§ 9.1.21 - Direttiva 3 giugno 2003, n. 48.
Direttiva n. 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:03/06/2003
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizione del beneficiario effettivo
Art. 3.  Identità e residenza dei beneficiari effettivi
Art. 4.  Definizione dell'agente pagatore
Art. 5.  Definizione dell'autorità competente
Art. 6.  Definizione del pagamento di interessi
Art. 7.  Campo di applicazione territoriale
Art. 8.  Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore
Art. 9.  Scambio automatico di informazioni
Art. 10.  Periodo transitorio
Art. 11.  Ritenuta alla fonte
Art. 12.  Ripartizione del gettito fiscale
Art. 13.  Deroghe alla procedura della ritenuta alla fonte
Art. 14.  Eliminazione delle doppie imposizioni
Art. 15.  Titoli di credito negoziabili
Art. 16.  Altre ritenute alla fonte
Art. 17.  Recepimento
Art. 18.  Riesame
Art. 19.  Entrata in vigore
Art. 20.  Destinatari


§ 9.1.21 - Direttiva 3 giugno 2003, n. 48. [1]

Direttiva n. 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(G.U.U.E. 26 giugno 2003, n. L 157).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli articoli da 56 a 60 del trattato garantiscono la libera circolazione dei capitali.

     (2) I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri.

     (3) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri hanno il diritto di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, nonché di adottare tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale.

     (4) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni della legislazione tributaria degli Stati membri, destinate a contrastare gli abusi o le frodi, non dovrebbero costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56 del trattato.

     (5) In assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro.

     (6) Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno.

     (7) La presente direttiva si basa sull'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003.

     (8) L'obiettivo finale della presente direttiva è consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.

     (9) L'obiettivo della presente direttiva può essere realizzato meglio, mirando ai pagamenti di interessi corrisposti o attribuiti dagli operatori economici stabiliti negli Stati membri a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro o a loro vantaggio.

     (10) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa dell'assenza di un coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione sui redditi da risparmio, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti secondo il principio della sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità, ai sensi dello stesso articolo, la presente direttiva si limita al minimo necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

     (11) L'agente pagatore è l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo.

     (12) Nel definire la nozione di pagamenti di interessi e il meccanismo dell'agente pagatore si dovrebbe fare riferimento, ove opportuno, alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

     (13) Il campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi all'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed escludere in particolare le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative.

     (14) L'obiettivo finale di permettere l'imposizione effettiva sui pagamenti di interessi nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi tra gli Stati membri.

     (15) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, già fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri a fini fiscali sui redditi contemplati dalla presente direttiva. Dovrebbe continuare ad applicarsi a tali scambi di informazioni oltre alla presente direttiva purché quest'ultima non vi deroghi.

     (16) Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di interessi contemplati dalla presente direttiva permette l'effettiva imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo secondo la legislazione nazionale di detto Stato. È pertanto necessario stabilire che gli Stati membri che si scambiano informazioni a norma della presente direttiva non possano avvalersi dei limiti allo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE.

     (17) L'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, viste le differenze strutturali, non possono applicare lo scambio automatico di informazioni contemporaneamente agli altri Stati membri. Durante un periodo transitorio, dato che una ritenuta alla fonte può garantire un'imposizione minima effettiva soprattutto ad un tasso che aumenta progressivamente fino al 35 %, tali tre Stati membri dovrebbero applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio contemplati dalla presente direttiva.

     (18) Per evitare trattamenti diversi, l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo non dovrebbero essere tenuti ad applicare lo scambio automatico di informazioni prima che la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino garantiscano l'effettivo scambio di informazioni a richiesta sui pagamenti di interessi.

     (19) Detti Stati membri dovrebbero trasferire la maggior parte del gettito derivante da tale ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

     (20) Detti Stati membri dovrebbero prevedere una procedura che consenta ai beneficiari effettivi residenti fiscali in altri Stati membri di evitare l'applicazione di tale ritenuta alla fonte autorizzando il loro agente pagatore a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi o presentando un certificato rilasciato dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza fiscale.

     (21) Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo dovrebbe garantire l'eliminazione di tutte quelle doppie imposizioni sui pagamenti di interessi che potrebbero derivare dall'applicazione di tale ritenuta alla fonte secondo le procedure stabilite nella presente direttiva. A tal fine esso dovrebbe accordare un credito di imposta pari a tale ritenuta a concorrenza dell'imposta dovuta nel suo territorio e rimborsare al beneficiario effettivo l'eventuale importo di ritenuta eccedente detta imposta. Può tuttavia, anziché applicare questo meccanismo di credito di imposta, concedere il rimborso della ritenuta alla fonte.

     (22) Per evitare squilibri del mercato, durante il periodo transitorio la presente direttiva non si dovrebbe applicare ai pagamenti di interessi su determinati titoli di credito negoziabili.

     (23) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare tipi di ritenuta alla fonte diversi da quello oggetto della presente direttiva sugli interessi che hanno origine nei loro territori.

     (24) Fintantoché gli Stati Uniti d'America, la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e i pertinenti territori dipendenti o associati degli Stati membri non applicano tutti misure equivalenti o identiche a quelle contemplate dalla presente direttiva, la fuga di capitali verso detti paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della stessa. Occorre pertanto che la direttiva sia applicata a decorrere dalla stessa data di applicazione di tali misure ad opera di tutti i suddetti paesi e territori.

     (25) La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva e proporre al Consiglio le modifiche che si rivelassero necessarie per garantire meglio un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.

     (26) La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Capitolo I

Disposizioni introduttive

 

     Art. 1. Oggetto

     1. L'obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro.

     2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

 

          Art. 2. Definizione del beneficiario effettivo

     1. Ai fini della presente direttiva, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito, ossia:

     a) agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1; oppure

     b) agisce per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, di un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva e, in quest'ultimo caso, comunica denominazione e indirizzo di tale entità all'operatore economico che effettua il pagamento di interessi e quest'ultimo trasmette quindi tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito; oppure

     c) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

     2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non è menzionata né alla lettera a), né alla lettera b) del paragrafo 1, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

 

          Art. 3. Identità e residenza dei beneficiari effettivi

     1. Ciascuno Stato membro con riguardo al proprio territorio adotta le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini degli articoli da 8 a 12.

     Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. L'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi:

     a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta dal suo nome e indirizzo, usando le informazioni di cui dispone, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

     b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo composta, oltre che dal nome e dall'indirizzo, anche, laddove esista, dal codice fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale. Tali elementi sono stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale presentato dal beneficiario effettivo. Se il passaporto o la carta d'identità ufficiale non precisano l'indirizzo, questo è determinato in base a qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Se il codice fiscale non figura sul passaporto, sulla carta d'identità ufficiale o su qualsiasi altro documento d'identità probante compreso, eventualmente, il certificato di residenza fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identità è completata dall'indicazione della data e del luogo di nascita, stabiliti sulla base del passaporto o della carta d'identità ufficiale.

     3. L'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni contrattuali tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi. Fatto salvo quanto segue, la residenza si considera stabilita nel paese in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo:

     a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 91/308/CEE;

     b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta d'identità ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo, secondo la seguente procedura: per le persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro che si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale.

 

          Art. 4. Definizione dell'agente pagatore

     1. Ai fini della presente direttiva, per «agente pagatore» si intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi.

     2. Un'entità stabilita in uno Stato membro alla quale sono pagati interessi o alla quale è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo è anch'essa considerata un agente pagatore all'atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di un pagamento. La presente disposizione non si applica se l'operatore economico ha motivo di ritenere, sulla scorta di elementi probanti ufficiali presentati dall'entità, che:

     a) essa sia una persona giuridica, ad eccezione delle persone giuridiche di cui al paragrafo 5; o

     b) i suoi profitti siano soggetti ad imposta secondo le disposizioni generali in materia di tassazione delle imprese; o

     c) essa sia un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

     Un operatore economico che paga o attribuisce interessi ad una tale entità stabilita in un altro Stato membro e considerata un agente pagatore ai sensi del presente paragrafo comunica la denominazione e l'indirizzo dell'entità, nonché l'importo totale degli interessi pagati alla stessa o ad essa attribuiti, all'autorità competente del proprio Stato membro di stabilimento, che trasmetterà queste informazioni all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'entità.

     3. L'entità di cui al paragrafo 2 può scegliere tuttavia di essere trattata ai fini della presente direttiva come un OICVM di cui al paragrafo 2, lettera c). L'esercizio di tale opzione forma oggetto di un certificato rilasciato dallo Stato membro di stabilimento dell'entità e trasmesso da quest'ultima all'operatore economico.

     Spetta agli Stati membri stabilire le norme dettagliate di questa opzione per le entità stabilite sul loro territorio.

     4. Se l'operatore economico e l'entità di cui al paragrafo 2 sono stabiliti nello stesso Stato membro, tale Stato membro prende i provvedimenti necessari per far sì che l'entità si conformi alle disposizioni della presente direttiva quando agisce in qualità di agente pagatore.

     5. Le persone giuridiche cui non si applica il paragrafo 2, lettera a), sono le seguenti:

     a) in Finlandia: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

     b) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

 

          Art. 5. Definizione dell'autorità competente

     Ai fini della presente direttiva si intende per «autorità competente»:

     a) per gli Stati membri, una qualsiasi delle autorità notificate dagli Stati membri alla Commissione; e

     b) per i paesi terzi, l'autorità competente ai fini di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, quell'autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti il domicilio fiscale.

 

          Art. 6. Definizione del pagamento di interessi

     1. Ai fini della presente direttiva per «pagamento di interessi» si intendono:

     a) interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;

     b) interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);

     c) redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, distribuiti da:

     i) OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

     ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e

     iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7;

     d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità di cui sopra oltre il 40 % del loro attivo in crediti di cui alla lettera a):

     i) OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

     ii) entità che beneficiano dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

     iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'articolo 7.

     Tuttavia gli Stati membri possono includere redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi solo nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a) e b).

     2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.

     3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora egli non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

     4. Al momento stesso in cui degli interessi ai sensi del paragrafo 1 sono pagati o accreditati su un conto il cui titolare sia un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non benefici dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, detti interessi vanno considerati un pagamento di interessi da parte di tale entità.

     5. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori nel loro territorio l'annualizzazione degli interessi per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.

     6. In deroga al paragrafo 1, lettere c) e d), gli Stati membri hanno la possibilità di escludere dalla definizione di pagamenti di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni derivanti da organismi o entità stabiliti nel loro territorio qualora l'investimento in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a), da parte di tali entità non sia stato superiore al 15 % del loro attivo. Altresì, in deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di escludere dalla definizione di pagamento di interessi prevista dal paragrafo 1 gli interessi pagati o accreditati su un conto di un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non benefici dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e che sia stabilita nel loro territorio qualora l'investimento di tali entità in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a) non sia stato superiore al 15 % del loro attivo.

     L'esercizio di tale opzione da parte di uno Stato membro è vincolante per gli altri Stati membri.

     7. Dal 1° gennaio 2011 la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 è pari al 25 %.

     8. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo degli organismi o delle entità interessati.

 

          Art. 7. Campo di applicazione territoriale

     La presente direttiva concerne gli interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito all'interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell'articolo 299 del medesimo.

 

Capitolo II

Scambio di informazioni

 

          Art. 8. Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore

     1. Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:

     a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3;

     b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

     c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi; e

     d) informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.

     2. Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le categorie in appresso e indicare:

     a) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;

     b) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

     c) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'intero importo della distribuzione;

     d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;

     e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'importo degli interessi annualizzati.

     Tuttavia gli Stati membri possono limitare le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi all'intero importo degli interessi o dei redditi e all'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.

 

          Art. 9. Scambio automatico di informazioni

     1. L'autorità competente dello Stato membro dell'agente pagatore comunica le informazioni di cui all'articolo 8 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

     2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l'anno.

     3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE si applicano allo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva, a condizione che le disposizioni della presente direttiva non vi deroghino. Tuttavia, l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire a norma del presente capitolo.

 

Capitolo III

Disposizioni transitorie

 

          Art. 10. Periodo transitorio

     1. Durante un periodo transitorio a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e su riserva di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, Belgio, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II.

     Essi tuttavia ricevono informazioni dagli altri Stati membri a norma del capitolo II.

     Durante il periodo transitorio, la presente direttiva è intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio in forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.

     2. Il periodo transitorio termina alla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle seguenti date:

     - la data di entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e l'ultimo dei seguenti paesi: Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato «modello di accordo dell'OCSE») riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad un'aliquota definitiva per i periodi corrispondenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,

     - la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva.

     3. Dopo la fine del periodo transitorio Belgio, Lussemburgo e Austria devono applicare le disposizioni del capitolo II e cessano di applicare la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12. Se, durante il periodo transitorio Belgio, Lussemburgo o Austria decidono di applicare le disposizioni del capitolo II, essi non applicano più la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12.

 

          Art. 11. Ritenuta alla fonte

     1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, Belgio, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15 % nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente.

     2. L'agente pagatore applica la ritenuta alla fonte secondo le modalità seguenti:

     a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;

     b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

     c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;

     d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;

     e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: sull'importo degli interessi annualizzati.

     3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta alla fonte è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione.

     4. L'applicazione della ritenuta alla fonte da parte dello Stato membro dell'agente pagatore non impedisce allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale, fatta salva l'osservanza del trattato.

     5. Durante il periodo transitorio, gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte possono prevedere che un operatore economico che paghi degli interessi o attribuisca un pagamento di interessi a un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, stabilita in un altro Stato membro, sia considerato agente pagatore al posto dell'entità e prelevi la ritenuta alla fonte su tali interessi, a meno che l'entità non abbia formalmente accettato che la sua denominazione, il suo indirizzo e l'importo totale degli interessi che gli sono pagati o attribuiti, siano comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma.

 

          Art. 12. Ripartizione del gettito fiscale

     1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

     2. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

     3. Tali trasferimenti hanno luogo al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, nel caso di cui al paragrafo 1, o dell'operatore economico, nel caso di cui al paragrafo 2.

     4. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte adottano le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.

 

          Art. 13. Deroghe alla procedura della ritenuta alla fonte

     1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11 adottano una delle due procedure seguenti, o entrambe, per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non venga prelevata tale ritenuta:

     a) una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni a norma del capitolo II; l'autorizzazione copre tutti gli interessi pagati al beneficiario effettivo dall'agente pagatore in questione; in tal caso si applica l'articolo 9;

     b) una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta alla fonte se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale a norma del paragrafo 2.

     2. Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale rilascia un certificato indicante:

     a) nome, indirizzo e codice fiscale o, in mancanza di tale codice, data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;

     b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

     c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.

     Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso viene rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla richiesta.

 

          Art. 14. Eliminazione delle doppie imposizioni

     1. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma dei seguenti paragrafi 2 e 3, l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11.

     2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a siffatta ritenuta alla fonte nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la legislazione nazionale. Se detto importo supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, lo Stato membro di residenza fiscale rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

     3. Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.

     4. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d'imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11.

 

          Art. 15. Titoli di credito negoziabili

     1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, ma sino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 80/390/CEE o dalle autorità di paesi terzi all'uopo responsabili, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data. Tuttavia, se il periodo transitorio di cui all'articolo 10 si prolunga oltre il 31 dicembre 2010, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi solo ai titoli di credito negoziabili:

     - che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rimborso anticipato, e

     - per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4 è stabilito in uno Stato membro che applica la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, e tale agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in un altro Stato membro.

     Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da un governo o da un ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale, viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, come definito nell'allegato, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

     Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente non contemplato dal secondo comma viene effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

     2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri applichino, in conformità alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi prodotti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1.

 

Capitolo IV

Disposizioni varie e finali

 

          Art. 16. Altre ritenute alla fonte

     La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui all'articolo 11, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

 

          Art. 17. Recepimento

     1. Anteriormente al 1° gennaio 2004 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere al 1° luglio 2005 purché

     i) la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra applichino a decorrere dalla stessa data misure equivalenti a quelle contenute nella presente direttiva, conformemente agli accordi sottoscritti con la Comunità europea, a seguito di decisioni prese all'unanimità dal Consiglio; e

     ii) esistano accordi o altre intese che prevedono che tutti i pertinenti territori dipendenti o associati (Isole anglonormanne, Isola di Man e territori dipendenti o associati dei Caraibi) attuino a decorrere dalla stessa data lo scambio automatico di informazioni nello stesso modo previsto nel capitolo II della presente direttiva (o, nel periodo transitorio di cui all'articolo 10, applichino una ritenuta alla fonte negli stessi termini previsti agli articoli 11 e 12). [2]

     3. Il Consiglio decide all'unanimità, almeno sei mesi prima del 1° gennaio 2005, se la condizione stabilita nel paragrafo 2 è soddisfatta, tenendo conto delle date di entrata in vigore delle pertinenti misure nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Il Consiglio, qualora decida che la condizione non è soddisfatta, adotta, all'unanimità su proposta della Commissione, una nuova data per gli scopi previsti al paragrafo 2.

     4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

     5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di quanto sopra e le comunicano le norme essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva fornendo anche una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le norme nazionali adottate.

 

          Art. 18. Riesame

     La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva. In base a tali relazioni la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni della direttiva necessarie per garantire in modo migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.

 

          Art. 19. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 20. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO [3]

Elenco degli enti collegati (articolo 15)

 

     Ai fini dell'articolo 15, gli enti in appresso saranno considerati «ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:

 

     - enti all'interno dell'Unione europea:

 

     Italia

     Regioni

     Province

     Comuni

     Cassa Depositi e Prestiti

 

     Le disposizioni dell'articolo 15 non pregiudicano alcun obbligo internazionale eventualmente assunto dagli Stati membri rispetto ai suddetti enti internazionali.

 

     - enti di paesi terzi:

     Gli enti che soddisfano i seguenti criteri:

     1) l'ente è ritenuto palesemente di diritto pubblico conformemente ai criteri nazionali.

     2) Tale ente pubblico è un produttore di beni e servizi non intesi alla vendita che amministra e finanzia un gruppo di attività, fornendo principalmente beni e servizi non intesi alla vendita, destinati alla comunità e posti efficacemente sotto il controllo dell'amministrazione generale.

     3) Tale ente pubblico è un grande e sistematico emittente di obbligazioni.

     4) Lo Stato interessato è in grado di assicurare che tale ente pubblico non effettuerà un rimborso anticipato qualora vi siano clausole di lordizzazione (gross-up clause).

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della Direttiva (UE) n. 2015/2060, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della Decisione n. 2004/587/CE.

[3] Si riporta solo il testo concernente l’Italia. Allegato modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/66.