§ 46.6.146 - D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.
Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:27/02/1991
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Compiti della banda musicale.
Art. 2.  Dipendenze e impiego.
Art. 3.  Modalità d'impiego.
Art. 4.  Organizzazione strumentale.
Art. 5.  Organico.
Art. 6.  Ruoli.
Art. 7.  Ruolo del maestro direttore.
Art. 8.  Ruolo del maestro vice direttore.
Art. 9.  Ruolo degli esecutori.
Art. 10.  Reclutamento del personale
Art. 11.  Nomina a maestro direttore
Art. 12.  Nomina a maestro vice direttore
Art. 13.  Nomina ad esecutore
Art. 14.  Nomina ad archivista
Art. 15.  Corsi di istruzione
Art. 16.  Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro direttore
Art. 17.  Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro vice direttore
Art. 18.  Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad esecutore
Art. 19.  Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad archivista
Art. 20.  Concorso per la nomina a maestro direttore
Art. 21.  Concorso per la nomina a maestro vice direttore
Art. 22.  Concorso per la nomina ad esecutore e ad archivista
Art. 23.  Valutazione dei titoli
Art. 24.  Titoli di preferenza
Art. 25.  Limiti d'età per il personale.
Art. 26.  Inidoneità tecnica per il maestro direttore.
Art. 27.  Inidoneità tecnica per il maestro vice direttore.
Art. 28.  Inidoneità tecnica per gli esecutori.
Art. 29.  Inidoneità tecnica per l'archivista.
Art. 30.  Uniforme.
Art. 31.  Norme comuni a tutto il personale della banda.
Art. 32.  Avanzamento per il maestro direttore.
Art. 33.  Avanzamento per il maestro vice direttore.
Art. 34.  Progressione di carriera per i sottufficiali.
Art. 35.  Inidoneità all'avanzamento per i sottufficiali.
Art. 36.  Trattamento economico del maestro vice direttore e degli esecutori.
Art. 37.  Divieto di perequazione.
Art. 38.  Nuovo inquadramento per il personale.
Art. 39.  Inquadramento superiore.
Art. 40.  Prove musicali per l'inquadramento superiore.
Art. 41.  Norme per gli esecutori aggregati.
Art. 42.  Ufficiale addetto alla banda musicale.
Art. 43.  Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali.
Art. 44.  Impiego temporaneo.
Art. 45.  Attività musicale privata.
Art. 46.  Rinvio.
Art. 47.  Clausola finanziaria.


§ 46.6.146 - D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.

Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.

(G.U. 14 marzo 1991, n. 62, S.O.)

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 1. Compiti della banda musicale.

     1. La banda musicale della Guardia di finanza è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita dell'Istituzione, nonchè a rappresentare la Guardia di finanza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

     2. Essa può essere, altresì, autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività concertistica per la diffusione della cultura musicale, in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

 

          Art. 2. Dipendenze e impiego.

     1. La banda musicale è un organismo alle dipendenze del Reparto Autonomo Centrale; il relativo impiego è disposto dal Comando Generale della Guardia di finanza.

     2. Alla banda musicale è addetto un ufficiale della Guardia di finanza, che dipende dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale.

     3. Il maestro direttore dipende direttamente dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale. Tutti gli altri componenti dipendono dall'ufficiale addetto.

 

          Art. 3. Modalità d'impiego.

     1. Qualora la banda musicale debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

     2. Se la partecipazione è richiesta da enti o organismi indicati al comma 2 dell'articolo 1, le spese per il trattamento economico di missione, calcolate con i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su apposito capitolo delle entrate.

     3. Le somme versate vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, Guardia di finanza.

     4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo Assistenza Finanzieri.

     5. In caso di manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'Amministrazione.

     6. In particolari circostanze può essere autorizzato l'impiego della banda musicale ad organico ridotto, purchè rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

 

          Art. 4. Organizzazione strumentale.

     1. L'organizzazione strumentale della banda musicale, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

 

Capo II

ORDINAMENTO

 

          Art. 5. Organico.

     1. La dotazione organica della banda musicale della Guardia di finanza è così determinata:

     a) un maestro direttore;

     b) un maestro vice direttore;

     c) centodue esecutori;

     d) un archivista.

     2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Guardia di finanza.

     3. Alla banda musicale non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, personale in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

 

          Art. 6. Ruoli.

     1. I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza sono i seguenti:

 

a) ruolo del maestro direttore

1

posto

b) ruolo del maestro vice direttore

1

posto

c) ruolo degli esecutori (compreso l'archivista)

103

posti

 

          Art. 7. Ruolo del maestro direttore.

     1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.

     2. Al maestro direttore sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.

 

          Art. 8. Ruolo del maestro vice direttore.

     1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore.

     2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento.

     3. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.

     4. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività di archivio.

 

          Art. 9. Ruolo degli esecutori.

     1. Il ruolo degli esecutori della banda musicale della Guardia di finanza è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

 

I parte

A I parte

 

B I parte

II parte

A II parte

 

B II parte

III parte

A III parte

 

B III parte

 

     2. L'archivista è inserito, ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.

 

Capo III

RECLUTAMENTO [1]

 

          Art. 10. Reclutamento del personale [2].

     1. Il reclutamento del personale della banda musicale ha luogo mediante concorsi indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.

     2. Nel decreto è altresì determinata la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo accertamento e di revisione, nonchè di quella per l'accertamento psico-attitudinale.

     3. Il numero dei posti da ricoprire è fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.

     4. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori dei concorsi.

 

          Art. 11. Nomina a maestro direttore [3].

     1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza, si prescinde dai predetti limiti di età;

     b) siano muniti di diploma in composizione e strumentazione per banda conseguiti in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

     c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

     2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale del concorso è dichiarato vincitore del concorso e nominato maggiore in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro direttore della banda musicale.

     3. Con il grado di maggiore, il vincitore è sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.

     4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Generale di Divisione Ispettore per i Reparti d'Istruzione e composta dal Comandante dell'Accademia e dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.

     5. Il maestro direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.

     6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

     7. Il maestro direttore è inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei maggiori. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

 

          Art. 12. Nomina a maestro vice direttore [4].

     1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza si prescinde dai predetti limiti d'età;

     b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma in strumentazione per banda;

     c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole [5] .

     2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale è dichiarato vincitore del concorso e nominato tenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro vice-direttore della banda musicale.

     3. Con il grado di tenente il vincitore è sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.

     4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.

     5. Il maestro vice-direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamenti di quiescenza se proveniente dai civili; se invece già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.

     6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

     7. Il maestro vice direttore è inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei tenenti. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

 

          Art. 13. Nomina ad esecutore [6].

     1. La nomina ad esecutore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio;

     b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come da tabella H.

     2. I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

     3. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso è nominato maresciallo maggiore aiutante carica speciale, maresciallo maggiore aiutante o maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debba essere inserito nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda musicale come da tabella E.

     4. Con tale grado è sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di novanta giorni.

     5. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneità - su ciascun esecutore - a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali dell'esecutore.

     6. Gli esecutori riconosciuti non idonei sono congedati senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se provenienti dai civili; se invece già in servizio nella Guardia di finanza sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e continuano a prestare servizio nel Corpo.

     7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

 

          Art. 14. Nomina ad archivista [7].

     1. La nomina ad archivista della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio;

     b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il compimento inferiore di composizione.

     2. I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

     3. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso è nominato maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda musicale.

     4. Con tale grado è sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso d'istruzione della durata di novanta giorni.

     5. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali dell'archivista.

     6. L'archivista riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.

     7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

 

          Art. 15. Corsi di istruzione [8].

     1. Le modalità di svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale.

     2. Relativamente ai corsi previsti dagli articoli 11 e 12, i vincitori vengono posti a disposizione del Comandante del battaglione allievi dell'Accademia, il quale, sulla base di un programma di massima stabilito dal Comando Generale, provvede al relativo addestramento, disponendo di volta in volta la partecipazione alle lezioni ritenute necessarie, indipendentemente dal corso presso il quale si svolgono.

     3. Al termine dei corsi, sul conto dei partecipanti viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici.

 

          Art. 16. Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro direttore [9].

     1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del maggiore maestro direttore è nominata con determinazione del Comandante Generale ed è composta da:

     a) il Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, presidente;

     b) due insegnanti di composizione nei conservatori di Stato, membri;

     c) un maestro diplomato in composizione o strumentazione per banda, membro;

     d) un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

     e) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

     2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.

 

          Art. 17. Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro vice direttore [10].

     1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del tenente maestro vice direttore è nominata con determinazione del Comandante Generale ed è composta da:

     a) il Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, presidente;

     b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un conservatorio di Stato, membro;

     c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

     d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

     2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.

 

          Art. 18. Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad esecutore [11].

     1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento dei sottufficiali esecutori è nominata con determinazione del Comandante Generale ed è composta da:

     a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

     b) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento in cui è bandito il concorso o strumento affine come da tabella H, membro;

     c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

     d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

     2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.

 

          Art. 19. Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad archivista [12].

     1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del sottufficiale archivista è nominata con determinazione del Comandante Generale ed è composta da:

     a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

     b) un funzionario civile appartenente al profilo di "bibliotecario" (VIII qualifica funzionale), membro;

     c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

     d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

     2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.

 

          Art. 20. Concorso per la nomina a maestro direttore [13].

     1. I candidati al concorso di cui all'articolo 11 devono sostenere le seguenti prove:

     a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

     1) composizione di una fuga a quattro parti in chiavi antiche, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     2) composizione su due o più pentagrammi di una marcia sinfonica o funebre per pianoforte con qualche cenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

     1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico dell'organico e del repertorio;

     2) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico strumentale e loro impiego;

     3) vari tipi di partitura in uso in Italia ed all'estero;

     c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

     2. Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

     3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.

     4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

     5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

 

          Art. 21. Concorso per la nomina a maestro vice direttore [14].

     1. I candidati al concorso di cui all'articolo 12 devono sostenere le seguenti prove:

     a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

     1) armonizzazione a quattro parti in chiavi antiche di un basso imitato e fugato, da svolgere nel tempo massimo di dodici ore;

     2) composizione di una marcia militare per pianoforte da svolgere in un tempo massimo di quattordici ore;

     3) trascrizione per banda di un brano in musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

     1) vari tipi di partitura in uso in Italia ed all'estero;

     2) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico strumentale e loro impiego;

     c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

     2. Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

     3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.

     4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

     5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

 

          Art. 22. Concorso per la nomina ad esecutore e ad archivista [15].

     1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 devono sostenere le seguenti prove:

     a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di uno o più brani come specificato dal bando di concorso e di un brano a scelta con l'eventuale strumento d'obbligo;

     b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;

     c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo;

     d) i concorrenti delle prime parti A e B dovranno inoltre dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione.

     2. I candidati al concorso di cui all'articolo 14 devono sostenere le seguenti prove:

     a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato, scelto dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di quattro ore;

     b) correzione degli errori in un brano in partitura per grande banda, predisposti dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di 1 ora;

     c) saggio di copiatura con bella grafia di un brano musicale e conoscenza delle tecniche di catalogazione e di organizzazione di una biblioteca musicale.

     3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame, espresso in cinquantesimi, è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.

     4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.

     5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

 

          Art. 23. Valutazione dei titoli [16].

     1. Le categoria di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella D annessa al presente decreto.

 

          Art. 24. Titoli di preferenza [17].

     1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza alla Guardia di finanza. In tal caso, a parità di titoli, è data preferenza al candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.

 

Capo IV

NORME PARTICOLARI DI STATO

 

          Art. 25. Limiti d'età per il personale.

     1. I sottufficiali esecutori e l'archivista della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età.

     2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età [18].

     2-bis. Il Comandante Generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età [19].

 

          Art. 26. Inidoneità tecnica per il maestro direttore.

     1. L'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale, è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 16.

     2. [Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113] [20].

 

          Art. 27. Inidoneità tecnica per il maestro vice direttore.

     1. L'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 17.

     2. [Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113] [21].

 

          Art. 28. Inidoneità tecnica per gli esecutori.

     1. Il sottufficiale esecutore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 18. In tal caso, il maestro direttore di banda è sostituito da un ufficiale maestro direttore di banda militare.

     2. Se la commissione giudica l'esecutore non più idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.

     3. L'esecutore di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.

     4. [Se la commissione giudica il musicante non più idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della banda e viene collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599] [22].

 

          Art. 29. Inidoneità tecnica per l'archivista.

     1. Il sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto idoneo, su proposta del maestro direttore è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 19. In tal caso, il maestro direttore di banda è sostituito da un ufficiale direttore di banda militare.

     2. [Se la Commissione giudica l'archivista non più idoneo, questi cessa di far parte della banda e viene collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599] [23].

 

          Art. 30. Uniforme.

     1. Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale, durante l'espletamento dei compiti istituzionali, indossano l'uniforme prevista dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 31. Norme comuni a tutto il personale della banda.

     1. Gli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza possono essere impiegati solo nel servizio della banda medesima. Non è consentito il passaggio degli stessi militari al servizio ordinario del Corpo.

     2. Il personale della banda musicale è esonerato dal portare al seguito l'armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attività esterne cui è chiamata la banda medesima [24].

     3. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale della banda musicale, riconosciuto inidoneo fisicamente, può essere destinato esclusivamente ad attività di supporto del complesso musicale.

 

Capo V

NORME PARTICOLARI DI AVANZAMENTO

 

          Art. 32. Avanzamento per il maestro direttore. [25]

     1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianità, al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello.

     2. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora giudicato idoneo, è promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non è computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento [26].

 

          Art. 33. Avanzamento per il maestro vice direttore.

     1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di maggiore [27].

     2. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora giudicato idoneo, viene promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza [28].

 

          Art. 34. Progressione di carriera per i sottufficiali.

     1. La progressione di carriera dei sottufficiali musicanti e del sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di avanzamento per i sottufficiali, con le gradualità indicate nella tabella F.

 

          Art. 35. Inidoneità all'avanzamento per i sottufficiali.

     1. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella F.

     2. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità non è più valutato ai fini dell'avanzamento e viene collocato in congedo nella categoria della riserva.

     3. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione, consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza ritardata rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

 

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 36. Trattamento economico del maestro vice direttore e degli esecutori.

     1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi nel grado di capitano è inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.

     2. Ai militari appartenenti al ruolo degli esecutori è corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella I.

     3. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore e dei sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

 

          Art. 37. Divieto di perequazione.

     1. Il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale della Guardia di finanza e quello della banda musicale, nè tra gli appartenenti alla stessa banda musicale.

 

Capo VII

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 38. Nuovo inquadramento per il personale.

     1. Il personale della banda musicale della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi gli esecutori aggregati, è reinquadrato ai sensi del presente decreto con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stessa data.

     2. Il nuovo inquadramento degli esecutori avviene in relazione allo strumento suonato, con i criteri di cui alla tabella L annessa al presente decreto, conservando, ai fini della progressione di carriera di cui alla tabella F, l'anzianità di servizio maturata alla data indicata nel comma 1.

     3. Il maestro direttore, all'atto del nuovo inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella G, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata.

     4. Qualora l'attuazione delle norme di cui al presente articolo comporti l'attribuzione di qualifica o carica non rivestita all'atto del nuovo inquadramento, si procede alla valutazione con le modalità di cui al capo quinto ed alla conseguente promozione.

 

          Art. 39. Inquadramento superiore.

     1. Il personale di cui all'articolo 38, che in base ad atti formali della Amministrazione, risulti avere svolto per almeno un biennio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti propri di una parte o qualifica superiore, qualora sussista vacanza nella titolarità dello strumento interessato, può chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica, inoltrando specifica istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. L'accertamento della corrispondenza delle attività svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore è effettuato da una commissione nominata e composta secondo il disposto dell'articolo 18, che giudica altresì le prove di cui all'articolo 40.

 

          Art. 40. Prove musicali per l'inquadramento superiore.

     1. Per l'accesso alle prime parti A e B ed alle seconde parti A e B il personale indicato all'articolo 39 deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico dello strumento suonato nonchè dell'eventuale strumento d'obbligo, relativi alla parte per la quale si sostiene la prova.

     2. I candidati all'accesso alle prime parti A e B devono altresì dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione esaminatrice.

     3. Per l'accesso alla terza parte A la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato e con quello eventualmente d'obbligo, di un brano musicale a scelta del candidato.

 

          Art. 41. Norme per gli esecutori aggregati.

     1. I posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda musicale della Guardia di finanza, dopo l'inquadramento di cui al presente capo, saranno conferiti mediante concorso, per titoli ed esami, riservato ai militari della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano servizio nel complesso musicale in qualità di aggregati.

     2. Per il concorso di cui al comma 1, da bandire con decreto ministeriale, si applicano le norme di cui agli articoli 18, 19, 22, 23, e 24 del presente decreto.

     3. I militari risultati vincitori sono inquadrati nella banda con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del provvedimento di nomina a vincitore del concorso.

 

Capo VIII

NORME FINALI

 

          Art. 42. Ufficiale addetto alla banda musicale.

     1. L'ufficiale addetto alla banda attende a tutte le questioni di carattere generale, disciplinari ed amministrative riguardanti il complesso, del quale segue i servizi e le esibizioni, presenziando, di massima, alle istruzioni. E' inoltre consegnatario responsabile degli strumenti di proprietà dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 e di tutto il materiale bandistico.

 

          Art. 43. Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali.

     1. Le spese per l'acquisto, il rinnovo e la manutenzione degli strumenti musicali, nonchè del materiale bandistico e del repertorio musicale sono a carico dell'Amministrazione.

     2. Gli strumenti, forniti dall'Amministrazione, si intendono affidati ai militari musicanti a semplice titolo di consegna e per essere usati esclusivamente in servizio.

     3. All'atto della cessazione, per qualsiasi ragione, dall'appartenenza alla banda musicale, tali strumenti devono essere restituiti all'ufficiale addetto alla banda.

 

          Art. 44. Impiego temporaneo.

     1. Ad ogni esecutore può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine, ai sensi della tabella H, a quello di cui è titolare.

 

          Art. 45. Attività musicale privata.

     1. Gli appartenenti alla banda musicale possono svolgere attività musicale in pubblico, fuori dal servizio, solo previa autorizzazione del Comando Generale.

 

          Art. 46. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano al personale della banda musicale, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

 

          Art. 47. Clausola finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessivi 305 milioni di lire, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991 e anni successivi.

 

     Tabella A

     (omissis)

 

     Tabella B

     (omissis)

 

     Tabella C

     (omissis)

 

     Tabella D

     (omissis)

 

     Tabella E

     (omissis)

 

     Tabella F [29]

     (omissis)

 

     Tabella G [30]

     (omissis)

 

     Tabella H

     (omissis)

 

     Tabella I

     (omissis)

 

     Tabella L

     (omissis)


[1] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6 della L. 78/2000.

[2] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6.della L. 78/2000.

[3] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[4] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1994, n. 188, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

[6] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[7] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[8] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[9] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[10] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[11] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[12] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[13] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[14] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[15] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[16] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[17] Il capo terzo, artt. 10-24, è stato abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. della L. 78/2000.

[18] Comma così sostituito dall'art. 1 quater del D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 quater del D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196.

[20] Comma abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 287.

[21] Comma abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 287.

[22] Comma abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 287.

[23] Comma abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 287.

[24] Comma così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[26] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[27] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[28] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[29] Tabella già modificata dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, con le modalità stabilite dall'art. 16 dello stesso D.Lgs. 67/2001 e ulteriormente modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[30] Sostituita dall'art. 35 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.