§ 46.5.7 - R.D. 3 aprile 1942, n. 1133.
Parte seconda del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:03/04/1942
Numero:1133


Sommario
Art. unico.      E' approvata l'annessa seconda parte del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, approvato col [...]
Art. 540.      Il ministro per la guerra determina il tempo in cui dovranno aver luogo la chiamata o le chiamate alle armi degli iscritti di leva arruolati, fissandone il primo e [...]
Art. 541.      I comandanti dei distretti militari fanno conoscere in quali giorni ed in qual modo deve avvenire la presentazione alle armi, con apposito manifesto, secondo il modello [...]
Art. 542.      I comandi dei distretti militari trasmettono inoltre una copia del manifesto, per opportuna conoscenza, agli uffici provinciali di leva, ai comandi di legione dei [...]
Art. 543.      A ciascuna delle reclute che dovranno presentarsi alle armi i comandi di distretto trasmettono per posta, qualche giorno prima di quello stabilito per la presentazione, [...]
Art. 544.      Le reclute arruolate nel regno, nelle isole italiane dell'Egeo o nelle colonie, le quali all'atto della chiamata alle armi non abbiano residenza nella giurisdizione del [...]
Art. 545.      Coloro che si trovino infermi debbono comprovare la impossibilità di presentarsi, trasmettendo al distretto militare nella cui circoscrizione hanno domicilio apposita [...]
Art. 546.      Le reclute chiamate alle armi debbono esibire il foglio di congedo illimitato provvisorio e la cartolina precetto, se l'hanno ricevuta, all'autorità del comune ove [...]
Art. 547.      Appena pubblicato l'ordine di chiamata alle armi delle reclute i comandi dei corpi d'armata accertano se nel rispettivo territorio vi siano comuni colpiti da malattie [...]
Art. 548.      Non appena cessate le malattie infettive, i comandi di corpo d'armata dispongono per la chiamata delle reclute appartenenti ai comuni già infetti tenendo conto che la [...]
Art. 549.      Le reclute provenienti dai comuni infetti devono essere sottoposte a speciale visita medica presso i distretti che adottano a loro riguardo le eventuali misure [...]
Art. 550.      I distretti danno preventivo avviso ai comandi dei corpi dell'invio delle reclute perché al loro arrivo essi possano adottare altre misure profilattiche eventualmente [...]
Art. 551.      I comandi dei corpi d'armata chiedono ai distretti dipendenti il quantitativo di reclute che ad essi affluiranno e provvedono perché siano comandati presso ogni [...]
Art. 552.      Gli ufficiali medici devono giungere ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo delle reclute. Essi durante la loro [...]
Art. 553.      I comandi di divisione comandano ai distretti, traendolo dai vari corpi, il personale di truppa per i lavori di scritturazione in misura proporzionata alla importanza di [...]
Art. 554.      I comandi di distretto, appena ricevute le tabelle di assegnazione, predispongono i lavori inerenti alla presentazione ed assegnazione, tenendo conto delle reclute che [...]
Art. 555.      Al giungere delle reclute al distretto militare il comandante deve accertarsi della loro identità personale. Le reclute vengono poi sottoposte a visita medica per il [...]
Art. 556.      Per l'accertamento della identità personale, i comandanti dei distretti non soltanto si assicurano che i contrassegni personali indicati nei fogli matricolari degli [...]
Art. 557.      In caso di discordanze nei contrassegni personali, l'ufficiale medico deve esaminare se queste siano lievi o rilevanti
Art. 558.      Nel controllare i contrassegni personali, quali risultano dai fogli matricolari, si eseguono le norme indicate negli art. 559 e 561
Art. 559.      Sono da ritenersi di lieve importanza quelle discordanze che, cadendo nei gradi prossimi del colore e della forma, ecc., dell'organo e della parte esaminata, si possono [...]
Art. 560.      Appurate le cause delle disparità che sono state giudicate rilevanti, i comandanti di distretto fanno procedere alle debite rettificazioni, da iscriversi con inchiostro [...]
Art. 561.      Per quanto riguarda la statura, è da giudicare di lieve importanza la differenza in meno che non oltrepassi un centimetro, sempre quando, beninteso, non si venga a [...]
Art. 562.      Nella visita sanitaria si deve
Art. 563.      I comandanti di distretto militare, qualora dalle reclute siano presentati ricorsi che si riferiscono alla idoneità fisica, portano la loro speciale attenzione sui [...]
Art. 564.      Le assegnazioni ai corpi sono fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il ministero della guerra invia ai comandi di distretto, e, in copia, ai comandi [...]
Art. 565.      I giovani che all'atto stesso della loro presentazione alle armi presso il distretto, ovvero appena giunti al corpo, siano in rassegna, riconosciuti temporaneamente [...]
Art. 566.      Per l'arma dei CC.RR. non sono stabilite tabelle. In essa possono essere ammessi uomini di qualsiasi distretto, in conformità delle disposizioni date, di volta in volta, [...]
Art. 567.      Essendo le cifre indicate nelle tabelle numeriche di assegnazione calcolate sopra dati presuntivi, può verificarsi deficienza od eccedenza fra la quota indicata dal [...]
Art. 568.      Nelle quote fissate nelle tabelle numeriche di assegnazione sono dai distretti computate non solo le reclute arruolate con la classe chiamata alle armi, ma anche tutte [...]
Art. 569.      L'assegnazione delle reclute alle varie armi, corpi e specialità è fatta dai comandanti dei distretti militari, che ne hanno l'intera responsabilità
Art. 570.      I comandanti dei distretti effettuano le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità, pronunciati dagli organi di leva, senza attendere l'esito della visita a cui le [...]
Art. 571.      Le disposizioni relative all'assegnazione ai corpi del contingente di ciascuna leva si applicano anche in tutti i casi in cui distretti abbiano da assegnare isolatamente [...]
Art. 572.      I documenti prodotti dalle reclute che domandano assegnazioni speciali debbono essere loro restituiti, qualora non ottengano l'assegnazione alla quale aspirano; debbono [...]
Art. 573.      Alle reclute che comprovino di avere perduto uno dei genitori o la moglie od un figlio da meno di tre mesi viene concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza [...]
Art. 574.      Nessuno può essere assegnato come musicante effettivo se, pur avendo i requisiti necessari, non ne faccia domanda
Art. 575.      I comandanti dei distretti militari sono autorizzati ad ammettere alla incorporazione anticipata, con assegnazione all'arma dei RR.CC. ed a corpi di altra arma, anche se [...]
Art. 576.      I giovani, i quali, per essere in possesso dei titoli di studio, hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento e quelli che, pur non avendo [...]
Art. 577.      I militari, compresi nella chiamata alle armi, i quali contino in precedenza un servizio computabile agli effetti della ferma, sono lasciati in congedo e muniti, se già [...]
Art. 578.      Le reclute che si trovano fuori dalla circoscrizione del proprio distretto militare di leva possono presentarsi al distretto nella cui circoscrizione dimorano
Art. 579.      I comandanti di distretto, perché possano in ogni tempo render conto delle loro operazioni circa le assegnazioni delle reclute, debbono aver cura di far compilare sotto [...]
Art. 580.      Nel fare la assegnazioni debbono essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. I comandanti di distretto debbono pertanto interessarsi per avere tutti i [...]
Art. 581.      I comandi di distretto inviano nello stesso giorno della partenza delle reclute, in piego raccomandato, ai corpi cui esse sono assegnate, i fogli matricolari ai quali [...]
Art. 582.      Le reclute che abbiano presentato ricorso al ministero contro le decisioni degli organi di leva sono ugualmente arrivate a destinazione, salvo ordini in contrario del [...]
Art. 583.      Le reclute che, nei giorni stabiliti per la partenza, si trovano all'ospedale o sono proposte per la rassegna, come pure quelle che giungono con ritardo al distretto, [...]
Art. 584.      I comandanti di distretto si astengono dal trattenere le reclute al distretto oltre il tempo stabilito per il loro invio ai corpi, salvo che siano ammalate, nel qual [...]
Art. 585.      Coloro che disertano durante il viaggio sono denunciati, quando ne sia il caso, dal corpo cui erano avviati
Art. 586.      Appena giunti i fogli matricolari delle reclute, i comandanti di corpo verificano se i contrassegni in ciascuno di essi indicati corrispondono esattamente all'individuo [...]
Art. 587.      Alla data indicata nella circolare di chiamata alle armi, i comandanti di distretto trasmettono direttamente al ministro (direzione generale leva, sottufficiali e [...]
Art. 588.      I comandi di difesa territoriale, tramite i comandi di corpo d'armata, trasmettono al ministero, alla data stabilita dalla circolare di chiamata, una relazione [...]
Art. 589.      Appena giunte ai corpi, tutte le reclute debbono essere sottoposte a visita medica
Art. 590.      Quarantacinque giorni dopo il termine della chiamata alle armi, i comandanti di distretto esaminano con la scorta dei certificati medici ricevuti ed in base alle [...]
Art. 591.      Le reclute che mancarono alla chiamata per malattia, debbono, quando si presentano al distretto militare, essere, se confermate idonee, subito assegnate ed avviate ad un [...]
Art. 592.      I comandi di distretto, durante le operazioni di chiamata, trasmettono ogni sera ai comandi interessati dei carabinieri reali l'elenco delle reclute non presentatesi [...]
Art. 593.      I comandanti di distretto verificano la posizione delle reclute mancanti alla chiamata, che risultino sottoposte a procedimento penale
Art. 594.      I ritardatari che si presentano spontaneamente, o che vengono tradotti dalla forza pubblica entro cinque giorni successivi a quello della chiamata, sono soggetti a [...]
Art. 595.      I comandanti di distretto non fanno seguire subito alla dichiarazione di diserzione la denuncia al tribunale militare, ma possono ritardarlo fino al trentesimo giorno da [...]
Art. 596.      Le denuncie di diserzione debbono essere fatte per tutti indistintamente dal comandante del distretto cui ciascun disertore appartiene per fatto di leve e trasmesse al [...]
Art. 597.      La denuncia viene corredata della copia del foglio matricolare del disertore, nonché di tutti i documenti, che il medesimo ha prodotto in sua discolpa, e di quegli altri [...]
Art. 598.      I comandanti dei distretti, presso i quali si presentano o vengono tradotte dalla forza pubblica reclute appartenenti per fatto di leva ad altro distretto e dichiarate [...]
Art. 599.      L'obbligo del servizio nell'esercito decorre, per tutti indistintamente gli iscritti arruolati, dalla data di arruolamento, ed ha termine, conformemente all'art. 9 del [...]
Art. 600.      La ferma, ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento, è
Art. 601.      La ferma di leva è di diciotto mesi (art. 103 del testo unico delle leggi sul reclutamento). Essa decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle [...]
Art. 602.      Le ferme speciali possono essere assunte per volontaria domanda e la loro durata è quella stabilita dall'art. 104 e successivi del testo unico
Art. 603.      I militari, agli effetti della ferma di leva, seguono la sorte della classe con la quale vengono alle armi
Art. 604.      I militari vincolati alla ferma di anni tre e di anni due, di cui all'art. 104 e seguenti della legge sul reclutamento, i quali, per incapacità, per menomata attitudine [...]
Art. 605.      I militari ammessi a taluni corsi per speciali abilitazioni debbono, se il ministero lo richiede, obbligarsi a rimanere in servizio per il tempo che il ministero [...]
Art. 606.      Per i volontari che siano stati prosciolti dal servizio militare in applicazione dell'art. 140 della legge nonché per gli iscritti che siano stati mandati rivedibili in [...]
Art. 607.      I volontari ed i rivedibili di cui all'articolo precedente, che, prima del proscioglimento, avessero conseguito un grado, riacquistano il grado stesso, sempre quando non [...]
Art. 608.      I militari che all'atto del concorso alla leva si trovavano a servire nella regia guardia di finanza (ramo terra), o negli agenti di pubblica sicurezza, o negli agenti [...]
Art. 609.      I militari, già appartenenti alla milizia portuaria, forestale e stradale, i quali per motivi disciplinari interrompano la ferma, sono nuovamente tenuti ad assolvere la [...]
Art. 610.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo, che incorrono nella perdita del grado in conseguenza di giudizio di un consiglio di [...]
Art. 611.      Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e quelli delle categorie in congedo, per i quali siano accettate le dimissioni dal grado, sono iscritti nei ruoli del [...]
Art. 612.      Per gli ufficiali dimessi dal grado di autorità a termine di legge sullo stato degli ufficiali (per inabilitazione o interdizione civile, irreperibilità accertata, [...]
Art. 613.      Non si computa nella ferma, ai termini dell'art. 112 della legge sul reclutamento, e costituisce interruzione di servizio, il tempo trascorso dal militare
Art. 614.      Il tempo non computabile nella ferma, a senso della lettera a) dell'articolo precedente, decorre dal giorno in cui fu dichiarata la diserzione se si tratta di militari [...]
Art. 615.      Per tutti i militari condannati alla reclusione militare, l'interruzione cessa col giorno della uscita dal luogo di pena per ultimata espiazione, ovvero con la data del [...]
Art. 616.      Per i disertori che siano stati assolti, l'interruzione di servizio cessa col giorno dell'arresto o della presentazione spontanea
Art. 617.      La durata della interruzione di servizio per condanna deve sempre corrispondere al tempo che il militare ha effettivamente trascorso in un istituto di pena
Art. 618.      Pel militare assolto da una imputazione e trattenuto in carcere per rispondere di altra imputazione, si computa quale servizio utile il tempo trascorso dal giorno in cui [...]
Art. 619.      Per l'iscritto che dopo l'arruolamento è mandato in congedo illimitato provvisorio e che non risponde alla chiamata alle armi perché detenuto in attesa di giudizio, non [...]
Art. 620.      Quando si verificano ripetute interruzioni di servizio, queste devono valutarsi come se fossero un'interruzione sola, rappresentata dalla somma delle varie interruzioni [...]
Art. 621.      Ai militari trasferiti alla prima classe della compagnia di correzione va computato nella ferma l'intero tempo che passano nelle compagnie stesse
Art. 622.      Va del pari computato nella ferma l'intero tempo trascorso nelle compagnie di correzione da quei militari pei quali sia così determinato dallo speciale regolamento per [...]
Art. 623.      I militari della milizia forestale, portuaria e stradale trasferiti alla prima compagnia di correzione, dopo che cessano di appartenere alla compagnia stessa, devono [...]
Art. 624.      Ai militari che, in applicazione dell'art. 142 della legge, rimangono sotto le armi dopo il congedamento della propria classe come attendenti di ufficiali, non è [...]
Art. 625.      I militari, che riportano una interruzione nella ferma, sono tenuti a compensare, con altrettanto servizio, la durata dell'interruzione
Art. 626.      Ai militari in congedo illimitato richiamati alle armi per istruzione o per mobilitazione non dovrà in alcun modo esser considerato come interruzione di servizio, agli [...]
Art. 627.      Possono essere ammessi, in tempo di pace, a ritardo nella chiamata alle armi, per ragioni di studio, i giovani che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 113 [...]
Art. 628.      I giovani appartenenti a classe chiamata alle armi, i quali non abbiano ancora intrapreso la prestazione del servizio militare per un motivo consentito dalle [...]
Art. 629.      Le decisioni di ammissione al ritardo del servizio sono di competenza dei comandi dei distretti militari di leva, che le pronunciano per delegazione del ministero della [...]
Art. 630.      Hanno titolo a ritardare in tempo di pace a termini dell'art. 113 della legge sul reclutamento la prestazione del servizio militare alle armi sino al compimento del [...]
Art. 631.      I militari di cui al precedente articolo, dopo ammessi al ritardo della chiamata alle armi, possono, a domanda, continuare a fruire, non oltre il ventiseiesimo anno di [...]
Art. 632.      Possono pure ottenere di ritardare, in tempo di pace, la prestazione del servizio militare fino al ventiseiesimo anno di età, a norma del primo comma dell'art. 3 del [...]
Art. 633.      Possono altresì ottenere di ritardare in tempo di pace la prestazione del servizio militare, a senso dell'art. 115 della legge, fino alla chiamata alle armi della [...]
Art. 634.      Il beneficio del ritardo ottenuto nella chiamata indetta prima dell'inizio dell'anno scolastico ha valore fino alla chiamata generale delle reclute della primavera [...]
Art. 635.      I militari chiamati alle armi, i quali aspirino alla ammissione al ritardo del servizio, debbono far avere al comando del distretto militare di leva, mediante consegna [...]
Art. 636.      Per gli studenti delle università o degli altri istituti superiori il certificato di studi (allegato 39) deve essere rilasciato, a seconda dei casi, per ordine del [...]
Art. 637.      Gli studenti missionari, gli studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti religiosi del regno o dell'Africa [...]
Art. 638.      L'autorità diplomatica o consolare nel vidimare il certificato di studio deve significare se trattasi di università od altro istituto superiore equiparato ovvero di [...]
Art. 639.      La domanda ed il titolo di studio possono essere stesi in carta semplice
Art. 640.      Il comandante del distretto militare, verificato che la domanda e i documenti prodotti dagli interessati sono regolari, ammette per delegazione del ministero della [...]
Art. 641.      Se la documentazione è riconosciuta non regolare o incompleta il comandante del distretto fissa un termine perentorio di quindici giorni al militare perché possa [...]
Art. 642.      Il comandante del distretto prende nota della concessa ammissione al ritardo del servizio nel registro speciale (allegato 37) entro sessanta giorni dall'inizio della [...]
Art. 643.      I militari ammessi a ritardare la presentazione alle armi, rimangono, come tali, nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino alla chiamata alle armi della [...]
Art. 644.      Per poter chiedere la continuazione del ritardo del servizio i militari interessati debbono
Art. 645.      I militari che aspirano alla continuazione del ritardo debbono annualmente, in occasione della chiamata alle armi della classe di leva, presentare al comando del [...]
Art. 646.      Il militare ammesso a ritardare la prestazione del servizio quale studente in un istituto all'estero, riconosciuto come preparatorio per le missioni, per poter [...]
Art. 647.      Coloro che intendano ottenere la continuazione del ritardo nei casi indicati nell'art. 114 della legge sul reclutamento devono, oltre alla documentazione di cui [...]
Art. 648.      Sono esclusi dalla continuazione del ritardo gli studenti che, pur avendo avuta la possibilità, e sempre quando ne avessero l'obbligo, non dimostrino di avere [...]
Art. 649.      I comandanti di distretto, constatata la regolarità dei certificati, ammettono, per delegazione del ministero della guerra, alla continuazione del ritardo del servizio i [...]
Art. 650.      Per tutti i militari ammessi al ritardo come studenti universitari o di istituti superiori e di istituti preparatori per le missioni all'estero, di teologia o di [...]
Art. 651.      Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 114 del testo unico della legge sul reclutamento, non potendo la sospensione degli studi durare più di un anno, lo studente [...]
Art. 652.      Per gli studenti che hanno ottenuto il ritardo come appartenenti all'ultimo corso di una scuola media di grado superiore, cessa il beneficio del ritardo, quando, [...]
Art. 653.      Gli effetti del concesso ritardo restano sospesi nel caso di mobilitazione dell'esercito, sia che la classe cui appartiene l'iscritto che ottenne la dilazione si trovi [...]
Art. 654.      I comandi di distretto non ammettono alla continuazione del ritardo i militari i quali
Art. 655.      In ognuno dei casi di cui al precedente articolo i militari che fruirono del ritardo del servizio saranno dal rispettivo distretto militare precettati a presentarsi con [...]
Art. 656.      Nel termine che viene indicato nell'ordine di chiamata alle armi, i comandanti dei distretti militari trasmettono al ministero della guerra un elenco nominativo delle [...]
Art. 657.      A senso delle vigenti disposizioni legislative, ai militari chiamati in servizio di leva, che ne facciano domanda, può essere concesso in tempo di pace il rinvio ad [...]
Art. 658.      Analogamente a quanto avviene per il ritardo del servizio per ragione di studi, e per gli stessi motivi, il rinvio non viene concesso a coloro che, per una qualsiasi [...]
Art. 659.      Per l'ammissione al rinvio ad altra chiamata alle armi valgono anche le norme indicate per i ritardi nell'art. 628 del presente regolamento
Art. 660.      Possono essere ammessi al rinvio alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro i militari che siano indispensabilmente [...]
Art. 661.      I militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, abbiano un fratello consanguineo alle armi per fatto di leva, ovvero debbano [...]
Art. 662.      Le domande di rinvio, redatte in carta da bollo, devono pervenire, sia mediante consegna, sia mediante plico raccomandato entro il termine fissato dal manifesto [...]
Art. 663.      Le domande devono essere firmate dai militari interessati, ad eccezione di quelle dirette ad ottenere il rinvio per avere un fratello alle armi, che debbono essere [...]
Art. 664.      Le domande degli aspiranti al rinvio debbono essere corredate del foglio di congedo illimitato provvisorio (allegato 11), e, a seconda dei casi, dei seguenti altri [...]
Art. 665.      Il comandante del distretto, ricevute le domande di rinvio, sospende, se del caso, la spedizione delle cartoline precetto, anche se le abbia eventualmente ricevute, per [...]
Art. 666.      In caso di decisione negativa sulla domanda di rinvio, i comandi di distretto intimano senz'altro al richiedente di presentarsi per l'incorporazione
Art. 667.      Per essere ammessi a rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata della seconda classe successiva alla loro, i militari di cui al precedente art. 660 [...]
Art. 668.      Per i militari ammessi al rinvio per interessi agricoli, industriali o commerciali, il beneficio non può in alcun modo protrarsi oltre la chiamata alle armi della [...]
Art. 669.      Per i militari ammessi al rinvio per avere un fratello alle armi, cessa il beneficio quando sia avvenuto il congedamento del fratello, ed essi debbono presentarsi alle [...]
Art. 670.      In ogni caso cessano gli effetti dell'ottenuto rinvio con la dichiarazione di mobilitazione
Art. 671.      Nei casi dubbi i distretti devono rivolgere quesito al ministero
Art. 672.      La licenza straordinaria per i militari residenti in colonie italiane, di cui all'art. 130 della legge può essere chiesta anche dopo iniziato il servizio militare, [...]
Art. 673.      Delle licenze concesse a senso dell'art. 130 della legge sul reclutamento ed eventualmente delle relative revoche, i governatori danno partecipazione ai competenti [...]
Art. 674.      I governatori delle colonie fanno segnalazione due volte all'anno al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) delle licenze straordinarie [...]
Art. 675.      A norma del secondo comma dell'art. 3 del concordato con la Santa Sede, sono esenti dalla prestazione del servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, i [...]
Art. 676.      Per chierici ordinati in sacris s'intendono gli appartenenti al clero secolare e regolare che hanno ricevuto almeno l'ordine sacro del suddiaconato
Art. 677.      Per essere ammessi al beneficio della esenzione dalla prestazione del servizio militare, coloro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo, e che [...]
Art. 678.      L'esenzione dalla prestazione del servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, è concessa, per delegazione del ministero della guerra, dai comandi di [...]
Art. 679.      Gli esentati dal servizio militare sono iscritti in apposito registro dai distretti militari i quali ne segnalano il numero al ministero della guerra (direzione generale [...]
Art. 680.      In caso di mobilitazione generale, coloro che ottennero pel tempo di pace l'esenzione dal servizio militare, se ordinati sacerdoti, sono destinati ad esercitare tra le [...]
Art. 681.      Qualora per la dispensa della Santa Sede, ad un religioso esentato dal servizio militare perché vincolato ai voti venisse permessa l'uscita dall'ordine o dalla [...]
Art. 682.      Agli apostati ed agli irretiti da censura viene revocata la esenzione. Essi, se appartenenti a classe di leva non ancora collocata in congedo assoluto, hanno l'obbligo [...]
Art. 683.      Ogni anno il ministero della guerra determina e notifica mediante circolare le date in cui debbono aprirsi e chiudersi gli arruolamenti volontari nei vari corpi e [...]
Art. 684.      Gli arruolamenti volontari sono ammessi in tutti i corpi dell'esercito, ad eccezione dei reparti distrettuali, del personale di governo degli stabilimenti militari di [...]
Art. 685.      Di massima e sempre subordinatamente alle necessità di servizio, l'arruolamento è aperto tutto l'anno nell'arma dei carabinieri, nel personale di governo dei depositi [...]
Art. 686.      Non possono essere arruolati militari in più del numero stabilito senza una speciale autorizzazione del ministro per la guerra
Art. 687.      I comandi di corpo d'armata, nell'ambito della propria giurisdizione, possono, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo o deficienza in qualche altro, [...]
Art. 688.      Gli arruolati volontari in qualità di musicanti o di maniscalchi non vanno computati nel numero dei volontari fissato annualmente per ciascun corpo
Art. 689.      ll giovane che voglia contrarre l'arruolamento volontario deve presentarsi a proprie spese, munito dei prescritti documenti, al corpo in cui intende prestar servizio
Art. 690.      Per evitare inutili spese di viaggio nel caso che la richiesta di arruolamento non possa essere accolta, l'aspirante all'arruolamento volontario, prima di presentarsi al [...]
Art. 691.      La domanda di arruolamento volontario deve essere redatta in carta legale diretta al ministero della guerra
Art. 692.      L'atto di consenso della madre vedova per l'arruolamento volontario del figlio minorenne è necessario anche quando essa sia passata ad altre nozze
Art. 693.      Qualora manchino i genitori e il tutore, in luogo dell'atto di consenso, basterà un legale documento rilasciato dal giudice tutelare che attesti tale mancanza
Art. 694.      L'atto di consenso non è necessario se si tratta di individui che hanno già concorso alla leva con la propria classe e siano stati arruolati, né per i figli di italiani [...]
Art. 695.      Agli arruolamenti volontari possono concorrere coloro nei confronti dei quali, pur essendo incorsi in uno dei reati di cui al n. 3 dell'art. 134 della legge, fu [...]
Art. 696.      Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono anche contrarre l'arruolamento volontario, ma devono produrre, in luogo del [...]
Art. 697.      I cittadini delle isole italiane dell'Egeo, che hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare, [...]
Art. 698.      Gli aspiranti all'arruolamento volontario debbono saper leggere e scrivere, e avere compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di incorporazione. Possono [...]
Art. 699.      Tutti gli aspiranti devono indicare nella loro domanda le scuole frequentate, il mestiere e la professione esercitata, producendo i relativi attestati
Art. 700.      I giovani che siano stati già riformati o mandati rivedibili o assegnati ai servizi sedentari, uniranno il documento comprovante tale circostanza
Art. 701.      I certificati di penalità e le attestazioni di buona condotta non sono considerati validi se rilasciati in data anteriore di sessanta giorni a quella in cui vengono [...]
Art. 702.      I comandi di corpo, ricevute le domande di arruolamento volontario, richiedono ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti, nonché [...]
Art. 703.      Se un giovane aspirante all'arruolamento risulti essere stato condannato ad una pena la quale, ai termini dell'art. 695 del presente regolamento, non l'escluda [...]
Art. 704.      Espletate la pratiche preliminari di cui ai precedenti articoli, il comandante del corpo fa presentare l'aspirante alla commissione d'arruolamento del corpo stesso, alla [...]
Art. 705.      L'ufficiale medico chiamato ad assistere la commissione di arruolamento, procede, in presenza di questa, alla visita dell'aspirante per accertare, in base agli elenchi [...]
Art. 706.      I comandanti di distretto, per gli aspiranti all'assegnazione ad un corpo in qualità di musicanti, promuovono la visita per anticipazione solo quando ne venga ad essi [...]
Art. 707.      La commissione per gli arruolamenti deve essere nominata dai comandanti di corpo
Art. 708.      La commissione di arruolamento, tenuto conto del parere espresso dall'ufficiale medico, esaminati i documenti prodotti, accertato che il giovane sappia leggere e [...]
Art. 709.      Nel caso di divergenza di opinione intorno alla idoneità fisica o morale del giovane, i membri della commissione d'arruolamento dissenzienti hanno il diritto di far [...]
Art. 710.      Prima dell'arruolamento si dà conoscenza al giovane delle pene stabilite dalla legge penale militare per i disertori
Art. 711.      L'atto di arruolamento segue davanti alla commissione di arruolamento
Art. 712.      I volontari assumono la ferma di anni tre o due, a seconda che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 105 o dall'art. 106 della legge
Art. 713.      Gli arruolamenti ordinari nel reggimento ferrovieri del genio si effettuano esclusivamente a scelta tra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio o professionali
Art. 714.      Durante il periodo di tirocinio e durante l'effettivo servizio ferroviario viene corrisposto ai volontari ordinari del reggimento ferrovieri del genio, oltre i normali [...]
Art. 715.      Gli arruolati volontari nei ferrovieri del genio (sezione esercizio), all'atto della promozione a caporale, devono commutare la ferma di anni due in quella di anni tre, [...]
Art. 716.      Le domande per gli speciali arruolamenti volontari per militari specializzati che il ministero indice, giusta la facoltà di cui all'articolo 138 della legge, debbono [...]
Art. 717.      L'atto di arruolamento è firmato presso i corpi e deve essere conforme all'allegato 45
Art. 718.      Nel caso di divergenza di opinione sulla idoneità fisica o morale del giovane, e nel caso in cui il voto del presidente sia contrario a quello della maggioranza, si [...]
Art. 719.      Prima dell'arruolamento si fanno al giovane le comunicazioni di cui all'art. 710
Art. 720.      Subito dopo l'arruolamento di un volontario, il comandante del corpo trasmette al distretto cui il volontario appartiene, l'atto di arruolamento, corredato di tutti i [...]
Art. 721.      Il comandante del distretto, ricevuto l'atto di arruolamento, ne informa il capo del comune di nascita del volontario invitandolo a fargli subito sapere se l'arruolato [...]
Art. 722.      Nel caso che l'arruolato sia stato iscritto sulle liste di leva di un comune non compreso nella circoscrizione del proprio distretto, il comandante di questo invita il [...]
Art. 723.      Qualora trattisi infine di cittadini italiani nati all'estero, il comandante del corpo, informa il ministero della guerra del seguito arruolamento, indicandogli la data [...]
Art. 724.      Qualora la legalità dell'arruolamento di un volontario sia impugnata dai genitori del medesimo o dal tutore, spetta al ministro della guerra di verificare e decidere
Art. 725.      Ove si venga a riconoscere che un arruolato volontario non sia cittadino italiano il comandante del corpo deve riferirne direttamente al ministero della guerra per [...]
Art. 726.      Chi abbia contratto arruolamento mediante produzione di falsi documenti, o sotto nome di altra persona, sarà dal comandante del corpo denunciato al procuratore del Re [...]
Art. 727.      Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti volontari, i comandanti di corpo trasmettono al ministero degli arruolamenti (direzione generale leva sottufficiali [...]
Art. 728.      In tempo di guerra, gli arruolamenti di cui all'art. 137 della legge, non possono per tutta la durata di essa essere effettuati dai corpi se non a seguito di speciali [...]
Art. 729.      Nei casi nei quali l'arruolamento avvenga in corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel regio esercito, i corpi medesimi, [...]
Art. 730.      La variazione da iscriversi a matricola degli ammessi all'arruolamento volontario ordinario, è a seconda dei casi, la seguente
Art. 731.      La variazione da iscriversi a matricola degli ammessi all'arruolamento volontario per militari specializzati è, a seconda dei casi, la seguente
Art. 732.      A matricola di coloro che vengono poi nominati specializzati è iscritta la seguente variazione: "Nominato specializzato categoria .......... (indicarla) con l'indennità [...]
Art. 733.      Gli arruolamenti per i corsi allievi sottufficiali e gli arruolamenti volontari speciali con nomina a sergente avvengono con le norme generiche del presente capitolo [...]
Art. 734.      Per gli ammessi all'arruolamento per i corsi allievi sottufficiali, la variazione a matricola è
Art. 735.      Per gli ammessi all'arruolamento volontario speciale con nomina a sergente, la variazione a matricola è
Art. 736.      Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono, di massima, aperti tutto l'anno e vengono periodicamente disposti dal comando generale dell'arma, nei [...]
Art. 737.      Sono consentiti
Art. 738.      Gli arruolati volontari sono nominati carabinieri effettivi o carabinieri ausiliari, a seconda della ferma contratta, dopo avere ultimato con buon esito l'apposito corso [...]
Art. 739.      Gli aspiranti all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali debbono possedere i seguenti requisiti
Art. 740.      Le domande di arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali devono essere inoltrate ai comandi di legione e compilate in carta bollata
Art. 741.      Le norme relative alla procedura degli arruolamenti volontari di cui alla precedente sezione del presente regolamento sono applicabili agli arruolamenti nell'arma dei [...]
Art. 742.      I giovani, ammessi nelle scuole militari, debbono, giusta l'art. 107 della legge, contrarre al compimento del diciassettesimo anno di età l'arruolamento volontario con [...]
Art. 743.      L'atto di arruolamento volontario con la ferma di anni tre deve essere conforme all'allegato n. 45-bis
Art. 744.      In dipendenza dell'impegno contratto dall'allievo all'atto dell'assunzione della ferma volontaria di anni tre, all'ammissione alle successive rafferme annuali senza [...]
Art. 745.      Gli allievi arruolati con le predette ferme e rafferme, che a domanda e per cause imputabili alla loro volontà vengono dimessi dalle scuole militari o che, ultimati gli [...]
Art. 746.      Gli allievi vengono a trovarsi in uno dei casi di cui al precedente art. 745, per cause non imputabili alla loro volontà, possono, su deliberazione del ministero, esser [...]
Art. 747.      Gli allievi dimessi dalle scuole militari prima di avere ultimato il corso di studio sono assegnati ad un corpo reclutato dal proprio distretto di leva dell'arma e [...]
Art. 748.      Gli allievi delle regie accademie militari che venissero dimessi, a domanda o dell'autorità, prima del termine dei corsi
Art. 749.      Gli allievi i quali al compimento del diciassettesimo anno di età non vogliono assoggettarsi all'arruolamento di cui al precedente articolo 742 vengono dimessi dalle [...]
Art. 750.      Sulla matricola degli ammessi all'arruolamento volontario od alla rafferma annuale dovranno essere iscritte le seguenti variazioni
Art. 751.      Gli arruolamenti volontari di iscritti nella leva di terra
Art. 752.      Per gli arruolamenti volontari degli iscritti alle leve di terra, di mare o dell'aeronautica
Art. 753.      Gli uffici di leva, dietro richiesta delle regie capitanerie di porto, dei centri di leva e di reclutamento delle zone aeree territoriali o dei distretti militari, [...]
Art. 754.      Gli arruolamenti volontari di cui all'art. 751 di militari del regio esercito, della regia marina o della regia aeronautica, appartenenti a classi non ancora chiamate [...]
Art. 755.      Nei casi di arruolamenti volontari di cui all'articolo precedente, i militari sono trasferiti dai ruoli matricolari del regio esercito a quelli della regia marina o [...]
Art. 756.      Gli iscritti alla leva di terra o di mare o dell'aeronautica che all'atto dell'apertura della leva della loro classe di nascita risultino di avere contratto arruolamento [...]
Art. 757.      I passaggi dei militari in servizio sotto le armi dal regio esercito alla regia marina o alla regia aeronautica e viceversa, possono effettuarsi solo previo nulla osta [...]
Art. 758.      I passaggi individuali di militari dal regio esercito alla regia marina o alla regia aeronautica e viceversa, possono essere autorizzati solo quando richiesti da [...]
Art. 759.      Quando un militare, dopo avere ottenuto il passaggio a senso dell'articolo precedente, venga a trovarsi in condizioni che escludano il conseguimento dello scopo, il [...]
Art. 760.      Nei casi dubbi, le autorità militari del regio esercito, prima di effettuare i passaggi, ne riferiranno al ministero della guerra o al comando superiore del corpo reale [...]
Art. 761.      Per gli arruolati della leva marittima che siano trasferiti nella regia aeronautica o viceversa per compiervi il servizio obbligatorio di leva a termini della legge sul [...]
Art. 762.      Giusta l'art. 140 della legge, il proscioglimento o la commutazione della ferma volontaria contratta dai giovani che si sono arruolati volontariamente può aver luogo, [...]
Art. 763.      Quando il ministero, nei casi previsti dal precedente articolo, determina il proscioglimento, i volontari
Art. 764.      Nel caso in cui al comma a) del precedente art. 763, i volontari vengono licenziati dalle armi con l'obbligo di concorrere a suo tempo alla leva sulla propria classe. [...]
Art. 765.      Nel caso di cui al comma b) dell'art. 763, i volontari sono inviati in congedo militare dopo aver compiuto la ferma ordinaria o quella loro spettante per l'ammissione al [...]
Art. 766.      Le formule matricolari da adottarsi nei vari casi sono le seguenti
Art. 767.      I militari vincolati alla ferma volontaria i quali, per incapacità, per mancata attitudine fisica od intellettuale o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà, [...]
Art. 768.      Il ministero per la guerra ha la facoltà di revocare la ferma speciale contratta per l'arruolamento volontario, per ragioni attinenti la disciplina (cattiva condotta [...]
Art. 769.      Perdono di pieno diritto la qualità di volontari e sono prosciolti dalla ferma contratta
Art. 770.      Nel caso previsto dal precedente articolo deve essere considerato valido nella ferma ordinaria soltanto il periodo di tempo eventualmente passato in servizio dopo la [...]
Art. 771.      I prosciolti dalla ferma di volontariato specializzato per le ragioni di cui al precedente articolo perdono il diritto alle indennità o alla parte di indennità non [...]
Art. 772.      Ai giovani che abbiano ultimato gli studi nelle scuole militari e che abbiano quivi contratto l'arruolamento volontario è consentito di proseguire la carriera militare, [...]
Art. 773.      Ad avvenuta ammissione definitiva nella regia accademia navale o nella regia accademia aeronautica i detti giovani vengono prosciolti dalla ferma o dalla rafferma, cui [...]
Art. 774.      La formula da inserire a matricola dei giovani ammessi alle accademie, di cui all'articolo precedente, è la seguente
Art. 775.      Per effetto dell'avvenuta ammissione definitiva nelle accademie navale e aeronautica i giovani in parola rimangono acquisiti alla marina o alla aeronautica
Art. 776.      I riassoldamenti possono aver luogo in conformità dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sul reclutamento
Art. 777.      E' sempre in facoltà del ministero della guerra di sospendere o limitare le ammissioni al riassoldamento
Art. 778.      Per poter conseguire il riassoldamento i militari debbono possedere i requisiti seguenti
Art. 779.      I militari, all'atto in cui debbono essere inviati in congedo, possono riassoldarsi sia nel corpo cui appartengono, sia in altro della stessa arma e specialità, [...]
Art. 780.      Qualora i militari domandino di riassoldarsi nel corpo cui appartengono, il comandante accerta anzitutto che gli aspiranti posseggano tutti i requisiti di cui al [...]
Art. 781.      Ove il risultato di tali accertamenti sia positivo, fa sottoporre ad accurata visita medica l'aspirante e provoca poi il parere della commissione di avanzamento
Art. 782.      Qualora i militari domandino di riassoldarsi in altro corpo della stessa arma e specialità, il comandante del corpo cui essi appartengono trasmette la domanda, munita [...]
Art. 783.      Il riassoldamento decorre dal giorno successivo a quello in cui l'aspirante ha compiuto la ferma di leva o quella di volontario
Art. 784.      Per coloro che, compiuto un anno di riassoldamento, intendano assumerne un secondo, un terzo ecc. si seguiranno volta per volta le disposizioni di cui agli articoli 779 [...]
Art. 785.      Avvenuto il riassoldamento, i comandanti di corpo ne danno partecipazione al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa), trasmettendo anche l'atto di [...]
Art. 786.      Ai militari riassoldati appartenenti alle categorie di specializzati di cui all'art. 138 della legge sul reclutamento è concessa una speciale indennità nella misura di [...]
Art. 787.      I militari riassoldati debbono essere adibiti esclusivamente all'impiego pel quale il riassoldamento fu concesso e per nessun motivo possono essere distolti [...]
Art. 788.      Gli appartenenti alla categoria specializzati perdono di pieno diritto la qualità di riassoldato e il beneficio dell'indennità o della parte dell'indennità non ancora [...]
Art. 789.      Perdono la qualità di riassoldato per determinazione del ministero della guerra, su motivata proposta del comandante del corpo e previa deliberazione della commissione [...]
Art. 790.      Perdono la qualità di riassoldato in seguito a rassegna e sono prosciolti dall'obbligo di servizio contratto i riconosciuti fisicamente inabili
Art. 791.      La qualità di riassoldato viene anche a cessare per eventuale promozione al grado di sottufficiale o per determinazione del ministero in seguito a domanda per comprovati [...]
Art. 792.      I prosciolti dal riassoldamento in seguito a condanna o per motivi disciplinari o a domanda, se appartenenti alla categoria specializzati, perdono ogni diritto alla [...]
Art. 793.      I militari prosciolti dal servizio per qualsiasi causa non sono tenuti a restituire le quote giornaliere che abbiano percepite prima del proscioglimento
Art. 794.      Le rafferme di un anno senza premio sono accordate a quei graduati i quali trovandosi nei casi previsti dall'art. 146 della legge siano ritenuti meritevoli di rimanere [...]
Art. 795.      I militari che possono essere ammessi alle rafferme con premio sono soltanto quelli indicati nell'art. 147, 147-bis e 148 della legge
Art. 796.      Le rafferme triennali con premio sono concesse dai comandi di corpo d'armata, dai comandi di difesa territoriale, ciascuno per la parte di propria competenza, per i [...]
Art. 797.      Per poter ottenere la rafferma triennale con premio i graduati devono aver compiuto la ferma di tre anni oppure, comulativamente, almeno tre anni di servizio alle armi
Art. 798.      Per la concessione delle rafferme occorre che il militare il quale vi aspira
Art. 799.      I comandi di corpo, ricevendo domande di ammissione a rafferma, dispongono perché i richiedenti siano visitati dall'ufficiale medico del corpo
Art. 800.      I comandi di corpo, dopo aver disposto per la visita medica degli aspiranti a rafferma, provvedono perché le autorità competenti esprimano il giudizio di cui alla [...]
Art. 801.      Nel caso in cui le autorità cui compete di esprimere i giudizi sulla idoneità all'avanzamento ritengano il richiedente non idoneo nel complesso, al conseguimento della [...]
Art. 802.      Qualunque sia il giudizio emesso ed il risultato della visita medica, i comandi di corpo trasmettono gerarchicamente le domande degli aspiranti alla rafferma triennale [...]
Art. 803.      I comandi cui è dovuta la decisione, ricevute le domande, le esaminano e, in base agli allegati documenti col corredo di quelle speciali informazioni che stimassero [...]
Art. 804.      Ai militari aspiranti alla rafferma triennale può essere concessa la rafferma annuale, ogni qualvolta per l'aspirante sia stato emesso il giudizio di temporanea non [...]
Art. 805.      Quando ad un militare non sia stata concessa la chiesta rafferma triennale con premio, e sia concessa, invece, quella di un anno con o senza premio, art. 801 del [...]
Art. 806.      Quando nel tempo intercorrente tra la proposta e la decorrenza della rafferma, avvenisse qualche fatto per il quale il comando del corpo ritenesse il militare non più [...]
Art. 807.      Contro le decisioni negative, riguardanti le ammissioni alla rafferma triennale od annuale, può, non oltre 15 giorni dalla comunicazione della decisione, essere prodotto [...]
Art. 808.      Qualora un militare cui sia concessa la rafferma, prima che la medesima incominci a decorrere intenda recedere dalla domanda, il comando del corpo provvede per [...]
Art. 809.      Le rafferme senza premio decorrono dal giorno successivo alla scadenza della ferma o della precedente rafferma
Art. 810.      Per le rafferme con premio, la decorrenza del premio comincia dal primo del mese successivo all'ammissione alla rafferma e da quel giorno ha pure principio la nuova [...]
Art. 811.      Non può il raffermato essere trasferito ad altra arma, senza il suo consenso, salvo che debba far passaggio, per punizione, alle compagnie di correzione, o perché [...]
Art. 812.      I militari che hanno ottenuto la riammissione in servizio possono aspirare alla rafferma triennale ove risultino trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge
Art. 813.      I militari raffermati con premio, che non siano ritenuti in possesso delle qualità necessarie per il pieno adempimento dei loro doveri possono essere collocati a riposo, [...]
Art. 814.      I militari raffermati con premio devono essere collocati a riposo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al raggiungimento del limite di età sopraindicato il [...]
Art. 815.      I comandi di corpo debbono segnalare d'ufficio al ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi - divisione pensioni ordinarie), con elenco [...]
Art. 816.      I premi sono considerati quali competenze e pagati dai corpi insieme con gli assegni del grado. Essi sono dovuti anche quando i militari si trovino in licenza ordinaria, [...]
Art. 817.      I comandi che concedono le rafferme triennali devono tenere un apposito ruolo in cui, con numero progressivo, sono iscritti i raffermati e una rubrica alfabetica
Art. 818.      Qualora un militare in virtù dell'art. 157 della legge, faccia domanda per la rescissione dalla rafferma in corso, il comando del corpo trasmette, per via gerarchica, [...]
Art. 819.      Il militare raffermato che per una delle ragioni previste dagli art. 153 e 154 della legge, abbia perduto i benefici della rafferma, rimane prosciolto d'autorità [...]
Art. 820.      Viene sospeso il congedamento del militare raffermato, anche quando egli avesse chiesto il congedo, che al temine della rafferma si trovi in attesa di giudizio di una [...]
Art. 821.      Ai raffermati con premio sottoposti a procedimento penale, sia che si trovino detenuti, sia che abbiano ottenuta la libertà provvisoria e siano a piede libero, è sospeso [...]
Art. 822.      A coloro che incorrono in sanzioni minori da parte dei tribunali ordinari, è di nuovo corrisposto il premio di rafferma, dopo scontata la pena, sempre quando la [...]
Art. 823.      Per i militari cui possono essere concesse le rafferme, con o senza premio, che al termine della ferma o della rafferma, si trovino in detenzione preventiva negli [...]
Art. 824.      Laddove un raffermato con premio venga a trovarsi in uno dei casi per i quali a senso degli art. 153 e 154 della legge, debba essere sottoposto a commissione di [...]
Art. 825.      Quando un graduato raffermato con premio sia sottoposto a commissione di disciplina per la retrocessione dal grado ed il voto sia favorevole all'inquisito, la [...]
Art. 826.      Se il raffermato perde il beneficio della rafferma in seguito a deliberazione di commissione di disciplina, la perdita decorre dal giorno successivo a quello in cui la [...]
Art. 827.      Al termine della rafferma triennale con premio, o al verificarsi di uno dei casi stabiliti dall'art. 151 della legge, le amministrazioni dei corpi provvedono al [...]
Art. 828.      Il pagamento dei premi, indennità, o relative quote, rimane prescritto (a senso dell'art. 110 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che approva il testo unico [...]
Art. 829.      In caso di morte di militari, i quali abbiano maturato il diritto ad indennità od aliquote di indennità di rafferma, i corpi interessati sono tenuti ad avvertire gli [...]
Art. 830.      Le istanze degli eredi del militare defunto, da compilarsi su carta bollata, debbono essere inoltrate all'ufficio amministrativo dei comandi indicati nell'art. 796 per [...]
Art. 831.      I sottufficiali e militari di truppa, in servizio nell'arma dei carabinieri reali, possono essere ammessi a domanda, senza alcun limite di età, a tre consecutive [...]
Art. 832.      I sottufficiali e militari di truppa in servizio nell'arma dei carabinieri reali che hanno compiute le tre rafferme triennali possono essere ammessi a domanda, senza [...]
Art. 833.      Non possono essere ammessi alle rafferme annuali e devono quindi essere collocati a riposo, intendendosi sciolto l'eventuale vincolo di rafferma in corso
Art. 834.      I sottufficiali e militari di truppa hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio
Art. 835.      Possono essere ammessi alle rafferme annuali, a titolo di esperimento, anche i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che, avendo presentato [...]
Art. 836.      Per la concessione di ulteriori rafferme annuali per supposta non completa temporanea idoneità fisica, nei soli casi in cui l'infermità dipenda da cause di servizio, le [...]
Art. 837.      In caso di ammissione a rafferma annuale a titolo di esperimento per motivi di salute, i militari che abbiano riacquistata la prescritta idoneità fisica sono ammessi [...]
Art. 838.      Le rafferme triennali sono concesse dai comandanti di brigata, in base ai giudizi espressi dai comandanti gerarchici
Art. 839.      Le rafferme annuali sono concesse dai comandanti di legione in base ai giudizi espressi dai comandi gerarchici, od in seguito ad autorizzazione dei comandanti di [...]
Art. 840.      Le indennità delle rafferme triennali sono pagabili al termine di ciascuna rafferma
Art. 841.      I giudizi dei comandi gerarchici in merito alla concessione delle rafferme triennali ed annuali debbono riferirsi alle condizioni di idoneità, nonché a quelle relative [...]
Art. 842.      Le norme relative alle rafferme dei graduati di truppa di cui alla sezione 1 del presente capo sono estese ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei [...]
Art. 843.      Le riammissioni in servizio dei graduati e militari di truppa che possono essere consentite, sono quelle indicate nel capo XII, sezione 5ª della legge
Art. 844.      Le riammissioni in servizio, salvo contrarie disposizioni del ministero, sono aperte tutto l'anno
Art. 845.      Il soldato in congedo illimitato, di qualsiasi arma o corpo, qualora abbia i requisiti prescritti, può ottenere la riammissione in servizio nel personale di governo [...]
Art. 846.      Le riammissioni in servizio possono effettuarsi sia nel corpo dal quale i richiedenti furono inviati in congedo illimitato, sia in altro corpo della stessa arma
Art. 847.      I militari riammessi in servizio i quali, giusta il capoverso dell'art. 159 della legge, ottengano la rafferma, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la [...]
Art. 848.      Le domande di riammissione in servizio, diretta al comando del corpo presso il quale i militari desiderano essere riammessi, devono essere redatte in carta bollata
Art. 849.      I comandanti di corpo, sentita la commissione di avanzamento, fanno luogo alla riammissione, sempre quando questa non produca eccedenza nei quadri organici. Nel caso che [...]
Art. 850.      I militari riammessi in servizio come allievi maniscalchi, qualora non abbiano già compiuto il corso di mascalcia presso la scuola di cavalleria, debbono assoggettarsi [...]
Art. 851.      I militari riammessi in servizio nel personale di governo dei depositi di cavalli stalloni sono sottoposti, presso i depositi stessi, ad un esperimento pratico della [...]
Art. 852.      I militari in congedo i quali, trovandosi nelle condizioni volute dal regolamento, aspirino alla riammissione in servizio nel personale di governo degli stabilimenti [...]
Art. 853.      Il comandante degli stabilimenti militari di pena, ove nulla risulti in contrario, autorizza la riammissione, indica il reparto al quale l'aspirante deve essere diretto [...]
Art. 854.      Ricevuta l'autorizzazione, i comandanti dei distretti invitano l'aspirante a recarsi, a sue spese, alla sede del distretto per accertarne la idoneità fisica
Art. 855.      I comandanti dei distretti sottopongono l'aspirante a visita medica innanzi alla commissione di arruolamento e riconosciutane la idoneità, fanno rilasciare, qualora ne [...]
Art. 856.      I comandanti dei corpi, cui siano stati avviati gli aspiranti, provvedono in conformità del primo comma del precedente articolo
Art. 857.      I militari riammessi in servizio negli stabilimenti militari di pena, non provenienti dagli stabilimenti stessi, debbono compiere un esperimento di tre mesi
Art. 858.      I militari che chiedano di essere riammessi in servizio con il loro grado e nell'arma rispettiva, ovvero in qualità di trombettieri, tamburini, musicanti, maniscalchi o [...]
Art. 859.      Tutti gli altri presentano al comandante del distretto che ha giurisdizione sul territorio di loro residenza la domanda, diretta al comando del corpo cui aspirano, [...]
Art. 860.      I comandanti dei corpi, previo parere favorevole della commissione di avanzamento, autorizzano la riammissione, restituendo i documenti
Art. 861.      Ricevuta l'autorizzazione, i comandanti di distretto invitano gli aspiranti a presentarsi, a loro spese, alla sede del distretto per accertarne la idoneità fisica
Art. 862.      L'aspirante, riconosciuto fisicamente idoneo, deve rilasciare l'atto di assenso ad assumere la ferma di riammissione e deve essere inviato al corpo, munito dei mezzi di [...]
Art. 863.      La riassunzione in servizio con vincolo temporaneo, di cui all'art. 163 della legge, potrà essere effettuata dai comandi di corpo solo in base ad autorizzazione del [...]
Art. 864.      Le domande di riassunzione, dirette ai comandanti di corpo e presentate ai comandi di distretto nella cui giurisdizione si trovano i richiedenti, devono essere redatte [...]
Art. 865.      I comandi di distretto, ricevute le domande e constatata la regolarità dei documenti, rimettono le une e gli altri ai comandi di corpo, ai quali dovrà prima essere [...]
Art. 866.      Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'arma dei carabinieri reali i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato (dell'arma dei carabinieri [...]
Art. 867.      I sottufficiali e militari di truppa riammessi, che già appartennero all'arma dei carabinieri reali, se vi compirono la ferma di tre anni, ovvero la prima o la seconda [...]
Art. 868.      I sottufficiali e militari di truppa provenienti da altre armi o dalla regia aeronautica, possono, dopo un anno dalla riammissione in servizio nell'arma dei carabinieri [...]
Art. 869.      Le domande di riammissione in servizio devono essere redatte in carta da bollo e indirizzate al comando della locale legione carabinieri reali
Art. 870.      Nelle domande dovrà essere indicato se si è ammogliati con o senza figli (requisito ammesso soltanto se i richiedenti abbiano compiuto il ventottesimo anno di età); se [...]
Art. 871.      Le norme relative alle riammissioni e riassunzioni in servizio dei militari di truppa di cui alla sezione 1 e 2 del presente capo sono estese anche ai militari di truppa [...]
Art. 872.      L'istituto della rassegne si riferisce al complesso degli atti sanitari ed amministrativi da effettuarsi, nei riguardi dei militari di truppa, nei casi in cui, per [...]
Art. 873.      Le pratiche di rassegna possono aver luogo, sia all'atto della presentazione dei militari al distretto o al corpo cui furono assegnati, sia durante il servizio. Esse [...]
Art. 874.      Non sono sottoposti a rassegna
Art. 875.      Le pratiche di rassegna comprendono, di norma
Art. 876.      Le proposte di rassegna devono essere compilate dall'ufficiale medico del corpo presso il quale il militare rassegnando presta servizio, e debbono essere approvate e [...]
Art. 877.      Gli ufficiali medici addetti ai distretti militari compilano le proposte di rassegna, oltre che per i militari delle compagnie distrettuali, anche per le reclute [...]
Art. 878.      Per i militari ricoverati in cura negli ospedali militari non ha luogo alcuna proposta e le dichiarazioni di rassegna sono compilate direttamente dal capo del reparto o [...]
Art. 879.      I fogli di rassegna, in triplice copia, devono essere completati di tutti i dati matricolari e caratteristici (comprese le citazioni degli eventuali verbali di [...]
Art. 880.      Sono proposti a rassegna dagli ufficiali medici dei vari corpi e reparti esclusivamente quei militari affetti da forme morbose di non dubbia diagnosi, per le quali non è [...]
Art. 881.      Nei casi previsti dall'art. 148 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, ove cioè esistano difficoltà diagnostiche di qualsiasi genere, e per quelle [...]
Art. 882.      I direttori degli ospedali militari designano, per eseguire le rassegne, due ufficiali medici, uno dei quali sia, se possibile di grado non inferiore a maggiore. Questi [...]
Art. 883.      Per i militari giudicati in sede di osservazione, ed in genere per tutti quei casi in cui il giudizio medico legale su di un militare spetti direttamente al direttore [...]
Art. 884.      Nei casi in cui, ai sensi degli art. 883 o 885, la rassegna sia stata eseguita dal direttore di sanità, questa stessa autorità cura di formulare la determinazione [...]
Art. 885.      Nei casi dubbi o di dissenso fra i due ufficiali medici rassegnatori decide definitivamente il direttore dell'ospedale in sede di osservazione, e nei casi di dissenso [...]
Art. 886.      I provvedimenti amministrativi che, per delegazione del ministero della guerra, i direttori di ospedali, ed eventualmente i direttori di sanità, possono prendere a [...]
Art. 887.      Per gli aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, già arruolati dai consigli di leva, che venissero giudicati non idonei ai corsi stessi alla [...]
Art. 888.      La determinazione definitiva che, in sede di rassegna, è presa dal direttore dell'ospedale, deve essere comunicata all'interessato, che può esporre i propri reclami, da [...]
Art. 889.      I provvedimenti adottati in sede di rassegna devono sempre essere integralmente eseguiti, anche quando contro di essi sia stato presentato reclamo: né possono, per alcun [...]
Art. 890.      La determinazione del direttore dell'ospedale deve essere inscritta in ciascuna delle tre copie del foglio di proposta a rassegna nello specchio apposito
Art. 891.      Ogni qualvolta un militare sottoposto a rassegna alleghi la dipendenza da causa di servizio della lesione od infermità da cui è effetto, il direttore dell'ospedale si [...]
Art. 892.      I direttori di ospedale si astengono dal prendere qualsiasi decisione e riferiscono al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) comunicando gli atti [...]
Art. 893.      Presso ciascun ospedale devono essere tenuti appositi registri delle rassegne, dai quali risultino i dati seguenti
Art. 894.      I CC.RR., che vengano giudicati non più idonei a continuare il servizio incondizionato nell'arma, sono senz'altro sottoposti a rassegna per l'eliminazione dall'arma
Art. 895.      I CC.RR. che, pur conservando la idoneità al servizio militare, sono giudicati non idonei allo speciale servizio dell'arma, sono trasferiti nell'arma di fanteria o di [...]
Art. 896.      Il militare da inviarsi in licenza straordinaria di convalescenza deve essere espressamente avvertito, con annotazione nel relativo biglietto di licenza, che, al termine [...]
Art. 897.      L'invio dei militari in licenza straordinaria di convalescenza, per l'infermità sofferta sotto le armi, è subordinato alla condizione che i militari stessi o le loro [...]
Art. 898.      Qualora i militari di cui all'articolo precedente, ricoverati in un convalescenziario, si ristabiliscono in salute in guisa da poter riprendere servizio prima del tempo [...]
Art. 899.      I militari che, all'atto della rassegna, siano riconosciuti bisognevoli di cure balneo-termali o chinesiterapiche, possono essere ad esse regolarmente proposti, [...]
Art. 900.      I militari affetti da malattie mentali, accertate in un ospedale psichiatrico, debbono subito essere proposti a rassegna e riformati, anche quando risultino, nella [...]
Art. 901.      In tutti i casi in cui l'infermità mentale non sia stata accertata in un ospedale psichiatrico, dovrà decidere il direttore dell'ospedale militare, previa visita diretta [...]
Art. 902.      Appena sia stata emessa la decisione di riforma per malattia mentale, i direttori di ospedale dispongono per l'invio in congedo dei militari riformati, provvedendo [...]
Art. 903.      I direttori di ospedale debbono senza indugio partecipare alle famiglie interessate sia le decisioni di riforma dei militari alienati, sia il loro ricovero negli [...]
Art. 904.      Qualora nel corso delle pratiche di rassegna sorga il sospetto di simulazione o di autolesionismo, il militare viene fatto ricoverare, per osservazione, in ospedale [...]
Art. 905.      I militari in attesa di giudizio, ma non in stato di detenzione, qualora siano, in rassegna, giudicati inabili al servizio militare possono essere licenziati dalle armi [...]
Art. 906.      Per la rassegna dei militari residenti all'estero si applicano le disposizioni di cui agli art. 458 e 459
Art. 907.      Ai militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio e riformati, può essere concessa una gratificazione nelle misure indicate per ciascun grado dall'art. [...]
Art. 908.      I direttori d'ospedale, senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione del ministero, possono, su proposta degli ufficiali medici rassegnatori, concedere [...]
Art. 909.      Le proposte di gratificazione devono essere annotate nell'apposito specchio dei tre fogli di proposta a rassegna; nello specchio delle determinazioni devono, invece, [...]
Art. 910.      Le gratificazioni devono essere sempre pagate dalle direzioni degli ospedali che pronunciano la decisione di riforma corrispondendole ai militari riformati direttamente [...]
Art. 911.      Non si deve concedere gratificazione, quando concorrano circostanze che facciano ritenere che le malattie o le mutilazioni siano state provocate, aggravate o comunque [...]
Art. 912.      I militari possono fare domanda per ottenere la gratificazione a condizione che non siano trascorsi i due anni dalla data della riforma
Art. 913.      Nel caso in cui il militare, sottoposto a rassegna e riconosciuto meritevole di una gratificazione, venga a morire prima che sia intervenuta la determinazione della [...]
Art. 914.      Le gratificazioni concesse ai militari riformati per alienazione mentale potranno essere pagate alle stesse persone di cui all'articolo precedente, sempre che sussista [...]
Art. 915.      L'ammontare delle gratificazioni, che per ciascun grado possono essere concesse ai sensi degli articoli precedenti, salvo i casi contemplati dal terzo comma dell'art. [...]
Art. 916.      I militari in congedo illimitato, i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio, debbono, per essere sottoposti a rassegna, rivolgere domanda in carta libera, [...]
Art. 917.      Il comandante del distretto militare, ricevute le domande, ne prende nota e segnala, entro la prima decade, rispettivamente di maggio e novembre, al direttore [...]
Art. 918.      Il comandante del distretto militare fa avvertire i richiedenti, per mezzo del capo del comune in cui dimorano, del giorno in cui debbono presentarsi, disponendo perché [...]
Art. 919.      Per i militari che hanno chiesto di essere sottoposti a rassegna, deve essere accertata, con ogni possibile cura, la identità personale, ed in caso di dubbio sulla [...]
Art. 920.      Le rassegne dei militari in congedo illimitato devono possibilmente aver luogo lo stesso giorno dell'arrivo di essi al distretto od all'ospedale
Art. 921.      I militari che fossero riconosciuti in modo assoluto e permanente inabili al servizio, debbono essere riformati avvertendo in proposito i comandanti dei distretti
Art. 922.      I comandanti dei distretti informano l'interessato, per mezzo del capo del comune rispettivo, della determinazione emessa nelle rassegne e provvedono perché il foglio di [...]
Art. 923.      I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma ricevono soltanto l'indennità di viaggio tanto per la presentazione ai distretti [...]
Art. 924.      Non possono essere ammessi a rassegna i militari in congedo illimitato provvisorio
Art. 925.      Non possono essere ammessi a rassegna i militari di truppa in congedo illimitato, anche se temporaneamente inabili, e qualunque sia il periodo di servizio prestato, [...]
Art. 926.      Ogni qual volta venga negato il trattamento di pensione privilegiata per non riconosciuta dipendenza dell'infermità da causa di servizio a militare in favore del quale [...]
Art. 927.      Il congedo illimitato spetta in tempo di pace, ai militari di qualunque ferma all'atto in cui, per qualsiasi causa, cessano dal servizio sotto le armi o ne sono [...]
Art. 928.      Ai militari di cui all'articolo precedente viene rilasciato il foglio di congedo illimitato, conforme all'allegato 49 che è di colore differente a seconda dell'arma o [...]
Art. 929.      Per il tempo in cui i militari sono lasciati in congedo illimitato tra l'arruolamento e l'arrivo al distretto dopo la chiamata alle armi, essi ricevono, dall'ufficiale [...]
Art. 930.      Il militare in congedo illimitato deve obbedienza a qualunque ordine che, relativamente ai suoi doveri in tale posizione, gli pervenga dal comandante del distretto [...]
Art. 931.      I militari in congedo illimitato debbono presentare il loro foglio di congedo alle autorità militari e di pubblica sicurezza che ne li richiedessero. Il detto foglio [...]
Art. 932.      L'invio in congedo illimitato è annualmente determinato dal ministero della guerra, il quale stabilisce i giorni in cui dovrà essere effettuato
Art. 933.      Ha luogo per cura dei comandanti di corpo, senza che occorra alcuna speciale disposizione, l'invio in congedo illimitato
Art. 934.      Nell'imminenza del congedamento di una classe, nell'impartire al soldato le istruzioni sui doveri del militare durante il congedo, gli si devono ben spiegare le norme da [...]
Art. 935.      Ricevuto l'ordine per l'invio di una classe o di parte di essa, in congedo illimitato, i comandanti di corpo dispongono
Art. 936.      I comandanti di compagnia, squadrone o batteria, e le sezioni matricola, nel quadro F delle due copie del foglio matricolare, debbono indicare se i titolari dei fogli [...]
Art. 937.      I comandanti di corpo, nell'occasione di invio di classi in congedo illimitato, devono accertarsi se siavi taluno che debba rimanere ancora sotto le armi, onde evitare [...]
Art. 938.      Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio giusta l'art. 118 della legge, per avere altro fratello alle armi per fatto di leva, non deve essere [...]
Art. 939.      I comandanti di corpo, in occasione di ogni congedamento, notificano in tempo all'autorità di pubblica sicurezza, l'invio in congedo dei militari schedati, o comunque [...]
Art. 940.      Per la designazione dei militari da congedare in ciascuno dei giorni in cui il congedamento deve essere effettuato, i comandi danno la precedenza al giunti alle armi [...]
Art. 941.      Trattandosi di rilevante numero di uomini, la massa dei congedanti è suddivisa in tanti drappelli quanti sono i comuni ai quali i militari debbono essere avviati ed il [...]
Art. 942.      Non sono inviati in congedo illimitato quando anche fosse ordinato il congedo della loro classe, ossia avessero compiuto la loro ferma
Art. 943.      Il comandante di corpo, giusta il disposto del § 608 del regolamento di disciplina, ha facoltà di trattenere alle armi per un numero di giorni pari a quello della durata [...]
Art. 944.      Il tempo che decorre fino alla data dell'effettivo invio in congedo, per i militari che si trovino o siano sottoposti a rassegna a senso dell'art. 873, lettera a), è [...]
Art. 945.      Il militare sottoposto a procedimento penale e non detenuto viene mandato in congedo illimitato con la sua classe
Art. 946.      I militari da mandarsi in congedo illimitato devono essere avviati al rispettivo comune di residenza a meno che non intendono eleggere altrove il proprio domicilio, art. [...]
Art. 947.      Il foglio di congedo illimitato è rilasciato dal comandante del corpo cui appartiene il militare congedando
Art. 948.      Ove al tempo in cui deve effettuarsi il congedamento di una classe o di una parte di essa, i reggimenti alpini abbiano i battaglioni fuori della loro sede normale, e i [...]
Art. 949.      I militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio saranno inviati in congedo illimitato al [...]
Art. 950.      Non si procede al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute dipendenti da cause di [...]
Art. 951.      All'atto della partenza per il congedo per fine ferma o dopo una chiamata qualsiasi alle armi, i sottufficiali e militari di truppa del regio esercito, della regia [...]
Art. 952.      I comandi di corpo, ricevute le dichiarazioni di cui all'articolo precedente, ne prendono nota tanto sui libretti personali dei sottufficiali e militari di truppa, [...]
Art. 953.      I distretti di leva, sulla scorta della annotazione apposta sui fogli matricolari e caratteristici ne eseguono la trascrizione sul rispettivo ruolo matricolare, [...]
Art. 954.      Per i militari che, prima di concorrere alla leva si siano volontariamente arruolati nella regia aeronautica, nella regia guardia di finanza o nel corpo degli agenti di [...]
Art. 955.      Ai militari che siano arruolati nei corpi e milizie di cui all'articolo precedente dopo aver compiuto la ferma nel regio esercito, non deve essere rilasciato, all'atto [...]
Art. 956.      I congedandi, giunti nel proprio comune, devono subito presentare il foglio di congedo, per il visto, al capo del comune stesso che ritira loro le stellette
Art. 957.      I capi dei comuni dispongono per il versamento delle stellette ai locali comandi di deposito, reggimento o distaccamento di truppa, oppure, ove nei rispettivi comuni non [...]
Art. 958.      Il militare che abbia smarrito il foglio di congedo illimitato può ottenere copia, facendone motivata richiesta in carta bollata al rispettivo distretto di leva
Art. 959.      I militari in congedo illimitato possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra alcuna autorizzazione dell'autorità militare
Art. 960.      Le autorità incaricate del rilascio del passaporto devono applicare su tale documento, incollandolo fra la seconda e la terza pagina, il foglietto azzurro a madre e [...]
Art. 961.      I comandi dei distretti militari, ricevute tali comunicazioni, ne prendono nota sui ruoli matricolari e compilano mensilmente tanti elenchi dei militari pei quali giunge [...]
Art. 962.      Le notificazioni di espatrio e di rimpatrio relative ai militari appartenenti in modo permanente alla forza in congedo della regia aeronautica vengono trasmesse a cura [...]
Art. 963.      Al conseguimento del congedo assoluto, cui, secondo l'art. 9 della legge, ha diritto il militare, il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo anno di [...]
Art. 964.      Ai militari che al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età si trovino sospesi dal grado, stiano scontando una punizione nella sala di [...]
Art. 965.      I militari i quali, al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età, non abbiano ancora terminata la rafferma possono ottenere dal ministro [...]
Art. 966.      Se il militare è sotto le armi, il foglio di congedo assoluto (allegato 51) è compilato dal corpo al quale il militare è in forza, ed è consegnato al titolare. Se il [...]
Art. 967.      I militari da collocare in congedo assoluto in seguito a rassegna mentre trovansi in congedo illimitato, vengono anche essi provveduti del foglio di congedo assoluto dal [...]
Art. 968.      L'individuo può ottenere un duplicato del foglio di congedo assoluto mediante istanza su carta bollata diretta al comandante del distretto di leva
Art. 969.      I sottufficiali e i militari di truppa in congedo, di ogni classe del regio esercito, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza (ramo terra) e del corpo di [...]
Art. 970.      I sottufficiali e i militari di truppa in congedo, di cui all'articolo precedente, che intendono recarsi all'estero, debbono prima della loro partenza fare al distretto, [...]
Art. 971.      I capi dei comuni tengono appositi registri, conformi all'allegato 52, per prendere nota delle dichiarazioni di trasferimento che siano presentate dai sottufficiali e [...]
Art. 972.      Il primo di ogni mese i capi dei comuni devono trasmettere al comandante del distretto di giurisdizione un elenco, conforme all'alleg. 53, dei militari in congedo [...]
Art. 973.      Le autorità militari e quelle comunali, quando vengano a conoscenza che un sottufficiale o militare di truppa in congedo abbia cambiato residenza senza ottemperare [...]
Art. 974.      I comandi di distretto che vengano comunque a conoscere che un sottufficiale o militare di truppa in congedo si sia trasferito nel territorio di propria circoscrizione, [...]
Art. 975.      I sottufficiali e militari di truppa in congedo del regio esercito, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza (ramo terra) e del corpo di polizia [...]
Art. 976.      Le chiamate di controllo hanno luogo normalmente in giorni di domenica
Art. 977.      Il manifesto indica per ciascun comune a quale autorità i sottufficiali e militari di truppa compresi nella chiamata di controllo debbano presentarsi, nonché l'ora di [...]
Art. 978.      Per i militari che, nel giorno in cui dovrebbero presentarsi alla chiamata di controllo, sono in servizio in corpi armati ovvero nell'amministrazione ferroviaria, il [...]
Art. 979.      La presentazione deve avvenire nel comune in cui il militare risiede
Art. 980.      Indetta la chiamata, i comandanti di distretto compilano separatamente per ciascun comune, gli elenchi conformi all'allegato 54 dei sottufficiali e militari di truppa [...]
Art. 981.      Nel giorno fissato dal manifesto, gli ufficiali prescelti per le operazioni di controllo procedono, in locali stabiliti, all'identificazione e all'interrogatorio dei [...]
Art. 982.      Per l'identificazione di cui all'articolo precedente, i militari debbono produrre la carta d'identità od altro documento rilasciato da un'amministrazione statale, munito [...]
Art. 983.      Alle operazioni di controllo assiste un funzionario del comune il quale, a richiesta dell'ufficiale incaricato del controllo, dà tutte le informazioni ed i chiarimenti [...]
Art. 984.      A mano a mano che si procede alle operazioni di controllo, è apposta sul libretto personale dei militari, con timbro, la indicazione: "Chiamata di controllo dell'anno [...]
Art. 985.      Gli ufficiali designati per il controllo hanno facoltà di rinviare dall'uno all'altro dei giorni fissati dal manifesto, i militari che non possono momentaneamente [...]
Art. 986.      L'assenza per infermità o per altro grave straordinario motivo deve essere giustificata presso l'autorità dinanzi alla quale ha luogo la chiamata, nello stesso giorno [...]
Art. 987.      Nei modelli (allegati 56, 57) viene presa nota della presentazione dei sottufficiali e militari di truppa non nominati nei modelli del comune nel quale si procede al [...]
Art. 988.      Ultimate le operazioni di controllo, gli ufficiali che le hanno eseguite compilano un elenco speciale dei mancanti senza giustificato motivo
Art. 989.      I comandi di distretto, sulla base dei risultati del controllo, provvedono per la rettifica e il completamento dei fogli matricolari dei sottufficiali e militari di [...]
Art. 990.      I capi dei comuni devono avere cura che siano con precisione compilati e tenuti a giorno negli uffici municipali i ruoli matricolari (allegato 58), nei quali devono [...]
Art. 991.      Il ruolo matricolare è unico per ogni classe e perciò vi debbono essere compresi tutti i militari, siano essi obbligati a ferma speciale od ordinaria, siano essi con [...]
Art. 992.      Tutte le comunicazioni da farsi o da richiedersi dai comuni relativamente al servizio del reclutamento, tanto per gli uomini sotto le armi quanto per quelli in congedo [...]
Art. 993.      I ruoli comunali sono compilati sulla base delle risultanze delle liste di leva, indicandovi le generalità, la specie dell'arruolamento (se volontario o di leva) e [...]
Art. 994.      La compilazione del ruolo comunale di ciascuna classe deve essere iniziata appena compiute le operazioni di ciascuna leva, vale a dire dopo il giorno in cui ha luogo [...]
Art. 995.      Tutti i militari devono essere iscritti nei ruoli comunali della classe dell'anno in cui sono nati
Art. 996.      All'atto del congedamento di ogni classe, i comuni devono completare i ruoli con la indicazione del numero di matricola e con le variazioni relative alla data del [...]
Art. 997.      I ruoli devono contenere le sole indicazioni specificate nell'articolo seguente, occorrenti ai comuni per le pratiche di loro competenza in ordine alla chiamata alle [...]
Art. 998.      I comandi di distretto, nel compilare l'elenco conforme all'allegato 59 devono tener presente che
Art. 999.      Le comunicazioni di cui al precedente articolo sono fatte trimestralmente tanto per i militari sotto le armi che per quelli in congedo illimitato
Art. 1000.      I capi dei comuni, non appena ricevuto l'elenco allegato 59, fanno trascrivere esattamente sui rispettivi ruoli matricolari tutte le variazioni in esso indicate
Art. 1001.      I comandanti dei distretti, allorquando ricevono dai capi delle amministrazioni comunali di cui all'art. 972 dei militari in congedo illimitato che hanno cambiato [...]
Art. 1002.      Il primo giorno di ogni trimestre i capi dei comuni trasmettono al comandante del distretto un elenco, conforme all'allegato n. 61, dei militari in congedo illimitato, [...]
Art. 1003.      I comandanti di distretto danno notizie ai capi dei comuni della data in cui ciascuna classe di leva è stata prosciolta definitivamente dal servizio. I capi dei comuni [...]
Art. 1004.      I comandi di distretto devono vigilare assiduamente a che i ruoli matricolari comunali siano tenuti al corrente
Art. 1005.      I richiami alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato, vengono disposti, di volta in volta, per decreto reale che eventualmente determina pure la durata [...]
Art. 1006.      Il richiamo alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato può avvenire mediante manifesto oppure per cartolina precetto
Art. 1007.      Se il richiamo avviene per cartolina precetto individuale le cartoline sono spedite dai distretti, per posta in piego raccomandato, ai singoli militari, secondo le norme [...]
Art. 1008.      Disposto il richiamo alle armi per istruzione, i militari compresi nella chiamata stessa non possono espatriare se non dopo compiuta l'istruzione
Art. 1009.      Indetto il richiamo alle armi per istruzione, i distretti compilano, per ogni comune e per ogni classe, un elenco dei militari che hanno l'obbligo di rispondere al [...]
Art. 1010.      I comandi di distretto trasmettono ai corpi, presso i quali i militari richiamati devono prestar servizio, il primo esemplare del foglio matricolare dei militari stessi, [...]
Art. 1011.      I militari che avessero conseguito un grado in corpi armati estranei al regio esercito, alla regia marina e alla regia aeronautica, non hanno diritto a rivestire il [...]
Art. 1012.      I richiamati, che si trovano nel comune ove ha sede il corpo o reparto cui debbono presentarsi, si recano direttamente al corpo o reparto. Gli altri si presentano alle [...]
Art. 1013.      Ai richiamati sono corrisposte le stesse indennità di viaggio spettanti agli iscritti (reclute), previste dal regolamento sulle indennità eventuali e successive modifiche
Art. 1014.      I comandanti dei corpi cui affluiscono i richiamati devono assicurarsi dell'identità personale di ciascuno di essi
Art. 1015.      I militari richiamati debbono essere accuratamente ed attentamente visitati al più presto dagli ufficiali medici dei corpi cui si presentano, e quelli fra essi che siano [...]
Art. 1016.      Quando un richiamato, ricoverato in un ospedale militare, ne venga dimesso prima che abbia avuto termine l'istruzione, il direttore dell'ospedale stesso deve far [...]
Art. 1017.      Effettuato il rinvio in congedo dei militari di cui all'articolo precedente e ad ogni modo non più tardi dell'ottavo giorno, i centri di presentazione debbono comunicare [...]
Art. 1018.      Sono di massima dispensati dal richiamo alle armi per istruzione i militari che
Art. 1019.      I militari che per infermità non potessero assolutamente rispondere al richiamo, sono tenuti a giustificare al comandante del distretto dal quale dipendono tale [...]
Art. 1020.      Per i militari i quali non possono rispondere al richiamo perché detenuti, i comandanti di distretto debbono verificare se si trovino nei casi previsti dagli art. 471 e [...]
Art. 1021.      Compiuta l'istruzione, i militari sono rinviati in congedo illimitato e viene loro restituito il foglio di congedo dopo che dai corpi vi siano state apposte le [...]
Art. 1022.      I distretti dovranno prontamente informare delle dispense concesse i corpi o reparti, cui i militari stessi si sarebbero dovuti presentare, onde sia ad essi nota la [...]
Art. 1023.      Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di corpo o reparto trasmette ai distretti interessati un elenco [...]
Art. 1024.      I militari già mancanti al richiamo, dopo il proscioglimento dal servizio della loro classe, continuano ad essere dimostrati sul registro dei mancanti, sino a che non [...]
Art. 1025.      Quindici giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari compresi nel richiamo alle armi per istruzione, i comandanti di deposito trasmettono al ministero [...]
Art. 1026.      I comandanti di difesa, entro quindici giorni dal termine di ciascun richiamo, riferiscono al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) pel tramite del [...]
Art. 1027.      Emanato il regio decreto di richiamo alle armi delle classi in congedo illimitato, il ministro per la guerra dirama alle autorità militari, ai prefetti ed alle autorità [...]
Art. 1028.      I manifesti per il richiamo alle armi dei militari in congedo, da affiggersi non appena indetta la mobilitazione e nei quali sono stabiliti il termine od i termini entro [...]
Art. 1029.      I capi dei comuni, appena ricevuti i pieghi contenenti i manifesti provvedono per l'immediata affissione dei medesimi ed a che non vengano staccati o guastati, e [...]
Art. 1030.      Il richiamo alle armi per mobilitazione può anche avvenire con sola cartolina precetto
Art. 1031.      I militari che per infermità fossero nell'assoluta impossibilità di rispondere al richiamo, sono tenuti a giustificare presso il distretto cui appartengono tale [...]
Art. 1032.      I comandanti di distretto militare ed i comandanti locali dell'arma dei carabinieri reali devono constatare lo stato di salute dei militari di cui all'articolo precedente
Art. 1033.      I militari in congedo illimitato, i quali credono di essere divenuti inabili al servizio, hanno ugualmente obbligo di presentarsi salvo gli eventuali ulteriori [...]
Art. 1034.      Gli individui che ai termini dell'art. 182 della legge sono ritenuti colpevoli di essersi sottratti alla leva, devono, dall'autorità che ha scoperta la loro omissione, [...]
Art. 1035.      L'ufficio di leva, ricevuto il rapporto di cui all'articolo precedente, provvede immediatamente perché l'omesso segnalato sia aggiunto sulle liste di leva in corso, e [...]
Art. 1036.      Il consiglio di leva, intese le giustificazioni ed apprezzati i fatti, giudica se l'omesso debba essere considerato reo o no di essersi sottratto alla leva ovvero se [...]
Art. 1037.      Qualora l'individuo, segnalato all'ufficio di leva come omesso, non sia più, per ragione di età, obbligato al servizio militare viene subito aggiunto sulle liste della [...]
Art. 1038.      L'esito dei processi per omissione dolosa deve essere fatto conoscere dall'autorità giudiziaria militare all'ufficio provinciale di leva competente, mediante la [...]
Art. 1039.      Se gli omessi denunciati all'autorità giudiziaria militare sono assolti, il consiglio di leva prende in esame le cause delle omissioni e provvede poi a loro riguardo in [...]
Art. 1040.      Se gli omessi denunciati vengono, invece, condannati, saranno, scontata la pena, ammoniti dall'autorità giudiziaria militare dell'obbligo che hanno di presentarsi al [...]
Art. 1041.      Se, per una circostanza qualsiasi, non abbia avuto luogo la presentazione al rispettivo consiglio di leva degli individui che hanno espiato la pena, o il consiglio [...]
Art. 1042.      Le decisioni sono dagli uffici di leva fatte conoscere al capo del comune rispettivo perché faccia l'analoga annotazione sulla lista di leva in cui gli omessi furono [...]
Art. 1043.      La denuncia per il reato di sostituzione fraudolenta di persona viene fatta dagli uffici di leva in seguito a decisione del consiglio o commissione mobile qualora la [...]
Art. 1044.      L'esito dei processi come sopra iniziati, viene fatto conoscere nel modo indicato dall'art. 1038 dall'autorità giudiziaria militare agli uffici provinciali di leva, ai [...]
Art. 1045.      Per le sostituzioni denunciate come avvenute presso i consigli o le commissioni mobili di leva, se l'iscritto, imputato di essersi fatto sostituire, è stato assolto [...]
Art. 1046.      L'iscritto condannato per il reato di sostituzione fraudolenta di persona avvenuta davanti al consiglio od alla commissione mobile di leva, deve, dopo scontata la pena, [...]
Art. 1047.      Se la sostituzione è stata denunciata come avvenuta presso un distretto militare o un corpo e l'imputato è stato assolto dall'accusa perché non provato il fatto della [...]
Art. 1048.      L'individuo condannato per essersi fatto fraudolentemente sostituire nel servizio, posteriormente al suo arruolamento, deve, dopo scontata la pena, costituirsi al [...]
Art. 1049.      Il militare condannato per il reato di sostituzione fraudolenta di persona è escluso dall'ammissione all'eventuale congedo anticipato
Art. 1050.      Il servizio prestato dal sostituente non può essere tenuto in conto a favore del sostituto; per cui questi, o sia condannato o sia assolto, deve compiere la sua ferma
Art. 1051.      Nel caso che la sostituzione fraudolenta sia avvenuta presso i consigli o le commissioni mobili di leva ma sia però stata soltanto scoperta ai distretti militari o ai [...]
Art. 1052.      Ogni qualvolta consti della produzione, nell'interesse di un iscritto, di documenti falsi o infedeli, il consiglio di leva deve disporre opportune indagini, per mezzo [...]
Art. 1053.      Il consiglio di leva tiene sospesa ogni deliberazione intorno all'iscritto denunciato finché non sia intervenuta una sentenza definitiva a suo riguardo. Se tale sentenza [...]
Art. 1054.      Qualora dalle indagini prescritte dall'art. 1052 non risulti indizio del reato di falso, il consiglio di leva fa intimare all'iscritto di presentarsi in un determinato [...]
Art. 1055.      L'esito dei processi intentati ai sensi dell'art. 1052 deve essere fatto conoscere dall'autorità giudiziaria militare al competente ufficio di leva il quale ne dà [...]
Art. 1056.      Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, il consiglio di leva, se l'iscritto è stato prosciolto dall'accusa di falso deve provvedere in conformità [...]
Art. 1057.      L'iscritto condannato per falsità materiale o per uso sciente di documenti falsi deve, scontata la pena, presentarsi al consiglio di leva; nel qual caso debbono [...]
Art. 1058.      Delle decisioni pronunciate dal consiglio di leva deve essere data partecipazione dall'ufficio di leva ai corpi dei comuni a cui gli iscritti appartengono per fatto di [...]
Art. 1059.      L'ufficio di leva, venendo in qualunque modo a cognizione che un militare abbia ottenuto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato o la cancellazione dalle liste di [...]
Art. 1060.      L'esito dei procedimenti intentati in seguito alle domande di cui all'articolo precedente, deve essere comunicato dall'autorità giudiziaria militare agli uffici di leva [...]
Art. 1061.      Nel caso che il militare sia assolto dall'imputazione di falso o di corruzione, il consiglio di leva, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, revoca la decisione [...]
Art. 1062.      Nel caso che il militare sia condannato per i reati di cui all'articolo precedente, il consiglio di leva, quando il militare abbia scontato la pena inflittagli, revoca [...]
Art. 1063.      L'individuo, assolto dall'imputazione di avere ottenuto la cancellazione dalle liste di leva con documenti falsi o infedeli o per corruzione, deve essere precettato nei [...]
Art. 1064.      Ove l'iscritto sia condannato per il reato di cui all'articolo precedente, quando avrà scontata la pena inflittagli saranno osservate a suo riguardo le disposizioni [...]
Art. 1065.      Quando un iscritto viene dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, a mente dell'art. 203, ritenuto colpevole di essersi procurato infermità od imperfezioni [...]
Art. 1066.      L'iscritto di cui all'articolo precedente, se viene assolto, deve essere precettato secondo le norme stabilite dall'art. 164, a presentarsi in un determinato giorno [...]
Art. 1067.      Se l'iscritto predetto viene condannato, devono essere applicate a suo riguardo le disposizioni di cui agli art. 1057 e 1058
Art. 1068.      Le disposizioni degli art. 1065, 1066 e 1067 si applicano anche agli iscritti che vengono dal consiglio di leva riconosciuti colpevoli di avere simulato una malattia [...]
Art. 1069.      Qualora venga notizia all'ufficio di leva che un iscritto ha ottenuto la riforma o la rivedibilità con mezzo fraudolento, lo stesso ufficio dispone gli accertamenti del [...]
Art. 1070.      Il medico perito precede alla visita degli iscritti di cui al precedente articolo, ed ove li riconosca idonei al servizio, deve dichiarare se la loro idoneità si possa [...]
Art. 1071.      All'iscritto assolto dal tribunale dall'imputazione di cui al precedente articolo, il consiglio di leva applica le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo [...]
Art. 1072.      L'iscritto condannato per il reato indicato dall'art. 1070 deve essere arruolato senz'altro dal consiglio di leva in base alla visita subita previa revoca della [...]
Art. 1073.      Conformemente all'art. 187 del testo unico delle leggi sul reclutamento è dichiarato renitente
Art. 1074.      Gli individui dichiarati renitenti durante il corso della sessione della leva chiamata, possono ottenere la revoca della dichiarazione di renitenza per decisione del [...]
Art. 1075.  [3]
Art. 1076.      Per gli iscritti, pei quali si venga ad accertare che, al tempo della loro dichiarazione di renitenza, trovansi alle armi quali volontari, oppure erano morti e ciò [...]
Art. 1077.      Nei casi dubbi, i consigli o le commissioni mobili di leva riferiscono al ministero per provocare la decisone sulla cancellazione in via amministrativa della nota di [...]
Art. 1078.      I renitenti che hanno ottenuto l'annullamento della nota di renitenza, vanno trattati come iscritti obbedienti, e se si trovano in stato di arresto, devono essere [...]
Art. 1079.      Gli uffici di leva devono annotare in apposito registro tutti gli iscritti cancellati dalle liste dei renitenti con l'indicazione del motivo della cancellazione comunque [...]
Art. 1080.      Subito dopo chiusa la sessione delle leva chiamata devono essere compilate le liste generali e parziali dei renitenti (allegati 62 e 63)
Art. 1081.      Dieci giorni dopo la chiusura di ciascuna sessione di leva, i commissari di leva fanno pubblicare nel capoluogo di provincia la lista generale dei renitenti per mezzo [...]
Art. 1082.      Nello stesso modo indicato nei due precedenti articoli deve essere provveduto, dopo la chiusura della leva, per i renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo di [...]
Art. 1083.      Per i renitenti all'estero, dichiarati renitenti nella seduta del 31 gennaio, se la sessione della leva per i residenti nel Regno è stata già chiusa e siano state [...]
Art. 1084.      Ricevute le liste parziali, i capi dei comuni trascrivono i renitenti nel registro conforme all'allegato n. 64 e fanno pubblicare le liste stesse per copia nel loro [...]
Art. 1085.      I comandi dell'arma dei carabinieri reali in ciascun capoluogo di provincia, dopo la pubblicazione delle liste generali dei renitenti, diramano a tutti i comandi [...]
Art. 1086.      I renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale
Art. 1087.      L'incarico di ricercare e di arrestare i renitenti è affidato agli agenti della forza pubblica
Art. 1088.      I commissari di leva, una volta ogni semestre, o più spesso se occorra, verificano, col comandante locale dei carabinieri reali, se le liste generali esistenti presso [...]
Art. 1089.      I capi dei comuni devono cooperare alla presentazione volontaria od all'arresto dei renitenti, fornendo, all'uopo, agli agenti della pubblica forza tutte le indicazioni [...]
Art. 1090.      L'atto d'arresto deve essere trasmesso in copia all'ufficio di leva, e, dopo che sarà stata riconosciuta l'identità personale dell'arrestato e la sua condizione di [...]
Art. 1091.      I renitenti che si costituiscono spontaneamente alle autorità comunali, ai distretti o ai carabinieri reali, devono essere indirizzati all'ufficio di leva della [...]
Art. 1092.      Qualora un renitente si presenti o venga tradotto al consiglio di leva di una provincia diversa da quella a cui appartiene per fatto di leva, deve esser visitato per [...]
Art. 1093.      In qualunque tempo il renitente si costituisca spontaneamente o venga arrestato, deve essere subito sottoposto all'esame personale dal consiglio di leva espressamente [...]
Art. 1094.      Qualora la detta visita non possa subito aver luogo ed il visitando sia un renitente presentatosi spontaneamente, questi deve essere munito del certificato di [...]
Art. 1095.      I renitenti che vengono riconosciuti idonei al servizio militare sono arruolati. Sono anche ammessi all'eventuale congedo anticipato se comprovino di avervi titolo a [...]
Art. 1096.      Le decisioni relative agli arruolati, pronunciate dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, devono essere partecipate al comandante del distretto militare per [...]
Art. 1097.      I renitenti arruolati appartenenti a classe o contingente già chiamato in servizio e per i quali sia stata decisa la denuncia all'autorità giudiziaria militare, appena [...]
Art. 1098.      Le denuncie all'autorità giudiziaria militare devono essere fatte a cura degli uffici di leva. Esse devono essere individuali
Art. 1099.      Per i renitenti arruolati e avviati sotto le armi nonché pei renitenti licenziati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, la denuncia si compie con la [...]
Art. 1100.      I documenti che devono essere uniti all'atto di denuncia sono
Art. 1101.      L'ufficio di leva, nel denunciare all'autorità giudiziaria militare i renitenti, interessa l'autorità stessa finché siano sottoposti di urgenza e di preferenza al [...]
Art. 1102.      Il consiglio di leva fa cancellare dalle liste generali dei renitenti
Art. 1103.      Ricevute le partecipazioni di cui al precedente articolo, i capi dei comuni cancellano i renitenti dalle liste del comune, ed in pari tempo provvedono perché vengano [...]
Art. 1104.      Gli uffici provinciali di leva si fanno di quando in quando rimettere dai capi dei comuni il registro di cui all'articolo precedente, per assicurarsi della regolare [...]
Art. 1105.      L'autorità giudiziaria militare deve trasmettere agli uffici provinciali di leva copia delle sentenze, od estratti di esse, entro trenta giorni dalla loro emanazione. [...]
Art. 1106.      Ricevuta la sentenza, i commissari di leva ne prendono nota sulle liste di leva e sul registro conforme all'allegato n. 66 ed in pari tempo ne danno partecipazione ai [...]
Art. 1107.      I renitenti condannati devono in ogni caso scontare la pena soltanto dopo che abbiano impreso servizio militare e siano stati, per qualunque causa, licenziati dalle armi
Art. 1108.      Spetta al presidente del consiglio di leva di denunciare al procuratore del Re Imperatore gli individui che fossero incorsi in alcuno dei reati di cui all'art. 191 della [...]
Art. 1109.      I militari in congedo illimitato i quali, venendo richiamati sotto le armi per istruzione, non si presentino, sono, a mente dell'art. 203 della legge, considerati [...]
Art. 1110.      I militari richiamati che giungessero al corpo con un ritardo non superiore ad otto giorni da quello stabilito, senza che giustifichino al comandante del corpo medesimo [...]
Art. 1111.      Coloro che non si presentino o non giustificano la loro assenza entro il 31 dicembre dell'anno in corso saranno denunciati mancanti al richiamo con lo stesso giorno 31 [...]
Art. 1112.      Le denuncie saranno fatte dal comandante del distretto da cui dipende il militare mancante all'autorità giudiziaria militare nella cui giurisdizione trovasi il distretto [...]
Art. 1113.      Se anche prima del 31 dicembre sopraindicato risultasse, dalle informazioni avute dall'autorità militare, sufficientemente provata la reità di alcuno dei mancanti e vi [...]
Art. 1114.      I militari già condannati in contumacia per assenza ad un richiamo i quali mancassero nuovamente a successivi richiami della stessa classe cui appartengono, sono [...]
Art. 1115.      I militari disertori latitanti non sono denunciati mancanti quando sia richiamata all'istruzione la classe cui appartengono
Art. 1116.      La denuncia pei militari mancanti al richiamo deve essere accompagnata dalla copia del foglio matricolare e caratteristico del militare, nonché da tutti quegli altri [...]
Art. 1117.      I comandanti dei corpi o dei distretti presso i quali si presenti taluno dei mancanti, ne danno sollecito avviso al distretto al quale questi appartiene per residenza, [...]
Art. 1118.      Il militare di cui all'articolo precedente tanto se si presenta durante il periodo dell'istruzione, quanto se si presenta dopo, dovrà a cura dell'autorità cui si è [...]
Art. 1119.      L'autorità giudiziaria militare dovrà immediatamente iniziare il relativo procedimento
Art. 1120.      I militari in congedo illimitato richiamati alle armi per mobilitazione, i quali non rispondono al richiamo stesso, sono dichiarati disertori, secondo le disposizioni [...]
Art. 1121.      Le denuncie di diserzione dovranno essere fatte, per tutti indistintamente, dal comandante del distretto, cui ciascun disertore appartiene, al tribunale militare, sotto [...]
Art. 1122.      I militari già denunciati al tribunale militare come mancanti ad un richiamo per istruzione, che non si presentassero in occasione del richiamo alle armi per [...]
Art. 1123.      La denuncia deve essere corredata dalla copia del foglio matricolare e caratteristico del disertore, nonché di tutti i documenti che il militare avrà prodotto in sua [...]
Art. 1124.      I comandanti dei corpi e dei distretti, presso i quali si presentino o vengano tradotti dalla forza pubblica militari disertori, disporranno perché ne sia subito [...]
Art. 1125.      Per sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, che non abbiano ottemperato all'obbligo della notificazione del cambio di residenza, giusta l'art. 168 [...]
Art. 1126.      Per i sottufficiali e militari di truppa mancanti alla chiamata di controllo senza giustificato motivo, i comandanti dei distretti elevano i verbali di contravvenzione [...]
Art. 1127.      La presentazione dei sottufficiali e militari di truppa per la conciliazione avviene
Art. 1128.      Se entro un mese dalla partecipazione, ovvero dall'affissione il sottufficiale o militare di truppa, non ha risposto all'invito o non ha acconsentito alla conciliazione, [...]
Art. 1129.      I verbali di contravvenzione, relativi ai militari che risultino presentatisi in altri comuni, o morti, o mancanti per giustificato motivo, sono annullati
Art. 1130.      Il reato del militare contravventore all'obbligo di notificare il cambiamento della propria residenza o di rispondere alla chiamata di controllo è estinto (in conformità [...]
Art. 1131.      Il verbale di conciliazione è compilato in calce ai verbali di contravvenzione, ed è firmato tanto dall'autorità quanto dal contravventore. Se il contravventore è [...]
Art. 1132.      Trascorsi i termini stabiliti dalla legge senza che sia avvenuta l'oblazione volontaria, il relativo verbale è trasmesso al procuratore militare del Re Imperatore presso [...]
Art. 1133.      Il presidente del tribunale militare o un giudice relatore da lui delegato, su richiesta del procuratore militare del Re Imperatore, nei casi in cui sia intervenuta [...]
Art. 1134.      Scorsi due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, quando siano accertate la mancanza del pagamento dell'ammenda e la insolvibilità del condannato, il procuratore [...]
Art. 1135.      In considerazione dello stato economico del condannato o della famiglia, può essere concesso che la pena pecuniaria sia scontata in più rate con le norme della tariffa [...]
Art. 1136.      I militari che, per non aver eseguito il pagamento della ammenda nei termini prescritti, sono soggetti alla conversione della pena a reclusione militare, possono [...]
Art. 1137.      Il procuratore militare del Re Imperatore, ricevuta la domanda, sospende la esecuzione della pena della reclusione e, dopo aver richiesto all'autorità militare che [...]
Art. 1138.      Il procuratore del Re Imperatore trasmetterà, entro cinque giorni dalla emissione, copia del provvedimento di cui all'articolo precedente all'autorità militare [...]
Art. 1139.      Il militare, che abbia ottenuto di sostituire alla reclusione la prestazione d'opera, è, nel periodo d'esecuzione di essa soggetto alla legge penale militare e alla [...]
Art. 1140.      Qualora l'opera sostituita non venisse per qualsiasi motivo in tutto o in parte, eseguita, sarà ripristinata la pena della reclusione in ragione del mancato adempimento, [...]
Art. 1141.      Tutte le indennità, le competenze ed i premi previsti dal presente regolamento, sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12 per cento ai sensi dei regi decreti-legge [...]


§ 46.5.7 - R.D. 3 aprile 1942, n. 1133. [1]

Parte seconda del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.

(G.U. 10 ottobre 1942, n. 239, S.O.)

 

 

     Art. unico.

     E' approvata l'annessa seconda parte del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, approvato col nostro decreto del 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, firmata d'ordine nostro dal Duce del fascismo, Capo del governo, ministro per la guerra e dal ministro per le finanze.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie all'unito regolamento.

 

Parte seconda

 

IL SERVIZIO MILITARE

 

Capo XVI

 

CHIAMATA ALLE ARMI ED ASSEGNAZIONE DELLE RECLUTE AI CORPI

 

Sezione 1ª

 

ORDINE DI CHIAMATA ALLE ARMI E PRECETTAZIONE DELLE RECLUTE

 

          Art. 540.

     Il ministro per la guerra determina il tempo in cui dovranno aver luogo la chiamata o le chiamate alle armi degli iscritti di leva arruolati, fissandone il primo e l'ultimo giorno. Gli inscritti possono essere chiamati alle armi in totalità oppure partitamente, in periodi di tempo successivi, secondo la data di nascita, l'arma o servizio di assegnazione, le esigenze di servizio, ecc.

 

          Art. 541.

     I comandanti dei distretti militari fanno conoscere in quali giorni ed in qual modo deve avvenire la presentazione alle armi, con apposito manifesto, secondo il modello che viene annualmente stabilito dal ministero della guerra.

     Il manifesto, anche per i comuni mistilingui, è redatto in lingua italiana.

     Viene distribuito da ciascun comando di distretto militare a tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione ed è, a cura dei capi dei comuni stessi, pubblicato a più riprese perché rimanga esposto al pubblico per il maggior tempo possibile.

     Dell'effettuata pubblicazione del manifesto i capi dei comuni danno immediata assicurazione scritta ai comandi dei distretti militari.

 

          Art. 542.

     I comandi dei distretti militari trasmettono inoltre una copia del manifesto, per opportuna conoscenza, agli uffici provinciali di leva, ai comandi di legione dei carabinieri reali, ai comandi di circolo della regia guardia di finanza, alle capitanerie di porto, ai centri di leva e reclutamento delle zone aeree territoriali, ai comandi federali della G. I. L., ai comandi dei collegi maschili della G. I. L. E. ed ai comandi di legione della M. V. S. N. che risiedono nel territorio di loro giurisdizione.

 

          Art. 543.

     A ciascuna delle reclute che dovranno presentarsi alle armi i comandi di distretto trasmettono per posta, qualche giorno prima di quello stabilito per la presentazione, apposita cartolina precetto.

     Le reclute che non ricevessero tale cartolina precetto, o la ricevessero in ritardo, devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale.

 

          Art. 544.

     Le reclute arruolate nel regno, nelle isole italiane dell'Egeo o nelle colonie, le quali all'atto della chiamata alle armi non abbiano residenza nella giurisdizione del proprio distretto di leva, possono presentarsi:

     a) se residenti nel regno al distretto nella cui circoscrizione è compreso il luogo in cui risiedono;

     b) se residenti in Libia ai comandi dei distretti di Tripoli e di Bengasi o al comando del presidio di loro residenza, o viciniore;

     c) se residenti nell'A.O.I. ai comandi dei depositi con funzioni di distretto in Addis Abeba, Asmara, Mogadiscio, Gondar, Harar o Gimma, oppure al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore;

     d) se residenti nelle isole italiane dell'Egeo al comando del distretto di Rodi o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

     Per la loro assegnazione ai corpi devono seguirsi i seguenti criteri:

     1° quelle di cui alla lettera a) devono essere assegnate ad uno dei corpi indicati nella tabella di assegnazione del proprio distretto di leva se arruolate nel regno, o ad uno dei corpi indicati nella tabella di assegnazione del distretto di presentazione se arruolate in colonia;

     2° quelle di cui alla lettera b) e c) devono essere incorporate in reparti dislocati in quei territori, destinando in Tripolitania quelli residenti in Cirenaica, e viceversa; ed in località differente da quella di residenza della famiglia quelle dell'A.O.I., salvo la facoltà del governatore competente di adottare criteri diversi laddove particolari contingenze lo consiglino;

     3° quelle di cui alla lettera d) saranno assegnate dal distretto di leva:

     a) se trattasi di militari non nati in dette isole, a corpi compresi nella propria tabella di assegnazione, anche se risultassero in soprannumero alle quote stabilite dalla tabella stessa;

     b) se trattasi, invece, di militari nati in dette isole, il distretto di Rodi li invierà al comando del distretto militare di Bari che provvederà ad incorporarli in corpi di sede nel Regno compresi nella propria tabella di assegnazione, informandone i rispettivi distretti di leva.

     I giovani nati nelle isole dell'Egeo che si presentassero ai distretti di loro residenza nel regno, sono dai distretti stessi assegnati a corpi di sede in Italia, per conto dei rispettivi distretti di leva, e se appartengono per leva al distretto di Rodi sono assegnati ad uno dei corpi compresi nella tabella di assegnazione del distretto al quale si presentano.

 

          Art. 545.

     Coloro che si trovino infermi debbono comprovare la impossibilità di presentarsi, trasmettendo al distretto militare nella cui circoscrizione hanno domicilio apposita attestazione medica vidimata dal capo del comune.

     Perdurando la infermità, la suddetta attestazione dovrà essere rinnovata di quindici in quindici giorni, ma non oltre il quarantacinquesimo giorno, nel cui caso sarà provveduto conformemente alla disposizione dell'art. 590. Il comandante del distretto, nondimeno, si accerta se sussista veramente l'addotto impedimento e secondo i casi fa sollecitare le reclute a presentarsi non appena l'impedimento sia cessato tenendo presente le disposizioni del citato art. 590.

     I comandanti di distretto possono ove sussistano dubbi disporre visite fiscali a domicilio.

 

          Art. 546.

     Le reclute chiamate alle armi debbono esibire il foglio di congedo illimitato provvisorio e la cartolina precetto, se l'hanno ricevuta, all'autorità del comune ove dimorano al momento della chiamata, la quale autorità deve provvedere ad avviarle alla sede del distretto militare della rispettiva circoscrizione.

     Le reclute che dimorano in un comune sede di comando di distretto militare debbono presentarsi direttamente ad esso senza passare per gli uffici comunali.

 

          Art. 547.

     Appena pubblicato l'ordine di chiamata alle armi delle reclute i comandi dei corpi d'armata accertano se nel rispettivo territorio vi siano comuni colpiti da malattie infettive.

     In caso affermativo danno subito, se del caso, le disposizioni perché possa essere sospesa in tempo la partenza per i distretti delle reclute appartenenti a tali comuni, segnalando telegraficamente al ministero i comuni infetti, la natura e l'entità della infezione, ed il numero approssimativo delle reclute, che, per effetto della disposta sospensione della chiamata, non potranno raggiungere il distretto nel giorno fissato.

     Il tempo per cui rimane sospesa la presentazione alle armi delle reclute appartenenti ai comuni infetti non è computabile nella ferma.

 

          Art. 548.

     Non appena cessate le malattie infettive, i comandi di corpo d'armata dispongono per la chiamata delle reclute appartenenti ai comuni già infetti tenendo conto che la chiamata stessa non dev'essere effettuata prima che i distretti in essa interessati abbiano ultimato l'invio ai corpi della altre reclute.

     I comandi di corpo d'armata segnalano al ministero il giorno stabilito per la presentazione delle reclute.

 

          Art. 549.

     Le reclute provenienti dai comuni infetti devono essere sottoposte a speciale visita medica presso i distretti che adottano a loro riguardo le eventuali misure precauzionali giudicate necessarie prima di provvedere al loro invio ai corpi.

 

          Art. 550.

     I distretti danno preventivo avviso ai comandi dei corpi dell'invio delle reclute perché al loro arrivo essi possano adottare altre misure profilattiche eventualmente necessarie.

 

Sezione 2ª

 

UFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DA INVIARSI AI DISTRETTI IN OCCASIONE DELLA CHIAMATA ALLE ARMI - PRESENTAZIONE DELLE RECLUTE AI DISTRETTI

 

          Art. 551.

     I comandi dei corpi d'armata chiedono ai distretti dipendenti il quantitativo di reclute che ad essi affluiranno e provvedono perché siano comandati presso ogni distretto gli ufficiali medici necessari.

     Nel disporre la destinazione ai distretti degli ufficiali medici, devesi, possibilmente, evitare che siano mandati in un distretto ufficiali medici che abbiano assistito alle sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva compresi nel territorio del distretto medesimo, o che appartengano a corpi che debbono ricevere reclute dal detto distretto.

 

          Art. 552.

     Gli ufficiali medici devono giungere ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo delle reclute. Essi durante la loro permanenza presso il distretto sono dispensati da ogni altro servizio.

     Gli ufficiali medici devono procedere alle visite delle reclute contemporaneamente, ma separatamente l'uno dall'altro, avendo ciascuno la responsabilità del proprio operato.

 

          Art. 553.

     I comandi di divisione comandano ai distretti, traendolo dai vari corpi, il personale di truppa per i lavori di scritturazione in misura proporzionata alla importanza di ciascun distretto, avvertendo che siano scelti elementi realmente idonei ai lavori stessi.

     Tale personale deve giungere ai distretti almeno due giorni prima di quelle fissato per la presentazione delle reclute e può esservi trattenuto fino al quinto giorno dopo l'ultimo giorno di presentazione.

     I comandi di divisione militare hanno facoltà di disporre, su proposta dei comandi di zona interessati, perché per i distretti di maggiore importanza tale personale sia fatto affluire anche prima del termine minimo sopraindicato e vi sia trattenuto qualche giorno oltre il quinto.

 

          Art. 554.

     I comandi di distretto, appena ricevute le tabelle di assegnazione, predispongono i lavori inerenti alla presentazione ed assegnazione, tenendo conto delle reclute che in ciascun giorno di chiamata debbono affluire al distretto ed essere avviate ai corpi, in relazione agli ordini riguardanti i trasporti delle reclute stesse.

 

          Art. 555.

     Al giungere delle reclute al distretto militare il comandante deve accertarsi della loro identità personale. Le reclute vengono poi sottoposte a visita medica per il riconoscimento della idoneità al servizio militare.

 

          Art. 556.

     Per l'accertamento della identità personale, i comandanti dei distretti non soltanto si assicurano che i contrassegni personali indicati nei fogli matricolari degli ufficiali delegati presso gli organi di leva corrispondano a quelli delle reclute ma si accertano altresì con la scorta del libretto personale di valutazione fisica e preparazione militare, in distribuzione ai giovani, e mediante interrogazioni, della esattezza della paternità, maternità e data di nascita promuovendo, all'occorrenza, le debite rettificazioni.

     I contrassegni personali per i cittadini arruolati mentre risiedevano all'estero e presentatisi per adempire agli obblighi di servizio, ove non risultino dai fogli matricolari, sono raccolti all'atto della visita a cura dei distretti, ai quali spetta garantirsi della identità personale di ciascuna di tali reclute.

 

          Art. 557.

     In caso di discordanze nei contrassegni personali, l'ufficiale medico deve esaminare se queste siano lievi o rilevanti.

     Se sono rilevanti, spetta al comandante del distretto di fare tutte le indagini necessarie per accertare se i contrassegni segnati sui fogli matricolari debbansi ascrivere a materiale errore presso gli organi di lega o se vi sia fondato motivo per sospettare di una sostituzione di persona.

 

          Art. 558.

     Nel controllare i contrassegni personali, quali risultano dai fogli matricolari, si eseguono le norme indicate negli art. 559 e 561.

 

          Art. 559.

     Sono da ritenersi di lieve importanza quelle discordanze che, cadendo nei gradi prossimi del colore e della forma, ecc., dell'organo e della parte esaminata, si possono credere dipendenti da una leggera disparità di apprezzamento.

     Sono per conto ritenute rilevanti quelle discordanze che riguardano gradi lontani od opposti e che sono pertanto ragionevolmente attribuibili a veri opposti giudizi.

 

          Art. 560.

     Appurate le cause delle disparità che sono state giudicate rilevanti, i comandanti di distretto fanno procedere alle debite rettificazioni, da iscriversi con inchiostro rosso, sui fogli matricolari.

     Nessuna rettificazione occorre per le discordanze qualificate di poca importanza.

 

          Art. 561.

     Per quanto riguarda la statura, è da giudicare di lieve importanza la differenza in meno che non oltrepassi un centimetro, sempre quando, beninteso, non si venga a scendere al di sotto del minimo prestabilito dalla legge perché la recluta sia dichiarata abile e perché possa essere eventualmente dispensata dal compiere la ferma a senso dell'art. 128 della legge. Così pure sono da giudicare di lieve entità le differenze rilevate in più che non raggiungano un centimetro.

     In tutti gli altri casi si procede, anche per la statura conformemente a quanto disposto per disparità giudicate di maggiore rilevanza.

 

          Art. 562.

     Nella visita sanitaria si deve:

     procedere con accuratezza alla misura della statura e del torace;

     accertare lo stato della funzione visiva. Tale accertamento, da farsi indistintamente per tutte le reclute, è eseguito col mezzo delle tavole murali ottotipiche istituite allo scopo di rilevare più facilmente i difetti di vista, anche nel caso che le reclute, per ignoranza o per altro motivo, non ne facciano speciale dichiarazione.

     Le reclute da assegnarsi al reggimento ferrovieri del genio, in relazione allo speciale servizio che dovranno disimpegnare, devono possedere acutezza visiva, senso cromatico e campo visivo normali in ambedue gli occhi.

     Poiché l'uso degli occhiali non è compatibile colle speciali mansioni di tali elementi, le prove per l'accertamento dei menzionati requisiti vengono fatte senza correzione delle lenti.

     Nei casi dubbi le reclute sono inviate in osservazione all'ospedale militare viciniore. Quelle che risultino deficienti di visus sono assegnate alle arme e specialità per cui posseggono l'attitudine.

 

          Art. 563.

     I comandanti di distretto militare, qualora dalle reclute siano presentati ricorsi che si riferiscono alla idoneità fisica, portano la loro speciale attenzione sui motivi in essi addotti, per accertare se tali motivi siano o non fondati.

 

Sezione 3ª

 

ASSEGNAZIONE DELLE RECLUTE AI CORPI

 

          Art. 564.

     Le assegnazioni ai corpi sono fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il ministero della guerra invia ai comandi di distretto, e, in copia, ai comandi di difesa territoriale.

     Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto segnalano ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse per ogni singola specialità d'impiego.

 

          Art. 565.

     I giovani che all'atto stesso della loro presentazione alle armi presso il distretto, ovvero appena giunti al corpo, siano in rassegna, riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare, vengono mandati rivedibili alla ventura leva qualora non sia ancora chiusa la leva sulla classe con la quale furono arruolati e non sia trascorso il periodo massimo della rivedibilità (31 dicembre dell'anno in cui compiono il ventiduesimo di età), a meno che risulti evidente che l'infermità sia sorta dopo la loro presentazione alle armi, nel qual caso debbano essere inviati in licenza di convalescenza.

     Sono invece, in ogni caso, inviati in licenza di convalescenza i giovani di cui sopra per i quali la infermità che li rende temporaneamente inabili al servizio venga constatata dopo la chiusura della leva sulla classe con la quale furono arruolati.

     I comandi dei distretti militari o dei corpi devono dare notizia delle decisioni di rivedibilità ai competenti uffici leva, affinché i giovani dichiarati rivedibili possano essere aggiunti nelle liste della leva successiva a quella con la quale furono arruolati.

 

          Art. 566.

     Per l'arma dei CC.RR. non sono stabilite tabelle. In essa possono essere ammessi uomini di qualsiasi distretto, in conformità delle disposizioni date, di volta in volta, con le circolari di chiamata alle armi.

 

          Art. 567.

     Essendo le cifre indicate nelle tabelle numeriche di assegnazione calcolate sopra dati presuntivi, può verificarsi deficienza od eccedenza fra la quota indicata dal ministero ed il contingente effettivamente disponibile.

     Le eventuali deficienze od esuberanze fra la quota indicata dal ministero ed il contingente effettivamente disponibile sono ripartite in conformità delle disposizioni date dal ministero stesso in occasione di ogni chiamata alle armi.

 

          Art. 568.

     Nelle quote fissate nelle tabelle numeriche di assegnazione sono dai distretti computate non solo le reclute arruolate con la classe chiamata alle armi, ma anche tutte le altre arruolate con classi precedenti che, comunque, siano obbligate a presentarsi alle armi con la classe stessa.

 

          Art. 569.

     L'assegnazione delle reclute alle varie armi, corpi e specialità è fatta dai comandanti dei distretti militari, che ne hanno l'intera responsabilità.

 

          Art. 570.

     I comandanti dei distretti effettuano le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità, pronunciati dagli organi di leva, senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto, inquantoché detta visita ha essenzialmente lo scopo di accertare le non mutate condizioni di idoneità fisica in genere a prestare servizio militare, e non quelle di determinare l'idoneità delle reclute a servire in una piuttosto che in un'altra arma o specialità.

     Possono però modificare l'assegnazione, fatta in base alla idoneità indicata sull'apposito mod. C, sia quando i sanitari, nella visita di cui all'art. 555 pur confermando la idoneità generica della recluta al servizio militare, non confermino quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dalla detta indicazione; sia quando esigenze nuove, manifestatesi durante la presentazione delle reclute, lo richiedano, sia infine quando le reclute presentino documenti comprovanti la loro idoneità a prestare servizio in altra arma o specialità particolarmente per quelle provenienti dall'estero per le quali non è stato possibile accertare l'attitudine di mestiere o professionale.

     Le modifiche, peraltro, devono sempre essere contenute nei limiti dello stretto indispensabile, senza pregiudicare la consistenza del contingente da fornire secondo le tabelle di assegnazione.

 

          Art. 571.

     Le disposizioni relative all'assegnazione ai corpi del contingente di ciascuna leva si applicano anche in tutti i casi in cui distretti abbiano da assegnare isolatamente reclute ad un corpo o servizio.

 

          Art. 572.

     I documenti prodotti dalle reclute che domandano assegnazioni speciali debbono essere loro restituiti, qualora non ottengano l'assegnazione alla quale aspirano; debbono invece essere inviati ai corpi a cui le reclute sono assegnate se la domanda di assegnazione speciale sia accolta. Devono poi essere restituiti agli interessati all'atto del loro licenziamento dalle armi od anche prima, qualora ne facciano giustificata domanda.

 

          Art. 573.

     Alle reclute che comprovino di avere perduto uno dei genitori o la moglie od un figlio da meno di tre mesi viene concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni per la durata da dieci a trenta giorni a seconda della necessità della presenza in famiglia, a decorrere dal giorno in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

     Ai giovani che abbiano contratto matrimonio da meno di quindici giorni prima di quello stabilito per la loro presentazione alle armi viene concessa una licenza straordinaria di giorni dieci, mentre a quelli che dimostrino di dover contrarre matrimonio durante il periodo della chiamata alle armi viene concessa una licenza straordinaria di giorni quindici.

     Tali licenze non danno luogo a corresponsione di assegni.

 

          Art. 574.

     Nessuno può essere assegnato come musicante effettivo se, pur avendo i requisiti necessari, non ne faccia domanda.

 

          Art. 575.

     I comandanti dei distretti militari sono autorizzati ad ammettere alla incorporazione anticipata, con assegnazione all'arma dei RR.CC. ed a corpi di altra arma, anche se non reclutati da essi distretti, in qualità di musicanti allievi od effettivi, non soltanto quegli iscritti al riguardo dei quali abbiano promossa la visita per anticipazione giusta l'art. 123 della legge, ma anche quelli che siano stati già arruolati dai consigli di leva.

     L'incorporazione ha luogo però nei limiti delle vacanze esistenti nei vigenti organici delle bande e delle musiche militari e, per musicanti allievi od effettivi da ammettere nella banda dell'arma dei CC.RR., tenute presenti anche le modalità previste dalla istruzione per la costituzione e il servizio della banda stessa.

     Possono pure essere ammessi all'incorporazione anticipata per compiere la propria ferma di leva gli iscritti provenienti dall'estero che siano sprovvisti di sussistenza.

 

          Art. 576.

     I giovani, i quali, per essere in possesso dei titoli di studio, hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento e quelli che, pur non avendo tale obbligo, ma possedendo i requisiti richiesti, domandano di frequentare i corsi stessi, sono lasciati in congedo illimitato provvisorio, per presentarsi poi alle armi nei giorni che saranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi.

     Il tempo in cui essi rimangono in congedo provvisorio, non è computato nella ferma.

 

          Art. 577.

     I militari, compresi nella chiamata alle armi, i quali contino in precedenza un servizio computabile agli effetti della ferma, sono lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo corrispondente alla ferma di leva.

     Se però, per ultimare la ferma dovessero compiere alle armi non più di tre mesi di servizio, non vengono precettati a presentarsi e sono collocati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo mancante al compimento della ferma.

     Per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 576 od al primo comma del presente articolo, avessero titolo ad eventuale congedo anticipato, il ministero emana le disposizioni del caso con la circolare di chiamata.

 

          Art. 578.

     Le reclute che si trovano fuori dalla circoscrizione del proprio distretto militare di leva possono presentarsi al distretto nella cui circoscrizione dimorano.

     Tali reclute vengono trattenute al distretto di presentazione e presso il medesimo sottoposte a visita.

     Quelle che, nella visita, risultano non abili al servizio, sono, a seconda dei casi, inviate in osservazione all'ospedale militare o proposte per la rassegna dal distretto di presentazione, il quale si regola all'uopo come per le reclute ad esso appartenenti, procurandosi copia del foglio matricolare del distretto di leva e facendo poi a questo le necessarie comunicazioni.

     Quelle che nella visita presso il distretto, od in seguito ad osservazione in ospedale militare, sono confermate abili, vengono assegnate per conto del loro distretto di leva ad uno dei corpi compresi nelle tabelle di assegnazione del distretto stesso. A tal uopo il distretto di presentazione segnala di urgenza a quello di leva le reclute da assegnarsi, e il distretto di leva fa conoscere con ugual urgenza a quello di presentazione l'assegnazione relativa alle reclute.

 

          Art. 579.

     I comandanti di distretto, perché possano in ogni tempo render conto delle loro operazioni circa le assegnazioni delle reclute, debbono aver cura di far compilare sotto la loro direzione tutti gli atti (registro di assegnazione, elenchi, situazioni, ecc) nei quali rimanga traccia delle ragioni che motivarono le assegnazioni stesse.

     Nella compilazione di tali documenti le annotazioni debbono essere facilmente intelligibili a chiunque.

 

          Art. 580.

     Nel fare la assegnazioni debbono essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. I comandanti di distretto debbono pertanto interessarsi per avere tutti i certificati penali nel più breve tempo possibile e, in ogni modo, prima della assegnazione delle reclute ai corpi.

     Se qualche tribunale non ha inviato tempestivamente i detti certificati penali e sono risultate inefficaci le sollecitazioni direttamente fattegli dal distretto interessato, questo ne riferisce subito al ministero.

 

          Art. 581.

     I comandi di distretto inviano nello stesso giorno della partenza delle reclute, in piego raccomandato, ai corpi cui esse sono assegnate, i fogli matricolari ai quali devono essere uniti il medaglioncino di riconoscimento, il modello 86 del catalogo ed il certificato penale.

     Nessuna menzione dei certificati penali viene fatta sui fogli matricolari.

 

          Art. 582.

     Le reclute che abbiano presentato ricorso al ministero contro le decisioni degli organi di leva sono ugualmente arrivate a destinazione, salvo ordini in contrario del ministero stesso.

 

          Art. 583.

     Le reclute che, nei giorni stabiliti per la partenza, si trovano all'ospedale o sono proposte per la rassegna, come pure quelle che giungono con ritardo al distretto, sono avviate ai corpi successivamente, di mano in mano che sia possibile.

 

          Art. 584.

     I comandanti di distretto si astengono dal trattenere le reclute al distretto oltre il tempo stabilito per il loro invio ai corpi, salvo che siano ammalate, nel qual caso sono trattenute fino a che non siano in grado di mettersi in viaggio.

 

          Art. 585.

     Coloro che disertano durante il viaggio sono denunciati, quando ne sia il caso, dal corpo cui erano avviati.

     Coloro che, durante il viaggio, si ammalano, sono ricoverati in un ospedale, e all'uscita da questo sono mandati al corpo di assegnazione.

 

          Art. 586.

     Appena giunti i fogli matricolari delle reclute, i comandanti di corpo verificano se i contrassegni in ciascuno di essi indicati corrispondono esattamente all'individuo cui si riferiscono.

     Per l'esame e per la eventuale rettifica dei detti contrassegni, i comandanti di corpo si attengono alle norme stabilite dagli art. 557 e seguenti.

 

          Art. 587.

     Alla data indicata nella circolare di chiamata alle armi, i comandanti di distretto trasmettono direttamente al ministro (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un prospetto delle assegnazioni fatte. In detto prospetto devono essere indicate soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto, diverso da quello di leva, devono essere indicate nel prospetto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono per fatto di leva.

     I comandanti di distretto trasmettono pure, per via gerarchica, ai comandi di difesa territoriale, alla data da questo indicata, una relazione dalla quale risultino:

     a) le condizioni generali e morali delle reclute, in specie riguardo alla loro chiamata alle armi;

     b) le ragioni che eventualmente abbiano impedito di completare le quote fissate dal ministero per le singole armi, specialità e servizi;

     c) gli inconvenienti che eventualmente si siano verificati e le osservazioni e proposte che essi ritengano opportuno di fare circa le operazioni di chiamata, di assegnazione e di invio ai corpi delle reclute.

 

          Art. 588.

     I comandi di difesa territoriale, tramite i comandi di corpo d'armata, trasmettono al ministero, alla data stabilita dalla circolare di chiamata, una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si siano verificati e facendo quelle osservazioni e proposte che ritengono opportune.

 

          Art. 589.

     Appena giunte ai corpi, tutte le reclute debbono essere sottoposte a visita medica.

 

Sezione 4ª

 

MANCANTI ALLA CHIAMATA ALLE ARMI

 

          Art. 590.

     Quarantacinque giorni dopo il termine della chiamata alle armi, i comandanti di distretto esaminano con la scorta dei certificati medici ricevuti ed in base alle particolari informazioni che possono assumere, la posizione dei militari ancora non presentatisi perché ammalati, disponendo, nei casi in cui la gravità della malattia non consenta la presentazione del militare, il rinvio di questi alla successiva prima chiamata.

     Nel caso eccezionale in cui un militare rinviato, perché ammalato, a successiva chiamata venga in questa a trovarsi ancora nelle medesime condizioni d'impossibilità a presentarsi, il comando del distretto provvede per la di lui visita a domicilio con un ufficiale medico appositamente delegato e, ove occorra, alla conseguente proposta di rassegna.

     La dichiarazione relativa al risultato di detta visita, deve, se la recluta appartiene ad altro distretto, essere a questo trasmessa.

 

          Art. 591.

     Le reclute che mancarono alla chiamata per malattia, debbono, quando si presentano al distretto militare, essere, se confermate idonee, subito assegnate ed avviate ad un corpo secondo le norme ordinarie.

 

          Art. 592.

     I comandi di distretto, durante le operazioni di chiamata, trasmettono ogni sera ai comandi interessati dei carabinieri reali l'elenco delle reclute non presentatesi nella giornata.

     Ciò ad evitare l'inconveniente che esse, per ignoranza e per altre cause involontarie, lascino trascorrere cinque giorni da quello di chiamata incorrendo così nel reato di diserzione.

 

          Art. 593.

     I comandanti di distretto verificano la posizione delle reclute mancanti alla chiamata, che risultino sottoposte a procedimento penale.

     Per quelle che si trovano sottoposte a procedimento penale, ma in libertà provvisoria, provvedono perché vengano immediatamente invitate a presentarsi per essere assegnate ed avviate ad un corpo e danno quindi partecipazione al competente procuratore del Re Imperatore della destinazione loro data, onde sappia ove ricercarle, quando occorra di farle comparire in giudizio.

     Per quelle che sono detenute in attesa di giudizio, ma in carcere, informano il competente procuratore del Re Imperatore che esse devono adempiere, appena possibile, i propri obblighi militari.

     Per quelle già condannate ed in espiazione di pena, chiedono copia delle relative sentenze di condanna sia per rilevare in qual tempo, avendo espiata la pena, potranno assumere il servizio militare e quindi dovranno essere chiamate alle armi, sia per provocarne la cancellazione dai ruoli, ove si trovino in taluno dei casi contemplati dall'art. 4 della legge.

 

          Art. 594.

     I ritardatari che si presentano spontaneamente, o che vengono tradotti dalla forza pubblica entro cinque giorni successivi a quello della chiamata, sono soggetti a punizioni disciplinari.

     A coloro i quali invece, al termine del quinto giorno successivo a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi non si siano presentati o non abbiano comprovato l'impossibilità di farlo, nel modo previsto dall'art. 545, si applica l'art. 202 della legge.

 

          Art. 595.

     I comandanti di distretto non fanno seguire subito alla dichiarazione di diserzione la denuncia al tribunale militare, ma possono ritardarlo fino al trentesimo giorno da quello in cui la recluta avrebbe dovuto presentarsi. E' quindi considerata come non avvenuta la pronunciata dichiarazione di diserzione per tutte le reclute che, essendosi presentate in tempo debito al distretto nella cui circoscrizione dimoravano o avendo presso il medesimo comprovato, nel modo prescritto dall'articolo 545 la impossibilità di presentarsi, effettivamente non sono incorse nel reato di diserzione.

     Tuttavia la denuncia di diserzione viene fatta anche prima del trentesimo giorno della mancata presentazione per tutte le reclute dichiarate disertori che, durante questo tempo, si presentano spontaneamente senza giustificare il ritardo, oppure siano tradotte dalla forza pubblica al distretto. Tutte le reclute denunciate all'autorità giudiziaria militare sono avviate in aggregazione ad un corpo stanziato nella sede del tribunale militare che deve giudicarle o almeno in località non lontana, senza tener conto delle tabelle di assegnazione.

     Appena nota la decisione dell'autorità giudiziaria militare, i comandanti di corpo, ai quali le reclute vennero avviate in assegnazione d'accordo con i comandanti di distretto, provvedono perché esse raggiungano il corpo al quale, giusta le tabelle di assegnazione, sono state destinate, dal distretto di leva.

 

          Art. 596.

     Le denuncie di diserzione debbono essere fatte per tutti indistintamente dal comandante del distretto cui ciascun disertore appartiene per fatto di leve e trasmesse al tribunale militare nella cui giurisdizione trovasi il distretto.

 

          Art. 597.

     La denuncia viene corredata della copia del foglio matricolare del disertore, nonché di tutti i documenti, che il medesimo ha prodotto in sua discolpa, e di quegli altri che il comandante del distretto si fosse procurato e ritenesse valevoli a provare, attenuare od escludere la responsabilità dell'imputato.

 

          Art. 598.

     I comandanti dei distretti, presso i quali si presentano o vengono tradotte dalla forza pubblica reclute appartenenti per fatto di leva ad altro distretto e dichiarate disertori, si regolano a loro riguardo in conformità dei precedenti articoli previo accordo con il comandante del distretto di leva.

 

Capo XVII

 

DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO, DELLE FERME E DELLE INTERRUZIONI DI SERVIZIO

 

Sezione 1ª

 

DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO E DELLE FERME

 

          Art. 599.

     L'obbligo del servizio nell'esercito decorre, per tutti indistintamente gli iscritti arruolati, dalla data di arruolamento, ed ha termine, conformemente all'art. 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento, il 31 dicembre dell'anno in cui ciascun militare compie il cinquantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 600.

     La ferma, ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento, è:

     di leva, se riferita ad obblighi di servizio militare comuni a tutti i cittadini per chiamata alle armi d'autorità;

     speciale, se riferita a volontaria prestazione di servizio.

 

          Art. 601.

     La ferma di leva è di diciotto mesi (art. 103 del testo unico delle leggi sul reclutamento). Essa decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

 

          Art. 602.

     Le ferme speciali possono essere assunte per volontaria domanda e la loro durata è quella stabilita dall'art. 104 e successivi del testo unico.

     Esse decorrono dal giorno in cui sono assunte.

 

          Art. 603.

     I militari, agli effetti della ferma di leva, seguono la sorte della classe con la quale vengono alle armi.

 

          Art. 604.

     I militari vincolati alla ferma di anni tre e di anni due, di cui all'art. 104 e seguenti della legge sul reclutamento, i quali, per incapacità, per menomata attitudine fisica od intellettuale o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà, siano giudicati inetti a prestare gli speciali servizi od a rimanere nei corpi o reparti per i quali assunsero la ferma stessa, possono su proposta delle autorità gerarchiche essere, dal ministero della guerra, prosciolti dalla ferma contratta e ammessi alla ferma di leva.

     E' inoltre in facoltà del ministero della guerra di concedere il proscioglimento da ferme speciali e l'ammissione alla ferma di leva, a domanda, a coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 140 della citata legge, per sopravvenuti mutamenti nella situazione di famiglia o per essere venuto a cessare lo scopo per cui l'arruolamento era stato contratto.

     Il ministero della guerra ha inoltre facoltà, su proposta delle autorità gerarchiche, di prosciogliere dalla ferma speciale contratta e commutarla in quella di leva coloro che abbiano commesso gravi mancanze disciplinari ed abbiano dimostrato abituale cattiva condotta.

 

          Art. 605.

     I militari ammessi a taluni corsi per speciali abilitazioni debbono, se il ministero lo richiede, obbligarsi a rimanere in servizio per il tempo che il ministero stabilirà di volta in volta, a datare dal termine del corso.

 

          Art. 606.

     Per i volontari che siano stati prosciolti dal servizio militare in applicazione dell'art. 140 della legge nonché per gli iscritti che siano stati mandati rivedibili in rassegna da leve precedenti ed arruolati poi come iscritti di leva, si tiene conto del precedente servizio agli effetti della ferma che essi dovranno compiere per obbligo di leva, salvo i casi considerati nell'art. 767.

 

          Art. 607.

     I volontari ed i rivedibili di cui all'articolo precedente, che, prima del proscioglimento, avessero conseguito un grado, riacquistano il grado stesso, sempre quando non lo abbiano in precedenza perduto per condanna od altro motivo, con anzianità dalla primitiva nomina sotto deduzione del tempo compreso tra il giorno in cui vennero prosciolti dal servizio e quello in cui furono di nuovo incorporati nel regio esercito.

     Essi devono compiere per intero, salvo il beneficio derivante dall'ammissione ad eventuale congedo anticipato, per coloro che ne avessero diritto, la rispettiva ferma di leva, in essa computato il periodo di effettivo servizio precedentemente prestato, com'è detto nell'art. 606 del presente regolamento.

     Se si tratta però di militari aventi il grado di sergente che non abbiano già prestato almeno due anni di servizio debbono nuovamente obbligarsi ad assumere la ferma di tale durata (due anni) e compiere almeno un anno di servizio col grado di sergente per acquistare diritto al premio di ferma di lire 1000 qualora questo non fosse stato da essi precedentemente già percepito.

     Il servizio antecedentemente prestato da detti militari viene computato nella nuova ferma assunta, ma non è valido agli effetti della corresponsione del premio.

 

          Art. 608.

     I militari che all'atto del concorso alla leva si trovavano a servire nella regia guardia di finanza (ramo terra), o negli agenti di pubblica sicurezza, o negli agenti di custodia delle carceri, o nella M.V.S.N. dell'Africa italiana in servizio permanente effettivo, o nel corpo di polizia dell'Africa italiana o nella milizia nazionale forestale, portuaria o stradale, laddove per motivi indipendenti dalla propria volontà cessino dal far parte dei suddetti corpi prima di avervi compiuto un periodo di servizio almeno uguale alla loro ferma di leva, debbono completare la ferma stessa nel regio esercito quando viene chiamata alle armi la loro classe di nascita.

     Se questa fosse stata già chiamata, sono dal distretto di leva precettati a presentarsi alle armi con la prima chiamata di reclute che ha luogo dopo la cessazione dai suddetti corpi.

     Qualora tali militari, all'atto della cessazione del servizio dai corpi suddetti, si trovino nelle compagnie di correzione, il loro invio al distretto avrà luogo per cura del comando degli stabilimenti militari di pena.

     Se la cessazione dai corpi sopra specificata fosse dipendente dalla volontà dei militari, si userà il trattamento previsto dal secondo comma dell'art. 767.

 

          Art. 609.

     I militari, già appartenenti alla milizia portuaria, forestale e stradale, i quali per motivi disciplinari interrompano la ferma, sono nuovamente tenuti ad assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nelle milizie stesse.

 

          Art. 610.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo, che incorrono nella perdita del grado in conseguenza di giudizio di un consiglio di disciplina o per effetto di condanna che non li renda indegni di appartenere all'esercito, sono iscritti al proprio distretto di leva come semplici soldati.

 

          Art. 611.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e quelli delle categorie in congedo, per i quali siano accettate le dimissioni dal grado, sono iscritti nei ruoli del proprio distretto col grado di sergente (o con quel grado di sottufficiale che rivestivano prima della nomina a sottotenente) di seguire la sorte della loro classe di leva.

 

          Art. 612.

     Per gli ufficiali dimessi dal grado di autorità a termine di legge sullo stato degli ufficiali (per inabilitazione o interdizione civile, irreperibilità accertata, posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale, ecc.) e che abbiano per età ancora obblighi di servizio, è riservato al ministero di decidere caso per caso il grado, di sottufficiale o militare di truppa, con cui debbono essere iscritti nei ruoli del proprio distretto.

 

Sezione 2ª

 

INTERRUZIONI DI SERVIZIO

 

          Art. 613.

     Non si computa nella ferma, ai termini dell'art. 112 della legge sul reclutamento, e costituisce interruzione di servizio, il tempo trascorso dal militare:

     a) in istato di diserzione o di assenza arbitraria;

     b) in espiazione di pena inflittagli da tribunali militari o da magistrati ordinari, quand'anche la pena definitiva sia applicata per commutazione da una pena pecuniaria;

     c) in istato di custodia preventiva, se fu seguito da sentenza di condanna passata in giudizio, salvo che abbia potuto prestare servizio perché detenuto alla camera di punizione o per essere stato ammesso a libertà provvisoria;

     d) nella seconda classe della compagnia di correzione, ma per i soli primi quattro mesi di permanenza in essi;

     e) in licenza di qualunque specie se di durata non determinata.

 

          Art. 614.

     Il tempo non computabile nella ferma, a senso della lettera a) dell'articolo precedente, decorre dal giorno in cui fu dichiarata la diserzione se si tratta di militari sotto le armi, o dal giorno in cui dovevano presentarsi, se si tratta di iscritti che non si presentarono nel giorno stabilito dal manifesto di chiamata.

     Il tempo non computabile nella ferma, a senso delle lettere b) e c) dell'articolo precedente, decorre dalla data della custodia preventiva o della espiazione di pena, la quale data si può desumere dalla indicazione fattane nella sentenza di condanna.

 

          Art. 615.

     Per tutti i militari condannati alla reclusione militare, l'interruzione cessa col giorno della uscita dal luogo di pena per ultimata espiazione, ovvero con la data del regio decreto di condono.

     Per i militari condannati come disertori per non essersi presentati alla chiamata alle armi della propria classe, deve computarsi nella ferma il periodo di tempo durante il quale essi si trovano consegnati a disposizione del procuratore del Re Imperatore; quel periodo di tempo, cioè, che decorre dal giorno dell'arresto o della presentazione spontanea al giorno in cui fanno passaggio agli stabilimenti militari di pena.

 

          Art. 616.

     Per i disertori che siano stati assolti, l'interruzione di servizio cessa col giorno dell'arresto o della presentazione spontanea.

     I militari dichiarati disertori per non essersi presentati alla chiamata alle armi della propria classe e che siano stati assolti per inesistenza di reato, non possono essere congedati se non dopo aver compiuto la ferma stabilita per la classe con la quale si sono presentati.

 

          Art. 617.

     La durata della interruzione di servizio per condanna deve sempre corrispondere al tempo che il militare ha effettivamente trascorso in un istituto di pena.

     Perciò se la pena viene espiata nelle camere di punizione del corpo non produce interruzione perché il militare, in tale posizione, presta di fatto servizio.

     Il computo della interruzione, si fa soltanto quando il militare, scontata la pena, sia in condizione di riprendere il regolare servizio.

     Qualora il militare che ha impugnato la sentenza di condanna rimanesse, in attesa dell'esito del giudizio sull'impugnazione, detenuto oltre il limite delle pena riportata, il tempo che eccede questa è considerato come passato in servizio.

 

          Art. 618.

     Pel militare assolto da una imputazione e trattenuto in carcere per rispondere di altra imputazione, si computa quale servizio utile il tempo trascorso dal giorno in cui fu posto in attesa di giudizio sino alla data della sentenza assolutoria, e pel tempo della successiva detenzione si osservano, ove occorra, le norme indicate nei precedenti articoli.

 

          Art. 619.

     Per l'iscritto che dopo l'arruolamento è mandato in congedo illimitato provvisorio e che non risponde alla chiamata alle armi perché detenuto in attesa di giudizio, non si considera interruzione di servizio il ritardo della venuta sotto le armi nel solo caso che sia stato assolto, e sempreché si sia presentato alle armi appena scarcerato. Se non si presenta entro quindici giorni, al più tardi, si considera interruzione di servizio il tempo passato dalla scarcerazione a quello di presentazione.

 

          Art. 620.

     Quando si verificano ripetute interruzioni di servizio, queste devono valutarsi come se fossero un'interruzione sola, rappresentata dalla somma delle varie interruzioni calcolando sempre il mese di trenta giorni.

     A tal fine le interruzioni di servizio di qualunque durata devono essere sempre annotate sui fogli matricolari.

 

          Art. 621.

     Ai militari trasferiti alla prima classe della compagnia di correzione va computato nella ferma l'intero tempo che passano nelle compagnie stesse.

 

          Art. 622.

     Va del pari computato nella ferma l'intero tempo trascorso nelle compagnie di correzione da quei militari pei quali sia così determinato dallo speciale regolamento per dette compagnie e per coloro che vi siano trasferiti dal corpo della regia guardia di finanza, dal corpo della polizia dell'Africa italiana, dal corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dal corpo degli agenti di custodia delle carceri.

 

          Art. 623.

     I militari della milizia forestale, portuaria e stradale trasferiti alla prima compagnia di correzione, dopo che cessano di appartenere alla compagnia stessa, devono compiere l'intera ferma di leva.

 

          Art. 624.

     Ai militari che, in applicazione dell'art. 142 della legge, rimangono sotto le armi dopo il congedamento della propria classe come attendenti di ufficiali, non è applicabile il disposto dell'art. 112 della legge; essi perciò non sono soggetti ad interruzione di servizio nel senso indicato nei precedenti articoli se durante questo prolungamento di servizio venissero a trovarsi in uno dei casi di cui al precedente art. 615.

     Una volta però espiata la pena, essi perdono la qualità di attendente e sono inviati in congedo illimitato.

 

          Art. 625.

     I militari, che riportano una interruzione nella ferma, sono tenuti a compensare, con altrettanto servizio, la durata dell'interruzione.

 

          Art. 626.

     Ai militari in congedo illimitato richiamati alle armi per istruzione o per mobilitazione non dovrà in alcun modo esser considerato come interruzione di servizio, agli effetti dell'art. 112 della legge, il tempo di non prestato servizio, all'epoca del loro richiamo alle armi, come pure il tempo che, in seguito al loro successivo arresto o presentazione, venisse da essi passato in carcere in attesa di giudizio o di espiazione di pena.

 

CAPO XVIII

 

RITARDI E RINVII DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI

 

Sezione 1ª

 

RITARDO PER RAGIONI DI STUDIO

 

          Art. 627.

     Possono essere ammessi, in tempo di pace, a ritardo nella chiamata alle armi, per ragioni di studio, i giovani che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 113 della legge.

 

          Art. 628.

     I giovani appartenenti a classe chiamata alle armi, i quali non abbiano ancora intrapreso la prestazione del servizio militare per un motivo consentito dalle disposizioni vigenti, possono fino al compimento del ventiseiesimo anno di età essere ammessi al ritardo del servizio per ragione di studi in base ad un titolo che abbiano conseguito anche dopo la data della chiamata alle armi della loro classe, ma sempre prima che essi abbiano iniziata l'effettiva prestazione del servizio alle armi.

 

          Art. 629.

     Le decisioni di ammissione al ritardo del servizio sono di competenza dei comandi dei distretti militari di leva, che le pronunciano per delegazione del ministero della guerra.

 

          Art. 630.

     Hanno titolo a ritardare in tempo di pace a termini dell'art. 113 della legge sul reclutamento la prestazione del servizio militare alle armi sino al compimento del ventiseiesimo anno di età gli studenti:

     a) di università e istituti universitari liberi, riconosciuti ai sensi dell'art. 1, del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

     b) del regio istituto orientale di Napoli e regio istituto superiore navale di Napoli;

     c) dei corsi per tecnici superiori presso Istituti tecnici industriali statali [2];

     d) dei corsi delle regie accademie di belle arti, dei corsi di magistero esistenti presso i regi istituti d'arte e presso la regia scuola della ceramica di Faenza, dei corsi superiori di qualsiasi scuola dei regi conservatori di musica e degli istituti musicali dei corsi di perfezionamento di studi musicali istituiti a norma del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, dei corsi della regia accademia di arte drammatica di Roma, dei corsi della scuola d'arte della medaglia;

     e) dell'accademia della G.I.L..

 

          Art. 631.

     I militari di cui al precedente articolo, dopo ammessi al ritardo della chiamata alle armi, possono, a domanda, continuare a fruire, non oltre il ventiseiesimo anno di età, anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

     a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

     b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà universitaria o per l'istituto cui appartengono o siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purché in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

     c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo aver conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o ad altro istituto superiore;

     d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale, o sostenere esami di Stato.

 

          Art. 632.

     Possono pure ottenere di ritardare, in tempo di pace, la prestazione del servizio militare fino al ventiseiesimo anno di età, a norma del primo comma dell'art. 3 del concordato con la Santa Sede in data 11 febbraio 1929-VII, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810:

     a) gli studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, avviati al sacerdozio cattolico;

     b) i novizi degli istituti religiosi, intendendosi per essi gli ammessi agli ordini o congregazioni religiose che compiono il periodo di prova prima di emettere i voti di povertà, castità ed obbedienza;

     c) gli allievi interni degli istituti cattolici del regno o dell'Africa italiana ovvero degli istituti cattolici all'estero che si trovano a compiere gli studi preparatori per le missioni;

     d) gli iscritti ordinari (esclusi cioè i semplici uditori) dei seguenti istituti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato: facoltà teologica Battista di Roma, facoltà metodista episcopale e Wesleyana di Roma.

     Per la prima ammissione, per la continuazione e per la cessazione del ritardo dei casi suindicati, valgono le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo.

 

          Art. 633.

     Possono altresì ottenere di ritardare in tempo di pace la prestazione del servizio militare, a senso dell'art. 115 della legge, fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale furono arruolati:

     a) gli iscritti all'ultimo anno dei licei classici e scientifici o degli istituti tecnici di qualsiasi sezione o indirizzo, regi, pareggiati, gestiti per delega o associati all'ente nazionale dell'insegnamento medio (E.N.I.M.);

     b) gli iscritti all'ultimo anno delle scuole tecniche industriali, commerciali, agrarie, regie, pareggiate, gestite per delega o associate all'ente nazionale dell'insegnamento medio;

     c) gli inscritti all'ultimo anno: dei regi licei artistici, dei regi istituti d'arte, dell'istituto superiore per le industrie artistiche di Monza; istituto d'arte di Siena; della regia scuola della ceramica di Faenza; corso medio delle scuole varie dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, o liberi (per le scuole distinte nei tre periodi di corso inferiore, medio e superiore); corso inferiore delle varie scuole, regi conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati o liberi (per le scuole distinte nei due periodi di corso inferiore e superiore);

     d) gli iscritti all'ultimo anno dell'istituto agronomico dell'Africa italiana di Firenze.

 

          Art. 634.

     Il beneficio del ritardo ottenuto nella chiamata indetta prima dell'inizio dell'anno scolastico ha valore fino alla chiamata generale delle reclute della primavera successiva.

     La concessione del ritardo invocata in base ai titoli indicati nel precedente articolo non può essere fatta per più di due volte, a meno che l'interessato, al termine della seconda concessione, non possa invocare di continuare il ritardo del servizio, non oltre il ventiseiesimo anno di età, per essere venuto in possesso di altro titolo fra quelli indicati al precedente art. 630.

 

Sezione 2ª

 

AMMISSIONE AL RITARDO DEL SERVIZIO - PROCEDURA

 

          Art. 635.

     I militari chiamati alle armi, i quali aspirino alla ammissione al ritardo del servizio, debbono far avere al comando del distretto militare di leva, mediante consegna diretta o mediante invio per mezzo di piego raccomandato, nel termine all'uopo fissato nel manifesto della chiamata alle armi della classe di leva, una domanda in carta legale, da loro firmata, rivolta al ministero della guerra e corredata dei seguenti documenti:

     a) foglio di congedo illimitato provvisorio (allegato 11);

     b) certificato di compiuta istruzione preliminare o certificato di esenzione o dispensa dall'istruzione stessa;

     c) certificato comprovante il possesso del prescritto titolo di studio in carta bollata (allegato 39).

 

          Art. 636.

     Per gli studenti delle università o degli altri istituti superiori il certificato di studi (allegato 39) deve essere rilasciato, a seconda dei casi, per ordine del rettore dell'università o del direttore dell'istituto superiore, con l'indicazione dell'anno accademico o scolastico e del corso di studio al quale il militare è iscritto.

 

          Art. 637.

     Gli studenti missionari, gli studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti religiosi del regno o dell'Africa italiana debbono comprovare il possesso del titolo mediante un'attestazione, rilasciata dal rettore dell'istituto in cui essi seguono gli studi, o al quale appartengono, vidimata per autenticazione e conferma dalla competente curia vescovile.

     Per gli studenti dell'ultimo anno di scuola media di grado superiore deve nei certificati di studi, da rilasciarsi dalle competenti direzioni, essere espressamente dichiarato che l'interessato frequenta l'ultimo corso.

     Gli studenti di scuole italiane all'estero, nonché gli studenti missionari che si trovino a compiere gli studi in istituti cattolici all'estero debbono far pervenire la domanda diretta ad ottenere il ritardo del servizio al comando del distretto militare competente per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare italiana, più vicina alla sede dell'istituto stesso, la quale provvede anche a vidimare, per autenticazione e conferma, il titolo di studio allegato alla domanda.

     I documenti redatti in lingua estera devono essere accompagnati dalla traduzione eseguita a spese dell'interessato in lingua italiana. Tanto i documenti originali quanto le relative traduzioni debbono essere legalizzati dalle autorità diplomatica o consolare.

     Gli iscritti nei collegi ed istituti non cattolici riconosciuti dallo Stato, di cui al precedente art. 632, debbono comprovare il possesso del titolo mediante un'attestazione rilasciata dal direttore o preside o rettore o da quell'altra autorità che a termini dei relativi ordinamenti presiede all'andamento didattico dei singoli collegi o delle singole facoltà.

 

          Art. 638.

     L'autorità diplomatica o consolare nel vidimare il certificato di studio deve significare se trattasi di università od altro istituto superiore equiparato ovvero di ultimo corso di una scuola media di grado superiore regia, pareggiata, gestita per delega o associata all'E.N.I.M, ovvero di ultima classe di scuola tecnica, industriale o commerciale ed agraria.

     Il certificato di compiuta istruzione premilitare, può essere sostituito da una dichiarazione della regia autorità diplomatica o consolare comprovante l'impossibilità di conseguire l'idoneità richiesta o dall'attestato di frequenza o profitto ai corsi della G.I.L.E.

 

          Art. 639.

     La domanda ed il titolo di studio possono essere stesi in carta semplice.

     Gli interessati sono tenuti però a rimettere al distretto l'importo corrispondente alla tassa di bollo che sarebbero obbligati a pagare se fossero nel regno.

     Tale importo, ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, viene impiegato dal distretto per l'acquisto delle corrispondenti marche da bollo da applicare sui documenti predetti, annullandole col bollo d'ufficio.

 

          Art. 640.

     Il comandante del distretto militare, verificato che la domanda e i documenti prodotti dagli interessati sono regolari, ammette per delegazione del ministero della guerra, al ritardo del servizio l'interessato restituendo il foglio di congedo illimitato provvisorio (allegato II) annesso alla domanda sul quale viene iscritta la seguente annotazione:

     "Ammesso a ritardare in tempo di pace la presentazione alle armi quale .......... [1] in applicazione del .......... [2], con avvertenza che, per continuare a fruire del ritardo, dovrà comprovare ogni anno, al tempo della chiamata alle armi della classe di leva, di essere tuttora in possesso del relativo titolo".

     La variazione da inserire nella matricola è invece la seguente.

     "Ammesso al ritardo del servizio militare per ragione di studio quale iscritto al .........anno di ......... (indicare la facoltà universitaria) in applicazione del [3] ..........".

Note:

[1] Studente di università, o istituto superiore ovvero di istituto riconosciuto come preparatorio per le missioni all'estero, ovvero di teologia, o novizi degli istituti religiosi o dell'ultimo e penultimo corso di propedeutica alla teologia, ovvero dell'ultimo corso di una scuola media di grado superiore.

[2] Specificare la disposizione di legge in base alla quale si fa luogo della concessione (art. 113 e 115 testo unico disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito). - Edizione 1938-XVI.

[3] Specificare la disposizione di legge in base alla quale si fa luogo alla concessione (art. 113 e 115 testo unico disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito). - Edizione 1938-XVI.

 

          Art. 641.

     Se la documentazione è riconosciuta non regolare o incompleta il comandante del distretto fissa un termine perentorio di quindici giorni al militare perché possa provvedere a regolarizzarla e completarla, sospendendo per tale periodo la precettazione del militare stesso.

 

          Art. 642.

     Il comandante del distretto prende nota della concessa ammissione al ritardo del servizio nel registro speciale (allegato 37) entro sessanta giorni dall'inizio della presentazione alle armi delle reclute; poi, trasmette al ministero della guerra l'elenco conforme all'allegato 38 conservando in atti la domanda degli interessati con i relativi certificati.

     Il ministero, ove non trovi regolare la concessione fatta, la revoca e dispone che il militare sia chiamato a soddisfare i suoi obblighi di servizio alle armi.

 

          Art. 643.

     I militari ammessi a ritardare la presentazione alle armi, rimangono, come tali, nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino alla chiamata alle armi della classe di leva successiva a quella in occasione della quale hanno ottenuto il beneficio.

 

Sezione 3ª

 

AMMISSIONE ALLA CONTINUAZIONE DEL RITARDO

 

          Art. 644.

     Per poter chiedere la continuazione del ritardo del servizio i militari interessati debbono:

     a) frequentare le lezioni del corso a cui sono iscritti come studenti o continuare nella condizione per la quale ottennero il ritardo se novizi;

     b) proseguire il corso degli studi intrapresi ed in considerazione dei quali ottennero il beneficio del ritardo del servizio, salvo quanto è disposto per gli studenti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 114 della legge (art. 631 del presente regolamento).

 

          Art. 645.

     I militari che aspirano alla continuazione del ritardo debbono annualmente, in occasione della chiamata alle armi della classe di leva, presentare al comando del distretto di leva, sotto pena di essere dichiarati disertori, nel termine e nei modi indicati nel manifesto della chiamata alle armi, il certificato (allegato 40) attestante che essi hanno osservato nel passato anno accademico le prescrizioni di cui al precedente articolo, e che hanno preso regolare iscrizione per l'anno accademico in corso, al momento della chiamata medesima; ovvero un certificato comprovante il perdurare delle condizioni previste per i singoli casi negli art. 630, 631, 632, 633 e 634. Uniranno inoltre il foglio di congedo illimitato provvisorio (allegato 11) che il comando del distretto deve loro restituire con l'annotazione di cui all'art. 649.

 

          Art. 646.

     Il militare ammesso a ritardare la prestazione del servizio quale studente in un istituto all'estero, riconosciuto come preparatorio per le missioni, per poter continuare a godere di tale concessione, deve far pervenire, in occasione della chiamata alle armi, della classe di leva, al distretto militare, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, un nuovo certificato di studi, autenticato dall'autorità medesima, da cui risulti che continua gli studi intrapresi.

 

          Art. 647.

     Coloro che intendano ottenere la continuazione del ritardo nei casi indicati nell'art. 114 della legge sul reclutamento devono, oltre alla documentazione di cui all'articolo precedente, produrre:

     1° nei casi di cui alle lettere a) e d) dell'articolo stesso in luogo del certificato di studi, un atto notorio, redatto davanti al pretore, alla presenza di tre testimoni, specificante o le gravi ragioni che li indussero a sospendere gli studi intrapresi o quelle che giustifichino la necessità di rimanere ancora in congedo dopo conseguita la laurea o il diploma finale;

     2° se laureati e non ancora abbiano sostenuto l'esame di Stato, anziché l'atto notorio giudiziale, un certificato rilasciato da parte delle autorità accademiche attestante che debbono sostenere il detto esame, certificato che potrà essere rilasciato soltanto quando la sessione degli esami di Stato sia stata indetta e l'interessato abbia effettivamente presentato domanda;

     3° nei casi di cui alle lettere b) e c), in sostituzione del certificato di studi, uno speciale certificato del rettore della università o del capo dell'istituto superiore, attestante la sussistenza delle circostanze di fatto enunciate nelle lettere stesse, e che non consentono la produzione del normale certificato di studi.

 

          Art. 648.

     Sono esclusi dalla continuazione del ritardo gli studenti che, pur avendo avuta la possibilità, e sempre quando ne avessero l'obbligo, non dimostrino di avere frequentato nel periodo del ritardo già usufruito i corsi di istruzione premilitare.

 

          Art. 649.

     I comandanti di distretto, constatata la regolarità dei certificati, ammettono, per delegazione del ministero della guerra, alla continuazione del ritardo del servizio i militari studenti ritardatari o novizi degli istituti religiosi ai quali danno comunicazione del provvedimento e restituiscono il foglio di congedo illimitato provvisorio (allegato 11), sul quale dev'essere aggiunta l'annotazione seguente:

     "Ammesso alla continuazione del ritardo del servizio, li .........

     La variazione da iscrivere a matricola è invece la seguente:

     "Ammesso alla continuazione del ritardo del servizio per ragioni di studio quale iscritto al .......... anno di .......... (indicare la facoltà universitaria) li ..........".

     Rimettono poi al ministero, nei termini di cui al precedente art. 642, l'elenco conforme all'allegato 41.

     Il ministero, ove non trovi regolare la concessione fatta, la revoca e dispone che l'iscritto sia chiamato a soddisfare i suoi obblighi di servizio militare.

 

Sezione 4ª

 

CESSAZIONE DEL RITARDO - CAUSE

 

          Art. 650.

     Per tutti i militari ammessi al ritardo come studenti universitari o di istituti superiori e di istituti preparatori per le missioni all'estero, di teologia o di propedeutica alla teologia o come novizi di istituti religiosi cessa l'ottenuto beneficio, al compimento del ventiseiesimo anno di età, od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino e non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 114 della legge o cessino dalla qualità di novizi.

     Essi sono obbligati ad intraprendere servizio con la prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

 

          Art. 651.

     Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 114 del testo unico della legge sul reclutamento, non potendo la sospensione degli studi durare più di un anno, lo studente universitario o di istituto superiore che si sia avvalso della concessione stessa e che per una causa qualunque non sia in grado di riprendere gli studi nell'anno successivo a quello della sospensione deve senz'altro imprendere il servizio alle armi con la prima classe che verrà chiamata.

 

          Art. 652.

     Per gli studenti che hanno ottenuto il ritardo come appartenenti all'ultimo corso di una scuola media di grado superiore, cessa il beneficio del ritardo, quando, conseguita la licenza, non continuino gli studi nelle università o in altri istituti superiori.

     Pure essi sono obbligati ad imprendere il servizio alle armi con la prima classe che verrà chiamata alle armi.

 

          Art. 653.

     Gli effetti del concesso ritardo restano sospesi nel caso di mobilitazione dell'esercito, sia che la classe cui appartiene l'iscritto che ottenne la dilazione si trovi sotto le armi, sia che venga richiamata dal congedo illimitato.

 

          Art. 654.

     I comandi di distretto non ammettono alla continuazione del ritardo i militari i quali:

     a) abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età prima della chiamata alle armi nel primo contingente di iscritti della classe di leva ordinaria nell'anno;

     b) abbiano terminato i loro studi e non comprovino, se studenti universitari o di istituti superiori, di avere necessità di rimanere ancora in congedo per migliorare la loro cultura professionale;

     c) non abbiano presentato in tempo utile il prescritto certificato di studi (allegato 40, o attestazione del capo dell'istituto, ecc.) dovendo ciò essere considerato come prova presuntiva dell'abbandono degli studi intrapresi o dell'inadempimento delle condizioni alle quali è vincolata la concessione del ritardo del servizio.

 

          Art. 655.

     In ognuno dei casi di cui al precedente articolo i militari che fruirono del ritardo del servizio saranno dal rispettivo distretto militare precettati a presentarsi con la prima classe di leva che sarà chiamata alle armi dopo la cessazione del titolo al ritardo.

     Ove non si presentino saranno dichiarati disertori a senso dell'art. 202 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

 

          Art. 656.

     Nel termine che viene indicato nell'ordine di chiamata alle armi, i comandanti dei distretti militari trasmettono al ministero della guerra un elenco nominativo delle variazioni avvenute nel corso dell'anno, conforme all'allegato 42, dei giovani stati ammessi a ritardare il servizio nelle precedenti chiamate alle armi di classi di leva.

 

Sezione 5ª

 

RINVIO AD ALTRA CHIAMATA DI CLASSE DI LEVA

 

          Art. 657.

     A senso delle vigenti disposizioni legislative, ai militari chiamati in servizio di leva, che ne facciano domanda, può essere concesso in tempo di pace il rinvio ad altra chiamata di classe di leva per i seguenti motivi:

     a) per interessi agricoli, industriali o commerciali;

     b) per avere una fratello sotto le armi.

 

          Art. 658.

     Analogamente a quanto avviene per il ritardo del servizio per ragione di studi, e per gli stessi motivi, il rinvio non viene concesso a coloro che, per una qualsiasi ragione, non siano compresi in una chiamata alle armi o ne siano esclusi, e non può d'altra parte, essere consentito a favore dei militari che già risposero alla chiamata alle armi e furono regolarmente incorporati.

 

          Art. 659.

     Per l'ammissione al rinvio ad altra chiamata alle armi valgono anche le norme indicate per i ritardi nell'art. 628 del presente regolamento.

     Le decisioni di ammissione al rinvio della chiamata alle armi sono di competenza dei comandi dei distretti militari, nel cui territorio le reclute risiedono, quando il rinvio stesso sia chiesto per interessi agricoli od industriali o commerciali; dei comandi dei distretti militari a cui la reclute appartengono per fatto di leva negli altri casi.

 

Militari che possono essere ammessi al rinvio.

 

          Art. 660.

     Possono essere ammessi al rinvio alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro i militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda agricola, industriale o commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia.

 

          Art. 661.

     I militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, abbiano un fratello consanguineo alle armi per fatto di leva, ovvero debbano rispondere alla chiamata stessa insieme ad un fratello consanguineo, sono, su richiesta della famiglia, rinviati in congedo illimitato provvisorio, in applicazione dell'art. 118 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sempreché la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda dal fatto di leva e non da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

     I militari arruolati volontari e coloro che siano alle armi con classe posteriore a quella di nascita per qualunque motivo diverso da quello della rivedibilità tramandano ad un fratello titolo al rinvio suddetto soltanto nel caso e pel tempo che si trovino alle armi per compiere la ferma di leva i militari della loro classe o scaglione di classe.

     Però i militari che abbiano ritardato la presentazione alle armi in applicazione del citato art. 118 tramandano ad un fratello titolo al rinvio per tutto il tempo in cui si trovano alle armi per compiere la ferma di leva, anche se la loro classe sia già stata congedata.

     Alle stesse condizioni suindicate il rinvio in congedo provvisorio può concedersi anche se i fratelli si trovino a prestar servizio nella regia marina, nella regia aeronautica, nella regia guardia di finanza, nella M.V.S.N. dell'Africa italiana, nella milizia portuaria e forestale e negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva.

     Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva anche i militari che durante la ferma di leva sono inviati in licenza di convalescenza o in attesa di atti medico-legali.

 

          Art. 662.

     Le domande di rinvio, redatte in carta da bollo, devono pervenire, sia mediante consegna, sia mediante plico raccomandato entro il termine fissato dal manifesto pubblicato per la chiamata alle armi della classe di leva, al comando del distretto, nel cui territorio gli iscritti risiedono, quando il rinvio sia chiesto per titolo indispensabile al governo di una azienda agricola, industriale o commerciale; al comando del distretto di leva negli altri casi, e redatte in carta da bollo, quando siano dirette ad ottenere il rinvio per interessi agricoli e in carta libera negli altri casi.

 

          Art. 663.

     Le domande devono essere firmate dai militari interessati, ad eccezione di quelle dirette ad ottenere il rinvio per avere un fratello alle armi, che debbono essere firmate dal padre, o, in mancanza, dalla madre, ovvero, se i genitori siano morti, dal tutore o in mancanza, dai tre parenti più prossimi; a tali persone spetta designare quale dei due fratelli che si presentino contemporaneamente alle armi debba essere rinviato in famiglia.

 

          Art. 664.

     Le domande degli aspiranti al rinvio debbono essere corredate del foglio di congedo illimitato provvisorio (allegato 11), e, a seconda dei casi, dei seguenti altri documenti:

     a) nel caso di rinvio per interessi agricoli, industriali o commerciali, di un'attestazione del podestà atta a comprovare che i richiedenti siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale e commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia.

     In tale attestazione sarà fatto esplicito richiamo ad informazioni già assunte presso il competente consiglio provinciale delle corporazioni o ispettorato agrario provinciale d'intesa con la federazione dei fasci di combattimento, per accertare che l'attività dell'azienda si arresterebbe senza l'opera personale della recluta.

     Se si tratta di azienda posta fuori del regno tale attestazione deve essere sostituita da un certificato della regia autorità consolare ovvero del commissario di governo competente se si tratti di località dell'Africa italiana;

     b) nel caso di rinvio per avere un fratello alle armi, l'interessato, qualora il fratello alle armi appartenga per fatto di leva ad altro distretto, deve presentare copia del relativo foglio matricolare o apposita dichiarazione del competente comando.

 

          Art. 665.

     Il comandante del distretto, ricevute le domande di rinvio, sospende, se del caso, la spedizione delle cartoline precetto, anche se le abbia eventualmente ricevute, per trasmetterle ai consigli interessati, da altri distretti, e dispone ove lo ritenga necessario, le indagini del caso circa l'esistenza del titolo invocato.

     Se riconosce la domanda fondata, ammette il militare al rinvio e gliene dà comunicazione, restituendogli il foglio di congedo provvisorio illimitato (allegato 11) sul quale deve essere iscritta apposita annotazione, relativa al provvedimento di rinvio e conforme alla variazione che viene iscritta a matricola secondo quanto è appresso indicato.

     Sulla matricola dei singoli interessati viene poi inserita una delle seguenti variazioni, a seconda dei casi indicati nel precedente art. 664.

     1° nel caso di cui alla lettera a) la variazione è la seguente: "Rinviato a successiva chiamata in base all'art. 117 del testo unico perché riconosciuto indispensabilmente necessario al governo d'una azienda ......... (specificare se agricola od industriale o commerciale) li .........".

     Se l'iscritto, ammesso al rinvio, appartiene per fatto di leva ad altro distretto, tale variazione viene inserita a matricola dal rispettivo comandante al quale il comandante del distretto di residenza deve fare comunicazione del provvedimento di ammissione al rinvio;

     2° nel caso di cui alla lettera b) la variazione da iscriversi a matricola è la seguente:

     "Lasciato in congedo illimitato provvisorio in attesa del congedamento del fratello .......... col n. .......... di matricola (distretto militare di ..........) ai termini dell'art. 118 del testo unico delle leggi sul reclutamento 1938. Dovrà presentarsi alle armi con la classe .......... li ..........".

     Sulla matricola del fratello viene iscritta dal comando del corpo presso il quale presta servizio, in seguito alla relativa comunicazione fattagli dal comando del distretto, cui appartiene la recluta ammessa al rinvio, la seguente variazione:

     "Ha procurato al fratello .......... col n. .......... di matricola (distretto di .......... il rinvio della chiamata alle armi ai termini dell'articolo 118 testo unico delle leggi sul reclutamento 1938 li ..........".

 

          Art. 666.

     In caso di decisione negativa sulla domanda di rinvio, i comandi di distretto intimano senz'altro al richiedente di presentarsi per l'incorporazione.

 

Sezione 6ª

 

RINVIO ALLA CHIAMATA DELLA SECONDA CLASSE SUCCESSIVA

 

          Art. 667.

     Per essere ammessi a rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata della seconda classe successiva alla loro, i militari di cui al precedente art. 660 devono, nel termine fissato nel manifesto di chiamata alle armi, inviare al comando del distretto competente, in piego raccomandato, i documenti atti a comprovare che perdurano i motivi che giustificarono il primo rinvio e che nel passato anno osservarono le prescrizioni cui era subordinata la concessione, che attesero cioè al governo dello stabilimento o della azienda.

     Anche per queste domande i comandanti dei distretti si regolano nel modo indicato nell'art. 665.

 

          Art. 668.

     Per i militari ammessi al rinvio per interessi agricoli, industriali o commerciali, il beneficio non può in alcun modo protrarsi oltre la chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella cui erano obbligati a rispondere.

 

          Art. 669.

     Per i militari ammessi al rinvio per avere un fratello alle armi, cessa il beneficio quando sia avvenuto il congedamento del fratello, ed essi debbono presentarsi alle armi con la prima classe di leva chiamata dopo tale congedamento.

     A tale effetto il comando del corpo, presso il quale il fratello presta servizio, deve informare il distretto cui appartiene la recluta rinviata, allorché il fratello stesso cessa dal servizio.

     Se il congedamento del fratello ritarda per effetto di qualche interruzione di servizio o trattenimento in servizio, la chiamata alle armi del militare in congedo provvisorio deve essere ugualmente fatta per l'epoca stessa in cui avrebbe dovuto normalmente aver luogo se l'interruzione del servizio od il trattenimento in servizio non si fossero verificati.

 

          Art. 670.

     In ogni caso cessano gli effetti dell'ottenuto rinvio con la dichiarazione di mobilitazione.

 

          Art. 671.

     Nei casi dubbi i distretti devono rivolgere quesito al ministero.

 

Capo XIX

 

LICENZA STRAORDINARIA A MILITARI RESIDENTI NELLE COLONIE ITALIANE

 

          Art. 672.

     La licenza straordinaria per i militari residenti in colonie italiane, di cui all'art. 130 della legge può essere chiesta anche dopo iniziato il servizio militare, quando le ragioni che la giustificano si siano verificate dopo l'incorporazione.

     La licenza è in ogni modo subordinata al perdurare delle condizioni (esigenze dell'azienda o stabilimento) in vista delle quali è stata concessa. Venendo esse in qualunque momento a cessare, il governatore dispone, con giudizio insindacabile, per la presentazione alle armi dei militari di che trattasi.

 

          Art. 673.

     Delle licenze concesse a senso dell'art. 130 della legge sul reclutamento ed eventualmente delle relative revoche, i governatori danno partecipazione ai competenti comandi di truppa dei rispettivi governi, i quali dispongono immediatamente per l'invio in licenza, e eventualmente col richiamo dalla licenza stessa dei militari interessati.

 

          Art. 674.

     I governatori delle colonie fanno segnalazione due volte all'anno al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) delle licenze straordinarie concesse: dopo la chiamata alle armi, per quelle concesse all'atto della chiamata stessa, e dopo il congedamento della classe, per quelle concesse durante la prestazione del servizio, indicando la durata della licenza e l'eventuale revoca.

 

Capo XX

 

DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA ECCLESIASTICA

 

          Art. 675.

     A norma del secondo comma dell'art. 3 del concordato con la Santa Sede, sono esenti dalla prestazione del servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, i chierici ordinati in sacris ed i religiosi che hanno emesso i voti.

 

          Art. 676.

     Per chierici ordinati in sacris s'intendono gli appartenenti al clero secolare e regolare che hanno ricevuto almeno l'ordine sacro del suddiaconato.

     Per "religiosi che hanno emesso i voti" s'intendono gli appartenenti ad ordini o congregazioni religiose, i quali, ultimato il periodo di prova del noviziato, hanno fatto professione di voti di povertà, di castità e di obbedienza.

 

          Art. 677.

     Per essere ammessi al beneficio della esenzione dalla prestazione del servizio militare, coloro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo, e che siano stati riconosciuti idonei ed arruolati dagli organi di leva, devono presentare al comando del distretto militare di leva, domanda su carta da bollo diretta al ministero della guerra, accompagnata da attestazione della curia vescovile, redatta pur essa su carta bollata con la quale il vescovo (o persona da lui espressamente delegata) dichiari che il giovane sia stato ordinato in sacris o abbia emesso i voti.

 

          Art. 678.

     L'esenzione dalla prestazione del servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, è concessa, per delegazione del ministero della guerra, dai comandi di distretto militare, i quali, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, provvedono gli esentati del foglio di congedo illimitato in cui sarà inserita la seguente annotazione: "Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris o quale religioso vincolato a voti".

 

          Art. 679.

     Gli esentati dal servizio militare sono iscritti in apposito registro dai distretti militari i quali ne segnalano il numero al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa) un mese dopo la chiamata alle armi della classe di leva, tenendo distinti i chierici ordinati in sacris dai religiosi vincolati a voti.

 

          Art. 680.

     In caso di mobilitazione generale, coloro che ottennero pel tempo di pace l'esenzione dal servizio militare, se ordinati sacerdoti, sono destinati ad esercitare tra le truppe il loro sacro ministero sotto la giurisdizione dell'ordinario militare, con norme da stabilirsi.

     La qualità di sacerdote deve risultare da attestazione della competente curia vescovile.

     Gli altri chierici o religiosi, che pure ottennero la esenzione, sono di preferenza destinati ai servizi sanitari. A tal fine, coloro che aspirano alla destinazione a detti servizi devono, fin dal tempo di pace, dimostrare di possederne l'attitudine, mediante attestazione da rilasciarsi da un ufficiale medico, di grado non inferiore a capitano, appartenente sia al servizio permanente effettivo, sia al congedo, da designarsi di intesa tra il comando del presidio e la curia vescovile.

 

          Art. 681.

     Qualora per la dispensa della Santa Sede, ad un religioso esentato dal servizio militare perché vincolato ai voti venisse permessa l'uscita dall'ordine o dalla congregazione cui appartiene, ne viene data subito comunicazione dal superiore dell'ordine o della congregazione per il tramite della curia vescovile al competente distretto militare se l'ex religioso non ha compiuto il trentaduesimo anno di età per soddisfare gli obblighi di leva con la prima classe che sarà chiamata alle armi, sotto pena di essere dichiarato disertore e denunciato come tale alla autorità giudiziaria militare.

     Se invece ha compiuto il trendaduesimo anno di età, non ha obbligo di prestare servizio di leva.

     Egli è però tenuto a rispondere a tutti i richiami della propria classe per qualsiasi motivo siano fatti.

 

          Art. 682.

     Agli apostati ed agli irretiti da censura viene revocata la esenzione. Essi, se appartenenti a classe di leva non ancora collocata in congedo assoluto, hanno l'obbligo di presentarsi senz'altro alle armi con la prima chiamata per compiere il servizio di leva, se non lo avessero in precedenza prestato, sotto pena di essere dichiarati disertori e come tali denunciati all'autorità giudiziaria militare.

     Le curie vescovili competenti li segnalano ai distretti cui appartengono per fatto di leva perché procedano alle necessarie annotazioni sui ruoli o per i provvedimenti occorrenti.

     I comandi di distretto li tengono poi in ogni caso vincolati a rispondere a tutti i richiami della propria classe.

 

Capo XXI

 

ARRUOLAMENTI VOLONTARI

 

Sezione 1ª

 

GENERALITA'

 

          Art. 683.

     Ogni anno il ministero della guerra determina e notifica mediante circolare le date in cui debbono aprirsi e chiudersi gli arruolamenti volontari nei vari corpi e reparti nonché il numero dei volontari da ammettere in ciascuno di essi.

     L'apertura e le modalità degli arruolamenti volontari sono portate a conoscenza dei cittadini residenti nel regno con manifesti da pubblicarsi nei comuni più importanti e di quelli residenti all'estero con l'invio ai principali consolati al ministero affari esteri - D.I.E. - e al comando G.I.L.E. di un congruo numero di circolari.

     Il ministero per la guerra può, ogni qualvolta lo crede, sospendere gli arruolamenti volontari.

 

          Art. 684.

     Gli arruolamenti volontari sono ammessi in tutti i corpi dell'esercito, ad eccezione dei reparti distrettuali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e dei reparti di correzione.

 

          Art. 685.

     Di massima e sempre subordinatamente alle necessità di servizio, l'arruolamento è aperto tutto l'anno nell'arma dei carabinieri, nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nelle musiche presidiarie.

     Per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri si seguono le norme espressamente indicate nella sezione 3 (art. 736 e successivi).

 

          Art. 686.

     Non possono essere arruolati militari in più del numero stabilito senza una speciale autorizzazione del ministro per la guerra.

 

          Art. 687.

     I comandi di corpo d'armata, nell'ambito della propria giurisdizione, possono, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo o deficienza in qualche altro, colmare i vuoti con opportuni spostamenti, sempre quando gli interessati accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari.

     A tal fine i comandi di corpo, non appena abbiano completato la quota loro assegnata, devono darne notizia al rispettivo comando di corpo d'armata, al quale segnaleranno poi le domande che dovessero pervenire successivamente.

     I comandi di corpo presso cui, invece, non rimane completata la rispettiva quota di assegnazione, segnalano le deficienze al comando di corpo d'armata che, a sua volta, fa conoscere i reggimenti nei quali ancora siano posti disponibili. Le eventuali ulteriori esuberanze o deficienze sono dai comandi di corpo d'armata segnalate al ministero che provvede alle compensazioni fra i corpi d'armata.

 

          Art. 688.

     Gli arruolati volontari in qualità di musicanti o di maniscalchi non vanno computati nel numero dei volontari fissato annualmente per ciascun corpo.

 

Sezione 2ª

 

PROCEDURA

 

          Art. 689.

     ll giovane che voglia contrarre l'arruolamento volontario deve presentarsi a proprie spese, munito dei prescritti documenti, al corpo in cui intende prestar servizio.

 

          Art. 690.

     Per evitare inutili spese di viaggio nel caso che la richiesta di arruolamento non possa essere accolta, l'aspirante all'arruolamento volontario, prima di presentarsi al corpo, può inviare direttamente al comandante del corpo stesso la domanda di arruolamento corredata dai prescritti documenti, restando in attesa di conoscere se debba presentarsi per la visita sanitaria.

     Può anche chiedere di essere sottoposto a visita medica preliminare, per accertare la propria idoneità fisica, presso il distretto militare di residenza.

 

          Art. 691.

     La domanda di arruolamento volontario deve essere redatta in carta legale diretta al ministero della guerra.

     Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti, redatti nella prescritta carta da bollo;

     1° certificato di nascita;

     2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia ed ove se ne presenti la necessità della regia autorità consolare competente se nato e residente all'estero;

     3° certificato di iscrizione al P.N.F. od alla G.I.L. rilasciato dal comandante locale della G.I.L. e per i giovani residenti all'estero, certificato di iscrizione alla G.I.L.E.;

     4° certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane ovvero dal tribunale di Roma se egli è nato all'estero (allegato 44);

     5° attestazione di buona condotta morale, civile e politica (allegato 43) rilasciata dal capo del comune in cui il giovane ha domiciliato o dai capi dei comuni in cui ha dimorato negli ultimi dodici mesi e vidimata dal prefetto della provincia. Qualora il prefetto ritenga di dover rifiutare la vidimazione, l'attestazione rimarrà di nessun effetto e per conseguenza non dovrà essere consegnata al richiedente. Per i provenienti dall'estero, l'attestazione può essere rilasciata dall'autorità consolare competente o, in via provvisoria, dal comando generale G.I.L.E. che può sostituire i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 con altrettante dichiarazioni desumibili dagli atti esistenti presso il ministero degli affari esteri (D.I.E. - S.F.);

     6° atto di consenso all'arruolamento.

     Tale consenso deve essere dato dal padre o, in caso di morte o di assenza legalmente dichiarata del padre, dalla madre; in mancanza di entrambi i genitori, dal tutore.

     E' valido il consenso della madre anche quando risulti da atto notorio redatto davanti al pretore che il padre sia irreperibile oppure residente in paese così lontano che, per la ristrettezza del tempo, non vi sia modo di interpellarlo.

     In caso di comprovata indigenza tale attestazione può essere fatta davanti all'autorità comunale e questa la certificherà d'ufficio.

     Qualora si tratti di persone povere, i certificati di nascita, di cittadinanza italiana e di moralità sono esenti da tassa di bollo, purché in ciascun atto si faccia constatare la povertà della parte interessata, avvertendo che nel certificato di nascita occorre far menzione dell'attestato di povertà rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

 

          Art. 692.

     L'atto di consenso della madre vedova per l'arruolamento volontario del figlio minorenne è necessario anche quando essa sia passata ad altre nozze.

 

          Art. 693.

     Qualora manchino i genitori e il tutore, in luogo dell'atto di consenso, basterà un legale documento rilasciato dal giudice tutelare che attesti tale mancanza.

 

          Art. 694.

     L'atto di consenso non è necessario se si tratta di individui che hanno già concorso alla leva con la propria classe e siano stati arruolati, né per i figli di italiani all'estero.

 

          Art. 695.

     Agli arruolamenti volontari possono concorrere coloro nei confronti dei quali, pur essendo incorsi in uno dei reati di cui al n. 3 dell'art. 134 della legge, fu dichiarato non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale.

 

          Art. 696.

     Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono anche contrarre l'arruolamento volontario, ma devono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del capo del comune ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi di trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo [1] e non siano di razza ebraica.

Note:

[1] Art. 3. della legge 13 giugno 1912, n. 555:

"Lo straniero nato nel regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il ventunesimo anno risiede nel regno e dichiara entro il ventiduesimo anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita".

 

          Art. 697.

     I cittadini delle isole italiane dell'Egeo, che hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare, possono essere ammessi all'arruolamento volontario su parere favorevole del governo delle isole.

     Con la prestazione del servizio militare essi acquistano la piena cittadinanza in conformità del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379.

     La domanda per l'arruolamento volontario dei suddetti cittadini deve contenere le complete generalità del richiedente e dei suoi genitori, l'indicazione del paese d'origine di essi, della loro cittadinanza, nonché quella della loro non appartenenza alla razza ebraica.

     Inoltre deve indicare quale sia il comune del regno eletto a domicilio di leva, ed il luogo di residenza e recapito.

     Tale domanda, insieme con i prescritti documenti, deve essere presentata al governatore delle isole per il parere ed il successivo inoltro al comando del corpo presso cui ciascun volontario desidera assumere servizio.

 

          Art. 698.

     Gli aspiranti all'arruolamento volontario debbono saper leggere e scrivere, e avere compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di incorporazione. Possono concorrere anche se già stati arruolati con la propria classe di leva, ma non incorporati.

     Possono inoltre concorrere i giovani che, avendo concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, purché non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di età all'atto dell'incorporamento e sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità. Coloro, i quali figurano già assegnati ai servizi sedentari, possono essere ammessi solo se riconosciuti idonei ad incondizionato servizio.

 

          Art. 699.

     Tutti gli aspiranti devono indicare nella loro domanda le scuole frequentate, il mestiere e la professione esercitata, producendo i relativi attestati.

 

          Art. 700.

     I giovani che siano stati già riformati o mandati rivedibili o assegnati ai servizi sedentari, uniranno il documento comprovante tale circostanza.

 

          Art. 701.

     I certificati di penalità e le attestazioni di buona condotta non sono considerati validi se rilasciati in data anteriore di sessanta giorni a quella in cui vengono prodotti.

 

          Art. 702.

     I comandi di corpo, ricevute le domande di arruolamento volontario, richiedono ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti, nonché la dichiarazione del casellario giudiziario (allegato n. 44), per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che precludano l'avanzamento od importino l'esclusione dall'arruolamento. Assumono inoltre informazioni riservate, a mezzo dei competenti comandi dei carabinieri reali, sui precedenti morali e politici dei singoli aspiranti.

     I comandanti di corpo, riscontrata la regolare posizione degli aspiranti, li sottopongono a visita medica per accertare la loro idoneità fisica alle singole armi e specialità.

 

          Art. 703.

     Se un giovane aspirante all'arruolamento risulti essere stato condannato ad una pena la quale, ai termini dell'art. 695 del presente regolamento, non l'escluda dall'ammissione all'arruolamento volontario, il comandante del corpo ne dovrà tuttavia riferire al ministero della guerra per le sue determinazioni, trasmettendogli copia della relativa sentenza, da prodursi dall'interessato.

 

          Art. 704.

     Espletate la pratiche preliminari di cui ai precedenti articoli, il comandante del corpo fa presentare l'aspirante alla commissione d'arruolamento del corpo stesso, alla quale comunica i documenti prodotti dall'interessato.

 

          Art. 705.

     L'ufficiale medico chiamato ad assistere la commissione di arruolamento, procede, in presenza di questa, alla visita dell'aspirante per accertare, in base agli elenchi di cui all'art. 75 della legge, se egli sia di costituzione sana e robusta.

     Del risultato di tale visita rilascia, seduta stante, al presidente della commissione apposita relazione firmata.

 

          Art. 706.

     I comandanti di distretto, per gli aspiranti all'assegnazione ad un corpo in qualità di musicanti, promuovono la visita per anticipazione solo quando ne venga ad essi fatta formale domanda dei comandanti dei corpi nei quali gli aspiranti stessi debbono essere ammessi.

     I comandanti di distretto fanno firmare una dichiarazione dagli aspiranti con la quale essi accettano l'obbligo della ferma di tre anni.

     Gli iscritti di leva aspiranti all'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali, le cui domande siano state accolte dalle legioni territoriali in seguito all'accertata idoneità morale, vengono, invece, sottoposti direttamente: prima a visita dalle prescritte commissioni costituite presso le legioni territoriali medesime, poi a visita definitiva dalla commissione costituita presso la legione allievi carabinieri reali di Roma.

     Tanto l'ordine di procedere alle visite suddette, che all'arruolamento degli aspiranti riconosciuti fisicamente idonei, viene di volta in volta impartito dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali, in relazione alle vacanze di organico da colmare.

     Le indagini territoriali provvedono però a comunicare tempestivamente ai distretti militari, per le incombenze di loro competenza, i nomi degli iscritti di leva aspiranti all'arruolamento nell'arma che attendono di essere chiamati alle prescritte visite, nonché i nomi degli iscritti di leva che, sottoposti alle visite di cui sopra, vengono dichiarati non idonei e perciò rimandati ai paesi di provenienza.

 

          Art. 707.

     La commissione per gli arruolamenti deve essere nominata dai comandanti di corpo.

     Essa è formata da tre membri di cui, possibilmente, due ufficiali superiori e l'aiutante maggiore in prima del corpo.

 

          Art. 708.

     La commissione di arruolamento, tenuto conto del parere espresso dall'ufficiale medico, esaminati i documenti prodotti, accertato che il giovane sappia leggere e scrivere ed abbia tutti i requisiti voluti dall'art. 134 della legge sul reclutamento, lo ammette all'arruolamento.

 

          Art. 709.

     Nel caso di divergenza di opinione intorno alla idoneità fisica o morale del giovane, i membri della commissione d'arruolamento dissenzienti hanno il diritto di far iscrivere nell'atto di arruolamento il loro contrario parere.

     Se il voto del presidente fosse contrario a quello di maggioranza, se ne dovrà sempre riferire al ministero della guerra.

 

          Art. 710.

     Prima dell'arruolamento si dà conoscenza al giovane delle pene stabilite dalla legge penale militare per i disertori.

 

          Art. 711.

     L'atto di arruolamento segue davanti alla commissione di arruolamento.

     Quest'atto, conforme all'allegato 45, viene sottoscritto dal volontario e dai membri della commissione.

     Immediatamente dopo l'atto di arruolamento il volontario è iscritto nei ruoli del corpo.

 

          Art. 712.

     I volontari assumono la ferma di anni tre o due, a seconda che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 105 o dall'art. 106 della legge.

 

          Art. 713.

     Gli arruolamenti ordinari nel reggimento ferrovieri del genio si effettuano esclusivamente a scelta tra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio o professionali.

     Le qualifiche per le quali l'arruolamento è indetto sono inserite nelle circolari che indicono l'arruolamento stesso e che precisano altresì i requisiti fisici e le modalità di accertamento nonché i titoli di studio necessari per concorrere.

     L'impiego nei servizi vari delle linee ferroviarie dei volontari con le qualifiche previste è sempre subordinato alle esigenze disciplinari ed al numero dei posti disponibili.

 

          Art. 714.

     Durante il periodo di tirocinio e durante l'effettivo servizio ferroviario viene corrisposto ai volontari ordinari del reggimento ferrovieri del genio, oltre i normali assegni militari, una speciale indennità giornaliera nella misura stabilita dal regio decreto-legge n. 1731 del 18 novembre 1920, confermata dal decreto interministeriale in data 14 agosto 1925.

 

          Art. 715.

     Gli arruolati volontari nei ferrovieri del genio (sezione esercizio), all'atto della promozione a caporale, devono commutare la ferma di anni due in quella di anni tre, compreso in questa il periodo di ferma già compiuto.

 

          Art. 716.

     Le domande per gli speciali arruolamenti volontari per militari specializzati che il ministero indice, giusta la facoltà di cui all'articolo 138 della legge, debbono essere presentate, nei termini stabiliti, ai comandi di distretto, i quali provvedono alla necessaria istruttoria (precisata volta a volta da apposita circolare di arruolamento) facendo poi sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertare la loro idoneità fisica alle singole armi e servizi.

     Le domande documentate prodotte dagli interessati, unitamente al certificato penale e di leva, alle informazioni fornite dall'arma del CC.RR. ed al verbale di visita medica, sono dai distretti trasmesse agli enti indicati nella cennata circolare di arruolamento. Tali enti segnalano ai corpi e ai distretti i nomi degli ammessi all'arruolamento. I distretti provvedono alle comunicazioni agli ammessi ed al loro avviamento ai corpi o reparti.

     Gli arruolati debbono frequentare appositi corsi eminentemente pratici e, agli idonei, conseguita la nomina di specializzati, è corrisposta, oltre all'assegno di grado, una indennità giornaliera di lire 2 (nette lire 1,55).

     Coloro che non superino il corso sono prosciolti dalla ferma contratta e seguono le sorti della propria classe.

     Possono però, a domanda, continuare la ferma di due anni assunta commutandola con quella di volontariato ordinario.

     L'indennità predetta non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.

     Al termine della ferma biennale sarà corrisposto agli specializzati un premio di lire 1000. In caso di proscioglimento o di commutazione di ferma disposti dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti ventiquattresimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.

     In caso di morte del militare tali quote vengono corrisposte agli eredi.

 

          Art. 717.

     L'atto di arruolamento è firmato presso i corpi e deve essere conforme all'allegato 45.

     Non può essere effettuata la incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario e di assunzione della ferma di anni due, giusta l'art. 106 e 138 della legge.

 

          Art. 718.

     Nel caso di divergenza di opinione sulla idoneità fisica o morale del giovane, e nel caso in cui il voto del presidente sia contrario a quello della maggioranza, si seguiranno le norme di cui all'art. 709 del presente regolamento.

 

          Art. 719.

     Prima dell'arruolamento si fanno al giovane le comunicazioni di cui all'art. 710.

 

          Art. 720.

     Subito dopo l'arruolamento di un volontario, il comandante del corpo trasmette al distretto cui il volontario appartiene, l'atto di arruolamento, corredato di tutti i documenti prodotti, nonché il certificato della visita medica e una copia del foglio matricolare.

     Dei certificati penali, i corpi devono far copia da conservare riservatamente per l'eventualità che gli interessati debbano, in seguito, essere promossi al grado superiore.

 

          Art. 721.

     Il comandante del distretto, ricevuto l'atto di arruolamento, ne informa il capo del comune di nascita del volontario invitandolo a fargli subito sapere se l'arruolato trovasi iscritto sulle liste di leva del comune stesso, o se, per ragione di domicilio o di residenza, sia stato iscritto sulle liste di altro comune.

     Accertatosi che l'arruolato è iscritto sulle liste di leva di un comune facente parte della circoscrizione del proprio distretto, il comandante lo iscrive sui ruoli del distretto stesso, e ne informa il podestà.

     Il podestà dispone poi che sia presa nota del seguito arruolamento volontario sulle liste di leva della rispettiva classe, se già formate, o, altrimenti sulla scheda personale.

 

          Art. 722.

     Nel caso che l'arruolato sia stato iscritto sulle liste di leva di un comune non compreso nella circoscrizione del proprio distretto, il comandante di questo invita il comandante del corpo a partecipare il seguito arruolamento volontario al competente distretto militare, per le operazioni di cui sopra.

 

          Art. 723.

     Qualora trattisi infine di cittadini italiani nati all'estero, il comandante del corpo, informa il ministero della guerra del seguito arruolamento, indicandogli la data ed il luogo di nascita del volontario, il comune di origine della famiglia ed il luogo in cui essa risiede.

 

          Art. 724.

     Qualora la legalità dell'arruolamento di un volontario sia impugnata dai genitori del medesimo o dal tutore, spetta al ministro della guerra di verificare e decidere.

     Se però l'arruolamento è impugnato per alcuna delle questioni sulle quali, ai termini dell'art. 22 della legge, spetta all'autorità giudiziaria di pronunciare, la parte che non intenda di ricorrere in via amministrativa al ministero della guerra, o che, avendovi ricorso, non intenda accettarne le decisioni, potrà rivolgersi al competente tribunale ordinario.

 

          Art. 725.

     Ove si venga a riconoscere che un arruolato volontario non sia cittadino italiano il comandante del corpo deve riferirne direttamente al ministero della guerra per l'annullamento dell'arruolamento.

 

          Art. 726.

     Chi abbia contratto arruolamento mediante produzione di falsi documenti, o sotto nome di altra persona, sarà dal comandante del corpo denunciato al procuratore del Re Imperatore.

     Alla denuncia debbono unirsi, oltre all'atto di arruolamento, tutti i documenti e i certificati prodotti per conseguirlo.

     Di tali denuncie i corpi debbono subito avvertire il ministero della guerra.

 

          Art. 727.

     Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti volontari, i comandanti di corpo trasmettono al ministero degli arruolamenti (direzione generale leva sottufficiali e truppa) un elenco numerico dei giovani arruolatisi volontari nel corpo, distinti per anno di nascita, od un elenco negativo nel caso che non si siano effettuati arruolamenti.

 

          Art. 728.

     In tempo di guerra, gli arruolamenti di cui all'art. 137 della legge, non possono per tutta la durata di essa essere effettuati dai corpi se non a seguito di speciali disposizioni emanate dal ministro per la guerra.

 

          Art. 729.

     Nei casi nei quali l'arruolamento avvenga in corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel regio esercito, i corpi medesimi, sia che si tratti di iscritti di leva di terra, sia di iscritti di leva di mare, sia di iscritti di leva aeronautica, devono trasmettere copia dell'atto di arruolamento e del foglio matricolare al comando del distretto cui il volontario appartiene per leva.

 

          Art. 730.

     La variazione da iscriversi a matricola degli ammessi all'arruolamento volontario ordinario, è a seconda dei casi, la seguente:

     a) per coloro che non siano stati arruolati dal consiglio di leva: "Soldato volontario con la ferma di due anni nel ........ (indicare il corpo) a senso della circolare n. ......... del Giornale militare del .......... li ..........";

     b) per coloro che sono stati già arruolati dal consiglio di leva: "Ammesso alla ferma di due anni nel ......... (indicare il corpo) a senso della circolare n. ......... li .......... ".

 

          Art. 731.

     La variazione da iscriversi a matricola degli ammessi all'arruolamento volontario per militari specializzati è, a seconda dei casi, la seguente:

     a) per coloro che non sono stati arruolati dal consiglio di leva: "Soldato volontario con ferma di anni due nel ......... (indicare il corpo o il reparto) in qualità di aspirante ......... (indicare la categoria di specializzazione), a senso della circolare ......... li ..........";

     b) per coloro che sono stati già arruolati dal consiglio di leva: "Ammesso alla ferma di anni due nel ......... (indicare corpo o reparto) in qualità di aspirante ......... (indicare la categoria di specializzazione) a senso della circolare ......... li ...........".

 

          Art. 732.

     A matricola di coloro che vengono poi nominati specializzati è iscritta la seguente variazione: "Nominato specializzato categoria .......... (indicarla) con l'indennità giornaliera di lire 2 (nette lire 1,55)".

     L'indennità viene corrisposta dal giorno in cui sono nominati specializzati.

 

          Art. 733.

     Gli arruolamenti per i corsi allievi sottufficiali e gli arruolamenti volontari speciali con nomina a sergente avvengono con le norme generiche del presente capitolo oltreché con quelle di volta in volta rese note con le circolari che indicono i detti arruolamenti.

 

          Art. 734.

     Per gli ammessi all'arruolamento per i corsi allievi sottufficiali, la variazione a matricola è:

     "Tale aspirante allievo sottufficiale nella scuola di ......... con ferma di anni due .......... (data di inizio del corso)".

 

          Art. 735.

     Per gli ammessi all'arruolamento volontario speciale con nomina a sergente, la variazione a matricola è:

     a) se non ancora arruolati dai consigli di leva:

     "Soldato volontario con la ferma di anni due nel .......... (indicare il corpo) a senso della circolare .......... del Giornale militare";

     b) se già arruolati dai consigli di leva:

     "Ammesso alla ferma di anni due nel .......... (indicare il corpo) a senso della circolare .......... del Giornale militare;

     c) se riammessi in servizio:

     "Riammesso in servizio con la ferma di anni due nel ......... (indicare il corpo) a senso della circolare .......... del Giornale militare".

 

Sezione 3ª

 

ARRUOLAMENTI VOLONTARI NELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI

 

          Art. 736.

     Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono, di massima, aperti tutto l'anno e vengono periodicamente disposti dal comando generale dell'arma, nei limiti delle vacanze esistenti in organico.

 

          Art. 737.

     Sono consentiti:

     a) gli arruolamenti volontari, con la ferma di tre anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva;

     b) gli arruolamenti volontari, con la ferma di tre anni, dei giovani che non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di età e che, essendo stati riformati o dichiarati rivedibili nel concorso alla leva o in rassegna, ritengano di aver acquistata la necessaria idoneità fisica;

     c) gli arruolamenti volontari, con la ferma di tre anni, per divenire carabinieri effettivi, o con la ferma di due anni per divenire carabinieri ausiliari, dei giovani che siano stati arruolati per leva e che non siano stati ancora incorporati in altre armi;

     d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva di diciotto mesi, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi;

     e) eccezionalmente, i passaggi volontari o d'ufficio come carabinieri effettivi o ausiliari, dei militari sotto le armi appartenenti ad altri corpi dell'esercito previe speciali disposizioni da emanarsi, di volta in volta, dal ministero della guerra.

 

          Art. 738.

     Gli arruolati volontari sono nominati carabinieri effettivi o carabinieri ausiliari, a seconda della ferma contratta, dopo avere ultimato con buon esito l'apposito corso presso la legione allievi carabinieri reali di Roma.

 

          Art. 739.

     Gli aspiranti all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) avere compiuto il diciassettesimo anno di età;

     b) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione, secondo i criteri stabiliti dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali;

     c) essere di statura non inferiore a m. 1,65;

     d) avere un perimetro toracico non inferiore a m. 0,85;

     e) avere costituzione fisica robusta, associata ad armonie di forme ed ottima sanguificazione, perfetto sistema scheletrico, buono sviluppo delle masse muscolari ed assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi (sifilide, tubercolosi, alcoolismo, ecc.).

     Per l'accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti all'arruolamento volontario nell'arma devono, comunque, essere osservate tutte le prescrizioni che riterrà opportuno fissare il comando generale dell'arma dei carabinieri reali, ai fini della perfetta selezione del personale da assumere in servizio.

 

          Art. 740.

     Le domande di arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali devono essere inoltrate ai comandi di legione e compilate in carta bollata.

     Tali domande devono contenere le generalità complete, il luogo di residenza e la dichiarazione di assumere una delle ferme di cui all'articolo 737.

     Le domande degli aspiranti carabinieri ausiliari con il vincolo della ferma di leva debbono altresì contenere l'esplicita rinuncia a qualsiasi eventuale titolo per potere aspirare al congedo anticipato di cui all'articolo 85 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito.

     Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti a cura degli interessati:

     a) estratto dell'atto di nascita per riassunto debitamente legalizzato dal tribunale o dalla pretura competente;

     b) certificato penale mod. 30 del tribunale civile e penale competente.

     Per i giovani nati all'estero e naturalizzati italiani, tale documento deve invece essere rilasciato dal casellario generale presso la procura del Re di Roma;

     c) attestazione di buona condotta morale, civile e politica, rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane è domiciliato, o dai vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, e vidimata dal prefetto.

     Per i residenti all'estero e domiciliati nel regno, oltre all'attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà e vidimata dal prefetto, deve essere richiesta altra attestazione al regio console italiano avente giurisdizione sulla località ove l'aspirante ha risieduto negli ultimi due anni;

     d) atto di assenso redatto dal podestà e firmato dal padre e in mancanza di questi dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, dal tutore.

     Quando manchi anche il tutore, basterà un legale documento rilasciato dal pretore attestante tale mancanza.

     L'atto di assenso non è necessario per gli aspiranti che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero si arruolino quali carabinieri ausiliari per compiere il servizio di leva all'atto della chiamata della propria classe o che siano figli di italiani all'estero.

     Tale documento deve contenere le firme di due testimoni quando il padre, la madre o il tutore non possono sottoscriverlo perché illetterati;

     e) certificato d'iscrizione sulle liste di leva di terra e di mare od aeronautica da rilasciarsi dal podestà competente; da tale certificato dovrà risultare il numero d'ordine d'iscrizione sulla lista;

     f) certificato di cittadinanza rilasciato dal comune interessato;

     g) atto notorio di stato libero fatto davanti il podestà sulla dichiarazione di tre persone bene informate e degne di fede da cui consti che l'arruolando non sia ammogliato né vedovo con prole;

     h) certificato degli studi compiuti (titolo minimo: promozione dalla 3 alla 4 elementare) rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

     i) dichiarazione del medico di famiglia dalla quale risulti che l'aspirante ed i componenti della sua famiglia non soffrono e non soffrirono malattie nervose o ledenti le facoltà mentali, né sifilide o tubercolosi.

     Può essere di ostacolo all'arruolamento nell'arma anche l'avere l'aspirante un parente che sia stato o sia in atto affetto da una delle suddette malattie.

 

          Art. 741.

     Le norme relative alla procedura degli arruolamenti volontari di cui alla precedente sezione del presente regolamento sono applicabili agli arruolamenti nell'arma dei carabinieri reali, in quanto non contrastino con le disposizioni di cui al presente capo.

 

Sezione 4ª

 

FERMA VOLONTARIA DA CONTRARSI DAI GIOVANI AMMESSI NELLE SCUOLE MILITARI

 

          Art. 742.

     I giovani, ammessi nelle scuole militari, debbono, giusta l'art. 107 della legge, contrarre al compimento del diciassettesimo anno di età l'arruolamento volontario con la ferma di anni tre e contemporaneamente anche assumere l'impiego di proseguire gli studi in una regia accademia militare.

     Per assolvere tale impiego essi debbono assumere al termine della predetta ferma di anni tre successivi impegni di servizio nella forma di rafferme annuali senza premio per la durata corrispondente al tempo che fosse ulteriormente necessario per ultimare gli studi nelle scuole e compiere successivamente i corsi nelle regie accademie militari.

 

          Art. 743.

     L'atto di arruolamento volontario con la ferma di anni tre deve essere conforme all'allegato n. 45-bis.

 

          Art. 744.

     In dipendenza dell'impegno contratto dall'allievo all'atto dell'assunzione della ferma volontaria di anni tre, all'ammissione alle successive rafferme annuali senza premio vien fatto luogo d'autorità, da parte del comando della scuola o dell'accademia interessata, previa deliberazione della commissione d'avanzamento a norma dell'art. 1 del regio decreto n. 2625 del 9 novembre 1923.

 

          Art. 745.

     Gli allievi arruolati con le predette ferme e rafferme, che a domanda e per cause imputabili alla loro volontà vengono dimessi dalle scuole militari o che, ultimati gli studi in tali scuole, non accedono alle accademie militari o non ultimano il 1° corso in tali accademie, sono svincolati dagli obblighi in corso, all'atto della dimissione della scuola o accademia e sono tenuti ad adempiere integralmente la ferma di leva o a frequentare i corsi A.U.C., sempreché ne abbiano titolo, salvo la facoltà di chiedere al concessione del ritardo per motivi di studio, giusta il disposto degli art. 113 e seguenti del testo unico sul reclutamento, se dimostrano di trovarsi nelle condizioni all'uopo prescritte.

     Le stesse norme si applicano per gli allievi che per motivi disciplinari o penali vengono dimessi d'autorità dalla scuola o accademia, nonché per quelli che inidonei per una accademia, ma idonei per altra, non chiedono l'ammissione a questa ultima.

     A matricola sarà apposta la seguente variazione:

     "Dimesso dalla .......... (scuola o accademia) con l'obbligo di adempire i normali obblighi di leva a mente dell'art. 745 del regolamento sul reclutamento del regio esercito-dispaccio ministeriale.........".

 

          Art. 746.

     Gli allievi vengono a trovarsi in uno dei casi di cui al precedente art. 745, per cause non imputabili alla loro volontà, possono, su deliberazione del ministero, esser prosciolti dalla ferma triennale o rafferma in corso, giusta il disposto dell'art. 140 del testo unico.

     In tal caso il servizio militare prestato per le accennate ferme o rafferme sarà, in base alle vigenti norme, considerato utile agli effetti degli obblighi di leva.

     Per cause non imputabili alla volontà dell'allievo devono intendersi:

     a) quelle indicate nella predetta disposizione, e cioè sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione della famiglia del giovane, comprendendo in tale ipotesi sia la comprovata impossibilità di far fronte alle spese di mantenimento dell'allievo nella scuola, sia la necessità della presenza dell'allievo in famiglia per avere questa subito cambiamenti nella composizione;

     b) la sopraggiunta inidoneità dell'allievo ad incondizionato servizio militare;

     c) la ripetuta mancata promozione che importi l'impossibilità di proseguire gli studi.

 

          Art. 747.

     Gli allievi dimessi dalle scuole militari prima di avere ultimato il corso di studio sono assegnati ad un corpo reclutato dal proprio distretto di leva dell'arma e specialità per la quale abbiano la prescritta idoneità fisica per compiere gli obblighi di leva o per completarsi qualora siano stati prosciolti dalla ferma ma non abbiano compiuto diciotto mesi di servizio.

     Gli allievi che abbiano ultimati gli studi nelle scuole militari o che non ultimino il primo corso nelle accademie, dimessi a domanda o d'autorità siano o no prosciolti dalla ferma o rafferma debbono compiere od ultimare gli obblighi di leva:

     a) frequentando il corso allievi ufficiali di complemento, se debbono compire ancora un periodo di servizio uguale o superiore alla durata dei corsi stessi;

     b) come soldati, in un corpo dell'arma cui aspirano (ove abbiano la prescritta idoneità fisica) reclutato dal proprio distretto di leva, in caso diverso.

 

          Art. 748.

     Gli allievi delle regie accademie militari che venissero dimessi, a domanda o dell'autorità, prima del termine dei corsi:

     a) avranno, a seconda dei casi, il trattamento previsto dalle lettera a) e b) dell'articolo precedente, ove siano dimessi durante la frequenza del primo e del secondo anno di corso tenendo presente che in ogni modo hanno l'obbligo di coprire il grado di sottotenente di complemento in caso di mobilitazione;

     b) compiranno gli ulteriori obblighi di servizio col grado di sottotenente di complemento se siano dimessi, dopo ultimato il secondo anno di corso, sempre che siano risultati idonei nelle materie di carattere militare (art. 24 del testo unico sul reclutamento ufficiali).

 

          Art. 749.

     Gli allievi i quali al compimento del diciassettesimo anno di età non vogliono assoggettarsi all'arruolamento di cui al precedente articolo 742 vengono dimessi dalle scuole militari.

 

          Art. 750.

     Sulla matricola degli ammessi all'arruolamento volontario od alla rafferma annuale dovranno essere iscritte le seguenti variazioni:

     "Tale arruolato volontario con la ferma di anni tre a norma dell'articolo 107 testo unico disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito".

     "Ammesso alla rafferma annuale senza premio, a norma dell'art. 107 testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito".

 

Sezione 5ª

 

ARRUOLAMENTI VOLONTARI DI ISCRITTI DELLA LEVA DI TERRA NELLE ALTRE FORZE ARMATE E VICEVERSA

 

          Art. 751.

     Gli arruolamenti volontari di iscritti nella leva di terra:

     a) nel corpo reale equipaggi marittimi;

     b) nella regia guardia di finanza - ramo mare;

     c) nella regia aeronautica;

     e gli arruolamenti volontari di iscritti nella leva di mare od in quella aeronautica:

     a) nel regio esercito;

     b) nel comando truppe dei governi dell'A.O.I.;

     c) nel regio corpo truppe libiche;

     d) nei battaglioni camicie nere permanenti nella Libia, possono aver luogo senza che occorra il nulla osta dell'autorità della regia marina, del regio esercito e della regia aeronautica, sino al giorno antecedente a quello fissato per l'esame personale e l'arruolamento degli iscritti che si arruolano volontari.

 

          Art. 752.

     Per gli arruolamenti volontari degli iscritti alle leve di terra, di mare o dell'aeronautica:

     a) nella milizia portuaria;

     b) nella milizia forestale;

     c) nella milizia stradale;

     d) nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

     e) nel corpo degli agenti di custodia alle carceri;

     f) nel corpo di polizia dell'Africa italiana,

     valgono le norme che di volta in volta saranno emanate con i relativi bandi di concorso.

 

          Art. 753.

     Gli uffici di leva, dietro richiesta delle regie capitanerie di porto, dei centri di leva e di reclutamento delle zone aeree territoriali o dei distretti militari, debbono cancellare o reiscrivere sulle liste di leva gli iscritti della leva di terra o della leva di mare o di quella aeronautica che contraggono arruolamento volontario a norma dei precedenti articoli.

 

          Art. 754.

     Gli arruolamenti volontari di cui all'art. 751 di militari del regio esercito, della regia marina o della regia aeronautica, appartenenti a classi non ancora chiamate alle armi, e di militari in congedo illimitato, non possono effettuarsi senza il preventivo nulla osta dei comandi di distretto militare o del comando superiore del C.R.E.M. o del ministero dell'aeronautica.

Nota:

per i militari non ancora alle armi dall'ispettorato leva e matricola (ufficio leva);

per i militari di governo in congedo illimitato dall'ispettorato leva e matricola (div. 4);

per i militari in congedo illimitato dei ruoli specialisti e naviganti della direzione generale personale militare.

 

 

          Art. 755.

     Nei casi di arruolamenti volontari di cui all'articolo precedente, i militari sono trasferiti dai ruoli matricolari del regio esercito a quelli della regia marina o quelli della regia aeronautica o viceversa, senza che gli uffici di leva apportino corrispondente annotazione sulle liste di leva o sulle schede personali.

     Agli effetti del precedente comma, il centro di leva e reclutamento della zona aerea territoriale o il comando superiore del C.R.E.M. od il comando del distretto trasmette l'uno all'altro, a seconda dei casi e ad avvenuta iscrizione sui ruoli dei militari arruolati a senso dell'art. 753 apposita richiesta di trasferimento di ruoli in doppio esemplare.

     Uno degli esemplari verrà poi restituito, unitamente alla copia dei fogli matricolari o, in mancanza, all'estratto del ruolo matricolare dei militari cui la richiesta stessa si riferisce.

 

          Art. 756.

     Gli iscritti alla leva di terra o di mare o dell'aeronautica che all'atto dell'apertura della leva della loro classe di nascita risultino di avere contratto arruolamento volontario, restano acquisiti alla leva della forza armata nella quale contrassero l'arruolamento stesso, anche se, per qualsiasi motivo, ne siano stati prosciolti ed indipendentemente dalla durata del servizio prestato prima del proscioglimento.

 

Capo XXII

 

PASSAGGI DI ISCRITTI O DI MILITARI ALLE ARMI DAL REGIO ESERCITO ALLA REGIA MARINA O ALLA REGIA AERONAUTICA E VICEVERSA

 

          Art. 757.

     I passaggi dei militari in servizio sotto le armi dal regio esercito alla regia marina o alla regia aeronautica e viceversa, possono effettuarsi solo previo nulla osta del ministero della guerra o del comando superiore del corpo reali equipaggi marittimi o del ministero dell'aeronautica.

 

          Art. 758.

     I passaggi individuali di militari dal regio esercito alla regia marina o alla regia aeronautica e viceversa, possono essere autorizzati solo quando richiesti da effettive esigenze di servizio ovvero quando i militari si propongono di conseguire col passaggio scopi speciali, quali il raggiungimento di un dato grado o la possibilità di intraprendere una carriera.

 

          Art. 759.

     Quando un militare, dopo avere ottenuto il passaggio a senso dell'articolo precedente, venga a trovarsi in condizioni che escludano il conseguimento dello scopo, il comando del regio esercito, quello della regia marina e quello della regia aeronautica presso il quale presta servizio il militare, ne informa il ministero della guerra o il comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi o il ministero della aeronautica, affinché essi decidano, di accordo, se il passaggio debba essere revocato.

 

          Art. 760.

     Nei casi dubbi, le autorità militari del regio esercito, prima di effettuare i passaggi, ne riferiranno al ministero della guerra o al comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi o al ministero dell'aeronautica per le decisioni.

 

          Art. 761.

     Per gli arruolati della leva marittima che siano trasferiti nella regia aeronautica o viceversa per compiervi il servizio obbligatorio di leva a termini della legge sul reclutamento di dette forze armate, i comandi dei distretti nella cui circoscrizione si trova il domicilio dei militari, ricevono, dai comandi cui gli arruolati sono stati trasferiti, i relativi fogli matricolari, accompagnati da un elenco in triplice copia con l'indicazione della data di assunzione di ciascun militare nella regia aeronautica o nella regia marina.

     I comandi di distretto iscrivono sui ruoli i suddetti militari, trattengono una copia dei tre elenchi, restituiscono la seconda assieme ai fogli dopo avervi apposto il numero di matricola assegnato ai militari nei ruoli del regio esercito ed inviano la terza copia al comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi o al ministero della aeronautica dopo aver riportato anche in essa il numero di matricola.

 

Capo XXIII

 

PROSCIOGLIMENTI DALLE FERME SPECIALI

 

Sezione 1ª

 

PROSCIOGLIMENTO DALL'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO E COMMUTAZIONE DELLA FERMA DI VOLONTARIO IN QUELLA DI LEVA

 

          Art. 762.

     Giusta l'art. 140 della legge, il proscioglimento o la commutazione della ferma volontaria contratta dai giovani che si sono arruolati volontariamente può aver luogo, sempre con determinazione del ministero o per modificazioni nelle condizioni di famiglia sopraggiunte dopo l'arruolamento ovvero quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.

 

          Art. 763.

     Quando il ministero, nei casi previsti dal precedente articolo, determina il proscioglimento, i volontari:

     a) se non hanno ancora concorso alla leva sulla propria classe, vengono prosciolti dalla ferma ed inviati in patria;

     b) se hanno già concorso alla leva, seguono la sorte della classe, e la loro ferma viene commutata in quella ordinaria.

     In quest'ultimo caso essi possono, qualora ne abbiano i titoli, concorrere all'eventuale congedo anticipato.

 

          Art. 764.

     Nel caso in cui al comma a) del precedente art. 763, i volontari vengono licenziati dalle armi con l'obbligo di concorrere a suo tempo alla leva sulla propria classe. Fanno eccezione solo coloro i quali abbiano da compiere meno di tre mesi per completare la ferma ordinaria di leva. Per essi si fa bensì luogo al proscioglimento, ma il licenziamento dalle armi avviene solo al compimento della ferma ordinaria di leva.

     Così gli uni come gli altri vengono muniti dal comandante del corpo di una dichiarazione dalla quale risulti la determinazione ministeriale presa a loro riguardo.

 

          Art. 765.

     Nel caso di cui al comma b) dell'art. 763, i volontari sono inviati in congedo militare dopo aver compiuto la ferma ordinaria o quella loro spettante per l'ammissione al congedo anticipato, se appartengono a classe già alle armi.

     Se però la loro classe non è stata ancora chiamata, essi sono collocati in congedo provvisorio per poi venire nuovamente alle armi con la classe stessa e compiere i rimanenti obblighi coscrizionali, salvo che abbiano da prestare solo meno di tre mesi di servizio per compiere tali obblighi, nel qual caso dovranno rimanere alle armi fino al compimento della ferma di leva, analogamente a quanto è previsto nel precedente art. 764 per coloro che non hanno concorso alla leva.

 

          Art. 766.

     Le formule matricolari da adottarsi nei vari casi sono le seguenti:

     a) se i già volontari non hanno ancora concorso alla leva sulla propria classe:

     "Prosciolto dalla ferma volontaria a senso dell'art. 140 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito".

     A tale variazione deve seguire l'altra:

     "Licenziato dalle armi munito della dichiarazione di cui all'art. 764 del regolamento sul reclutamento, avendo l'obbligo di concorrere alla leva sulla propria classe di leva" (dispaccio n. ......... del ..........) (citare il dispaccio ministeriale).

     Per coloro i quali, dovendo compiere meno di tre mesi per completare la ferma ordinaria di leva, devono essere trattenuti alle armi, dopo la variazione di proscioglimento viene iscritta la seguente:

     "Trattenuto alle armi per compiere l'ordinaria ferma di leva".

     Qualora però nel frattempo intervenga decisione di arruolamento da parte del consiglio di leva, viene iscritta di seguito la variazione di invio in congedo illimitato;

     b) se i già volontari hanno concorso alla leva sulla propria classe:

     "Commutata la ferma volontaria in quella di leva a senso dell'art. 140 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito" (dispaccio n. ......... del ..........) (citare il dispaccio ministeriale).

     A tale variazione deve seguire:

     quella di invio in congedo illimitato, se il volontario ha compiuto gli obblighi coscrizionali;

     quella di invio in congedo illimitato provvisorio, se appartiene a classe non ancora chiamata e debba compiere, per completare gli obblighi coscrizionali, più di tre mesi di servizio;

     quella di trattenimento alle armi, se appartiene a classe già chiamata alle armi, o debba compiere non più di tre mesi, seguita poi da quella di invio in congedo illimitato.

 

          Art. 767.

     I militari vincolati alla ferma volontaria i quali, per incapacità, per mancata attitudine fisica od intellettuale o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà, siano giudicati inetti a prestare gli speciali servizi od a rimanere nei corpi o reparti per i quali dovettero assumere la ferma stessa, possono ottenere dal ministero della guerra il passaggio alla ferma cui sono obbligati i militari di leva delle rispettive classi.

     Se invece fossero ritenuti immeritevoli di rimanere, per propria colpa, nei corpi o reparti cui appartengono a continuare in uno dei detti speciali servizi, dovranno compiere per intero la ferma intrapresa, salvo che non venga disposto diversamente dal ministero (commutazione della ferma contratta in quella di leva) cui i casi dovranno essere sottoposti volta per volta.

     Il proscioglimento per mancata attitudine fisica è pronunciato, per delegazione del ministero della guerra, dai direttori di ospedale, od eventualmente dai direttori di sanità competenti con provvedimento di rassegna, come è previsto dal successivo art. 886.

 

          Art. 768.

     Il ministero per la guerra ha la facoltà di revocare la ferma speciale contratta per l'arruolamento volontario, per ragioni attinenti la disciplina (cattiva condotta abituale o grave mancanza).

 

          Art. 769.

     Perdono di pieno diritto la qualità di volontari e sono prosciolti dalla ferma contratta:

     a) i graduati che siano retrocessi dal grado;

     b) i trasferiti alle compagnie di correzione;

     c) i condannati per reati di carattere indecoroso indicati nel n. 3 dell'art. 134 della legge;

     d) i condannati per reati preveduti dalla legge penale militare.

 

          Art. 770.

     Nel caso previsto dal precedente articolo deve essere considerato valido nella ferma ordinaria soltanto il periodo di tempo eventualmente passato in servizio dopo la data di apertura della leva sulla rispettiva classe.

 

          Art. 771.

     I prosciolti dalla ferma di volontariato specializzato per le ragioni di cui al precedente articolo perdono il diritto alle indennità o alla parte di indennità non ancora riscossa.

 

Sezione 2ª

 

PROSCIOGLIMENTO DALLA FERMA O RAFFERMA CONTRATTA DAI GIOVANI PROVENIENTI DAGLI ISTITUTI MILITARI DEL REGIO ESERCITO AMMESSI NELLE REGIE ACCADEMIE NAVALE E AERONAUTICA

 

          Art. 772.

     Ai giovani che abbiano ultimato gli studi nelle scuole militari e che abbiano quivi contratto l'arruolamento volontario è consentito di proseguire la carriera militare, oltre che nelle accademie del regio esercito, anche nella regia accademia navale e nella regia accademia aeronautica, mediante partecipazione ai regolari concorsi di ammissione.

 

          Art. 773.

     Ad avvenuta ammissione definitiva nella regia accademia navale o nella regia accademia aeronautica i detti giovani vengono prosciolti dalla ferma o dalla rafferma, cui sono vincolati a norma dell'art. 742 del presente regolamento.

     Pertanto i comandi della regia accademia navale e della regia accademia aeronautica devono comunicare l'avvenuta ammissione definitiva dei giovani in parola ai competenti comandi di distretto militare, i quali provvedono ad iscrivere a matricola dei giovani stessi la variazione di cui al seguente art. 774 ed a trasmettere ai competenti comandi delle regie accademie navale ed aeronautica una copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 106.

     Inoltre, nei riguardi degli ammessi alla accademia navale o aeronautica, i distretti provvedono per il trasferimento dai ruoli del regio esercito a quelli del corpo reale equipaggi marittimi o della regia aeronautica, se trattasi di giovani che hanno già concorso alla leva sulla rispettiva classe e sono quindi iscritti nei ruoli del distretto; ovvero interessano l'ufficio leva competente per la cancellazione dalle liste di leva di terra, se non abbiano ancora concorso alla leva sulla rispettiva classe.

 

          Art. 774.

     La formula da inserire a matricola dei giovani ammessi alle accademie, di cui all'articolo precedente, è la seguente:

     "Prosciolto dalla ferma (o rafferma) volontaria contratta a senso dell'art. 742 del regolamento sul reclutamento, perché ammesso nella regia accademia navale (ovvero nella regia accademia aeronautica) li .........".

 

          Art. 775.

     Per effetto dell'avvenuta ammissione definitiva nelle accademie navale e aeronautica i giovani in parola rimangono acquisiti alla marina o alla aeronautica.

 

Capo XXIV

 

RIASSOLDAMENTI

 

          Art. 776.

     I riassoldamenti possono aver luogo in conformità dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

 

          Art. 777.

     E' sempre in facoltà del ministero della guerra di sospendere o limitare le ammissioni al riassoldamento.

 

          Art. 778.

     Per poter conseguire il riassoldamento i militari debbono possedere i requisiti seguenti:

     a) essere in età non superiore agli anni ventotto;

     b) avere compiuta la ferma di leva o quella stabilita per i volontari;

     c) non avere subito condanne in base al codice penale militare, o pronunciate da tribunali ordinari, per reati di indole indecorosa (n. 4 dell'art. 134 del testo unico) o politica, ed essere di buona condotta morale e politica;

     d) possedere la necessaria attitudine fisica e professionale.

 

          Art. 779.

     I militari, all'atto in cui debbono essere inviati in congedo, possono riassoldarsi sia nel corpo cui appartengono, sia in altro della stessa arma e specialità, facendone domanda, in carta bollata diretta al comando del corpo presso cui desiderano riassoldarsi.

     Le domande, sia nell'uno come nell'altro caso, debbono essere presentate al proprio comandante del corpo.

 

          Art. 780.

     Qualora i militari domandino di riassoldarsi nel corpo cui appartengono, il comandante accerta anzitutto che gli aspiranti posseggano tutti i requisiti di cui al precedente art. 778.

 

          Art. 781.

     Ove il risultato di tali accertamenti sia positivo, fa sottoporre ad accurata visita medica l'aspirante e provoca poi il parere della commissione di avanzamento.

     Ove il parere della commissione di avanzamento sia favorevole, il comandante del corpo comunica tutti gli atti alla commissione di arruolamento, perché venga compilato l'atto di ammissione al riassoldamento, conforme al modello prescritto (allegato 47).

 

          Art. 782.

     Qualora i militari domandino di riassoldarsi in altro corpo della stessa arma e specialità, il comandante del corpo cui essi appartengono trasmette la domanda, munita del proprio parere e corredata del certificato medico e della copia del foglio matricolare dell'aspirante, al comando del corpo competente, affinché possa sottoporla all'esame della commissione di avanzamento. Ove il parere di questa sia favorevole, si procede al riassoldamento con le modalità di cui al precedente articolo.

 

          Art. 783.

     Il riassoldamento decorre dal giorno successivo a quello in cui l'aspirante ha compiuto la ferma di leva o quella di volontario.

 

          Art. 784.

     Per coloro che, compiuto un anno di riassoldamento, intendano assumerne un secondo, un terzo ecc. si seguiranno volta per volta le disposizioni di cui agli articoli 779 e seguenti.

 

          Art. 785.

     Avvenuto il riassoldamento, i comandanti di corpo ne danno partecipazione al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa), trasmettendo anche l'atto di ammissione al riassoldamento con tutti i documenti annessi (allegato 47).

     Così pure i comandanti di corpo segnalano al ministero i nomi dei militari che, essendo stati già ammessi al riassoldamento, non inizino o non compiano poi l'anno di servizio.

 

          Art. 786.

     Ai militari riassoldati appartenenti alle categorie di specializzati di cui all'art. 138 della legge sul reclutamento è concessa una speciale indennità nella misura di lire due al giorno lorde, stabilita con apposito regio decreto, non cumulabile con quella prevista dallo stesso articolo per i volontari di cui trattasi allorché conseguono la qualifica di specializzato.

 

          Art. 787.

     I militari riassoldati debbono essere adibiti esclusivamente all'impiego pel quale il riassoldamento fu concesso e per nessun motivo possono essere distolti dall'incarico stesso.

     Il ministero ha però facoltà di trasferire i militari riassoldati da un corpo ad un altro, e di destinare quelli di cavalleria o di artiglieria a cavallo nei depositi allevamento cavalli, tenendo conto delle esigenze del servizio e, in quanto sia possibile, delle aspirazioni individuali.

 

          Art. 788.

     Gli appartenenti alla categoria specializzati perdono di pieno diritto la qualità di riassoldato e il beneficio dell'indennità o della parte dell'indennità non ancora riscossa e sono prosciolti dall'obbligo di servizio contratto:

     a) i graduati che siano retrocessi dal grado;

     b) i trasferiti alle compagnie di correzione;

     c) i condannati per i reati di carattere indecoroso indicati nel n. 3 dell'art. 134 della legge;

     d) i comandanti in base al codice penale militare.

 

          Art. 789.

     Perdono la qualità di riassoldato per determinazione del ministero della guerra, su motivata proposta del comandante del corpo e previa deliberazione della commissione di avanzamento, rimanendo prosciolti dall'obbligo di servizio contratto:

     a) i riassoldati che, pur non trovandosi nei casi di cui al precedente articolo, siano riconosciuti immeritevoli di continuare il servizio per cattiva condotta abituale o per grave mancanza;

     b) i riassoldati che, per cause estranee alla disciplina e pur conservando l'idoneità al servizio militare in genere, si dimostrino praticamente inadatti allo speciale servizio pel quale ottennero il riassoldamento.

 

          Art. 790.

     Perdono la qualità di riassoldato in seguito a rassegna e sono prosciolti dall'obbligo di servizio contratto i riconosciuti fisicamente inabili.

 

          Art. 791.

     La qualità di riassoldato viene anche a cessare per eventuale promozione al grado di sottufficiale o per determinazione del ministero in seguito a domanda per comprovati motivi gravi ed eccezionali.

 

          Art. 792.

     I prosciolti dal riassoldamento in seguito a condanna o per motivi disciplinari o a domanda, se appartenenti alla categoria specializzati, perdono ogni diritto alla indennità o alla parte dell'indennità non ancora riscossa. Quelli prosciolti per inabilità fisica o per mancata attitudine allo speciale servizio pel quale ottennero il riassoldamento o anche per promozione a sottufficiale hanno diritto alla indennità calcolata in proporzione dei mesi di servizio effettivamente prestati durante il periodo di riassoldamento.

 

          Art. 793.

     I militari prosciolti dal servizio per qualsiasi causa non sono tenuti a restituire le quote giornaliere che abbiano percepite prima del proscioglimento.

 

Capo XXV

 

RAFFERME

 

Sezione 1ª

 

RAFFERME

 

          Art. 794.

     Le rafferme di un anno senza premio sono accordate a quei graduati i quali trovandosi nei casi previsti dall'art. 146 della legge siano ritenuti meritevoli di rimanere sotto le armi.

 

          Art. 795.

     I militari che possono essere ammessi alle rafferme con premio sono soltanto quelli indicati nell'art. 147, 147-bis e 148 della legge.

 

          Art. 796.

     Le rafferme triennali con premio sono concesse dai comandi di corpo d'armata, dai comandi di difesa territoriale, ciascuno per la parte di propria competenza, per i militari appartenenti agli enti da essi direttamente dipendenti, dal comando del regio corpo truppe libiche, dal comando truppe dei governi dell'A.O.I. e dal comando forze armate delle isole italiane dell'Egeo.

     Le rafferme annuali senza premio o con premio sono concesse dai comandi di corpo.

 

          Art. 797.

     Per poter ottenere la rafferma triennale con premio i graduati devono aver compiuto la ferma di tre anni oppure, comulativamente, almeno tre anni di servizio alle armi.

 

          Art. 798.

     Per la concessione delle rafferme occorre che il militare il quale vi aspira:

     a) ne faccia domanda in carta da bollo per via gerarchica, all'autorità che deve concederla, un mese prima di compiere i suoi obblighi di servizio sotto le armi.

     I riammessi in servizio possono presentare domanda un mese prima che compiano il primo anno di servizio dalla data della riammissione sempre che contino tre anni di effettivo servizio;

     b) risulti, da apposita visita medica, completamente idoneo al servizio nella propria arma o corpo, così da offrire garanzia che, durante il tempo della rafferma, possa continuare a prestare un buon servizio secondo il proprio grado od ufficio;

     c) sia dalle stesse autorità, cui compete esprimere il giudizio circa la idoneità all'avanzamento, giudicato per condotta, per istruzione ed attitudine militare e per sentimento morale, non solo perfettamente idoneo al suo grado ed impiego, ma meritevole di essere trattenuto sotto le armi con vantaggio del servizio;

     d) ottenga parere favorevole dalle superiori autorità gerarchiche sino a quella che deve concedere la rafferma quando non sia lo stesso comandante di corpo.

 

          Art. 799.

     I comandi di corpo, ricevendo domande di ammissione a rafferma, dispongono perché i richiedenti siano visitati dall'ufficiale medico del corpo.

     Nel caso in cui il militare chiedente la rafferma si trovi dislocato dalla sede del corpo, il comando provvede perché egli sia visitato presso altro ente militare più vicino, ove presti servizio un ufficiale medico.

 

          Art. 800.

     I comandi di corpo, dopo aver disposto per la visita medica degli aspiranti a rafferma, provvedono perché le autorità competenti esprimano il giudizio di cui alla lettera c) dell'art. 798.

     I giudizi sfavorevoli in merito alle domande di rafferma debbono essere motivati in base ad una delle seguenti cause di esclusione:

     a) condotta non buona;

     b) mancanze gravi;

     c) deficienze di istruzione, di qualità militari o di idoneità fisica.

     In quest'ultimo caso deve essere indicato se la non idoneità abbia carattere permanente o temporaneo.

 

          Art. 801.

     Nel caso in cui le autorità cui compete di esprimere i giudizi sulla idoneità all'avanzamento ritengano il richiedente non idoneo nel complesso, al conseguimento della rafferma triennale con premio, esse devono invece giudicare se possa concedersi la rafferma di un anno senza premio o con premio, a seconda che si tratti di aspirante alla prima rafferma triennale, oppure alla seconda o alla terza.

 

          Art. 802.

     Qualunque sia il giudizio emesso ed il risultato della visita medica, i comandi di corpo trasmettono gerarchicamente le domande degli aspiranti alla rafferma triennale al comando indicato nell'art. 796 competente a decidere in merito, unendovi:

     a) copia dei giudizi emessi dalla autorità cui compete di pronunciarsi circa l'idoneità all'avanzamento;

     b) relazione medica col visto del comandante del corpo;

     c) copia del foglio matricolare e caratteristico.

     Le autorità intermedie, che ricevono le domande, debbono apporvi il loro parere.

 

          Art. 803.

     I comandi cui è dovuta la decisione, ricevute le domande, le esaminano e, in base agli allegati documenti col corredo di quelle speciali informazioni che stimassero opportuno di assumere in casi speciali, decidono sulla concessione o meno, della rafferma triennale.

 

          Art. 804.

     Ai militari aspiranti alla rafferma triennale può essere concessa la rafferma annuale, ogni qualvolta per l'aspirante sia stato emesso il giudizio di temporanea non idoneità di cui all'art. 800.

 

          Art. 805.

     Quando ad un militare non sia stata concessa la chiesta rafferma triennale con premio, e sia concessa, invece, quella di un anno con o senza premio, art. 801 del presente regolamento e 147 della legge, il comando di corpo gli fa conoscere i motivi per i quali non venne ammesso alla rafferma.

 

          Art. 806.

     Quando nel tempo intercorrente tra la proposta e la decorrenza della rafferma, avvenisse qualche fatto per il quale il comando del corpo ritenesse il militare non più idoneo, o non più meritevole della rafferma, esso deve promuovere il giudizio dell'autorità cui compete di pronunciarsi circa la idoneità o meno all'ammissione alla rafferma cui il militare stesso aspira.

     In seguito a tale giudizio, prende la decisione del caso se trattasi di rafferma annuale.

     Se trattasi, invece, di rafferma triennale, comunica senza indugio il giudizio al comando indicato nell'art. 796 per le decisioni di competenza.

 

          Art. 807.

     Contro le decisioni negative, riguardanti le ammissioni alla rafferma triennale od annuale, può, non oltre 15 giorni dalla comunicazione della decisione, essere prodotto ricorso al ministero, in carta da bollo.

     Tale ricorso con tutte le informazioni e con gli altri elementi necessari, deve pel tramite gerarchico, essere inoltrato in modo che giunga al ministero prima della scadenza della ferma o rafferma.

 

          Art. 808.

     Qualora un militare cui sia concessa la rafferma, prima che la medesima incominci a decorrere intenda recedere dalla domanda, il comando del corpo provvede per l'immediato invio in congedo illimitato del militare stesso al termine dei suoi obblighi di servizio, informandone immediatamente l'autorità che concesse la rafferma, se si tratta di rafferma triennale.

 

          Art. 809.

     Le rafferme senza premio decorrono dal giorno successivo alla scadenza della ferma o della precedente rafferma.

 

          Art. 810.

     Per le rafferme con premio, la decorrenza del premio comincia dal primo del mese successivo all'ammissione alla rafferma e da quel giorno ha pure principio la nuova rafferma di anni uno o tre.

 

          Art. 811.

     Non può il raffermato essere trasferito ad altra arma, senza il suo consenso, salvo che debba far passaggio, per punizione, alle compagnie di correzione, o perché divenuto fisicamente inabile a prestare servizio nell'arma o corpo di provenienza.

 

          Art. 812.

     I militari che hanno ottenuto la riammissione in servizio possono aspirare alla rafferma triennale ove risultino trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge.

     Ottenuta la rafferma, cessa per essi l'obbligo di servizio inerente alla ferma intrapresa all'atto della riammissione in servizio.

 

          Art. 813.

     I militari raffermati con premio, che non siano ritenuti in possesso delle qualità necessarie per il pieno adempimento dei loro doveri possono essere collocati a riposo, d'autorità, per anzianità di servizio, dopo venti anni di servizio.

 

          Art. 814.

     I militari raffermati con premio devono essere collocati a riposo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al raggiungimento del limite di età sopraindicato il militare decade di pieno diritto dal vincolo della rafferma in corso, e i comandi di corpo provvederanno al suo invio in congedo.

 

          Art. 815.

     I comandi di corpo debbono segnalare d'ufficio al ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi - divisione pensioni ordinarie), con elenco nominativo corredato dei documenti necessari, i militari che devono essere collocati a riposo per raggiungimento del limite massimo di età perché possa farsi luogo alla liquidazione della pensione loro eventualmente spettante.

     La segnalazione deve essere fatta centoventi giorni prima della data in cui detti militari compiono il cinquantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 816.

     I premi sono considerati quali competenze e pagati dai corpi insieme con gli assegni del grado. Essi sono dovuti anche quando i militari si trovino in licenza ordinaria, straordinaria, oppure ricoverati all'ospedale, od in qualunque altra posizione, nella quale il tempo trascorso è computato nella ferma a norma della legge.

 

          Art. 817.

     I comandi che concedono le rafferme triennali devono tenere un apposito ruolo in cui, con numero progressivo, sono iscritti i raffermati e una rubrica alfabetica.

     In caso di trasferimento, il comando che tiene iscritto sul ruolo il raffermato trasmette al comando che dovrà iscriverlo sul proprio, un estratto del ruolo stesso, relativo al militare trasferito.

     In pari tempo, cancella dal proprio ruolo il militare, indicandovi la data e l'ente presso cui il militare è trasferito.

     In caso di trasferimento ad altro corpo dipendente dallo stesso comando di corpo d'armata, di difesa territoriale, di comando truppe dei governi dell'A.O.I. o delle isole, i comandi di corpo ne danno avviso al rispettivo comando per le conseguenti annotazioni.

     I militari raffermati, promossi sottufficiali, devono ugualmente essere tenuti scritti sul ruolo dei raffermati e deve essere apposta l'annotazione della data di cessazione dalla qualità di raffermato per l'avvenuta promozione a sottufficiale. In caso di trasferimento deve essere fatta uguale segnalazione prescritta per i graduati di truppa in corso di rafferma e il comando di grande unità ricevente annota il nome del sottufficiale sul proprio ruolo, assegnandogli il nuovo numero.

     Analoghe comunicazioni e annotazioni devono farsi in caso di cessazione dei militari dalla qualità di raffermato per altre cause.

 

          Art. 818.

     Qualora un militare in virtù dell'art. 157 della legge, faccia domanda per la rescissione dalla rafferma in corso, il comando del corpo trasmette, per via gerarchica, tale domanda, corredata dalla copia del foglio matricolare e caratteristico, al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa) per la decisione, esprimendo il proprio motivato parere sulla convenienza o meno di accoglierla. La domanda deve essere redatta in carta da bollo.

 

          Art. 819.

     Il militare raffermato che per una delle ragioni previste dagli art. 153 e 154 della legge, abbia perduto i benefici della rafferma, rimane prosciolto d'autorità dall'obbligo di servizio contratto con la rafferma e viene inviato in congedo illimitato. Qualora, però, all'atto della retrocessione, sia trasferito in una compagnia di correzione, non è inviato in congedo illimitato se non dopo quattro mesi di permanenza in detto corpo, computabili dalla data in cui venne determinata l'incorporazione.

 

          Art. 820.

     Viene sospeso il congedamento del militare raffermato, anche quando egli avesse chiesto il congedo, che al temine della rafferma si trovi in attesa di giudizio di una commissione di disciplina, il cui ordine di deferimento sia stato già regolarmente emanato.

 

          Art. 821.

     Ai raffermati con premio sottoposti a procedimento penale, sia che si trovino detenuti, sia che abbiano ottenuta la libertà provvisoria e siano a piede libero, è sospeso il pagamento del premio. Il premio cessa definitivamente per quelli che incorrono nell'interdizione perpetua dei pubblici uffici o in condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni da parte dei tribunali ordinari; oppure per coloro che incorrano in qualunque condanna dei tribunali militari.

 

          Art. 822.

     A coloro che incorrono in sanzioni minori da parte dei tribunali ordinari, è di nuovo corrisposto il premio di rafferma, dopo scontata la pena, sempre quando la commissione di disciplina, di cui all'art. 154 della legge, li ritenga ancora meritevoli di continuare nella rafferma. A coloro il cui giudizio non fu seguito da condanna sarà di nuovo corrisposto il premio di rafferma, con la corresponsione degli arretrati.

 

          Art. 823.

     Per i militari cui possono essere concesse le rafferme, con o senza premio, che al termine della ferma o della rafferma, si trovino in detenzione preventiva negli stabilimenti militari di pena e chiedano la concessione di una rafferma, il giudizio di cui alla lettera c) dell'art. 798 deve essere emesso dalle autorità del corpo cui erano effettivi prima del trasferimento negli stabilimenti militari di pena; e la concessione della rafferma triennale o annuale viene fatta dal comando indicato nell'art. 796 come se il militare fosse presente al corpo.

     Uguale procedura deve essere usata per i raffermati con premio, i quali, si trovino, in espiazione di condanna inflitta dall'autorità ordinaria che non comporti di diritto la decadenza dai benefici della rafferma in corso.

 

          Art. 824.

     Laddove un raffermato con premio venga a trovarsi in uno dei casi per i quali a senso degli art. 153 e 154 della legge, debba essere sottoposto a commissione di disciplina per la eventuale perdita del beneficio della rafferma, si osserva il procedimento indicato dal regolamento di disciplina.

 

          Art. 825.

     Quando un graduato raffermato con premio sia sottoposto a commissione di disciplina per la retrocessione dal grado ed il voto sia favorevole all'inquisito, la commissione deve nella seduta stessa, emettere il voto se il graduato debba, ciò nonostante, essere privato dal beneficio della rafferma, in applicazione dell'art. 154 della legge.

 

          Art. 826.

     Se il raffermato perde il beneficio della rafferma in seguito a deliberazione di commissione di disciplina, la perdita decorre dal giorno successivo a quello in cui la deliberazione è stata approvata.

     Per i militari ammogliati senza autorizzazione, la perdita decorre dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

 

          Art. 827.

     Al termine della rafferma triennale con premio, o al verificarsi di uno dei casi stabiliti dall'art. 151 della legge, le amministrazioni dei corpi provvedono al pagamento dell'indennità della rafferma compiuta e delle aliquote di indennità, senza che occorra l'autorizzazione ministeriale.

 

          Art. 828.

     Il pagamento dei premi, indennità, o relative quote, rimane prescritto (a senso dell'art. 110 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per il regio esercito) se non è richiesto dai titolari entro il termine di due anni dacché fu maturato il diritto alla relativa riscossione.

 

          Art. 829.

     In caso di morte di militari, i quali abbiano maturato il diritto ad indennità od aliquote di indennità di rafferma, i corpi interessati sono tenuti ad avvertire gli eredi dei militari stessi dei crediti da essi lasciati, e invitarli a presentare domanda di liquidazione in carta da bollo, diretta dal comando di grande unità (ufficio amministrativo) indicato nell'art. 796 con l'avvertenza che il loro diritto cadrà in prescrizione qualora la richiesta di liquidazione non venga fatta, nei modi prescritti, entro due anni dalla data dell'avvenuta comunicazione.

     Contro i minori non emancipati o contro interdetti la prescrizione si compie in cinque anni, a mente del disposto dell'art. 110 del citato regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

 

          Art. 830.

     Le istanze degli eredi del militare defunto, da compilarsi su carta bollata, debbono essere inoltrate all'ufficio amministrativo dei comandi indicati nell'art. 796 per il tramite del corpo, cui da ultimo appartenne il militare, e devono essere corredate dai seguenti documenti:

     1° situazione di famiglia;

     2° atto notorio, fatto davanti il pretore, da cui risulti esattamente la prova dei rapporti di famiglia esistenti fra il militare defunto ed i suoi eredi, come pure se questi abbia lasciato, o no testamento;

     3° certificato di morte del militare;

     4° decreto del giudice tutelare, che stabilisce le modalità del reimpiego delle quote eventualmente spettanti a minorenni, a tenore dell'art. 318 libro primo del codice civile.

     Se poi vi siano dei rinunciatari, degli assenti, od impediti, dev'essere allegata, a seconda dei casi, la dichiarazione di rinuncia o la delega a riscuotere, a favore di altri eredi.

     I documenti elencati ai n. 1, 2, 3 e 4 debbono essere stesi in carta semplice, a condizione che in essi sia fatto constare esplicitamente l'uso esclusivo cui sono destinati.

     I corpi, prima di rimettere le istanze, devono verificare se queste siano pienamente e regolarmente documentate e allegarvi:

     a) copia del foglio matricolare del militare defunto;

     b) nota descrittiva dei crediti e debiti lasciati dal defunto verso l'amministrazione militare.

     Tale nota non può essere sostituita dalla dichiarazione mod. 35 R.A. già in uso.

     Il pagamento delle quote spettanti agli eredi viene autorizzato dai competenti comandi indicati nell'art. 796 ed effettuato dall'amministrazione del corpo al quale il militare defunto apparteneva.

 

Sezione 2ª

 

RAFFERME PER I MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI

 

          Art. 831.

     I sottufficiali e militari di truppa, in servizio nell'arma dei carabinieri reali, possono essere ammessi a domanda, senza alcun limite di età, a tre consecutive rafferme triennali.

     Sono ammessi alla prima di tali rafferme triennali quando hanno compiuto nell'arma la ferma di tre anni.

 

          Art. 832.

     I sottufficiali e militari di truppa in servizio nell'arma dei carabinieri reali che hanno compiute le tre rafferme triennali possono essere ammessi a domanda, senza limite di età, alle rafferme annuali.

 

          Art. 833.

     Non possono essere ammessi alle rafferme annuali e devono quindi essere collocati a riposo, intendendosi sciolto l'eventuale vincolo di rafferma in corso:

     i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, sino al grado di maresciallo capo incluso, al compimento del venticinquesimo anno di servizio;

     i marescialli maggiori dell'arma, al compimento del trentesimo anno di servizio.

     Oltre tali limiti sono trattenuti in servizio, per il tempo stabilito dalle apposite norme, soltanto i brigadieri e i marescialli che abbiano ottenuto il passaggio nel ruolo territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

     I sottufficiali in servizio effettivo che non siano giudicati meritevoli di essere mantenuti in servizio al compimento del ventisettesimo anno di servizio se marescialli maggiori, ovvero del ventiduesimo se aventi grado inferiore, sono collocati a riposo.

 

          Art. 834.

     I sottufficiali e militari di truppa hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

 

          Art. 835.

     Possono essere ammessi alle rafferme annuali, a titolo di esperimento, anche i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che, avendo presentato domanda di ammissione a rafferma triennale, non siano ritenuti idonei fisicamente ovvero per deficienza di altre qualità.

     La rafferma annuale a titolo di esperimento non può, di massima, essere concessa più di due volte consecutive.

 

          Art. 836.

     Per la concessione di ulteriori rafferme annuali per supposta non completa temporanea idoneità fisica, nei soli casi in cui l'infermità dipenda da cause di servizio, le legioni dei carabinieri avanzano proposta al ministero della guerra.

     Occorrendo di dover concedere una terza rafferma annuale ai militari sottoposti a procedimento penale, per fatti commessi nell'esecuzione del servizio, sarà pure interessato, direttamente dalle legioni, il ministero della guerra.

 

          Art. 837.

     In caso di ammissione a rafferma annuale a titolo di esperimento per motivi di salute, i militari che abbiano riacquistata la prescritta idoneità fisica sono ammessi alla rafferma triennale con decorrenza dal termine della ferma di tre anni, o della rafferma triennale precedente, se la loro infermità era, dipendente da causa di servizio; in caso contrario, dalla data successiva a quella del riacquisto della idoneità.

 

          Art. 838.

     Le rafferme triennali sono concesse dai comandanti di brigata, in base ai giudizi espressi dai comandanti gerarchici.

     Nel caso di decisione contraria le domande devono essere inoltrate ai comandanti di divisione i quali, giudicando il richiedente non meritevole della rafferma triennale, ma meritevole invece di quella annuale a titolo di esperimento, autorizzano la concessione di quest'ultima rafferma, previa richiesta dell'interessato.

     Qualora i comandanti di divisione ritengano il militare non meritevole di alcun vincolo di servizio rimettono la domanda al comandante generale dell'arma, per le determinazioni di competenza.

 

          Art. 839.

     Le rafferme annuali sono concesse dai comandanti di legione in base ai giudizi espressi dai comandi gerarchici, od in seguito ad autorizzazione dei comandanti di divisione, qualora si tratti di rafferma annuale a titolo di esperimento.

 

          Art. 840.

     Le indennità delle rafferme triennali sono pagabili al termine di ciascuna rafferma.

 

          Art. 841.

     I giudizi dei comandi gerarchici in merito alla concessione delle rafferme triennali ed annuali debbono riferirsi alle condizioni di idoneità, nonché a quelle relative alle qualità morali, alla condotta, all'attitudine militare, all'istruzione militare e professionale, all'educazione fisica e al rendimento in servizio.

 

          Art. 842.

     Le norme relative alle rafferme dei graduati di truppa di cui alla sezione 1 del presente capo sono estese ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, in quanto siano ad essi applicabili e non in contrasto con quelle del presente capo.

 

Capo XXVI

 

RIAMMISSIONI E RIASSUNZIONI IN SERVIZIO

 

Sezione 1ª

 

RIAMMISSIONI IN SERVIZIO

 

          Art. 843.

     Le riammissioni in servizio dei graduati e militari di truppa che possono essere consentite, sono quelle indicate nel capo XII, sezione 5ª della legge.

     Le riammissioni dei carabinieri reali sono regolate dalle norme contenute nella sezione 3ª del presente capo.

 

          Art. 844.

     Le riammissioni in servizio, salvo contrarie disposizioni del ministero, sono aperte tutto l'anno.

 

          Art. 845.

     Il soldato in congedo illimitato, di qualsiasi arma o corpo, qualora abbia i requisiti prescritti, può ottenere la riammissione in servizio nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni.

     Nel personale di governo suddetto possono essere riammessi in servizio anche i sottufficiali e caporali di altre armi, in congedo illimitato, che chiedano di esservi ammessi, previa rinuncia al grado di cui erano rivestiti.

 

          Art. 846.

     Le riammissioni in servizio possono effettuarsi sia nel corpo dal quale i richiedenti furono inviati in congedo illimitato, sia in altro corpo della stessa arma.

 

          Art. 847.

     I militari riammessi in servizio i quali, giusta il capoverso dell'art. 159 della legge, ottengano la rafferma, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

 

          Art. 848.

     Le domande di riammissione in servizio, diretta al comando del corpo presso il quale i militari desiderano essere riammessi, devono essere redatte in carta bollata.

     A tali domande devono andare uniti i seguenti documenti:

     a) foglio di congedo illimitato;

     b) certificato di penalità rilasciato dal casellario giudiziario del tribunale nella cui giurisdizione è nato il richiedente;

     c) attestazione di buona condotta rilasciata dal capo del comune in cui il richiedente ha domicilio, o dai capi dei comuni in cui ha dimorato negli ultimi dodici mesi, e vidimata dal prefetto della provincia.

     Per i documenti di cui alle lettere b) e c) deve essere osservato il disposto dell'art. 701.

 

          Art. 849.

     I comandanti di corpo, sentita la commissione di avanzamento, fanno luogo alla riammissione, sempre quando questa non produca eccedenza nei quadri organici. Nel caso che i quadri fossero già al completo, ne riferiscono al ministero della guerra, trasmettendo copia del foglio matricolare e caratteristico del richiedente.

 

          Art. 850.

     I militari riammessi in servizio come allievi maniscalchi, qualora non abbiano già compiuto il corso di mascalcia presso la scuola di cavalleria, debbono assoggettarsi all'obbligo di compiere il corso stesso prima di essere destinati in qualità di caporali maniscalchi presso i corpi.

 

          Art. 851.

     I militari riammessi in servizio nel personale di governo dei depositi di cavalli stalloni sono sottoposti, presso i depositi stessi, ad un esperimento pratico della durata di un mese e, se giudicati inadatti a quello speciale servizio, sono prosciolti dalla ferma contratta e rinviati in congedo illimitato.

 

          Art. 852.

     I militari in congedo i quali, trovandosi nelle condizioni volute dal regolamento, aspirino alla riammissione in servizio nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, debbono indirizzare la domanda al comando del distretto nel cui territorio hanno domicilio.

     I comandi di distretto, riconosciuta la regolarità dei documenti ed accertato che l'individuo si trovi nelle condizioni volute dalla legge, si procurano copia del foglio matricolare e caratteristico e trasmettono domanda e documenti al comando degli stabilimenti militari di pena.

 

          Art. 853.

     Il comandante degli stabilimenti militari di pena, ove nulla risulti in contrario, autorizza la riammissione, indica il reparto al quale l'aspirante deve essere diretto e restituire i documenti.

 

          Art. 854.

     Ricevuta l'autorizzazione, i comandanti dei distretti invitano l'aspirante a recarsi, a sue spese, alla sede del distretto per accertarne la idoneità fisica.

     Gli aspiranti debbono essere di robusta costituzione e di statura non inferiore a metri 1,62.

 

          Art. 855.

     I comandanti dei distretti sottopongono l'aspirante a visita medica innanzi alla commissione di arruolamento e riconosciutane la idoneità, fanno rilasciare, qualora ne sia il caso, esplicita dichiarazione di rinuncia al grado, dovendo le riammissioni nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena aver luogo soltanto nella qualità di caporali; fanno quindi luogo alla riammissione in servizio, redigendo il relativo atto (allegato 45) ed avviano l'aspirante, provvisto di mezzi di viaggio, al reparto indicato dal comando degli stabilimenti militari di pena.

     I comandanti dei distretti, nella cui sede non si trovi un ufficiale medico, avviano l'aspirante, munito dei mezzi di viaggio, al corpo più vicino avente ufficiale medico e possibilmente con dislocazione sull'itinerario della sede del reparto cui l'aspirante deve essere diretto.

 

          Art. 856.

     I comandanti dei corpi, cui siano stati avviati gli aspiranti, provvedono in conformità del primo comma del precedente articolo.

 

          Art. 857.

     I militari riammessi in servizio negli stabilimenti militari di pena, non provenienti dagli stabilimenti stessi, debbono compiere un esperimento di tre mesi.

     Coloro che non risultino idonei in questo esperimento, debbono essere prosciolti dalla ferma contratta e rinviati in congedo; conseguentemente, ove non vi si oppongano eventuali gravi motivi disciplinari, saranno reintegrati nel grado al quale avessero rinunciato.

 

          Art. 858.

     I militari che chiedano di essere riammessi in servizio con il loro grado e nell'arma rispettiva, ovvero in qualità di trombettieri, tamburini, musicanti, maniscalchi o allievi maniscalchi, se risiedono nella città ove ha sede il corpo nel quale intendono essere riammessi in servizio, si presentano, muniti dei prescritti documenti, al comando del corpo stesso, il quale, previo parere favorevole della commissione di avanzamento, procede alla riammissione in servizio innanzi alla commissione di arruolamento.

     Le riammissioni devono essere contenute nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici.

 

          Art. 859.

     Tutti gli altri presentano al comandante del distretto che ha giurisdizione sul territorio di loro residenza la domanda, diretta al comando del corpo cui aspirano, corredata dai documenti di cui all'articolo 848.

     I comandanti di distretto, riconosciuta la regolarità dei documenti ed accertato che gli aspiranti si trovino nelle condizioni volute dalla legge, si procurano copia del foglio matricolare e caratteristico, ed inviano domanda e documenti al corpo in cui l'aspirante desidera essere riammesso in servizio.

 

          Art. 860.

     I comandanti dei corpi, previo parere favorevole della commissione di avanzamento, autorizzano la riammissione, restituendo i documenti.

 

          Art. 861.

     Ricevuta l'autorizzazione, i comandanti di distretto invitano gli aspiranti a presentarsi, a loro spese, alla sede del distretto per accertarne la idoneità fisica.

     I comandanti di distretto nella cui sede non si trovi un ufficiale medico, si regolano in analogia a quanto è stabilito al secondo comma del precedente art. 855.

 

          Art. 862.

     L'aspirante, riconosciuto fisicamente idoneo, deve rilasciare l'atto di assenso ad assumere la ferma di riammissione e deve essere inviato al corpo, munito dei mezzi di viaggio, insieme con tutti i documenti.

     Il comando del corpo, sottoposto l'aspirante a nuova visita avanti alla commissione di arruolamento, fa luogo alla riammissione, redigendo il relativo atto (allegato 45).

     I non idonei sono rinviati, muniti dei mezzi di viaggio, al comune di residenza.

 

Sezione 2ª

 

RIASSUNZIONI IN SERVIZIO

 

          Art. 863.

     La riassunzione in servizio con vincolo temporaneo, di cui all'art. 163 della legge, potrà essere effettuata dai comandi di corpo solo in base ad autorizzazione del ministero della guerra da darsi caso per caso, ovvero con disposizioni di carattere generale, concernenti determinate categorie di militari.

     Il ministero determina anche la durata del vincolo temporaneo da assumersi dai militari aspiranti alla riassunzione in servizio, nonché le altre condizioni a cui ritenesse di dovere subordinare la riassunzione stessa.

 

          Art. 864.

     Le domande di riassunzione, dirette ai comandanti di corpo e presentate ai comandi di distretto nella cui giurisdizione si trovano i richiedenti, devono essere redatte in carta da bollo, e corredate dai documenti indicati nell'art. 848.

 

          Art. 865.

     I comandi di distretto, ricevute le domande e constatata la regolarità dei documenti, rimettono le une e gli altri ai comandi di corpo, ai quali dovrà prima essere richiesta l'autorizzazione di cui al precedente art. 860.

     Per quanto riguarda le ulteriori pratiche susseguenti alla autorizzazione ministeriale inerenti alla visita medica ed all'atto di riassunzione, si seguono le norme per la riammissione in servizio.

 

Sezione 3ª

 

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI

 

          Art. 866.

     Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'arma dei carabinieri reali i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato (dell'arma dei carabinieri reali, di altre armi e della regia aeronautica) i quali non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età se provengono dai reali carabinieri ed il trentesimo se provengono da altre armi o dalla regia aeronautica. I provenienti dai carabinieri reali debbono vincolarsi a ferma triennale e sono riammessi col proprio grado. I provenienti da altre armi o dalla regia aeronautica, contraggono la ferma triennale se aspirano a divenire carabinieri ausiliari; nell'uno e nell'altro caso debbono rinunciare al grado posseduto nell'arma di provenienza.

     Però essi sono senz'altro nominati carabinieri effettivi se contano già almeno sei mesi di servizio militare.

     Il premio di arruolamento per i militari in congedo che contraggono la ferma triennale non è commutabile con quello eventualmente percepito nei corpi cui appartengono.

     Le riammissioni nell'arma vengono, comunque disposte, ravvisandosene la necessità, dal comando generale dell'arma, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici.

 

          Art. 867.

     I sottufficiali e militari di truppa riammessi, che già appartennero all'arma dei carabinieri reali, se vi compirono la ferma di tre anni, ovvero la prima o la seconda rafferma triennale, possono, dopo un anno dalla riammissione in servizio, se giudicati meritevoli, essere ammessi a commutare il resto della ferma triennale contratta ai sensi dell'art. 866, nella 1, 2 o 3 rafferma triennale, a seconda del servizio compiuto nell'arma anteriormente alla riammissione in servizio.

     Valgono per il premio di arruolamento le norme di cui al precedente articolo.

 

          Art. 868.

     I sottufficiali e militari di truppa provenienti da altre armi o dalla regia aeronautica, possono, dopo un anno dalla riammissione in servizio nell'arma dei carabinieri reali, se giudicati meritevoli, e sempre quando abbiano trascorso almeno tre anni di servizio cumulativo alle armi, essere ammessi alla prima rafferma triennale, rimanendo prosciolti dalla ferma triennale contratta ai sensi dell'art. 866, tenendo presente per il premio di arruolamento quanto disposto dal detto articolo.

 

          Art. 869.

     Le domande di riammissione in servizio devono essere redatte in carta da bollo e indirizzate al comando della locale legione carabinieri reali.

     A tali domande devono essere uniti i seguenti documenti:

     a) foglio di congedo illimitato;

     b) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del tribunale nella cui giurisdizione è nato il richiedente;

     c) attestazione di buona condotta rilasciata dal capo del comune in cui il richiedente ha domicilio o dai capi dei comuni in cui ha dimorato negli ultimi dodici mesi, e vidimato dal prefetto della provincia.

     I documenti di cui alla lettera b) e c) non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di sessanta giorni a quella in cui vengono prodotti.

 

          Art. 870.

     Nelle domande dovrà essere indicato se si è ammogliati con o senza figli (requisito ammesso soltanto se i richiedenti abbiano compiuto il ventottesimo anno di età); se si è celibi o vedovi senza prole; se i richiedenti non provengono dall'arma dei carabinieri reali, a quale ferma intendano vincolarsi, nonché l'esplicita dichiarazione di rinunciare al grado che eventualmente posseggono.

 

          Art. 871.

     Le norme relative alle riammissioni e riassunzioni in servizio dei militari di truppa di cui alla sezione 1 e 2 del presente capo sono estese anche ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, in quanto siano applicabili e non in contrasto con le norme della presente sezione.

 

Capo XXVII

 

RASSEGNE DEI MILITARI ALLE ARMI ED IN CONGEDO ILLIMITATO

 

Sezione 1ª

 

RASSEGNE DI MILITARI ALLE ARMI

 

          Art. 872.

     L'istituto della rassegne si riferisce al complesso degli atti sanitari ed amministrativi da effettuarsi, nei riguardi dei militari di truppa, nei casi in cui, per menomate condizioni di salute, occorre adottare uno dei provvedimenti medico-legali previsti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 873.

     Le pratiche di rassegna possono aver luogo, sia all'atto della presentazione dei militari al distretto o al corpo cui furono assegnati, sia durante il servizio. Esse vanno effettuate nei casi seguenti:

     a) per inabilità assoluta permanente, quando cioè si ritenga necessaria la completa e definitiva eliminazione del militare alle armi;

     b) per inabilità assoluta temporanea, quando cioè si ritenga opportuno che il militare venga dispensato dall'imprendere o continuare il servizio per un periodo di tempo superiore a tre mesi;

     c) per inabilità relativa, quando un militare venga a trovarsi nelle condizioni di limitata idoneità fisica, stabilite dall'elenco delle imperfezioni ed infermità di cui all'art. 75 della legge, per l'assegnazione ai servizi di carattere sedentario.

     Deve pure essere sottoposto a rassegna il militare che, pur conservando tutti i requisiti fisici per la idoneità al servizio incondizionato, non presenti le speciali attitudini volute per il corpo cui venne assegnato.

 

          Art. 874.

     Non sono sottoposti a rassegna:

     a) i militari di truppa che contino almeno 15 anni di servizio;

     b) i militari di truppa sotto le armi con meno di 15 anni di servizio, quando siano divenuti permanentemente inabili per infermità già accertata dipendente da causa di servizio.

     I militari già riformati i quali, in seguito a visita straordinaria di cui al capo XIV, furono dichiarati idonei, non possono essere sottoposti a rassegna per la stessa infermità che aveva provocato la riforma, se non in seguito ad autorizzazione del ministero.

 

          Art. 875.

     Le pratiche di rassegna comprendono, di norma:

     a) la proposta a rassegna;

     b) la visita di rassegna, propriamente detta;

     c) la determinazione del direttore dell'ospedale.

     La proposta a rassegna è fatta mediante il modello (allegato 48), nel quale vanno poi trascritti l'esito della visita di rassegna e la determinazione del direttore dell'ospedale.

 

          Art. 876.

     Le proposte di rassegna devono essere compilate dall'ufficiale medico del corpo presso il quale il militare rassegnando presta servizio, e debbono essere approvate e controfirmate dal rispettivo comandante. Ugualmente si procede per gli allievi degli istituti militari, i quali abbiano contratto arruolamento volontario.

     Per i militari delle compagnie di sussistenza e delle compagnie di sanità, le proposte a rassegna sono approvate e controfirmate rispettivamente dal direttore dell'ospedale militare e dal direttore di commissariato.

 

          Art. 877.

     Gli ufficiali medici addetti ai distretti militari compilano le proposte di rassegna, oltre che per i militari delle compagnie distrettuali, anche per le reclute riconosciute inabili al loro arrivo alle armi.

     Le proposte a rassegna di cui al presente articolo debbono essere approvate e controfirmate dal comandante del distretto.

 

          Art. 878.

     Per i militari ricoverati in cura negli ospedali militari non ha luogo alcuna proposta e le dichiarazioni di rassegna sono compilate direttamente dal capo del reparto o da altro ufficiale medico dell'ospedale, direttamente nei casi in cui dal vigente elenco delle imperfezioni ed infermità sia prescritta l'osservazione.

     Analogamente non ha luogo alcuna proposta per i militari ricoverati in "osservazione". In tali casi la rassegna viene compilata dal direttore dell'ospedale (o dal direttore di sanità pei casi previsti dal § 629, regio servizio sanitario territoriale).

 

          Art. 879.

     I fogli di rassegna, in triplice copia, devono essere completati di tutti i dati matricolari e caratteristici (comprese le citazioni degli eventuali verbali di dipendenza, o meno, da causa di servizio, di lesioni od infermità), dal comandante del reparto, cui il militare appartiene.

     L'ufficiale medico, nell'apporre la propria dichiarazione di proposta, deve controllare i detti fogli per la parte che si riferisce ai contrassegni personali del rassegnando, affinché sia eliminata ogni possibilità di dubbio circa l'identità personale del militare. Per i militari ricoverati in luoghi di cura, i quali debbono essere sottoposti a rassegna, i fogli conformi all'allegato 48 sono richiesti in tempo utile dalla direzione dello stabilimento sanitario al comando del corpo cui il militare appartiene.

     In casi urgenti, possono essere compilati i modelli 48 di rassegna con riserva di trasmetterli ai corpi per la registrazione dei dati matricolari, prima di sottoporli al direttore dell'ospedale per la determinazione.

 

          Art. 880.

     Sono proposti a rassegna dagli ufficiali medici dei vari corpi e reparti esclusivamente quei militari affetti da forme morbose di non dubbia diagnosi, per le quali non è prescritta l'osservazione e che si presumono inguaribili, o suscettibili di modificazioni solo con lunghi periodi di tempo, e che comunque non diano affidamento che l'individuo possa prestare utile servizio.

     In questo caso nelle dichiarazioni di rassegna, anamnesi ed esame obiettivo debbono riferire, sia pure in forma sintetica, i dati più interessanti e più caratteristici della forma morbosa e dei suoi esiti, per modo che la diagnosi ed il conseguente giudizio medico legale trovino in essi una logica e precisa premessa.

 

          Art. 881.

     Nei casi previsti dall'art. 148 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale, ove cioè esistano difficoltà diagnostiche di qualsiasi genere, e per quelle forme morbose per le quali il vigente elenco delle imperfezioni ed infermità, esimenti dal servizio militare prescrive in modo tassativo l'osservazione ospedaliera, il militare viene inviato senz'altro in osservazione e, insieme con la dichiarazione medica di cui al suddetto articolo, vengono trasmessi anche i tre fogli di proposta a rassegna per l'eventuale pratica ad osservazione ultimata.

 

          Art. 882.

     I direttori degli ospedali militari designano, per eseguire le rassegne, due ufficiali medici, uno dei quali sia, se possibile di grado non inferiore a maggiore. Questi dopo avere accuratamente visitato il rassegnando esprimono il loro giudizio medico-legale, trascrivendolo per esteso nell'apposito specchio del foglio di rassegna ed avvalendosi della nomenclatura dell'elenco delle imperfezioni e infermità esimenti dal servizio militare, senza trascurare la citazione del relativo articolo. Nel caso di discrepanza di giudizio, ciascuno dei due ufficiali medici rassegnatori esprime separatamente, per iscritto, sul foglio di rassegna, il proprio parere.

     I periti rassegnatori debbono inoltre dichiarare sul foglio medesimo, se, per l'infermità, risultino o meno effettuati gli accertamenti per la dipendenza da causa di servizio: nel caso di mancato riconoscimento, ne fanno espressa menzione citando gli estremi del relativo verbale.

 

          Art. 883.

     Per i militari giudicati in sede di osservazione, ed in genere per tutti quei casi in cui il giudizio medico legale su di un militare spetti direttamente al direttore dell'ospedale, ovvero al direttore di sanità, non ha luogo alcuna proposta di rassegna. In tali casi il direttore dell'ospedale o il direttore di sanità trascrive e firma, nella colonna riservata ai rassegnatori, la propria dichiarazione medica col relativo giudizio medico legale.

     Quando si tratti di militari degenti in reparti di cura e riconosciuti abbisognevoli di provvedimento medico legale dal direttore dell'ospedale, il caporeparto trascrive nella colonna riservata ai rassegnatori la propria dichiarazione medica, e la firma unitamente ad altro ufficiale medico del reparto.

 

          Art. 884.

     Nei casi in cui, ai sensi degli art. 883 o 885, la rassegna sia stata eseguita dal direttore di sanità, questa stessa autorità cura di formulare la determinazione definitiva.

 

          Art. 885.

     Nei casi dubbi o di dissenso fra i due ufficiali medici rassegnatori decide definitivamente il direttore dell'ospedale in sede di osservazione, e nei casi di dissenso fra gli ufficiali rassegnatori ed il direttore all'ospedale, decide definitivamente il direttore di sanità del corpo d'armata.

     Alla stessa autorità è devoluto il giudizio definitivo tutte le volte che un militare, già giudicato, per una infermità, da un direttore di ospedale, debba, per la stessa, essere sottoposto a una nuova visita e quando il militare non abbia accettato la determinazione del direttore dell'ospedale.

     La determinazione del direttore di sanità deve intendersi, in ogni caso, definitiva e potrà essere invalidata solo dal ministero della guerra.

 

          Art. 886.

     I provvedimenti amministrativi che, per delegazione del ministero della guerra, i direttori di ospedali, ed eventualmente i direttori di sanità, possono prendere a riguardo di militari in sede di rassegna, sono i seguenti:

     1° riforma di coloro che risultino non idonei in modo assoluto o permanente al servizio militare;

     2° invio in licenza straordinaria, in attesa dello svolgimento degli atti medico legali, di coloro che, per malattie allegate dipendenti da causa di servizio, debbano subire i prescritti accertamenti sanitari;

     3° invio in licenza straordinaria di convalescenza di coloro che risultino temporaneamente non idonei al servizio militare;

     4° rimando alla prossima ventura leva, quali rivedibili, di coloro che, pur giudicati inabili, risultino suscettibili di riacquistare l'idoneità al servizio militare;

     5° proscioglimento dalla ferma volontaria di coloro che, riconosciuti permanentemente o temporaneamente inabili, non abbiano ancora concorso alla leva sulla propria classe;

     6° conferma all'idoneità ad incondizionato servizio militare per coloro i quali non presentino le speciali attitudini fisiche per l'arma o corpo cui appartengono. Questi militari debbono essere trasferiti ad altra arma o corpo pei quali siano meglio atti;

     7° assegnazione ai servizi sedentari di coloro che risultino limitatamente idonei al servizio militare;

     8° conferma, per coloro che risultino incondizionatamente idonei, dell'idoneità al servizio militare nel corpo cui appartengono.

 

          Art. 887.

     Per gli aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, già arruolati dai consigli di leva, che venissero giudicati non idonei ai corsi stessi alla visita medica preliminare subita presso i distretti od anche all'atto della presentazione alle scuole, non deve essere svolta alcuna pratica di rassegna, neppure quando vi fossero gli estremi per una dichiarazione di riforma o per quella di assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.

     Gli aspiranti predetti sono ripristinati nella primitiva posizione di ritardatari per ragioni di studio o di congedo provvisorio, a seconda che si tratti di militari assegnati ai corsi a domanda o d'autorità.

     I giovani ripristinati nella primitiva posizione di ritardo del servizio militare, per ragioni di studio o di congedo provvisorio, hanno l'obbligo di presentarsi alla prima chiamata di reclute alle armi: in tale occasione sarà stabilito se essi siano idonei o meno al servizio militare incondizionato o debbano essere sottoposti a rassegna per i conseguenti provvedimenti del caso.

 

          Art. 888.

     La determinazione definitiva che, in sede di rassegna, è presa dal direttore dell'ospedale, deve essere comunicata all'interessato, che può esporre i propri reclami, da trascriversi nell'apposita colonna del foglio di rassegna.

     In ogni caso, l'interessato è tenuto a sottoscrivere, per conoscenza, la decisione presa a suo riguardo.

     Se il reclamo riguarda il merito del provvedimento sanitario, deve decidere il direttore di sanità di corpo d'armata; se invece riguarda questioni d'indole amministrativa, deve decidere il ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa).

 

          Art. 889.

     I provvedimenti adottati in sede di rassegna devono sempre essere integralmente eseguiti, anche quando contro di essi sia stato presentato reclamo: né possono, per alcun motivo, venire modificati o sospesi da parte delle autorità militari periferiche territoriali, salvo decisioni del ministero cui dovrà riferirsi nei casi dubbi.

     Il riferimento al ministero, peraltro, non sospende l'esecuzione del provvedimento.

     Nei casi in cui il militare non possa essere dimesso per sopraggiunto aggravamento o per fatti nuovi, il direttore dell'ospedale ha facoltà di trattenerlo, chiedendo contemporaneamente l'autorizzazione al ministero.

 

          Art. 890.

     La determinazione del direttore dell'ospedale deve essere inscritta in ciascuna delle tre copie del foglio di proposta a rassegna nello specchio apposito.

     Di queste tre copie, una deve essere trasmessa al ministero della guerra (direttore generale di sanità militare) e una al comando del corpo per l'esecuzione della determinazione stessa; un'altra deve essere conservata presso l'ospedale militare nel quale fu eseguita la rassegna.

     Anche le rassegne eseguite dal direttore di sanità ai sensi del § 629 del regolamento sul servizio sanitario territoriale sono conservate presso l'ospedale di pertinenza territoriale.

     Per i militari residenti all'estero, si devono unire i verbali delle visite eseguite presso gli uffici diplomatici o consolari.

 

          Art. 891.

     Ogni qualvolta un militare sottoposto a rassegna alleghi la dipendenza da causa di servizio della lesione od infermità da cui è effetto, il direttore dell'ospedale si astiene dal prendere qualsiasi determinazione e ne informa il corpo cui il militare appartiene, affinché provveda ad istruire la relativa pratica sanitaria.

 

          Art. 892.

     I direttori di ospedale si astengono dal prendere qualsiasi decisione e riferiscono al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) comunicando gli atti relativi, quando trattisi di militari giudicati inabili in modo assoluto per infermità indipendenti da cause di servizio, i quali contino oltre 14 anni di servizio.

 

          Art. 893.

     Presso ciascun ospedale devono essere tenuti appositi registri delle rassegne, dai quali risultino i dati seguenti:

     grado - corpo cui appartiene il militare - norme - cognome e paternità - classe e distretto cui il militare appartiene - numero di matricola - diagnosi e proposta della commissione di rassegna - giudizio definitivo e data relativa.

 

          Art. 894.

     I CC.RR., che vengano giudicati non più idonei a continuare il servizio incondizionato nell'arma, sono senz'altro sottoposti a rassegna per l'eliminazione dall'arma.

 

          Art. 895.

     I CC.RR. che, pur conservando la idoneità al servizio militare, sono giudicati non idonei allo speciale servizio dell'arma, sono trasferiti nell'arma di fanteria o di cavalleria, a seconda che appartengono alla specialità a piedi o a cavallo.

     In tali casi, la ferma speciale deve essere commutata in quella ordinaria di leva.

     La licenza straordinaria di convalescenza, in sede di rassegna, non può avere durata maggiore di un anno per volta, ma può essere rinnovata in seguito a successiva rassegna, non oltre il periodo della ferma di leva per i militari di leva, e di due anni per i militari con ferma volontaria o speciale.

 

          Art. 896.

     Il militare da inviarsi in licenza straordinaria di convalescenza deve essere espressamente avvertito, con annotazione nel relativo biglietto di licenza, che, al termine della licenza stessa, deve presentarsi al comando del distretto nella cui giurisdizione risiede, ovvero all'ospedale militare più vicino, anche se, a proprio giudizio, si ritenga guarito, per subirvi una visita di controllo prima di intraprendere il viaggio di ritorno al corpo. I documenti ed i mezzi di viaggio a ciò necessari, gli sono forniti dal comune o eccezionalmente dal comandante della stazione dei CC. RR. nella cui giurisdizione fruisce la licenza.

     Tale presentazione al distretto o all'ospedale non ha luogo quando trattandosi di infermità riconosciuta non dipendente da causa di servizio, il militare venga in possesso, nel corso della licenza, di convalescenza, del foglio di congedo per ultimati obblighi di leva.

     Qualora il militare non fosse in grado nemmeno di raggiungere il più vicino ospedale militare, egli dovrà inviare apposita attestazione medica al comandante del distretto nella cui giurisdizione risiede, per tramite dei CC.RR. della località.

     Il certificato medico, qualora le condizioni gravi del militare persistessero, dovrà essere rinnovato ogni quindici giorni.

     Il comandante del distretto ha facoltà di disporre quelle visite che ritenesse necessarie, ed anche, nei casi di malattie di lunga durata, o presunte cause di riforma, per far procedere ad una visita di rassegna a domicilio.

     Nei casi contemplati dal presente articolo, il comandante del distretto o il direttore dell'ospedale devono subito avvertire il corpo cui il militare appartiene.

 

          Art. 897.

     L'invio dei militari in licenza straordinaria di convalescenza, per l'infermità sofferta sotto le armi, è subordinato alla condizione che i militari stessi o le loro famiglie siano in grado di provvedere alle cure necessarie. Le notizie al riguardo vengono richieste dalla direzione dell'ospedale militare proponente al capo del comune ovvero al comando della stazione dei carabinieri reali del comune in cui risiede la famiglia del militare sottoposto a rassegna.

     In caso di comprovata indigenza della famiglia, i direttori dell'ospedale provvedono perché i militari siano, possibilmente, ricoverati in un convalescenziario militare con le modalità stabile dal regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.

     Il presente articolo non si applica per quei militari che ottengono la licenza di convalescenza entro un mese dalla loro presentazione alle armi per malattia accertata preesistente all'arruolamento.

 

          Art. 898.

     Qualora i militari di cui all'articolo precedente, ricoverati in un convalescenziario, si ristabiliscono in salute in guisa da poter riprendere servizio prima del tempo che era stato presunto all'atto della rassegna, il direttore del convalescenziario deve segnalarli al direttore dell'ospedale militare, che li sottoporrà a nuova rassegna.

 

          Art. 899.

     I militari che, all'atto della rassegna, siano riconosciuti bisognevoli di cure balneo-termali o chinesiterapiche, possono essere ad esse regolarmente proposti, sempreché però non sia intervenuto un provvedimento di riforma.

 

          Art. 900.

     I militari affetti da malattie mentali, accertate in un ospedale psichiatrico, debbono subito essere proposti a rassegna e riformati, anche quando risultino, nella visita di rassegna, notevolmente migliorati o apparentemente guariti.

     In tal caso, il direttore dell'ospedale che fa luogo alla rassegna deve trascrivere la dichiarazione rilasciata dal direttore dell'ospedale psichiatrico sui fogli di proposta a rassegna.

 

          Art. 901.

     In tutti i casi in cui l'infermità mentale non sia stata accertata in un ospedale psichiatrico, dovrà decidere il direttore dell'ospedale militare, previa visita diretta del rassegnando.

 

          Art. 902.

     Appena sia stata emessa la decisione di riforma per malattia mentale, i direttori di ospedale dispongono per l'invio in congedo dei militari riformati, provvedendo altresì perché essi siano accompagnati con tutte le cautele necessarie, oppure trasferiti negli ospedali psichiatrici delle provincie alle quali appartengono, previo accordo con le autorità competenti delle provincie stesse.

     Qualora gli alienati da trasferire non siano in grado di sopportare il viaggio, potranno essere trattenuti nell'ospedale militare anche dopo la riforma; in tal caso però dovranno essere avvertite le autorità predette; e dalla data della riforma, le spese di ospedale andranno a carico delle rispettive amministrazioni provinciali.

 

          Art. 903.

     I direttori di ospedale debbono senza indugio partecipare alle famiglie interessate sia le decisioni di riforma dei militari alienati, sia il loro ricovero negli ospedali psichiatrici.

 

          Art. 904.

     Qualora nel corso delle pratiche di rassegna sorga il sospetto di simulazione o di autolesionismo, il militare viene fatto ricoverare, per osservazione, in ospedale militare, il cui direttore stabilirà, mediante rigorosi esami, se debba ammettersi in modo indubbio la responsabilità del militare stesso.

     In caso affermativo, il direttore dell'ospedale compila una dettagliata relazione circa le indagini esperite e, se vi sono elementi per la denuncia all'autorità giudiziaria militare trasmette gli atti e la relativa denuncia al competente procuratore militare del Re Imperatore, dandone avviso al comando di divisione o di zona.

     Qualora invece l'esistenza del reato non risultasse indubbiamente comprovata, il direttore dell'ospedale militare deferisce il caso al collegio medico legale, dandone comunicazione al ministero della guerra (direzione generale sanità militare) e rimanda la determinazione della rassegna fino a quando il collegio suddetto non avrà espresso il suo parere in merito.

 

          Art. 905.

     I militari in attesa di giudizio, ma non in stato di detenzione, qualora siano, in rassegna, giudicati inabili al servizio militare possono essere licenziati dalle armi solo quando l'autorità giudiziaria militare dia il nulla osta.

     Per gli incorporati nelle compagnie di correzione che diventino inabili a proseguire il servizio militare, si procede agli atti di rassegna, tenendo anche presenti le speciali norme stabilite dal regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di correzione.

     I militari detenuti in espiazione di pena possono essere proposti a rassegna nel solo caso che siano affetti da malattia od infermità per la quale si presume che siano inabili in modo assoluto e permanente al servizio militare.

     L'eventuale riforma non pregiudica l'espiazione della pena.

 

          Art. 906.

     Per la rassegna dei militari residenti all'estero si applicano le disposizioni di cui agli art. 458 e 459.

 

          Art. 907.

     Ai militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio e riformati, può essere concessa una gratificazione nelle misure indicate per ciascun grado dall'art. 915 tenendo conto della durata del servizio prestato, e principalmente dalla gravità della malattia da cui sono affetti.

     Tale concessione è fatta dal ministero, su proposta degli ufficiali medici rassegnatori o del direttore dell'ospedale.

     In casi eccezionali, la gratificazione può essere proposta in misura doppia delle somme indicate per ciascun grado dell'articolo predetto. Tale proposta sarà formulata nei casi di particolare considerazione, per la gravità dell'affezione che ha motivato la riforma e quando il militare riformato abbia bisogno di cure molto dispendiose e lunghe.

     Tutte le proposte di concessione di gratificazione devono essere accompagnate dal foglio di rassegna.

 

          Art. 908.

     I direttori d'ospedale, senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione del ministero, possono, su proposta degli ufficiali medici rassegnatori, concedere gratificazioni non eccedenti la somma massima:

     a) ai militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio, i quali contino un servizio effettivo sotto le armi maggiore di anni dieci e minore di anni quindici;

     b) ai militari che, quantunque abbiano prestato un servizio minore di dieci anni, siano però affetti da cecità bilaterale, da perdita anatomica o funzionale di un arto, da tubercolosi polmonare accertata, o da altre infermità come queste gravi.

 

          Art. 909.

     Le proposte di gratificazione devono essere annotate nell'apposito specchio dei tre fogli di proposta a rassegna; nello specchio delle determinazioni devono, invece, registrarsi le avvenute concessioni di gratificazioni, con la citazione dei relativi atti deliberativi e della autorizzazione ministeriale nei casi in cui essa venne richiesta.

 

          Art. 910.

     Le gratificazioni devono essere sempre pagate dalle direzioni degli ospedali che pronunciano la decisione di riforma corrispondendole ai militari riformati direttamente ovvero mediante vaglia di servizio diretto ai carabinieri del luogo di residenza dei riformati medesimi.

 

          Art. 911.

     Non si deve concedere gratificazione, quando concorrano circostanze che facciano ritenere che le malattie o le mutilazioni siano state provocate, aggravate o comunque mantenute ad arte.

 

          Art. 912.

     I militari possono fare domanda per ottenere la gratificazione a condizione che non siano trascorsi i due anni dalla data della riforma.

 

          Art. 913.

     Nel caso in cui il militare, sottoposto a rassegna e riconosciuto meritevole di una gratificazione, venga a morire prima che sia intervenuta la determinazione della concessione, la gratificazione potrà essere devoluta alla famiglia, qualora risulti che questa versi in condizioni economiche disagiate o che abbia sopportato gravi oneri durante la malattia e per la morte del militare.

     La concessione può essere fatta d'ufficio o su domanda della famiglia, purché tale domanda sia presentata non oltre un anno dalla morte del militare.

     Le condizioni economiche disagiate della famiglia debbono risultare da informazioni dei carabinieri reali.

     Agli effetti delle disposizioni del presente articolo debbono intendersi facenti parte della famiglia la moglie ed i figli, e, in loro mancanza, i genitori.

 

          Art. 914.

     Le gratificazioni concesse ai militari riformati per alienazione mentale potranno essere pagate alle stesse persone di cui all'articolo precedente, sempre che sussista il disagio economico della famiglia.

 

          Art. 915.

     L'ammontare delle gratificazioni, che per ciascun grado possono essere concesse ai sensi degli articoli precedenti, salvo i casi contemplati dal terzo comma dell'art. 907, è stabilito come segue:

 

Soldato

L.

90

L.

180

L.

270

L.

360

Caporale

"

105

"

205

"

310

"

410

Caporal maggiore

"

120

"

240

"

360

"

485

Allievo carabiniere:

 

 

 

 

 

 

 

 

a piedi

"

145

"

285

"

430

"

575

a cavallo

"

195

"

385

"

580

"

770

Carabiniere:

 

 

 

 

 

 

 

 

a piedi

"

215

"

435

"

650

"

870

a cavallo

"

270

"

545

"

815

"

1090

Appunt. dei carabinieri

 

 

 

 

 

 

 

 

a piedi

"

240

"

480

"

720

"

960

a cavallo

"

295

"

590

"

885

"

1180

 

Sezione 2ª

 

RASSEGNE DI MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO

 

          Art. 916.

     I militari in congedo illimitato, i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio, debbono, per essere sottoposti a rassegna, rivolgere domanda in carta libera, per mezzo del capo del comune, al comandante del distretto militare di residenza, entro il mese di aprile o di ottobre.

     A tali domande deve essere unito il foglio di congedo illimitato ed un certificato medico attestante l'infermità per la quale il militare intende di essere sottoposto a rassegna.

 

          Art. 917.

     Il comandante del distretto militare, ricevute le domande, ne prende nota e segnala, entro la prima decade, rispettivamente di maggio e novembre, al direttore dell'ospedale competente, i militari in congedo da sottoporsi a rassegna.

     I direttori di ospedale stabiliscono, nella terza decade dei detti mesi, il giorno in cui debbono aver luogo le rassegne presso i singoli distretti, e delegano, all'uopo, due ufficiali medici, uno dei quali, possibilmente, ufficiale superiore.

     Quando in uno o più distretti i militari in congedo illimitato da sottoporre a rassegna, non siano tanti da giustificare l'invio in quella località degli ufficiali necessari, il direttore dell'ospedale può disporre che i detti militari siano fatti affluire all'ospedale.

 

          Art. 918.

     Il comandante del distretto militare fa avvertire i richiedenti, per mezzo del capo del comune in cui dimorano, del giorno in cui debbono presentarsi, disponendo perché siano muniti dei mezzi di viaggio con le stesse norme stabilite per le reclute ed avvertendo che essi debbono essere muniti della carta d'identità personale o di altro documento equipollente.

 

          Art. 919.

     Per i militari che hanno chiesto di essere sottoposti a rassegna, deve essere accertata, con ogni possibile cura, la identità personale, ed in caso di dubbio sulla identità medesima, devono chiedersi informazioni, prima di effettuare la rassegna.

 

          Art. 920.

     Le rassegne dei militari in congedo illimitato devono possibilmente aver luogo lo stesso giorno dell'arrivo di essi al distretto od all'ospedale.

     Appena eseguita la visita, i militari stessi sono lasciati in libertà con riserva di far loro conoscere per mezzo dei capi dei rispettivi comuni le determinazioni che saranno prese a loro riguardo.

     Ove, per constatare il grado della addotta infermità si ritenesse necessario di sottoporre i militari in congedo di cui al presente articolo ad osservazione, questi sono inviati all'ospedale militare più vicino a cura e per conto del distretto di presentazione.

     Ove si rifiutino a tale osservazione, la rassegna non ha più luogo e gli individui sono considerati abili a tutti gli effetti.

 

          Art. 921.

     I militari che fossero riconosciuti in modo assoluto e permanente inabili al servizio, debbono essere riformati avvertendo in proposito i comandanti dei distretti.

     I militari che fossero riconosciuti affetti da infermità presunte sanabili col tempo, devono essere rimandati in congedo illimitato salvo a ripresentarsi a successiva rassegna.

     Per i militari, che presentano infermità tali da renderli inabili al servizio incondizionato, ma idonei a quello sedentario, si seguono le disposizioni per l'assegnazione ai servizi sedentari.

 

          Art. 922.

     I comandanti dei distretti informano l'interessato, per mezzo del capo del comune rispettivo, della determinazione emessa nelle rassegne e provvedono perché il foglio di congedo illimitato sia restituito al militare in caso di decisione di idoneità o di inabilità temporanea, oppure sostituito con quello di congedo assoluto, qualora il militare sia dichiarato inabile al servizio.

 

          Art. 923.

     I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma ricevono soltanto l'indennità di viaggio tanto per la presentazione ai distretti od eventualmente agli ospedali militari, quanto per il ritorno alle loro case, con l'avvertenza che l'indennità è in ogni caso ragguagliata a quella stabilita per il soldato.

     Quando però detti militari dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, essi sono, dai distretti, amministrati come uomini fuori forza per il tempo necessario.

     Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

 

          Art. 924.

     Non possono essere ammessi a rassegna i militari in congedo illimitato provvisorio.

 

          Art. 925.

     Non possono essere ammessi a rassegna i militari di truppa in congedo illimitato, anche se temporaneamente inabili, e qualunque sia il periodo di servizio prestato, quando la loro infermità sia accertata dipendente da causa di servizio, dovendo la loro posizione essere regolata in base alle norme della legge sulle pensioni e relativo regolamento.

 

          Art. 926.

     Ogni qual volta venga negato il trattamento di pensione privilegiata per non riconosciuta dipendenza dell'infermità da causa di servizio a militare in favore del quale tale riconoscimento era stato precedentemente ammesso dalle competenti autorità sanitarie ed amministrative, l'ente che lo ha in forza provvede a provocare nei suoi riguardi regolari atti di rassegna con le norme di cui ai precedenti articoli.

     La determinazione relativa viene fatta decorrere dalla data del decreto col quale è stata negata la pensione privilegiata.

     Le disposizioni di cui sopra si applicano però solo quando, trascorso il periodo utile di novanta giorni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento negativo, sia stato accertato che il militare non abbia inoltrato reclamo alla competente corte di conti.

     In caso diverso la sua posizione matricolare viene sistemata, come sopra è detto, solo quando anche il ricorso abbia avuto esito negativo.

     In sede di rassegna, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere concessa o proposta la gratificazione di cui al precedente art. 915.

 

Capo XXVIII

 

CONGEDI

 

Sezione 1ª

 

CONGEDO ILLIMITATO

 

          Art. 927.

     Il congedo illimitato spetta in tempo di pace, ai militari di qualunque ferma all'atto in cui, per qualsiasi causa, cessano dal servizio sotto le armi o ne sono dispensati, conservando però l'obbligo del servizio militare.

 

          Art. 928.

     Ai militari di cui all'articolo precedente viene rilasciato il foglio di congedo illimitato, conforme all'allegato 49 che è di colore differente a seconda dell'arma o della specialità cui il militare appartiene.

 

          Art. 929.

     Per il tempo in cui i militari sono lasciati in congedo illimitato tra l'arruolamento e l'arrivo al distretto dopo la chiamata alle armi, essi ricevono, dall'ufficiale delegato presso il consiglio di leva o la commissione mobile, il foglio di congedo illimitato provvisorio allegati 11 e 12, giusta le prescrizioni dell'art. 244 del presente regolamento.

 

          Art. 930.

     Il militare in congedo illimitato deve obbedienza a qualunque ordine che, relativamente ai suoi doveri in tale posizione, gli pervenga dal comandante del distretto militare o dal capo del comune.

     Qualora, inviato a presentarsi al distretto, non obbedisse, sarà fatto presentare a cura dell'arma dei carabinieri reali.

 

          Art. 931.

     I militari in congedo illimitato debbono presentare il loro foglio di congedo alle autorità militari e di pubblica sicurezza che ne li richiedessero. Il detto foglio deve essere tenuto dai titolari per tutto il tempo che rimangono in congedo illimitato e non deve esser loro ritirato se non in occasione di richiamo o di riammissione in servizio sotto le armi.

 

          Art. 932.

     L'invio in congedo illimitato è annualmente determinato dal ministero della guerra, il quale stabilisce i giorni in cui dovrà essere effettuato.

     I carabinieri ausiliari con vincolo della ferma di leva di 18 mesi non possono, comunque, essere inviati in congedo illimitato prima di aver compiuto l'intero periodo della ferma.

 

          Art. 933.

     Ha luogo per cura dei comandanti di corpo, senza che occorra alcuna speciale disposizione, l'invio in congedo illimitato:

     a) dei militari che abbiano compiuto le ferme speciali volontariamente assunte;

     b) dei raffermati che abbiano compiuto l'obbligo di servizio inerente alla rafferma;

     c) degli attendenti rimasti sotto le armi dopo il licenziamento della loro classe, e che cessino da tale qualità;

     d) dei militari giunti alle armi isolatamente.

 

          Art. 934.

     Nell'imminenza del congedamento di una classe, nell'impartire al soldato le istruzioni sui doveri del militare durante il congedo, gli si devono ben spiegare le norme da seguire in caso di richiamo alle armi per istruzione, per ordine pubblico, o per mobilitazione.

 

          Art. 935.

     Ricevuto l'ordine per l'invio di una classe o di parte di essa, in congedo illimitato, i comandanti di corpo dispongono:

     a) che a cura dei comandanti di compagnia, squadrone o batteria, siano avvertiti i congedanti che è assolutamente proibito ad essi di recarsi all'estero vestiti con oggetti della divisa militare, di qualunque genere siano;

     b) che sia loro rammentato l'obbligo che hanno di presentarsi al capo del comune per far vistare il foglio di congedo e per deporre le stellette;

     c) che possono ottenere di essere inviati in comune diverso dal proprio, purché i motivi siano riconosciuti plausibili.

 

          Art. 936.

     I comandanti di compagnia, squadrone o batteria, e le sezioni matricola, nel quadro F delle due copie del foglio matricolare, debbono indicare se i titolari dei fogli siano stati dichiarati idonei al grado di sergente, ovvero idonei ad esercitare mansioni contabili od altri incarichi speciali, al fine di essere tenuti in evidenza per le promozioni o per le speciali destinazioni che potessero occorrere per ripristinare le vacanze nei quadri in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

 

          Art. 937.

     I comandanti di corpo, nell'occasione di invio di classi in congedo illimitato, devono accertarsi se siavi taluno che debba rimanere ancora sotto le armi, onde evitare che si abbiano a richiamare sotto le armi militari i quali siano stati indebitamente licenziati. Nei casi dubbi i comandanti di corpo potranno rivolgersi al ministero, inviando copia del foglio matricolare.

     Ad ogni modo, ove si venisse a conoscere che un militare fu indebitamente licenziato, ne deve essere riferito al ministero al quale spetta disporre, se del caso, per richiamo sotto le armi.

     Parimenti deve essere informato il ministero ogni qualvolta si siano verificate frodi al fine di ottenere il congedamento prima del compimento degli obblighi di servizio.

 

          Art. 938.

     Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio giusta l'art. 118 della legge, per avere altro fratello alle armi per fatto di leva, non deve essere computato nella ferma. Deve invece computarsi il tempo trascorso in licenza di qualunque specie, purché però di durata determinata.

     Deve inoltre essere computato nella ferma il periodo trascorso in licenza straordinaria di durata indeterminata, in attesa di esito di rassegna, quando l'esito non sia quello della riforma.

 

          Art. 939.

     I comandanti di corpo, in occasione di ogni congedamento, notificano in tempo all'autorità di pubblica sicurezza, l'invio in congedo dei militari schedati, o comunque sottoposti a misure di vigilanza prima di essere incorporati.

 

          Art. 940.

     Per la designazione dei militari da congedare in ciascuno dei giorni in cui il congedamento deve essere effettuato, i comandi danno la precedenza al giunti alle armi prima e, a parità di data ai più anziani di età, compatibilmente, beninteso, con le esigenze del servizio.

 

          Art. 941.

     Trattandosi di rilevante numero di uomini, la massa dei congedanti è suddivisa in tanti drappelli quanti sono i comuni ai quali i militari debbono essere avviati ed il comando di ogni drappello è affidato al più elevato in grado od al più anziano.

     Ogni capo drappello deve essere munito, per cura del comando del corpo, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

 

          Art. 942.

     Non sono inviati in congedo illimitato quando anche fosse ordinato il congedo della loro classe, ossia avessero compiuto la loro ferma:

     a) i militari che stiano scontando una punizione nella sala di punizione o nella camera di punizione, i quali non possono essere congedati se non dopo ultimata la punizione;

     b) i militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, che siansi a suo tempo presentati con ritardo senza giustificato motivo al distretto militare, i quali sono trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato a senso dell'art. 10 della legge, altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo della presentazione;

     c) i militari che si trovino per punizione nelle compagnie di correzione per qualsiasi ragione, da meno di quattro mesi;

     d) i militari che si trovino detenuti in attesa di giudizio o stiano scontando la pena della reclusione militare;

     e) i militari che siano in attesa di deliberazione di una commissione di disciplina;

     f) i militari che siano sospesi dal grado, i quali saranno poi congedati, senza bisogno di alcuna autorizzazione, dopo di avere scontata l'intera punizione, o dopo, se del caso, avere compensato sotto le armi il servizio dovuto ai termini dell'art. 110 della legge;

     g) i militari ritenuti inabili a proseguire nel servizio, i quali devono invece essere subito proposti per la rassegna;

     h) i militari i quali chiedano di rimanere sotto le armi per i particolari incarichi che disimpegnano a mente dell'art. 142 della legge;

     i) i militari che aspirino alla rafferma;

     l) i militari che chiedano di rimanere sotto le armi per assumere ferme speciali o di far passaggio nei carabinieri reali, nel personale di governo degli stabilimento militari di pena, nei depositi cavalli stalloni o nei centri di rifornimento quadrupedi.

 

          Art. 943.

     Il comandante di corpo, giusta il disposto del § 608 del regolamento di disciplina, ha facoltà di trattenere alle armi per un numero di giorni pari a quello della durata della punizione i militari puniti di camera di punizione di rigore negli ultimi tre mesi di servizio.

 

          Art. 944.

     Il tempo che decorre fino alla data dell'effettivo invio in congedo, per i militari che si trovino o siano sottoposti a rassegna a senso dell'art. 873, lettera a), è considerato servizio militare.

 

          Art. 945.

     Il militare sottoposto a procedimento penale e non detenuto viene mandato in congedo illimitato con la sua classe.

     Il comandante del corpo deve informare l'autorità giudiziaria militare, notificando la residenza prescelta dal militare stesso.

     La stessa norma viene osservata per i militari che debbono rispondere del reato di renitenza per i quali deve altresì essere trasmesso alla detta autorità giudiziaria copia del foglio matricolare e caratteristico, corredato delle ultime variazioni.

 

          Art. 946.

     I militari da mandarsi in congedo illimitato devono essere avviati al rispettivo comune di residenza a meno che non intendono eleggere altrove il proprio domicilio, art. 935, lettera c).

     I fogli di congedo sono consegnati ai militari congedandi, all'atto della partenza, a cura dei comandi dei depositi o centri che provvedono al congedamento.

     Per i militari che siano distaccati o comandati presso corpi aventi sede diversa dal proprio, o si trovino in un ospedale militare od in ospedale civile, o si trovino in licenza di qualsiasi genere oppure all'estero o in Africa italiana o nei possedimenti italiani, il congedamento ha luogo senza che occorra facciano ritorno al corpo.

     A tal uopo, i comandanti dei corpi i cui congedandi sono effettivi compilano i fogli di congedo lasciando in bianco la indicazione della residenza da eleggersi dal congedando, nonché la data del congedamento, e si regoleranno come appresso:

     a) trasmettono il foglio di congedo al comandante del corpo se trattasi di militari distaccati o comandati ad altro corpo;

     b) trasmettono il foglio di congedo al direttore dell'ospedale militare, se trattasi di militare ricoverato in un ospedale militare;

     c) trasmettono il foglio di congedo al direttore dell'ospedale della divisione militare nel cui territorio trovasi l'ospedale civile, se trattasi di militare ricoverato in un ospedale civile;

     d) per i militari che si trovino in licenza di qualsiasi genere i corpi provvedono presso i comandi di presidio, o, in mancanza, presso i comandi dell'arma dei carabinieri reali del luogo in cui i militari si trovano in licenza, perché la licenza stessa prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato per il congedamento, sia in tal giorno mutata in congedo.

     E' fatta eccezione per i militari in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio per i quali si seguono le norme di cui all'art. 949 del presente regolamento.

     I comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri reali sono autorizzati a trattenere i militari in licenza che loro si presentino dichiarando di avere titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi accertano però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militarti appartengono), se la dichiarazione dei militari stessi sia esatta e provvedono poi in conformità.

     I fogli di congedo illimitato sono trasmessi per il tramite del comando del presidio, o, in mancanza, del comando dell'arma dei carabinieri reali del luogo in cui i militari si trovano in licenza;

     e) i congedandi che si trovino all'estero o in Africa od in altri possedimenti italiani, possono ottenere di essere congedati, senza rientrare nel regno qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

     In tal caso le pratiche per il congedamento sono compiute per mezzo del comando militare del luogo ovvero delle regie autorità diplomatiche o consolari. A detta autorità debbono essere inviati i relativi fogli di congedo.

 

          Art. 947.

     Il foglio di congedo illimitato è rilasciato dal comandante del corpo cui appartiene il militare congedando.

     Esso serve al congedando come foglio di viaggio per recarsi dal corpo al comune di residenza.

 

          Art. 948.

     Ove al tempo in cui deve effettuarsi il congedamento di una classe o di una parte di essa, i reggimenti alpini abbiano i battaglioni fuori della loro sede normale, e i militari congedandi, per recarsi al proprio domicilio, debbano passare per la città sede del reggimento, il congedamento di detti militari ha luogo alla sede del reggimento stesso anziché presso la sede dei battaglioni.

 

          Art. 949.

     I militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio saranno inviati in congedo illimitato al termine della licenza, dopo che sia stato accertato che non sono necessari ulteriori provvedimenti medico-legali.

     Qualora il riconoscimento della provenienza da cause di servizio avvenga dopo che il militare sia stato già inviato in congedo, la decorrenza del provvedimento di invio in congedo deve essere rettificata in guisa da farla coincidere con la data di scadenza della licenza di convalescenza concessa al militare stesso.

 

          Art. 950.

     Non si procede al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, poiché detti militari dovranno invece in seguito essere collocati a riposo.

 

          Art. 951.

     All'atto della partenza per il congedo per fine ferma o dopo una chiamata qualsiasi alle armi, i sottufficiali e militari di truppa del regio esercito, della regia aeronautica e della regia guardia di finanza, ramo terra, debbono dichiarare al comandante di corpo la propria residenza ed abitazione (via e numero). In tale occasione essi militari debbono essere informati dell'obbligo che loro incombe, sotto pena di ammenda, di notificare l'eventuale cambio di residenza al comando del distretto, nella giurisdizione è compreso il comune in cui risiedono.

 

          Art. 952.

     I comandi di corpo, ricevute le dichiarazioni di cui all'articolo precedente, ne prendono nota tanto sui libretti personali dei sottufficiali e militari di truppa, quanto sui fogli matricolari e caratteristici.

     Ai militari congedandi deve essere fatta presente la necessità che essi conservino con cura, nel loro stesso interesse, il libretto personale per esibirlo ad ogni richiesta delle autorità.

     I comandi del corpo devono fornire una copia del libretto personale a tutti i congedandi che eventualmente lo avessero smarrito o non lo avessero ancora ricevuto.

 

          Art. 953.

     I distretti di leva, sulla scorta della annotazione apposta sui fogli matricolari e caratteristici ne eseguono la trascrizione sul rispettivo ruolo matricolare, provvedendo poi alle incombenze loro spettanti in conformità delle disposizioni riguardanti la sistemazione della forza in congedo.

 

          Art. 954.

     Per i militari che, prima di concorrere alla leva si siano volontariamente arruolati nella regia aeronautica, nella regia guardia di finanza o nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia alle carceri, nei battaglioni CC.NN. coloniali, nel corpo di polizia dell'Africa italiana, nella milizia forestale, portuaria e stradale e vi siano rimasti per un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, per cui s'intendono esonerati da ogni ulteriore obbligo di ferma nell'esercito, il foglio di congedo illimitato, è rilasciato dalle autorità dei predetti corpi, che provvedono al congedamento.

 

          Art. 955.

     Ai militari che siano arruolati nei corpi e milizie di cui all'articolo precedente dopo aver compiuto la ferma nel regio esercito, non deve essere rilasciato, all'atto del congedamento dai detti corpi, altro foglio di congedo oltre a quello di cui sono stati a suo tempo provveduti dalla autorità militare.

     Saranno fatte però risultare su questo foglio le indicazioni relative al nuovo servizio prestato.

     Qualora il militare non fosse più in possesso del foglio di congedo le dette autorità avranno cura di richiederne, in tempo, all'autorità militare un duplicato.

 

          Art. 956.

     I congedandi, giunti nel proprio comune, devono subito presentare il foglio di congedo, per il visto, al capo del comune stesso che ritira loro le stellette.

     I capi dei comuni a cui vengono presentati per essere vistati, i fogli di congedo illimitato, appongono al visto la data del giorno della presentazione prendendone nota sui ruoli matricolari comunali, giusta il successivo art. 990.

     I militari che vengono congedati in patria perché in licenza debbono appena ricevuto il foglio di congedo illimitato ugualmente presentarlo al capo del comune per il visto, secondo le norme suindicate.

 

          Art. 957.

     I capi dei comuni dispongono per il versamento delle stellette ai locali comandi di deposito, reggimento o distaccamento di truppa, oppure, ove nei rispettivi comuni non abbiano sede tali comandi, alla locale o più vicina stazione dei carabinieri reali, la quale farà a sua volta il versamento delle stellette al più vicino deposito.

 

          Art. 958.

     Il militare che abbia smarrito il foglio di congedo illimitato può ottenere copia, facendone motivata richiesta in carta bollata al rispettivo distretto di leva.

     Detta copia deve portare la data in cui viene rilasciata ma, prima della firma del comandante, deve risultare ben chiara la dicitura: "Per duplicato dell'atto smarrito, che fu rilasciato dal .........".

     Salvo casi eccezionali, non viene mai rilasciato più di un duplicato di ciascun foglio di congedo.

 

Sezione 2ª

 

ESPATRIO DEI MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO

 

          Art. 959.

     I militari in congedo illimitato possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra alcuna autorizzazione dell'autorità militare.

 

          Art. 960.

     Le autorità incaricate del rilascio del passaporto devono applicare su tale documento, incollandolo fra la seconda e la terza pagina, il foglietto azzurro a madre e figlia conforme all'alleg. 50 da riempirsi a cura delle autorità stesse tanto nella parte A destinata a rimanere annessa al passaporto quanto in quella B destinata ad essere staccata dalle autorità di frontiera o dei porti di imbarco.

     All'atto della effettiva partenza del titolare del passaporto, le autorità di frontiera o dei porti di imbarco staccano la parte B del modello suddetto, indicandovi la località estera verso cui il militare si dirige e la data relativa, ed apponendovi la propria firma.

     Le parti B sono trasmesse mensilmente, dalle autorità di frontiera o dei porti di imbarco, in plico raccomandato al ministero degli affari esteri (direzione generale degli italiani all'estero), che provvede allo smistamento ai comandi dei distretti militari.

 

          Art. 961.

     I comandi dei distretti militari, ricevute tali comunicazioni, ne prendono nota sui ruoli matricolari e compilano mensilmente tanti elenchi dei militari pei quali giunge loro la notificazione di concessione di passaporti e di espatrio, quanti sono i comuni ai quali i militari stessi appartengono, e li trasmettono ai competenti comandi di stazione dei carabinieri reali compresi nella propria circoscrizione.

     I comandi dei distretti effettuano, sulla base delle comunicazioni suddette, il riscontro degli elenchi pervenuti dei comuni e qualora rilevino inesattezze, ne danno partecipazione ai comuni interessati.

     In caso di rimpatrio dei militari, l'arma dei reali carabinieri, ne dà subito avviso al comando del distretto militare, che ne prende nota sui propri ruoli.

 

          Art. 962.

     Le notificazioni di espatrio e di rimpatrio relative ai militari appartenenti in modo permanente alla forza in congedo della regia aeronautica vengono trasmesse a cura rispettivamente del ministero degli affari esteri (direzione generale degli italiani all'estero) e dell'arma dei carabinieri reali direttamente al ministero dell'aeronautica - ispettorato leva e matricola - Orvieto, che a sua volta provvede a segnalarle ai comandi di Z.A.T. e di aeronautica interessati.

 

Sezione 3ª

 

CONGEDO ASSOLUTO

 

          Art. 963.

     Al conseguimento del congedo assoluto, cui, secondo l'art. 9 della legge, ha diritto il militare, il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo anno di età, non fa ostacolo la circostanza che egli sia stato disertore, mancante alla chiamata o renitente o che debba ancora, a norma dell'articolo 112 della legge, compiere la interrotta ferma.

 

          Art. 964.

     Ai militari che al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età si trovino sospesi dal grado, stiano scontando una punizione nella sala di disciplina, o nella camera di punizione di rigore, si trovino alle compagnie di correzione senza aver compiuti i primi quattro mesi di permanenza in esse, si trovino in carcere a disposizione del tribunale militare in aspettazione di giudizio, stiano scontando la pena della reclusione militare o si trovino in stato di diserzione o di renitenza, non sarà dato il congedo assoluto se non dopo che abbiano subite le punizioni, o compiuti i quattro mesi di permanenza nelle compagnie di correzione, od ottenuto dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o siano stati assolti o abbiano scontato le pene inflitte.

 

          Art. 965.

     I militari i quali, al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età, non abbiano ancora terminata la rafferma possono ottenere dal ministro per la guerra il congedo assoluto mediante il proscioglimento dei loro obblighi con la perdita dei relativi vantaggi.

 

          Art. 966.

     Se il militare è sotto le armi, il foglio di congedo assoluto (allegato 51) è compilato dal corpo al quale il militare è in forza, ed è consegnato al titolare. Se il militare trovasi invece in congedo illimitato, questo foglio non viene compilato e rilasciato che in seguito a richiesta del militare e previo ritiro del foglio di congedo illimitato.

     Qualora il militare non fosse in grado di restituire il foglio di congedo illimitato per averlo smarrito, il distretto, prima di rilasciare il foglio di congedo assoluto, deve assicurarsi della identità personale del richiedente.

     Però ai militari già mancanti alle chiamate alle armi per istruzione non sarà rilasciato il foglio di congedo se non risulti o non provino che sia intervenuta a loro riguardo la dichiarazione di prescrizione della pena o dell'azione penale.

 

          Art. 967.

     I militari da collocare in congedo assoluto in seguito a rassegna mentre trovansi in congedo illimitato, vengono anche essi provveduti del foglio di congedo assoluto dal comandante del distretto.

 

          Art. 968.

     L'individuo può ottenere un duplicato del foglio di congedo assoluto mediante istanza su carta bollata diretta al comandante del distretto di leva.

 

Capo XXIX

 

DICHIARAZIONI DEL CAMBIO DI RESIDENZA E CHIAMATE DI CONTROLLO DEI MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO

 

Sezione 1ª

 

DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI RESIDENZA

 

          Art. 969.

     I sottufficiali e i militari di truppa in congedo, di ogni classe del regio esercito, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza (ramo terra) e del corpo di polizia dell'Africa italiana, aventi ancora obblighi di servizio, debbono notificare al comando del distretto, presso il quale sono tenuti in forza, i cambiamenti di residenza, indicando anche la via e il numero di abitazione.

     La notificazione deve essere fatta, direttamente o per mezzo di persona da loro delegata, non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, per tramite del comune che si abbandona, ovvero di quello in cui i militari hanno trasferito la nuova residenza.

 

          Art. 970.

     I sottufficiali e i militari di truppa in congedo, di cui all'articolo precedente, che intendono recarsi all'estero, debbono prima della loro partenza fare al distretto, a mezzo del comune di loro residenza, apposita dichiarazione, indicando esattamente lo stato e la località in cui desiderano recarsi, e, ove sia possibile, anche il loro nuovo indirizzo.

     In caso di rimpatrio e non più tardi di quindici giorni da esso, debbono nello stesso modo, darne comunicazione al distretto.

 

          Art. 971.

     I capi dei comuni tengono appositi registri, conformi all'allegato 52, per prendere nota delle dichiarazioni di trasferimento che siano presentate dai sottufficiali e militari di truppa in congedo.

     In base alle dichiarazioni fatte dai militari suddetti, iscrivono su tali registri le variazioni, dando poi atto ai militari stessi delle fatte dichiarazioni con l'apporre sul loro libretto personale l'annotazione:

 

"Ha dichiarato di trasferire la sua residenza da ..................... a ...................".

..................... addì ....................

Il Podestà.

 

     A coloro che manchino del libretto personale rilasciano analoga dichiarazione sul foglio di congedo ovvero su foglio a parte.

 

          Art. 972.

     Il primo di ogni mese i capi dei comuni devono trasmettere al comandante del distretto di giurisdizione un elenco, conforme all'alleg. 53, dei militari in congedo illimitato del rispettivo comune che nel mese precedente hanno cambiato residenza.

     L'elenco deve essere trasmesso anche se negativo.

 

          Art. 973.

     Le autorità militari e quelle comunali, quando vengano a conoscenza che un sottufficiale o militare di truppa in congedo abbia cambiato residenza senza ottemperare all'obbligo della notificazione, debbono subito informare il comando del distretto del luogo in cui il militare si è trasferito.

 

          Art. 974.

     I comandi di distretto che vengano comunque a conoscere che un sottufficiale o militare di truppa in congedo si sia trasferito nel territorio di propria circoscrizione, senza avere ottemperato all'obbligo della notificazione prescritta dall'art. 168 della legge, nel provvedere alla regolarizzazione delle pratiche amministrative, danno corso ai provvedimenti enunciati nel capo XXXII, sezione 8ª (contravvenzione per mancata notificazione di cambio di residenza, ecc.).

 

Sezione 2ª

 

CHIAMATE DI CONTROLLO

 

          Art. 975.

     I sottufficiali e militari di truppa in congedo del regio esercito, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza (ramo terra) e del corpo di polizia dell'Africa italiana, hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate di controllo che sono indette d'ordine del ministero per la guerra con precetto personale o con manifesti dei comandi di distretto, da pubblicarsi nei singoli comuni.

     Nel secondo caso, basta la pubblicazione del manifesto per obbligare i militari stessi a rispondere alla chiamata, senza che occorra l'invio di speciale precetto.

 

          Art. 976.

     Le chiamate di controllo hanno luogo normalmente in giorni di domenica.

     Di regola sul manifesto si fissano almeno due domeniche per la presentazione.

     Il ministro per la guerra ha però facoltà di stabilire che la presentazione avvenga in un giorno solo, per tutti i comuni o per alcuni comuni solamente.

 

          Art. 977.

     Il manifesto indica per ciascun comune a quale autorità i sottufficiali e militari di truppa compresi nella chiamata di controllo debbano presentarsi, nonché l'ora di apertura e di chiusura delle operazioni, tenendo conto della stagione, della località e del numero degli iscritti.

     Il comune presso cui non risiede alcun comando di truppa retto da ufficiale (esclusi l'arma dei carabinieri reali e il corpo della regia guardia di finanza) ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali, l'arredamento necessario, gli oggetti di cancelleria e, occorrendo, anche la luce e il riscaldamento, agli ufficiali delegati per le visite di controllo dal comando della divisione militare.

 

          Art. 978.

     Per i militari che, nel giorno in cui dovrebbero presentarsi alla chiamata di controllo, sono in servizio in corpi armati ovvero nell'amministrazione ferroviaria, il controllo può avvenire senza che sia necessaria la loro presentazione alla autorità militare presso il corpo o l'amministrazione dove essi prestano servizio, con le modalità che vengono stabilite all'atto della chiamata stessa.

 

          Art. 979.

     La presentazione deve avvenire nel comune in cui il militare risiede.

     Coloro che, per ragioni di lavoro o per altro motivo siano assenti dal loro comune di residenza nel giorno stabilito per la presentazione, possono presentarsi alla chiamata di controllo che si effettua nel comune dove temporaneamente si trovano.

 

          Art. 980.

     Indetta la chiamata, i comandanti di distretto compilano separatamente per ciascun comune, gli elenchi conformi all'allegato 54 dei sottufficiali e militari di truppa che devono presentarsi.

     In questi elenchi vengono inserite le annotazioni relative ala presentazione, alla mancanza con o senza giustificato motivo, e tutte le altre indicazioni che venissero eventualmente, di volta in volta, disposte dal ministero della guerra.

     Gli elenchi dei sottufficiali e militari di truppa, residenti in comuni che non siano sedi di comando di distretto, sono inviati agli ufficiali designati per il controllo per il tramite del comando del corpo al quale ciascun ufficiale appartiene.

     Per l'esecuzione delle chiamate di controllo nella sede del distretto, il comando del distretto medesimo destina un ufficiale dipendente munito dell'elenco conforme all'allegato 55 di coloro che devono rispondere alla chiamata.

 

          Art. 981.

     Nel giorno fissato dal manifesto, gli ufficiali prescelti per le operazioni di controllo procedono, in locali stabiliti, all'identificazione e all'interrogatorio dei militari chiamati, e per ciascuno di essi dispongono affinché siano controllate le indicazioni di cui agli elenchi.

 

          Art. 982.

     Per l'identificazione di cui all'articolo precedente, i militari debbono produrre la carta d'identità od altro documento rilasciato da un'amministrazione statale, munito della fotografia (passaporto, tessera di iscrizione al partito, ecc.).

     Nei piccoli comuni l'identificazione può aver luogo anche senza documento, purché essa sia garantita dal funzionario del comune presente alle operazioni di controllo, di cui all'articolo successivo.

 

          Art. 983.

     Alle operazioni di controllo assiste un funzionario del comune il quale, a richiesta dell'ufficiale incaricato del controllo, dà tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari a raccogliere gli elementi per aggiornare i ruoli matricolari comunali.

 

          Art. 984.

     A mano a mano che si procede alle operazioni di controllo, è apposta sul libretto personale dei militari, con timbro, la indicazione: "Chiamata di controllo dell'anno .........".

 

          Art. 985.

     Gli ufficiali designati per il controllo hanno facoltà di rinviare dall'uno all'altro dei giorni fissati dal manifesto, i militari che non possono momentaneamente presentarsi per giustificati motivi.

     In caso di malattia o di grave straordinario motivo, il militare può essere dispensato dalla chiamata.

     Dei militari rinviati o dispensati viene però segnato nell'elenco il preciso indirizzo.

 

          Art. 986.

     L'assenza per infermità o per altro grave straordinario motivo deve essere giustificata presso l'autorità dinanzi alla quale ha luogo la chiamata, nello stesso giorno fissato per la presentazione ovvero al distretto militare, entro i cinque giorni successivi a quello stabilito per la presentazione stessa.

     La giustificazione dell'infermità o degli altri motivi di assenza deve essere fornita con attendibili prove delle quali deve essere presa nota sugli elenchi.

 

          Art. 987.

     Nei modelli (allegati 56, 57) viene presa nota della presentazione dei sottufficiali e militari di truppa non nominati nei modelli del comune nel quale si procede al controllo ed eventualmente presentatisi secondo il disposto del precedente art. 979.

 

          Art. 988.

     Ultimate le operazioni di controllo, gli ufficiali che le hanno eseguite compilano un elenco speciale dei mancanti senza giustificato motivo.

     Detti elenchi, con tutti gli altri documenti relativi al controllo, sono trasmessi al comandante del distretto competente.

     Gli elenchi e i documenti riguardanti le operazioni di controllo eseguite in comuni non sede di distretto vengono trasmessi pel tramite del comando del corpo cui appartiene l'ufficiale che ha eseguito il controllo.

 

          Art. 989.

     I comandi di distretto, sulla base dei risultati del controllo, provvedono per la rettifica e il completamento dei fogli matricolari dei sottufficiali e militari di truppa che sono stati soggetti alla chiamata.

 

Capo XXX

 

DEI RUOLI MATRICOLARI PRESSO I COMUNI

 

          Art. 990.

     I capi dei comuni devono avere cura che siano con precisione compilati e tenuti a giorno negli uffici municipali i ruoli matricolari (allegato 58), nei quali devono essere iscritti tutti gli individui residenti nel comune, vincolati al servizio militare.

 

          Art. 991.

     Il ruolo matricolare è unico per ogni classe e perciò vi debbono essere compresi tutti i militari, siano essi obbligati a ferma speciale od ordinaria, siano essi con titolo ad eventuale congedo anticipato.

 

          Art. 992.

     Tutte le comunicazioni da farsi o da richiedersi dai comuni relativamente al servizio del reclutamento, tanto per gli uomini sotto le armi quanto per quelli in congedo illimitato, devono essere dirette al distretto di residenza dei militari, qualora questo sia diverso da quello di leva.

 

          Art. 993.

     I ruoli comunali sono compilati sulla base delle risultanze delle liste di leva, indicandovi le generalità, la specie dell'arruolamento (se volontario o di leva) e l'indirizzo della abitazione dei militari, escludendo però quelli che, prima della chiusura della leva, furono mandati rivedibili o riformati o comunque cancellati, e comprendendovi invece i militari arruolati mentre risiedevano all'estero.

     I militari, che all'atto dell'arruolamento dinanzi agli organi di leva, abbiano dichiarato di risiedere in comune diverso da quello di leva, debbono essere iscritti nel ruolo del comune di residenza, e quindi cancellati da quello del comune di leva.

     I distretti devono, a riguardo dei militari che abbiano fatto l'accennata dichiarazione, scambiarsi le opportune comunicazioni.

 

          Art. 994.

     La compilazione del ruolo comunale di ciascuna classe deve essere iniziata appena compiute le operazioni di ciascuna leva, vale a dire dopo il giorno in cui ha luogo l'apertura della sessione della leva successiva, e deve essere portata a termine entro un mese da tale data.

     L'iscrizione dei nomi nei ruoli deve farsi seguendo l'ordine alfabetico.

 

          Art. 995.

     Tutti i militari devono essere iscritti nei ruoli comunali della classe dell'anno in cui sono nati.

     Le variazioni matricolari che si verifichino, a riguardo dei militari, dopo la chiusura della leva della loro classe ma prima del loro congedamento, come pure quelle che si verifichino successivamente al congedamento, e durante il tempo in cui essi si trovano in congedo illimitato (eccettuati quindi i dati matricolari di cui al successivo articolo che debbono essere quindi rilevati direttamente dai comuni) devono essere comunicate dai comandanti dei distretti, mediante invio di elenco conforme all'allegato 59, ai capi dei comuni di residenza dei militari compresi nella circoscrizione del distretto.

 

          Art. 996.

     All'atto del congedamento di ogni classe, i comuni devono completare i ruoli con la indicazione del numero di matricola e con le variazioni relative alla data del congedamento e al corpo che lo ha effettuato, avvalendosi dei fogli di congedo illimitato, che debbono essere presentati dai militari congedati, per l'apposizione del visto.

     A tal fine gli uffici comunali, per poter procedere ad una bene regolata e ordinata trascrizione sui ruoli dei dati stessi sono autorizzati a ritirare ai militari il foglio di congedo illimitato, rilasciando loro regolare ricevuta da staccarsi da un registro a madre e figlia, conforme all'allegato 60 con l'indicazione del giorno in cui dovranno presentare per ritirare il documento, fornito del visto del capo del comune.

 

          Art. 997.

     I ruoli devono contenere le sole indicazioni specificate nell'articolo seguente, occorrenti ai comuni per le pratiche di loro competenza in ordine alla chiamata alle armi: essi sono mantenuti al corrente mediante le comunicazioni che i capi dei comuni riceveranno dai distretti.

     Ad ogni modo, i capi dei comuni potranno sempre rivolgersi ai distretti militari per avere quelle altre notizie o informazioni che a loro occorressero sia per gli uomini sotto le armi che per quelli in congedo illimitato.

 

          Art. 998.

     I comandi di distretto, nel compilare l'elenco conforme all'allegato 59 devono tener presente che:

     a) vi si devono iscrivere a mano a mano tutti i militari, per i quali nel corso del trimestre, occorre eseguire qualcuna delle variazioni che giusta le norme seguenti, devono trascriversi sui ruoli comunali;

     b) i militari debbono essere iscritti col cognome, nome e paternità e per ciascuno deve indicarsi con precisione, il corrispondente numero di matricola;

     c) nella colonna delle variazioni, queste devono essere apposte con le identiche succinte formule che debbono figurare sul ruolo stesso quali sono indicate nelle seguenti lettere f e h);

     d) per i militari che, per qualsiasi ragione, non si presentarono alla chiamata generale della classe, devono annotarsi le variazioni relative a questa loro mancata presentazione, ed all'eventuale regolarizzazione della posizione di disertore o di mancante alla chiamata;

     e) per i militari che abbiano conseguito il grado di ufficiale nell'esercito, i comandi dei distretti devono far cenno di questa variazione;

     f) deve omettersi qualsiasi annotazione circa i militari che risposero regolarmente alle singole chiamate: ma vi si devono indicare tutte le notizie relative alla dispensa dalle chiamate stesse od alla mancata presentazione dei militari, con le formule seguenti:

     "dispensato perché all'estero";

     "rimandato dalla chiamata del ....... a quella successiva";

     "mancante alla chiamata del .........";

     g) per i militari ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio, e ritornati in Italia dopo il trentaduesimo anno di età, devesi indicare:

     "rimpatriato dopo il trentaduesimo anno, dispensato dalla ferma";

     h) nella colonna variazioni devono riportarsi anche le variazioni relative alla cancellazione dai ruoli con la formula:

     "cancellato perché .............", completata, a seconda dei casi, come segue:

     trasferito nella regia marina;

     trasferito nella regia aeronautica;

     riformato;

     espulso dall'esercito;

     straniero;

     morto.

 

          Art. 999.

     Le comunicazioni di cui al precedente articolo sono fatte trimestralmente tanto per i militari sotto le armi che per quelli in congedo illimitato.

     In principio dell'elenco trimestrale, i distretti devono annotare, ove ne sia il caso, le variazioni riferentisi ai trimestri precedenti con la dizione: "variazioni omesse od arretrate".

     Qualora non vi siano variazioni da comunicare, i distretti stessi devono astenersi dal trasmettere l'elenco, ma in principio del primo elenco da rimettere devono dichiarare: "Nel ............. trimestre del corrente anno nessuna variazione".

 

          Art. 1000.

     I capi dei comuni, non appena ricevuto l'elenco allegato 59, fanno trascrivere esattamente sui rispettivi ruoli matricolari tutte le variazioni in esso indicate.

     Essi restituiscono poi l'elenco, con la dichiarazione della eseguita trascrizione, munita della loro firma e di quella del segretario comunale, al comando del distretto, il quale deve conservare gli elenchi, in tal modo restituiti, distinti per comune ed in ordine di data.

 

          Art. 1001.

     I comandanti dei distretti, allorquando ricevono dai capi delle amministrazioni comunali di cui all'art. 972 dei militari in congedo illimitato che hanno cambiato residenza, avvisano i comandanti dei distretti nei cui territori si trovano i comuni della nuova residenza dei militari.

     I comandanti stessi autorizzano i capi dei comuni a fare nei ruoli matricolari le annotazioni corrispondenti. I capi dei comuni delle residenze abbandonate trasmettono a quelle dei comuni delle residenze nuove un elenco contenente le indicazioni scritte sul ruolo matricolare comunale, perché siano trascritte nel ruolo dei comuni stessi.

     In caso di chiamata alle armi limitata a militari di alcuni comuni, non potranno effettuarsi annotazioni di cambio di residenza fino a che la chiamata non abbia avuto luogo.

 

          Art. 1002.

     Il primo giorno di ogni trimestre i capi dei comuni trasmettono al comandante del distretto un elenco, conforme all'allegato n. 61, dei militari in congedo illimitato, morti nel rispettivo comune nel trimestre precedente, unendovi i certificati di morte: il comandante fa cancellare i militari stessi dai propri ruoli e ne propone, se del caso, la cancellazione al comando del distretto militare di leva.

     Detto elenco deve essere trasmesso anche se negativo.

 

          Art. 1003.

     I comandanti di distretto danno notizie ai capi dei comuni della data in cui ciascuna classe di leva è stata prosciolta definitivamente dal servizio. I capi dei comuni fanno apporre la data medesima sul frontespizio dei ruoli rispettivi.

 

          Art. 1004.

     I comandi di distretto devono vigilare assiduamente a che i ruoli matricolari comunali siano tenuti al corrente.

     Se qualche comune ritardi a restituire un elenco (allegato 59) i distretti si assicurano, a mezzo del competente comando ufficiale dell'arma dei CC.RR., che le variazioni in esso contenute siano state trascritte nei detti ruoli; e per i comuni i quali diano prova di abituale trascuratezza nella tenuta dei ruoli stessi, riferiscono ai comandi di zona militare, i quali a loro volta prendono gli opportuni accordi col prefetto della provincia, affinché il riscontro e l'aggiornamento dei ruoli siano eseguiti presso il distretto ed a cura del personale del distretto medesimo, con lavoro straordinario da retribuirsi dal comune.

     Anche indipendentemente dai casi sopraindicati, i comandi di distretto potranno richiedere saltuariamente in comunicazione ai capi dei comuni qualche volume dei ruoli matricolari.

     Dei rilievi fatti e dei provvedimenti presi deve essere tenuto informato il ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa).

 

Capo XXXI

 

RICHIAMI ALLE ARMI DEI MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO

 

Sezione 1ª

 

RICHIAMI PER ISTRUZIONE

 

          Art. 1005.

     I richiami alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato, vengono disposti, di volta in volta, per decreto reale che eventualmente determina pure la durata della istruzione.

     Il ministro per la guerra stabilisce il giorno in cui le chiamate debbono aver luogo.

 

          Art. 1006.

     Il richiamo alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato può avvenire mediante manifesto oppure per cartolina precetto.

     Quando il richiamo deve effettuarsi mediante manifesto i comandi di distretto, appena ricevuto l'ordine di richiamo fanno stampare il manifesto stesso compilato secondo il modello che viene di volta in volta stabilito dal ministero.

     Le copie del manifesto sono rimesse ai capi dei comuni a mezzo dell'arma dei carabinieri reali, con gli ordinari mezzi postali, e con invito a pubblicarli nel giorno che, secondo l'ordine del manifesto, è fissato dal manifesto stesso.

     La pubblicazione viene effettuata nei singoli comuni per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, facendone rimanere una copia affissa alla porta dell'ufficio comunale almeno fino a tre giorni dopo quello stabilito per il richiamo alle armi.

     Il manifesto serve di precetto personale per tutti i richiamati.

     I distretti spediscono subito un esemplare di esso al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa), ed inoltre ne inviano uno ai prefetti delle provincie interessate, uno al procuratore militare del Re Imperatore del rispettivo tribunale militare, munito della dichiarazione di pubblicazione in tutti i comuni della circoscrizione del distretto, e uno ai comandi legione dei CC.RR. e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

 

          Art. 1007.

     Se il richiamo avviene per cartolina precetto individuale le cartoline sono spedite dai distretti, per posta in piego raccomandato, ai singoli militari, secondo le norme in vigore.

     I militari, invitati a presentarsi con cartolina precetto, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.

 

          Art. 1008.

     Disposto il richiamo alle armi per istruzione, i militari compresi nella chiamata stessa non possono espatriare se non dopo compiuta l'istruzione.

 

          Art. 1009.

     Indetto il richiamo alle armi per istruzione, i distretti compilano, per ogni comune e per ogni classe, un elenco dei militari che hanno l'obbligo di rispondere al richiamo stesso, e lo inviano subito ai capi delle amministrazioni comunali rispettive, ai fini del regolare espletamento delle incombenze ad essi spettanti.

 

          Art. 1010.

     I comandi di distretto trasmettono ai corpi, presso i quali i militari richiamati devono prestar servizio, il primo esemplare del foglio matricolare dei militari stessi, accompagnati da un elenco nel quale sono indicati i comuni di residenza dei militari.

 

          Art. 1011.

     I militari che avessero conseguito un grado in corpi armati estranei al regio esercito, alla regia marina e alla regia aeronautica, non hanno diritto a rivestire il grado corrispondente nell'esercito, salvo quanto stabiliscono le vigenti disposizioni per i sottufficiali e graduati della regia guardia di finanza (regio decreto 7 giugno 1928, n. 1819).

 

          Art. 1012.

     I richiamati, che si trovano nel comune ove ha sede il corpo o reparto cui debbono presentarsi, si recano direttamente al corpo o reparto. Gli altri si presentano alle autorità del comune in cui dimorano, nelle prime ore del mattino del giorno indicato dal manifesto o dalla cartolina precetto.

 

          Art. 1013.

     Ai richiamati sono corrisposte le stesse indennità di viaggio spettanti agli iscritti (reclute), previste dal regolamento sulle indennità eventuali e successive modifiche.

 

          Art. 1014.

     I comandanti dei corpi cui affluiscono i richiamati devono assicurarsi dell'identità personale di ciascuno di essi.

     In caso di dubbio sulla identità personale, chiedono informazioni in via telegrafica al distretto cui ciascun militare appartiene o dichiara di appartenere.

 

          Art. 1015.

     I militari richiamati debbono essere accuratamente ed attentamente visitati al più presto dagli ufficiali medici dei corpi cui si presentano, e quelli fra essi che siano riconosciuti affetti da malattie od imperfezioni da renderli inabili al servizio debbono essere subito proposti per la rassegna.

     Quelli che siano affetti da malattie od imperfezioni di difficile accertamento debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, il quale deve pronunciarsi al più presto e proporre, ove occorra, gli inabili a rassegna, rinviando gli altri idonei al corpo.

     Coloro i quali, in queste rassegne, fossero riconosciuti abili al servizio militare, ma temporaneamente non in condizioni di prestarlo, sono rinviati in congedo.

 

          Art. 1016.

     Quando un richiamato, ricoverato in un ospedale militare, ne venga dimesso prima che abbia avuto termine l'istruzione, il direttore dell'ospedale stesso deve far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere subito servizio; in caso negativo il militare deve essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

 

          Art. 1017.

     Effettuato il rinvio in congedo dei militari di cui all'articolo precedente e ad ogni modo non più tardi dell'ottavo giorno, i centri di presentazione debbono comunicare ai distretti le variazioni avvenute nei richiamati.

     Al termine del periodo di richiamo, i comandanti dei corpi segnalano ai distretti, con la restituzione dei fogli matricolari, le variazioni e le eventuali correzioni da apportare ai fogli stessi.

 

          Art. 1018.

     Sono di massima dispensati dal richiamo alle armi per istruzione i militari che:

     a) ammalati, non possano presentarsi nei primi dieci giorni da quello stabilito per il richiamo. Per essi i distretti inviano però alle direzioni di sanità i certificati rilasciati da medici civili affinché le direzioni stesse possano procedere, nei casi dubbi, ad accertamenti diretti;

     b) presentatisi, fossero riconosciuti in condizioni tali di salute che li rendano temporaneamente inabili a prendere parte all'istruzione, ma che non costituiscano motivi di riforma;

     c) siano stati riconosciuti in modo permanente idonei ai soli servizi sedentari;

     d) per una ragione qualsiasi non abbiano compiuto almeno due mesi di effettivo servizio alle armi per essere considerati istruiti;

     e) abbiano diritto in caso di mobilitazione a dispensa, ritardo od esonero;

     f) comprovino con documenti autentici di dover dare esami per studio od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile rimandare ad altra epoca gli esami stessi;

     g) comprovino che nei tre mesi precedenti il giorno stabilito per il richiamo abbiano perduto uno dei genitori ovvero la moglie;

     h) appartengano all'epoca del richiamo, alla milizia nazionale, forestale, portuaria, stradale, confinaria, ferrovia e postelegrafonica;

     i) siano in servizio permanente o nei quadri della M.V.S.N.;

     l) appartengano al corpo degli agenti di pubblica sicurezza (allievi compresi) metropolitani, al corpo di polizia dell'Africa italiana, al corpo degli agenti di custodia alle carceri, o al reparto speciale della M.V.S.N., all'ufficio speciale riservato alla presidenza del consiglio dei ministri, al corpo dei vigili del fuoco (permanenti o volontari da oltre sei mesi);

     m) abbiano compiuto un periodo di richiamo superiore ad un mese per qualsiasi motivo, negli ultimi tre anni;

     n) siano stati congedati dopo aver compiuti gli obblighi di servizio volontariamente assunti nel regio corpo truppe libiche (circ. G.M. 1926, art. 29, terzo comma) e nelle legioni libiche della M.V.S.N. (circ. 714 G.M. 1929, art. 9 terzo comma);

     o) siano alloglotti;

     p) abbiano alla data del richiamo, comunque, in corso, pratica relativa alla nomina ad ufficiale di complemento;

     q) siano stati congedati dal servizio di leva da meno di tre anni;

     r) abbiano altro fratello alle armi, anche se in servizio volontario (compresa regia marina, regia aeronautica, M.V.S.N. - quadri permanenti e corpo di polizia dell'Africa italiana);

     s) siano residenti all'estero, nell'Africa italiana, nelle isole dell'Egeo, o in Albania;

     t) siano detenuti o si trovino al confino di polizia in base all'art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773);

     u) risultino imbarcati su navi mercantili;

     v) partecipino alle esercitazioni con i battaglioni CC.NN. quando anche per questi abbiano luogo all'epoca del richiamo, tali esercitazioni [1].

Note:

[1]. La circolare di richiamo preciserà però, volta a volta, se tutti, o quali di detti casi danno diritto a dispensa.

 

          Art. 1019.

     I militari che per infermità non potessero assolutamente rispondere al richiamo, sono tenuti a giustificare al comandante del distretto dal quale dipendono tale impossibilità mediante certificato medico vistato dal capo del comune con l'obbligo di presentarsi al corpo o reparto non appena siano guariti.

     Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di dieci giorni, ed in base ad essa, i militari saranno rinviati a norma dell'art. 1018.

     Quelli invece che sono affetti da malattia od imperfezione che non impediscano il viaggio o siano di difficile accertamento sono obbligati a presentarsi, perché siano constatate le loro condizioni fisiche e, ove occorra, siano proposti a rassegna.

     I comandanti di distretto, a mezzo dell'arma dei carabinieri reali, devono fare accertare il vero stato di salute di quei militari che per infermità non si siano presentati sotto le armi e, se questi non risultino veramente affetti da malattia che impedisca in modo assoluto la loro presentazione, dispongono perché, a cura dell'arma stessa, siano diretti subito al corpo.

 

          Art. 1020.

     Per i militari i quali non possono rispondere al richiamo perché detenuti, i comandanti di distretto debbono verificare se si trovino nei casi previsti dagli art. 471 e 472 del presente regolamento (parte prima) e, nell'affermativa, debbono proporli subito al ministero per la espulsione dall'esercito, o procedere direttamente.

 

          Art. 1021.

     Compiuta l'istruzione, i militari sono rinviati in congedo illimitato e viene loro restituito il foglio di congedo dopo che dai corpi vi siano state apposte le annotazioni relative alla compiuta istruzione.

 

          Art. 1022.

     I distretti dovranno prontamente informare delle dispense concesse i corpi o reparti, cui i militari stessi si sarebbero dovuti presentare, onde sia ad essi nota la causa della mancata presentazione alle armi, compresa quella per malattia od altro.

 

          Art. 1023.

     Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di corpo o reparto trasmette ai distretti interessati un elenco nominativo dei militari che, senza giustificato motivo, non risposero al richiamo.

 

          Art. 1024.

     I militari già mancanti al richiamo, dopo il proscioglimento dal servizio della loro classe, continuano ad essere dimostrati sul registro dei mancanti, sino a che non venga sistemata la loro posizione.

 

          Art. 1025.

     Quindici giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari compresi nel richiamo alle armi per istruzione, i comandanti di deposito trasmettono al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) un resoconto numerico del risultato del richiamo.

     Non più tardi del 10 gennaio successivo, i distretti militari trasmettono inoltre al ministero un prospetto numerico complessivo dei militari effettivamente denunciati ai tribunali il 31 dicembre precedente, quali mancanti senza giustificato motivo.

 

          Art. 1026.

     I comandanti di difesa, entro quindici giorni dal termine di ciascun richiamo, riferiscono al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) pel tramite del corpo d'armata, sul modo con cui si è effettuata la presentazione sia ai comuni, sia ai centri di presentazione, segnalando in modo particolare gli inconvenienti che fossero stati rilevati.

 

Sezione 2ª

 

RICHIAMI PER MOBILITAZIONE

 

          Art. 1027.

     Emanato il regio decreto di richiamo alle armi delle classi in congedo illimitato, il ministro per la guerra dirama alle autorità militari, ai prefetti ed alle autorità diplomatiche e consolari l'ordine di mobilitazione dandone comunicazione per conoscenza al ministero degli affari esteri (D.I.E.).

     I prefetti lo diramano, a loro volta, telegraficamente, o per espresso, quando manchi la comunicazione telegrafica, agli intendenti di finanza ed ai capi delle amministrazioni comunali delle rispettive provincie ed alle autorità interessate.

     Le autorità che ricevono l'ordine di mobilitazione devono immediatamente accusarne ricevuta per la stessa via per la quale è loro pervenuto, riproducendo nella ricevuta letteralmente l'ordine quale fu loro spedito.

 

          Art. 1028.

     I manifesti per il richiamo alle armi dei militari in congedo, da affiggersi non appena indetta la mobilitazione e nei quali sono stabiliti il termine od i termini entro cui i richiamati debbono presentarsi, sono preparati e stampati sino dal tempo di pace e diramati dal ministero ai distretti nel numero occorrente per l'affissione in tutto il rispettivo territorio.

     I capi dei comuni sedi di distretto militare ricevono questi manifesti direttamente dal comando del distretto stesso; gli altri li ricevono per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

 

          Art. 1029.

     I capi dei comuni, appena ricevuti i pieghi contenenti i manifesti provvedono per l'immediata affissione dei medesimi ed a che non vengano staccati o guastati, e procurano con tutti i mezzi a loro disposizione, che sia data la massima pubblicità all'ordine del richiamo alle armi.

     I richiamati che si trovano all'estero sono avvisati a cura delle autorità diplomatiche e consolari ed a tale scopo il ministero della guerra, nel comunicare ad esse l'ordine di mobilitazione, indica le classi che debbono rispondere al richiamo alle armi.

     In ogni caso però la sola pubblicazione dei manifesti nei comuni a cui si riferisce il richiamo, obbliga i militari richiamati a presentarsi, siano essi nel regno, siano all'estero.

 

          Art. 1030.

     Il richiamo alle armi per mobilitazione può anche avvenire con sola cartolina precetto.

     I militari, in tal caso, hanno l'obbligo di presentarsi nel termine loro assegnato anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.

 

          Art. 1031.

     I militari che per infermità fossero nell'assoluta impossibilità di rispondere al richiamo, sono tenuti a giustificare presso il distretto cui appartengono tale impossibilità, mediante certificato medico, confermato dal comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, cui spetta assicurarsene sotto la sua personale responsabilità.

     Protraendosi la malattia il certificato medico, confermato nel modo di cui sopra, dovrà essere rinnovato di dieci in dieci giorni.

 

          Art. 1032.

     I comandanti di distretto militare ed i comandanti locali dell'arma dei carabinieri reali devono constatare lo stato di salute dei militari di cui all'articolo precedente.

     Non appena essi siano in stato di viaggiare, saranno fatti partire per raggiungere, secondo i casi, il corpo od un ospedale militare.

 

          Art. 1033.

     I militari in congedo illimitato, i quali credono di essere divenuti inabili al servizio, hanno ugualmente obbligo di presentarsi salvo gli eventuali ulteriori accertamenti sanitari.

 

Capo XXXII

 

SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI

 

Sezione 1ª

 

OMESSI

 

          Art. 1034.

     Gli individui che ai termini dell'art. 182 della legge sono ritenuti colpevoli di essersi sottratti alla leva, devono, dall'autorità che ha scoperta la loro omissione, essere subito segnalati all'ufficio di leva con rapporto particolareggiato nel quale verrà esposto specialmente se vi siano indizi che la detta omissione si avvenuta per dolo o raggiri.

 

          Art. 1035.

     L'ufficio di leva, ricevuto il rapporto di cui all'articolo precedente, provvede immediatamente perché l'omesso segnalato sia aggiunto sulle liste di leva in corso, e sia precettato a presentarsi in un determinato giorno innanzi al consiglio di leva, convocato, ove occorra, in seduta straordinaria.

     Se l'iscritto non si presenta senza giustificato motivo, viene dichiarato renitente.

     Uguali provvedimenti devono essere adottati per gli omessi che si presentino spontaneamente dopo la chiusura della leva della propria classe.

 

          Art. 1036.

     Il consiglio di leva, intese le giustificazioni ed apprezzati i fatti, giudica se l'omesso debba essere considerato reo o no di essersi sottratto alla leva ovvero se egli sia indiziato di omissione dolosa a senso dell'art. 183 della legge.

     Nei due primi casi il consiglio dispone perché l'omesso sia sottoposto a visita e, se idoneo, arruolato e avviato alle armi se la classe cui appartiene sia stata chiamata alle armi. Agli effetti però dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 252 e 253, a seconda del giudizio sulla reità emesso dal consiglio.

     Nel terzo caso, il quale si verifica soltanto quando risultino fondati indizi che la omissione nelle liste di leva sia avvenuta per frode o raggiri, il consiglio di leva determina che l'omesso ed i complici, se ve ne siano, vengano denunciati all'autorità giudiziaria militare riservandosi poi di provvedere agli effetti della leva dopo che sarà stato definito il relativo procedimento penale.

 

          Art. 1037.

     Qualora l'individuo, segnalato all'ufficio di leva come omesso, non sia più, per ragione di età, obbligato al servizio militare viene subito aggiunto sulle liste della leva in corso e il consiglio di leva, ove non risultino indizi del reato di omissione dolosa del detto individuo, pronuncia, senza che occorra la visita dell'individuo di cui si tratta, una decisione dalla quale risulti che lo stesso non ha più obbligo di servizio militare.

     Se invece risultano indizi del reato di omissione dolosa, il consiglio di leva, nel prendere la decisione predetta, determina che l'omesso sia denunciato all'autorità giudiziaria militare in conformità dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 1038.

     L'esito dei processi per omissione dolosa deve essere fatto conoscere dall'autorità giudiziaria militare all'ufficio provinciale di leva competente, mediante la trasmissione di una copia autentica della relativa sentenza od ordinanza, nel termine di trenta giorni.

     A sua volta l'ufficio provinciale di leva ne dà subito partecipazione al ministero della guerra, inviando copia della sentenza od ordinanza.

     Quando gli individui condannati abbiano appellato l'ufficio provinciale di leva ne informa il ministero della guerra.

 

          Art. 1039.

     Se gli omessi denunciati all'autorità giudiziaria militare sono assolti, il consiglio di leva prende in esame le cause delle omissioni e provvede poi a loro riguardo in conformità degli art. 1036 (secondo comma) e 1037 (primo comma).

 

          Art. 1040.

     Se gli omessi denunciati vengono, invece, condannati, saranno, scontata la pena, ammoniti dall'autorità giudiziaria militare dell'obbligo che hanno di presentarsi al consiglio di leva per sistemare la loro posizione.

     La stessa autorità giudiziaria poi, alcuni giorni prima del rilascio dei condannati, ne darà avviso all'ufficio provinciale di leva affinché questo provveda a farli accompagnare nel luogo ove debbono subire la visita, e affinché tale visita abbia luogo subito, al loro arrivo. Il consiglio provvede a loro riguardo in conformità degli art. 1036 e 1037 per quanto riguarda la visita e l'eventuale arruolamento, escludendogli in ogni caso dall'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

 

          Art. 1041.

     Se, per una circostanza qualsiasi, non abbia avuto luogo la presentazione al rispettivo consiglio di leva degli individui che hanno espiato la pena, o il consiglio stesso non abbia potuto riunirsi subito e deliberare sulla sorte dei medesimi, saranno questi intimati a presentarsi in altro determinato giorno, e, laddove non si presentassero senza giustificativi motivi, saranno dichiarati renitenti.

 

          Art. 1042.

     Le decisioni sono dagli uffici di leva fatte conoscere al capo del comune rispettivo perché faccia l'analoga annotazione sulla lista di leva in cui gli omessi furono aggiunti.

 

Sezione 2ª

 

SOSTITUZIONE FRAUDOLENTA DI PERSONA

 

          Art. 1043.

     La denuncia per il reato di sostituzione fraudolenta di persona viene fatta dagli uffici di leva in seguito a decisione del consiglio o commissione mobile qualora la sostituzione sia avvenuta davanti agli stessi; viene invece fatta dai comandanti dei corpi o dei distretti militari quando siasi verificata ai corpi o ai distretti.

 

          Art. 1044.

     L'esito dei processi come sopra iniziati, viene fatto conoscere nel modo indicato dall'art. 1038 dall'autorità giudiziaria militare agli uffici provinciali di leva, ai comandanti di corpo o distretto, secondo che la denuncia sia stata fatta dagli uni o dagli altri.

 

          Art. 1045.

     Per le sostituzioni denunciate come avvenute presso i consigli o le commissioni mobili di leva, se l'iscritto, imputato di essersi fatto sostituire, è stato assolto dalla accusa perché non provato il fatto della sostituzione, il consiglio conferma la decisione già presa a di lui riguardo.

     Se l'assoluzione dell'accusa ha avuto luogo perché sebbene provata la sostituzione, l'autorità giudiziaria militare non ha riconosciuto l'iscritto colpevole della sostituzione stessa, l'ufficio di leva intima all'iscritto il presentarsi in un determinato giorno, davanti al consiglio di leva.

     In tale giorno il consiglio adunato, ove occorra, in seduta straordinaria revoca anzitutto la decisione presa sul conto dell'individuo che si è presentato in luogo del vero iscritto, e quindi sottopone quest'ultimo a visita e, trovatolo abile, lo arruola ammettendolo a fare valere i titoli all'eventuale congedo anticipato esistenti durante la sessione della leva della sua classe o sorti posteriormente per modificazione di famiglia durante il periodo in cui egli avrebbe dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

     La durata però della sua ferma effettiva deve ragguagliarsi a quella che egli avrebbe dovuto compiere se fosse stato arruolato a suo tempo. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nella decisione.

     Se l'iscritto viene arruolato, deve essere avviato alle armi con la prima chiamata di reclute, se la classe cui appartiene trovisi già alle armi o sia stata congedata.

     Ove l'iscritto non si presenti al consiglio senza giustificato motivo è dichiarato renitente.

 

          Art. 1046.

     L'iscritto condannato per il reato di sostituzione fraudolenta di persona avvenuta davanti al consiglio od alla commissione mobile di leva, deve, dopo scontata la pena, presentarsi al consiglio di leva, per i provvedimenti che ne conseguono.

     Per assicurare tale presentazione verranno osservate le prescrizioni degli art. 1040 e 1041.

     Il consiglio di leva, convocato, ove occorra, in seduta straordinaria, procede alla visita dell'iscritto predetto e, se idoneo, lo arruola e lo incorpora subito.

     Qualora poi l'iscritto non si presenti al consiglio di leva senza giustificare l'impedimento viene dichiarato renitente.

 

          Art. 1047.

     Se la sostituzione è stata denunciata come avvenuta presso un distretto militare o un corpo e l'imputato è stato assolto dall'accusa perché non provato il fatto della sostituzione, non occorre prendere a suo riguardo alcun provvedimento.

     Se invece l'assoluzione dalla imputazione ha avuto luogo perché, sebbene provata la sostituzione, l'autorità giudiziaria militare non ha riconosciuto l'imputato colpevole della sostituzione stessa, il comandante del corpo o del distretto militare, ricevuta la partecipazione di cui all'art. 1044, si rivolgono, il primo per mezzo del comandante del distretto, e questo direttamente, al capo del comune cui appartiene il detto individuo, perché gli intimi di costituirsi al distretto entro un termine di tempo da stabilirsi dal comandante del distretto stesso, a seconda delle circostanze, ma che non potrà essere maggiore di giorni quindici.

     Trascorsi poi altri cinque giorni oltre il termine di cui sopra senza che l'individuo precettato siasi presentato, egli deve essere dichiarato disertore.

 

          Art. 1048.

     L'individuo condannato per essersi fatto fraudolentemente sostituire nel servizio, posteriormente al suo arruolamento, deve, dopo scontata la pena, costituirsi al comandante del distretto militare cui appartiene per fatto di leva, e a cura di questi sarà provveduto per la sua assegnazione ad un corpo.

     Qualora non si presenti, sarà dichiarato disertore.

 

          Art. 1049.

     Il militare condannato per il reato di sostituzione fraudolenta di persona è escluso dall'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

 

          Art. 1050.

     Il servizio prestato dal sostituente non può essere tenuto in conto a favore del sostituto; per cui questi, o sia condannato o sia assolto, deve compiere la sua ferma.

 

          Art. 1051.

     Nel caso che la sostituzione fraudolenta sia avvenuta presso i consigli o le commissioni mobili di leva ma sia però stata soltanto scoperta ai distretti militari o ai corpi, i comandanti di questi denunciano il fatto all'autorità giudiziaria militare e del risultato del processo informano a suo tempo l'ufficio di leva trasmettendogli tutte le carte relative affinché esso possa promuovere le decisioni di competenza del consiglio di leva.

 

Sezione 3ª

 

PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O INFEDELI AGLI ORGANI DI LEVA - CARPITE AMMISSIONI ALL'EVENTUALE CONGEDO ANTICIPATO - INDEBITE CANCELLAZIONI DALLE LISTE DI LEVA

 

          Art. 1052.

     Ogni qualvolta consti della produzione, nell'interesse di un iscritto, di documenti falsi o infedeli, il consiglio di leva deve disporre opportune indagini, per mezzo dell'ufficio di leva, e qualora da esse risulti indizio del reato di falso, deve fare denuncia degli indiziati, per mezzo dello stesso ufficio di leva dell'autorità giudiziaria militare, trasmettendole, insieme con i documenti incriminati, una relazione sulla falsità rilevata, affinché promuova il procedimento penale del caso.

     Qualora la produzione di documenti falsi o infedeli si verifichi presso la commissione mobile, questa deve riferirne subito per mezzo del commissario al consiglio di leva, senza prendere alcun provvedimento.

 

          Art. 1053.

     Il consiglio di leva tiene sospesa ogni deliberazione intorno all'iscritto denunciato finché non sia intervenuta una sentenza definitiva a suo riguardo. Se tale sentenza non sia pronunciata prima della chiusura della leva in corso, l'iscritto deve essere rimandato alla leva successiva.

 

          Art. 1054.

     Qualora dalle indagini prescritte dall'art. 1052 non risulti indizio del reato di falso, il consiglio di leva fa intimare all'iscritto di presentarsi in un determinato giorno dinanzi al consiglio stesso, il quale adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, lo sottopone a visita e, trovandolo abile, lo arruola.

     In pari tempo esso deve determinare se, a proprio giudizio, l'iscritto o la persona cui spetta richiedere i benefici di ferma, abbia fatto uso sciente di documenti falsi o infedeli, per applicare, in caso affermativo, la sanzione amministrativa di cui all'art. 181 della legge, con l'esclusione dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

 

          Art. 1055.

     L'esito dei processi intentati ai sensi dell'art. 1052 deve essere fatto conoscere dall'autorità giudiziaria militare al competente ufficio di leva il quale ne dà comunicazione al consiglio di leva.

 

          Art. 1056.

     Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, il consiglio di leva, se l'iscritto è stato prosciolto dall'accusa di falso deve provvedere in conformità dell'art. 1054.

 

          Art. 1057.

     L'iscritto condannato per falsità materiale o per uso sciente di documenti falsi deve, scontata la pena, presentarsi al consiglio di leva; nel qual caso debbono osservarsi le presentazioni di cui agli art. 1040 e 1041.

     Detto iscritto viene dal consiglio di leva, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, sottoposto a visita e, se idoneo, arruolato. Ad esso devono essere applicate in ogni caso le sanzioni amministrative di cui all'art. 181 della legge, con l'esclusione dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

     Ove non si presenti sarà dichiarato renitente.

 

          Art. 1058.

     Delle decisioni pronunciate dal consiglio di leva deve essere data partecipazione dall'ufficio di leva ai corpi dei comuni a cui gli iscritti appartengono per fatto di leva e dagli ufficiali delegati ai comandanti dei distretti militari mediante l'invio del foglio matricolare e caratteristico.

 

          Art. 1059.

     L'ufficio di leva, venendo in qualunque modo a cognizione che un militare abbia ottenuto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato o la cancellazione dalle liste di leva con documenti falsi o infedeli o per corruzione deve assumere le occorrenti informazioni, e riferirne al consiglio di leva il quale, ove dalle fatte indagini risulti indizio di reato, dispone che il militare sia denunciato dallo stesso ufficio di leva all'autorità giudiziaria militare e gli siano trasmessi i documenti prodotti e fornite le prove del reato.

 

          Art. 1060.

     L'esito dei procedimenti intentati in seguito alle domande di cui all'articolo precedente, deve essere comunicato dall'autorità giudiziaria militare agli uffici di leva competenti, i quali ne danno comunicazione al consiglio.

 

          Art. 1061.

     Nel caso che il militare sia assolto dall'imputazione di falso o di corruzione, il consiglio di leva, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, revoca la decisione di ammissione all'eventuale congedo anticipato, qualora il relativo titolo riconosciuto risulti insussistente. Qualora invece il titolo riconosciuto esista o ne esistano altri, la revoca e la esclusione dal beneficio dell'eventuale congedo anticipato è subordinata al giudizio che emetterà il consiglio di leva in conformità al secondo comma dell'art. 1054.

     Le revoche devono essere comunicate mediante il modello conforme all'allegato 16 al competente distretto militare, il quale provvede, se del caso, a precettare il militare per il compimento degli obblighi di ferma.

 

          Art. 1062.

     Nel caso che il militare sia condannato per i reati di cui all'articolo precedente, il consiglio di leva, quando il militare abbia scontato la pena inflittagli, revoca la decisione di ammissione all'eventuale congedo anticipato, mantenendo quella di arruolamento.

     Tale revoca dev'essere comunicata al competente distretto militare in conformità del secondo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 1063.

     L'individuo, assolto dall'imputazione di avere ottenuto la cancellazione dalle liste di leva con documenti falsi o infedeli o per corruzione, deve essere precettato nei modi stabiliti dall'art. 164 a presentarsi in un determinato giorno al consiglio di leva, il quale, adunato, se occorre, in seduta straordinaria, lo sottopone subito a visita, e, se idoneo lo arruola attenendosi per ciò che riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato e l'invio alle armi a quanto detto nell'art. 1045.

     Ove non si presenti al consiglio di leva sarà dichiarato renitente.

 

          Art. 1064.

     Ove l'iscritto sia condannato per il reato di cui all'articolo precedente, quando avrà scontata la pena inflittagli saranno osservate a suo riguardo le disposizioni contenute negli art. 1057 e 1058.

 

Sezione 4ª

 

COLPEVOLI PER MALATTIE PROCACCIATE, SIMULATORI DI INFERMITA' E COLPEVOLI DI AVER CARPITO DECISIONI DI RIFORMA O DI RIVEDIBILITA'

 

          Art. 1065.

     Quando un iscritto viene dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, a mente dell'art. 203, ritenuto colpevole di essersi procurato infermità od imperfezioni temporanee o permanenti per conseguire la riforma, il presidente, per mezzo dell'ufficio di leva, lo denuncia immediatamente con i suoi complici, se ve ne sono, all'autorità giudiziaria militare alla quale comunica un estratto delle informazioni assunte, nonché il parere del medico, che come perito presso il consiglio di leva, ha visitato l'iscritto.

 

          Art. 1066.

     L'iscritto di cui all'articolo precedente, se viene assolto, deve essere precettato secondo le norme stabilite dall'art. 164, a presentarsi in un determinato giorno dinanzi al consiglio di leva, il quale, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, lo sottopone a visita e, trovandolo abile, lo arruola ammettendolo a fare valere i titoli all'eventuale congedo anticipato. Egli deve essere avviato alle armi con la prima chiamata di reclute se la classe o contingente cui appartiene trovisi già alle armi o sia stata congedata.

     Qualora non si presenti al consiglio di leva il detto iscritto viene dichiarato renitente.

 

          Art. 1067.

     Se l'iscritto predetto viene condannato, devono essere applicate a suo riguardo le disposizioni di cui agli art. 1057 e 1058.

 

          Art. 1068.

     Le disposizioni degli art. 1065, 1066 e 1067 si applicano anche agli iscritti che vengono dal consiglio di leva riconosciuti colpevoli di avere simulato una malattia oppure una imperfezione fisica o intellettuale allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare.

 

          Art. 1069.

     Qualora venga notizia all'ufficio di leva che un iscritto ha ottenuto la riforma o la rivedibilità con mezzo fraudolento, lo stesso ufficio dispone gli accertamenti del caso e ove da essi risulti che nel fatto concorrono gravi indizi di colpa, ne riferisce al ministero, il quale, se lo ritenga opportuno, dispone che l'iscritto sia sottoposto a nuova visita.

     Non presentandosi e non giustificandone il motivo l'iscritto viene dichiarato renitente e arrestato come tale.

 

          Art. 1070.

     Il medico perito precede alla visita degli iscritti di cui al precedente articolo, ed ove li riconosca idonei al servizio, deve dichiarare se la loro idoneità si possa attribuire a trattamento medico cui posteriormente si fossero assoggettati.

     In caso affermativo il consiglio di leva revoca il provvedimento e arruola gli iscritti se trattasi di rivedibili; se, invece, trattasi di riformati li arruola solamente se non siano trascorsi due anni dalla riforma già pronunciata, che viene revocata, mentre se tale periodo di tempo sia già trascorso, lascia sussistere la precedente decisione di riforma.

     Quando invece siavi fondato motivo di credere che l'antecedente giudizio di inabilità o di rivedibilità sia stato ottenuto con frode, lo stesso medico compila analoga relazione, ed il presidente del consiglio, per mezzo dell'ufficio di leva, denuncia all'autorità giudiziaria militare l'iscritto siccome imputato di aver riportato una decisione di riforma, o di rivedibilità, per corruzione o per essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare, allegando alla denuncia, copia della relazione del perito medico.

 

          Art. 1071.

     All'iscritto assolto dal tribunale dall'imputazione di cui al precedente articolo, il consiglio di leva applica le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

 

          Art. 1072.

     L'iscritto condannato per il reato indicato dall'art. 1070 deve essere arruolato senz'altro dal consiglio di leva in base alla visita subita previa revoca della decisione di riforma o rivedibilità ed è escluso dall'ammissione all'eventuale congedo anticipato cui possa aver titolo.

     Egli deve imprendere servizio militare non appena abbia scontata la pena.

 

Sezione 5ª

 

RENITENTI

 

          Art. 1073.

     Conformemente all'art. 187 del testo unico delle leggi sul reclutamento è dichiarato renitente:

     a) l'iscritto che, senza legittimo motivo, non si presenta al consiglio di leva nel giorno fissato per l'esame personale ed arruolamento, od in quell'altro giorno cui fosse stato rimandato pel detto esame o che trovandosi all'estero non regola la sua posizione di leva nei termini fissati;

     b) l'iscritto, l'omesso, il riformato e il rivedibile, che, precettato a presentarsi per una delle disposizioni della legge o del presente regolamento davanti al consiglio di leva in un giorno determinato per essere sottoposto ad esame personale non si presenta, senza che provi di esserne stato legittimamente impedito.

 

          Art. 1074.

     Gli individui dichiarati renitenti durante il corso della sessione della leva chiamata, possono ottenere la revoca della dichiarazione di renitenza per decisione del consiglio o della commissione mobile di leva fino alla chiusura della sessione stessa nei seguenti casi:

     a) qualora comprovino di non aver potuto per un legittimo e giustificato motivo, presentarsi quando dovevano al detto consiglio.

     Se tale impossibilità a presentarsi durasse alla chiusura della sessione, gli individui di cui sopra sono rimandati alla leva successiva, in caso diverso debbono essere subito visitati ed arruolati;

     b) quando risulti che l'iscritto abbia chiesto in tempo utile la visita per delegazione;

     c) in tutti quegli altri casi nei quali si possa escludere intieramente il dolo o il proposito deliberato di sottrarsi agli obblighi di leva.

     Quelli poi dichiarati renitenti durante il periodo della leva chiamata, possono dal consiglio di leva ottenere l'annullamento della nota di renitenza nel modo e pei motivi suaccennati durante il corso del detto secondo periodo.

 

          Art. 1075. [3]

     Fermo restando quanto è stabilito dall'art. 460, e seguenti, per i renitenti residenti all'estero, e che rimpatriano dall'estero, è data facoltà ai Consigli di leva di cancellare in via amministrativa la nota di renitenza anche dopo la chiusura della leva per gli iscritti per i quali, vagliati tutti gli elementi e le circostanze del caso, i Consigli stessi ritengano che nel fatto della mancata presentazione a visita a tempo debito sia da escludersi il dolo o il deliberato proposito di sottrarsi agli obblighi coscrizionali o di ritardarne l'adempimento.

     Tutti coloro che a giudizio dei Consigli di leva non possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria a sensi dell'art. 188 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

     Gli iscritti cancellati dalle liste generali dei renitenti devono essere aggiunti sulle liste della leva in corso ed a loro riguardo si procederà - se del caso - o nel modo indicato dall'art. 164 oppure in quello indicato dall'art. 175 del presente regolamento.

 

          Art. 1076.

     Per gli iscritti, pei quali si venga ad accertare che, al tempo della loro dichiarazione di renitenza, trovansi alle armi quali volontari, oppure erano morti e ciò risulti da regolare atto di stato civile, la nota di renitenza, deve essere dichiarata dal consiglio di leva nulla o come non avvenuta.

 

          Art. 1077.

     Nei casi dubbi, i consigli o le commissioni mobili di leva riferiscono al ministero per provocare la decisone sulla cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza o sulla denuncia del renitente all'autorità giudiziaria militare.

 

          Art. 1078.

     I renitenti che hanno ottenuto l'annullamento della nota di renitenza, vanno trattati come iscritti obbedienti, e se si trovano in stato di arresto, devono essere rilasciati in libertà per decisione del consiglio di leva o della commissione mobile, né vanno ulteriormente denunciati al tribunale.

 

          Art. 1079.

     Gli uffici di leva devono annotare in apposito registro tutti gli iscritti cancellati dalle liste dei renitenti con l'indicazione del motivo della cancellazione comunque avvenuta.

 

          Art. 1080.

     Subito dopo chiusa la sessione delle leva chiamata devono essere compilate le liste generali e parziali dei renitenti (allegati 62 e 63).

     Sulle dette liste devono essere iscritti:

     in primo luogo: gli iscritti di leva anteriori e gli omessi dichiarati renitenti ai termini della lettera b) dell'art. 1073;

     in secondo luogo: gli iscritti della leva chiamata che siano stati dichiarati renitenti ai termini della lettera a) del detto articolo.

     I renitenti da iscriversi sulle dette liste sono soltanto quelli che risultino inquisiti per la renitenza nel giorno della chiusura della sessione della leva chiamata.

 

          Art. 1081.

     Dieci giorni dopo la chiusura di ciascuna sessione di leva, i commissari di leva fanno pubblicare nel capoluogo di provincia la lista generale dei renitenti per mezzo dell'autorità prefettizia.

     La lista viene, per copia conforme, trasmessa al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali.

     Le liste parziali dei renitenti vengono spedite ai capi dei comuni ai quali i renitenti suddetti appartengono per fatto di leva.

 

          Art. 1082.

     Nello stesso modo indicato nei due precedenti articoli deve essere provveduto, dopo la chiusura della leva, per i renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo di leva.

 

          Art. 1083.

     Per i renitenti all'estero, dichiarati renitenti nella seduta del 31 gennaio, se la sessione della leva per i residenti nel Regno è stata già chiusa e siano state pubblicate le liste generali dei renitenti nel regno, dovrà compilarsi una lista suppletiva da pubblicarsi dieci giorni dopo la data suddetta.

 

          Art. 1084.

     Ricevute le liste parziali, i capi dei comuni trascrivono i renitenti nel registro conforme all'allegato n. 64 e fanno pubblicare le liste stesse per copia nel loro comune.

     Dell'eseguita pubblicazione e della trascrizione nel registro suddetto, deve essere data assicurazione all'ufficio di leva.

 

          Art. 1085.

     I comandi dell'arma dei carabinieri reali in ciascun capoluogo di provincia, dopo la pubblicazione delle liste generali dei renitenti, diramano a tutti i comandi dipendenti, per la parte che li riguarda, gli elenchi nominativi dei renitenti appartenenti ai comuni compresi nella rispettiva giurisdizione.

     Se ai comandi suddetti risulti che un renitente trovisi domiciliato o residente fuori della propria giurisdizione ne informano immediatamente il comando dell'arma dei carabinieri reali competente per territorio comunicandogli tutte le informazioni che abbiano potuto raccogliere.

 

          Art. 1086.

     I renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale.

     Possono essere arrestati anche prima della pubblicazione della detta lista, per ordine scritto del presidente del consiglio o della commissione mobile di leva.

     L'ordine di arresto dovrà sempre essere emanato quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota e quando si tratti di iscritti di leve anteriori od omessi dichiarati renitenti ai termini della lettera b) dell'articolo 1073.

 

          Art. 1087.

     L'incarico di ricercare e di arrestare i renitenti è affidato agli agenti della forza pubblica.

 

          Art. 1088.

     I commissari di leva, una volta ogni semestre, o più spesso se occorra, verificano, col comandante locale dei carabinieri reali, se le liste generali esistenti presso quell'arma concordino con quelle esistenti negli uffici di leva, avvisando ai mezzi per la ricerca dei renitenti.

 

          Art. 1089.

     I capi dei comuni devono cooperare alla presentazione volontaria od all'arresto dei renitenti, fornendo, all'uopo, agli agenti della pubblica forza tutte le indicazioni atte a secondarne la ricerca.

 

          Art. 1090.

     L'atto d'arresto deve essere trasmesso in copia all'ufficio di leva, e, dopo che sarà stata riconosciuta l'identità personale dell'arrestato e la sua condizione di renitente, il commissario che ha la qualifica di capo ufficio o il commissario che lo sostituisce deve apporvi l'annotazione seguente:

 

"Il soprannominato N.N., risulta descritto sulla lista generale dei renitenti della classe

.......... del comune di .......... al n. ...........".

........ il ........ 19 ........

IL COMMISSARIO DI LEVA

 

     Se trattasi di renitenti, arrestati d'ordine del presidente del consiglio o della commissione mobile di leva ai termini dell'art. 1086 l'annotazione deve essere così formulata:

 

 

"Il soprannominato N.N., iscritto alla classe .......... del comune di .......... dichiarato

renitente il ...... è stato arrestato d'ordine del sottoscritto".

........ il ........ 19 ........

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA

O DELLA COMMISSIONE MOBILE

 

     La suddetta copia dell'atto di arresto deve essere, a suo tempo, unita all'atto di denuncia del renitente all'autorità giudiziaria militare.

 

          Art. 1091.

     I renitenti che si costituiscono spontaneamente alle autorità comunali, ai distretti o ai carabinieri reali, devono essere indirizzati all'ufficio di leva della provincia da cui dipendono per fatto di leva con atto da cui risulti la loro volontaria costituzione.

     Essi non hanno diritto ai mezzi di viaggio.

     L'atto di cui sopra deve essere redatto anche se i renitenti si costituiscano direttamente alla propria autorità di leva.

 

          Art. 1092.

     Qualora un renitente si presenti o venga tradotto al consiglio di leva di una provincia diversa da quella a cui appartiene per fatto di leva, deve esser visitato per delegazione.

     In tal caso il consiglio di leva redige d'ufficio il prescritto modello conforme all'allegato n. 23.

 

          Art. 1093.

     In qualunque tempo il renitente si costituisca spontaneamente o venga arrestato, deve essere subito sottoposto all'esame personale dal consiglio di leva espressamente riunito, e ciò quando anche, per ragione di età, appartenga ad una classe di leva che non abbia più alcun obbligo di servizio militare e debba essere senz'altro prosciolto ai termini dell'articolo 9 della legge, oppure, se riportata condanna, debba essere dichiarato escluso ai termini dell'art. 4 della legge stessa.

 

          Art. 1094.

     Qualora la detta visita non possa subito aver luogo ed il visitando sia un renitente presentatosi spontaneamente, questi deve essere munito del certificato di presentazione e contemporaneo precetto conforme all'allegato 65 e quindi essere senz'altro licenziato.

     Il renitente arrestato non può, per contrario, essere rilasciato in libertà, spettando esclusivamente all'autorità giudiziaria militare disporre in proposito, salvo il disposto dell'art. 1078.

 

          Art. 1095.

     I renitenti che vengono riconosciuti idonei al servizio militare sono arruolati. Sono anche ammessi all'eventuale congedo anticipato se comprovino di avervi titolo a norma delle disposizioni contenute nel capo VIII.

 

          Art. 1096.

     Le decisioni relative agli arruolati, pronunciate dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, devono essere partecipate al comandante del distretto militare per cura dell'ufficiale delegato per mezzo del foglio matricolare.

 

          Art. 1097.

     I renitenti arruolati appartenenti a classe o contingente già chiamato in servizio e per i quali sia stata decisa la denuncia all'autorità giudiziaria militare, appena pronunciata la decisione del consiglio o della commissione mobile, devono essere avviati sotto le armi, salvo che abbiano titolo a dispensa od esenzione dal servizio militare.

 

          Art. 1098.

     Le denuncie all'autorità giudiziaria militare devono essere fatte a cura degli uffici di leva. Esse devono essere individuali.

 

          Art. 1099.

     Per i renitenti arruolati e avviati sotto le armi nonché pei renitenti licenziati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, la denuncia si compie con la trasmissione dell'atto di denuncia, corredato dai voluti documenti, alla competente autorità giudiziaria militare.

     Pei renitenti in stato d'arresto, la denuncia si effettua col fare tradurre immantinente il detenuto davanti alla stessa, l'atto di denuncia corredato dei relativi documenti.

 

          Art. 1100.

     I documenti che devono essere uniti all'atto di denuncia sono:

     a) l'estratto della lista di leva relativo al denunciato;

     b) copia autentica della decisione del consiglio o della commissione mobile di leva che dichiara la renitenza;

     c) il processo verbale d'arresto o di presentazione spontanea;

     d) copia autentica dell'ultima decisione pronunciata dal consiglio di leva sul conto del denunciato.

 

          Art. 1101.

     L'ufficio di leva, nel denunciare all'autorità giudiziaria militare i renitenti, interessa l'autorità stessa finché siano sottoposti di urgenza e di preferenza al giudizio penale quei renitenti il cui diritto di ammissione all'eventuale congedo anticipato è subordinato a sentenza di assoluzione.

     I renitenti denunciati all'autorità giudiziaria militare devono essere iscritti in apposito registro conforme all'allegato 66.

 

          Art. 1102.

     Il consiglio di leva fa cancellare dalle liste generali dei renitenti:

     a) i renitenti denunciati all'autorità giudiziaria militare;

     b) i morti e tutti coloro per i quali sia stata disposta la cancellazione dalle liste di leva;

     c) gli individui che siano stati prosciolti dall'imputazione di renitenza o la cui renitenza sia stata annullata in applicazione degli art. 1075 e 1076.

     Eseguita la cancellazione, l'ufficio di leva ne dà avviso al capo del comune e al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, affinché la stessa cancellazione abbia luogo sulle liste dei renitenti che si trovano presso le dette autorità.

 

          Art. 1103.

     Ricevute le partecipazioni di cui al precedente articolo, i capi dei comuni cancellano i renitenti dalle liste del comune, ed in pari tempo provvedono perché vengano annotati sul registro conforme all'allegato n. 64 i cambiamenti occorsi nella situazione dei detti renitenti.

     Le decisioni pronunciate sul conto dei renitenti devono inoltre essere annotate anche sulle liste di leva tenute dal comune.

 

          Art. 1104.

     Gli uffici provinciali di leva si fanno di quando in quando rimettere dai capi dei comuni il registro di cui all'articolo precedente, per assicurarsi della regolare tenuta del medesimo.

     Esso deve poi essere normalmente presentato al commissario di leva in occasione della visita degli iscritti (art. 34).

 

          Art. 1105.

     L'autorità giudiziaria militare deve trasmettere agli uffici provinciali di leva copia delle sentenze, od estratti di esse, entro trenta giorni dalla loro emanazione. Tali copie devono portare in calce l'attestazione di passaggio o non, in cosa giudicata.

 

          Art. 1106.

     Ricevuta la sentenza, i commissari di leva ne prendono nota sulle liste di leva e sul registro conforme all'allegato n. 66 ed in pari tempo ne danno partecipazione ai capi dei comuni per le relative annotazioni sul registro conforme all'allegato n. 64 e sulle liste di leva.

     Delle sentenze definitive relative agli arruolati devono poi i commissari di leva avvertire i rispettivi comandanti di servizio, fornendo loro tutte le indicazioni necessarie per le variazioni da apporsi sul ruolo matricolare e cioè:

     l'autorità giudiziaria militare da cui emanò la sentenza;

     la data della sentenza e l'esito del giudizio, e, in caso di condanna, la durata della pena inflitta.

     I comandanti dei distretti danno comunicazione delle sentenze ai comandanti dei corpi dove prestano servizio i renitenti.

 

          Art. 1107.

     I renitenti condannati devono in ogni caso scontare la pena soltanto dopo che abbiano impreso servizio militare e siano stati, per qualunque causa, licenziati dalle armi.

     A tali effetti i comandanti di corpo, nel licenziare dalle armi i militari anzidetti, devono avvertire in pari tempo l'autorità giudiziaria militare che pronunciò la sentenza di condanna.

     Eguale partecipazione devono fare i detti comandanti, e quelli dei distretti, per quelli dei prefati militari che all'atto del loro licenziamento si trovino tuttavia sotto processo penale per reato di renitenza.

 

          Art. 1108.

     Spetta al presidente del consiglio di leva di denunciare al procuratore del Re Imperatore gli individui che fossero incorsi in alcuno dei reati di cui all'art. 191 della legge, informandone subito il ministero della guerra.

 

Sezione 6ª

 

MANCANTI AI RICHIAMI ALLE ARMI PER ISTRUZIONE

 

          Art. 1109.

     I militari in congedo illimitato i quali, venendo richiamati sotto le armi per istruzione, non si presentino, sono, a mente dell'art. 203 della legge, considerati mancanti al richiamo allo scadere dell'ottavo giorno successivo a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi.

 

          Art. 1110.

     I militari richiamati che giungessero al corpo con un ritardo non superiore ad otto giorni da quello stabilito, senza che giustifichino al comandante del corpo medesimo di non essersi potuti presentare nel tempo prescritto, sono puniti disciplinarmente, ma debbono egualmente prendere parte all'istruzione e rimangono sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli di ritardo.

 

          Art. 1111.

     Coloro che non si presentino o non giustificano la loro assenza entro il 31 dicembre dell'anno in corso saranno denunciati mancanti al richiamo con lo stesso giorno 31 dicembre.

 

          Art. 1112.

     Le denuncie saranno fatte dal comandante del distretto da cui dipende il militare mancante all'autorità giudiziaria militare nella cui giurisdizione trovasi il distretto stesso.

 

          Art. 1113.

     Se anche prima del 31 dicembre sopraindicato risultasse, dalle informazioni avute dall'autorità militare, sufficientemente provata la reità di alcuno dei mancanti e vi fosse ragione di ritenere che egli volesse sottrarsi alla giustizia, o per altre ragioni sembrasse opportuno di procedere contro di lui senza indugio, dovrà la predetta autorità darne partecipazione all'autorità giudiziaria militare per i provvedimenti di sua spettanza.

 

          Art. 1114.

     I militari già condannati in contumacia per assenza ad un richiamo i quali mancassero nuovamente a successivi richiami della stessa classe cui appartengono, sono dichiarati di nuovo mancanti, e contemporaneamente segnalati all'autorità giudiziaria militare.

 

          Art. 1115.

     I militari disertori latitanti non sono denunciati mancanti quando sia richiamata all'istruzione la classe cui appartengono.

 

          Art. 1116.

     La denuncia pei militari mancanti al richiamo deve essere accompagnata dalla copia del foglio matricolare e caratteristico del militare, nonché da tutti quegli altri documenti relativi alla mancanza che il comandante del distretto avrà potuto procurarsi.

 

          Art. 1117.

     I comandanti dei corpi o dei distretti presso i quali si presenti taluno dei mancanti, ne danno sollecito avviso al distretto al quale questi appartiene per residenza, trasmettendo tutti i documenti che avrà prodotto in sua discolpa.

 

          Art. 1118.

     Il militare di cui all'articolo precedente tanto se si presenta durante il periodo dell'istruzione, quanto se si presenta dopo, dovrà a cura dell'autorità cui si è presentato, previ accordi col comando del distretto di residenza, essere avviato ad un corpo stanziato possibilmente nella sede del tribunale militare che deve giudicarlo, o almeno in località non lontana. Sarà tenuto consegnato in caserma e di regola prenderà parte a tutti i servizi, pur rimanendo a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

     Della sua presentazione e del suo invio al corpo il competente tribunale militare dovrà essere informato a cura del comando del distretto.

 

          Art. 1119.

     L'autorità giudiziaria militare dovrà immediatamente iniziare il relativo procedimento.

     Il comandante del distretto, cui appartiene il militare, non trascurerà di ricercare tutte le informazioni che potranno sembrare opportune a provare o ad escludere la reità del militare, giovandosi a tal uopo del concorso dell'arma dei carabinieri reali o delle autorità municipali, per poi comunicarle di mano in mano, insieme con i documenti raccolti, al tribunale militare. Le richieste di informazioni dovranno essere sempre rivolte ai comandi dell'arma dei carabinieri reali retti da ufficiali.

     Per rendere più efficaci le ricerche, queste debbono essere iniziate subito dopo trascorso l'ottavo giorno dal richiamo.

 

Sezione 7ª

 

MANCANTI AI RICHIAMI PER MOBILITAZIONE

 

          Art. 1120.

     I militari in congedo illimitato richiamati alle armi per mobilitazione, i quali non rispondono al richiamo stesso, sono dichiarati disertori, secondo le disposizioni della legge penale militare.

     Quelli dei detti militari che si presentano spontaneamente o vengono tradotti dalla forza pubblica innanzi all'autorità militare dopo la dichiarazione di diserzione, sono senz'altro denunciati al tribunale militare all'atto dell'arresto o della presentazione.

     Per gli altri, invece, che non si presentassero o non fossero arrestati prima della mobilitazione saranno denunciati al tribunale militare entro il termine che sarà stabilito dal ministero della guerra.

 

          Art. 1121.

     Le denuncie di diserzione dovranno essere fatte, per tutti indistintamente, dal comandante del distretto, cui ciascun disertore appartiene, al tribunale militare, sotto la giurisdizione territoriale trovasi il distretto stesso.

     A tale uopo, i corpi debbono trasmettere al distretto, dieci giorni dopo quello stabilito pel primo arrivo dei militari, un elenco dei mancanti, tenendolo poi informato delle successive presentazioni.

 

          Art. 1122.

     I militari già denunciati al tribunale militare come mancanti ad un richiamo per istruzione, che non si presentassero in occasione del richiamo alle armi per mobilitazione della rispettiva classe, verranno denunciati come ogni altro disertore.

 

          Art. 1123.

     La denuncia deve essere corredata dalla copia del foglio matricolare e caratteristico del disertore, nonché di tutti i documenti che il militare avrà prodotto in sua discolpa, e di quegli altri che il comandante del distretto o del corpo si fosse procurati, valevoli a provare od escludere la reità del militare medesimo.

 

          Art. 1124.

     I comandanti dei corpi e dei distretti, presso i quali si presentino o vengano tradotti dalla forza pubblica militari disertori, disporranno perché ne sia subito informato il rispettivo distretto, trasmettendogli in pari tempo tutti i documenti che i militari avranno prodotto in loro discolpa.

 

Sezione 8ª

 

CONTRAVVENZIONE PER MANCATA NOTIFICAZIONE DI CAMBIO DI RESIDENZA E PER MANCATA PRESENTAZIONE ALLA CHIAMATA DI CONTROLLO

 

          Art. 1125.

     Per sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, che non abbiano ottemperato all'obbligo della notificazione del cambio di residenza, giusta l'art. 168 della legge, i comandi dei distretti militari di residenza redigono i verbali di contravvenzione conformi all'allegato 67, e ne danno partecipazione ai militari, inviando loro in piego raccomandato l'invito a presentarsi per la conciliazione, conforme all'allegato 68.

     Non conoscendo il preciso indirizzo dei militari, la partecipazione è fatta mediante affissione nell'albo pretorio dei comuni ove i militari si sono trasferiti.

 

          Art. 1126.

     Per i sottufficiali e militari di truppa mancanti alla chiamata di controllo senza giustificato motivo, i comandanti dei distretti elevano i verbali di contravvenzione conforme all'allegato 69, seguendo le norme di cui all'articolo precedente, e ne danno partecipazione ai contravventori mediante l'allegato 70.

 

          Art. 1127.

     La presentazione dei sottufficiali e militari di truppa per la conciliazione avviene:

     a) innanzi al comandante del distretto se risiedono nel comune dove ha sede il distretto;

     b) innanzi al capo del comune se risiedono in altro comune.

     In quest'ultimo caso il verbale di contravvenzione con la copia della eseguita partecipazione all'interessato, deve essere inviato al capo del comune con invito a restituirlo, a suo tempo, munito in calce del verbale di conciliazione, ovvero della dichiarazione di mancata presentazione del contravventore.

 

          Art. 1128.

     Se entro un mese dalla partecipazione, ovvero dall'affissione il sottufficiale o militare di truppa, non ha risposto all'invito o non ha acconsentito alla conciliazione, il comando del distretto invia il verbale al tribunale militare nella giurisdizione ove risiede.

 

          Art. 1129.

     I verbali di contravvenzione, relativi ai militari che risultino presentatisi in altri comuni, o morti, o mancanti per giustificato motivo, sono annullati.

 

          Art. 1130.

     Il reato del militare contravventore all'obbligo di notificare il cambiamento della propria residenza o di rispondere alla chiamata di controllo è estinto (in conformità dell'art. 6 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificato dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018), se egli paga al procuratore del registro entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda e presenta la relativa ricevuta all'autorità presso cui deve avvenire la conciliazione.

     Invece di tale ricevuta egli può presentare una cartolina vaglia dell'ammontare dell'oblazione, intestata al detto procuratore.

 

          Art. 1131.

     Il verbale di conciliazione è compilato in calce ai verbali di contravvenzione, ed è firmato tanto dall'autorità quanto dal contravventore. Se il contravventore è analfabeta, il verbale è da lui crocesegnato.

     Copia del verbale deve essere inviata all'intendenza di finanza della provincia per informazione.

 

          Art. 1132.

     Trascorsi i termini stabiliti dalla legge senza che sia avvenuta l'oblazione volontaria, il relativo verbale è trasmesso al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare nella cui giurisdizione ha sede l'autorità che ha elevato la contravvenzione.

     Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria militare, questa sola ha facoltà prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna di ammettere il contravventore, ove ne faccia richiesta, a fare oblazione, mediante pagamento al procuratore del registro, di una somma pari alla terza parte del massimo di quella stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento.

 

          Art. 1133.

     Il presidente del tribunale militare o un giudice relatore da lui delegato, su richiesta del procuratore militare del Re Imperatore, nei casi in cui sia intervenuta l'estinzione del reato giusta i precedenti articoli, può provvedere mediante decreto senza procedere a dibattimento, secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1147.

 

          Art. 1134.

     Scorsi due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, quando siano accertate la mancanza del pagamento dell'ammenda e la insolvibilità del condannato, il procuratore militare del Re Imperatore dispone la conversione della pena pecuniaria in reclusione militare col ragguaglio di un giorno per ogni cinquanta lire, o frazione di lire cinquanta.

     A tale effetto provvede a norma dell'art. 136 del codice di procedura penale comune.

 

          Art. 1135.

     In considerazione dello stato economico del condannato o della famiglia, può essere concesso che la pena pecuniaria sia scontata in più rate con le norme della tariffa penale.

 

          Art. 1136.

     I militari che, per non aver eseguito il pagamento della ammenda nei termini prescritti, sono soggetti alla conversione della pena a reclusione militare, possono chiedere la sostituzione della pena detentiva con la presentazione di un'opera a servizio dell'amministrazione militare.

     La domanda va diretta al procuratore militare del Re Imperatore del tribunale che ha pronunciata la condanna, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento di condanna, e deve contenere l'indicazione precisa delle proprie attitudini.

 

          Art. 1137.

     Il procuratore militare del Re Imperatore, ricevuta la domanda, sospende la esecuzione della pena della reclusione e, dopo aver richiesto all'autorità militare che precedette alla denuncia della contravvenzione la copia del foglio matricolare e caratteristico ed ogni altra informazione sui precedenti militari del condannato ed essersi informato, ove occorra, dei precedenti morali e politici del militare, decide sull'accoglimento o meno della domanda.

 

          Art. 1138.

     Il procuratore del Re Imperatore trasmetterà, entro cinque giorni dalla emissione, copia del provvedimento di cui all'articolo precedente all'autorità militare competente per l'esecuzione.

     L'autorità predetta, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento, farà pervenire al militare apposita notificazione contenente l'indicazione del giorno per l'inizio della prestazione dell'opera.

     La presentazione d'opera dei militari di truppa non dovrà mai riguardare lavori d'ufficio.

 

          Art. 1139.

     Il militare, che abbia ottenuto di sostituire alla reclusione la prestazione d'opera, è, nel periodo d'esecuzione di essa soggetto alla legge penale militare e alla disciplina militare, come se fosse richiamato in servizio.

     Nessuna retribuzione potrà essergli corrisposta nè in natura nè in denaro.

 

          Art. 1140.

     Qualora l'opera sostituita non venisse per qualsiasi motivo in tutto o in parte, eseguita, sarà ripristinata la pena della reclusione in ragione del mancato adempimento, e ciò senza pregiudizio della altre sanzioni cui il militare medesimo fosse andato soggetto.

     Il ripristino della pena della reclusione sarà pronunciato dal procuratore militare del Re Imperatore dietro rapporto dell'autorità militare incaricata della sorveglianza sulle prestazioni dell'opera.

 

          Art. 1141.

     Tutte le indennità, le competenze ed i premi previsti dal presente regolamento, sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12 per cento ai sensi dei regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

 

     Allegati - (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. unico del D.P.R. 9 aprile 1962, n. 962.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646.