§ 98.1.29418 - D.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646.
Modificazioni all'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/10/1948
Numero:1646


Sommario
Art. unico.      L'art. 1075, parte seconda, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 [...]


§ 98.1.29418 - D.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646. [1]

Modificazioni all'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133.

(G.U. 9 marzo 1949, n. 56)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, e con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e successive modificazioni;

     Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     L'art. 1075, parte seconda, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, è sostituito dal seguente:

     "Fermo restando quanto è stabilito dall'art. 460, e seguenti, per i renitenti residenti all'estero, e che rimpatriano dall'estero, è data facoltà ai Consigli di leva di cancellare in via amministrativa la nota di renitenza anche dopo la chiusura della leva per gli iscritti per i quali, vagliati tutti gli elementi e le circostanze del caso, i Consigli stessi ritengano che nel fatto della mancata presentazione a visita a tempo debito sia da escludersi il dolo o il deliberato proposito di sottrarsi agli obblighi coscrizionali o di ritardarne l'adempimento.

     Tutti coloro che a giudizio dei Consigli di leva non possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria a sensi dell'art. 188 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

     Gli iscritti cancellati dalle liste generali dei renitenti devono essere aggiunti sulle liste della leva in corso ed a loro riguardo si procederà - se del caso - o nel modo indicato dall'art. 164 oppure in quello indicato dall'art. 175 del presente regolamento".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.