§ 94.1.504 - Legge 12 febbraio 1974, n. 109.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:12/02/1974
Numero:109

§ 94.1.504 - Legge 12 febbraio 1974, n. 109.

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964.

(G.U. 27 aprile 1974, n. 109)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

     a) convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960;

     b) convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Bruxelles il 31 gennaio 1963;

     c) protocollo addizionale alla convenzione del 29 luglio 1960, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964;

     d) protocollo addizionale alla convenzione complementare del 31 gennaio 1963, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 19 e 20 delle convenzioni ed ai punti b) del titolo II (clausole finali) dei protocolli.

 

     Art. 3.

     Le decisioni del tribunale previste dall'art. 13 della convenzione firmata a Parigi il 29 luglio 1960, modificato dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono rese efficaci, previo controllo di autenticità, nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1960, n. 1824.

 

     Art. 4.

     Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi contenuti negli atti internazionali di cui all'art. 1 della presente legge, le norme occorrenti per l'applicazione degli stessi atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore.

 

Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare(Parigi, 29 luglio 1960)

 

     Art. 1.

     a) Ai fini della presente convenzione:

     i) "Un infortunio nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purché questi fatti o successione di fatti o qualsiasi danno così causato provengano o risultino dalle proprietà radioattive, o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive, o altre proprietà pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o rifiuti radioattivi.

     ii) "Impianti nucleari" significa i reattori, eccetto quelli che fan parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione di sostanze nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinaggio di sostanze nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali sostanze; e tutti quegli altri impianti nei quali si tengono combustibili nucleari o prodotti, o rifiuti radioattivi e che potranno essere di volta in volta designati come tali dal comitato direttivo dell'Agenzia europea per l'energia nucleare (che nel seguito sarà indicato col termine "Comitato direttivo").

     iii) "Combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sarà di volta in volta designata come tale dal comitato direttivo.

     iv) "Prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questo termine non include: 1) i combustibili nucleari; 2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici.

     v) "Sostanze nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e i prodotti e i rifiuti radioattivi.

     vi) "Operatore" di un impianto nucleare significa la persona designata o riconosciuta dalle autorità pubbliche competenti come l'operatore di tale impianto nucleare.

     b) Il comitato direttivo potrà escludere qualsiasi impianto nucleare, combustibile nucleare o sostanza nucleare dal campo di applicazione della presente convenzione quando, a parere del comitato direttivo, la piccola entità del rischio ad essi inerente giustifichi tale esclusione.

 

     Art. 2.

     La presente convenzione non si applica né agli infortuni nucleari verificatisi sul territorio di Stati non contraenti, né ai danni subiti su tali territori, a meno che la relativa legislazione nazionale non disponga altrimenti, senza pregiudizio tuttavia dei diritti di ricorso previsti all'art. 6 d).

 

     Art. 3.

     L'operatore di un impianto nucleare sarà responsabile, a norma della presente convenzione:

     a) di ogni danno alle persone o della morte di queste; e

     b) di ogni danno ai beni o perdita degli stessi, eccettuati:

     i) i beni tenuti dall'operatore, o in sua custodia, o sotto il suo controllo nell'impianto stesso e per ragioni inerenti al funzionamento di questo; e

     ii) nel caso previsto all'art. 4, i mezzi di trasporto sui quali le sostanze nucleari in causa si trovavano al momento dell'infortunio nucleare, qualora sia provato che tali danni o morti o perdite (che nel seguito saranno designati col termine "danni") siano stati causati da un infortunio nucleare nel quale erano coinvolti combustibili nucleari, o prodotti, o rifiuti radioattivi, o sostanze nucleari provenienti da detto impianto, salve restando le disposizioni dell'art. 4.

 

     Art. 4.

     Nel caso di trasporto di sostanze nucleari, ivi compresa la messa in magazzino nel corso del trasporto, e senza pregiudizio dell'art. 2:

     a) L'operatore di un impianto nucleare sarà responsabile, in conformità della presente convenzione, per qualsiasi danno, se sarà provato che questo è stato causato da un infortunio nucleare occorso fuori di tale impianto e nel quale siano coinvolte sostanze nucleari in corso di trasporto da detto impianto, soltanto se l'infortunio avrà avuto luogo:

     i) prima che le sostanze nucleari di cui trattasi siano state prese in consegna da un altro operatore di un impianto nucleare situato nel territorio di una delle Parti contraenti; e

     ii) prima che le sostanze nucleari di cui trattasi siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale erano arrivate nel territorio di uno Stato non contraente, se il destinatario è situato nel territorio di quello Stato.

     b) L'operatore di cui alla lettera a) i) del presente articolo sarà considerato, dal momento in cui prende in consegna le sostanze nucleari, come l'operatore responsabile, a norma della presente convenzione, per i danni causati dagli infortuni nucleari che si verificheranno dopo tale presa in consegna e nei quali siano coinvolte dette sostanze nucleari.

     c) Nel caso in cui delle sostanze nucleari siano state spedite da un luogo situato fuori del territorio delle Parti contraenti ad un impianto nucleare situato in detto territorio, con l'approvazione dell'operatore di detto impianto, questi sarà responsabile, in conformità della presente convenzione, per i danni causati da un infortunio nucleare occorso dopo che le sostanze nucleari di cui trattasi sono state caricate sul mezzo di trasporto col quale esse debbono esser spedite dal territorio dello Stato non contraente.

     d) L'operatore responsabile, a norma della presente convenzione, consegnerà al vettore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore oppure da o per conto di un altro garante finanziario che fornisca la garanzia finanziaria prevista dall'art. 10. Detto certificato dovrà indicare il nome e l'indirizzo di tale operatore ed indicare anche l'ammontare, il genere e la durata della garanzia. Queste indicazioni non potranno esser contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato è stato rilasciato. Il certificato indicherà pure le sostanze nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia, ed includerà una dichiarazione dell'autorità pubblica competente attestante che la persona nominata nel certificato è un operatore ai sensi della presente convenzione.

     e) Una Parte contraente potrà disporre, mediante apposite leggi, che, alle condizioni che potranno essere da dette leggi stabilite e dopo aver ottemperato alle disposizioni dell'art. 10 a), un vettore possa, a sua richiesta e col consenso dell'operatore di un impianto nucleare situato nel territorio di detta Parte contraente, su decisione della autorità pubblica competente, rendersi responsabile, a norma della presente convenzione, in vece di tale operatore. In tal caso, a tutti i fini della presente convenzione, il vettore sarà considerato, rispetto agli infortuni nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle sostanze nucleari, come operatore di un impianto nucleare situato nel territorio della Parte contraente che ha emanato le leggi sopra menzionate.

 

     Art. 5.

     a) Se il combustibile nucleare o i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un infortunio nucleare sono stati tenuti in più di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, nessuno degli operatori degli impianti nucleari nei quali essi sono stati tenuti precedentemente sarà responsabile dei danni. Se il combustibile nucleare o i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un infortunio nucleare sono stati tenuti in più di un impianto nucleare, ma non si trovano in un impianto nucleare al momento in cui è stato causato il danno, nessuna persona, eccetto l'operatore dell'ultimo impianto nucleare in cui essi furono tenuti, o un operatore che li abbia presi in consegna susseguentemente, sarà responsabile dei danni.

     b) Se, in conformità della presente convenzione, il danno implica la responsabilità di più di un operatore, la responsabilità di costoro sarà in proprio e in solido; peraltro, quando detta responsabilità risulti da danni causati da un infortunio nucleare in cui siano coinvolte sostanze nucleari in corso di trasporto, l'ammontare massimo del quale detti operatori saranno responsabili, sarà l'ammontare più alto stabilito rispetto ad uno di detti operatori, a norma dell'art. 7. In nessun caso, alcuna persona sarà richiesta, rispetto ad un infortunio nucleare, di pagare una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 7.

 

     Art. 6.

     a) Il diritto al risarcimento dei danni causati da un infortunio nucleare può essere citato soltanto contro un operatore che sia responsabile a norma della presente convenzione; detto diritto potrà ugualmente essere esercitato contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'operatore a norma dell'art. 10, quando la legge nazionale prevede il diritto di azione diretta contro l'assicuratore o contro chiunque abbia dato all'operatore una garanzia finanziaria a norma dell'art. 10.

     b) Nessun'altra persona sarà responsabile dei danni causati da un infortunio nucleare, salva restando l'applicazione di qualsiasi accordo internazionale nel campo dei trasporti, che sia in vigore, o aperto alla firma, alla ratifica o alla adesione alla data della presente convenzione.

     c) Chiunque sia responsabile di danni causati da un infortunio nucleare in virtù di un accordo internazionale di cui al paragrafo b) del presente articolo, o in virtù della legislazione di uno Stato non-contraente, avrà diritto di rivalsa contro l'operatore responsabile di tali danni a norma della presente convenzione, entro il limite stabilito dall'art. 7.

     d) Quando un infortunio nucleare ha luogo nel territorio di uno Stato non-contraente, o i danni sono stati sofferti in detto territorio, qualunque persona che abbia la sua sede principale di affari nel territorio di una Parte contraente, o che sia impiegata da tale persona, avrà diritto di rivalsa per qualsiasi somma che sia tenuta a pagare rispetto a tale infortunio o a tali danni, entro il limite di responsabilità stabilito dall'art. 7, contro l'operatore che, in mancanza dell'art. 2, sarebbe stato responsabile.

     e) Il consiglio della Organizzazione potrà decidere che i vettori che abbiano la loro sede d'affari principale nel territorio di uno Stato non-contraente possano beneficiare delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo. Nel prendere tale decisione il consiglio prenderà in debita considerazione le disposizioni generali concernenti la responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare in vigore in tale Stato non-contraente e la misura in cui i nazionali delle Parti contraenti e coloro che hanno la loro principale sede d'affari nel territorio di queste ultime possono beneficiare di tali disposizioni.

     f) L'operatore avrà diritto di rivalsa soltanto:

     i) se il danno causato da un infortunio nucleare è dovuto ad un atto od omissione commessi con l'intenzione di causare un danno, contro la persona fisica che ha commesso tale atto od omissione intenzionalmente;

     ii) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto; e

     iii) se, e nella misura in cui, a norma dell'art. 7 e), egli è responsabile per un ammontare eccedente quello stabilito nei suoi riguardi a norma dell'art. 7 b), rispetto ad un infortunio nucleare verificatosi nel corso del transito di sostanze nucleari avvenuto senza il suo consenso, contro il vettore che ha effettuato il trasporto delle sostanze nucleari, eccetto che nel caso in cui tale trasporto sia stato effettuato allo scopo di salvare o tentar di salvare vite umane o beni o sia stato causato da circostanze indipendenti dalla volontà di tale vettore.

     g) Se, in virtù del paragrafo f) del presente articolo, l'operatore ha un diritto di rivalsa, in una determinata misura, contro qualsiasi persona, tale persona non avrà, fino a tale misura, diritto di rivalsa contro l'operatore a norma dei paragrafi c) e d) del presente articolo.

     f) Quando le disposizioni riguardanti un sistema di assicurazioni nazionali contro le malattie, di sicurezza sociale, di indennità per gli infortuni sul lavoro, o per le malattie professionali prevedono anche indennità per danni causati da infortuni nucleari, i diritti dei beneficiari delle disposizioni suddette e le loro eventuali rivalse saranno determinati dalla legge della parte contraente che ha istituito tale sistema.

 

     Art. 7.

     a) Il totale delle indennità dovute per i danni causati da un infortunio nucleare non sarà superiore all'ammontare massimo della responsabilità stabilita dal presente articolo.

     b) L'ammontare massimo della responsabilità dell'operatore per i danni causati da un infortunio nucleare sarà di 15.000.000 di unità di conto dell'Accordo monetario europeo come definite alla data della presente convenzione (che saranno nel seguito chiamate "unità di conto"). Peraltro, qualsiasi Parte contraente, tenuto conto della possibilità dell'operatore di ottenere l'assicurazione o altra garanzia finanziaria richieste dall'art. 10, potrà stabilire per legge un ammontare superiore od inferiore, ma in nessun caso inferiore a 5 milioni di unità di conto. La somma sopra menzionata potrà essere convertita in valuta nazionale in cifre tonde.

     c) Qualsiasi Parte contraente potrà, con apposita legge, disporre che l'eccezione di cui all'art. 3 b) ii) non sarà applicabile, a condizione che in nessun caso l'inclusione dei danni arrecati al mezzo di trasporto potrà ridurre la responsabilità dell'operatore rispetto ad altri danni ad una cifra inferiore a 5.000.000 di unità di conto.

     d) L'ammontare della responsabilità degli operatori di impianti nucleari siti nel territorio di una Parte contraente stabilito dal paragrafo b) del presente articolo, come pure le disposizioni di legge emanate da una Parte contraente a norma del paragrafo c) del presente articolo, saranno applicabili alla responsabilità di detto operatore, qualunque sia il luogo in cui si è verificato l'infortunio nucleare.

     e) Qualsiasi Parte contraente potrà subordinare il transito di sostanze nucleari attraverso il proprio territorio alla condizione che l'ammontare massimo della responsabilità dell'operatore straniero in causa venga aumentato, se detta Parte contraente ritiene che tale ammontare non copre adeguatamente i rischi di un infortunio nucleare durante il transito; tuttavia l'ammontare massimo così aumentato non potrà superare l'ammontare massimo della responsabilità degli operatori di impianti nucleari situati nel territorio della stessa Parte contraente.

     f) Le disposizioni del paragrafo e) del presente articolo non saranno applicabili:

     i) al trasporto via mare quando esista, a norma del diritto internazionale, un diritto di rifugio nei porti di tale Parte contraente o un diritto di transito pacifico attraverso il suo territorio; e

     ii) al trasporto per via aerea quando esista, in virtù di un Accordo o a norma del diritto internazionale, un diritto di sorvolare il territorio di tale Parte contraente e di atterrarvi.

     g) Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento basata sulla presente convenzione non saranno considerati come un risarcimento agli effetti della presente convenzione e saranno pagati dall'operatore oltre l'ammontare del risarcimento che potrà essere da lui dovuto a norma del presente articolo.

 

     Art. 8.

     a) Il diritto al risarcimento a norma della presente convenzione sarà estinto se una causa non sarà intentata entro dieci anni dalla data dell'infortunio nucleare. Nel caso di danni causati da un infortunio nucleare in cui siano implicati combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi che, al momento dell'infortunio erano stati rubati, perduti o abbandonati e non erano ancora stati recuperati, il periodo di estinzione del diritto sarà di dieci anni a partire dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono. Tuttavia la legge nazionale può stabilire un periodo di non meno di due anni per l'estinzione del diritto, o come periodo di prescrizione a partire dalla data in cui la persona che ha sofferto il danno viene a conoscenza tanto del danno quanto dell'operatore responsabile, o dalla data in cui la persona stessa avrebbe ragionevolmente dovuto venirne a conoscenza, peraltro il periodo di dieci anni non sarà sorpassato eccetto che nel caso contemplato dal paragrafo c) del presente articolo.

     b) Nei casi previsti dall'art. 13 d) i) 2) o ii) il diritto alla indennità non sarà estinto se, entro il periodo previsto dal paragrafo a) del presente articolo:

     i) una causa è stata intentata davanti ad uno dei tribunali che possono esser designati dal tribunale di cui all'art. 7 della presente convenzione prima che detto tribunale abbia annunciato la propria decisione in merito; se questo tribunale designerà come tribunale competente un tribunale diverso da quello davanti al quale la causa è già stata intentata, detto tribunale potrà fissare il termine entro il quale tale causa deve essere intentata davanti al tribunale competente così designato; o

     ii) una richiesta è stata fatta ad una Parte contraente di iniziare la procedura perché il tribunale di cui all'art. 17 designi il tribunale competente a norma dell'art. 13 d) i) 2) o ii) ed una causa sia stata intentata dopo tale designazione entro i termini che saranno stabiliti dal tribunale.

     c) La legge nazionale potrà stabilire un termine più lungo che non i dieci anni se saranno state prese le misure opportune per coprire la responsabilità dello operatore rispetto a qualsiasi causa per risarcimento che venga iniziata dopo la scadenza del termine di dieci anni.

     d) Salvo disposizioni in contrario della legge nazionale, qualsiasi persona che abbia subito danni a causa di un infortunio nucleare e che abbia intentato una causa per risarcimento entro il termine previsto dal presente articolo potrà presentare una domanda supplementare rispetto a qualsiasi aggravamento del danno dopo tale termine, a condizione che una sentenza definitiva sia stata pronunciata dal tribunale competente.

 

     Art. 9.

     Salve le disposizioni in contrario della legge nazionale, l'operatore non sarà responsabile dei danni causati da un infortunio nucleare dovuto ad atti di un conflitto armato, di invasione, di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di natura eccezionale.

 

     Art. 10.

     a) Per far fronte alle responsabilità contemplate dalla presente convenzione, si richiederà che l'operatore abbia e mantenga una assicurazione od altra garanzia finanziaria per l'ammontare stabilito a norma dello art. 7, e del tipo ed alle condizioni che saranno specificati dalle autorità pubbliche competenti.

     b) L'assicuratore o qualsiasi altra persona che abbia accordato una garanzia finanziaria non potranno sospendere o terminare l'assicurazione o garanzia finanziaria previste dal paragrafo a) del presente articolo senza darne preavviso scritto di almeno due mesi alla autorità pubblica competente. Nel caso che l'assicurazione o altra garanzia riguardi il trasporto di sostanze nucleari esse non potranno esser sospese o terminate durante il periodo del trasporto.

     c) Le somme provenienti dalla assicurazione, riassicurazione od altre garanzie finanziarie, non potranno essere impiegate che per le indennità da pagarsi per danni provocati da infortuni nucleari.

 

     Art. 11.

     La natura, la forma e la misura delle indennità e la loro equa ripartizione saranno governate, entro i limiti previsti dalla presente convenzione, dalla legge nazionale.

 

     Art. 12.

     Le indennità pagabili a norma della presente convenzione, i premi di assicurazione e riassicurazione, come pure le somme provenienti dalla assicurazione e riassicurazione o da altra garanzia finanziaria a norma dell'articolo 10 e gli interessi e le spese di cui allo

     art. 7 g) sono liberamente trasferibili fra le zone monetarie delle Parti contraenti.

 

     Art. 13.

     a) I soli tribunali competenti a giudicare le cause di cui agli articoli 3, 6 a), 6 c) e 6 d) saranno i tribunali competenti secondo la legge della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare del quale è responsabile l'operatore.

     b) Nel caso di un infortunio nucleare avvenuto durante il trasporto, i tribunali competenti saranno soltanto, salve le disposizioni in contrario di cui al paragrafo c) del presente articolo, i tribunali competenti secondo la legge della Parte contraente nel cui territorio le sostanze nucleari implicate si trovavano al momento dell'infortunio nucleare.

     c) Quando un infortunio nucleare ha luogo fuori del territorio delle Parti contraenti, durante il trasporto, o quando il luogo in cui si trovavano le sostanze nucleari implicate non può essere determinato, o quando al momento dell'infortunio le sostanze nucleari si trovavano in territorio su cui aveva giurisdizione più di una Parte contraente, i tribunali competenti secondo la legge della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare sono i soli competenti.

     d) Quando, a norma dei paragrafi a) e c) del presente articolo, i tribunali di più di una Parte contraente sono competenti, la competenza sarà assegnata:

     i) Nel caso di un infortunio nucleare occorso durante il trasporto di materie nucleari:

     1) ai tribunali competenti secondo la legge della Parte contraente in quella parte del suo territorio dove è immatricolato il mezzo di trasporto sul quale si trovavano le sostanze nucleari al momento dell'infortunio nucleare, a condizione che essi siano competenti a norma del paragrafo c) del presente articolo, o

     2) in difetto di tribunali del genere, ad uno dei tribunali che sono competenti a norma del paragrafo c) del presente articolo, designato su richiesta della Parte contraente interessata dal tribunale menzionato all'art. 17, come il più direttamente connesso alla causa di cui trattasi.

     ii) In tutti gli altri casi, ai tribunali competenti a norma della legge della Parte contraente designati dal tribunale sopra menzionato (a domanda della Parte contraente interessata) come i più direttamente connessi alla causa di cui trattasi.

     e) Le sentenze pronunciate, dopo il giudizio o in contumacia, dal tribunale competente secondo le disposizioni del presente articolo, quando saranno divenute esecutorie secondo le leggi applicate da detto tribunale, diverranno esecutorie nel territorio di tutte le altre Parti contraenti, non appena compiute le formalità prescritte dalla Parte contraente interessata. Il merito della causa non sarà più oggetto di altri procedimenti. Queste disposizioni non si applicano alle sentenze interlocutorie.

     f) Quando una causa è intentata contro una Parte contraente nella sua veste di operatore di un impianto nucleare, tale Parte contraente non potrà invocare alcuna immunità giurisdizionale davanti al tribunale competente a norma del presente articolo.

 

     Art. 14.

     a) La presente convenzione sarà applicata senza discriminazione alcuna sulla nazionalità, sul domicilio o sulla residenza.

     b) "Legge nazionale" e "Legislazione nazionale" significa la legge o la legislazione nazionale del tribunale avente giurisdizione in virtù della presente convenzione sulle rivendicazioni insorgenti in seguito ad un infortunio nucleare, e detta legge o legislazione si applicheranno a tutte le questioni sia di merito che di procedura che non sono specificamente governate dalla presente convenzione.

     c) Tale legge e legislazione saranno applicate senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità, il domicilio o la residenza.

 

     Art. 15.

     a) Ogni Parte contraente potrà prender le misure che riterrà necessarie per aumentare l'ammontare della indennità prevista dalla presente convenzione.

     b) Per quella parte della indennità che comporti lo impiego di fondi pubblici e sia in eccesso di 5.000.000 di unità di conto, di cui all'art. 7, l'applicazione di tali misure potrà esser soggetta a condizioni che potranno derogare dalle disposizioni della presente convenzione.

 

     Art. 16.

     Le decisioni prese dal comitato direttivo a norma dell'art. 1 a) ii), 1) a) iii) ed 1 b) saranno approvate di comune accordo dai membri che rappresentano le Parti contraenti.

 

     Art. 17.

     Qualsiasi divergenza fra due o più Parti contraenti circa la interpretazione o l'applicazione della presente convenzione sarà esaminata dal comitato direttivo ed in mancanza di una soluzione amichevole sarà, dietro richiesta di una delle Parti contraenti, deferita al tribunale stabilito con la convenzione del 20 dicembre 1957 sulla istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

 

     Art. 18.

     a) Riserve su una o più disposizioni della presente convenzione potranno esser fatte in qualsiasi momento prima della ratifica o della adesione alla presente convenzione, o prima della notifica, a norma dell'art. 23, riguardante il territorio o territori menzionati nella notifica stessa; queste riserve saranno ammissibili soltanto se i loro termini saranno stati espressamente accettati dai Firmatari.

     b) Non sarà tuttavia necessaria l'accettazione di quei firmatari che non avranno ratificato la presente convenzione entro un periodo di dodici mesi dalla data in cui è stata loro data notifica di tale riserva dal Segretario generale dell'Organizzazione, a norma dell'art. 24.

     c) Qualsiasi riserva ammessa a norma del presente articolo potrà esser ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione.

 

     Art. 19.

     a) La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

     b) La presente convenzione entrerà in vigore non appena almeno cinque firmatari avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che la ratificherà in seguito, la presente convenzione entrerà in vigore al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica.

 

     Art. 20.

     Le modifiche da apportarsi alla presente convenzione saranno adottate col comune accordo di tutte le Parti contraenti. Dette modifiche entreranno in vigore quando saranno state ratificate o confermate da due terzi delle Parti contraenti. Nei riguardi delle Parti contraenti che le ratifichino o confermino più tardi, le modifiche stesse entreranno in vigore dalla data della relativa ratifica o conferma.

 

     Art. 21.

     a) Il Governo di qualsiasi Paese membro o associato della Organizzazione, che non sia firmatario della presente convenzione, potrà aderirvi mediante notifica indirizzata al Segretario generale della Organizzazione.

     b) Il Governo di qualsiasi altro Paese non firmatario della presente convenzione potrà aderirvi mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione, e con l'assenso unanime delle Parti contraenti. Tale adesione avrà effetto dalla data di tale assenso.

 

     Art. 22.

     a) La presente convenzione è stipulata per la durata di dieci anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore. Ogni Parte contraente potrà, dandone un preavviso di dodici mesi al Segretario generale dell'Organizzazione, por termine, per quanto la riguarda, alla applicazione della presente convenzione alla fine del periodo di dieci anni suddetto.

     b) La presente convenzione resterà in vigore, alla fine del periodo di dieci anni, per un periodo di cinque anni per quelle Parti contraenti che non hanno posto termine alla sua applicazione nei propri riguardi a norma del paragrafo a) del presente articolo, e dopo tale periodo di cinque anni, per periodi successivi di cinque anni per quelle Parti contraenti che non avran posto termine all'applicazione della presente convenzione nei loro riguardi alla fine di uno di tali periodi di cinque anni mediante preavviso di dodici mesi al Segretario generale dell'Organizzazione.

     c) Il Segretario generale dell'Organizzazione convocherà una conferenza per esaminare la opportunità di una revisione della presente convenzione, dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, o in qualsiasi altro momento, dietro richiesta di una Parte contraente, entro sei mesi dalla data di tale richiesta.

 

     Art. 23.

     a) La presente convenzione si applicherà ai territori metropolitani delle Parti contraenti.

     b) Ciascun firmatario o Parte contraente potrà, al momento della firma o ratifica o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi altro momento dopo tale firma, ratifica o adesione, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che la presente convenzione sarà applicabile a quelli dei suoi territori, inclusi quei territori per i quali la Parte contraente ha la responsabilità delle relazioni internazionali, ai quali la presente convenzione non è applicabile in virtù del paragrafo a) del presente articolo e che sono indicati nella notifica. Tale notifica potrà, rispetto a qualsiasi territorio o territori in essa menzionati, essere ritirata, dandone un preavviso di dodici mesi al Segretario generale della Organizzazione.

     c) I territori delle Parti contraenti, inclusi quelli per i quali la Parte contraente ha la responsabilità delle relazioni internazionali, ai quali non si applica la presente convenzione, saranno considerati, ai fini della convenzione stessa, come territori di uno Stato non-contraente.

 

     Art. 24.

     Il Segretario generale della Organizzazione darà comunicazione a tutti i firmatari ed ai Governi aderenti del ricevimento di tutti gli strumenti di ratifica, adesione, ritiro, notifica di cui all'art. 23 e delle decisioni del Comitato direttivo di cui all'art. 1 a) ii), 1 a) iii) e 1 b). Il Segretario generale comunicherà pure agli stessi la data di entrata in vigore dalla presente convenzione, il testo di ogni modifica adottata, e la data di entrata in vigore di tale modifica, come pure le riserve fatte a norma dell'art. 18.

 

     Allegato I

     Le seguenti riserve sono state accettate in pari data della firma della presente convenzione:

     1. Art. 6 a)

     Riserva della Repubblica federale di Germania, del Governo della Repubblica austriaca e del Governo del Regno di Grecia

     Riserva del diritto di lasciar sussistere, mediante una disposizione di legge nazionale, la responsabilità di altre persone diverse dall'operatore, oltre a quella dell'operatore, a condizione che dette persone siano interamente coperte, rispetto alla loro responsabilità, incluso il caso di difesa contro atti ingiustificati, da assicurazione od altra garanzia finanziaria ottenuta dall'operatore.

     2. Art. 6 b) e c)

     Riserva del Governo della Repubblica austriaca, del Governo del Regno di Grecia, del Governo del Regno di Norvegia e del Governo del Regno di Svezia

     Riserva del diritto di considerare le proprie leggi nazionali che comportano disposizioni equivalenti a quelle incluse negli accordi internazionali di cui allo art. 6 b) quali accordi internazionali ai fini dell'art. 6 b) e c).

     3. Art. 7

     Riserva del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

     Riserva del diritto, rispetto agli operatori di impianti nucleari situati nel territorio del Regno Unito, eccettuati i Dipartimenti governativi e la Atomic Energy Authorithy, che i paragrafi a), b) e c) dello art. 7 siano applicati:

     i) come se i paragrafi a) e b) dell'art. 7 disponessero che, per quanto riguarda i danni dei quali un operatore sia responsabile a norma della presente convenzione, e causati da infortuni nucleari occorsi nel periodo in cui l'assicurazione o altra garanzia finanziaria riguardante il suo impianto deve esser tenuta in vita a norma delle leggi del Regno Unito, la somma di 14.000.000 di unità di conto deve essere disponibile per il risarcimento dei danni;

     ii) come se il paragrafo c) dell'art. 7 disponesse che, per quanto riguarda i danni di cui al paragrafo i), 5.000.000 di unità di conto dovranno esser disponibili per risarcimento di danni, eccettuati quelli causati al mezzo di trasporto, e

     iii) come se i paragrafi a) e b) dell'art. 7 disponessero che qualsiasi pagamento in eccesso di detto ammontare di 14.000.000 di unità di conto dovrà, senza pregiudizio dell'art. 15, esser soggetto alla approvazione parlamentare delle disposizioni necessarie per l'assegnazione di fondi supplementari.

     4. Art. 19

     Riserva del Governo della Repubblica federale di Germania, del Governo della Repubblica austriaca e del Governo del Regno di Grecia

     Riserva del diritto di considerare la ratifica della presente convenzione come assunzione dell'obbligo, in conformità del diritto internazionale, di promulgare leggi nazionali concernenti la responsabilità civile, conformi alle disposizioni della presente convenzione.

 

     Allegato II

     La presente convenzione non sarà interpretata nel senso che essa privi le Parti contraenti, sul cui territorio siano stati causati dei danni da un infortunio nucleare avvenuto sul territorio di un'altra Parte contraente, di quei ricorsi che le possano essere aperti a norma del diritto internazionale.

     In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, muniti dei dovuti poteri, hanno firmato la presente convenzione.

     Fatto a Parigi, addì 29 luglio millenovecentosessanta, nelle lingue inglese, francese, tedesca, spagnola, italiana ed olandese, in un unico esemplare che resterà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica, che ne comunicherà una copia autentica a tutti i firmatari.

     (Si omettono le firme)

 

 

Convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare(Bruxelles, 31 gennaio 1963)

 

     Art. 1.

     Il regime complementare a quello della convenzione di Parigi, istituito dalla presente convenzione, è soggetto alle disposizioni della convenzione di Parigi, nonché alle norme seguenti.

 

     Art. 2.

     a) Il regime della presente convenzione si applica ai danni cagionati da incidenti nucleari diversi da quelli verificatisi interamente sul territorio di uno Stato che non è Parte della presente convenzione:

     i) dei quali è responsabile, in virtù della convenzione di Parigi, l'esercente di un impianto nucleare ad uso pacifico, situato sul territorio di una Parte contraente della presente convenzione (qui di seguito denominata "Parte contraente") e che figuri nella lista compilata ed aggiornata conformemente all'art. 13,

     ii) subiti:

     1) sul territorio di una Parte contraente o

     2) in alto mare o nello spazio aereo sovrastante, a bordo di una nave o di un'aeronave registrata sul territorio di una Parte contraente ovvero

     3) in alto mare e nello spazio aereo sovrastante, da cittadini di una Parte contraente, a condizione, nel caso di danni ad una nave o ad una aeronave, che quest'ultima sia registrata sul territorio di una Parte contraente e sempre che sussista la giurisdizione dei tribunali di una delle Parti contraenti.

     b) Qualsiasi Stato che sottoscriva o aderisca alla presente convenzione può all'atto della firma o dell'adesione oppure al momento del deposito dell'atto di ratifica, dichiarare di assimilare ai propri cittadini, ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo a) ii), le persone fisiche che ai sensi della sua legislazione hanno la loro residenza abituale sul suo territorio.

     c) Ai fini del presente articolo, l'espressione "cittadini di una Parte contraente" si estende, oltre che allo Stato contraente stesso, agli enti politici o amministrativi da esso dipendenti e alle persone giuridiche pubbliche o private, nonché a qualsiasi ente, sprovvisto della personalità giuridica, costituito nel territorio di una Parte contraente.

 

     Art. 3.

     a) Alle condizioni stabilite dalla presente convenzione, le Parti contraenti si impegnano a provvedere in modo che il risarcimento dei danni di cui all'art. 2 sia effettuato sino a concorrenza di 120 milioni di unità di conto per incidente.

     b) Tale risarcimento viene effettuato:

     i) sino ad un importo di almeno 5 milioni di unità di conto, fissato a tal fine dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da altra garanzia finanziaria;

     ii) fra l'importo di cui alla lettera precedente e l'importo di 70 milioni di unità di conto, mediante fondi pubblici da corrispondersi dalla Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile;

     iii) fra i 70 milioni e i 120 milioni di unità di conto, mediante fondi pubblici da corrispondersi dalle Parti contraenti secondo il criterio di ripartizione previsto dall'art. 12.

     c) A tal fine, ciascuna Parte contraente deve:

     i) stabilire, conformemente all'art. 7 della convenzione di Parigi, in 120 milioni di unità di conto l'importo massimo della responsabilità dell'esercente e disporre che questa responsabilità sia coperta dall'insieme dei fondi di cui al precedente paragrafo b); ovvero

     ii) stabilire l'importo massimo della responsabilità dell'esercente in un ammontare almeno pari a quello stabilito conformemente al precedente paragrafo b) i) e disporre che, oltre tale importo e fino a 120 milioni di unità di conto, i fondi pubblici di cui ai precedenti paragrafi b) ii) e iii) siano corrisposti a titolo diverso dalla responsabilità dell'esercente, ferme restando tuttavia le norme sostanziali e di procedura stabilite dalla presente convenzione.

     d) I crediti derivanti dall'obbligo dell'esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese con i fondi resi disponibili alla stregua del paragrafo b) ii), iii) e f) del presente articolo, divengono esigibili nei confronti dell'esercente medesimo soltanto nella misura e dal momento in cui tali fondi siano effettivamente assegnati.

     e) Nel dare esecuzione alla presente convenzione le Parti contraenti si impegnano a non valersi della facoltà, prevista dall'art. 15 b) della convenzione di Parigi, di stabilire condizioni particolari:

     i) per il risarcimento dei danni effettuato mediante i fondi di cui al precedente paragrafo b) i);

     ii) diverse da quelle previste dalla presente convenzione per il risarcimento dei danni effettuato mediante i fondi pubblici di cui al precedente paragrafo b) ii) e iii).

     f) Oltre gli importi di cui al paragrafo b) possono essere corrisposti gli interessi e le spese di cui all'art. 7 g) della convenzione di Parigi.

     Nella misura in cui tali interessi e spese vengano corrisposti a titolo di risarcimento imputabile sui fondi considerati:

     i) al paragrafo b) i) del presente articolo, essi sono a carico dell'esercente responsabile;

     ii) al paragrafo b) ii) del presente articolo, essi sono a carico della Parte contraente sul territorio della quale è situato l'impianto nucleare di detto esercente;

     iii) al paragrafo b) iii) del presente articolo, essi sono a carico delle Parti contraenti nel loro insieme.

     g) Per "unità di conto", ai sensi della presente convenzione, si intende l'unità di conto dell'accordo monetario europeo, quale definita alla data della convenzione di Parigi.

 

     Art. 4.

     a) Qualora l'incidente nucleare cagioni un danno coinvolgente la responsabilità di più esercenti, il cumulo di responsabilità previsto all'art. 5 b) della convenzione di Parigi opera, nella misura in cui entrano in giuoco i fondi pubblici di cui all'art. 3 b) ii) e iii), solo a concorrenza della somma di 120 milioni di unità di conto.

     b) L'importo complessivo dei fondi pubblici, da corrispondere a norma dell'art. 3 b) ii) e iii), non può superare, nel caso di cui al paragrafo precedente, la differenza tra 120 milioni di unità di conto e la somma degli importi fissati, per gli esercenti interessati, in conformità dell'art. 3 b) i) oppure, nel caso di un esercente il cui impianto nucleare sia situato sul territorio di uno Stato non contraente della presente convenzione, in conformità dell'art. 7 della convenzione di Parigi. Qualora più Parti contraenti siano tenute a corrispondere fondi pubblici conformemente all'art. 3 b) ii), l'onere viene ripartito tra di esse proporzionalmente al numero degli impianti nucleari situati sul territorio di ciascuna Parte contraente che risultino coinvolti nell'incidente nucleare ed i cui esercenti siano responsabili.

 

     Art. 5.

     a) Qualora l'esercente responsabile abbia diritto di rivalsa conformemente all'art. 6 f) della convenzione di Parigi, la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di tale esercente adotta le disposizioni legislative necessarie per consentire a se medesima ed alle altre Parti contraenti di giovarsi della rivalsa stessa nella misura in cui siano corrisposti fondi pubblici a norma dell'art. 3 b) ii) iii) e f).

     b) Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, dette disposizioni legislative possono prevedere la ripetizione, nei confronti dell'esercente stesso, dei fondi pubblici corrisposti alla stregua dell'art. 3 b) ii) iii) ed f).

 

     Art. 6.

     Per il calcolo dei fondi da corrispondere in base alla presente convenzione sono presi in considerazione solo i diritti al risarcimento fatti valere entro un termine di 10 anni dall'incidente nucleare. Qualora il danno sia causato da incidente nucleare nel quale entrano in giuoco combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi che al momento dell'incidente erano sottratti, smarriti o abbandonati e non ancora recuperati, tale termine decorre dal momento del furto, della perdita o dell'abbandono.

     Il termine è inoltre prorogato nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 8 b) della convenzione di Parigi. Malgrado la scadenza del termine suddetto saranno tuttavia prese in considerazione, secondo le condizioni previste dall'art. 8 d) della convenzione di Parigi, le domande supplementari di cui a detto articolo.

 

     Art. 7.

     Qualora una Parte contraente faccia uso della facoltà prevista dall'articolo 8 a) della convenzione di Parigi, il termine di prescrizione da essa fissato sarà di 3 anni a decorrere dalla data in cui la Parte lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, oppure dalla data in cui essa avrebbe dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza.

 

     Art. 8.

     Le persone che beneficiano della presente convenzione hanno diritto all'integrale risarcimento del danno subìto secondo le norme del diritto interno applicabile. Ciascuna Parte contraente può tuttavia fissare equi criteri di ripartizione per i casi in cui l'ammontare dei danni superi o si ritiene possa superare:

     i) 120 milioni di unità di conto;

     ii) la somma più elevata che risulti disponibile per effetto di cumulo di responsabilità alla stregua dell'art. 5 b) della convenzione di Parigi, purché non ne derivino, quale che sia l'origine dei fondi e fatte salve le disposizioni dell'art. 2, discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul domicilio o sulla residenza della persona che ha subìto il danno.

 

     Art. 9.

     a) L'assegnazione dei fondi pubblici di cui all'art. 3 b) ii) iii) e f) è regolata dalle norme in vigore nello Stato i cui tribunali sono competenti.

     b) Ciascuna Parte contraente adotta le disposizioni necessarie affinché le persone danneggiate possano far valere i propri diritti al risarcimento senza dover ricorrere a procedure diverse a seconda dell'origine dei fondi destinati al risarcimento.

     c) Le Parti contraenti non sono tenute a rendere disponibili i fondi pubblici di cui all'art. 3 b) ii) e iii) sino a quando non siano esauriti i fondi di cui all'art. 3 b) i).

 

     Art. 10.

     a) La Parte contraente i cui tribunali sono competenti ha l'obbligo di informare le altre Parti contraenti di ogni incidente nucleare e delle circostanze in cui esso è avvenuto non appena risulti che i danni causati da tale incidente superano o possano superare l'importo di 70 milioni di unità di conto. Le Parti contraenti adottano al più presto le misure necessarie per regolare le modalità di tali loro rapporti.

     b) Solo la Parte contraente i cui tribunali sono competenti può chiedere alle altre Parti contraenti lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) iii) e può procedere all'attribuzione di detti fondi.

     c) Detta Parte contraente esercita eventualmente per conto delle altre Parti contraenti che abbiano corrisposto fondi pubblici alla stregua dell'art. 3 b) iii) ed f), i ricorsi previsti dall'art. 5.

     d) Le transazioni concluse in conformità della legislazione nazionale in materia di risarcimento di danni mediante i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii) sono riconosciute dalle altre Parti contraenti; e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti in merito a detto risarcimento saranno rese esecutive nel territorio delle altre Parti contraenti secondo le disposizioni dell'art. 13 c) della convenzione di Parigi.

 

     Art. 11.

     a) Qualora i tribunali competenti rilevino da una Parte contraente diversa da quella sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, i fondi pubblici di cui all'art. 3 b) ii) ed f) sono corrisposti dalla prima di dette Parti contraenti. La Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile rimborsa all'altra le somme versate. Le due Parti contraenti concordano tra loro le modalità del rimborso.

     b) Prima di adottare qualsiasi provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, successivo all'incidente nucleare, concernente la natura, la forma e la misura del risarcimento, le modalità di stanziamento dei fondi pubblici di cui all'art. 3 b) ii), nonché, eventualmente, i criteri di ripartizione di detti fondi, la Parte contraente i cui tribunali sono competenti consulta la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. La Parte contraente i cui tribunali sono competenti adotta le misure necessarie per consentire l'intervento nel processo di quest'ultima Parte contraente e la sua partecipazione al risarcimento.

 

     Art. 12.

     a) L'onere della copertura mediante i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) iii) è ripartito secondo i criteri seguenti:

     i) per il 50%, in base al rapporto esistente tra il prodotto nazionale lordo, ai prezzi correnti, di ciascuna Parte contraente, ed il totale dei prodotti nazionali lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti contraenti, quali risultano dalle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, per l'anno precedente quello durante il quale si è verificato l'incidente;

     ii) per l'altro 50%, in base al rapporto esistente tra la potenza termica dei reattori situati sul territorio di ciascuna Parte contraente, e la potenza termica complessiva dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti contraenti. Tale calcolo sarà effettuato in base alla potenza termica dei reattori compresi, alla data dell'incidente nucleare, nell'elenco previsto dall'articolo 2 a) i).

     Ai fini di detto calcolo i reattori sono tuttavia presi in considerazione soltanto a decorrere dalla data in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità.

     b) Ai sensi della presente convenzione "potenza termica" significa:

     i) prima della concessione dell'autorizzazione all'esercizio definitivo, la potenza termica prevista;

     ii) dopo tale concessione, la potenza termica autorizzata dalle autorità nazionali competenti.

 

     Art. 13.

     a) Ciascuna Parte contraente deve far figurare nell'elenco previsto dall'art. 2 a) i) tutti gli impianti nucleari a scopi pacifici situati sul suo territorio e che rispondono alle definizioni dell'art. 1 della convenzione di Parigi.

     b) A tal fine, ciascuno Stato firmatario o aderente comunica al Governo belga, al momento del deposito dell'atto di ratifica o dell'adesione, la distinta completa di tali impianti.

     c) Detta distinta contiene:

     i) per gli impianti non ancora ultimati, l'indicazione della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare;

     ii) inoltre, per i reattori, l'indicazione della data in cui si prevede che essi raggiungeranno per la prima volta la criticità e l'indicazione della loro potenza termica.

     d) Ciascuna Parte contraente comunica altresì al Governo belga la data esatta dell'esistenza del rischio di incidente nucleare e, per i reattori, quella in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità.

     e) Ciascuna Parte contraente comunica al Governo belga le modifiche da apportare all'elenco. Qualora la variazione consista nell'aggiunta di un impianto nucleare, la comunicazione deve essere fatta almeno tre mesi prima della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare.

     f) Se una Parte contraente ritiene che la distinta o la variazione da apportare all'elenco, comunicata da un'altra Parte contraente, non è conforme alle disposizioni dell'art. 2 a) i) e alle disposizioni del presente articolo, essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo h) del presente articolo.

     g) Se una Parte contraente ritiene che una delle comunicazioni prescritte dal presente articolo non sia stata fatta entro il termine dovuto essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza dei fatti che, a suo avviso, avrebbero dovuto formare oggetto di comunicazione.

     h) Il Governo belga notificherà, non appena possibile, ad ogni Parte contraente le comunicazioni e le obiezioni da esso ricevute in conformità del presente articolo.

     i) L'insieme delle distinte e delle integrazioni di cui ai paragrafi b), c), d) ed e) del presente articolo costituisce l'elenco previsto dall'art. 2 a) i), restando inteso che le obiezioni, avanzate ai sensi dei paragrafi f) e g) hanno effetto, qualora siano accolte, a partire dal giorno in cui sono state comunicate.

     j) Il Governo belga trasmette alle Parti contraenti, a loro richiesta, l'elenco aggiornato comprendente gli impianti nucleari soggetti al regime della presente convenzione e i dati ad essi relativi raccolti a norma del presente articolo.

 

     Art. 14.

     a) Nella misura in cui la presente convenzione non disponga altrimenti, ciascuna Parte contraente può esercitare le competenze attribuitegli dalla convenzione di Parigi, e le disposizioni così adottate sono opponibili alle altre Parti contraenti, per lo stanziamento di fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii).

     b) Tuttavia, le disposizioni adottate da una Parte contraente conformemente agli articoli 2, 7 c) e 9 della convenzione di Parigi non sono opponibili ad un'altra Parte contraente, per lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'art. 3 b) ii) e iii), se questa non vi abbia consentito.

     c) La presente convenzione non pregiudica la facoltà di ogni Parte contraente di adottare disposizioni al di fuori dell'ambito della convenzione di Parigi e della presente convenzione, semprechè da tali disposizioni non derivino oneri supplementari per le altre Parti contraenti e nella misura in cui siano in causa fondi pubblici di queste ultime.

 

     Art. 15.

     a) Ogni Parte contraente può concludere con uno Stato non contraente della presente convenzione un accordo relativo al risarcimento mediante fondi pubblici di danni causati da un incidente nucleare.

     b) Nella misura in cui le condizioni di risarcimento risultanti da tali accordi non fossero più favorevoli di quelle risultanti dalle disposizioni adottate per l'applicazione, dalla Parte contraente considerata, della convenzione di Parigi e della presente convenzione, l'ammontare dei danni risarcibili in base a tali accordi e causati da un incidente nucleare coperto dalla presente convenzione può essere preso in considerazione, ai fini dell'applicazione della seconda parte dell'art. 8, per il calcolo dell'ammontare complessivo dei danni causati da tale incidente.

     c) In nessun caso le disposizioni dei precedenti paragrafi a) e b) modificano gli obblighi che in virtù dell'art. 3 b) ii) e iii) gravano sulle Parti contraenti che non abbiano consentito all'accordo.

     d) Ogni Parte contraente che si proponga di concludere l'accordo di cui al presente articolo deve comunicare tale sua intenzione alle altre Parti contraenti. Gli accordi conclusi devono essere notificati al Governo belga.

 

     Art. 16.

     a) Le Parti contraenti si consulteranno su tutti i problemi di comune interesse sollevati dall'applicazione della presente convenzione, della convenzione di Parigi e, in particolare, degli articoli 20 e 22 c) di quest'ultima.

     b) Esse si consulteranno sull'opportunità di procedere alla revisione della presente convenzione al termine di un periodo di cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore e, a richiesta di una Parte contraente, in qualsiasi altro momento.

 

     Art. 17.

     Le controversie tra due o più Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte, su richiesta della Parte contraente interessata, al tribunale istituito dalla convenzione del 20 dicembre 1957 relativa all'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

 

     Art. 18.

     a) Le disposizioni della presente convenzione possono formare oggetto di riserve in qualsiasi momento anteriore alla ratifica, se le riserve siano state espressamente accettate da tutti gli Stati firmatari, oppure al momento dell'adesione o a quello dell'utilizzazione degli articoli 21 e 24, se le riserve stesse siano state espressamente accettate da tutti gli Stati firmatari o aderenti alla presente convenzione.

     b) L'accettazione da parte di uno Stato firmatario non è richiesta se questi non ha ratificato la presente convenzione nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Governo belga conformemente all'art. 25.

     c) Qualsiasi riserva fatta conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Governo belga.

 

     Art. 19.

     Uno Stato può divenire o rimanere Parte contraente della presente convenzione soltanto se sia Parte contraente della convenzione di Parigi.

 

     Art. 20.

     a) L'allegato alla presente convenzione ne forma parte integrante.

     b) La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.

     c) La presente convenzione entrerà in vigore al termine di tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica.

     d) Per ogni Stato firmatario che ratifichi la presente convenzione dopo il sesto deposito, questa entrerà in vigore al termine di tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

 

     Art. 21.

     Le modifiche alla presente convenzione sono adottate dalle Parti contraenti di comune accordo. Esse andranno in vigore alla data in cui tutte le Parti contraenti le abbiano ratificate o confermate.

 

     Art. 22.

     a) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione ogni Parte contraente della convenzione di Parigi che non abbia firmato la presente convenzione può chiedere di aderirvi, mediante notifica indirizzata al Governo belga.

     b) L'adesione è subordinata all'assenso unanime delle Parti contraenti.

     c) In seguito a tale assenso, la Parte contraente della convenzione di Parigi che intende aderire deposita il suo strumento di adesione presso il Governo belga.

     d) L'adesione avrà effetto al termine di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione.

 

     Art. 23.

     a) La presente convenzione rimane in vigore fino alla scadenza della convenzione di Parigi.

     b) Ogni Parte contraente potrà porre fine, per quanto la riguarda, all'applicazione della presente convenzione al termine del periodo di dieci anni stabilito dall'art. 22 a) della convenzione di Parigi, dando a tal fine un preavviso di un anno mediante notifica al Governo belga. Entro sei mesi successivi alla notifica di tale preavviso, ciascuna Parte contraente potrà porre termine, per quanto la riguarda, alla presente convenzione, alla data in cui questa cesserà di avere effetto per la Parte contraente che abbia effettuato la prima notifica.

     c) La scadenza della presente convenzione o il recesso di una delle Parti contraenti non pone termine agli obblighi assunti in virtù della presente convenzione per il risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare avvenuto prima della data di detta scadenza o recesso.

     d) Le Parti contraenti si consulteranno al momento opportuno sui provvedimenti da adottare, dopo la scadenza della presente convenzione o dopo il recesso di una o più Parti contraenti, affinché siano risarciti in misura analoga a quella stabilita dalla presente convenzione i danni causati da incidenti avvenuti dopo detta scadenza o recesso e la responsabilità dei quali gravi sull'esercente di un impianto nucleare entrato in funzione prima di tale data sui territori delle Parti contraenti.

 

     Art. 24.

     a) La presente convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti contraenti.

     b) Qualsiasi Parte contraente che desideri estendere l'applicazione della presente convenzione ad uno o più dei territori ai quali, conformemente all'art. 23 della convenzione di Parigi, essa abbia dichiarato di voler estendere quest'ultima, ne trasmette domanda al Governo belga.

     c) L'estensione della presente convenzione a tali territori è subordinata all'accordo unanime delle Parti contraenti.

     d) In seguito a tale accordo, la Parte contraente interessata trasmette al Governo belga una dichiarazione che avrà effetto dal giorno dall'avvenuta ricezione.

     e) Tale dichiarazione può, per quanto riguarda i territori in essa designati, essere revocata dalla Parte contraente interessata mediante preavviso di un anno da notificarsi al Governo belga.

     f) Qualora la convenzione di Parigi cessi di essere applicabile ad uno dei territori di cui al precedente paragrafo, cesserà per esso anche l'applicazione della presente convenzione.

 

     Art. 25.

     Il Governo belga dà comunicazione a tutti gli Stati firmatari e aderenti della ricezione degli strumenti di ratifica, di adesione e di recesso e di ogni altra notifica ad esso pervenuta. Lo stesso Governo notificherà, inoltre, la data di entrata in vigore della presente convenzione, il testo delle modifiche adottate e la data dell'entrata in vigore delle modifiche stesse nonché le riserve fatte conformemente all'art. 18.

     In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

     Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1963, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Governo belga che ne comunicherà copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari ed aderenti alla presente convenzione.

     (Si omettono le firme)

 

     Allegato alla Convenzione complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

     (Omissis)

 

     Protocollo addizionale alla Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

     (Omissis)