§ 46.8.43 - Legge 14 ottobre 1940, n. 1549.
Norme per l'organico e per l'avanzamento dei musicanti effettivi e modificazioni all'art. 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:14/10/1940
Numero:1549


Sommario
Art. 1.      L'organico delle musiche presidiare di corpo d'armata si compone, oltre che dal maestro direttore e ispettore delle bande reggimentali, di 50 esecutori, così divisi
Art. 2.      Il maresciallo vice-direttore di banda ed i sottufficiali musicanti effettivi gravano sull'organico generale dei rispettivi gradi
Art. 3.      L'avanzamento ai gradi di caporale, caporale maggiore, sergente e sergente maggiore dei militari musicanti effettivi è regolato dalle norme vigenti sull'avanzamento dei [...]
Art. 4.      I musicanti effettivi, suonatori di uno degli strumenti di prime parti, indicati nell'allegato 1 alla presene legge, possono raggiungere il grado di sergente maggiore
Art. 5.      I militari all'atto della nomina a musicante effettivo assumono la ferma di anni tre e con la promozione a sergente commutano tale ferma in quella di due anni con [...]
Art. 6.      In deroga all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sergenti [...]
Art. 7.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i graduati musicanti effettivi non sono più ammessi a rafferme triennali o annuali con premio
Art. 8.      Le indennità di rafferma triennale con premio, previste dall'art. 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, sono pagabili al termine di [...]
Art. 9.      I militari raffermati con premio non avranno più diritto ad anticipazioni sulle indennità di rafferma triennale con premio
Art. 10.      Ai marescialli capi-banda, istituiti con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1077, non è dovuta alcuna speciale sovrapaga o indennità per la carica da essi ricoperta
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 46.8.43 - Legge 14 ottobre 1940, n. 1549. [1]

Norme per l'organico e per l'avanzamento dei musicanti effettivi e modificazioni all'art. 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

(G.U. 20 novembre 1940, n. 271)

 

 

     Art. 1.

     L'organico delle musiche presidiare di corpo d'armata si compone, oltre che dal maestro direttore e ispettore delle bande reggimentali, di 50 esecutori, così divisi:

 

Prime parti:

 

 

maresciallo vice-direttore di banda

N.

1

sergenti maggiori, sergenti, caporali maggiori, caporali o soldati musicanti effettivi

"

8

Seconde parti:

 

 

sergente maggiore musicante effettivo

N.

1

sergenti, caporali maggiori, caporali o soldati musicanti effettivi

"

10

Terze parti:

 

 

allievi musicanti (volontari ordinari o di leva)

N.

20

aspiranti allievi musicanti (volontari ordinari o di leva)

"

10

 

N.

50

 

          Art. 2.

     Il maresciallo vice-direttore di banda ed i sottufficiali musicanti effettivi gravano sull'organico generale dei rispettivi gradi.

 

          Art. 3.

     L'avanzamento ai gradi di caporale, caporale maggiore, sergente e sergente maggiore dei militari musicanti effettivi è regolato dalle norme vigenti sull'avanzamento dei graduati e dei sottufficiali del regio esercito.

 

          Art. 4.

     I musicanti effettivi, suonatori di uno degli strumenti di prime parti, indicati nell'allegato 1 alla presene legge, possono raggiungere il grado di sergente maggiore.

     I musicanti effettivi, suonatori di uno degli strumenti di seconde parti, di cui all'allegato 1 alla presente legge, possono essere promossi fino al grado di sergente sempreché abbiano almeno due anni di servizio effettivo, di cui sei mesi prestati col grado di caporal maggiore. Per coprire la vacanza nel posto di sergente maggiore di seconde parti è, però, promovibile il sergente di seconde parti più anziano.

 

          Art. 5.

     I militari all'atto della nomina a musicante effettivo assumono la ferma di anni tre e con la promozione a sergente commutano tale ferma in quella di due anni con l'obbligo però di prestare un anno di servizio col grado conseguito.

 

          Art. 6.

     In deroga all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sergenti musicanti effettivi, suonatori di uno strumento di seconde parti, al compimento della ferma di due anni, dei quali uno col grado di sergente, possono essere ammessi, se ritenuti meritevoli, alla rafferma di un anno, al termine della quale, qualora chiedano di continuare il servizio, se giudicati idonei, possono essere ammessi alla carriera continuativa con lo stesso grado. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati.

     I sergenti musicanti effettivi, già ammessi alla carriera continuativa che siano promossi sergenti maggiori, proseguono, col nuovo grado, nella carriera continuativa.

 

          Art. 7.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i graduati musicanti effettivi non sono più ammessi a rafferme triennali o annuali con premio.

 

          Art. 8.

     Le indennità di rafferma triennale con premio, previste dall'art. 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, sono pagabili al termine di ciascuna rafferma.

     Nei riguardi dei sottufficiali e graduati di truppa, che abbiano già maturato il diritto a tale indennità o trentaseiesimi di essa, verrà fatto luogo alla liquidazione dei relativi crediti.

 

          Art. 9.

     I militari raffermati con premio non avranno più diritto ad anticipazioni sulle indennità di rafferma triennale con premio.

 

          Art. 10.

     Ai marescialli capi-banda, istituiti con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1077, non è dovuta alcuna speciale sovrapaga o indennità per la carica da essi ricoperta.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

     ALLEGATO 1

     Ripartizione degli strumenti musicali devoluti a musicanti effettivi.

 

 

Prime parti.

 

 

1.

Flicorno sopranino

N.

1

2.

1° clarinetto piccolo

"

1

3.

1° clarinetto soprano

"

1

4.

Flicorno soprano

"

1

5.

1° flicorno tenore

"

1

6.

1 cornetta

"

1

7.

1 tromba in fa o in mi b

"

1

8.

Flicorno basso

"

1

9.

Saxofono tenore

"

1

 

Seconde parti

 

 

1.

2° clarinetto soprano

N.

1

2.

2° clarinetto piccolo

"

1

3.

3° clarinetto soprano

"

1

4.

1° corno in fa o in mi b

"

1

5.

1° flicorno contrabasso

"

1

6.

1 tromba in si b basso

"

1

7.

1° clarinetto contralto

"

1

8.

1° saxofono contralto

"

1

9.

1° flicorno basso grave in fa o in mi b

"

1

10.

1° flauto

"

1

11.

Cassa

"

1

 

     ALLEGATO 2

     Ripartizione degli strumenti musicali devoluti agli allievi e aspiranti allievi musicanti militari non di carriera.

 

 

Terze parti

 

 

1.

1° oboe

N.

1

2.

2° oboe

"

1

3.

2° flauto

"

1

4.

4° clarinetto soprano

"

1

5.

5° clarinetto soprano

"

1

6.

6° clarinetto soprano

"

1

7.

7° clarinetto soprano

"

1

8.

8° clarinetto soprano

"

1

9.

2° clarinetto contralto

"

1

10.

Saxofono soprano

N.

1

11.

2° saxofono contralto

"

1

12.

1° saxofono baritono

"

1

13.

Contrabasso ad ancia oppure 2° saxofono baritono

"

1

14.

2° corno

"

1

15.

3° corno

"

1

16.

4° corno

"

1

17.

2a cornetta

"

1

18.

2a tromba in mi b

"

1

19.

1° trombone tenore

"

1

20.

2° trombone tenore

"

1

21.

Trombone basso in fa

"

1

22.

2° flicorno soprano

"

1

23.

1° flicorno contralto

"

1

24.

2° flicorno contralto

"

1

25.

2° flicorno tenore

"

1

26.

2° flicorno basso

"

1

27.

2° flicorno basso grave in mi b o in fa oppure 2° flicorno contrabasso in si b

"

1

28.

2° flicorno contrabasso

"

1

29.

Tamburo o timpani

"

1

30.

Piatti

"

1

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.