§ 46.8.23 - R.D.L. 28 gennaio 1935, n. 314 .
Approvazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/01/1935
Numero:314


Sommario
Art. unico.      Sono approvate le annesse norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica, firmate, d'ordine nostro, dal ministro segretario di [...]
Art. 1.      Nessun cittadino italiano può conseguire la nomina ad ufficiale se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado che dovrebbe rivestire e se [...]
Art. 2.      Nessun ufficiale può conseguire avanzamento se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado superiore per qualità fisiche, intellettuali, per [...]
Art. 3.      La carriera di ufficiale in servizio permanente si inizia
Art. 4.  [3].
Art. 5.  [4].
Art. 6.  [5].
Art. 7.  [6].
Art. 8.      L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio permanente decorre dalla data del decreto di nomina, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito
Art. 9.  [9].
Art. 10.  [10].
Art. 11.  [11].
Art. 12.      I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specialisti dell'arma aeronautica, sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, dai marescialli in servizio [...]
Art. 13.      I tenenti in servizio permanente del ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico sono tratti, per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani [...]
Art. 14.      I tenenti del genio aeronautico, all'atto della nomina, vengono assegnati ai soli fini dell'impiego e secondo la necessità del servizio, i loro titoli di studio e le [...]
Art. 15.  [12].
Art. 16.      I Tenenti in servizio permanente del ruolo Commissariato sono tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani che posseggano una delle [...]
Art. 17.  [15].
Art. 17 bis.  [17].
Art. 18.      Su proposta del ministro per l'aeronautica e previo parere favorevole della commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 potrà farsi luogo a speciali nomine [...]
Art. 19.      Nei reclutamenti di cui agli articoli 13, 16, e 17 e 17-bis qualora subito dopo la nomina, il ministero dell'aeronautica ritenga opportuno istituire un corso di [...]
Art. 20.      Ferma l'osservanza delle norme generali, in quanto applicabili, relative ai concorsi ad impieghi statali, i requisiti da richiedersi in aggiunta a quelli previsti dal [...]
Art. 21.      L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, nei singoli ruoli e categorie, con promozioni successive da un grado all'altro nella misura e con le norme fissate dal [...]
Art. 22.      Agli effetti dell'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente della regia aeronautica sono inscritti in ruoli e categorie come appresso, in conformità di quanto [...]
Art. 23.      E' ammesso, a domanda, il passaggio degli ufficiali dal ruolo naviganti al ruolo servizi nei casi specificati dal presente decreto-legge
Art. 24.  [21].
Art. 25.  [22].
Art. 26.      Potrà farsi luogo, su parere favorevole della commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 59, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di [...]
Art. 27.      Le promozioni a scelta ai gradi ai quali si accede con avanzamento promiscuo ad anzianità ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, [...]
Art. 28.      Gli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, idonei all'avanzamento a scelta, saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità, nel limite dei posti [...]
Art. 29.      Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono ai capi di una [...]
Art. 30.  [24].
Art. 31.      I sottotenenti dei varii ruoli e categorie della regia aeronautica ancorchè abbiano compiuto il prescritto limite minimo di permanenza nel grado, non potranno essere [...]
Art. 32.      Nessuno può essere promosso se non esistano vacanze organiche nel grado superiore del rispettivo ruolo e categoria, tranne che per merito di guerra e salvo il caso [...]
Art. 33.      L'ufficiale che trovasi in disponibilità, in aspettativa, sospeso dall'impiego, o sottoposto a procedimento penale od a consiglio di disciplina non può conseguire [...]
Art. 34.      Nessun ufficiale del ruolo naviganti può essere promosso al grado superiore, tranne che per merito di guerra o per merito straordinario, se non abbia compiuto, presso [...]
Art. 35.      I sottotenenti del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, provenienti dagli allievi di cui al n. 1 dell'art. 5, sono promossi al grado di tenente al termine del corso di [...]
Art. 36.      I capitani del ruolo naviganti dell'arma aeronautica non possono conseguire avanzamento al grado superiore se non abbiano frequentato e superato il "corso normale” della [...]
Art. 37.      I tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'arma aeronautica non possono conseguire avanzamento al grado superiore se non abbiano frequentato un corso di alti studi [...]
Art. 38.      Il grado di generale d'armata aerea è conferito esclusivamente in tempo di guerra ai generali di squadra investiti del comando di un'armata aerea
Art. 39.      Il grado di maresciallo dell'aria può essere conferito esclusivamente ai generali di armata aerea per azioni di guerra
Art. 40.      Gli ufficiali piloti di aeroplano o d'idrovolante, del ruolo naviganti, i quali vengono dichiarati in modo permanente non più idonei al pilotaggio per gravi esiti di [...]
Art. 41.      Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli 35 e 40, nel ruolo servizi possono essere trasferiti, a loro domanda, col proprio grado ed anzianità, gli ufficiali [...]
Art. 42.      Gli ufficiali del ruolo servizi, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi ad anzianità al grado superiore se non siano stati prima [...]
Art. 43.      L'ufficiale del ruolo naviganti trasferito nel ruolo servizi, qualunque sia la sua anzianità di grado, concorre nell'avanzamento in tale ruolo soltanto dopo il [...]
Art. 44.      Qualora nei vari gradi del ruolo servizi esistano eccedenze per effetto di trasferimenti in soprannumero di ufficiali del ruolo naviganti divenuti permanentemente [...]
Art. 45.      Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento
Art. 46.      Agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, i quali non chiedano o non ottengano il trasferimento nel ruolo servizi, se del ruolo naviganti, ovvero non [...]
Art. 47.      I cittadini che aspirano a conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente debbono dimostrare, mediante la presentazione dei documenti che saranno di volta in [...]
Art. 48.      La idoneità fisica è accertata mediante visita sanitaria
Art. 49.      Il ministero dell'aeronautica ogni anno determina e fa conoscere i limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun [...]
Art. 50.      In relazione al disposto dell'articolo precedente il ministero dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianità, nonchè quelli per [...]
Art. 51.      Gli esami avranno luogo avanti a commissioni i cui componenti saranno nominati di volta in volta dal ministero dell'aeronautica
Art. 52.      I capitani idonei agli esami per l'avanzamento a scelta e quelli che, pur non essendo stati dichiarati idonei, abbiano tuttavia riportato negli esami l'approvazione in [...]
Art. 53.      Indipendentemente dall'obbligo dei corsi speciali di istruzione od esami stabiliti dal presente decreto-legge per l'avanzamento a taluni gradi, il ministero, quando lo [...]
Art. 54.      I giudizi per l'avanzamento ad anzianità a scelta ed a scelta assoluta, e per i passaggi di ruolo vengono pronunciati in primo e secondo grado, secondo quanto è [...]
Art. 55.      Il giudizio di primo grado è dato dalle autorità gerarchiche, le quali, senza riunirsi in commissione, si pronunciano successivamente a cominciare da quella meno elevata [...]
Art. 56.      Gli specchi di proposta di cui all'articolo precedente sono trasmessi per via gerarchica al ministero dell'aeronautica
Art. 57.      L'esito del giudizio di primo grado risulta dal complesso dei vari giudizi espressi dal proponente e dalle autorità gerarchiche superiori
Art. 58.      Qualora l'ufficiale da giudicare non dipenda direttamente da autorità aeronautiche, le autorità che dovranno concorrere alla formazione del giudizio di primo grado [...]
Art. 59.      Il giudizio di secondo grado è dato da una commissione superiore di avanzamento, i cui membri devono riunirsi per discutere e per decidere
Art. 60.      Le deliberazioni della commissione superiore di avanzamento sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti, trascurandosi nel computo l'eventuale [...]
Art. 61.      La commissione superiore di avanzamento è chiamata anche a dare il proprio parere sulle proposte di nomina in servizio permanente o di promozioni per merito [...]
Art. 62.      Delle proprie deliberazioni la commissione superiore di avanzamento redige apposito verbale, nel quale sarà per ciascun ufficiale riportato il giudizio in merito [...]
Art. 63.      L'ufficiale è riconosciuto "idoneo" all'avanzamento o meritevole del passaggio di ruolo quando risultino favorevoli i giudizi di primo e di secondo grado
Art. 64.      Per gli ufficiali che ricoprano la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione o siano membri del gran consiglio, il giudizio di [...]
Art. 65.      Eccetto per l'avanzamento ai vari gradi di generale, quando per speciali circostanze qualche autorità gerarchica oppure la commissione superiore di avanzamento non sia [...]
Art. 66.      Per gli ufficiali per i quali sia stato emesso un giudizio sospensivo dovrà procedersi ad un nuovo accertamento della loro idoneità, o meno, all'avanzamento, prima della [...]
Art. 67.      Gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego non sono scrutinati agli effetti dell'avanzamento, non potendo essi durante tale posizione [...]
Art. 68.      Gli ufficiali che, per essersi trovati in disponibilità, in aspettativa, o sospesi dall'impiego o per altre circostanze speciali non siano stati a suo tempo giudicati [...]
Art. 69.      Sulla base dei giudizi di primo e secondo grado e delle decisioni del ministro, saranno compilati i quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta seguendo l'ordine di [...]
Art. 70.      Nel caso previsto dell'art. 64, e qualora trattisi di avanzamento a scelta assoluta, il capo del governo determinerà quale vacanza utile all'avanzamento l'ufficiale [...]
Art. 71.      Agli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento, nonchè a quelli dichiarati "non idonei" o nei cui riguardi venga pronunciato giudizio sospensivo, viene data, dal [...]
Art. 72.      I quadri di avanzamento hanno valore per un anno solare, e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui sono formati
Art. 73.      Le promozioni degli ufficiali "idonei" all'avanzamento potranno essere effettuate con anzianità corrispondente alla data in cui si è verificata la vacanza nel grado [...]
Art. 74.      Quando un ufficiale già inscritto sul quadro di avanzamento venga a perdere per motivi fisici, intellettuali o di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, si [...]
Art. 75.      Con la notificazione di cui all'articolo precedente rimane sospeso per l'ufficiale qualsiasi diritto alla eventuale promozione fino a quando la sua posizione non sia [...]
Art. 76.      Rimane sospesa l'inscrizione sul quadro di avanzamento per l'ufficiale a carico del quale siano stati disposti regolari accertamenti di carattere sanitario, ovvero [...]
Art. 77.      Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non siano vincolati al servizio permanente e cioè
Art. 78.      Gli ufficiali in congedo della regia aeronautica, sono inscritti in altrettanti separati ruoli di anzianità a seconda dell'arma o corpo e categoria cui appartengono, [...]
Art. 79.      Il criterio fondamentale di cui agli articoli 1 e 2 è applicato anche per gli ufficiali in congedo
Art. 80.  [27].
Art. 81.      Gli ufficiali di complemento possono inoltre essere tratti
Art. 82.      A parità di grado e di anzianità gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti in ruolo prima di ogni altro
Art. 83.      Le disposizioni di cui alla lettera b dell'art. 81 e del successivo art. 82 si applicano anche per gli ufficiali del regio esercito e della regia marina delle categorie [...]
Art. 84.      Il trasferimento nei ruoli della regia aeronautica degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 81, lettera b e 83, potrà eccezionalmente essere disposto, sentito il [...]
Art. 85.      Gli ufficiali in congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali per motivi fisici abbiano perduto in modo permanente le [...]
Art. 86.      L'avanzamento ha luogo normalmente per anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuati per quelli del congedo provvisorio, i quali in tempo di [...]
Art. 87.      Eccezionalmente, ed a seconda di particolari necessità, agli ufficiali di complemento potrà essere consentito anche l'avanzamento a scelta, purchè vengano a trovarsi in [...]
Art. 88.      L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità stabiliti
Art. 89.      Gli ufficiali di complemento giudicati "idonei" all'avanzamento a scelta saranno promossi con precedenza sulle promozioni ad anzianità, e con un guadagno massimo di [...]
Art. 90.      Nessun ufficiale in congedo può conseguire avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali idonei, per il medesimo titolo, del servizio [...]
Art. 91.      L'ufficiale in congedo che provenga da altri ruoli, qualunque sia la sua anzianità di grado, non può conseguire avanzamento con data anteriore a quella di trasferimento [...]
Art. 92.      Nessun ufficiale in congedo può conseguire avanzamento se non abbia compiuto almeno la sottoindicata permanenza nel grado
Art. 93.      Gli ufficiali di complemento possono essere promossi in tempo di pace fino al grado di tenente colonnello
Art. 94.      Per quanto ha riferimento all'accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in congedo, per la loro inscrizione nei quadri, per la cancellazione, per la [...]
Art. 95.      Per i giudizi di avanzamento riferentisi agli ufficiali in congedo che ricoprono la carica di ministro o di sottosegretario di Stato, presso qualsiasi amministrazione, o [...]
Art. 96.      L'ufficiale in congedo, ad eccezione di quello in congedo provvisorio, che, per spiccate qualità militari o per qualità organizzative e direttive palesate nella vita [...]
Art. 97.      In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli nomine e promozioni straordinarie per merito di guerra
Art. 98.      In tempo di guerra qualunque ufficiale inferiore di complemento può essere nominato in servizio permanente straordinariamente per merito di guerra, con grado non [...]
Art. 99.      In tempo di guerra le promozioni possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami o corsi di cultura prescritti, ed indipendentemente dai periodi minimi di [...]
Art. 100.      Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra e che abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso reparti operanti in zona di [...]
Art. 101.      Con disposizioni speciali, da emanarsi con decreto reale, saranno stabilite le modalità da seguire in tempo di guerra per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a [...]
Art. 102.      Per la dichiarazione di non idoneità agli uffici del grado si osserveranno le stesse norme previste per la cancellazione dai quadri di avanzamento, salvo che si tratti [...]
Art. 103.      Gli ufficiali inferiori in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, pur continuando ad [...]
Art. 104.      Gli ufficiali muniti del solo brevetto di osservatore che, pur conservando l'attitudine al servizio di osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al [...]
Art. 105.      Gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, permanentemente inabili al pilotaggio di aeroplano, e muniti del brevetto di pilota o ufficiale di bordo del [...]
Art. 106.      Gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica muniti del brevetto di pilota o ufficiale di bordo di dirigibile, già riconosciuti permanentemente non [...]
Art. 107.      Agli ufficiali delle categorie in congedo muniti del solo brevetto di pilota di dirigibile, o di ufficiale di bordo di dirigibile, passati a far parte del ruolo [...]
Art. 108.      Gli ufficiali della regia aeronautica, già incorsi nell'esclusione definitiva dall'avanzamento e trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 41 della legge 23 giugno 1927, [...]
Art. 109.      I capitani del ruolo naviganti dell'arma aeronautica con anzianità di grado anteriore al 3 marzo 1932 e con anzianità di nomina a sottotenente (o di servizio in servizio [...]
Art. 110.      I limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento per gli ufficiali che concorrono all'avanzamento a scelta assoluta, già stabiliti all'entrata in [...]
Art. 111.      Qualora i comandanti di zona aerea territoriale non rivestano tutti il grado di generale di squadra, il giudizio in merito all'avanzamento al grado stesso e a quello di [...]
Art. 112.      Qualora il capo di stato maggiore della regia aeronautica, anche se incaricato delle funzioni, non rivesta il grado di generale di squadra, il giudizio per l'avanzamento [...]
Art. 113.      Gli ufficiali del regio esercito e della regia marina trasferiti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo della regia aeronautica fino a tutto il 31 dicembre [...]
Art. 114.      Sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso di alti studi, di cui al precedente art. 37, i tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, che, [...]
Art. 115.      E' data facoltà al ministro per l'aeronautica di procedere alla nomina in servizio permanente per merito di guerra di quegli ufficiali che, già riconosciuti meritevoli [...]
Art. 116.      Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 52 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, primo, secondo e terzo comma; nulla è altresì innovato a quanto disposto [...]
Art. 117.      E' in facoltà del ministro per l'aeronautica, fino a tutto l'anno 1936 di ammettere ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo [...]
Art. 118.      Il ministro per l'aeronautica potrà emanare, di concerto col ministro per le finanze, speciali norme esecutive per la applicazione del presente decreto-legge, fino a [...]
Art. 119.      Le disposizioni contenute nella legge 23 giugno 1927, n. 1018, e successive modificazioni, nonchè tutte le altre comunque riguardanti il reclutamento e l'avanzamento [...]


§ 46.8.23 - R.D.L. 28 gennaio 1935, n. 314 [1].

Approvazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica.

(G.U. 10 aprile 1935, n. 84)

 

 

     Art. unico.

     Sono approvate le annesse norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica, firmate, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per l'aeronautica.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

 

Norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica

 

Titolo I

 

DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER LA NOMINA AD UFFICIALE E PER L'AVANZAMENTO

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 1.

     Nessun cittadino italiano può conseguire la nomina ad ufficiale se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado che dovrebbe rivestire e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, fisici, intellettuali e di cultura generale e professionale.

 

          Art. 2.

     Nessun ufficiale può conseguire avanzamento se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado superiore per qualità fisiche, intellettuali, per cultura generale, per carattere e condotta, e se non possiede la cognizione completa sia teorica che pratica dei particolari del servizio della propria arma o corpo e categoria.

     I requisiti di cui sopra sono necessari in misura sempre più elevata ed in relazione alle funzioni connesse al nuovo grado di mano in mano che l'ufficiale progredisce ai successivi gradi della gerarchia militare. Pertanto il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

 

Titolo II

 

DELLA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 3.

     La carriera di ufficiale in servizio permanente si inizia:

     1. col grado di sottotenente nei vari ruoli dell'arma aeronautica;

     2. col grado di tenente per il ruolo ingegneri e col grado di sottotenente per il ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico;

     3. col grado di tenente nel ruolo commissariato o col grado di sottotenente nel ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico;

     4. col grado di tenente nel corpo sanitario aeronautico [2].

 

          Art. 4. [3].

     Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali:

     1° non aver superato il ventisettesimo anno di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi dell'arma aeronautica e nel ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico;

     2° non aver superato il trentesimo anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del corpo di commissariato aeronautico;

     3° non aver superato il trentaduesimo anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ufficiali medici del corpo sanitario aeronautico;

     4° non aver superato il trentaseiesimo anno di età per la nomina degli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico a sottotenente in servizio permanente effettivo del corpo e ruolo suddetti;

     5° non aver superato il trentaseiesimo anno di età per la nomina dei marescialli in servizio permanente a sottotenente nei ruoli servizi e specialisti dell'arma aeronautica, assistenti tecnici del genio aeronautico e amministrazione del corpo di commissariato aeronautico.

     Il limite di età di cui al n. 1 è elevato a trentadue anni per la nomina dei sottufficiali piloti a sottotenente nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica e a trentasei anni per i sottufficiali in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale per la partecipazione ai concorsi di cui alla lettera a) del successivo art. 17.

     Tutti i limiti di cui sopra si intendono riferiti alla data del decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso, qualora si tratti di concorso per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente.

     Qualora invece si tratti di concorsi per i quali la nomina è preceduta da corsi di istruzione, il ministero dell'aeronautica determinerà di volta in volta il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi stessi, in relazione alla presumibile durata dei corsi.

     I limiti predetti sono aumentabili:

     a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F., da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F., dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

     b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

     c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

     Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purché complessivamente non si superi, sempre alla data del bando di concorso, un'età inferiore di dieci anni a quella prevista per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali subalterni dei ruoli corrispondenti.

     Per la partecipazione ai concorsi per la nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica non è applicabile alcuna delle suddette maggiorazioni.

 

Capo II

 

NORME SPECIALI

 

§ 1

 

ARMA AERONAUTICA - RUOLO NAVIGANTI

 

          Art. 5. [4].

     I sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi della Accademia aeronautica che abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore di aeroplano.

 

          Art. 6. [5].

 

          Art. 7. [6].

 

          Art. 8.

     L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio permanente decorre dalla data del decreto di nomina, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

     Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse [7].

     Però per gli aspiranti, che alla fine dell'ultimo anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di riparazione, l'anzianità di sottotenente sarà diminuita del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una sessione e l'altra di esame.

     Fermo il disposto del precedente capoverso, e salvo il caso d'infermità o di forza maggiore, per gli aspiranti che, pur dichiarati idonei nell'una o nell'altra sessione di esami, non potessero essere nominati sottotenenti per non aver conseguito il prescritto brevetto aeronautico, l'anzianità di sottotenente sarà diminuita di un periodo di tempo uguale a quello intercedente fra la data del conseguimento del brevetto aeronautico e quella della chiusura della sessione di esami immediatamente precedente.

     Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame [8] .

 

          Art. 9. [9].

     L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento.

 

§ 2

 

ARMA AERONAUTICA - RUOLO SERVIZI

 

          Art. 10. [10].

 

          Art. 11. [11].

 

§ 3

 

ARMA AERONAUTICA - RUOLO SPECIALISTI

 

          Art. 12.

     I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specialisti dell'arma aeronautica, sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, dai marescialli in servizio permanente delle corrispondenti categorie, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo combattente dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota.

     Per prendere parte al concorso di cui sopra, i marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado.

     L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

 

§ 4

 

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO - RUOLO INGEGNERI

 

          Art. 13.

     I tenenti in servizio permanente del ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico sono tratti, per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in ingegneria, ovvero laureati in chimica industriale ed abilitati all'esercizio della professione.

     L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

 

          Art. 14.

     I tenenti del genio aeronautico, all'atto della nomina, vengono assegnati ai soli fini dell'impiego e secondo la necessità del servizio, i loro titoli di studio e le loro attitudini, ad una delle seguenti categorie:

     1ª categoria ufficiali ingegneri aeronautici;

     2ª categoria ufficiali ingegneri edili;

     3ª categoria ufficiali ingegneri radioelettricisti;

     4ª categoria ufficiali ingegneri d'armamento;

     5ª categoria ufficiali ingegneri chimici.

     E' ammesso, sia a domanda sia d'autorità, in relazione alle esigenze di servizio, il passaggio da una categoria all'altra degli ufficiali del ruolo ingegneri, che ne posseggano i requisiti. Gli ufficiali di detto ruolo sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria. Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con determinazione ministeriale.

     Gli ufficiali della categoria ingegneri aeronautici possono inoltre, a loro domanda, essere ammessi a frequentare corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto aeronautico.

 

§ 5

 

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO - RUOLO ASSISTENTI TECNICI

 

          Art. 15. [12].

     I sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico sono tratti in base a concorsi per titoli e per esami dagli ufficiali di complemento del corrispondente ruolo, dai marescialli in servizio permanente della corrispondente categoria, nonché dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota. Per prendere parte ai concorsi di cui sopra, gli ufficiali dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un regio istituto tecnico industriale o per geometra ed aver prestato almeno venti mesi di servizio quale ufficiale assistente tecnico.

     I marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado.

     L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre in ogni caso, dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

 

§ 6

 

CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO - RUOLO COMMISSARIATO

 

          Art. 16.

     I Tenenti in servizio permanente del ruolo Commissariato sono tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani che posseggano una delle seguenti lauree:

     laurea in giurisprudenza;

     laurea in economia e commercio;

     laurea in scienze sociali;

     laurea in scienze politiche;

     laurea in scienze economiche-marittime;

     laurea in scienze coloniali [13].

     L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

 

§ 7

 

CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO - RUOLO AMMINISTRAZIONE [14].

 

          Art. 17. [15].

     I sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico, sono tratti:

     a) in base a pubblici concorsi per titoli e per esami dai cittadini italiani muniti del diploma di perito e ragioniere commerciale, rilasciato da un regio istituto tecnico;

     b) in base a concorsi per titoli e per esami dai marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'arma aeronautica, nonché dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota.

     Il numero dei posti da conferirsi ai sensi della lettera b) non potrà superare il quarto dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, salva la facoltà al ministero di devolvere ai concorsi di cui alla lettera a) i posti che non venissero coperti per mancanza di marescialli idonei.

     Per prendere parte al concorso di cui sopra, i marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado.

 

§ 8

 

CORPO SANITARIO AERONAUTICO [16].

 

          Art. 17 bis. [17].

     I tenenti in servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico sono tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio della professione.

     L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

 

Capo III

 

NORME COMUNI AI VARII RUOLI

 

          Art. 18.

     Su proposta del ministro per l'aeronautica e previo parere favorevole della commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 potrà farsi luogo a speciali nomine di servizio permanente per merito straordinario di ufficiali inferiori di complemento e di marescialli in servizio permanente che, durante la prestazione del servizio militare, se ne siano resi meritevoli per servizi aeronautici di eccezionale importanza e distinzione.

     Tali nomine potranno essere effettuate, nei limiti dei posti disponibili, al grado iniziale di carriera previsto per i singoli ruoli dal precedente art. 3 ed in deroga di ogni altra disposizione stabilita dal presente decreto-legge, nonchè dalla legge 11 marzo 1926, n. 399.

     L'anzianità assoluta nel grado decorre dalla data del decreto di nomina.

 

          Art. 19.

     Nei reclutamenti di cui agli articoli 13, 16, e 17 e 17-bis qualora subito dopo la nomina, il ministero dell'aeronautica ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per un quarto dalla classifica riportata alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale [18].

 

          Art. 20.

     Ferma l'osservanza delle norme generali, in quanto applicabili, relative ai concorsi ad impieghi statali, i requisiti da richiedersi in aggiunta a quelli previsti dal presente decreto-legge e le modalità con le quali dovranno aver luogo i concorsi per i reclutamenti previsti dal presente titolo saranno stabiliti dal ministero dell'aeronautica sia in modo continuativo sia di volta in volta in occasione della emanazione dei relativi bandi di concorso.

 

Titolo III

 

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 21.

     L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, nei singoli ruoli e categorie, con promozioni successive da un grado all'altro nella misura e con le norme fissate dal presente decreto-legge.

     Le promozioni sono disposte con decreto reale.

 

          Art. 22.

     Agli effetti dell'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente della regia aeronautica sono inscritti in ruoli e categorie come appresso, in conformità di quanto previsto dalle leggi vigenti sull'ordinamento della regia aeronautica.

     Arma aeronautica.

     1) ruolo naviganti;

     2) ruolo servizi;

     3) ruolo specialisti; categoria:

     I - motoristi;

     II - montatori;

     III - radioaerologisti;

     IV - armieri artificieri;

     V - elettricisti;

     VI - fotografi;

     VII - automobilisti.

     Corpo del genio aeronautico

     1) ruolo ingegneri.

     I) categoria ingegneri;

     II) categoria geofisici.

     2) ruolo assistenti tecnici.

     I) categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie;

     II) categoria assistenti di metereologia [19].

     Corpo di commissariato aeronautico

     1) ruolo commissariato;

     2) ruolo amministrazione.

     Corpo sanitario aeronautico

     1) ruolo ufficiali medici [20].

 

          Art. 23.

     E' ammesso, a domanda, il passaggio degli ufficiali dal ruolo naviganti al ruolo servizi nei casi specificati dal presente decreto-legge.

     All'infuori di quanto è previsto nel precedente comma, non è ammesso il passaggio da uno ad altro ruolo, nè da una ad altra categoria, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 14.

 

          Art. 24. [21].

     L'avanzamento, in tempo di pace, ha luogo:

     sino al grado di generale di squadra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica;

     sino al grado di generale ispettore del grado aeronautico per gli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri;

     sino al grado di tenente generale di commissariato aeronautico per gli ufficiali del ruolo commissariato del corpo di commissariato aeronautico;

     sino al grado di maggiore generale medico di aeronautica, per gli ufficiali del corpo sanitario aeronautico;

     sino al grado di colonnello, per gli ufficiali del ruolo servizi dell'arma aeronautica, esclusi i maestri di scherma ed il maestro direttore del corpo musicale della Regia aeronautica, i quali non possono rivestire altro che il grado di sottotenente;

     sino al grado di capitano per il ruolo specialisti dell'arma aeronautica, per il ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e per il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico.

 

          Art. 25. [22].

     L'avanzamento per gli ufficiali in servizio permanente ha luogo ad anzianità, ad anzianità ed a scelta, e a scelta assoluta come risulta dalla seguente tabella:

     Arma aeronautica

 

 

Avanzamento al grado di

Ruolo naviganti

Ruolo servizi

Ruolo specialisti

Tenente

ad anzianità

ad anzianità

ad anzianità

Capitano

ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)

ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)

ad anzianità; a scelta senza esame

Maggiore

ad anzianità, fermo il disposto dell'art. 36; a scelta con esame (facoltativo)

ad anzianità previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)

--

Tenente

ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)

ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)

--

Colonnello

a scelta assoluta fermo il disposto dell'art. 37

a scelta assoluta

--

Gener. di brigata

a scelta assoluta

--

--

Gener. di divisione

a scelta assoluta

--

--

Gener. di squadra

a scelta assoluta

--

--

Corpo del genio aeronautico

Avanzamento al grado di

Ruolo ingegneri

Ruolo assistenti tecnici

Tenente

--

ad anzianità

Capitano

ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)

ad anzianità; a scelta senza esame

Maggiore

ad anzianità previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)

--

Tenente colonnello

ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)

--

Colonnello

a scelta assoluta

--

Maggior generale

a scelta assoluta

--

Tenente generale

a scelta assoluta

--

Generale ispettore

a scelta assoluta

--

Corpo di commissariato

Avanzamento al grado di

Ruolo commissariato

Ruolo amministrazione

Tenente

--

ad anzianità

Capitano

ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)

ad anzianità; a scelta senza esame

Maggiore

ad anzianità previo esame (obbligatorio a scelta con esame (facoltativo)

--

Tenente colonnello

ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)

--

Colonnello

a scelta assoluta

--

Maggior generale

a scelta assoluta

--

Tenente generale

a scelta assoluta

--

Corpo sanitario aeronautico

Avanzamento al grado di

Ruolo commissariato

Capitano

ad anzianità; previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)

Maggiore

ad anzianità; previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)

Tenente colonnello

ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)

Colonnello

a scelta assoluta

Maggior generale

a scelta assoluta

     Con decreto reale, su proposta del ministro dell'aeronautica saranno determinate le norme ed i programmi per i singoli esami.

 

          Art. 26.

     Potrà farsi luogo, su parere favorevole della commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 59, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che possiedano eccezionali qualità intellettuali, militari e di cultura così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, o che ne siano meritevoli per fatti aeronautici di eccezionale importanza e distinzione ovvero per servizi insigni resi allo Stato.

     Tali promozioni avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto, purchè l'ufficiale abbia raggiunto i primi due terzi del ruolo organico in vigore del rispettivo grado, calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

     Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a sua maestà il Re con particolareggiata relazione, da parte del ministro per l'aeronautica.

 

          Art. 27.

     Le promozioni a scelta ai gradi ai quali si accede con avanzamento promiscuo ad anzianità ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerando come avvenuta ad anzianità qualunque promozione disposta per altro titolo:

     una, per ogni tre promozioni consecutive ad anzianità al grado di capitano;

     una, per ogni due promozioni consecutive ad anzianità al grado di maggiore;

     una, per ogni promozione ad anzianità al grado di tenente colonnello.

 

          Art. 28.

     Gli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, idonei all'avanzamento a scelta, saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta non appena entrino nel primo quarto, se tenenti o capitani, nel primo terzo, se maggiori, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi, calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

     Gli ufficiali degli altri ruoli dell'arma aeronautica, del corpo del genio aeronautico del corpo di commissariato aeronautico e del corpo sanitario aeronautico idonei all'avanzamento a scelta, saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta, non appena entrino nel primo sesto se tenenti, nel primo quinto se capitani, nel primo quarto se maggiori, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi, calcolandosi come unità l'eventuale frazione [23].

     Coloro che, per mancanza di vacanze organiche, non potessero conseguire la promozione nell'anno, saranno promossi in seguito, semprechè confermati meritevoli di tale avanzamento dalle autorità competenti, in concorrenza con gli altri ufficiali che saranno giudicati idonei all'avanzamento a scelta negli anni successivi. Le vacanze che non potessero essere ricoperte con promozioni a scelta, per mancanza di ufficiali promovibili per tale titolo, rimarranno acquisite alle promozioni per anzianità.

     Nel computo di cui al primo e secondo comma del presente articolo non si terrà conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge.

 

          Art. 29.

     Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è essenzialmente gerarchia di alto comando.

     Le promozioni a scelta assoluta avvengono, fra gli idonei, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità, derivante dall'ordine di inscrizione in ruolo.

 

          Art. 30. [24].

     Nessun ufficiale può essere promosso al grado superiore, salvo che per merito di guerra o per merito straordinario, se non abbia compiuto la permanenza minima nel grado rivestito, risultante dall'unico specchio:

 

Grado

Periodo minimo di permanenza nel grado per gli ufficiali di tutte le armi, corpi e ruoli dell'Aeronautica militare

Da sottotenente a tenente

18

mesi

Da tenente a capitano

4

anni

Da capitano a maggiore

5

anni

Da maggiore a tenente colonnello

3

anni

Da tenente colonnello a colonnello

3

anni

Da colonnello a generale

3

anni

Da l'uno all'altro grado di generale

2

anno

 

          Art. 31.

     I sottotenenti dei varii ruoli e categorie della regia aeronautica ancorchè abbiano compiuto il prescritto limite minimo di permanenza nel grado, non potranno essere promossi al grado superiore se non siano stati prima promossi i sottotenenti di pari anzianità del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, di cui al seguente art. 35, che abbiano superato in prima sessione il corso di perfezionamento e siano idonei all'avanzamento.

 

          Art. 32.

     Nessuno può essere promosso se non esistano vacanze organiche nel grado superiore del rispettivo ruolo e categoria, tranne che per merito di guerra e salvo il caso previsto dall'art. 33.

     Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo:

     a) il decesso;

     b) la dispensa dal servizio permanente;

     c) il collocamento in disponibilità od in aspettativa per qualunque motivo;

     d) il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo od in riforma;

     e) la perdita del grado ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali;

     f) il collocamento fuori quadro nei casi previsti dalle leggi;

     g) la sospensione dall'impiego, quando il ministero riconosca la necessità improrogabile di occupare il posto dell'ufficiale sospeso;

     h) i trasferimenti di ruolo;

     i) gli eventuali aumenti dei quadri organici.

 

          Art. 33.

     L'ufficiale che trovasi in disponibilità, in aspettativa, sospeso dall'impiego, o sottoposto a procedimento penale od a consiglio di disciplina non può conseguire promozione.

     Però all'ufficiale, al quale durante la permanenza in aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio avrebbe potuto eventualmente spettare il turno di promozione, sarà, se giudicato idoneo nel primo scrutinio successivo al richiamo in servizio, assegnata all'atto della promozione la data e la sede di anzianità nel nuovo grado che gli sarebbe stata attribuita a suo tempo.

     La medesima norma si applica pure quando l'ufficiale non sia stato promosso perchè sottoposto a procedimento penale, od a consiglio di disciplina, ancorchè per misura precauzionale sia stato sospeso dall'impiego, sempre quando il procedimento penale o disciplinare siasi risolto senza l'applicazione di sanzioni che investano il di lui stato.

     In tal caso l'ufficiale, previo un nuovo giudizio, deve essere promosso anche se non esistano vacanze organiche entro un termine non superiore a quattro mesi dalla data della definizione della posizione penale o disciplinare, lasciando temporaneamente vacante un posto nel grado inferiore.

 

Capo II

 

NORME PARTICOLARI AI SINGOLI RUOLI

 

§ 1

 

ARMA AERONAUTICA - RUOLO NAVIGANTI

 

          Art. 34.

     Nessun ufficiale del ruolo naviganti può essere promosso al grado superiore, tranne che per merito di guerra o per merito straordinario, se non abbia compiuto, presso reparti d'impiego corrispondenti al grado rivestito, la permanenza minima risultante dal seguente specchio:

 

Grado

Periodo minimo di permanenza presso i reparti d'impiego

Da sottotenente a tenente

--

Da tenente a capitano

18 mesi

Da capitano a maggiore

2 anni

Da maggiore a tenente colonnello

--

Da tenente colonnello a colonnello

1 anno

 

computandosi anche il tempo trascorso al comando di gruppo col grado di maggiore

Da colonnello a generale

1 anno

Da l'uno all'altro grado di generale

6 mesi

 

     Vale anche come permanenza minima nei reparti di impiego l'aver ricoperto cariche equiparate presso altri enti, secondo norme da stabilirsi dal ministero.

 

          Art. 35.

     I sottotenenti del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, provenienti dagli allievi di cui al n. 1 dell'art. 5, sono promossi al grado di tenente al termine del corso di perfezionamento, della durata di un anno scolastico, che ha luogo immediatamente dopo la loro uscita dalle scuole di reclutamento, purchè abbiano conseguito il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante e abbiano compiuto la prescritta permanenza minima nel grado.

     L'anzianità relativa nel grado di tenente sarà stabilita in base alla media risultante dal voto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente e da quello complessivo di classifica riportato al termine del corso di perfezionamento.

     Per la promozione al grado di tenente, che resta in ogni caso subordinata al giudizio favorevole delle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, sono inoltre applicabili le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 8.

     I sottotenenti che non supereranno il corso di perfezionamento, saranno inviati ai reparti d'impiego e ripeteranno nell'anno scolastico successivo le prove di esame in cui non conseguirono l'idoneità, ed, in caso di successo, saranno, semprechè ritenuti idonei all'avanzamento, promossi tenenti con anzianità di grado corrispondente a quella assegnata all'ultimo tenente, proveniente dallo stesso corso di perfezionamento, promosso o considerato promosso nella seconda sessione di esami.

     Anche per questi ultimi l'anzianità relativa sarà determinata in base a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo.

     In caso di nuovo insuccesso negli esami i detti sottotenenti saranno dispensati dal servizio permanente o potranno, a loro domanda, essere trasferiti nel ruolo servizi.

 

          Art. 36.

     I capitani del ruolo naviganti dell'arma aeronautica non possono conseguire avanzamento al grado superiore se non abbiano frequentato e superato il "corso normale” della scuola di guerra aerea.

     La promozione al grado di maggiore, a titolo di anzianità, degli ufficiali idonei all'avanzamento, ha luogo nell'ordine derivante dalla graduatoria formata, al termine del suddetto corso normale, secondo le modalità che saranno stabilite dal decreto reale relativo all'ordinamento della scuola di guerra aerea.

 

          Art. 37.

     I tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'arma aeronautica non possono conseguire avanzamento al grado superiore se non abbiano frequentato un corso di alti studi presso la scuola di guerra aerea, l'esito del quale costituisce elemento da valutare nei giudizi di promovibilità.

 

          Art. 38.

     Il grado di generale d'armata aerea è conferito esclusivamente in tempo di guerra ai generali di squadra investiti del comando di un'armata aerea.

     In tempo di pace potrà procedersi alla designazione degli eventuali generali d'armata in guerra, fra i generali di squadra.

     La designazione ha luogo su proposta del ministro per l'aeronautica, sentito il consiglio dei ministri.

     Il generale di squadra designato generale d'armata prende posto nel ruolo prima dei generali di squadra.

 

          Art. 39.

     Il grado di maresciallo dell'aria può essere conferito esclusivamente ai generali di armata aerea per azioni di guerra.

 

          Art. 40.

     Gli ufficiali piloti di aeroplano o d'idrovolante, del ruolo naviganti, i quali vengono dichiarati in modo permanente non più idonei al pilotaggio per gravi esiti di lesioni causate da incidenti di volo, potranno rimanere a far parte del ruolo naviganti e conseguire due sole promozioni ad anzianità, od a scelta assoluta, per quei soli gradi ai quali si accede esclusivamente per tale titolo, a partire dal grado rivestito all'atto della dichiarazione di non idoneità al pilotaggio, sempre che conservino l'idoneità al servizio di osservazione aerea, ne abbiano od ottengano il brevetto e siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento.

     Detti ufficiali potranno in qualsiasi momento chiedere di essere trasferiti nel ruolo servizi, sempre quando esista in tale ruolo il corrispondente grado.

 

§ 2

 

ARMA AERONAUTICA - RUOLO SERVIZI

 

          Art. 41.

     Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli 35 e 40, nel ruolo servizi possono essere trasferiti, a loro domanda, col proprio grado ed anzianità, gli ufficiali superiori ed inferiori del ruolo naviganti che vengono a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

     1. siano divenuti fisicamente in modo permanente inabili al servizio di volo, sempre che conservino l'idoneità generica al servizio militare;

     2. facciano domanda di trasferimento almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per cessazione del servizio permanente, anche se trattenuti in servizio in forza all'ultimo comma dell'art. 45 del presente decreto-legge. La predetta limitazione non si applica agli ufficiali incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento, purchè la domanda sia inoltrata entro trenta giorni dalla lettera ministeriale di partecipazione della detta esclusione.

     I trasferimenti nel ruolo servizi sono in ogni caso subordinati alla condizione che gli ufficiali siano riconosciuti, dalle autorità competenti ad emettere i giudizi di avanzamento, in possesso di tutti i requisiti necessari per ben disimpegnare le mansioni di ufficiale del ruolo medesimo.

     L'ufficiale del ruolo naviganti, trasferito nel ruolo servizi, ha sempre la precedenza sugli ufficiali di altra provenienza di uguale anzianità di grado.

     Ad eccezione dei casi previsti dall'art. 40 e dal n. 1 del presente articolo, qualora nel ruolo servizi non vi siano posti disponibili, l'ufficiale del ruolo naviganti che si trovi nelle condizioni volute, sarà ugualmente trasferito nel ruolo servizi e contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzione di quadri.

 

          Art. 42.

     Gli ufficiali del ruolo servizi, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi ad anzianità al grado superiore se non siano stati prima promossi ad anzianità gli ufficiali di pari grado e della medesima anzianità di nomina a sottotenente degli ufficiali del ruolo naviganti che abbiano avuto andamento normale di carriera.

     Eccezione fatta per l'avanzamento a scelta assoluta al grado di colonnello, gli ufficiali del ruolo servizi, idonei all'avanzamento a scelta, non potranno essere promossi al grado superiore, ferma l'osservanza delle norme di cui agli articoli 27 e 28 e semprechè esista la necessaria vacanza organica, se non sia stato prima promosso, per lo stesso titolo, l'ufficiale pari grado del ruolo naviganti di eguale anzianità di grado e di nomina a sottotenente, inscritto sul quadro di avanzamento a scelta.

     Gli ufficiali del ruolo servizi, provenienti dal ruolo naviganti, se idonei all'avanzamento ad anzianità, potranno essere promossi al grado superiore, semprechè esista la necessaria vacanza organica e fermo rimanendo l'ordine di successione in ruolo, quando sia stato promosso l'ufficiale pari grado che lo precedeva nel ruolo di provenienza.

     Per il computo delle vacanze organiche utili agli effetti dell'avanzamento per ogni grado del ruolo servizi, non si terrà conto dell'aliquota che sarà determinata annualmente con decreto del ministro per l'aeronautica, di concerto con quello delle finanze e che non potrà essere ricoperta con promozioni, lasciandosi disponibile la medesima per gli eventuali trasferimenti degli ufficiali del ruolo naviganti, nei casi previsti dal presente decreto-legge.

 

          Art. 43.

     L'ufficiale del ruolo naviganti trasferito nel ruolo servizi, qualunque sia la sua anzianità di grado, concorre nell'avanzamento in tale ruolo soltanto dopo il trasferimento, e non potrà mai sorpassare l'ufficiale, anche di minore anzianità di grado, che sia stato già promosso al grado superiore, salvo che il trasferimento non sia ad immediato seguito di riconosciuta inabilità al pilotaggio per cause dipendenti da servizio, debitamente accertate, e purchè l'ufficiale stesso non sia stato in precedenza dichiarato non idoneo all'avanzamento.

 

          Art. 44.

     Qualora nei vari gradi del ruolo servizi esistano eccedenze per effetto di trasferimenti in soprannumero di ufficiali del ruolo naviganti divenuti permanentemente inabili al servizio di volo, o vi siano ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a senso dell'ultimo comma del precedente art. 41, o comunque in aspettativa per altri motivi, le vacanze che in seguito verranno a verificarsi saranno devolute, nell'ordine la prima al riassorbimento delle eccedenze, la seconda all'eventuale rientro dall'aspettativa.

 

Capo III

 

DELL'ESCLUSIONE DEFINITIVA DALL'AVANZAMENTO

 

          Art. 45.

     Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

     a) gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte, anche non consecutive ed a distanza non inferiore a dieci mesi, siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ad anzianità o che per due volte, dopo esservi stati inscritti, siano stati cancellati dal quadro di avanzamento; o che una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta cancellati dal quadro, in qualunque momento sia avvenuta la cancellazione;

     b) gli ufficiali del grado di tenente colonnello e gradi superiori che per una volta siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o cancellati dal quadro di avanzamento a scelta assoluta.

     Per gli ufficiali il cui avanzamento ha luogo a scelta assoluta, l'esclusione definitiva dall'avanzamento è pronunciata in seguito a un solo giudizio di non idoneità o in seguito a una sola cancellazione dal quadro di avanzamento [25].

     Non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento per gli ufficiali subalterni.

     Non è computabile ai fini della esclusione definitiva la non inscrizione sul quadro di avanzamento per non aver potuto l'ufficiale sostenere, per ragioni di infermità non dipendenti da causa di servizio e debitamente accertate, le prove di esame obbligatorie.

     L'ufficiale non inscritto sul quadro di avanzamento per non aver superato il corso normale della scuola di guerra aerea o per non aver superato anche per volontaria rinuncia le prove di esame obbligatorie, è considerato, a tutti gli effetti, come non idoneo all'avanzamento.

     Gli ufficiali, sino al grado di tenente colonnello compreso, esclusi definitivamente dall'avanzamento, potranno previo giudizio favorevole delle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, essere trattenuti in servizio permanente fino a che la loro opera sarà ritenuta utile e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età.

 

          Art. 46.

     Agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, i quali non chiedano o non ottengano il trasferimento nel ruolo servizi, se del ruolo naviganti, ovvero non siano trattenuti in servizio permanente, a senso dell'ultimo comma del precedente art. 45, si applicano, per quanto riguarda la cessazione dal servizio permanente, le disposizioni contenute in materia nella legge sullo stato degli ufficiali.

 

Titolo IV

 

DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ALLA NOMINA AD UFFICIALE ED ALL'AVANZAMENTO

 

Capo I

 

ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' ALLA NOMINA AD UFFICIALE

 

          Art. 47.

     I cittadini che aspirano a conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente debbono dimostrare, mediante la presentazione dei documenti che saranno di volta in volta richiesti dai bandi di concorso, il possesso dei requisiti all'uopo prescritti.

     Il ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere a far parte della regia aeronautica.

 

          Art. 48.

     La idoneità fisica è accertata mediante visita sanitaria.

     La idoneità professionale risulta dall'esito favorevole dei concorsi degli esami finali presso le scuole di reclutamento, tanto per i corsi regolari quanto per quelli di integrazione, e, ove sia richiesto, dal possesso del brevetto aeronautico.

 

Capo II

 

ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' ALL'AVANZAMENTO

 

          Art. 49.

     Il ministero dell'aeronautica ogni anno determina e fa conoscere i limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo sia ad anzianità, sia a scelta, sia a scelta assoluta.

     Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento si dimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il ministero dell'aeronautica dispone analogamente per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento per quei quadri e ruoli per i quali il provvedimento si renda necessario, a cominciare dall'ufficiale che segue immediatamente in anzianità l'ultimo ufficiale compreso nei limiti stabiliti per il quadro di avanzamento antecedente.

     I limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno, in ogni caso, determinati in modo da includervi gli ufficiali che, nel momento, si trovino compresi nella prima metà se colonnelli o ufficiali generali, e nel primo terzo se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore pel rispettivo grado, arma o corpo, computandosi come unità l'eventuale frazione, sempre che detti ufficiali abbiano compiuto la permanenza minima nel grado di cui all'art. 30, o la compiano entro l'anno in cui la determinazione dei limiti viene emanata.

 

          Art. 50.

     In relazione al disposto dell'articolo precedente il ministero dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianità, nonchè quelli per l'avanzamento a scelta.

     Agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta possono concorrere, per non più di due volte in ogni grado, gli ufficiali che nelle note caratteristiche abbiano ottenuto nell'ultimo biennio una qualifica superiore al buono con punti tre, e, ove appartengano al ruolo naviganti, una qualifica di volo non inferiore a sedici ventesimi; siano giudicati, dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, meritevoli di aspirare a detto avanzamento per carattere, intelligenza, cultura, qualità militari ed aeronautiche; siano compresi nella prima metà del ruolo organico se tenenti e capitani, nei primi due terzi se maggiori. I capitani del ruolo naviganti dovranno altresì aver superato il corso normale della scuola di guerra aerea.

     Essi, nel termine stabilito, dovranno presentare per via gerarchica domanda di ammissione all'esame. Le autorità di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al ministro, il quale deciderà in merito, inappellabilmente.

 

          Art. 51.

     Gli esami avranno luogo avanti a commissioni i cui componenti saranno nominati di volta in volta dal ministero dell'aeronautica.

     Il risultato favorevole degli esami, come pure il risultato del corso normale di cui all'art. 36, viene pubblicato sugli atti ufficiali del ministero dell'aeronautica, e viene annotato nelle carte personali per norma nei giudizi di avanzamento. I risultati favorevoli degli esami e del corso predetto non vincolano in alcun modo, nei loro giudizi, le autorità incaricate della formulazione dei giudizi stessi.

     I candidati all'avanzamento ad anzianità od a scelta che non superino parte delle prove di esame dovranno, ove possano essere ammessi a successivi esami, ripetere tutte le prove degli esami stessi.

 

          Art. 52.

     I capitani idonei agli esami per l'avanzamento a scelta e quelli che, pur non essendo stati dichiarati idonei, abbiano tuttavia riportato negli esami l'approvazione in tutte le materie comuni previste nello stesso anno per l'avanzamento ad anzianità, sono dispensati dagli esami per la promozione ad anzianità, purchè i non idonei siano compresi nei limiti per la inscrizione sul quadro di avanzamento a tale titolo.

 

          Art. 53.

     Indipendentemente dall'obbligo dei corsi speciali di istruzione od esami stabiliti dal presente decreto-legge per l'avanzamento a taluni gradi, il ministero, quando lo reputi opportuno può, con sua determinazione, istituire per tutti i gradi appositi corsi di cultura teorica e pratica, ovvero indire esperimenti di carattere culturale e professionale, i cui risultati sono comunicati per via gerarchica agli interessati ed inseriti nelle loro carte personali, dovendo costituire anch'essi elementi per i giudizi di promovibilità.

 

          Art. 54.

     I giudizi per l'avanzamento ad anzianità a scelta ed a scelta assoluta, e per i passaggi di ruolo vengono pronunciati in primo e secondo grado, secondo quanto è stabilito nei successivi articoli.

 

          Art. 55.

     Il giudizio di primo grado è dato dalle autorità gerarchiche, le quali, senza riunirsi in commissione, si pronunciano successivamente a cominciare da quella meno elevata in grado.

     In base alla determinazione di cui all'art. 49 e nell'epoca indicata, il superiore in grado, alle cui dipendenze dirette trovasi l'ufficiale da scrutinare, compila uno specchio di proposta di avanzamento, nel quale, tenute presenti le di lui condizioni fisiche, le qualità intellettuali, di cultura, di carattere e condotta, il modo in cui disimpegna le funzioni del proprio grado, nonchè le prescrizioni di cui all'art. 2, secondo comma, del presente decreto-legge, e, ove occorra, i requisiti e l'attività di volo e il risultato di corsi, esami ed esperimenti, giudica l'ufficiale "idoneo" oppure "non idoneo" all'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta, a seconda dei casi, od, eventualmente, meritevole o non del passaggio di ruolo.

     Per l'ufficiale giudicato "non idoneo" od, eventualmente, del meritevole del passaggio di ruolo, il giudizio dovrà essere motivato.

 

          Art. 56.

     Gli specchi di proposta di cui all'articolo precedente sono trasmessi per via gerarchica al ministero dell'aeronautica.

     Le autorità gerarchiche superiori, ognuna a sua volta, tenuti presenti i requisiti prescritti dall'articolo precedente, e basandosi sulla conoscenza personale dell'ufficiale ed anche sulle informazioni che ritenessero di dover assumere sul di lui conto, giudicano l'ufficiale stesso "idoneo" oppure "non idoneo" per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta, a seconda dei casi, od eventualmente meritevole o non del passaggio di ruolo.

     Per l'ufficiale giudicato "non idoneo" od eventualmente non meritevole di passaggio di ruolo, il giudizio dovrà essere motivato.

 

          Art. 57.

     L'esito del giudizio di primo grado risulta dal complesso dei vari giudizi espressi dal proponente e dalle autorità gerarchiche superiori.

     L'ufficiale è dichiarato "idoneo" in primo grado quando abbia a suo favore la maggioranza assoluta di giudizi.

     A parità di giudizi favorevoli e contrari l'ufficiale è dichiarato "non idoneo".

     Per l'avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore l'ufficiale è dichiarato "idoneo" solo quando abbia riportato un numero di giudizi favorevoli pari ai quattro quinti delle autorità giudicanti, trascurando nel computo l'eventuale frazione.

 

          Art. 58.

     Qualora l'ufficiale da giudicare non dipenda direttamente da autorità aeronautiche, le autorità che dovranno concorrere alla formazione del giudizio di primo grado saranno determinate dal ministro per l'aeronautica.

 

          Art. 59.

     Il giudizio di secondo grado è dato da una commissione superiore di avanzamento, i cui membri devono riunirsi per discutere e per decidere.

     La commissione superiore di avanzamento è così composta:

     a) dal capo di stato maggiore della regia aeronautica o dall'ufficiale generale incaricato delle relative funzioni, ovvero, in caso di vacanza, dal sottocapo di stato maggiore della regia aeronautica, o dall'ufficiale incaricato delle relative funzioni, presidente;

     b) dai comandanti di zona aerea territoriale;

     c) dal generale ispettore e dal tenente generale del genio più anziano o dal tenente del generale e dal maggiore generale commissario ovvero dal maggiore generale e dal colonnello medico più anziano, rispettivamente se e quando si debbano giudicare ufficiali di detti corpi e si tratti di ufficiali meno elevati di grado [26];

     d) dal direttore generale del personale militare, purchè gli ufficiali da giudicare siano di lui meno elevati di grado.

     In assenza del presidente ne assume le funzioni l'ufficiale generale più elevato di grado o più anziano.

 

          Art. 60.

     Le deliberazioni della commissione superiore di avanzamento sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti, trascurandosi nel computo l'eventuale frazione.

     La commissione superiore di avanzamento delibera, tenuto presente il giudizio di primo grado, i precedenti disciplinari dell'ufficiale, le qualità intellettuali e di carattere, le condizioni fisiche, il modo con cui disimpegna le funzioni del proprio grado, l'attitudine al comando superiore, i risultati dei corsi, esami ed esperimenti eventualmente compiuti, e basandosi infine sulla conoscenza personale del giudicando.

     Il presidente ha facoltà di far intervenire in seno alla commissione, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.

     La commissione, esaurita la discussione, giudica, con votazione palese, l'ufficiale "idoneo" o "non idoneo" all'avanzamento od eventualmente meritevole o non del trasferimento di ruolo.

     Il candidato è dichiarato "idoneo" od, eventualmente, meritevole del trasferimento di ruolo, solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

     A parità di voti l'ufficiale è dichiarato "non idoneo" all'avanzamento, od, eventualmente, non meritevole del passaggio di ruolo.

     Per l'avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore l'ufficiale è dichiarato "idoneo" solo quando abbia riportato un numero di voti favorevoli pari a quattro quinti dei votanti, trascurando nel computo l'eventuale frazione.

 

          Art. 61.

     La commissione superiore di avanzamento è chiamata anche a dare il proprio parere sulle proposte di nomina in servizio permanente o di promozioni per merito straordinario. Tale parere sarà considerato favorevole solo se dato ad unanimità di voti.

 

          Art. 62.

     Delle proprie deliberazioni la commissione superiore di avanzamento redige apposito verbale, nel quale sarà per ciascun ufficiale riportato il giudizio in merito all'avanzamento od al passaggio di ruolo, specificando per i "non idonei" ad anzianità od a scelta assoluta, e per i non meritevoli del passaggio di ruolo il motivo della pronuncia negativa, e per quelli non giudicati il motivo della sospensione del giudizio.

     Per quei gradi nei quali l'avanzamento può aver luogo sia ad anzianità che a scelta, la pronuncia negativa in merito all'avanzamento a scelta non sarà motivata.

 

          Art. 63.

     L'ufficiale è riconosciuto "idoneo" all'avanzamento o meritevole del passaggio di ruolo quando risultino favorevoli i giudizi di primo e di secondo grado.

     In caso di discrepanza fra i detti due giudizi, il giudizio definitivo spetta al ministro.

 

          Art. 64.

     Per gli ufficiali che ricoprano la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione o siano membri del gran consiglio, il giudizio di avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al capo del governo.

 

          Art. 65.

     Eccetto per l'avanzamento ai vari gradi di generale, quando per speciali circostanze qualche autorità gerarchica oppure la commissione superiore di avanzamento non sia in grado di pronunciarsi per mancanza di sicuri elementi di giudizio, si esprime giudizio sospensivo.

     Analogo giudizio dovrà di massima esprimersi per gli ufficiali di qualsiasi grado, i quali siano sottoposti a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare.

     In ogni caso dovrà essere chiaramente specificato il motivo della sospensione del giudizio.

     Nel giudizio di primo grado l'eventuale giudizio sospensivo di una o più autorità gerarchiche sarà considerato prevalente sugli altri solo quando esso, ove fosse stato favorevole o contrario, avrebbe potuto influire sul computo complessivo dei voti di cui all'art. 57.

 

          Art. 66.

     Per gli ufficiali per i quali sia stato emesso un giudizio sospensivo dovrà procedersi ad un nuovo accertamento della loro idoneità, o meno, all'avanzamento, prima della formazione di nuovi quadri, quando si preveda possa loro spettare il turno della effettiva promozione o subito dopo definita la posizione penale o disciplinare valendosi anche dei soli elementi risultanti dalle carte personali.

 

          Art. 67.

     Gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego non sono scrutinati agli effetti dell'avanzamento, non potendo essi durante tale posizione conseguire la promozione.

 

          Art. 68.

     Gli ufficiali che, per essersi trovati in disponibilità, in aspettativa, o sospesi dall'impiego o per altre circostanze speciali non siano stati a suo tempo giudicati per l'avanzamento e per i quali, per la sede di anzianità venga a verificarsi o si sia già verificato il turno di promovibilità, potranno essere scrutinati anche prima che siano compilati nuovi quadri di avanzamento e dopo il loro richiamo in servizio effettivo, dalla quale data soltanto concorreranno a coprire le vacanze organiche, salvo il disposto dell'art. 33.

 

Capo III

 

DEI QUADRI DI AVANZAMENTO E DELLE PROMOZIONI

 

          Art. 69.

     Sulla base dei giudizi di primo e secondo grado e delle decisioni del ministro, saranno compilati i quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta seguendo l'ordine di ruolo, salvo, per i capitani del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, il disposto del precedente art. 36.

     I quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno invece compilati secondo l'ordine di promovibilità, stabilito, fra gli idonei, dalla commissione superiore d'avanzamento.

     Le promozioni ai vari gradi verranno effettuate, durante l'anno in cui i quadri di avanzamento si riferiscono, seguendo l'ordine di inscrizione sui quadri stessi.

     Nei casi previsti dagli articoli 33 e 66, la commissione superiore, qualora trattisi dell'avanzamento ai vari gradi di generale od a quello di colonnello, dovrà, dopo il giudizio di promovibilità, determinare la sede di anzianità che, a suo avviso, avrebbe potuto spettare al promovendo qualora il giudizio fosse stato tempestivamente emesso.

 

          Art. 70.

     Nel caso previsto dell'art. 64, e qualora trattisi di avanzamento a scelta assoluta, il capo del governo determinerà quale vacanza utile all'avanzamento l'ufficiale debba ricoprire.

     La proposta di promozione è fatta, dallo stesso capo del governo, a sua maestà il Re con speciale relazione.

 

          Art. 71.

     Agli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento, nonchè a quelli dichiarati "non idonei" o nei cui riguardi venga pronunciato giudizio sospensivo, viene data, dal ministero comunicazione dei giudizi che li riguardano e della relativa motivazione.

 

          Art. 72.

     I quadri di avanzamento hanno valore per un anno solare, e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui sono formati.

     L'ufficiale che non conseguisse la promozione entro l'anno deve essere ripreso in esame per l'avanzamento, per poter essere inscritto sul quadro dell'anno seguente, senza tuttavia l'obbligo di ripetere esami od esperimenti.

 

          Art. 73.

     Le promozioni degli ufficiali "idonei" all'avanzamento potranno essere effettuate con anzianità corrispondente alla data in cui si è verificata la vacanza nel grado superiore con la proporzione di cui al presente decreto-legge, ed in ogni caso con una anzianità non posteriore all'ultimo giorno del trimestre solare in cui la vacanza utile alla promozione ebbe a verificarsi, salvo il disposto degli articoli 31 e 42.

 

Capo IV

 

DELLA CANCELLAZIONE DAI QUADRI DI AVANZAMENTO E DELLA SOSPENSIONE DELLA PROMOZIONE

 

          Art. 74.

     Quando un ufficiale già inscritto sul quadro di avanzamento venga a perdere per motivi fisici, intellettuali o di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, si procede, con le stesse modalità previste per i giudizi di avanzamento, alla di lui cancellazione dal quadro in vigore.

     La proposta per tale cancellazione può essere promossa in qualunque momento dell'anno da una qualsiasi delle autorità aeronautiche, la quale segnala al superiore immediato e diretto dell'ufficiale le deficienze in esso riscontrate durante le relazioni di comando, od in altra qualsiasi occasione, invitandolo a riprenderlo in esame per l'avanzamento e notificando al ministero la sopravvenuta circostanza.

 

          Art. 75.

     Con la notificazione di cui all'articolo precedente rimane sospeso per l'ufficiale qualsiasi diritto alla eventuale promozione fino a quando la sua posizione non sia stata definita.

     Nel caso che la nuova procedura iniziata si risolva in un giudizio negativo per l'avanzamento, l'ufficiale verrà cancellato dal relativo quadro. Nel caso invece che essa si risolva in senso favorevole all'ufficiale, questi, ove gli spetti, sarà promosso e riprenderà nel ruolo la data e la sede di anzianità che gli sarebbe stata assegnata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

 

          Art. 76.

     Rimane sospesa l'inscrizione sul quadro di avanzamento per l'ufficiale a carico del quale siano stati disposti regolari accertamenti di carattere sanitario, ovvero inchiesta disciplinare, che possano condurre a provvedimenti di stato.

     La eventuale promozione, da effettuarsi successivamente, dovrà essere sempre preceduta da un nuovo giudizio e, per la promozione ai gradi di generale e di colonnello, da una nuova determinazione della sede di inascrizione nel quadro di avanzamento.

 

Titolo V

 

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 77.

     Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non siano vincolati al servizio permanente e cioè:

     1. ufficiali di complemento;

     2. ufficiali in ausiliaria;

     3. ufficiali in congedo provvisorio;

     4. ufficiali di riserva.

 

          Art. 78.

     Gli ufficiali in congedo della regia aeronautica, sono inscritti in altrettanti separati ruoli di anzianità a seconda dell'arma o corpo e categoria cui appartengono, conformemente a quanto è disposto per gli ufficiali in servizio permanente.

     Al ruolo naviganti dell'arma aeronautica è però aggiunta per gli ufficiali in congedo la categoria degli ufficiali osservatori dall'aeroplano e dall'idrovolante.

 

Capo II

 

DELLA NOMINA E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

 

          Art. 79.

     Il criterio fondamentale di cui agli articoli 1 e 2 è applicato anche per gli ufficiali in congedo.

 

          Art. 80. [27].

     I sottotenenti di complemento sono normalmente tratti, salve disposizioni speciali:

     a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;

     b) dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica che abbiano superato il secondo anno di corso; detti allievi non potranno però essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

     c) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

     Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver compiuto il 40° anno di età.

     Sono altresì iscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianità gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

     A parità di grado e di anzianità, gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti nei ruoli prima di ogni altro.

 

          Art. 81.

     Gli ufficiali di complemento possono inoltre essere tratti:

     a) mediante inscrizione di ufficio, col loro grado ed anzianità, dagli ufficiali dispensati dal servizio permanente;

     b) a domanda, con il loro grado ed anzianità e previo il nulla osta dei rispettivi ministeri, dagli ufficiali di complemento del regio esercito e dalla regia marina provvisti di brevetto aeronautico, o che per i servizi già prestati o per il possesso di particolari titoli di studio diano affidamento di poter essere elementi utili per la regia aeronautica;

     c) con grado non superiore a quello di capitano, dai cittadini italiani che abbiano compiuto particolari studi od acquistato speciali benemerenze nel campo aeronautico. Il grado da conferirsi sarà determinato dalla commissione superiore di avanzamento.

 

          Art. 82.

     A parità di grado e di anzianità gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti in ruolo prima di ogni altro.

     A parità di grado ed anzianità, gli ufficiali di complemento trasferiti dai ruoli del regio esercito e della regia marina sono inscritti subito dopo gli ufficiali della medesima anzianità nominati direttamente dalla regia aeronautica ed intercalati alternativamente secondo la precedenza delle armi e corpi della rispettiva provenienza, nell'ordine di successione medesimo a quello tenuto nel primitivo ruolo di appartenenza.

 

          Art. 83.

     Le disposizioni di cui alla lettera b dell'art. 81 e del successivo art. 82 si applicano anche per gli ufficiali del regio esercito e della regia marina delle categorie di ausiliaria e della riserva.

 

          Art. 84.

     Il trasferimento nei ruoli della regia aeronautica degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 81, lettera b e 83, potrà eccezionalmente essere disposto, sentito il parere del capo di stato maggiore della regia aeronautica, anche con grado superiore a quello rivestito nel regio esercito o nella regia marina, ma non oltre a quello di capitano, per coloro che abbiano acquistato speciali benemerenze o titoli nel campo aeronautico, o che si siano distinti per particolari studi od invenzioni, ovvero per insegnamento di discipline aeronautiche nelle regie università del regno, o che abbiano infine elevate cariche nell'amministrazione della regia aeronautica e tenuto altresì conto dell'eventuale grado rivestito nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

 

          Art. 85.

     Gli ufficiali in congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali per motivi fisici abbiano perduto in modo permanente le qualità necessarie al servizio di volo o che si presume abbiano perduto tali qualità per non aver preso parte per due anni consecutivi alle annuali esercitazioni di allenamento, potranno essere trasferiti col loro grado ed anzianità nel ruolo servizi.

     E' data facoltà al ministro per l'aeronautica di trasferire, col proprio grado ed anzianità, nel ruolo naviganti, categoria di complemento, gli ufficiali inferiori di complemento di qualsiasi altro ruolo, muniti di brevetto di aeronavigante, quando, a suo giudizio insindacabile, ritenga che il trasferimento risponda ad effettive ed assolute esigenze di servizio e che l'ufficiale da trasferire sia in possesso dei necessari requisiti professionali.

 

          Art. 86.

     L'avanzamento ha luogo normalmente per anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuati per quelli del congedo provvisorio, i quali in tempo di pace non possono conseguire promozioni.

     Non si fa luogo in alcun caso ad avanzamento per gli ufficiali inscritti nei quadri onorari.

 

          Art. 87.

     Eccezionalmente, ed a seconda di particolari necessità, agli ufficiali di complemento potrà essere consentito anche l'avanzamento a scelta, purchè vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

     a) appartengano ai battaglioni CC. NN. ed abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti e come educatori nell'addestramento del rispettivo reparto;

     b) si siano distinti per particolari attitudini nell'assidua frequenza alle periodiche conferenze di cultura o corsi d'istruzione;

     c) abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti educatori in occasione di richiami alle armi o si siano distinti quali ufficiali della M.V.S.N. nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del paese.

     Per conseguire detto avanzamento gli ufficiali debbono presentare regolare domanda e sostenere, con esito favorevole, un apposito esperimento di carattere essenzialmente pratico, secondo modalità da stabilire con decreto del ministro dell'aeronautica.

 

          Art. 88.

     L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità stabiliti.

     L'ufficiale che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere ammesso a concorrere per tale avanzamento, a domanda, un'altra sola volta.

 

          Art. 89.

     Gli ufficiali di complemento giudicati "idonei" all'avanzamento a scelta saranno promossi con precedenza sulle promozioni ad anzianità, e con un guadagno massimo di posti, nel proprio ruolo, arma o corpo o categoria, uguale a quello spettante al pari grado del servizio permanente che abbia titolo ugualmente all'avanzamento a scelta.

 

          Art. 90.

     Nessun ufficiale in congedo può conseguire avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali idonei, per il medesimo titolo, del servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa arma, corpo, ruolo e categoria.

     Quello appartenente al ruolo naviganti dell'arma aeronautica non deve essere promosso se non abbia compiuto nell'ultimo biennio almeno una esercitazione di allenamento o di addestramento al volo; in tali condizioni l'ufficiale s'intenderà "non idoneo" all'avanzamento, e come tale non verrà inscritto sul quadro di avanzamento; e la non inscrizione sul quadro non è computabile agli effetti della esclusione definitiva solo quando dal ministero dell'aeronautica venga riconosciuto il caso di forza maggiore.

 

          Art. 91.

     L'ufficiale in congedo che provenga da altri ruoli, qualunque sia la sua anzianità di grado, non può conseguire avanzamento con data anteriore a quella di trasferimento nel nuovo ruolo.

 

          Art. 92.

     Nessun ufficiale in congedo può conseguire avanzamento se non abbia compiuto almeno la sottoindicata permanenza nel grado:

     di 3 anni nel grado di sottotenente;

     di 5 anni nel grado di tenente;

     di 6 anni nel grado di capitano;

     di 3 anni in ciascuno dei gradi superiori.

 

          Art. 93.

     Gli ufficiali di complemento possono essere promossi in tempo di pace fino al grado di tenente colonnello.

     Gli ufficiali in ausiliaria o della riserva possono ottenere, in tempo di pace, la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono nella precedente categoria.

     Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o della medaglia militare aeronautica ovvero che abbiano preso parte alle guerre nazionali o coloniali o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare possono ottenere due promozioni.

     In ogni caso a nessun ufficiale in congedo può essere conferito un grado superiore a quello cui possono pervenire gli ufficiali del servizio permanente dei corrispondenti ruoli.

 

          Art. 94.

     Per quanto ha riferimento all'accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in congedo, per la loro inscrizione nei quadri, per la cancellazione, per la sospensione del giudizio e della promovibilità e per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono le norme riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

     Il ministro per l'aeronautica determinerà le autorità che dovranno concorrere alla compilazione della proposta di avanzamento per gli ufficiali che non siano nè in servizio temporaneo nè alle dipendenze di autorità aeronautiche.

     Tuttavia gli ufficiali subalterni delle categorie in congedo che abbiano riportato due giudizi di non idoneità all'avanzamento, non possono essere ripresi in esame per l'avanzamento fino a che non siano intervenuti nuovi elementi di giudizio derivanti da successive prestazioni di servizio.

 

          Art. 95.

     Per i giudizi di avanzamento riferentisi agli ufficiali in congedo che ricoprono la carica di ministro o di sottosegretario di Stato, presso qualsiasi amministrazione, o siano membri del gran consiglio, valgono le norme di cui all'art. 64.

     La proposta di promozione, da effettuarsi indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dal presente decreto-legge, è fatta dal capo del governo, a sua maestà il Re con speciale relazione.

     Resta fermo, in ogni caso, il disposto dell'art. 93, ultimo comma.

 

          Art. 96.

     L'ufficiale in congedo, ad eccezione di quello in congedo provvisorio, che, per spiccate qualità militari o per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo aeronautico o nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può esser promosso per merito straordinario.

     Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dal presente decreto-legge, fermo restando il disposto dell'art. 93, primo ed ultimo comma.

 

Titolo VI

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA

 

          Art. 97.

     In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli nomine e promozioni straordinarie per merito di guerra.

     Qualunque sottufficiale o militare di truppa può essere nominato per merito di guerra sottotenente, sia in servizio permanente che di complemento, a seconda che trattisi di militare di carriera o di semplice vincolato ad obblighi di servizio militare, in deroga di ogni altra disposizione stabilita dal presente decreto-legge, nonchè alla legge 11 marzo 1926, n. 399.

     L'anzianità del nuovo grado sarà stabilita in corrispondenza della data del fatto d'arme, che ha dato titolo alla promozione, o dell'ultimo fatto d'arme, quando si tratti di un complesso di meriti manifestatisi in più azioni di guerra.

 

          Art. 98.

     In tempo di guerra qualunque ufficiale inferiore di complemento può essere nominato in servizio permanente straordinariamente per merito di guerra, con grado non superiore a quello di tenente; la nomina decorre, agli effetti amministrativi, dalla data del decreto; l'anzianità di grado, tuttavia, verrà stabilita in base al servizio effettivamente prestato nel grado di sottotenente o di tenente, a seconda del grado con cui la nomina ha luogo, e fino alla data del decreto di nomina.

     Per coloro che rivestano il grado di capitano di complemento, il servizio prestato nel grado stesso verrà computato in aumento a quello di tenente.

     Per gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'arma aeronautica il servizio effettivamente prestato, prima del conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, sarà computato per metà agli effetti dell'attribuzione dell'anzianità di grado.

     Agli effetti dell'ulteriore avanzamento, l'anzianità di grado, come sopra stabilita, non può essere operativa se non dal giorno in cui si verificò il fatto d'arme o l'ultimo fatto d'arme dal quale scaturì il titolo alla nomina.

     Alle nomine di cui sopra si applicano le deroghe previste dal precedente articolo.

 

          Art. 99.

     In tempo di guerra le promozioni possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami o corsi di cultura prescritti, ed indipendentemente dai periodi minimi di permanenza nel grado e nei reparti di impiego stabiliti dal presente decreto-legge.

 

          Art. 100.

     Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra e che abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso reparti operanti in zona di operazioni, l'avanzamento può essere consentito promiscuamente con gli ufficiali del servizio permanente dello stesso ruolo, grado ed anzianità purchè si trovino sempre a prestar servizio presso i reparti suddetti e negli stessi possano essere impiegati col nuovo grado.

 

          Art. 101.

     Con disposizioni speciali, da emanarsi con decreto reale, saranno stabilite le modalità da seguire in tempo di guerra per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a qualsiasi titolo.

     Le disposizioni di cui all'art. 97, primo comma, per quanto riguarda l'avanzamento, si applicano anche nel caso che si tratti di operazioni militari importanti nelle colonie. Le promozioni ai vari gradi di ufficiale saranno effettuate, previo parere favorevole della commissione superiore di avanzamento emesso ad unanimità di voti, su speciale relazione a S.M. il Re e con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del relativo decreto.

 

Titolo VII

 

DISPOSIZIONI VARIE FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 102.

     Per la dichiarazione di non idoneità agli uffici del grado si osserveranno le stesse norme previste per la cancellazione dai quadri di avanzamento, salvo che si tratti di inidoneità derivante da motivi fisici, nel qual caso il giudizio è rimesso esclusivamente alle competenti autorità sanitarie.

 

          Art. 103.

     Gli ufficiali inferiori in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, pur continuando ad essere inscritti nel ruolo stesso, non possono, finchè perduri tale condizione, conseguire avanzamento oltre il grado di capitano, salvo che per merito di guerra, e sono esclusi dall'avanzamento a scelta al grado predetto.

     Essi, qualora non conseguano altro brevetto aeronautico, potranno in qualsiasi momento ed a loro domanda essere trasferiti nel ruolo servizi, se riconosciuti meritevoli, giusta il secondo comma dell'art. 41, cessando dalla carica di aeronavigante.

 

          Art. 104.

     Gli ufficiali muniti del solo brevetto di osservatore che, pur conservando l'attitudine al servizio di osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio per gravi esiti di lesioni causate da incidenti di volo avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1927, n. 1018, potranno, anche in deroga al disposto dell'articolo precedente e se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado rivestito all'atto dell'entrata in vigore della predetta legge.

     Essi potranno in qualunque momento, a loro domanda, essere trasferiti nel ruolo servizi, in conformità di quanto è disposto dall'ultimo comma del precedente art. 103.

 

          Art. 105.

     Gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, permanentemente inabili al pilotaggio di aeroplano, e muniti del brevetto di pilota o ufficiale di bordo del dirigibile, pur continuando a rimanere inscritti nel ruolo anzidetto, non possono conseguire avanzamento.

     Essi saranno adibiti al disimpegno delle mansioni di osservatore dall'aeroplano, purchè abbiano o conseguano il relativo brevetto.

     Gli ufficiali medesimi potranno in qualsiasi momento, a loro domanda, essere trasferiti nel ruolo servizi, in conformità di quanto è disposto dal precedente art. 103, ultimo comma.

 

          Art. 106.

     Gli ufficiali del ruolo naviganti dell'arma aeronautica muniti del brevetto di pilota o ufficiale di bordo di dirigibile, già riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio di aeroplano per gravi esiti di lesioni causate da incidenti di volo avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge 6 gennaio 1931, n. 98, potranno, se muniti del brevetto di osservatore dall'aeroplano e se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado rivestito all'atto dell'entrata in vigore della legge predetta.

     Essi potranno in qualsiasi momento, a loro domanda, essere trasferiti nel ruolo servizi, con le norme stabilite dall'ultimo comma dell'art. 103.

 

          Art. 107.

     Agli ufficiali delle categorie in congedo muniti del solo brevetto di pilota di dirigibile, o di ufficiale di bordo di dirigibile, passati a far parte del ruolo naviganti, categoria osservatori, per il disimpegno delle mansioni di osservatore dall'aeroplano, si applica il disposto dell'art. 90, comma secondo, del presente decreto-legge.

 

          Art. 108.

     Gli ufficiali della regia aeronautica, già incorsi nell'esclusione definitiva dall'avanzamento e trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 41 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, potranno, a loro domanda, da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge in via eccezionale e per una volta tanto, essere ripresi in esame ai fini dell'avanzamento, purchè l'esclusione non sia dipesa da non aver superato o rinunciato agli esami obbligatori, o a quelli del corso superiore aeronautico.

     Quelli che verranno giudicati idonei all'avanzamento, concorreranno a coprire i posti vacanti, con gli altri ufficiali e nell'ordine di ruolo, soltanto dopo il giudizio.

     Quelli che non facciano o non si trovino in condizioni di far domanda e quelli che siano nuovamente giudicati non idonei all'avanzamento, potranno ancora essere trattenuti in servizio permanente fino a che la loro opera sarà ritenuta utile, e, comunque, non oltre il raggiungimento del limite di età.

 

          Art. 109.

     I capitani del ruolo naviganti dell'arma aeronautica con anzianità di grado anteriore al 3 marzo 1932 e con anzianità di nomina a sottotenente (o di servizio in servizio permanente, computata ai sensi del regio decreto 13 novembre 1924, n. 1990) anteriore al 1° novembre 1925, sono esonerati dall'obbligo del corso normale della scuola di guerra aerea, di cui all'art. 36 e potranno essere ammessi a sostenere gli esami per l'avanzamento a scelta.

     Resta fermo, per altro, l'obbligo del superamento del corso superiore aeronautico, già previsto dall'art. 27 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, per quelli degli anzidetti ufficiali che, ai sensi delle disposizioni emanate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge erano tenuti a superarlo.

     Quelli tra essi, che, per giustificati motivi, non abbiano potuto frequentare il corso superiore aeronautico, ovvero coloro che non ne abbiano superato tutte le prove di esame e possano essere ammessi a ripeterle, saranno chiamati a sostenere soltanto gli esami già previsti al termine del corso superiore aeronautico.

     I capitani di cui al presente articolo, per conseguire l'avanzamento ad anzianità al grado superiore, dovranno sostenere appositi esami.

 

          Art. 110.

     I limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento per gli ufficiali che concorrono all'avanzamento a scelta assoluta, già stabiliti all'entrata in vigore del presente decreto-legge e che eccedessero eventualmente le aliquote di cui all'art. 49, saranno mantenuti in vigore fino a che, per il verificarsi di vacanze, l'eccedenza stessa non sarà eliminata.

 

          Art. 111.

     Qualora i comandanti di zona aerea territoriale non rivestano tutti il grado di generale di squadra, il giudizio in merito all'avanzamento al grado stesso e a quello di divisione, e corrispondenti, sarà unico e devoluto ad una commissione da nominarsi di volta in volta dal ministro per l'aeronautica.

     Tale commissione determinerà altresì l'ordine di promovibilità degli idonei.

 

          Art. 112.

     Qualora il capo di stato maggiore della regia aeronautica, anche se incaricato delle funzioni, non rivesta il grado di generale di squadra, il giudizio per l'avanzamento nei suoi riguardi, sarà unico e devoluto al ministro per l'aeronautica, il quale determinerà altresì il posto di inserzione nell'ordine di promovibilità dei pari grado stabilito dalla commissione superiore di avanzamento o dalla commissione di cui all'art. 111.

 

          Art. 113.

     Gli ufficiali del regio esercito e della regia marina trasferiti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo della regia aeronautica fino a tutto il 31 dicembre 1933, potranno ottenere, nel nuovo grado al quale sono stati o verranno promossi dopo il trasferimento, e sempre che giudicati idonei all'avanzamento al primo scrutinio, la stessa anzianità attribuita ai pari grado eventualmente già promossi in precedenza al detto trasferimento, oppure, se più favorevole, la medesima anzianità dei pari grado già promossi nei ruoli di provenienza.

 

          Art. 114.

     Sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso di alti studi, di cui al precedente art. 37, i tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, siano stati già scrutinati ai fini dell'avanzamento.

 

          Art. 115.

     E' data facoltà al ministro per l'aeronautica di procedere alla nomina in servizio permanente per merito di guerra di quegli ufficiali che, già riconosciuti meritevoli anteriormente alla entrata in vigore del regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, decaddero dal diritto alla nomina stessa non avendo costituito la dote militare.

     La nomina decorrerà, ad ogni effetto, dalla data del relativo decreto; per il computo dell'anzianità di grado e per quanto riguarda l'eventuale ulteriore avanzamento, saranno applicate le disposizioni del precedente art. 98.

 

          Art. 116.

     Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 52 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, primo, secondo e terzo comma; nulla è altresì innovato a quanto disposto dall'art. 41 del regio decreto-legge predetto.

 

          Art. 117.

     E' in facoltà del ministro per l'aeronautica, fino a tutto l'anno 1936 di ammettere ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica e nel ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico, anche i marescialli che non abbiano due anni di anzianità nel grado, purchè i medesimi contino almeno dodici anni di servizio effettivo.

     Fino a tutto l'anno 1936 il limite di età previsto dal precedente art. 80 per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, è elevato a 45 anni.

 

          Art. 118.

     Il ministro per l'aeronautica potrà emanare, di concerto col ministro per le finanze, speciali norme esecutive per la applicazione del presente decreto-legge, fino a quando non sarà stato pubblicato il relativo regolamento.

 

          Art. 119.

     Le disposizioni contenute nella legge 23 giugno 1927, n. 1018, e successive modificazioni, nonchè tutte le altre comunque riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica, sono abrogate.

     Resta, peraltro, fermo il disposto dell'articolo unico n. 4 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2121 in base al quale, in deroga dell'art. 73 del presente decreto-legge, il ministro per l'aeronautica ha facoltà, fino a tutto l'anno 1935, di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici con criterio discrezionale, in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle esigenze di servizio.


[1]  Convertito in legge dalla L. 13 giugno 1935, n. 1297. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il presente decreto, per la parte riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica è stato abrogato per effetto dell’art. 196 della L. 12 novembre 1955, n. 1137.

[2]  Numero aggiunto dall'art. 1 del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 894.

[3]  Articolo modificato dal R.D.L. 29 aprile 1937, n. 894 e così sostituito dall'art. 1 della L. 6 giugno 1940, n. 730.

[4]  Articolo modificato dal D.Lgs.Lgt. 29 marzo 1945, n. 245, sostituito dalla L. 5 luglio 1952, n. 989 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 4 luglio 1985, n. 353.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 5 luglio 1952, n. 989.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 5 luglio 1952, n. 989.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 5 luglio 1952, n. 989.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 5 luglio 1952, n. 989.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 5 luglio 1952, n. 989.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 8 marzo 1958, n. 233.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 8 marzo 1958, n. 233.

[12]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 6 giugno 1940, n. 730.

[13]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 18 dicembre 1952, n. 3089.

[14]  Titolo così sostituito dall'art. 3 della L. 6 giugno 1940, n. 730.

[15]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 6 giugno 1940, n. 730.

[16]  Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 894.

[17]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 894.

[18]  Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 894.

[19]  Capoverso così sostituito dall'art. 11 della L. 5 luglio 1952, n. 989.

[20]  Capoverso aggiunto dall'art. 1 della R.D.L. 29 aprile 1937, n. 894.

[21]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della R.D.L. 29 aprile 1937, n. 894.

[22]  Articolo così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 894.

[23]  Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 894.

[24]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 256.

[25]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 19 ottobre 1947, n. 1595.

[26]  Lettera così sostituita dall'art. 1 del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 894.

[27]  Articolo così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.Lgt. 18 dicembre 1944, n. 470.