§ 95.1.483 - D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32.
Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:01/03/2023
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Identificazione dei venditori esclusi
Art. 4.  Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione
Art. 5.  Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore
Art. 6.  Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione
Art. 7.  Termini e validità delle procedure
Art. 8.  Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi
Art. 9.  Espletamento delle procedure da parte di terzi
Art. 10.  Obblighi di comunicazione ed esoneri
Art. 11.  Informazioni da comunicare
Art. 12.  Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione
Art. 13.  Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione
Art. 14.  Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione
Art. 15.  Scambio di informazioni
Art. 16.  Modifiche alle disposizioni vigenti
Art. 17.  Disposizioni in materia di protezione dei dati
Art. 18.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 95.1.483 - D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32.

Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

(G.U. 25 marzo 2023, n. 72)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e in particolare l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 10;

     Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017, recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

     Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60, recante «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante «Differimento di termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020»;

     Vista la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;

     Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;

     Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

     Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 21 dicembre 2022;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

     1. Il presente decreto nei Capi da I a IV disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonchè delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonchè, le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:

     1) il trattamento di pagamenti relativi all'attività pertinente;

     2) la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti;

     3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma;

     b) «gestore di piattaforma»: un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa;

     c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;

     d) «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:

     1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:

     1.1) è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;

     1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;

     1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;

     2) non è residente a fini fiscali in Italia, nè è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;

     e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»: un gestore di piattaforma che facilita tutte le Attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

     1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;

     2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE;

     f) «giurisdizione qualificata non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE;

     g) «accordo qualificante effettivo tra autorità competenti»: un accordo tra le autorità competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 11, quale confermato da un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011;

     h) «attività pertinente»: un'attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:

     1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonchè qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;

     2) i servizi personali;

     3) la vendita di beni;

     4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;

     i) «attività pertinenti qualificate»: qualsiasi attività pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti;

     l) «corrispettivo»: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile;

     m) «servizio personale»: un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;

     n) «venditore»: un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente;

     o) «venditore attivo»: un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo;

     p) «venditore oggetto di comunicazione»: un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che è residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati;

     q) «venditore escluso»: un venditore che, alternativamente:

     1) è un'entità statale;

     2) è un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo;

     3) è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;

     4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione;

     r) «entità»: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;

     s) «entità collegata»: un'entità è collegata di un'altra entità se una delle due controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 per cento del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 per cento dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 per cento;

     t) «entità statale»: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonchè ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;

     u) «NIF»: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente;

     v) «numero di partita IVA»: il numero unico che identifica un soggetto passivo d'imposta o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

     z) «indirizzo principale»: l'indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un venditore che è una persona fisica, ovvero l'indirizzo della sede legale di un venditore che è un'entità;

     aa) «periodo oggetto di comunicazione»: l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi dell'articolo 10;

     bb) «proprietà inserzionata»: l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;

     cc) «identificativo del conto finanziario»: il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del venditore su cui è versato o accreditato il corrispettivo;

     dd) «beni»: qualsiasi bene materiale;

     ee) «verifica congiunta»: un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri.

 

Capo II

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

 

     Art. 3. Identificazione dei venditori esclusi

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.

     2. Per determinare se un venditore che è un'entità sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.

     3. Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.

 

     Art. 4. Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione

     1. Per ciascun venditore che è una persona fisica e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:

     a) nome e cognome;

     b) indirizzo principale;

     c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;

     d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;

     e) la data di nascita.

     2. Per ciascun venditore che è un'entità e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:

     a) la ragione sociale;

     b) l'indirizzo principale;

     c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;

     d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;

     e) il numero di registrazione dell'attività;

     f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

     3. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e al comma 2, lettere da b) a f), se ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del venditore.

     4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera c), e dal comma 2, lettere c) ed e), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attività quando si verifica una delle seguenti condizioni:

     a) lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attività;

     b) lo Stato membro di residenza del venditore non consente che sia acquisito il NIF rilasciato al venditore.

     5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, nonchè utilizzando le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validità del NIF e del numero di partita IVA.

     6. In deroga a quanto disposto dal comma 5, per l'espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.

     7. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, lettera b), e in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, nei casi in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o dell'articolo 6 sono inesatte, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore, chiede al venditore di rettificare le informazioni inesatte e fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:

     a) un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;

     b) un certificato di residenza fiscale avente data recente.

 

     Art. 5. Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore

     1. Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale.

     2. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

     3. Se il venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui è ubicata tale stabile organizzazione.

     4. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea di cui all'articolo 4, comma 3.

 

     Art. 6. Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione

     1. Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.

     2. Per ogni venditore che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

 

     Art. 7. Termini e validità delle procedure

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.

     2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla data in cui un'entità è divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

     3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

     a) le informazioni relative al venditore di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi;

     b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 6, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

 

     Art. 8. Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7 esclusivamente in relazione ai venditori attivi.

 

     Art. 9. Espletamento delle procedure da parte di terzi

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7. In tali casi, tuttavia, la responsabilità in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

 

Capo III

Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni

 

     Art. 10. Obblighi di comunicazione ed esoneri

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

     2. Nel caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), sia qualificabile come tale in più Stati membri e scelga di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalità di cui all'articolo 13 comunica le informazioni di cui all'articolo 11 all'Agenzia delle entrate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in un altro Stato membro.

     3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), che effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

     4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11 relativamente alle attività pertinenti qualificate, individuate da un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia sui venditori oggetto di comunicazione ivi residenti.

     5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

     6. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.

     7. Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Se il Corrispettivo è stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

     8. Le informazioni relative al corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui è stato versato o accreditato il corrispettivo.

     9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato il contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorità competenti degli altri Stati membri che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. L'Agenzia delle entrate effettua una nuova comunicazione nel caso di modifiche successive. Detta informazione affluisce al registro centrale istituto ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

 

     Art. 11. Informazioni da comunicare

     1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:

     a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'articolo 14, nonchè il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.

     b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:

     1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;

     2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, semprechè l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;

     3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonchè ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;

     4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 5;

     5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato;

     6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

     c) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili:

     1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;

     2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, semprechè l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;

     3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonchè ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;

     4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 5;

     5) l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;

     6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;

     7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

     8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.

     2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.

 

Capo IV

Ulteriori disposizioni per l'efficace attuazione

 

     Art. 12. Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonchè l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.

     2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

     3. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta della metà.

     4. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.

     5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 13. Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione

     1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

 

     Art. 14. Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione

     1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all'avvio della propria attività di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso l'autorità competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:

     a) ragione sociale;

     b) indirizzo postale;

     c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

     d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;

     e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;

     f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 5.

     2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.

     3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

     4. L'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:

     a) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita più attività che lo qualificano come tale;

     b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attività;

     c) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2);

     d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del comma 6.

     5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi.

     6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonchè un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.

     7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti.

     8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o più Autorità competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

 

     Art. 15. Scambio di informazioni

     1. Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonchè, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

     2. L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.

     3. Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonchè, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile è situato.

     4. L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalità e i termini previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

 

Capo V

Altre disposizioni

 

     Art. 16. Modifiche alle disposizioni vigenti

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 31-bis, terzo comma, dopo le parole: «8 bis ter» sono inserite le seguenti: «, 8 bis quater»;

     b) all'articolo 31-bis, sesto comma, dopo le parole «sul patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette»;

     c) all'articolo 31-bis, settimo comma, primo periodo, dopo le parole «indagini amministrative» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici,»;

     d) all'articolo 31-bis, decimo comma, dopo le parole «controllo richiesto» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta,»;

     e) dopo l'articolo 31-bis è inserito il seguente:

     «Art. 31 bis.1 (Verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. Quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.

     2. Quando l'autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.

     3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

     4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:

     a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;

     b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;

     c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.

     5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L'esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.

     6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».

     2. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, la parola «rilevanti» è sostituta dalla seguente: «pertinenti»;

     b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati.»;

     c) all'articolo 4, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorità richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione è giustificata ai fini dell'indagine.

     3-ter. L'autorità richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorità interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta:

     a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;

     b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.

     3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorità richiedente fornisce all'autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:

     a) la descrizione dettagliata del gruppo;

     b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;

     c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;

     d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.»;

     d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     «1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.

     1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.»;

     e) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10 bis. (Violazione dei dati). - 1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonchè ogni provvedimento adottato per porvi rimedio.

     2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).

     3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonchè allo Stato o agli Stati membri interessati.».

     3. Ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di protezione dei dati

     1. L'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

     2. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione:

     a) informano ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;

     b) forniscono a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonchè del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

     3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11.

 

     Art. 18. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.