§ 46.8.373 - Legge 4 agosto 1973, n. 520.
Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:04/08/1973
Numero:520


Sommario
Art. 1.      L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, stabilito dall'art. 1 della legge 16 [...]
Art. 2.      Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato, in deroga alla tabella annessa alla presente legge, rispettivamente in 2 e [...]
Art. 3.      Fino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello i maggiori del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione non possono [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1972 e 1973 in complessive lire 5 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo [...]
Art. 5.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972


§ 46.8.373 - Legge 4 agosto 1973, n. 520. [1]

Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

(G.U. 27 agosto 1973, n. 220)

 

 

     Art. 1.

     L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, stabilito dall'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1303, è così modificato (Omissis).

     La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo di amministrazione, dalla tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato, in deroga alla tabella annessa alla presente legge, rispettivamente in 2 e 1 unità.

     L'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati, da ammettere a valutazione per l'anno 1972, già formata alla data di entrata in vigore della presente legge, è nuovamente determinata, con riferimento al 31 ottobre 1971, e comprende 11 unità.

     Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del primo comma del presente articolo si procede alla formazione di un apposito quadro suppletivo comprendente i due tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per lo stesso anno, integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente comma, seguono quello iscritto nel quadro ordinario. Per le iscrizioni nel quadro suppletivo i provvedimenti di collocamento a disposizione, già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1972, nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati. Le promozioni sono disposte, dando la precedenza all'ufficiale iscritto sul quadro già formato alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono revocati i collocamenti in soprannumero dei tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, già disposti con decorrenza 31 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

     Per l'anno 1972 gli ufficiali "a disposizione" del ruolo di amministrazione possono essere promossi in deroga al disposto di cui all'art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1303.

 

          Art. 3.

     Fino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello i maggiori del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione non possono essere promossi prima di avere compiuto quattro anni di permanenza nel grado.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1972 e 1973 in complessive lire 5 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo numero 1553 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

 

     Ruolo amministrazione.

 

Grado

Forma di avanzamento al grado superiore

Periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche di servizio presso reparti, esami o corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento

organico del grado

Promozioni annuali al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione [a]

Colonnello

---

---

3

---

 

Tenente colonnello

scelta

3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989

39

1 ogni 2 anni

1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo

Maggiore

anzianità

---

25

---

---

Capitano

scelta

3 anni di una direzione di commissariato di regione area o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado.

88

5

1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Tenente

anzianità

4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale, o territoriale o periferico

45

- - -

 

Sottotenente

anzianità

12 mesi in un uffico amministrativo di aeroporto

 

 

 

 

     [a] Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.