§ 94.1.j51 - L. 23 luglio 2020, n. 97.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/07/2020
Numero:97


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Art. 4.  Disposizioni finanziarie
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 94.1.j51 - L. 23 luglio 2020, n. 97.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(G.U. 6 agosto 2020, n. 196)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

     a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;

     b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

 

     Art. 3. Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), di cui è dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le modificazioni indicate nel presente articolo. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente.

     2. All'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari;

     b) "impianti nucleari" significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità di cui al terzo comma. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purchè l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un'unità in senso spaziale»;

     b) alla lettera f), le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

     c) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

     «f-bis) "danno nucleare" significa:

     1) qualsiasi decesso o danno alle persone;

     2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;

     3) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:

     3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), semprechè non sia compreso nei medesimi numeri, se è subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

     3.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero 2);

     3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, semprechè tale mancato guadagno non sia compreso nel numero 2);

     4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri da 1) a 3), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie;

     f-ter) "misure di reintegro" significa tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente;

     f-quater) "misure preventive" significa tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera f-bis), fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate;

     f-quinquies) "misure ragionevoli" significa tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio:

     1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno;

     2) il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci;

     3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche».

     3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISIN».

     4. All'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, le parole: «di ogni danno alle persone o alle cose» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni danno nucleare»;

     b) al secondo comma, dopo le parole: «l'impianto nucleare il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

     c) al terzo comma:

     1) all'alinea, dopo le parole: «non comprende i danni» è aggiunta la seguente: «nucleari»;

     2) al numero 1), dopo le parole: «in se» sono inserite le seguenti: «, anche in corso di costruzione,»;

     d) al quarto comma:

     1) dopo le parole: «Allorchè dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

     2) dopo le parole: «Quando il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

     e) il quinto comma è abrogato;

     f) al sesto comma, dopo le parole: «responsabile dei danni» è inserita la seguente: «nucleari».

     5. All'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, alinea, dopo le parole: «è responsabile di qualsiasi danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

     b) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «è altresì responsabile di qualsiasi danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

     c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     «Il trasferimento di responsabilità all'esercente di un altro impianto nucleare in conformità al presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto»;

     d) al terzo comma:

     1) le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti e» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e,»;

     2) le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

     e) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «L'assicurazione o la garanzia finanziaria data per un trasporto di sostanze nucleari si estende anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario. Tuttavia il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 19»;

     f) al quinto comma, le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».

     6. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, dopo le parole: «causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

     b) al secondo comma, dopo le parole: «se un danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

     c) al terzo comma:

     1) dopo le parole: «viene causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

     2) dopo le parole: «sia causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

     3) dopo le parole: «in consegna successivamente» sono aggiunte le seguenti: «o ne ha assunto la responsabilita»;

     d) al quarto comma:

     1) dopo le parole: «Se il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

     2) dopo le parole: «deriva dal danno» è inserita la seguente: «nucleare».

     7. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

     b) al secondo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

     c) al terzo comma:

     1) al numero 1), dopo le parole: «ha causato danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

     2) al numero 2), dopo le parole: «per danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

     d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

     «Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona»;

     e) al quarto comma, lettera a), dopo le parole: «dolosamente il danno» è aggiunta la seguente: «nucleare»;

     f) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

     «Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente»;

     g) al quinto comma:

     1) dopo le parole: «facoltative per i danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

     2) dopo le parole: «facoltativa per danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

     h) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     «Le persone che hanno subito danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento».

     8. L'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

     «Art. 19. - 1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare è fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennità di cui al primo periodo può essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari.

     2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non è disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro.

     3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004».

     9. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Ogni esercente stipula e mantiene un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione della predetta garanzia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si tratti di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato»;

     c) al quarto comma, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

     d) al quinto comma, dopo le parole: «risarcimento di danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

     e) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     «Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto».

     10. L'articolo 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

     «Art. 23. - 1. Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile.

     2. Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione se l'azione non è esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri sitiinternetistituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, nonchè alle procedure, alle modalità e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei sitiinternetdei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei sitiinternetdi cui al primo periodo».

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi H e K, lettera a), del Protocollo emendativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si farà fronte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131, con apposito provvedimento legislativo.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982

 

     I GOVERNI del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Ellenica, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica Portoghese, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca;

     RITENENDO AUSPICABILE modificare la Convenzione sulla Responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa a Parigi il 29 luglio 1960 nell'ambito dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, divenuta l'Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo Economico (di seguito denominata "Organizzazione"), emendata dal Protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964, e dal Protocollo firmato a Parigi il 16 novembre 1982;

     HANNO CONVENUTO quanto segue:

 

     I.

     La Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, e dal Protocollo del 16 novembre 1982, è modificata come segue:

     A. I capoversi (i) e (ii) del paragrafo (a) dell'articolo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

     i) "Incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbiano causato danni nucleari.

     ii) "Impianto nucleare" significa i reattori, ad eccezione di quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o la fabbricazione di sostanze nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari, gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irradiati; gli impianti d'immagazzinamento delle sostanze nucleari, ad esclusione dello stoccaggio di tali sostanze durante il trasporto; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di messa fuori esercizio, nonchè ogni altro impianto in cui sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi,e che sia di volta in volta designato dal Comitato Direttivo per l'Energia Nucleare dell'Organizzazione (di seguito denominato "Comitato di Direzione"); ogni Parte Contraente può decidere che due o più impianti nucleari aventi il medesimo esercente e che si trovino sullo stesso sito, nonchè ogni altro impianto su questo sito, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, saranno considerati alla stregua di un unico impianto nucleare.

     B. Quattro nuovi capoversi (vii), (viii), (ix) e (x) sono aggiunti al paragrafo (a) dell'articolo 1, come segue:

     vii) "Danno nucleare" significa,

     1. qualsiasi decesso o danno alle persone;

     2. ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;

     e, per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente,

     3. qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai capoversi 1 o 2 precedenti, semprechè non sia incluso in questi capoversi, se è subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

     4. il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia incluso nel capoverso 2 precedente;

     5. qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente e semprechè tale mancato guadagno non sia incluso nel capoverso 2 precedente;

     6. Il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure,

     trattandosi dei capoversi da 1 a 5 di cui sopra, nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, o emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie.

     viii) "Misure di reintegro" significa tutti i provvedimenti ragionevoli approvati dalle autorità competenti della Parte Contraente in cui le misure vengono prese e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, o ad introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente. La legislazione della Parte Contraente in cui il danno nucleare è subito, determina chi è abilitato a prendere tali provvedimenti.

     ix) "Misure preventive" significa tutti i provvedimenti ragionevoli, da chiunque adottati dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave ed imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai capoversi (a)(vii) da 1 a 5, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione della Parte Contraente dove le misure sono state adottate.

     x) "Misure ragionevoli" significa tutti i provvedimenti considerati adeguati e proporzionati dal diritto del tribunale competente in considerazione di tutte le circostanze, ad esempio:

     1. natura ed ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, natura ed ampiezza del rischio di tale danno;

     2. grado di probabilità, nel momento in cui queste misure sono adottate, che esse siano efficaci;

     3. relative conoscenze scientifiche e tecniche.

     C. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

     a) La presente Convenzione si applica ai danni nucleari subiti sul territorio o in qualsiasi zona marittima stabilita in conformità al diritto internazionale ovvero, eccetto che sul territorio di uno Stato non-Contraente non indicato ai capoversi da (ii) a (iv) del presente paragrafo, a bordo di una nave o di un aereomobile immatricolato,

     i) di una Parte Contraente;

     ii) di uno Stato non-Contraente il quale, al momento dell'incidente nucleare, è Parte Contraente della Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 ed ogni successivo emendamento a tale Convenzione che sia in vigore per detta Parte, e del Protocollo Comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi del 21 settembre 1988, a patto tuttavia che la Parte Contraente della Convenzione di Parigi sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, sia Parte Contraente di tale Protocollo Comune;

     iii) di uno Stato non-Contraente il quale, al momento dell'incidente nucleare, non ha un impianto nucleare sul suo territorio o in qualsiasi zona marittima da esso stabilita in conformità al diritto internazionale;

     iv) di ogni altro Stato non-Contraente nel quale sia in vigore, al momento dell'incidente nucleare, una legislazione relativa alla responsabilità nucleare che concede vantaggi equivalenti su base di reciprocità e che si basi su principi identici a quelli della presente Convenzione, ivi compresa fra l'altro, la responsabilità oggettiva dell'esercente responsabile, la responsabilità esclusiva dell'esercente o disposizioni aventi il medesimo effetto, l'esclusiva competenza di una unica giurisdizione, un pari trattamento di tutte le vittime di un incidente nucleare, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, il libero trasferimento di indennizzo, interessi e spese,

     b) Nulla nel presente articolo pregiudica la facoltà di una Parte Contraente, sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, di prevedere nella sua legislazione un campo di applicazione più ampio in relazione alla presente Convenzione.

     D. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

     a) L'esercente di un impianto nucleare è responsabile in conformità alla presente Convenzione di qualsiasi danno nucleare ad esclusione:

     i) dei danni causati allo stesso impianto nucleare e ad ogni altro impianto nucleare anche in corso di costruzione, che si trovi sul sito dove è installato quell'impianto;

     ii) dei danni ai beni che si trovino su quello stesso sito e che siano o debbano essere utilizzati in connessione con uno o l'altro di quegli impianti,

     qualora risulti che il danno è causato da un incidente nucleare avvenuto in uno di tali impianti o che coinvolge sostanze nucleari provenienti da tali impianti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4.

     b) Quando danni nucleari sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno nucleare causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dal danno nucleare causato dall'incidente nucleare, è considerato come danno causato da quest'ultimo incidente. Se il danno nucleare è causato congiuntamente da un incidente nucleare e da un'emissione di radiazioni ionizzanti che non è prevista dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione potrà limitare o in altro modo pregiudicare la responsabilità di qualsiasi persona, per quanto concerne tale emissione di radiazioni ionizzanti.

     E. I paragrafi (c) e (d) dell'articolo 4 sono rinumerati rispettivamente come paragrafi (d) ed (e), ed un nuovo paragrafo (c) è aggiunto all'articolo 4, redatto come segue:

     c) Il trasferimento di responsabilità all'esercente di un altro impianto nucleare in conformità ai paragrafi (a)(i) e (ii) e (b)(i) e (ii) del presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto.

     F. I paragrafi (b) e (d) dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente testo:

     b) Tuttavia, se un danno nucleare è causato da un incidente nucleare sopravvenuto in un impianto nucleare e coinvolgente unicamente le sostanze nucleari che vi sono immagazzinate in corso di trasporto, l'esercente di questo impianto non è responsabile quando un altro esercente o altra persona è responsabile ai sensi dell'articolo 4.

     d) Se il danno nucleare comporta la responsabilità di più esercenti in conformità alla presente Convenzione, la loro responsabilità è solidale; tuttavia, quando tale responsabilità risulta dal danno nucleare causato da un incidente nucleare che coinvolge sostanze nucleari in corso di trasporto, sia in un solo ed unico mezzo di trasporto sia, in caso di stoccaggio durante il trasporto, in un solo ed unico impianto nucleare, l'ammontare totale massimo della responsabilità di tali esercenti è pari al maggiore ammontare stabilito per uno qualsiasi di detti esercenti secondo l'articolo 7. In nessun caso, la responsabilità di un esercente risultante da un incidente nucleare può superare l'ammontare stabilito, per quanto lo concerne, secondo l'articolo 7.

     G. I paragrafi (c), (e) e (g) dell'articolo 6 sono sostituiti dal seguente testo:

     c) i) Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la responsabilità:

     1. di qualsiasi persona fisica, per danno nucleare causato da un incidente nucleare del quale l'esercente, in virtù dell'articolo 3(a) o dell'articolo 9 non è responsabile in base alla presente Convenzione e che risulti da un azione od omissione di tale persona fisica compiuta con l'intenzione di provocare un danno;

     2. di una persona debitamente autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danno nucleare causato da un incidente nucleare, quando l'esercente non è responsabile di questo danno ai sensi dell'articolo 4(a)(iii) o (b)(iii).

     ii) l'esercente non può essere considerato, fuori della presente Convenzione, responsabile di un danno nucleare causato da un incidente nucleare.

     e) Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente, se il diritto nazionale lo contempla, può esonerare l'esercente in tutto o in parte dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona.

     g) Se l'esercente ha diritto di ricorso in qualsiasi misura, a termini del paragrafo (j) del presente articolo, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di ricorso, per la stessa qualsiasi misura, nei confronti dell'esercente ai sensi del paragrato (d) del presente articolo.

     H. L'alticolo 7 è sostituito dal seguente testo:

     a) Ogni Parte Contraente deve prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente per i danni nucleari causati da ciascun incidente nucleare non è inferiore a 700 milioni di euro.

     b) Nonostante il paragrafo (a) del presente articolo e l'articolo 21 (c), una Parte Contraente può,

     i) in considerazione della natura dell'impianto nucleare in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che lo coinvolga, fissare un limite di responsabilità meno elevato per tale impianto, senza tuttavia che l'ammontare in tal modo stabilito possa essere inferiore a 70 milioni di euro;

     ii) in considerazione della natura delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolga, fissare un limite di responsabilità meno elevato per il trasporto di sostanze nucleari, senza tuttavia che l'ammontare in tal modo stabilito possa essere inferiore a 80 milioni di euro.

     c) Il risarcimento dei danni nucleari causati al mezzo di trasporto sul quale le sostanze nucleari in questione si trovano al momento dell'incidente nucleare, non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari sino ad un limite inferiore sia a 80 milioni di euro, sia ad un ammontare maggiore stabilito dalla legislazione di una Parte Contraente.

     d) I limiti di responsabilità stabiliti in virtù dei paragrafi (a) o (b) del presente articolo o dell'articolo 21(c) per la responsabilità degli esercenti d'impianti nucleari situati sul territorio di una Parte Contraente, nonchè le disposizioni della legislazione di una Parte Contraente adottate ai sensi del paragrato (c) del presente articolo, si applicano alla responsabilità di tali crescenti a prescindere dal luogo dell'incidente nucleare.

     e) Una Parte Contraente può subordinare il transito di sostanze nucleari attraverso il suo territorio alla condizione che il limite massimo di responsabilità dell'esercente straniero in causa possa essere aumentato, qualora essa ritenga che tale limite non copre adeguatamente i rischi di un incidente nucleare durante questo transito. Tuttavia, il limite massimo cosi incrementato non può eccedere il limite massimo di responsabilità degli esercenti d'impianti nucleari situati sul territorio di tale Parte Contraente.

     f) Le disposizioni del paragrafo (e) del presente articolo non si applicano:

     i) al trasporto in mare ove esista, ai sensi del diritto internazionale, un diritto di rifugio nei porti di tale Parte Contraente a seguito di un pericolo imminente, o un diritto di passaggio inoffensivo attraverso il suo territorio;

     ii) al trasporto aereo, ove esista, in forza di un accordo o del diritto internazionale, un diritto di sorvolo del territorio o di atterraggio sul territorio di detta Parte Contraente.

     g) Quando la presente Convenzione è applicabile ad uno Stato non Contraente in conformità all'articolo 2(a)(iv), ogni Parte Contraente può stabilire per danni nucleari limiti di responsabilità meno elevati dei limiti minimi stabiliti in conformità al presente articolo o all'articolo 21(c),sempre che questo Stato non conceda vantaggi di limiti equivalenti su base di reciprocità.

     h) Gli interessi e le spese liquidati dal Tribunale in azioni legali di risarcimento ai sensi della presente Convenzione, non sono considerati risarcimento ai sensi della presente Convenzione e sono dovuti dall'esercente in aggiunta all'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto in forza del presente articolo.

     i) Gli importi previsti nel presente articolo possono essere convertiti in valuta nazionale in cifra tonda.

     j) Ciascuna Parte Contraente prende le disposizioni necessarie affinchè le persone che hanno subito danni nucleari possano far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento.

     I. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

     a) Il diritto al risarcimento ai sensi della presente Convenzione è soggetto a prescrizione o decadenza se l'azione non è intentata,

     i) in caso di decesso o di danni alle persone, entro trent'anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare;

     ii) in caso di ogni altro danno nucleare, entro dieci anni a decorrere dalla data dell' incidente nucleare.

     b) La legislazione nazionale può tuttavia fissare un termine superiore a quelli di cui ai capoversi (i) o (ii) del paragrafo (a) precedente, se la Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile, ha adottato misure per coprire la responsabilità dell'esercente riguardo alle azioni legali di risarcimento intentate dopo la scadenza dei termini di cui ai capoversi (i) o (ii) del paragrafo (a) precedente e durante il periodo più lungo eventualmente fissato dalla legislazione nazionale.

     c) Tuttavia, se un periodo più lungo è previsto in conformità al paragrafo (b) precedente, le azioni di risarcimento intentate durante questo periodo non possono in alcun caso pregiudicare il diritto al risarcimento, ai sensi della presente Convenzione, delle persone che hanno intentato dette azioni nei riguardi dell'esercente prima della scadenza,

     i) di un termine di trent'anni in caso di decesso o di danni alle persone;

     ii) di un termine di dieci anni in caso di ogni altro danno nucleare.

     d) La legislazione nazionale può stabilire un termine di prescrizione o di decadenza di almeno tre anni, a decorrere o dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno nucleare, o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, senza che i termini stabiliti in forza dei paragrafi (a) e (b) del presente articolo possano essere oltrepassati.

     e) Nei casi previsti all'articolo 13(f)(ii), non vi è decadenza o prescrizione dell'azione legale di risarcimento se, entro i termini previsti ai paragrafi (a), (b) e (d) del presente articolo,

     i) un'azione legale è stata intentata, prima che il Tribunale di cui all'articolo 17 abbia preso una decisione, dinanzi ad uno dei tribunali fra i quali detto Tribunale ha la scelta; se il Tribunale designa come tribunale competente un tribunale diverso da quello dinanzi al quale l'azione legale è già stata intentata, esso può stabilire un termine entro il quale l'azione legale deve essere intentata dinanzi al tribunale competente in tal modo designato; oppure

     ii) è stata introdotta un'istanza presso una Parte Contraente coinvolta, ai fini della designazione del tribunale competente ad opera del Tribunale, in conformità all'articolo 13(f)(ii), e l'azione legale viene intentata dopo tale designazione nel termine eventualmente stabilito da detto Tribunale.

     f) Salvo disposizione contraria del diritto nazionale, una persona che ha subito un danno nucleare causato da un incidente nucleare e che ha intentato un'azione legale di risarcimento nei termini previsti dal presente articolo, può presentare una domanda complementare in caso di aggravamento del danno nucleare dopo la scadenza di questo termine, fintanto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva.

     J. L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

     L'esercente non è responsabile dei danni nucleari causati da un incidente nucleare se questo incidente è direttamente dovuto ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile o d'insurrezione.

     K. L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

     a) Ogni esercente, per far fronte alla responsabilità prevista dalla presente Convenzione, a concorrenza del limite finanziario stabilito in conformità all'articolo 7(a) o 7(b) o all'articolo 21(c), è tenuto ad avere e mantenere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria corrispondente al tipo ed alle condizioni determinate dall'autorità pubblica competente.

     b) Se la responsabilità dell'esercente non è limitata nel suo ammontare, la Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile, può fissare un limite alla garanzia finanziaria dell'esercente responsabile, a condizione che il limite in tal modo stabilito non sia inferiore all'importo di cui all'articolo 7(a) o 7(b).

     c) La Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile, provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a carico dell'esercente fornendo i fondi necessari qualora l'assicurazione o altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino a concorrenza di un ammontare che non può essere superiore all'ammontare di cui all'articolo 7(a) o all'articolo 21(c).

     d) L'assicuratore o ogni altra persona che abbia fornito una garanzia finanziaria, non può sospendere o annullare l'assicurazione o la garanzia finanziaria prevista ai paragrafi (a) o (b) del presente articolo, senza un preavviso di almeno due mesi dato per iscritto all'autorità pubblica competente oppure, se tale assicurazione o altra garanzia finanziaria concernono un trasporto di sostanze nucleari, per tutta la durata di questo trasporto.

     e) Le somme provenienti dall'assicurazione, dalla riassicurazione o da un'altra garanzia finanziaria possono essere utilizzate solo per il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare.

     L. L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

     Il risarcimento pagabile in conformità alla presente Convenzione, i premi assicurativi e di riassicurazione, nonchè le somme provenienti dall'assicurazione, dalla riassicurazione o da altra garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 10, nonchè gli interessi e i costi di cui all'articolo 7(h) sono liberamente trasferibili fra le zone monetarie delle Parti Contraenti.

     M. L'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

     a) Salvo nei casi in cui il presente articolo disponga diversamente, i tribunali della Parte Contraente sul cui territorio è avvenuto l'incidente nucleare sono i soli competenti a statuire sulle azioni legali intentate in forza degli articoli 3, 4 e 6(a).

     b) Quando un incidente nucleare si verifica nello spazio della zona economica esclusiva di una Parte Contraente o, se la suddetta zona non è stata costituita, in uno spazio che non si estenderebbe al di là dei confini di una zona economica esclusiva se tale zona fosse stata costituita, i tribunali di questa Parte sono i soli competenti, ai fini della presente Convenzione, per statuire sulle azioni legali relative al danno nucleare risultante da tale incidente, semprechè la Parte Contraente coinvolta abbia notificato tale spazio al Segretario Generale dell'Organizzazione, prima dell'incidente nucleare. Nulla di quanto contenuto nel presente paragrafo può essere interpretato nel senso di autorizzare l'esercizio della competenza giurisdizionale o la delimitazione di una zona marittima in modo contrario al diritto marittimo internazionale.

     c) Quando l'incidente nucleare si verifica al di fuori del territorio delle Parti Contraenti o in uno spazio che non è stato oggetto di notifica in conformità al paragrafo (b) del presente articolo, o quando il luogo dell'incidente non può essere determinato con certezza, la competenza esclusiva spetta ai tribunali della Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile.

     d) Quando un incidente nucleare si veritica in uno spazio riguardo al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 17(d), la competenza spetta ai tribunali indicati, su richiesta di una Parte Contraente interessata, dal Tribunale di cui all'articolo 17 come i tribunali della Parte Contraente più direttamente colpita dall'incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest'ultimo.

     e) Nè l'esercizio della competenza giurisdizionale in forza del presente articolo, nè la notifica di uno spazio effettuata in conformità al paragrafo (b) del presente articolo creano diritti od obblighi o costituiscono un precedente per quanto concerne la delimitazione delle zone marittime fra Stati aventi coste opposte o adiacenti.

     f) Se i tribunali di più Parti Contraenti sono competenti ai sensi dei paragrati (a), (b) o (c) del presente articolo, la competenza è attribuita,

     i) se l'incidente nucleare si è verificato in parte fuori dal territorio di qualsiasi Parte Contraente, ed in parte sul territorio di una sola Parte Contraente, ai tribunali di quest'ultima Parte;

     ii) in qualsiasi altro caso, ai tribunali indicati a richiesta di una Parte Contraente interessata dal Tribunale di cui all'articolo 17, come i tribunali della Parte Contraente più direttamente colpita dall'incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest'ultimo.

     g) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti adotta, per le azioni legali volte al risarcimento di danni nucleari, le disposizioni necessarie affinchè:

     i) ogni Stato possa intentare un'azione legale per conto delle persone che hanno subito danni nucleari, che sono cittadini di questo Stato o che sono domiciliate o residenti sul suo territorio, e che vi hanno acconsentito;

     ii) ogni persona possa intentare un'azione legale per far valere, in forza della presente Convenzione, i diritti da essa acquisiti per surroga o cessione.

     h) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti in forza della presente Convenzione, prende i provvedimenti necessari affinchè un unico suo tribunale abbia competenza a statuire su un determinato incidente nucleare; i criteri di selezione di detto tribunale sono stabiliti dalla legislazione nazionale di detta Parte contraente.

     i) Se le sentenze pronunciate in contraddittorio o in contumacia dal tribunale competente, in forza delle disposizioni del presente articolo sono divenute esecutive secondo le leggi applicate da questo tribunale, esse divengono esecutive sul territorio di qualsiasi altra Parte Contraente non appena saranno state espletate le formalità stabilite dalla Parte Contraente interessata. Non è ammesso un riesame del merito del caso. Tale disposizione non si applica alle sentenze che sono solo provvisoriamente esecutive,

     j) Se un' azione legale ai fini del risarcimento è intentata contro una Parte Contraente in forza della presente Convenzione, tale Parte Contraente non può invocare la sua immunità dalla giurisdizione dinanzi al tribunale competente ai sensi del presente articolo, salvo per quanto concerne le misure di esecuzione.

     N. Il paragrafo (b) dell'articolo 14 è sostituito dal seguente testo:

     b) Per "diritto nazionale" e "legislazione nazionale" s'intende il diritto o la legislazione nazionale del tribunale avente competenza, ai sensi della presente Convenzione, a statuire sulle azioni legali risultanti da un incidente nucleare, ad esclusione delle norme relative ai conflitti di leggi, concernenti dette azioni. Il diritto o la legislazione anzidetti sono applicabili in ordine a tutte le questioni di merito e di procedura non specificamente disciplinate dalla presente Convenzione.

     O. Il paragrafo (b) dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo:

     b) Per la parte di danni nucleari il cui risarcimento risultasse superiore all'ammontare di 700 milioni di euro previsto all'articolo 7(a), l'applicazione delle relative misure, a prescindere dalla loro forma, può avvenire in base a condizioni fissate in deroga alle norme della presente Convenzione.

     P. All'articolo 16 è aggiunto un nuovo articolo 16bis avente il seguente testo.

     Articolo 16bis

     La presente Convenzione non pregiudica il diritti e gli obblighi di alcuna Parte Contraente secondo le norme generali del diritto pubblico internazionale,

     Q. L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

     a) Nel caso di una controversia fra due o più Parti Contraenti, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti interessate si consulteranno in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o con altre modalità di conciliazione amichevole.

     b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non è risolta nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia è stata constatata da una delle parti interessate, le Parti Contraenti si riuniranno per assistere le parti interessate nel raggiungere una conciliazione amichevole.

     c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi successivi alla data in cui le Parti Contraenti si sono riunite in conformità al paragrafo (b), tale controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti interessate, sarà sottoposta al Tribunale Europeo per l'Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20 dicembre 1957, per l'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

     d) Le controversie relative alla delimitazione delle zone marittime non rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

     R. L'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

     a) Riserve vertenti su una o più disposizioni della presente Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione alla presente Convenzione, oppure prima della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 23 per quanto riguarda il territorio o i territori indicati nella notifica; tali riserve sono ammissibili solo se i loro termini sono stati espressamente accettati dai Firmatari.

     b) L'accettazione di un Firmatario non è richiesta se quest'ultimo non ha esso stesso ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Segretario Generale dell'Organizzazione in conformità all'articolo 24.

     c) Ogni riserva accettata in conformità al presente articolo può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione.

     S. L'articolo 19 è sostituito dal seguente testo:

     a) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

     b) La presente Convenzione entrerà in vigore non appena almeno cinque dei Firmatari avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Firmatario il quale la ratifica, l'accetta o l'approva successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore non appena quest'ultimo avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

     T. L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo:

     Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate di comune accordo fra tutte le Parti Contraenti. Esse entreranno in vigore quando saranno state ratificate, accettate o approvate da due terzi delle Parti Contraenti. Per ciascuna Parte Contraente che le ratiticherà, le accetterà o le approverà successivamente, tali modifiche entreranno in vigore alla data di tale ratifica, accettazione o approvazione.

     U. Un nuovo paragrafo (c) è aggiunto all'articolo 21, redatto come segue:

     c) Nonostante l'articolo 7(a), quando il Governo di un Paese non Firmatario della presente Convenzione vi aderisce dopo il 1° gennaio 1999, esso può prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente per danni nucleari causati da ciascun incidente nucleare sia limitata, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione del Protocollo del 12 febbraio 2004 emendativo della presente Convenzione, ad un ammontare transitorio non inferiore a 350 milioni di euro per quanto concerne un incidente nucleare avvenuto in quel periodo.

     V. Il paragrafo (c) dell'articolo 22 è rinumerato come (d) ed un nuovo paragrafo (c) è aggiunto a detto articolo, formulato come segue:

     c) Le Parti Contraenti si consulteranno, allo scadere di ciascun periodo di cinque anni successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, riguardo a tutti i problemi d'interesse comune sollevati dall'applicazione della presente Convenzione, ed in particolare sull'opportunità di incrementare i limiti di responsabilità e di garanzia finanziaria.

     W. Il paragrafo (b) dell'articolo 23 è sostituito dal seguente testo:

     b) Ogni Firmatario o Parte Contraente può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa, o successivamente in qualsiasi momento, segnalare con notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione che la presente Convenzione si applica a quelli fra i suoi territori, compresi i territori di cui la Parte Contraente cura le relazioni internazionali, ai quali la Convenzione stessa non è applicabile in forza del paragrafo (a) del presente articolo e che sono indicati nella notifica. Questa può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio ivi indicato, con un preavviso di un anno indirizzato al Segretario Generale dell'Organizzazione.

     X. L'articolo 24 è sostituito dal seguente testo:

     Il Segretario Generale dell'Organizzazione comunicherà a tutti i Firmatari ed ai Governi che hanno aderito alla Convenzione la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione e di recesso, nonchè le notifiche effettuate in forza degli articoli l3(b) e 23, nonchè le decisioni adottate dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo 1(a)(ii), 1(a)(iii), e 1(b). Esso notificherà loro anche la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo delle modifiche adottate e la data di entrata in vigore di tali notifiche, nonchè le riserve presentate secondo l'articolo 18.

     Y. Il termine "danno" è sostituito dai termini "danno nucleare" nei seguenti articoli:

     Articolo 4(a) e (b)

     Articolo 5(a) e (c)

     Articolo 6(a), (b), (d), (f) e (h)

     Z. Nella prima frase dell'articolo 4 del testo francese, la parola "stoccaggio" è sostituita dalla parola "immagazzinaggio" e in questo stesso articolo, la parola "trasportate" è sostituito dalle parole "in corso di trasporto". Nel paragrafo (h) dell'articolo 6 del testo inglese, la parola "workmen's" deve essere sostituito dalla parola "workers"'.

     AA. L'Allegato II della Convenzione è soppresso.

 

     II

     a) Le disposizioni del presente Protocollo costituiscono per le Parti Contraenti dello stesso parte integrante della Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, come modificata dal Protocollo Addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 (nel seguito denominata la "Convenzione"), che sarà quindi nota come la "Convenzione sulla responsabilità civile nucleare del 29 luglio 1960, come modificata dal Protocollo Addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004".

     b) Il Protocollo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

     c) I Firmatari del presente Protocollo che hanno già ratificato o aderito alla Convenzione esprimono la loro intenzione di ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo il più presto possibile. Gli altri firmatari del presente Protocollo s'impegnano a ratificarlo, accettarlo o approvarlo contestualmente alla loro ratifica della Convenzione.

     d) Il presente Protocollo è aperto all'adesione in accordo con le disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione. L'adesione alla Convenzione sarà accettata solo se accompagnata da adesione al presente Protocollo.

     e) Il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione [1].

     f) Il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico notificherà a tutti i Firmatari e ai Governi che aderiscono la ricezione di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo.

 

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

 

Fatto a Parigi, 12 febbraio 2004, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici che ne rilascerà copia conforme autenticata a tutti i Firmatari ed ai Governi aderenti.

 

 

     PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982

 

     I GOVERNI del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera;

     CONSIDERANDO che alcune disposizioni della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, sono state modificate dal Protocollo concluso a Parigi il 12 febbraio 2004, di cui detti Governi sono Firmatari;

     CONSIDERANDO che è auspicabile modificare anche la Convenzione del 31 gennaio 1963 Complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982;

     HANNO CONVENUTO quanto segue:

 

     I.

     La Convenzione del 31 gennaio 1963 Complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, è modificata come segue;

     A. Il secondo paragrafo del preambolo è sostituito dal seguente testo:

     IN QUALITÀ DI PARTI della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa nell'ambito dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica divenuta l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e quale modificata dal Protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964, dal Protocollo concluso a Parigi il 6 novembre 1982 e dal Protocollo concluso a Parigi il 12 febbraio 2004, ( nel seguito denominata "Convenzione di Parigi").

     B. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 2

     a) Il regime della presente Convenzione si applica ai danni nucleari la cui responsabilità incombe, in forza della Convenzione di Parigi, all'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici, situato sul territorio di una Parte Contraente della presente Convenzione (nel seguito denominata "Parte Contraente") e che sono subiti:

     i) sul territorio di una Parte Contraente; o

     ii) nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale di una Parte Contraente o al di sopra di tali zone,

     1. a bordo di una nave, o da una nave che inalbera la bandiera di una Parte Contraente o a bordo di un aeronave, o da un aeronave immatricolata sul territorio di una Paese Contraente, oppure in o da un'isola artificiale, impianto o costruzione sotto la giurisdizione di una Parte Contraente, oppure

     2. da un cittadino di una Parte Contraente,

     escluso il danno subito nel mare territoriale di uno Stato non Contraente o sovrastante lo stesso;

     oppure

     iii) nella zona economica esclusiva di una Parte Contraente o sovrastante alla zona stessa o sulla piattaforma continentale di una Parte Contraente, in connessione con lo sfruttamento o l'esplorazione delle risorse naturali di quella zona economica esclusiva o piattaforma continentale,

     a condizione che i tribunali della Parte Contraente siano competenti in base alla Convenzione di Parigi.

     b) Ogni Firmatario o Governo aderente può, al momento della firma della presente Convenzione o dell'adesione a quest'ultima, o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che, ai fini dell'applicazione del paragrafo (a)(ii) 2 di cui sopra, le persone fisiche o alcune categorie fra queste persone, che in base alla legislazione nazionale sono considerate come residenti abituali sul suo territorio, sono assimilate ai propri cittadini.

     c) Ai sensi del presente articolo, "cittadino di una Parte Contraente" include una Parte Contraente o qualsiasi sua suddivisione politica, o qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato,nonchè qualsiasi ente pubblico o privato avente o meno una personalità giuridica, che siano stabiliti sul territorio di una Parte Contraente.

     C. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 3

     a) Alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le Parti Contraenti s'impegnano affinchè il risarcimento dei danni nucleari di cui all'articolo 1 sia effettuato a concorrenza dell'ammontare di 1500 milioni di euro per incidente nucleare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12bis.

     b) Tale risarcimento è effettuato come segue:

     i) fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro stabilito a tal fine dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio è ubicato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da altra garanzia finanziaria o da fondi pubblici stanziati in conformità all'articolo 10(c) della Convenzione di Parigi, tali fondi essendo ripartiti fino a concorrenza di 700 milioni di euro in conformità alia Convenzione di Parigi;

     ii) a partire dall'ammontare di cui al capoverso (b)(i) precedente e sino a 1200 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici da stanziare ad opera della Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile;

     iii) a partire da 1200 milioni di euro e sino a 1500 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici che dovranno essere stanziati dalle Parti Contraenti secondo la chiave di ripartizione prevista all'articolo 12, tale ammontare essendo suscettibile di aumento in conformità al meccanismo previsto all'articolo 12bis.

     c) a tal fine, ciascuna Parte Contraente deve:

     i) prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente non è inferiore all'ammontare indicato al paragrafo (a) precedente e disporre che questa responsabilità sia coperta dall'insieme dei fondi di cui al paragrafo (b) precedente; ovvero

     ii) prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente è stabilita ad un livello almeno uguale a quello fissato in conformità al precedente paragrafo (b)(i) o all'articolo 7(b) della Convenzione di Parigi, e disporre che al di là di questo ammontare, e fino all'ammontare indicato al precedente paragrafo (a), i fondi pubblici di cui ai paragrafi (b)(i), (ii), e (iii) precedenti siano resi disponibili a titolo diverso da copertura della respensabilità dell'esercente; tuttavia non devono essere pregiudicate le norme sostanziali e procedurali stabilite dalla presente Convenzione.

     d) I crediti che derivano dall'obbligo per l'esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese per mezzo dei fondi stanziati in corfomità ai paragrafi (b)(ii) e (iii) e (g) del presente articolo sono esigibili nei confronti di quest'ultimo solo nella misura in cui tali fondi sono effettivamente resi disponibili.

     e) Se uno Stato si avvale della facoltà prevista dall'articolo 21(c) della Convenzione di Parigi, esso può divenire Parte Contraente della presente Convenzione, solo se garantisce la disponibilità di fondi per coprire la differenza tra l'ammontare di cui l'esercente è responsabile e 700 milioni di euro.

     f) Le Parti Contraenti s'impegnano a non avvalersi, nell'attuazione della presente Convenzione, della facoltà prevista all'articolo 15(b) della Convenzione di Parigi di applicare condizioni particolari, diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, per il risarcimento di danni nucleari con i fondi di cui al paragrafo (a) del presente articolo.

     g) Gli interessi e le spese di cui all'articolo 7(h) della Convenzione di Parigi possono essere pagati in aggiunta agli importi indicati al paragrafo (b) di cui sopra. Qualora essi siano concessi a titolo di un risarcimento pagabile avvalendosi dei fondi menzionati:

     i) al paragrafo (b)(i) di cui sopra, essi sono a carico dell'esercente responsabile;

     ii) al paragrafo (b)(ii) di cui sopra, essi sono a carico della Parte Contraente sul cui rerritorio l'impianto nucleare di tale esercente è ubicato, nei limiti dei fondi resi disponibili da tale Parte Contraente;

     iii) al paragrafo (b)(iii) di cui sopra, essi sono a carico dell'insieme delle Parti Contraenti.

     h) Gli importi menzionati nella presente Convenzione sono convertiti nella moneta nazionale della Parte Contraente i cui tribunali sono competenti, secondo il valore di tale moneta alla data dell'incidente, a meno che un'altra data sia stabilita di comune accordo, per un determinato incidente, dalle Parti Contraenti.

     D. L'articola 4 è soppresso.

     E. L'articolo è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 5

     Qualora l'esercente responsabile abbia un diritto di ricorso in conformità all'articolo 6(f) della Convenzione di Parigi, le Parti Contraenti della presente Convenzione hanno lo stesso diritti nella misura in cui sono stati resi disponibili fondi pubblici ai sensi dell'articolo 3(b) e (g).

     F. L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 6

     Per il calcolo dei fondi pubblici da rendere disponibili in virtù della presente Convenzione, si considerano solo i diritti a risarcimento esercitati in ragione di un decesso o di danni causati alle persone entro un termine dìtrent'anni a decorrere dall'incidente nucleare, e in ragione di ogni altro danno nucleare, entro un termine di dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare. Peraltro, tali termini sono prorogati nei casi ed alle condizioni stabilite all'articolo 8(e) della Convenzione di Parigi. Saranno prese in considerazione anche le richieste presentate dopo la scadenza di questi termini, alle condizioni previste all'articolo 8(f) della Convenzione di Parigi.

     G. L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 7

     Quando una Parte Contraente si avvale della facoltà prevista all'articolo 8(d) della Convenzione di Parigi, il termine ivi fissato rappresenta un termine di prescrizione di almeno tre anni a decorrere o dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, o dal momento in cui detta persona sarebbe ragionevolmente dovuta venirne a conoscenza.

     H. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 8

     Ogni persona avente diritto a beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione ha diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subito, in conformità alle disposizioni previste dal diritto nazionale, a condizione che ove l'entità del danno superi o sia suscettibile di superare 1500 milioni di euro, una Parte Contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l'ammontare del risarcimento reso disponibile ai sensi della presente Convenzione. Tali criteri saranno applicati a prescindere dall'origine dei fondi e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, senza alcuna discriminazione dovuta a nazionalità, domicilio o residenza della persona che ha subito il danno.

     I. L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 9

     a) Il regime di erogazione dei fondi pubblici resi disponibili in virtù della presente Convenzione è quello della Parte Contraente i cui tribunali hanno competenza.

     b) Ciascuna Parte Contraente prende i provvedimenti necessari affinchè le persone che abbiano subito un danno nucleare possano far valere i loro diritti al risarcimento, senza dover avviare procedure separate a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento.

     c) Una Parte Contraente è tenuta a stanziare i fondi di cui all'Articolo 3(b)(iii), a decorrere dal momento in cui l'ammontare del risarcimento ai sensi della presente Convenzione raggiunge il totale dei limiti finanziari di cui all'articolo 3(b)(i) e (ii), a prescindere dal fatto che i fondi, a carico dell'esercente rimangano disponibili o che la responsabilità dell'esercente non sia limitata nel suo ammontare.

     J. L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 10

     a) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti, deve informare le altre Parti Contraenti circa la sopravvenienza e le circostanze di un incidente nucleare nel momento in cui risulta che i danni nucleari causati da tale incidente superano o sono suscettibli di superare il totale dei limiti finanziari di cui all'articolo 3(b)(i) e (ii). Le Parti Cantraenti adottano immediatamente tutte le disposizioni necessarie per regolare le modalità delle loro relazioni a tale riguardo.

     b) Solo la Parte Contraente i cui tribunali sono competenti può chiedere alle altre Parti Contraenti di rendere disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(iii) e (g), ed ha esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi.

     c) Questa Parte Contraente esercita, se del caso, il diritto di ricorso di cui all'articolo 5 per conto delle altre Parti Contraenti che hanno reso disponibili fondi pubblici a titolo dell'articolo 3(b)(iii) e (g).

     d) Le transazioni intervenute in conformità alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale per quanto riguarda il risarcimento di danni nucleari effettuato con i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii), saranno riconosciute dalle altre Parti Contraenti, e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti riguardo a detto risarcimento diverranno esecutive sul territorio delle altre Parti Contraenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 13(i) della Convenzione di Parigi.

     K. L'articolo 11 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 11

     a) Se i tribunali competenti dipendono da una Parte Contraente diversa da quella sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (g) sono resi disponibili dalla prima di queste Parti. La Parte Contraente sul cui territorio si trova l'impianto nucleare dell'esercente responsabile rimborsa all'altra Parte le somme versate. Queste due parti Contraenti determinano di comune accordo le modalità del rimborso.

     b) Laddove più Parti Contraenti siano tenute a rendere disponibili fondi pubblici in conformità all'articolo 3(b)(ii) e (g), si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo (a). Nell'effettuare il rimborso, si tiene conto della misura in cui ciascun esercente ha contribuito all'incidente nucleare.

     c) Nell'adottare qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa posteriormente all'incidente nucleare e relativa alla natura, alla forma ed alla portata del risarcimento, nonchè alle modalità di stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (g), e, se del caso, ai criteri di ripartizione di tali fondi,la Parte Contraente i cui tribunali sono competenti consulta la Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. Essa inoltre adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire a quest'ultima di intervenire nei procedimenti e di partecipare alle transazioni concernenti il risarcimento.

     L. L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 12

     a) La chiave di ripartizione in base alla quale le Parti Contraenti rendono disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(iii) è calcolata:

     i) fino a concorrenza del 35%, sulla base del rapporto esistente tra da un lato, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti di ciascuna Parte Contraente e, dall'altro lato, il totale dei prodotti interni lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti Contraenti, come risultano dalle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per l'anno che precede quello in cui l'incidente nucleare è avvenuto;

     ii) fino a concorrenza del 65%, sulla base del rapporto esistente tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio di ciascuna Parte Contraente e, d'altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti Contraenti. Questo calcolo sarà effettuato sulla base della potenza termica dei reattori che, alla data dell'incidente, figurano nelle liste previste dall'articolo 13. Tuttavia, ai fini del calcolo, si terrà conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avrà per la prima volta raggiunto la criticità; mentre non sarà più tenuto conto di un reattore ai fini del calcolo quando tutto il combustibile nucleare è stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed è stato immagazzinato in modo sicuro in conformità a procedure approvate.

     b) Ai sensi della presente Convenzione, per "potenza termica" s'intende:

     i) prima del rilascio della definitiva licenza di esercizio, la potenza termica prevista;

     ii) dopo questo rilascio, la potenza termica autorizzata dalle autorità nazionali competenti.

     M. Un nuovo articolo 12bis è aggiunto dopo l'articolo 12, redatto come segue:

     Articolo 12bis

     a) Nel caso di adesione alla presente Convenzione, l'ammontare di cui all'articolo 3(b)(iii) è incrementato in ragione del:

     i) 35% di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il ropporto tra, da un lato, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti della Parte che aderisce e, d'altro lato, il totale dei prodotti interni lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti Contraenti, ad eccezione di quello della Parte che aderisce;

     ii) 65% di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il rapporto tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio della Parte che aderisce, e d'altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti Contraenti, ad eccezione di quella della Parte che aderisce.

     b) L'ammontare in tal modo incrementato di cui al capoverso (a) sarà arrotondato all'importo superiore più vicino espresso in migliaia di euro.

     c) Il prodotto interno lordo della Parte che aderisce sarà determinato in base alle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per l'anno che precedente quello in cui l'adesione è entrata in vigore.

     d) La potenza termica deila Parte che aderisce sarà determinata sulla base della lista degli impianti nucleari che quest'ultima ha trasmessa al Governo belga in conformità all'articolo 13(b). Tuttavia, ai fini del calcolo dei contributi ai sensi del paragrafo (a)(ii) di cui sopra, ai fini del calcolo si terrà conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avrà per la prima volta raggiunta la criticità, mentre non sarà tenuto più conto di un reattore quando tutto il combustibile nucleare è stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed è stato immagazzinato in modo sicuro in conformità a procedure approvate.

     N. I paragrafi (a), (b), (f) e (i) dell'articolo 13 sono sostituiti dai seguenti testi:

     Articolo 13

     a) Ciascuna Parte Contraente deve provvedere a che siano inclusì in una lista tutti gli impianti nuçleari per usi pacifici situati sul suo territorio, che corrispondono alle definizioni dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi.

     b) A tal fine, ciascun Firmatario o Governo che aderisce alla presente Convenzione, comunica al Governo belga, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una rilevazione particolareggiata di tali impianti.

     f) Se una Parte Contraente ritiene che la rilevazione o una modifica da apportare alla lista, comunicata da un'altra Parte Contraente, non è conforme alle disposizioni del presente articolo, essa potrà sollevare obiezioni al riguardo solo indirizzandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto una notifica in conformità al paragrafo (h) seguente.

     i) L'insieme delle rilevazioni e delle modifiche di cui ai paragrafi (b), (c), (d) ed (e) precedenti, costituisce la lista prevista dal presente articolo, rimanendo inteso che le obiezioni presentate ai sensi dei paragrafi (f) e (g) precedenti hanno effetto retroattivo a decorrere dal giorno in cui sono state formulate, sempre che tali obiezioni siano circostanziate.

     O. L'articola 14 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 14

     a) Purchè la presente Convenzione non disponga diversamente, ciascuna Parte Contraente può esercitare le competenze che le sono attribuite dalla Convenzione di Parigi, e tutte le disposizioni in tal modo adottate, sono opponibili nei confronti delle altre Parti Contraenti per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii).

     b) Le disposizioni adottate da una Parte Contraente in conformità all'articolo 2(b) della Convenzione di Parigi per lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii) sono opponibili ad un'altra Parte Contraente solo se questa vi ha dato il suo consenso.

     c) La presente Convenzione non vieta ad un'altra Parte Contraente di adottare disposizioni fuori dell'ambito della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, fermo restando tuttavia che tali disposizioni non dovranno comportare obblighi supplementari per le altre Parti Contraenti, qualora siano in causa i fondi pubblici di tali Parti.

     d) Se tutte le Parti Contraenti della presente Convenzione ratificata, accettano, approvano o aderiscono ad un altro accordo internazionale relativo al risarcimento complementare di danni nucleari, una Parte Contraente della presente Convenzione potrà utilizzare i fondi da utilizzare in conformità all'articolo 3(b)(iii) della presente Convenzione per soddisfare all'obbligo che potrebbe incomberle, ai sensi di tale altro acoordo internazionale, al fine di fornire un risarcimento complementare dei danni nucleari per mezzo di fondi pubblici.

     P. L'articolo 15 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 15

     a) Ogni Parte Contraente può concludere con uno Stato che non è Parte della presente Convenzione un accordo per il risarcimento con fondi pubblici dei danni causati da un incidente nucleare. Ogni Parte contraente che si propone di concludere tale accordo deve comunicare il suo intento alle altre Parti Contraenti. Gli accordi conclusi devono essere notificati al Governo belga.

     b) Se le condizioni di risarcimento risultanti da tale accordo non sono più favorevoli di quelle risultanti dalle disposizioni adottate per l'applicazione della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione ad opera della Parte Contraente in questione, l'ammontare dei danni indennizzabili in forza di un tale accordo e causati da un incidente nucleare coperto dalla presente Convenzione, potrà essere considerato, ai fini della clausola di cui all'articolo 8, seconda frase, per il calcolo dell'ammontare totale dei danni causati da questo incidente.

     c) In nessun caso, le disposizioni dei paragrafi (a) e (b) di cui sopra possono pregiudicare gli obblighi che incombono, ai sensi dell'articolo 3(b)(ii) e (iii), alle Parti Contraenti che non abbiano dato il loro consenso all'accordo.

     Q. L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 17

     a) Nel caso di una controversia fra due o più Parti Contraenti, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti interessate si consulteranno in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o per mezzo di altre transazioni.

     b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non è risolta nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia è stata constatata da una delle parti interessate, le Parti Contraenti si riuniranno per assistere le parti interessate nel raggiungimento di una conciliazione amichevole.

     c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi successivi alla data in cui le Parti Contraenti si sono riunite in conformità al paragrafo (b), tale controversia, su richiesta di una o dell'altra fra le parti interessate, sarà sottoposta al Tribunale Europeo per l'Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20 dicembre 1957 per l'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

     d) Quando un incidente nucleare dà luogo ad una controversia fra due o più Parti Contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, per risolvere tale controversia si adotta la procedura prevista all'articolo 17 della Convenzione di Parigi.

     R. L'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 18

     a) Riserve vertenti su una o più disposizioni della presente Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, se i termini delle riserve sono stati espressamente accettati da tutti i Firmatari, oppure al momento sia dell'adesione, sia dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 21 e 24, se i termini di dette riserve sono stati espressamente accettati dai Firmatari e dai Governi aderenti alla presente Convenzione.

     b) L'accettazione di un firmatario non è richiesta se quest'ultimo non ha esso stesso ratificato, accettato o approvato, la presente Convenzione entro un termine di dodici mesi a decorrere, dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Governo belga in conformità all'articolo 25.

     c) Ogni riserva accettata in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo (a) può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Governo belga.

     S. L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo:

     Articolo 20

     a) L'Allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante.

     b) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo belga.

     c) La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

     d) Per ogni Firmatario il quale ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, quest'ultima entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o dì approvazione.

     T. L'articolo 21 è sostituito dal seguente testo;

     Articolo 21

     Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate di comune accordo fra le Parti Contraenti.

     Esse entrano in vigore alla data in cui tutte le Parti Contraenti le avranno ratificate, accettate o approvate.

     U. L'articolo 25 è sostituito dal seguente testo;

     Articolo 25

     Il Governo belga notifica a tutti i Firmatari ed ai Governi che hanno aderito alla Convenzione, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di recesso e di tutte le altre notifiche che avrà ricevuto. Esso notifica altresì la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo di ogni modifica adottata, la data di entrata in vigore di tali modifiche, le riserve formulate in conformità all'articolo 18, nonchè ogni aumento del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 3(a) in applicazione dell'articolo 12bis.

     V. L'Allegato è sostituito dal seguente testo:

 

     Allegato

     ALLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964, DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982 E DAL PROTOCOLLO DEL 12 FEBBRAIO 2004

 

     I GOVERNI DELLE PARTI CONTRAENTI dichiarano che il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare che non sono coperti dalla Convenzione Complementare per il solo fatto che l'impianto nucleare in oggetto, in ragione della sua utilizzazione, non è incluso nella lista di cui all'articolo 13 della Convenzione Complementare (ivi compreso il caso in cui tale impianto, non incluso nella lista, sia considerato da una o più Governi, ma non da tutti, come non coperto dalla Convenzione di Parigi);

     • è effettuato senza alcuna discriminazione fra i cittadini delle Parti Contraenti della Convenzione Complementare;

     • non è limitato ad un importo inferiore a 1500 milioni di euro.

     Inoltre questi Governi si adopereranno affinchè le regole per il risarcimento delle vittime di tali incidenti siano, ove già non lo fossero, le più simili possibili a quelle previste per gli incidenti nucleari accaduti in relazione ad impianti nucleari coperti dalla Convenzione Complementare.

 

     II.

     a) Fra le Parti del presente Protocollo, le disposizioni di detto Protocollo sono parte integrante della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 (di seguito denominata "la Convenzione"), che sarà denominata "Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960" emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004",

     b) Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo saranno depositati presso il Governo belga.

     c) I Firmatari del presenti Protocollo che hanno già ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito esprimono la loro intenzione di ratificare, accettare o approvare al più presto il presente Protocollo. Gli altri Firmatari del presente Protocollo s'impegnano a ratificarlo, accettarlo o approvarlo contestualmente alla loro notifica della Convenzione.

     d) Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione in conformità alle disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione. Nessuna adesione alla Convenzione sarà ricevuta se non è accompagnata da un'adesione al presente Protocollo.

     e) Il Protocollo entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione [2].

     f) Il Governo belga comunicherà a tutti i Firmatari nonchè ai Governi aderenti, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

 

Fatto a Parigi, 12 febbraio 2004, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso il Governo belga che ne rilascerà copia conforme autenticata a tutti i Firmatari ed ai Governi aderenti.

 


[1] Il presente Protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 2022 (Comunicato pubblicato nella G.U. 11 febbraio 2022, n. 35).

[2] Il presente Protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 2022 (Comunicato pubblicato nella G.U. 11 febbraio 2022, n. 35).