§ 95.1.440 - D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60.
Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:18/05/2018
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 95.1.440 - D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60.

Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

(G.U. 5 giugno 2018, n. 128)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017;

     Vista la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;

     Vista la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della commissione;

     Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

     Vista la Direttiva 15 febbraio 2011, n. 16 del Consiglio, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

     Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

     Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonchè disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

     Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

     Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchè la libera circolazione di tali dati;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015;

     Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, recante recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011 che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 giugno 2014;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;

     Considerato che le commissioni 6 e 14 del Senato e che la XIV Commissione della Camera dei deputati non si sono espresse;

     Acquisito il parere della VI commissione della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 27 febbraio 2018;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29

     1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

     2. Dopo il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza è consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalità di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.

     3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-bis siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, diversi da quelli previsti dall'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione, nonchè dei livelli dei servizi.

     3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.».

     3. La convenzione di cui al comma 3-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, è stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.