§ 40.3.14 - L. 5 marzo 1985, n. 131.
Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:05/03/1985
Numero:131


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. II, lettera e), di ciascuno dei [...]
Art. 3.      Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito "per memoria" apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 40.3.14 - L. 5 marzo 1985, n. 131.

Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.

(G.U. 15 aprile 1985, n. 89, S.O.).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. II, lettera e), di ciascuno dei due protocolli.

 

     Art. 3.

     Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito "per memoria" apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dei protocolli di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

PROTOCOLLO DI MODIFICA

DELLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 1960

SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE EMENDATA DAL

PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964

     (Omissis)