§ 46.6.122 - D.L. 26 giugno 1981, n. 335 .
Trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:26/06/1981
Numero:335


Sommario
Art. 1.      I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si trovino nella [...]
Art. 2.      Dal 31 dicembre 1980 e fino al 31 dicembre 1982 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per l'anno finanziano 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 46.6.122 - D.L. 26 giugno 1981, n. 335 [1] .

Trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.

(G.U. 30 giugno 1981, n. 177)

 

 

     Art. 1.

     I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si trovino nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio fino al 31 dicembre 1982 sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado.

     Fino al 31 dicembre 1982 i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio provvisti di incarico, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado, sino ad un massimo di tre anni dalla data sotto la quale avrebbero dovuto essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 804 [2] .

     Gli ufficiali di cui al presente articolo qualora rinuncino a ricoprire gli incarichi loro assegnati sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di assegnazione dell'incarico.

 

          Art. 2.

     Dal 31 dicembre 1980 e fino al 31 dicembre 1982 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 60% degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale [3] .

     I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione possono chiedere il passaggio in detta posizione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Nei confronti di detti ufficiali si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; essi sono valutati dopo che siano stati almeno due anni provvisti di incarico nella posizione di a disposizione.

     Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di ``a disposizione'' ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 17 della citata legge, quale modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante [4] .

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per l'anno finanziano 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 6 agosto 1981, n. 458. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.