§ 78.1.262 - D.L. 28 giugno 2023, n. 79.
Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di termini [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:28/06/2023
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Art. 2.  Disposizioni di interpretazione autentica
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 78.1.262 - D.L. 28 giugno 2023, n. 79. [1]

Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di termini legislativi.

(G.U. 28 giugno 2023, n. 149)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

     Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», e, in particolare, l'articolo 26;

     Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE», e, in particolare, l'articolo 16;

     Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali», e, in particolare, l'articolo 1;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure interpretative volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, la riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale [2]

     [1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. All'onere derivante dal presente comma, pari 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

     2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del comma 3.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.

     4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

     5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonchè alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

     6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas.]

 

     Art. 2. Disposizioni di interpretazione autentica [3]

     [1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3, del medesimo articolo 1, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unità di missione.]

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 28 agosto 2023, n. 200).

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 26 luglio 2023, n. 95.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 10 agosto 2023, n. 112. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente articolo.