte la busta contenente quella che dovrà formare oggetto della prova.

 

     Art. 55. Adempimenti durante lo svolgimento della prova scritta

     1. Nel corso della prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

     2. L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, di un membro del comitato di vigilanza.

     3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonchè agende elettroniche, telefoni portatili e ricetrasmettitori. Possono consultare, durante lo svolgimento della prova scritta, i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonchè i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.

     4. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici la commissione esaminatrice può autorizzare, in relazione al tipo di prova, l'utilizzo di specifici strumenti.

     5. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

     6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. A tale scopo almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi costantemente nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova medesima.

 

     Art. 56. Adempimenti al termine della prova scritta

     1. Al candidato sono consegnate il giorno dell'esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

     2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullità sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

     3. I plichi, contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice, nonchè i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi, al termine della prova scritta, al presidente della commissione.

     4. Tutte le buste sono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

     5. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori della prova di esame.

     6. Il riconoscimento dell'autore di ogni elaborato deve essere fatto a conclusione della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.

 

     Art. 57. Prova d'esame consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla

     1. Alla prova d'esame prevista per i concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici della Polizia di Stato, consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite nel presente regolamento per lo svolgimento delle prove scritte.

 

     Art. 58. Svolgimento delle prove

     1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

     2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

     3. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.

     4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

 

     Art. 59. Processo verbale delle operazioni di esame

     1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, giorno per giorno si redigono uno o più processi verbali sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti della commissione e dal segretario.

     2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente uno o più verbali delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, sono trasmessi alla commissione esaminatrice.

 

     Art. 60. Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

     1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e le prove d'esame comporta la sua esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

     3. Per i concorsi riservati al personale della Polizia di Stato qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre il giorno della convocazione e, comunque, prima dell'inizio del giorno fissato per la valutazione dei titoli.

 

Capo II

Disposizioni finali e di rinvio

 

     Art. 61. Disposizioni finali e di rinvio

     1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al Titolo I, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

     2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.

     3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

 

Titolo IV

ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

 

Capo I

Reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato

 

     Art. 62. Possesso dei requisiti

     1. Possono essere nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonchè i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace.

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 6 - comma 1 - del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche e non devono trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2 della medesima norma.

 

     Art. 63. Domande di assunzione

     1. Le domande di assunzione, redatte su supporto cartaceo, ovvero su modello predisposto dall'Amministrazione, devono essere presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede.

     2. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

     a) il cognome e il nome;

     b) la data e il luogo di nascita;

     c) il possesso della cittadinanza italiana;

     d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

     f) titolo di studio della scuola dell'obbligo con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

     g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

     h) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

     i) precisazione dei requisiti che danno titolo all'assunzione obbligatoria;

     l) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 62.

     3. Il possesso dei requisiti richiesti è comprovato con dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.

     4. La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative all'assunzione e l'impegno a far conoscere le successive variazioni del recapito stesso.

     5. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

     6. E' comunque riservata all'amministrazione la facoltà di provvedere all'accertamento dei requisiti nei modi di legge.

     7. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali. Provvede, altresì, all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato secondo le modalità indicate all'articolo 5.

     8. La mancanza di uno o più requisiti prescritti, risultante dalle dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda o dagli accertamenti esperiti dall'amministrazione è causa ostativa alla nomina ad allievo agente di polizia e comporta l'esclusione dall'arruolamento disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

 

     Art. 64. Nomina ad allievo agente

     1. L'aspirante in possesso dei prescritti requisiti è nominato allievo agente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile.

 

Capo II

Reclutamento di allievi operatori tecnici della Polizia di Stato

 

     Art. 65. Possesso dei requisiti

     1. Possono essere nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonchè i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace.

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e successive modifiche.

 

     Art. 66. Domande di assunzione

     1. Le domande di assunzione redatte su supporto cartaceo, ovvero su modello predisposto dall'Amministrazione, devono essere presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede.

     2. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

     a) cognome e nome;

     b) la data e il luogo di nascita;

     c) il possesso della cittadinanza italiana;

     d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

     f) titolo di studio della scuola dell'obbligo con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

     g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

     h) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

     i) precisazione dei requisiti che danno titolo all'assunzione obbligatoria;

     l) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 65.

     3. Il possesso dei requisiti richiesti è comprovato con dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.

     4. La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative all'assunzione e l'impegno a far conoscere le successive variazioni del recapito stesso.

     5. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

     6. E' comunque riservata all'Amministrazione la facoltà di provvedere all'accertamento dei requisiti nei modi di legge.

     7. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali. Provvede, altresì, all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici secondo le modalità indicate all'articolo 5.

     8. La mancanza di uno o più requisiti prescritti, risultante dalle dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda o dagli accertamenti esperiti dall'Amministrazione è causa ostativa alla nomina ad allievo operatore tecnico e comporta l'esclusione dall'arruolamento disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

 

     Art. 67. Nomina ad allievo operatore tecnico

     1. L'aspirante in possesso dei prescritti requisiti è nominato allievo operatore tecnico con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile.

 

 

Allegato 1

(art. 8, comma 1 - Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi)

 

Settore Polizia Scientifica.

     Vice perito tecnico chimico: chimica; chimica fisica; analisi chimica.

     Vice perito tecnico biologo: biologia; microbiologia; chimica biologica.

     Vice perito tecnico fonico: fisica; elettronica applicata ai sistemi audiovisivi; misurazioni elettroniche.

     Vice perito tecnico balistico: fisica; elementi di balistica.

Settore Telematica.

     Vice perito tecnico in telecomunicazioni: comunicazioni elettroniche; tecnica telefonica; radiotecnica.

     Vice perito tecnico in informatica: elementi di matematica, probabilistica e statistica; architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi, reti di calcolatori, protocolli di comunicazione; elementi di ingegneria del software, linguaggi di programmazione, basi di dati; concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi, crittografia dei dati e firma digitale.

Settore Motorizzazione.

     Vice perito tecnico meccanico di veicoli terrestri: costruzioni meccaniche; tecnologia meccanica; meccanica applicata ai veicoli terrestri.

     Vice perito tecnico navale: costruzioni navali; tecnologia navalmeccanica; meccanica applicata ai mezzi navali.

     Vice perito tecnico meccanico aeromobili: costruzioni aeronautiche; tecnologie aeronautiche; meccanica applicata ai mezzi aerei.

Settore Equipaggiamento.

     Vice perito tecnico di laboratorio merceologico: nozioni di chimica e di fisica generale con richiami particolari alla materia tessile conciaria; tecnologia tessile, conciaria e dei legno; metallurgia.

Settore Accasermamento.

     Vice perito tecnico geometra: tecnologia delle costruzioni; estimo civile; costruzioni edili in generale o con particolare riferimento ai dissesti statici negli edifici vetusti.

Settore Arruolamento e Psicologia.

     Vice perito tecnico assistente sociale: psicologia sociale; pedagogia; elementi di statistica sociale.

Settore Sanitario.

     Vice perito tecnico caposala: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di gestione e direzione dell'assistenza infermieristica; servizio socio-sanitario e legislazione sanitaria.

     Vice perito tecnico di radiologia medica: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche radiologiche e relative strumentazioni; radiologia e radioprotezione.

     Vice perito tecnico neurofisiopatologo: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di diagnostica neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni.

     Vice perito tecnico della riabilitazione motoria: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche manuali e strumentali di terapia riabilitativa.


[1] Abrogato dall'art. 136 del D.M. 9 settembre 2022, n. 168.