§ 46.9.103 - Legge 24 dicembre 1979, n. 652.
Disposizioni riguardanti alcune categorie di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:24/12/1979
Numero:652


Sommario
Art. 1.  Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 e all'art. 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932.
Art. 2.  Modifica dell'art. 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e delle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla legge stessa.


§ 46.9.103 - Legge 24 dicembre 1979, n. 652.

Disposizioni riguardanti alcune categorie di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 29 dicembre 1979, n. 352)

 

 

     Art. 1. Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 e all'art. 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932.

     Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianità di grado o una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'art. 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, è prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello.

 

          Art. 2. Modifica dell'art. 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e delle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla legge stessa.

     Il corso di istituto e gli esami previsti per i capitani del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici di polizia, di cui rispettivamente alle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aboliti.

     Le disposizioni contenute nell'art. 27 della stessa legge in contrasto con il comma precedente sono abrogate.