§ 46.8.3a - Legge 6 giugno 1940, n. 730.
Modificazioni agli articoli 4, 15, 17 e 81 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/06/1940
Numero:730


Sommario
Art. 1.      L'art. 4 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 15 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 17 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente
Art. 4.      La lettera c) dell'art. 81 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituita da quella che segue
Art. 5.      Fino a tutto il 1941, i marescialli in servizio permanente della categoria governo del ruolo servizi potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi per la nomina a [...]


§ 46.8.3a - Legge 6 giugno 1940, n. 730. [1]

Modificazioni agli articoli 4, 15, 17 e 81 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica.

(G.U. 5 luglio 1940, n. 156).

 

Disposizioni transitorie

 

     Art. 1.

     L'art. 4 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali:

     "1° non aver superato il ventisettesimo anno di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi dell'arma aeronautica e nel ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico;

     "2° non aver superato il trentesimo anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del corpo di commissariato aeronautico;

     "3° non aver superato il trentaduesimo anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ufficiali medici del corpo sanitario aeronautico;

     "4° non aver superato il trentaseiesimo anno di età per la nomina degli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico a sottotenente in servizio permanente effettivo del corpo e ruolo suddetti;

     "5° non aver superato il trentaseiesimo anno di età per la nomina dei marescialli in servizio permanente a sottotenente nei ruoli servizi e specialisti dell'arma aeronautica, assistenti tecnici del genio aeronautico e amministrazione del corpo di commissariato aeronautico.

     "Il limite di età di cui al n. 1 è elevato a trentadue anni per la nomina dei sottufficiali piloti a sottotenente nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica e a trentasei anni per i sottufficiali in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale per la partecipazione ai concorsi di cui alla lettera a) del successivo art. 17.

     "Tutti i limiti di cui sopra si intendono riferiti alla data del decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso, qualora si tratti di concorso per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente.

     "Qualora invece si tratti di concorsi per i quali la nomina è preceduta da corsi di istruzione, il ministero dell'aeronautica determinerà di volta in volta il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi stessi, in relazione alla presumibile durata dei corsi.

     "I limiti predetti sono aumentabili:

     "a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F., da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F., dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

     "b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

     "c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

     "Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non si superi, sempre alla data del bando di concorso, un'età inferiore di dieci anni a quella prevista per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali subalterni dei ruoli corrispondenti.

     "Per la partecipazione ai concorsi per la nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica non è applicabile alcuna delle suddette maggiorazioni".

 

          Art. 2.

     L'art. 15 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "I sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico sono tratti in base a concorsi per titoli e per esami dagli ufficiali di complemento del corrispondente ruolo, dai marescialli in servizio permanente della corrispondente categoria, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota. Per prendere parte ai concorsi di cui sopra, gli ufficiali dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un regio istituto tecnico industriale o per geometra ed aver prestato almeno venti mesi di servizio quale ufficiale assistente tecnico.

     "I marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado.

     "L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre in ogni caso, dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso".

 

          Art. 3.

     L'art. 17 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituito dal seguente:

     "Art. 17. Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

     "I sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico, sono tratti:

     "a) in base a pubblici concorsi per titoli e per esami dai cittadini italiani muniti del diploma di perito e ragioniere commerciale, rilasciato da un regio istituto tecnico;

     "b) in base a concorsi per titoli e per esami dai marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'arma aeronautica, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota.

     "Il numero dei posti da conferirsi ai sensi della lettera b) non potrà superare il quarto dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, salva la facoltà al ministero di devolvere ai concorsi di cui alla lettera a) i posti che non venissero coperti per mancanza di marescialli idonei.

     "Per prendere parte al concorso di cui sopra, i marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado".

 

          Art. 4.

     La lettera c) dell'art. 81 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, è sostituita da quella che segue.

     "c) con grado non superiore a quello di capitano, dai cittadini italiani che abbiano compiuto particolari studi od acquistato speciali benemerenze nel campo aeronautico.

     "Dette nomine avranno luogo previo parere favorevole della commissione superiore di avanzamento, alla quale spetta anche di determinare, nel caso, il grado da conferirsi".

 

          Art. 5.

     Fino a tutto il 1941, i marescialli in servizio permanente della categoria governo del ruolo servizi potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico alle condizioni fissate dall'articolo unico della legge 13 luglio 1939, n. 1190.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.