§ 46.8.30a - Legge 2 marzo 1963, n. 308.
Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:02/03/1963
Numero:308


Sommario
Art. 1.      All'art. 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono apportate le seguenti [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il termine di presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo speciale unico da parte degli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) dell'art. 16 della [...]


§ 46.8.30a - Legge 2 marzo 1963, n. 308. [1]

Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

(G.U. 29 marzo 1963, n. 85).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

     Nel primo comma, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

     "d) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data d'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940".

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere a), c) e d) del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili. Per i maggiori ed i capitani, qualora non vi siano posti sufficienti nell'organico del rispettivo grado, si tiene conto anche dei posti disponibili rispettivamente nell'organico dei tenenti colonnelli e dei subalterni".

     L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) sono immessi nel ruolo speciale unico previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'art. 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti di pari anzianità di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria".

 

          Art. 2. [2]

     A decorrere dal 1° gennaio 1963, la nota (g) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

     (g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo avere effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'art. 48. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli.

     Nell'anno 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 419. A tal fine sono formati due quadri di avanzamento: uno sotto la data del 1° gennaio 1964, iscrivendovi 155 ufficiali, ed uno sotto la data del 1° luglio 1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1963 e del 1° luglio 1964, comprendendovi, rispettivamente, 194 e 225 ufficiali. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo aver effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'art. 48.

     A decorrere dal 1965, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno; il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato da un diciassettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione è determinata sotto la data del 31 dicembre 1964.

     In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale".

 

          Art. 3.

     Il termine di presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo speciale unico da parte degli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) dell'art. 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, quale risulta modificato dall'art. 1 della presente legge, è prolungato di 30 giorni a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 novembre 1964, n. 1249.