§ 46.8.279 - Legge 14 ottobre 1960, n. 1191.
Organici dei sottufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:14/10/1960
Numero:1191


Sommario
Art. 1.      Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, quali risultano dall'art. 1 della legge 24 luglio 1951, n. [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Il ruolo dei sottufficiali maniscalchi, di cui al regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e il ruolo dei sottufficiali musicanti di cui alla legge 14 settembre 1940, [...]
Art. 4.      L'organico dei sergenti maggiori di cui all'art. 1 sarà raggiunto gradualmente come segue
Art. 5.      I sergenti maggiori che, alla data in entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di ammessi alla seconda rafferma di due anni di cui all'art. 3 [...]
Art. 6.      I sergenti provenienti dal soppresso ruolo dei sottufficiali musicanti, già in carriera continuativa ai sensi della legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono promossi al [...]
Art. 7.      I soprannumeri risultanti nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, rispetto agli organici di cui all'art. [...]
Art. 8.      Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), [...]
Art. 9.      Il Ministro per la difesa è autorizzato, entro i limiti numerici della forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma, a concedere, fino al massimo di [...]
Art. 10.      Per i sergenti e i sergenti maggiori rimasti in servizio oltre i previsti vincoli di ferma e di rafferma in attesa, rispettivamente, della promozione e della nomina in [...]
Art. 11.      Nell'esercizio finanziario 1960-61 la forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è fissata in 4000 unità


§ 46.8.279 - Legge 14 ottobre 1960, n. 1191. [1]

Organici dei sottufficiali dell'Esercito.

(G.U. 29 ottobre 1960, n. 266)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, quali risultano dall'art. 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sono sostituiti dai seguenti:

marescialli maggiori ed aiutanti di battaglia N. 2.500

marescialli capi N. 3.300

marescialli ordinari N. 3.900

sergenti maggiori N. 7.200.

     L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1500 unità.

     La forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

 

          Art. 2. [2]

     A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 30 mesi di anzianità di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento.

     Ai suddetti fini sono valutabili i sergenti che abbiano superato appositi esperimenti effettuati con le modalità stabilite dal Ministero.

 

          Art. 3.

     Il ruolo dei sottufficiali maniscalchi, di cui al regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e il ruolo dei sottufficiali musicanti di cui alla legge 14 settembre 1940, n. 1549, sono soppressi. I sottufficiali appartenenti ai suddetti ruoli sono trasferiti nel ruolo unico delle Armi e servizi dell'Esercito e ad essi si applicano, per l'avanzamento, le disposizioni vigenti per i sottufficiali dell'Esercito.

 

Norme transitorie

 

          Art. 4.

     L'organico dei sergenti maggiori di cui all'art. 1 sarà raggiunto gradualmente come segue:

     5.000 unità dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     5.800 unità dal 1° luglio 1961;

     6.600 unità dal 1° luglio 1962;

     7.200 unità dal 1° luglio 1963.

 

          Art. 5.

     I sergenti maggiori che, alla data in entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di ammessi alla seconda rafferma di due anni di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, sono, a domanda, e se giudicati idonei, nominati in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     I sergenti maggiori giudicati non idonei sono trasferiti nella categoria di complemento e collocati in congedo illimitato.

 

          Art. 6.

     I sergenti provenienti dal soppresso ruolo dei sottufficiali musicanti, già in carriera continuativa ai sensi della legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono promossi al grado di sergente maggiore e nominati in servizio permanente effettivo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599. E' esclusa la corresponsione di assegni arretrati.

 

          Art. 7.

     I soprannumeri risultanti nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, rispetto agli organici di cui all'art. 1, saranno riassorbiti utilizzando, in ciascuno dei due gradi predetti, la metà delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire dal 1° gennaio 1965.

 

          Art. 8.

     Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiuto le seguenti permanenze minime:

     sergente maggiore: 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore;

     maresciallo ordinario: 4 anni nel grado;

     maresciallo capo: 4 anni nel grado [3].

     In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio [4].

 

          Art. 9.

     Il Ministro per la difesa è autorizzato, entro i limiti numerici della forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma, a concedere, fino al massimo di cinque, ulteriori rafferme annuali oltre quelle previste dall'art. 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni.

 

          Art. 10.

     Per i sergenti e i sergenti maggiori rimasti in servizio oltre i previsti vincoli di ferma e di rafferma in attesa, rispettivamente, della promozione e della nomina in servizio permanente, il predetto servizio si considera come prestato in prosecuzione di ferma e di rafferma. Per i sergenti maggiori il servizio stesso è considerato valido ai fini del compimento del periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento a maresciallo ordinario.

 

          Art. 11.

     Nell'esercizio finanziario 1960-61 la forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma è fissata in 4000 unità.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 16 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 23 giugno 1962, n. 882.