§ 9.5.22 - Direttiva 15 febbraio 2011, n. 16.
Direttiva n. 2011/16/UE del Consiglio, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale
Data:15/02/2011
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Organizzazione
Art. 5.  Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta
Art. 6.  Indagini amministrative
Art. 7.  Termini
Art. 8.  Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni
Art. 9.  Ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni
Art. 10.  Termini
Art. 11.  Ambito di applicazione e condizioni
Art. 12.  Controlli simultanei
Art. 13.  Richiesta di notifica
Art. 14.  Condizioni
Art. 15.  Ambito di applicazione e condizioni
Art. 16.  Comunicazione di informazioni e documenti
Art. 17.  Limiti
Art. 18.  Obblighi
Art. 19.  Estensione della cooperazione più estesa prestata ad un paese terzo
Art. 20.  Formulari e formati elettronici tipo
Art. 21.  Modalità pratiche
Art. 22.  Obblighi specifici
Art. 23.  Valutazione
Art. 24.  Scambio di informazioni con i paesi terzi
Art. 25.  Protezione dei dati
Art. 26.  Comitato
Art. 27.  Relazioni
Art. 28.  Abrogazione della direttiva 77/799/CEE
Art. 29.  Recepimento
Art. 30.  Entrata in vigore
Art. 31.  Destinatari


§ 9.5.22 - Direttiva 15 febbraio 2011, n. 16. [1]

Direttiva n. 2011/16/UE del Consiglio, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

(G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nell’era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l’internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un’evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l’entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all’evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno.

 

(2) Per questo motivo uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno è indispensabile mettere a punto una nuova cooperazione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri. È necessario disporre di strumenti atti a instaurare la fiducia fra gli Stati membri mediante l’istituzione delle stesse norme e degli stessi obblighi e diritti per tutti gli Stati membri.

 

(3) È opportuno pertanto adottare un approccio totalmente nuovo elaborando un nuovo testo che conferisca agli Stati membri la competenza necessaria per cooperare in modo efficace a livello internazionale al fine di ovviare agli effetti negativi sul mercato interno di una globalizzazione in continua espansione.

 

(4) In tale contesto le misure contenute nell’attuale direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi [3], non risultano più adeguate. Le maggiori carenze di questa direttiva sono state esaminate dal gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sulla frode fiscale nella sua relazione del 22 maggio 2000 e, più di recente, dalla comunicazione della Commissione sulla prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziare scorrette, del 27 settembre 2004, dalla comunicazione della Commissione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale, del 31 maggio 2006.

 

(5) La direttiva 77/799/CEE e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto diverso dalle esigenze attuali del mercato interno e non è più in grado di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa.

 

(6) Considerati il numero e l’importanza degli adattamenti da apportare alla direttiva 77/799/CEE, una semplice modifica della medesima non sarebbe sufficiente per conseguire gli obiettivi sopra descritti. La direttiva 77/799/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita da un nuovo strumento giuridico. È opportuno che tale strumento si applichi alle imposte dirette e indirette che non sono ancora contemplate da altre normative dell’Unione. A tale riguardo la presente nuova direttiva è ritenuta lo strumento adeguato ai fini di una cooperazione amministrativa efficace.

 

(7) La presente direttiva si basa sui risultati conseguiti con la direttiva 77/799/CEE ma prevede norme più chiare e più precise che disciplinano la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri ove necessario, al fine di stabilire, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni, un ambito di applicazione più ampio della cooperazione amministrativa tra Stati membri. Le norme più chiare dovrebbero inoltre rendere in particolare possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell’Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non solo gli istituti tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.

 

(8) È opportuno intensificare i contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali degli Stati membri responsabili della cooperazione amministrativa, mentre la comunicazione tra gli uffici centrali di collegamento dovrebbe essere la norma. La mancanza di contatti diretti riduce l’efficacia della cooperazione, limita l’uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e comporta ritardi di comunicazione. Occorre pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e rapida. L’attribuzione di competenze ai servizi di collegamento dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro in base alle disposizioni nazionali.

 

(9) Gli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni per quanto riguarda casi precisi se richiesto da un altro Stato membro e dovrebbero provvedere a effettuare le indagini necessarie per ottenere tali informazioni. La norma di "prevedibile pertinenza" è predisposta per lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Gli obblighi procedurali previsti dall’articolo 20 della presente direttiva richiedono un’interpretazione ampia per non frustrare l’efficace scambio di informazioni.

 

(10) È assodato che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni senza precondizioni è il mezzo più efficace per potenziare il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode. A tal fine, si dovrebbe pertanto seguire un approccio fase per fase cominciando con lo scambio automatico di informazioni disponibili su cinque categorie, rivedendo le disposizioni pertinenti dopo una relazione della Commissione.

 

(11) È inoltre opportuno rafforzare e incoraggiare lo scambio spontaneo di informazioni fra gli Stati membri.

 

(12) Dovrebbero essere previsti termini per la comunicazione delle informazioni ai sensi della presente direttiva al fine di assicurare la tempestività e quindi l’efficacia dello scambio di informazioni.

 

(13) È importante che i funzionari dell’amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro.

 

(14) Poiché la situazione fiscale di uno o più soggetti di imposta stabiliti in Stati membri diversi presenta spesso un interesse comune o complementare, si dovrebbe prevedere la possibilità che tali soggetti di imposta siano sottoposti a controlli simultanei da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria.

 

(15) In considerazione dell’obbligo giuridico vigente in taluni Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi ai suoi obblighi fiscali e le conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali, inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, è auspicabile che, in tali circostanze, dette autorità fiscali possano fare appello alla cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito.

 

(16) Il riscontro sulle informazioni inviate incoraggerà la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

 

(17) Una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione è necessaria per consentire lo studio continuo delle procedure di cooperazione e la condivisione di esperienze e delle migliori pratiche nei settori considerati.

 

(18) Per l’efficacia della cooperazione amministrativa è importante che le informazioni e i documenti ottenuti a titolo della presente direttiva possano, fatte salve le restrizioni stabilite nella presente direttiva, essere utilizzati nello Stato membro che li ha ricevuti anche per altri fini. È ugualmente importante che gli Stati membri possano trasmettere tali informazioni a un paese terzo, a determinate condizioni.

 

(19) Le situazioni in cui uno Stato membro interpellato può rifiutare di comunicare le informazioni dovrebbero essere chiaramente definite e limitate, tenendo conto di taluni interessi privati da proteggere e dell’interesse pubblico.

 

(20) Tuttavia, uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

 

(21) La presente direttiva contiene norme minime e non dovrebbe pertanto pregiudicare il diritto degli Stati membri di partecipare a una cooperazione più estesa con altri Stati membri ai sensi della propria legislazione nazionale o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con altri Stati membri.

 

(22) Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non dovrebbe rifiutare agli altri Stati membri che desiderano parteciparvi tale cooperazione reciproca più ampia.

 

(23) È opportuno che gli scambi di informazioni siano effettuati mediante formulari, formati e canali di comunicazione standard.

 

(24) Occorre realizzare una valutazione dell’efficacia della cooperazione amministrativa, soprattutto sulla base di statistiche.

 

(25) È opportuno che le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

 

(26) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici nell’interesse proprio e dell’Unione prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

 

(27) Tutti gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [5] e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [6]. È tuttavia opportuno considerare l’ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE per salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e) della medesima. Tale limitazione è necessaria e proporzionata tenendo conto delle perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni disciplinate dalla presente direttiva per lottare efficacemente contro la frode.

 

(28) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

 

(29) Poiché gli obiettivi della presente Direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri per ovviare agli effetti negativi sul mercato interno della crescente globalizzazione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia necessarie, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’articolo 2.

 

2. La presente direttiva stabilisce altresì le disposizioni per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici nonché le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri e la Commissione cooperano in materia di coordinamento e di valutazione.

 

3. La presente direttiva fa salva l’applicazione negli Stati membri delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale. Essa non pregiudica inoltre gli obblighi degli Stati membri con riguardo ad una cooperazione amministrativa più ampia risultanti da altri strumenti giuridici, tra cui gli accordi bilaterali o multilaterali.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali.

 

2. Nonostante il paragrafo 1, la direttiva non si applica all’imposta sul valore aggiunto e ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative dell’Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. La presente direttiva non si applica inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.

 

3. In nessun caso le imposte di cui al paragrafo 1 si intendono inclusive dei seguenti elementi:

 

a) i diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; o

 

b) le tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

 

4. La presente direttiva si applica alle imposte di cui al paragrafo 1 riscosse all’interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea.

 

     Art. 3. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1. "autorità competente" di uno Stato membro, l’autorità designata come tale dallo Stato membro. Ove agiscano a norma della presente direttiva, l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente sono anch’essi considerati autorità competenti per delega in conformità dell’articolo 4;

 

2. "ufficio centrale di collegamento": l’ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

 

3. "servizio di collegamento": qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma della presente direttiva;

 

4. "funzionario competente": qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma della presente direttiva;

 

5. "autorità richiedente": l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

 

6. "autorità interpellata":l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

 

7. "indagine amministrativa": tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;

 

8. "scambio di informazioni su richiesta": lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;

 

9. “scambio automatico”: la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8, le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, dell'articolo 8, paragrafo 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I;

 

10. "scambio spontaneo": la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

 

11. "persona":

 

a) una persona fisica;

 

b) una persona giuridica; o

 

c) dove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

 

d) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui alla presente direttiva;

 

12. "con mezzi elettronici": mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

 

13. "rete CCN": la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

 

     Art. 4. Organizzazione

1. Entro un mese dall’ 11 marzo 2011, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’autorità competente ai fini della presente direttiva e la informa senza indugio degli eventuali cambiamenti in merito.

 

La Commissione mette le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e pubblica l’elenco delle autorità degli Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. L’autorità competente designa un ufficio centrale unico di collegamento. Spetta all’autorità competente informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

 

L’ufficio centrale di collegamento può essere anche designato come responsabile dei contatti con la Commissione. Spetta all’autorità competente informarne la Commissione.

 

3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare servizi di collegamento con competenza attribuita in conformità della normativa nazionale o della prassi di detto Stato. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.

 

4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare funzionari competenti. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.

 

5. I funzionari che partecipano alla cooperazione amministrativa a norma della presente direttiva sono comunque considerati funzionari competenti a questo fine conformemente alle disposizioni stabilite dalle autorità competenti.

 

6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite.

 

7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un’azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità della normativa nazionale o della prassi del proprio Stato membro, trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all’articolo 7 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è trasmessa all’ufficio centrale di collegamento.

 

CAPO II

 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

 

SEZIONE I

 

Scambio di informazioni su richiesta

 

     Art. 5. Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta

Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.

 

     Art. 6. Indagini amministrative

1. L’autorità interpellata provvede all’effettuazione delle indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni di cui all’articolo 5.

 

2. La richiesta di cui all’articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni di questo parere.

 

3. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l’indagine amministrativa richiesta, l’autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro.

 

4. Se esplicitamente richiesti dall’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette i documenti originali purché ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro dell’autorità interpellata.

 

     Art. 7. Termini

1. L’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’articolo 5 al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

 

Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata, queste sono trasmesse entro due mesi da tale data.

 

2. Per alcuni casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

 

3. L’autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta immediatamente, e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se possibile con mezzi elettronici.

 

4. Entro un mese dal ricevimento della richiesta l’autorità interpellata segnala all’autorità richiedente le eventuali carenze in essa rilevate e la necessità di informazioni supplementari di carattere generale. In tal caso i termini di cui al paragrafo 1 iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui l’autorità interpellata ha ricevuto le informazioni supplementari necessarie.

 

5. L’autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l’autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando la data entro la quale ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

 

6. L’autorità interpellata, qualora non sia in possesso delle informazioni richieste e non possa dare seguito alla richiesta di informazioni o rifiuti di farlo per i motivi di cui all’articolo 17, informa l’autorità richiedente dei motivi immediatamente e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.

 

SEZIONE II

 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni

 

     Art. 8. Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni

1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1 gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

 

a) redditi da lavoro;

 

b) compensi per dirigenti;

 

c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;

 

d) pensioni;

 

e) proprietà e redditi immobiliari.

 

2. Entro il 1 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie elencate al paragrafo 1 sulle quali dispongono di informazioni. Essi comunicano alla Commissioni ogni successiva modifica delle stesse.

 

3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa anche la Commissione.

Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione nessuna categoria sulla quale dispone di informazioni.

3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l'efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell'allegato I.

Ai sensi delle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d'imposta a decorrere dal 1 gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi e l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o negli allegati, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3), nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE.

4. Entro il 1 luglio 2016 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici e, nella misura possibile, informazioni sui costi e vantaggi amministrativi o di altro tipo, ove pertinenti, relativi agli scambi che hanno avuto luogo o a potenziali scambi, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.

 

5. Anteriormente al 1 luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui al paragrafo 3 bis, o entrambi.

Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1 gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su tutte le categorie di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni; e

b) l'elenco delle categorie e degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 3 bis sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties.

 

Nell’esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l’ulteriore rafforzamento dell’efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l’innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

 

a) l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1 gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su almeno tre delle categorie specifiche di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni; e

 

b) l’elenco delle categorie di cui al paragrafo 1 sia ampliato per includere dividendi, plusvalenze e royalties.

 

6. La comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all'anno, entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.

 

7. La Commissione determina le modalità pratiche dello scambio automatico di informazioni secondo la procedura prevista dall’articolo 26, paragrafo 2, prima delle date di cui all’articolo 29, paragrafo 1.

7 bis. Ai fini della sezione VIII, parti B.1.c) e C.17.g), dell'allegato I, entro il 31 luglio 2015 ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione l'elenco delle entità e dei conti che devono essere trattati, rispettivamente, come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e come Conti Esclusi. Ciascuno Stato membro comunica inoltre alla Commissione le eventuali modifiche intervenute al riguardo. La Commissione compila un elenco delle informazioni ricevute, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e aggiorna se necessario.

Gli Stati membri assicurano che tali tipi di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nella sezione VIII, parti B.1.c) e C.17.g), dell'allegato I, e in particolare che l'attribuzione a un'Istituzione Finanziaria dello status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione o l'attribuzione a un conto dello status di Conto Escluso non pregiudichi gli scopi della presente direttiva.

8. Se gli Stati membri convengono uno scambio automatico di informazioni su categorie supplementari di reddito e di capitale in accordi bilaterali o multilaterali che concludono con altri Stati membri, essi trasmettono tali accordi alla Commissione che li mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri.

 

SEZIONE III

 

Scambio spontaneo di informazioni

 

     Art. 9. Ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni

1. L’autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni:

 

a) l’autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro;

 

b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d’imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d’imposta od un assoggettamento ad imposta nell’altro Stato membro;

 

c) le relazioni d’affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente dell’altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell’uno o nell’altro Stato membro o in entrambi;

 

d) l’autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d’imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi d’imprese;

 

e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall’autorità competente dell’altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l’accertamento dell’imposta in quest’altro Stato membro.

 

2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.

 

     Art. 10. Termini

1. L’autorità competente, quando dispone delle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, le trasmette all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato al più presto, e comunque entro un mese dalla loro disponibilità.

 

2. L’autorità competente cui le informazioni sono comunicate ai sensi dell’articolo 9 accusa immediatamente ricevuta delle informazioni, se possibile per via elettronica, all’autorità competente che le ha trasmesse e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

 

CAPO III

 

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

 

SEZIONE I

 

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

 

     Art. 11. Ambito di applicazione e condizioni

1. Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest’ultima, funzionari designati dall’autorità richiedente possono essere presenti, al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1:

 

a) negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato;

 

b) durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato.

 

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell’autorità richiedente.

 

2. Nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro interpellato, l’accordo di cui al paragrafo 1 può prevedere che i funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative possano interrogare le persone ed esaminare i documenti.

 

Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dell’autorità richiedente è trattato dall’autorità interpellata come un rifiuto opposto ai propri funzionari.

 

3. I funzionari autorizzati dallo Stato membro richiedente presenti in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

 

SEZIONE II

 

Controlli simultanei

 

     Art. 12. Controlli simultanei

1. Quando due o più Stati membri decidono di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, di una o più persone che presentano per loro un interesse comune o complementare al fine di scambiare le informazioni così ottenute, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

 

2. L’autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente le persone per le quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa l’autorità competente degli altri Stati membri interessati dei casi per i quali essa propone un controllo simultaneo, indicando i motivi della scelta.

 

Essa specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati.

 

3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. Essa conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all’autorità che ha proposto il controllo simultaneo.

 

4. L’autorità competente di ciascun Stato membro interessato designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

 

SEZIONE III

 

Notifica amministrativa

 

     Art. 13. Richiesta di notifica

1. Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, l’autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione di atti analoghi nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all’applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte di cui alla presente direttiva.

 

2. La richiesta di notificazione indica il contenuto dell’atto o della decisione da notificare e precisa il nome e l’indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l’identificazione dello stesso.

 

3. L’autorità interpellata informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e, in particolare, della data in cui l’atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.

 

4. L’autorità richiedente presenta una richiesta di notificazione ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notificazione in conformità delle norme sulla notificazione degli atti in questione nello Stato membro richiedente o qualora detta notificazione comporti difficoltà sproporzionate. L’autorità competente di uno Stato membro può notificare un documento, per posta raccomandata o elettronica, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.

 

SEZIONE IV

 

Riscontro

 

     Art. 14. Condizioni

1. Quando un’autorità competente fornisce informazioni a norma degli articoli 5 o 9, può chiedere all’autorità competente che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove è richiesto un riscontro, l’autorità competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all’autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell’uso delle informazioni richieste. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

2. Le autorità competenti degli Stati membri inviano una volta all’anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni, in conformità delle modalità pratiche convenute bilateralmente.

 

SEZIONE V

 

Condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze

 

     Art. 15. Ambito di applicazione e condizioni

1. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, esaminano e valutano la cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva e condividono le loro esperienze al fine di migliorare tale cooperazione e, ove opportuno, di elaborare norme nei settori interessati.

 

2. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, possono stabilire orientamenti su aspetti ritenuti necessari per la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze.

 

CAPO IV

 

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 16. Comunicazione di informazioni e documenti

1. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’articolo 2.

 

Tali informazioni possono essere usate anche per l’accertamento e l’applicazione di altre imposte e dazi contemplati all’articolo 2 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure [7], o per l’accertamento e l’applicazione dei contributi previdenziali obbligatori.

 

Inoltre, esse possono essere usate in occasione di procedimenti giudiziari e amministrativi che implicano l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

 

2. Con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell’autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell’autorità competente che comunica le informazioni.

 

3. Quando l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall’autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all’autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest’ultima purché tale trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.

 

4. L’autorizzazione ad utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 2, trasmesse a norma del paragrafo 3, può essere concessa soltanto dall’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni.

 

5. Informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti dall’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente in conformità della presente direttiva possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro richiedente allo stesso titolo di informazioni, relazioni, attestati e altri documenti equivalenti trasmessi da un’autorità di tale Stato membro.

 

     Art. 17. Limiti

1. L’autorità interpellata in uno Stato membro fornisce all’autorità richiedente in un altro Stato membro le informazioni di cui all’articolo 5 purché l’autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento dei suoi obiettivi.

 

2. La presente direttiva non impone allo Stato membro interpellato alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri sia contrario alla sua legislazione.

 

3. L’autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti.

 

4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico.

 

5. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di informazioni.

 

     Art. 18. Obblighi

1. Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro in conformità della presente direttiva, lo Stato membro interpellato pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando tale Stato non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. Detto obbligo si applica fatto salvo l’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, che non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare uno Stato membro interpellato a rifiutare di fornire informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale Stato.

 

2. L’articolo 17, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l’autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

 

3. In deroga al paragrafo 2 uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni richieste se queste riguardano periodi di imposta antecedenti al 1 gennaio 2011 e se la trasmissione delle stesse avrebbe potuto essere rifiutata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE se fosse stata chiesta prima dell’ 11 marzo 2011.

 

     Art. 19. Estensione della cooperazione più estesa prestata ad un paese terzo

Quando uno Stato membro presti ad un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista a norma della presente direttiva, tale Stato membro non può rifiutare tale cooperazione più estesa ad un altro Stato membro che desideri partecipare a tale cooperazione più estesa con detto Stato membro.

 

     Art. 20. Formulari e formati elettronici tipo

1. Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell’articolo 5, come pure le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto a norma dell’articolo 7 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

I formulari tipo possono essere accompagnati da relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi.

 

2. Il formulario tipo di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni che l’autorità richiedente deve fornire:

 

a) l’identità della persona oggetto della verifica o indagine;

 

b) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni.

 

L’autorità richiedente può fornire, per quanto a essa noto e in linea con gli sviluppi internazionali, il nome e l’indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste nonché qualsiasi elemento che possa facilitare la raccolta delle informazioni da parte dell’autorità richiesta.

 

3. Le informazioni spontanee e relative conferme di ricevuta ai sensi rispettivamente degli articoli 9 e 10, le richieste di notifiche amministrative ai sensi dell’articolo 13 e le informazioni di riscontro ai sensi dell’articolo 14 sono trasmesse mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

4. Lo scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico e basato sul formato elettronico esistente a norma dell'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE, da utilizzare per tutti i tipi di scambio automatico di informazioni, adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 21. Modalità pratiche

1. Le informazioni comunicate a norma della presente direttiva sono trasmesse elettronicamente, per quanto possibile, utilizzando la rete CCN.

 

Ove necessario, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l’attuazione del primo comma in conformità della procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni fra Stati membri, nonché della sicurezza della rete CCN.

Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN, nonché della sicurezza dei loro sistemi.

Gli Stati membri provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato.

Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

 

3. Persone debitamente accreditate dall’Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.

 

4. Le richieste di cooperazione, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere redatte in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata.

 

Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata soltanto in casi eccezionali debitamente motivati da quest’ultima.

 

     Art. 22. Obblighi specifici

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di:

a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento all’interno dell’organizzazione di cui all’articolo 4;

b) stabilire una collaborazione diretta con le autorità degli altri Stati membri di cui all’articolo 4;

c) assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla presente direttiva.

1 bis. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro tutte le informazioni generali che riceve e che è in grado di trasmettere concernenti l’attuazione e l’applicazione della presente direttiva.

 

CAPO V

 

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

 

     Art. 23. Valutazione

1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

 

3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui all’articolo 8 nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

4. La Commissione redige, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della presente direttiva.

 

5. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell’Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

 

6. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, come pure le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio, e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.

 

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al presente paragrafo possono essere utilizzati dagli Stati membri per fini analitici, ma non pubblicate o comunicate ad altre persone o organismi senza l’esplicito accordo della Commissione.

 

CAPO VI

 

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

 

     Art. 24. Scambio di informazioni con i paesi terzi

1. L’autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all’articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente.

 

2. Le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

a) l’autorità competente dello Stato membro da cui proviene l’informazione ha consentito tale comunicazione;

 

b) il paese terzo interessato si è impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità o l’illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie o costituire una violazione della normativa fiscale.

 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 25. Protezione dei dati

1. Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 10, dall’articolo 11, paragrafo 1, dall’articolo 12 e dall’articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.

2. Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai fini della direttiva 95/46/CE.

3. Nonostante il paragrafo 1, ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione posta sotto la sua giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è una Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente alla presente direttiva e affinché l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione fornisca a tale persona fisica tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della sua legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, comunque, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, all'autorità competente del suo Stato membro di residenza.

4. Le informazioni trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi della presente direttiva e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

 

     Art. 26. Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale".

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     Art. 27. Relazioni

Ogni cinque anni successivamente al 1 gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 28. Abrogazione della direttiva 77/799/CEE

La direttiva n. 77/799/CEE è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2013.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

 

     Art. 29. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dal 1 gennaio 2013.

 

Tuttavia essi mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1 gennaio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 30. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 31. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

NORME DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

 

Il presente allegato definisce le norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale che devono essere applicate dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della presente direttiva. Il presente allegato espone inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale indicate qui di seguito.

 

SEZIONE I

 

OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE

 

A.

 

Fatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'autorità competente del proprio Stato membro le seguenti informazioni relative ad ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso di essa:

 

1.

 

il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza ed eventuali altre giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

2.

 

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3.

 

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

4.

 

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

5.

 

nel caso di un Conto di Custodia:

 

a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

 

6.

 

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

7.

 

nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

 

B.

 

Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

C.

 

Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

D.

 

Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato o altra giurisdizione di residenza.

E.

 

Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che:

 

1) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale oppure debba o abbia dovuto ottenerlo e comunicarlo conformemente a uno strumento giuridico dell'Unione in vigore o che era in vigore il 5 gennaio 2015; e

2) sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

 

 

 

SEZIONE II

 

OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

 

A.

 

Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto a tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.

B.

 

Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

C.

 

Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.

D.

 

Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.

E.

 

Ciascuno Stato membro può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

 

 

SEZIONE III

 

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

 

A.

 

Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

B.

 

Conti di Importo. Non rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.

 

1.

 

Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

 

Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi (“indicia”) e applicare la parte B, punti da 3 a 6:

 

a) identificazione del Titolare del Conto come residente di uno Stato membro;

b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato membro;

c) uno o più numeri telefonici in uno Stato membro e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro;

e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in uno Stato membro; oppure

f) indirizzo di fermo posta o “c/o” in uno Stato membro qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

 

3.

 

Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.

4.

 

Qualora taluno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuno Stato membro per cui emerga un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

5.

 

Qualora un indirizzo di fermo posta o “c/o” emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.

6.

 

Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di uno Stato membro se:

 

a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Stato membro, uno o più numeri di telefono in tale Stato membro (e nessun numero di telefono nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto intrattenuto in uno Stato membro, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

 

i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto dello Stato membro o degli Stati membri o di altra giurisdizione o altre giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano lo Stato membro considerato; e

ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;

 

b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in tale Stato membro, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

 

i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto dello Stato membro o degli Stati membri o di altra giurisdizione o altre giurisdizioni di residenza di tale Titolare del Conto che non comprendano lo Stato membro considerato; ovvero

ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.

 

 

 

C.

 

Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

 

1.

 

Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2.

2.

 

Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

 

a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;

b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;

d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e

e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.

 

3.

 

Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

 

a) residenza del Titolare del Conto;

b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);

e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero “c/o” del Titolare del Conto; e

f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

 

4.

 

Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.

5.

 

Effetti del rilevamento di indicia

 

a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.

b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C vengano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o “c/o” e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'autorità competente del proprio Stato membro come conto non documentato.

 

6.

 

Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

7.

 

Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che la detta Istituzione Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8.

 

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9.

 

Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.

 

D.

 

La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

E.

 

I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

 

 

SEZIONE IV

 

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE

 

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

 

A.

 

Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle Procedure AML/KYC.

B.

 

Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale Stato membro (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

C.

 

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Nuovo Conto di Persona Fisica a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

 

 

SEZIONE V

 

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ

 

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

 

A.

 

Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B.

 

Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.

C.

 

Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

D.

 

Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

 

1.

 

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

 

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte in conformità delle Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in uno Stato membro.

b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

 

2.

 

Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

 

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC.

c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:

 

i) le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD; o

ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, dello Stato membro o degli Stati membri o di un' altra giurisdizione o di altre giurisdizioni in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

 

 

 

E.

 

Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità

 

1.

 

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.

2.

 

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3.

 

Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto in conformità delle procedure di cui alla parte D.

 

 

 

SEZIONE VI

 

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

 

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

 

Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

 

1.

 

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

 

a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta in conformità delle Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detto Stato membro.

 

2.

 

Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo ad un Titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

 

a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC.

c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

 

 

 

SEZIONE VII

 

REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

 

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

 

A.

 

Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

B.

 

Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ed associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

 

Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

 

i) il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;

ii) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote ed a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e

iii) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.

 

 

Per “Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo, e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

 

Per “Contratto di Rendita di gruppo” si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

C.

 

Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria

 

1.

 

Aggregazione dei Conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2.

 

Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3.

 

Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4.

 

Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

 

 

 

SEZIONE VIII

 

DEFINIZIONE DI TERMINI

 

Si applicano le definizioni seguenti:

 

A. Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione

 

1.

 

Per “Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione. Per “Istituzione Finanziaria di uno Stato membro” si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in uno Stato membro, se tale succursale è situata in tale Stato membro.

2.

 

Per “Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante” si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.

3.

 

Per “Istituzione Finanziaria” si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

4.

 

Per “Istituzione di Custodia” si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.

5.

 

Per “Istituzione di Deposito” si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

6.

 

Per “Entità di Investimento” si intende ogni Entità:

 

a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

 

i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate;

ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi;

 

 

o

b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

 

 

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine “Entità di Investimento” non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g).

 

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di “istituzione finanziaria” di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7.

 

I termini “Attività Finanziaria” includono valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini “Attività Finanziaria” non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8.

 

Per “Impresa di Assicurazioni Specificata” si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

 

 

B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione

 

1.

 

Per “Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:

 

a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;

b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale, o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;

c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva e figura nell'elenco delle Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della presente direttiva a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi della presente direttiva;

d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o

e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma della sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

 

2.

 

Per “Entità Statale” si intende il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'“Entità Statale”). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro o altra giurisdizione.

 

a) Una “parte integrante” di uno Stato membro o altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro o altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro o altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

b) Un'“entità controllata” designa un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro o altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:

 

i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e

iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito in a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.

 

c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

 

3.

 

Per “Organizzazione Internazionale” si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

4.

 

Per “Banca Centrale” si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro.

5.

 

Per “Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione” si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:

 

a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;

b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e

c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

 

i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;

ii) il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano;

iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o

iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.

 

 

6.

 

Per “Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta” si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:

 

a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;

c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;

d) i partecipanti che non sono residenti nello Stato membro in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % dell'attivo del fondo; e

e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.

 

7.

 

Per “Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale” si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

8.

 

Per “Emittente Qualificato di Carte di Credito” si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:

 

a) è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e

b) a partire dal 1 gennaio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

 

9.

 

Per “Veicolo di Investimento Collettivo Esente” si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

 

Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

 

a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015;

b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;

c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e

d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1 gennaio 2018.

 

 

 

C. Conto Finanziario

 

1.

 

Per “Conto Finanziario” si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:

 

a) nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione “Conto Finanziario” non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;

b) nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta alla parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e

c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

 

 

L'espressione “Conto Finanziario” non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2.

 

L'espressione “Conto di Deposito” comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

3.

 

Per “Conto di Custodia” si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.

4.

 

Per “Quota nel Capitale di Rischio” si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

5.

 

Per “Contratto di Assicurazione” si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

6.

 

Per “Contratto di Rendita” si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

7.

 

Per “Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

8.

 

Per “Valore Maturato” si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione “Valore Maturato” non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:

 

a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b); o

e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

 

9.

 

Per “Conto Preesistente” si intende:

 

a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015;

b) qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare del Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se:

 

i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (o presso un'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);

ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (e, se del caso, l'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

iii) relativamente ad un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e

iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini della presente direttiva.

 

 

10.

 

Per “Nuovo Conto” si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1 gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera b).

11.

 

Per “Conto Preesistente di Persona Fisica” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche.

12.

 

Per “Nuovo Conto di Persona Fisica” si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più persone fisiche.

13.

 

Per “Conto Preesistente di Entità” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.

14.

 

Per “Conto di Importo Non Rilevante” si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.

15.

 

Per “Conto di Importo Rilevante” si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD.

16.

 

Per “Nuovo Conto di Entità” si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.

17.

 

Per “Conto Escluso” si intende uno dei seguenti conti:

 

a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

 

i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);

ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e

v) alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro pari o inferiore a 50 000 USD; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

 

 

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 o 7;

b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

 

i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;

ii) il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e

iv) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

 

 

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti 5, 6 o 7;

c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

 

i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;

ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;

iii) l'importo (ad esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e

iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

 

d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;

e) un conto aperto in relazione a:

 

i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

 

- il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;

- il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

- le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;

- il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanzia; e

- il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);

 

iii) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

iv) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

 

f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

 

i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e

ii) a partire dal 1 gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

 

g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), e figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della presente direttiva, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

 

 

 

D. Conto Oggetto di Comunicazione

 

1.

 

Per “Conto Oggetto di Comunicazione” si intende un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria di uno Stato membro Tenuta alla Comunicazione da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.

2.

 

Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona di uno Stato membro diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.

3.

 

Per “Persona di uno Stato membro” in relazione a ciascuno Stato membro si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in qualsiasi altro Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale altro Stato membro, o il patrimonio di un de cuius che era residente in qualsiasi altro Stato membro. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

4.

 

Per “Giurisdizione Partecipante” in relazione a ciascuno Stato membro si intende:

 

a) qualsiasi altro Stato membro;

b) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro e notificato alla Commissione europea;

c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione ha concluso un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.

 

5.

 

Per “Persone che Esercitano il Controllo” si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. I termini “Persone che Esercitano il Controllo” vanno interpretati in conformità delle raccomandazioni del GAFI.

6.

 

Per “Entità Non finanziaria” si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.

7.

 

Per “Entità Non Finanziaria Passiva” si intende: i) un'Entità Non finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

8.

 

Per “Entità Non Finanziaria Attiva” si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

 

a) meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

d) tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

f) l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

g) l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; ovvero

h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:

 

i) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

ii) è esente dall'imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;

iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

iv) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria; e

v) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

 

 

 

 

E. Varie

 

1.

 

Per “Titolare del Conto” si intende la persona elencata o identificata quale titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini della presente direttiva e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2.

 

Per “Procedure AML/KYC” si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.

3.

 

Per “Entità” si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

4.

 

Un'Entità è un'“Entità Collegata” di un'altra Entità se: i) una delle due Entità controlla l'altra Entità; ii) le due Entità sono soggette a controllo comune; o iii) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

5.

 

Per “NIF” si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

6.

 

Per “Prove Documentali” si intende uno dei documenti seguenti:

 

a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nello Stato membro o in altra giurisdizione di cui l'Entità dichiara di essere residente ovvero lo Stato membro o altra giurisdizione in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

 

 

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione possono utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per “sistema standardizzato di codificazione industriale” si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

 

 

SEZIONE IX

 

EFFICACE ATTUAZIONE

 

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

 

1) norme intese ad evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;

2) norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle suddette procedure, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;

3) procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

4) procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e

5) efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

 

 

SEZIONE X

 

DATE DI ATTUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE ISTITUZIONI FINANZIARIE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE SITUATE IN AUSTRIA

 

Nel caso delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al “2016” e al “2017” nel presente allegato si intendono fatti rispettivamente al “2017” e al “2018”.

 

Nel caso di Conti Preesistenti detenuti da Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al “31 dicembre 2015” nel presente allegato si intendono fatti al “31 dicembre 2016”.

 

 

ALLEGATO II

 

NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

 

1. Cambiamento di circostanze

 

Un “cambiamento di circostanze” comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

 

Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

 

2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

 

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

 

3. Residenza di un'Istituzione Finanziaria

 

Un'Istituzione Finanziaria è “residente” in uno Stato membro se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro (ossia se lo Stato membro è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un altro Stato membro in quanto è residente ai fini fiscali in tale altro Stato membro. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro se:

 

a) è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro;

b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro; o

c) è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro.

 

 

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Stati membri, essa è soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale dello Stato membro in cui intrattiene il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

 

4. Conto intrattenuto

 

In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

 

a) nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione);

b) nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);

c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;

d) nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

 

 

5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive

 

Un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati “simili” a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in uno Stato membro ai sensi della legislazione fiscale di tale Stato membro. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini “Persone che Esercitano il Controllo” nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.

 

6. Indirizzo della sede principale dell'Entità

 

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente ad istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

 

 

[1] Parere del 10 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del 16 luglio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

 

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[5] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[6] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[7] GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

 

[8] GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dalla Direttiva 6 dicembre 2016, n. 2258.