§ 46.8.690 - D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52.
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:24/03/2025
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Importo aggiuntivo pensionabile
Art. 5.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 6.  Lavoro straordinario
Art. 7.  Orario di lavoro
Art. 8.  Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber
Art. 9.  Incremento Indennità operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori di volo
Art. 10.  Indennità di rischio per operatori subacquei
Art. 11.  Indennità notturna per attività addestrativa/operativa
Art. 12.  Indennità notturna servizi armati e non
Art. 13.  Rivalutazione compenso forfettario di guardia
Art. 14.  Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo
Art. 15.  Incremento contingente IEDD CMD
Art. 16.  Indennità artificieri di Reparto
Art. 17.  Indennità operatore sensori APR
Art. 18.  Indennità soccorritore marittimo
Art. 19.  Indennità fighter controller/controllore tattico caccia intercettore
Art. 20.  Indennità manutentori aeromobili
Art. 21.  Indennità per Supporto Tattico Operazioni Speciali
Art. 22.  Indennità per il 28° Reggimento Pavia (PSYOPS)
Art. 23.  Indennità personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena
Art. 24.  Indennità genio ferrovieri
Art. 25.  Indennità per personale appartenente al Battaglione Mezzi Mobili Campali
Art. 26.  Estensione dell'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56
Art. 27.  Indennità servizio aviolancistico
Art. 28.  Ridenominazione Enti/Reparti
Art. 29.  Licenza e riposo solidale
Art. 30.  Tutela della genitorialità
Art. 31.  Licenza straordinaria per congedo parentale
Art. 32.  Commissione paritetica
Art. 33.  Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi [...]
Art. 34.  Elevazione e aggiornamento culturale
Art. 35.  Disposizioni finali
Art. 36.  Copertura finanziaria


§ 46.8.690 - D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52.

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate.

(G.U. 18 aprile 2025, n. 91 - S.O. n. 12)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

     Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonchè il personale delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari e del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;

     Visto il comma 12 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

     Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024, recante «l'individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio 2019-2021";

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale, relativa al triennio 2022-2024, per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:

     per l'Esercito italiano

     SIAMO EI

     ASPMI

     LRM

     USMIA

     SAM

     per la Marina militare

     SINAM

     SIM MM

     USMIA

     per l'Aeronautica militare

     AMUS AM

     SIAM

     SIULM

     Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;

     Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze armate è stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative, ad eccezione di ITAMIL (rappresentativa del personale dell'Esercito italiano) e USAMI (rappresentativa del personale dell'Aeronautica militare), che hanno presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le predette osservazioni, è stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 delle Forze armate;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.

     2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

     3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

 

     2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

 

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

 

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

     Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

 

     Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 8.627.289.

     2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 242.826.

     3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443.

     4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalità, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze armate.

     5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

     6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

     7. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

     a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

     b) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;

     c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;

     d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;

     e) compensare la presenza qualificata.

     8. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a. il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

     Il decreto è unico per tutte le Forze armate e non si dà luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate.

     La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater è unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate.»

     b. dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalità di attribuzione delle risorse.

     6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.

     6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.

     6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.

     6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione è trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.».

 

     Art. 6. Lavoro straordinario

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

 

 

     Art. 7. Orario di lavoro

     1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.».

 

     Art. 8. Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, in possesso di qualifica cyber ai sensi dell'articolo 13, commi 16 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e in servizio presso Enti, Reparti articolazioni di Forza armata e Interforze che svolgono attività di Cyber Sicurezza, l'indennità supplementare mensile è incrementata al 55 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     2. Il contingente di percettori dell'indennità di cui al precedente comma 1 è rideterminato.

 

     Art. 9. Incremento Indennità operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori di volo

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di impiego operativo di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 155 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

 

     Art. 10. Indennità di rischio per operatori subacquei

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella «C» del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è rideterminata nei seguenti importi:

 

 

     Art. 11. Indennità notturna per attività addestrativa/operativa

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unità appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attività addestrativa o operativa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è corrisposta una indennità di turno notturno pari a 12 euro per l'attività lavorativa svolta nell'arco notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio. L'indennità è maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio svolte anche in modalità non continuativa nell'arco notturno dalle 22.00 alle 06.00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L'indennità è corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed è cumulabile con il compenso forfettario di impiego.

 

     Art. 12. Indennità notturna servizi armati e non

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è riconosciuta una indennità di turno notturno pari a euro 18,00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o mezzi militari, come risultante dagli ordini di servizio. L'indennità è cumulabile con il compenso forfetario di guardia ma non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario che remuneri il turno notturno ovvero con l'indennità di cui al precedente articolo 11.

 

     Art. 13. Rivalutazione compenso forfettario di guardia

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure del compenso forfettario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

 

 

     Art. 14. Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

 

     Art. 15. Incremento contingente IEDD CMD

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contingente di personale in possesso di qualifica di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è rideterminato.

 

     Art. 16. Indennità artificieri di Reparto

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale che ha superato con esito favorevole specifici corsi di specializzazione per artificieri presso i centri di eccellenza dell'Esercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e impiegato in posizione organica di «artificiere» è corrisposta un'indennità mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività con l'impiego di ordigni esplosivi:

     disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno degli appositi poligoni/aree addestrative;

     brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l'impiego di esplosivo).

     2. L'indennità non è cumulabile con quella prevista ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

 

     Art. 17. Indennità operatore sensori APR

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in servizio presso il 3° Reggimento Supporto Targeting Bondone, in possesso della qualifica di operatore sensori APR facente parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di peso superiore a 20 kg di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è corrisposta una indennità di impiego operativo pari al 170 per cento dell'indennità di impiego operativa di base, come prevista all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

 

     Art. 18. Indennità soccorritore marittimo

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è elevata al 50 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

 

     Art. 19. Indennità fighter controller/controllore tattico caccia intercettore

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllori tattici caccia intercettori) imbarcato su unità portaeromobili con compiti di flight following e search and rescue è corrisposta una indennità supplementare mensile pari al 30 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

 

     Art. 20. Indennità manutentori aeromobili

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale impiegato presso Enti che svolgono manutenzione ai velivoli e ai loro componenti, o presso le Maintenance Training Organization, che svolga effettivamente attività manutentiva e/o istituzionale, e che sia in possesso della licenza Military Aircraft Maintenance License di categoria «B1», «B2» o «C», è corrisposta una indennità mensile nella misura di euro 30,00. L'indennità non è corrisposta agli operatori di bordo e agli specialisti di volo che percepiscono le indennità di aeronavigazione, di volo per equipaggi fissi di volo e per sperimentatori in volo.

 

     Art. 21. Indennità per Supporto Tattico Operazioni Speciali

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Aeronautica Militare in possesso della qualifica di Supporto Tattico Operazioni Speciali, impiegato in relazione alla qualifica posseduta, è estesa l'indennità supplementare di cui all' articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

 

     Art. 22. Indennità per il 28° Reggimento Pavia (PSYOPS)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare, in servizio presso il 28° Reggimento Pavia è riconosciuta una indennità mensile pari a euro 30,00.

 

     Art. 23. Indennità personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all' articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 è rideterminata come da tabella di seguito:

 

 

     Art. 24. Indennità genio ferrovieri

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Reggimento genio ferrovieri, che ricopre la posizione organica di Capo stazione, Manovratore/Deviatore, Capo treno, Macchinista, Comandante di squadra operatori ferroviari, Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri, Operatore dell'infrastruttura ferroviaria, Comandante di squadra operatore dell'infrastruttura ferroviaria, compete una indennità supplementare mensile pari a euro 35,00.

     2. Al comma 4, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, le parole «sentita la Rappresentanza militare» sono sostituite da: «sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010».

     3. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

 

     Art. 25. Indennità per personale appartenente al Battaglione Mezzi Mobili Campali

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Battaglione Mezzi Mobili Campali che svolge funzioni logistiche nell'ambito del dispiegamento, della manutenzione areale o a domicilio, di strutture campali complesse utilizzate per permettere la proiezione delle forze in territorio nazionale o all'estero per attività addestrativa o operativa, compete una indennità supplementare mensile pari a euro 25,00.

 

     Art. 26. Estensione dell'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge il servizio di «assistente militare piste da sci» spetta l'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, nelle misure e con le modalità ivi previste.

 

     Art. 27. Indennità servizio aviolancistico

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, l'indennità per servizio aviolancistico di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è estesa al personale effettivo al Reparto Attività Sportive Paracadutismo dell'Esercito Italiano.

 

     Art. 28. Ridenominazione Enti/Reparti

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto:

     all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il «41° Reggimento Cordenons» è sostituito dal «41° Reggimento IMINT Cordenons»;

     all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, «COMFORPAT» è sostituito da «COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT»;

     all'articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, dopo le parole: «e il 9° Stormo di Grazzanise», sono inserite le seguenti: «nonchè presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa».

 

     Art. 29. Licenza e riposo solidale

     1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:

     i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

     ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937».

     b. al comma 2, alla lettera b), le parole «della Rappresentanza Centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255» sono sostituite dalle seguenti «delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo».

     c. dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:

     a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;

     b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».

 

     Art. 30. Tutela della genitorialità

     1. L'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è così sostituito:

     «d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;»

     dopo la lettera f), è inserita la seguente:

     «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata.».

 

     Art. 31. Licenza straordinaria per congedo parentale

     1. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è così sostituito:

     «1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

     a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

     b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»

     2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

     «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante nè l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.».

 

     Art. 32. Commissione paritetica

     1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale delle Forze armate fra l'Amministrazione e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale può essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui è stata formulata la richiesta.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo di Stato Maggiore della Difesa costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una commissione paritetica. La Commissione è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica allo Stato Maggiore della Difesa il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.

 

     Art. 33. Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè la gestione degli enti di assistenza del personale

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con più determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli enti di assistenza del personale.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovranno prevedere che:

     a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facoltà di delega;

     b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;

     c) due dei componenti siano indicati congiuntamente, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui è costituito l'organo di verifica;

     d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operatività degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).

 

     Art. 34. Elevazione e aggiornamento culturale

     1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è così sostituito:

     «2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.».

 

     Art. 35. Disposizioni finali

     1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 36. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.973.778 per l'anno 2022, euro 2.871.439 per l'anno 2023, euro 315.811.378 per l'anno 2024, euro 316.566.436 per l'anno 2025 e ad euro 319.707.413 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a complessivi euro 7.716.656 per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     b) quanto a euro 304.209.939 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     c) quanto a euro 8.730.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     d) quanto a euro 2.871.439 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     e) quanto a euro 304.994.997 per l'anno 2025 e ad euro 305.415.974 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     f) quanto a euro 8.700.000 per l'anno 2025 e ad euro 11.420.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 896

 

     ALLEGATI