§ 46.9.101 - Legge 12 aprile 1976, n. 205.
Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente "Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:12/04/1976
Numero:205


Sommario
Art. 1.      I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non hanno conseguito [...]
Art. 2.      La disposizione contenuta nell'art. 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con effetto dal 1° gennaio 1971 è modificata come segue
Art. 3.      Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle [...]
Art. 4.      I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni precedenti sono attribuiti a richiesta degli interessati


§ 46.9.101 - Legge 12 aprile 1976, n. 205.

Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente "Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".

(G.U. 13 maggio 1976, n. 126)

 

 

     Art. 1.

     I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non hanno conseguito promozioni ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato una anzianità complessiva di servizio di 25 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

     I maggiori cessati dal servizio per limite di età o a domanda qualora conseguano promozione possono chiedere di restare in servizio sino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello.

 

          Art. 2.

     La disposizione contenuta nell'art. 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con effetto dal 1° gennaio 1971 è modificata come segue:

     I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

 

          Art. 4.

     I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni precedenti sono attribuiti a richiesta degli interessati.

     Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle norme contenute negli articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.