§ 17.2.475 - D.L. 5 luglio 2023, n. 88.
Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:05/07/2023
Numero:88


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Commissario straordinario alla ricostruzione
Art. 3.  Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione
Art. 4.  Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Art. 5.  Ricostruzione privata
Art. 6.  Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata
Art. 7.  Ricostruzione pubblica
Art. 8.  Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Art. 9.  Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso
Art. 10.  Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 17.2.475 - D.L. 5 luglio 2023, n. 88. [1]

Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.

(G.U. 5 luglio 2023, n. 155)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

     Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.»;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 giugno 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61.

     2. Le disposizioni di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, ad altri territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 5, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1.

     3. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

 

     Art. 2. Commissario straordinario alla ricostruzione

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il commissario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonchè accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

     2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente decreto. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione del Commissario.

     3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che si intendono trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonchè delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia dei decreti di cui al primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei Commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

     4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto o altra posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico, riferito all'incarico principale con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.

     5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000,00 annui lordi, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000,00.

     6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

     7. Il Commissario straordinario:

     a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di rispettiva competenza;

     b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 5 e 7, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e);

     c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e):

     1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

     2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, e danneggiati in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

     3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche ubicati nei territori di cui all'articolo 1 e danneggiate in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, anche di interesse turistico;

     d) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 3 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

     e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;

     f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 3.

     8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa massima di 11 milioni per l'anno 2023. Per l'esercizio delle stesse funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

     9. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

     10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni per l'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al periodo precedente è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;

     b) quanto a 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     12. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui al presente decreto pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

 

     Art. 3. Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

     2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

     3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:

     a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 2, comma 3;

     b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato;

     c) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

 

     Art. 4. Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

     1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.

     2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale indicato al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 7, per l'importo di 108.496.989 euro.

     3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato n. 1, del presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate rispettivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2023, 450.000.000 di euro per l'anno 2024, 641.503.011 di euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.

     4. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 2 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 nonchè le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori di cui all'articolo 1.

     5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 2, comma 10, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

     6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

     7. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 108.496.989 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il dpcm 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.

     8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

 

Capo II

Misure per la ricostruzione

Sezione I

Ricostruzione dei beni danneggiati privati

 

     Art. 5. Ricostruzione privata

     1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 8 entro due mesi dalla nomina, provvede a:

     a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:

     1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

     2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

     3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

     b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

     c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;

     d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;

     e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;

     f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

     2. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

     3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi metereologici di cui all'articolo 1 nei territori di cui al medesimo articolo 1:

     a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

     b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

     c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

     d) danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

     e) danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;

     f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

     g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;

     h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

     i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonchè di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 1.

     4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dal presente decreto, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.

     5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dal presente decreto possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

     6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata

     1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

     a) scheda di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

     b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;

     c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

     2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

     3. Il Comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

     4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.

     5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 4, comma 1.

     6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonchè le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

     7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.

     8. I Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Sezione II

Ricostruzione dei beni danneggiati pubblici

 

     Art. 7. Ricostruzione pubblica

     1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 1 e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 ed in particolare:

     a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonchè degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;

     b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

     c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

     d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

     2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, il Commissario straordinario provvede a predisporre e approvare:

     a) un piano speciale delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

     b) un piano speciale dei beni culturali danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

     c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo;

     d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui all'articolo 1, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonchè gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

     e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 per le infrastrutture stradali, con la individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4.

     3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

     4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro due mesi dalla nomina, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 3, nonchè acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.

     5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

     6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il codice unico di progetto (CUP) degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.

     7. I contributi di cui al presente articolo, nonchè le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.

     8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 8 del presente decreto al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

     9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonchè, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b) e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizione di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1.

     11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

     12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, viene individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 2. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

     13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 2, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 8. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

     1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 7, i soggetti attuatori sono:

     a) le Regioni;

     b) il Ministero della cultura;

     c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) l'Agenzia del demanio;

     e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei Comuni o di altri enti locali interessati, fermo il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 8, può individuare, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1, lo stesso Comune o lo stesso ente locale titolare.

     3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima Società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e), in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e), ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.

     5. I lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

     6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 2 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

 

Capo III

Misure per la tutela ambientale

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso

     1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto del presente decreto, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

     2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

     a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

     b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

     c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;

     d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

     e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

     3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 nonchè quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.

     4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonchè quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.

     5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) come definiti all'allegato alla parte quarta - allegato C - operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Il terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

     6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonchè di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.

     7. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5) come definiti all'allegato alla parte quarta - allegato C - operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati, nonchè dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

     8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonchè il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

     9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

     10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.

     11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali derivanti dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1 nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

     12. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo IV

Recupero della capacità produttiva e disposizioni finali

 

     Art. 10. Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023

     1. Nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

     2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le Regioni interessate un apposito Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     ALLEGATO 1


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 31 luglio 2023, n. 100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.