§ 46.8.304 - Legge 16 novembre 1962, n. 1622.
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:16/11/1962
Numero:1622


Sommario
Art. 1.      I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esistenti alla data di entrata in vigore [...]
Art. 2.      E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e [...]
Art. 3.      I sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti, mediante distinti concorsi per titoli ed esami
Art. 4.      Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio consistono in
Art. 5.      Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento dei sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono [...]
Art. 6.      Alle prove scritte di esame di cui all'art. 4 sono ammessi i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per [...]
Art. 7.      Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, [...]
Art. 8.      L'art. 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, è sostituito [...]
Art. 9.      Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le [...]
Art. 10.  [2]
Art. 11.      L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio cui venga conferita, ai sensi dell'art. 130 della legge 12 novembre 1955, n. [...]
Art. 12.      I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono i seguenti
Art. 13.      Le tabelle numeri 1, 4 e 8 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dagli allegati A, B e C alla [...]
Art. 14.      Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate
Art. 15.      Per la prima formazione del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono essere effettuati trasferimenti nel ruolo anzidetto di [...]
Art. 16.      La domanda di trasferimento nel ruolo speciale unico può essere altresì presentata, nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15
Art. 17.      Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'art. 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi di [...]
Art. 18.      Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1963 sono [...]
Art. 19.      Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio [...]
Art. 20.      Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali [...]
Art. 21.      Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, le vacanze che si formeranno nei gradi di maresciallo maggiore e [...]
Art. 22.      Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino dal servizio permanente e che, ai sensi della legge 10 aprile [...]
Art. 23.      All'onere di lire 220.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo, [...]


§ 46.8.304 - Legge 16 novembre 1962, n. 1622. [1]

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

(G.U. 3 dicembre 1962, n. 308)

 

 

     Art. 1.

     I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali delle Armi stesse.

 

          Art. 2.

     E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con l'organico indicato nella colonna 4 del quadro VII dell'allegato A alla presente legge.

     L'Arma cui gli ufficiali sono destinati costituisce l'Arma di impiego.

 

          Art. 3.

     I sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti, mediante distinti concorsi per titoli ed esami:

     a) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina e che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 32° anno di età;

     b) dai marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso non abbiano superato il 40° anno di età, nonchè dai sergenti maggiori in servizio permanente delle dette Armi che si trovano nelle stesse condizioni e che abbiano almeno tre anni di grado trascorsi interamente quali comandanti di squadra o di plotone fucilieri o reparti corrispondenti della rispettiva Arma, purchè forniti del titolo di scuola secondaria di primo grado.

     Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

     L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.

 

          Art. 4.

     Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio consistono in:

     due prove scritte: una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

     una prova orale su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le Armi.

     I programmi delle prove di esame, distinti per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3, sono indicati nei bandi di concorso.

 

          Art. 5.

     Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento dei sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e composte di:

     un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

     quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

     un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

 

          Art. 6.

     Alle prove scritte di esame di cui all'art. 4 sono ammessi i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati medesimi.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

     La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti riportati nelle prove di esame.

 

          Art. 7.

     Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

     L'immissione ha luogo alla data del 31 dicembre di ciascun anno nei limiti delle vacanze numeriche disponibili nel grado di capitano alla stessa data e dopo aver effettuato le promozioni dei tenenti del ruolo speciale unico in possesso dei prescritti requisiti. Ove il numero dei capitani dei ruoli normali trovantisi nelle predette condizioni sia superiore a quello delle vacanze disponibili nel grado di capitano del ruolo speciale unico, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

     I capitani trasferiti nel ruolo speciale unico, qualora vengano compresi nell'aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento ad anzianità entro due anni dal trasferimento, non sono sottoposti ad ulteriore valutazione; essi sono iscritti in quadro e promossi secondo l'ordine di anzianità, ma nel grado di maggiore non possono comunque assumere anzianità anteriore alla data del trasferimento nel ruolo speciale.

 

          Art. 8.

     L'art. 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9.

     Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

     Nell'art. 16, la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente (Omissis).

     Nell'art. 59, dopo la terza alinea, è inserita la seguente (Omissis).

     L'art. 61 è sostituito dal seguente (Omissis).

     Il primo comma dell'art. 62 è sostituito dal seguente (Omissis).

     Il primo comma dell'art. 63 è sostituito dal seguente (Omissis).

     Il primo comma dell'art. 68 è sostituito dal seguente (Omissis).

     L'art. 69 è sostituito dal seguente (Omissis).

     Il terzo comma dell'art. 152 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 10. [2]

     I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi e non abbiano superato il trentottesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di stato maggiore, possono essere ammessi, a domanda, per una sola volta, a partecipare ad un concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso di stato maggiore.

     I capitani di cui al comma precedente che superino gli esami finali del corso di stato maggiore sono trasferiti nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego.

     Le modalità del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge. I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

 

          Art. 11.

     L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio cui venga conferita, ai sensi dell'art. 130 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, la promozione per merito di guerra è trasferito nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella di impiego.

     L'ufficiale del ruolo speciale unico promosso per merito di guerra può rinunciare al trasferimento nel ruolo normale.

 

          Art. 12.

     I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono i seguenti:

Colonnello anni 60

Tenente colonnello anni 59

Maggiore anni 58

Capitano anni 54

Subalterni anni 52.

 

          Art. 13.

     Le tabelle numeri 1, 4 e 8 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dagli allegati A, B e C alla presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1963.

 

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 14.

     Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate:

     a) secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, per gli ufficiali del ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per gli ufficiali generali dei servizi e per i colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

     b) sotto la data del 1° gennaio 1963 per gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e per gli ufficiali inferiori e superiori dei servizi eccettuati i capitani e i maggiori dei Servizi tecnici;

     c) dopo l'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 15 e 16 e con riferimento alla data del 1° gennaio 1963, per i tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

 

          Art. 15.

     Per la prima formazione del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono essere effettuati trasferimenti nel ruolo anzidetto di ufficiali dei ruoli normali delle Armi stesse aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

     I trasferimenti sono effettuati nei limiti dei posti previsti per ciascun grado nel ruolo speciale unico e comunque in numero non superiore alle eccedenze risultanti negli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli presi cumulativamente, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, rispetto ai corrispondenti organici delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vigenti anteriormente al 1° gennaio 1963.

     Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasferimenti sono disposti entro il termine massimo di 180 giorni dalla stessa data, con decorrenza 1° gennaio 1963 e con precedenza per coloro che siano stati sottoposti ad un maggior numero di valutazioni e, a parità di valutazioni, che siano più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

     Non possono essere trasferiti nel ruolo speciale unico gli ufficiali che nel grado rivestito siano stati giudicati non idonei all'avanzamento.

 

          Art. 16.

     La domanda di trasferimento nel ruolo speciale unico può essere altresì presentata, nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15:

     a) dai tenenti colonnelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;

     b) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle Armi predette che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 192 della stessa legge n. 1137;

     c) dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per età che alla data del 1° gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di età indicati nell'art. 12 per il grado da essi rivestito;

     d) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data d'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940 [3] .

     Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere a), c) e d) del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili. Per i maggiori ed i capitani, qualora non vi siano posti sufficienti nell'organico del rispettivo grado, si tiene conto anche dei posti disponibili rispettivamente nell'organico dei tenenti colonnelli e dei subalterni [4] .

     I tenenti colonnelli di cui alla lettera a) trasferiti nel ruolo speciale unico cessano dalla posizione soprannumeraria.

     I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i subalterni di cui alla lettera b) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici.

     Gli ufficiali di cui alla lettera c) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianità posseduti alla data del 1° gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianità corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente. L'immissione ha luogo con precedenza per gli ufficiali trattenuti in servizio e, successivamente, per gli ufficiali che siano stati collocati in ausiliaria per età da minor tempo. A parità di dette condizioni, l'ordine di precedenza è stabilito in ciascuna categoria secondo le norme dell'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

     Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) sono immessi nel ruolo speciale unico previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'art. 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti di pari anzianità di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria [5] .

 

          Art. 17.

     Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'art. 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     Fino al riassorbimento delle suddette eccedenze sono lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico.

 

          Art. 18.

     Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1963 sono determinate dopo i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 16 con riferimento alla data del 1° gennaio 1963.

     Fino a quando non saranno effettuate promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la Commissione ordinaria di avanzamento di cui all'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'art. 9 della presente legge, si intende legittimamente costituita senza la partecipazione dei due colonnelli dello stesso ruolo speciale unico.

 

          Art. 19.

     Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare:

     a) i capitani di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, trattenuti in servizio, che non abbiano superato il 40° anno di età;

     b) i marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano superato il 45° anno di età.

     Il compimento del limite di età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i concorsi.

 

          Art. 20.

     Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri e nei servizi, le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo unico della legge 22 giugno 1956, n. 701.

 

          Art. 21.

     Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, le vacanze che si formeranno nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, saranno portate in diminuzione dei soprannumeri suddetti.

 

          Art. 22.

     Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino dal servizio permanente e che, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, debbono essere trasferiti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, sono iscritti nei ruoli corrispondenti a quelli normali dell'Arma di impiego.

 

          Art. 23.

     All'onere di lire 220.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Allegati

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 28 aprile 1976, n. 192. L’art. 4 della L. 28 aprile 192/1976 è stata abrogata dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297.

[3]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 308.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 308.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 308.