§ 46.6.180 - D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 287.
Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:12/10/2004
Numero:287


Sommario
Art. 1.  Reclutamento del personale
Art. 2.  Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore
Art. 3.  Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad esecutore ed archivista
Art. 4.  Commissione giudicatrice
Art. 5.  Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per maestro direttore
Art. 6.  Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per maestro vice direttore
Art. 7.  Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per esecutore
Art. 8.  Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per archivista
Art. 9.  Valutazione dei titoli e redazione graduatorie finali
Art. 10.  Nomina del maestro direttore e del maestro vice direttore
Art. 11.  Nomina degli esecutori e dell'archivista
Art. 12.  Inidoneità tecnica del maestro direttore
Art. 13.  Inidoneità tecnica del maestro vice direttore
Art. 14.  Inidoneità tecnica degli esecutori
Art. 15.  Inidoneità tecnica dell'archivista
Art. 16.  Impiego del personale invalido della Banda musicale
Art. 17.  Decorrenza
Art. 18.  Abrogazione
Art. 19.  Invarianza degli oneri


§ 46.6.180 - D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 287.

Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza.

(G.U. 1 dicembre 2004, n. 282)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 6, comma 4, lettere c) e d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Reclutamento del personale

     1. Il reclutamento del personale della Banda musicale ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, indetti, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni, con determinazioni del Comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata, al verificarsi delle vacanze organiche nei ruoli e nelle parti del complesso bandistico.

     2. Le determinazioni di cui al comma 1:

     a) individuano i singoli ruoli e parti da ricoprire;

     b) stabiliscono le modalità e la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;

     c) prevedono le date entro le quali gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi, nonchè dei titoli valutabili in sede di formazione delle graduatorie di merito;

     d) fissano i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento dell'idoneità attitudinale.

 

     Art. 2. Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore

     1. Ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice direttore possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

     b) avere un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età;

     c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;

     d) essere in possesso dei diritti civili e politici;

     e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;

     f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;

     g) non essere imputati, condannati, ovvero aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, nè essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

     h) [avere una statura non inferiore a metri 1,68 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,64 per gli aspiranti di sesso femminile] [1].

     2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina a:

     a) maestro direttore, il possesso del diploma in composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

     b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

     3. I candidati già in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

 

     Art. 3. Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad esecutore ed archivista

     1. Ai concorsi per la nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare:

     a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza, di età non superiore a 45 anni, che:

     1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

     2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento;

     3) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;

     4) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza;

     b) i cittadini italiani che:

     1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

     2) abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio;

     3) siano riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo;

     4) godano dei diritti politici;

     5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     6) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi di formazione della Guardia di finanza;

     7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;

     8) non siano imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

     9) [abbiano statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile] [2].

     2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, è richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina ad:

     a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

     b) archivista, il compimento inferiore di composizione conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

     3. I candidati già in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

 

     Art. 4. Commissione giudicatrice

     1. Per ciascuno dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, è nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorità da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza.

     2. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sottocommissioni:

     a) per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione;

     b) per la visita medica di primo accertamento;

     c) per la visita medica di revisione;

     d) per gli accertamenti attitudinali;

     e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame;

     f) per la visita medica di controllo.

     3. La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera e), è disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8. La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) è disciplinata dalla determinazione con la quale è indetto il concorso.

 

     Art. 5. Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per maestro direttore

     1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del maggiore maestro direttore è composta da:

     a) il Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza, presidente;

     b) due insegnanti di composizione nei conservatori di Stato, membri;

     c) un maestro diplomato in composizione o strumentazione per Banda, membro;

     d) un ufficiale maestro direttore di Banda militare, membro;

     e) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.

 

     Art. 6. Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per maestro vice direttore

     1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del tenente maestro vice direttore è composta da:

     a) il Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza, presidente;

     b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un conservatorio di Stato, membro;

     c) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare, membro;

     d) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.

 

     Art. 7. Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per esecutore

     1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per il reclutamento degli ispettori esecutori è composta da:

     a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello, presidente;

     b) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento per il quale è bandito il concorso o strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, membro;

     c) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, membro;

     d) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.

 

     Art. 8. Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per archivista

     1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per il reclutamento dell'ispettore archivista è composta da:

     a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello, presidente;

     b) un funzionario civile appartenente al profilo di «bibliotecario» (area funzionale C), membro;

     c) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, membro;

     d) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.

 

     Art. 9. Valutazione dei titoli e redazione graduatorie finali

     1. I titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella «D» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.

     2. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della Banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza.

     3. In caso di parità di punteggio riportato dai candidati già in servizio nella Guardia di finanza, è data preferenza al candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.

     4. In caso di parità di punteggio complessivo, tra candidati non appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

 

     Art. 10. Nomina del maestro direttore e del maestro vice direttore

     1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori i concorrenti classificatisi al primo posto nei concorsi per maestro direttore e per maestro vice direttore. I vincitori del concorso sono nominati:

     a) maggiore, il maestro direttore della Banda musicale;

     b) tenente, il maestro vice direttore della Banda musicale.

     2. La nomina di cui al comma 1 decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

     3. Il maestro direttore e il maestro vice direttore sono computati nell'organico del ruolo speciale.

     4. Con il grado di cui al comma 1, il maestro direttore o il maestro vice direttore sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante il quale prestano servizio nella Banda musicale e frequentano un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.

     5. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.

     6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.

     7. Il maestro direttore e il maestro vice direttore, se giudicati idonei ai sensi del comma 6, hanno l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova.

     8. Il maestro direttore o il maestro vice direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili, se già in servizio nella Guardia di finanza, è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.

 

     Art. 11. Nomina degli esecutori e dell'archivista

     1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori dei concorsi per esecutori ed archivista i candidati che, nell'ordine delle graduatorie stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Ai vincitori dei concorsi è attribuito il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

     2. L'aspirante nominato vincitore del concorso per archivista è nominato maresciallo ordinario del Corpo della guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della Banda musicale.

     3. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

     4. Con il grado di cui al comma 1, gli esecutori e l'archivista sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale della durata di novanta giorni. I militari già appartenenti alla Banda musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di istruzione.

     5. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.

     6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.

     7. L'esecutore o l'archivista riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili. Se già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.

 

     Art. 12. Inidoneità tecnica del maestro direttore

     1. Il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente articolo 10, comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo è computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado, nonchè ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all'articolo 10, comma 7.

     2. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113.

     3. Gli accertamenti di cui al citato articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 5.

 

     Art. 13. Inidoneità tecnica del maestro vice direttore

     1. Il maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente articolo 10, comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo è computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado, nonchè ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all'articolo 10, comma 7.

     2. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113.

     3. Gli accertamenti di cui al citato articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 6.

 

     Art. 14. Inidoneità tecnica degli esecutori

     1. Il maresciallo esecutore, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale.

     2. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

     3. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il maresciallo è collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

     4. Gli accertamenti di cui al citato articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 7. In tal caso, il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza è sostituito da un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare.

 

     Art. 15. Inidoneità tecnica dell'archivista

     1. Il maresciallo archivista, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, transita nel ruolo Ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale.

     2. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

     3. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il maresciallo è collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

     4. Gli accertamenti di cui al citato articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 8. In tale caso, il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza è sostituito da un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare.

 

     Art. 16. Impiego del personale invalido della Banda musicale

     1. Il personale della Banda musicale, invalido ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, è impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa. A tale fine:

     a) se maestro direttore o maestro vice direttore, transita nel ruolo speciale;

     b) se esecutore o archivista, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed è iscritto nello stesso, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

     2. Il personale di cui al comma 1 viene ammesso, prima dell'impiego, alla frequenza di un corso di aggiornamento tecnico professionale.

 

     Art. 17. Decorrenza

     1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 11 del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla data di indizione del primo concorso, per il reclutamento del personale della Banda musicale, successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i concorsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.

 

     Art. 18. Abrogazione

     1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono abrogati l'articolo 26, comma 2, l'articolo 27, comma 2, l'articolo 28, comma 4, e l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.

 

     Art. 19. Invarianza degli oneri

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Lettera abrogata dall'art. 6 del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.

[2] Numero abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.