Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 24/03/2025 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile |
Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 6. Lavoro straordinario |
Art. 7. Orario di lavoro |
Art. 8. Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber |
Art. 9. Incremento Indennità operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori di volo |
Art. 10. Indennità di rischio per operatori subacquei |
Art. 11. Indennità notturna per attività addestrativa/operativa |
Art. 12. Indennità notturna servizi armati e non |
Art. 13. Rivalutazione compenso forfettario di guardia |
Art. 14. Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo |
Art. 15. Incremento contingente IEDD CMD |
Art. 16. Indennità artificieri di Reparto |
Art. 17. Indennità operatore sensori APR |
Art. 18. Indennità soccorritore marittimo |
Art. 19. Indennità fighter controller/controllore tattico caccia intercettore |
Art. 20. Indennità manutentori aeromobili |
Art. 21. Indennità per Supporto Tattico Operazioni Speciali |
Art. 22. Indennità per il 28° Reggimento Pavia (PSYOPS) |
Art. 23. Indennità personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena |
Art. 24. Indennità genio ferrovieri |
Art. 25. Indennità per personale appartenente al Battaglione Mezzi Mobili Campali |
Art. 26. Estensione dell'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 |
Art. 27. Indennità servizio aviolancistico |
Art. 28. Ridenominazione Enti/Reparti |
Art. 29. Licenza e riposo solidale |
Art. 30. Tutela della genitorialità |
Art. 31. Licenza straordinaria per congedo parentale |
Art. 32. Commissione paritetica |
Art. 33. Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi [...] |
Art. 34. Elevazione e aggiornamento culturale |
Art. 35. Disposizioni finali |
Art. 36. Copertura finanziaria |
§ 46.8.690 - D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52.
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate.
(G.U. 18 aprile 2025, n. 91 - S.O. n. 12)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto
Visto il comma 12 dell'articolo 7 del
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024, recante «l'individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024;
Visto il
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, relativa al triennio 2022-2024, per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, del
per l'Esercito italiano
SIAMO EI
ASPMI
LRM
USMIA
SAM
per la Marina militare
SINAM
SIM MM
USMIA
per l'Aeronautica militare
AMUS AM
SIAM
SIULM
Visti l'articolo 1, comma 609, della
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze armate è stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative, ad eccezione di ITAMIL (rappresentativa del personale dell'Esercito italiano) e USAMI (rappresentativa del personale dell'Aeronautica militare), che hanno presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11 del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del
Art. 2. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del
Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del
2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del
3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5 del
5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
7. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;
d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;
e) compensare la presenza qualificata.
8. All'articolo 5 del
a. il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
Il decreto è unico per tutte le Forze armate e non si dà luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate.
La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater è unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate.»
b. dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 2, del
6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.
6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.
6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione è trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.».
Art. 6. Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del
Art. 7. Orario di lavoro
1. All'articolo 13 del
«7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.».
Art. 8. Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, in possesso di qualifica cyber ai sensi dell'articolo 13, commi 16 e 17, del
2. Il contingente di percettori dell'indennità di cui al precedente comma 1 è rideterminato.
Art. 9. Incremento Indennità operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori di volo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della
Art. 10. Indennità di rischio per operatori subacquei
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella «C» del
Art. 11. Indennità notturna per attività addestrativa/operativa
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unità appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attività addestrativa o operativa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del
Art. 12. Indennità notturna servizi armati e non
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del
Art. 13. Rivalutazione compenso forfettario di guardia
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure del compenso forfettario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Art. 14. Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.
Art. 15. Incremento contingente IEDD CMD
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contingente di personale in possesso di qualifica di cui all'articolo 17 del
Art. 16. Indennità artificieri di Reparto
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale che ha superato con esito favorevole specifici corsi di specializzazione per artificieri presso i centri di eccellenza dell'Esercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e impiegato in posizione organica di «artificiere» è corrisposta un'indennità mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività con l'impiego di ordigni esplosivi:
disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno degli appositi poligoni/aree addestrative;
brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l'impiego di esplosivo).
2. L'indennità non è cumulabile con quella prevista ex articolo 17 del
Art. 17. Indennità operatore sensori APR
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in servizio presso il 3° Reggimento Supporto Targeting Bondone, in possesso della qualifica di operatore sensori APR facente parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di peso superiore a 20 kg di cui all'articolo 246 del
Art. 18. Indennità soccorritore marittimo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 13, comma 12, del
Art. 19. Indennità fighter controller/controllore tattico caccia intercettore
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllori tattici caccia intercettori) imbarcato su unità portaeromobili con compiti di flight following e search and rescue è corrisposta una indennità supplementare mensile pari al 30 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
Art. 20. Indennità manutentori aeromobili
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale impiegato presso Enti che svolgono manutenzione ai velivoli e ai loro componenti, o presso le Maintenance Training Organization, che svolga effettivamente attività manutentiva e/o istituzionale, e che sia in possesso della licenza Military Aircraft Maintenance License di categoria «B1», «B2» o «C», è corrisposta una indennità mensile nella misura di euro 30,00. L'indennità non è corrisposta agli operatori di bordo e agli specialisti di volo che percepiscono le indennità di aeronavigazione, di volo per equipaggi fissi di volo e per sperimentatori in volo.
Art. 21. Indennità per Supporto Tattico Operazioni Speciali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Aeronautica Militare in possesso della qualifica di Supporto Tattico Operazioni Speciali, impiegato in relazione alla qualifica posseduta, è estesa l'indennità supplementare di cui all' articolo 13, comma 19, del
Art. 22. Indennità per il 28° Reggimento Pavia (PSYOPS)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare, in servizio presso il 28° Reggimento Pavia è riconosciuta una indennità mensile pari a euro 30,00.
Art. 23. Indennità personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all' articolo 9, comma 12, del
Art. 24. Indennità genio ferrovieri
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Reggimento genio ferrovieri, che ricopre la posizione organica di Capo stazione, Manovratore/Deviatore, Capo treno, Macchinista, Comandante di squadra operatori ferroviari, Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri, Operatore dell'infrastruttura ferroviaria, Comandante di squadra operatore dell'infrastruttura ferroviaria, compete una indennità supplementare mensile pari a euro 35,00.
2. Al comma 4, dell'articolo 5 del
3. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 5, comma 3, del
Art. 25. Indennità per personale appartenente al Battaglione Mezzi Mobili Campali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Battaglione Mezzi Mobili Campali che svolge funzioni logistiche nell'ambito del dispiegamento, della manutenzione areale o a domicilio, di strutture campali complesse utilizzate per permettere la proiezione delle forze in territorio nazionale o all'estero per attività addestrativa o operativa, compete una indennità supplementare mensile pari a euro 25,00.
Art. 26. Estensione dell'indennità di cui all'articolo 18 del
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge il servizio di «assistente militare piste da sci» spetta l'indennità di cui all'articolo 18 del
Art. 27. Indennità servizio aviolancistico
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, l'indennità per servizio aviolancistico di cui all'articolo 15 del
Art. 28. Ridenominazione Enti/Reparti
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto:
all'articolo 13, comma 10, del
all'articolo 5, comma 9, del
all'articolo 13, comma 19, del
Art. 29. Licenza e riposo solidale
1. All'articolo 19 del
a. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della
i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
ii. le quattro giornate di riposo di cui alla
b. al comma 2, alla lettera b), le parole «della Rappresentanza Centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del
c. dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
Art. 30. Tutela della genitorialità
1. L'articolo 21, comma 1, lettera d), del
«d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;»
dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla
Art. 31. Licenza straordinaria per congedo parentale
1. L'articolo 11, comma 1, del
«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del
a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»
2. All'articolo 11 del
«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante nè l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.».
Art. 32. Commissione paritetica
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo di Stato Maggiore della Difesa costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una commissione paritetica. La Commissione è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica allo Stato Maggiore della Difesa il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.
Art. 33. Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè la gestione degli enti di assistenza del personale
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con più determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovranno prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facoltà di delega;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) due dei componenti siano indicati congiuntamente, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del
d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operatività degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).
Art. 34. Elevazione e aggiornamento culturale
1. Il comma 2 dell'articolo 19 del
«2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del
Art. 35. Disposizioni finali
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 36. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.973.778 per l'anno 2022, euro 2.871.439 per l'anno 2023, euro 315.811.378 per l'anno 2024, euro 316.566.436 per l'anno 2025 e ad euro 319.707.413 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 7.716.656 per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della
b) quanto a euro 304.209.939 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della
c) quanto a euro 8.730.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della
d) quanto a euro 2.871.439 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della
e) quanto a euro 304.994.997 per l'anno 2025 e ad euro 305.415.974 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della
f) quanto a euro 8.700.000 per l'anno 2025 e ad euro 11.420.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 896