§ 46.8.301 - Legge 16 agosto 1962, n. 1303.
Riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:16/08/1962
Numero:1303


Sommario
Art. 1.      Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, sono fissati come segue
Art. 2.      La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituita nelle parti relative agli ufficiali del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione, [...]
Art. 3.      Il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella è raddoppiato, nel primo anno di applicazione della presente legge, per i tenenti colonnelli del ruolo di [...]
Art. 4.      Nei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento esistenti alla data di [...]
Art. 5.      Fino al 31 ottobre 1964 non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella annessa per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo [...]
Art. 6.      Ferme le altre condizioni richieste dall'art. 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'art. 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e [...]
Art. 7.      Per i tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesto, ai fini [...]


§ 46.8.301 - Legge 16 agosto 1962, n. 1303. [1]

Riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico.

(G.U. 3 settembre 1962, n. 222)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, sono fissati come segue:

 

Ruolo di commissariato:

 

 

Tenente generale

N.

1

Maggior generale

"

3

Colonnello

"

27

Tenente colonnello

"

72

Maggiore

"

49

Capitano

"

110

Tenente

"

58

 

N.

320

Ruolo di amministrazione:

 

 

Colonnello

N.

1 [2]

Tenente colonnello

"

13 [3]

Maggiore

"

24 [4]

Capitano

"

103 [5]

Subalterni

"

59 [6]

 

N.

200

 

     Il limite di età per la cessazione del servizio permanente del colonnello del ruolo di amministrazione è fissato in anni 60.

 

          Art. 2.

     La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituita nelle parti relative agli ufficiali del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione, dalla tabella annessa alla presente legge.

     Nella colonna 5 della tabella n. 10, annessa alla suddetta legge n. 1137, in corrispondenza del ruolo amministrazione è aggiunto: 1/10.

 

          Art. 3.

     Il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella è raddoppiato, nel primo anno di applicazione della presente legge, per i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato; nei primi tre anni di detta applicazione, per i capitani del ruolo di commissariato e di amministrazione.

 

          Art. 4.

     Nei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono promossi sotto la stessa data. Nei gradi nei quali si avanza ad anzianità, le promozioni si effettuano nei limiti dei posti disponibili.

     Per completare il numero delle promozioni a scelta previsto dalla presente legge si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. A tal fine le aliquote degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione sono determinate come indicato nella colonna 6 della tabella annessa alla presente legge. Nel calcolo della nuova aliquota degli ufficiali non ancora valutati sono compresi quelli che per l'anno di entrata in vigore della presente legge siano stati valutati per la prima volta e non siano stati promossi o giudicati non idonei.

     Le aliquote di cui al comma precedente sono determinate alla data del giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     Per i due anni successivi a quello di prima applicazione della presente legge l'aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione è raddoppiata.

 

          Art. 5.

     Fino al 31 ottobre 1964 non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella annessa per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione.

     Fino a quando la consistenza numerica dei tenenti colonnelli del ruolo di commissariato non avrà raggiunto quella prevista dal precedente art. 1 i maggiori non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado.

     I tenenti del ruolo commissariato possono essere promossi al compimento del periodo minimo di attribuzione previsto dall'annessa tabella, indipendentemente dalle condizioni richieste dalla norma transitoria dell'art. 141 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 

          Art. 6.

     Ferme le altre condizioni richieste dall'art. 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'art. 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, gli ufficiali "a disposizione" del ruolo di amministrazione possono conseguire la promozione solo dopo che siano stati valutati per la terza volta tutti i pari grado del servizio permanente del ruolo di commissariato aventi la stessa anzianità di grado.

 

          Art. 7.

     Per i tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

 

     Tabella [7]

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Quantitativo così modificato in n. 3 dall'art. 1 della L. 4 agosto 1973, n. 520.

[3]  Quantitativo così modificato in n. 39 dall'art. 1 della L. 4 agosto 1973, n. 520.

[4]  Quantitativo così modificato in n. 25 dall'art. 1 della L. 4 agosto 1973, n. 520.

[5]  Quantitativo così modificato in n. 88 dall'art. 1 della L. 4 agosto 1973, n. 520.

[6]  Quantitativo così modificato in n. 45 dall'art. 1 della L. 4 agosto 1973, n. 520.

[7]  Tabella sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo di amministrazione, dalla L. 4 agosto 1973, n. 520.