§ 46.6.118 - Legge 21 dicembre 1977, n. 932.
Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:21/12/1977
Numero:932


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato e limitato è estesa, per quanto applicabile, la legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute nell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, quali risultano sostituite dall'art. 2 della legge 12 aprile 1976, n. [...]
Art. 3.      Gli appuntati del Corpo della guardia di finanza, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane, possono, a [...]
Art. 4.      L'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'art. 3 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla [...]
Art. 5.      Gli effetti economici conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge, mentre [...]
Art. 6.      All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante imputazione sul capitolo 3001 dello stato di previsione [...]


§ 46.6.118 - Legge 21 dicembre 1977, n. 932.

Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni.

(G.U. 29 dicembre 1977, n. 354)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato e limitato è estesa, per quanto applicabile, la legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute nell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, quali risultano sostituite dall'art. 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205, sono estese al personale di cui al comma successivo, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

     I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della guardia di finanza cessati o che cesseranno dal servizio dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1979 per limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età nel grado rivestito prima della promozione. [1]

 

          Art. 3.

     Gli appuntati del Corpo della guardia di finanza, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, chiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

     Sulle domande degli interessati decide il Ministro per le finanze, previo parere della commissione di avanzamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettera b), della legge 10 dicembre 1942, n. 1551.

     Gli elementi ritenuti idonei dalla commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

     Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, i militari che sono già transitati nella carriera di sottufficiale.

     Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere reintegrato nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di riversibilità anche il personale per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     L'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'art. 3 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

 

          Art. 5.

     Gli effetti economici conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge, mentre quelli di cui agli articoli 3 e 4 hanno decorrenza dalla data di nomina nel ruolo separato secondo le disposizioni contenute nell'art. 3.

 

          Art. 6.

     All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante imputazione sul capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L. 24 dicembre 1979, n. 652.