§ 5.4.311 - Regolamento 20 giugno 2019, n. 1238.
Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:20/06/2019
Numero:1238


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Disposizioni applicabili
Art. 4.  Contratto PEPP
Art. 5.  Registrazione
Art. 6.  Domanda di registrazione del PEPP
Art. 7.  Registrazione del PEPP
Art. 8.  Condizioni di annullamento della registrazione del PEPP
Art. 9.  Denominazione
Art. 10.  Distribuzione di PEPP
Art. 11.  Regime prudenziale applicabile alle diverse categorie di fornitori
Art. 12.  Pubblicazione delle disposizioni nazionali
Art. 13.  Registro pubblico centrale
Art. 14.  Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP
Art. 15.  Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli EPAP e dei GEFIA UE
Art. 16.  Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante
Art. 17.  Servizio di portabilità
Art. 18.  Fornitura del servizio di portabilità
Art. 19.  Sottoconti del PEPP
Art. 20.  Apertura di un nuovo sottoconto
Art. 21.  Comunicazione alle autorità competenti delle informazioni sulla portabilità
Art. 22.  Principio generale
Art. 23.  Regime di distribuzione applicabile alle diverse categorie di fornitori di PEPP e distributori di PEPP
Art. 24.  Distribuzione elettronica e altri supporti durevoli
Art. 25.  Requisiti in materia di governance e controllo del prodotto
Art. 26.  PEPP KID
Art. 27.  Lingua del PEPP KID
Art. 28.  Contenuto del PEPP KID
Art. 29.  Documentazione commerciale
Art. 30.  Revisione del PEPP KID
Art. 31.  Responsabilità civile
Art. 32.  Contratti PEPP che coprono i rischi biometrici
Art. 33.  Fornitura del PEPP KID
Art. 34.  Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione della consulenza
Art. 35.  Disposizioni generali
Art. 36.  Prospetto delle prestazioni del PEPP
Art. 37.  Informazioni aggiuntive
Art. 38.  Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase prepensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo
Art. 39.  Informazioni da fornire su richiesta ai risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP
Art. 40.  Disposizioni generali
Art. 41.  Regole di investimento
Art. 42.  Disposizioni generali
Art. 43.  Scelta dell’opzione di investimento da parte del risparmiatore in PEPP
Art. 44.  Condizioni per la modifica dell’opzione di investimento scelta
Art. 45.  Il PEPP di base
Art. 46.  Tecniche di attenuazione del rischio
Art. 47.  Condizioni relative alla fase di accumulo
Art. 48.  Depositario
Art. 49.  Copertura dei rischi biometrici
Art. 50.  Reclami
Art. 51.  Ricorso extragiudiziale
Art. 52.  Fornitura del servizio di trasferimento
Art. 53.  Servizio di trasferimento
Art. 54.  Commissioni e oneri per il servizio di trasferimento
Art. 55.  Tutela dei risparmiatori in PEPP dalle perdite finanziarie
Art. 56.  Informazioni sul servizio di trasferimento
Art. 57.  Condizioni relative alla fase di decumulo
Art. 58.  Forme di erogazione
Art. 59.  Modifica delle forme di erogazione
Art. 60.  Pianificazione previdenziale e consulenza sulle modalità di erogazione
Art. 61.  Vigilanza da parte delle autorità competenti e monitoraggio da parte dell’EIOPA
Art. 62.  Poteri delle autorità competenti
Art. 63.  Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti
Art. 64.  Agevolazione e coordinamento
Art. 65.  Poteri di intervento sui prodotti da parte dell’EIOPA
Art. 66.  Cooperazione e coerenza
Art. 67.  Sanzioni amministrative e altri provvedimenti
Art. 68.  Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altri provvedimenti
Art. 69.  Pubblicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti
Art. 70.  Obbligo di trasmettere all’EIOPA le informazioni sulle sanzioni amministrative e sugli altri provvedimenti
Art. 71.  Trattamento dei dati personali
Art. 72.  Esercizio della delega
Art. 73.  Valutazione e relazione
Art. 74.  Entrata in vigore e applicazione


§ 5.4.311 - Regolamento 20 giugno 2019, n. 1238.

Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

(G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Le famiglie dell’Unione figurano fra i più grandi risparmiatori al mondo, ma buona parte di tali risparmi è ferma in conti bancari a breve scadenza. Un aumento degli investimenti sui mercati dei capitali può contribuire a rispondere alle sfide rappresentate dall’invecchiamento della popolazione e dai bassi tassi di interesse.

(2) Le pensioni di vecchiaia costituiscono una parte essenziale del reddito di un pensionato e, per molte persone, beneficiare di una pensione adeguata fa la differenza tra vivere una vecchiaia agiata o in povertà. Esse rappresentano un presupposto per esercitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso l’articolo 25 sui diritti degli anziani, in cui si afferma che: «L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale».

(3) L’Unione sta affrontando diverse sfide, anche di natura demografica, a causa del fatto che l’Europa è un continente che invecchia. Inoltre, i modelli di carriera, il mercato del lavoro e la distribuzione della ricchezza stanno subendo cambiamenti radicali, non da ultimo per effetto della rivoluzione digitale.

(4) Una parte sostanziale delle pensioni di vecchiaia è erogata nell’ambito di regimi pubblici. Ferma restando la competenza nazionale esclusiva per quanto concerne l’organizzazione dei sistemi pensionistici, come stabilito dai trattati, l’adeguatezza del reddito e la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici nazionali sono essenziali per la stabilità dell’Unione nel suo complesso. Convogliando una parte maggiore del risparmio europeo dai depositi in contanti e bancari verso prodotti di investimento a lungo termine, come i prodotti pensionistici volontari con un carattere pensionistico a lungo termine, l’impatto sarebbe pertanto vantaggioso sia per le persone (che beneficerebbero di rendimenti più elevati e di pensioni più adeguate) che per l’economia in generale.

(5) Nel 2015 11,3 milioni di cittadini dell’Unione in età lavorativa (da 20 a 64 anni) risiedevano in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di cittadinanza e 1,3 milioni di cittadini dell’Unione lavoravano in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza.

(6) La portabilità del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) con un carattere pensionistico a lungo termine renderà il prodotto più attrattivo, soprattutto per i giovani e i lavoratori mobili, e contribuirà a facilitare ulteriormente il diritto dei cittadini dell’Unione di vivere e lavorare in tutta l’Unione.

(7) Le pensioni individuali sono importanti per collegare i risparmiatori a lungo termine con gli investimenti a lungo termine. Un più ampio mercato europeo delle pensioni individuali favorirà l’offerta di fondi per gli investitori istituzionali e gli investimenti nell’economia reale.

(8) Il presente regolamento consente la creazione di un prodotto pensionistico individuale che avrà un carattere pensionistico a lungo termine e terrà conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite, per quanto possibile, sarà semplice, sicuro, a prezzi ragionevoli, trasparente, favorevole ai consumatori e portabile a livello di Unione e integrerà i sistemi esistenti negli Stati membri.

(9) Attualmente, il mercato interno dei prodotti pensionistici individuali non funziona correttamente. In alcuni Stati membri non esiste ancora un mercato dei prodotti pensionistici individuali. In altri, sono disponibili prodotti pensionistici individuali, ma si riscontra un elevato grado di frammentazione dei mercati nazionali. Di conseguenza, i prodotti pensionistici individuali beneficiano solo di una limitata portabilità. Ciò può rendere difficile l’esercizio di libertà fondamentali, quali, per esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi potrebbe essere ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

(10) Poiché il mercato europeo dei prodotti pensionistici individuali è frammentato e diversificato, l’impatto dei PEPP potrebbe essere molto diverso nei vari Stati membri e il pubblico cui esso si rivolge potrebbe essere altrettanto vario. In alcuni Stati membri i PEPP potrebbero offrire soluzioni per le persone che attualmente non hanno accesso a prestazioni adeguate. In altri Stati membri i PEPP potrebbero ampliare la scelta a disposizione del consumatore o offrire soluzioni per i cittadini mobili. Tuttavia, i PEPP non dovrebbero mirare a sostituire i sistemi pensionistici nazionali esistenti poiché rappresentano un prodotto pensionistico individuale aggiuntivo e complementare.

(11) L’Unione dei mercati dei capitali contribuirà a mobilitare capitali in Europa e a convogliarli verso tutte le imprese, comprese le piccole e medie imprese, le infrastrutture e i progetti sostenibili a lungo termine, che ne hanno bisogno per espandersi e creare posti di lavoro. Uno dei principali obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali è aumentare gli investimenti e accrescere la scelta degli investitori al dettaglio attraverso un migliore utilizzo del risparmio europeo. A tale fine, il PEPP rappresenterà un passo avanti per il miglioramento dell’integrazione dei mercati dei capitali, grazie al suo sostegno al finanziamento a lungo termine dell’economia reale, tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine del prodotto e della sostenibilità degli investimenti.

(12) Come annunciato nel piano di azione della Commissione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, del 30 settembre 2015, «la Commissione valuterà l’opportunità di realizzare un quadro per la creazione di un mercato europeo di successo dei piani pensionistici individuali, che dovranno essere semplici, efficienti e competitivi, e stabilirà se occorra una normativa UE a sostegno di tale mercato.».

(13) Nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell’UE più efficiente ed efficace e per un’Unione dei mercati dei capitali (3), il Parlamento europeo ha sottolineato che «occorre promuovere un ambiente che stimoli l’innovazione dei prodotti finanziari, creando una maggiore varietà, producendo benefici per l’economia reale e offrendo maggiori incentivi per gli investimenti, e che possa inoltre contribuire a garantire pensioni adeguate, sicure e sostenibili, per esempio mediante lo sviluppo di un prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP), concepito in modo semplice e trasparente».
(14) Nelle conclusioni del 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha chiesto «progressi rapidi e decisi per garantire alle imprese un accesso più facile ai finanziamenti e sostenere gli investimenti nell’economia reale proseguendo con l’agenda dell’unione dei mercati dei capitali».

(15) Nella comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016«Unione dei mercati dei capitali – Accelerare le riforme», la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato «la possibilità di presentare proposte in merito a prodotti pensionistici individuali europei, semplici, efficienti e competitivi. Le opzioni all’esame includono una possibile proposta legislativa che potrebbe essere presentata nel 2017».

(16) Successivamente, nella comunicazione della Commissione dell’8 giugno 2017«sulla revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali», la Commissione ha annunciato «entro giugno 2017, [una] proposta legislativa su un prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La proposta getterà le basi di un mercato più sicuro, più efficiente in termini di costi e più trasparente per il risparmio sotto forma di piani pensionistici individuali volontari e di costo accessibile, gestibili su scala paneuropea. Contribuirà a soddisfare le esigenze di coloro che desiderano migliorare l’adeguatezza del risparmio accumulato in vista della pensione e ad affrontare la sfida demografica, integrare prodotti e piani pensionistici esistenti e sostenere l’efficienza dei piani pensionistici individuali in termini di costo offrendo in tale ambito buone possibilità di investimento a lungo termine».

(17) Lo sviluppo di un PEPP contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico, in particolare per i lavoratori mobili, e a creare un mercato dell’Unione per i fornitori di PEPP. Dovrebbe, tuttavia, essere solo complementare ai sistemi pensionistici pubblici.

(18) L’educazione finanziaria può favorire la comprensione e la consapevolezza delle scelte di risparmio delle famiglie nell’ambito dei prodotti pensionistici individuali volontari. I risparmiatori dovrebbero altresì avere un’equa opportunità di comprendere appieno i rischi e le caratteristiche di un PEPP.

(19) Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. Integrando gli attuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l’adeguatezza dei loro risparmi pensionistici, ad affrontare la sfida demografica e a fornire una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi o i prodotti pensionistici individuali esistenti a livello nazionale e non inciderà sugli attuali schemi pensionistici nazionali obbligatori o aziendali o professionali.

(20) Un PEPP è un prodotto pensionistico individuale non occupazionale sottoscritto volontariamente dal risparmiatore in PEPP in vista della pensione. Poiché il PEPP dovrebbe prevedere l’accumulo di capitale a lungo termine, le possibilità di ritiro anticipato del capitale dovrebbero essere limitate e potrebbero essere penalizzate.

(21) Il regolamento armonizza una serie di caratteristiche essenziali del PEPP, che riguardano elementi chiave quali la distribuzione, il contenuto minimo dei contratti, la politica degli investimenti, il trasferimento presso un altro fornitore o la fornitura transfrontaliera e la portabilità. L’armonizzazione di queste caratteristiche essenziali contribuirà a creare condizioni di parità tra i fornitori di strumenti pensionistici individuali in genere e contribuirà a stimolare il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali e l’integrazione del mercato interno delle pensioni individuali. Ciò porterà alla creazione di un prodotto paneuropeo in larga misura standardizzato, disponibile in tutti gli Stati membri, che consentirà ai consumatori di avvalersi pienamente del mercato interno, trasferendo i loro diritti a pensione all’estero, e che offrirà una più ampia scelta tra diversi tipi di fornitori, anche a livello transfrontaliero. Grazie alla riduzione degli ostacoli alla fornitura di servizi pensionistici transfrontalieri, il PEPP aumenterà la concorrenza tra i fornitori su base paneuropea e creerà economie di scala che dovrebbero andare a beneficio dei risparmiatori.

(22) L’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente l’adozione di atti sotto forma di regolamenti o di direttive. È stata preferita l’adozione di un regolamento, in quanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per questo un regolamento consentirebbe una più rapida diffusione dei PEPP e contribuirebbe a rispondere più rapidamente alla necessità di accrescere i risparmi pensionistici e gli investimenti nel contesto dell’Unione dei mercati dei capitali. Il presente regolamento armonizza le caratteristiche essenziali dei PEPP che non devono essere soggette a specifiche norme nazionali e pertanto in questo caso un regolamento appare più opportuno di una direttiva. Le caratteristiche che esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento (per esempio le condizioni della fase di accumulo) sono invece soggette alla normativa nazionale.

(23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme uniformi in materia di registrazione, fornitura, distribuzione e vigilanza dei PEPP. I PEPP dovrebbero essere soggetti alle disposizioni di cui al presente regolamento, al pertinente diritto settoriale dell’Unione nonché ai corrispondenti atti delegati e di esecuzione. Inoltre, dovrebbero applicarsi le disposizioni legislative adottate dagli Stati membri in applicazione del diritto settoriale dell’Unione. Se non sono già contemplate dal presente regolamento o dal diritto settoriale dell’Unione, si dovrebbero applicare le rispettive disposizioni legislative degli Stati membri. Un PEPP dovrebbe anche essere soggetto a un contratto concluso tra il risparmiatore in PEPP e il fornitore di PEPP («contratto PEPP»). Esiste una serie di caratteristiche fondamentali del prodotto che dovrebbe essere inclusa nel contratto PEPP. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme unionali di diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e al diritto applicabile. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali di diritto contrattuale, di diritto della sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario.

(24) Il presente regolamento dovrebbe precisare che il contratto PEPP deve essere conforme a tutte le norme applicabili. Inoltre, il contratto PEPP dovrebbe stabilire i diritti e gli obblighi delle parti e includere una serie di caratteristiche fondamentali del prodotto. Un contratto PEPP può essere concluso anche dal rappresentante di un gruppo di risparmiatori in PEPP, come un’associazione indipendente di risparmiatori, che agisce per conto di tale gruppo, a condizione che ciò avvenga in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale applicabile e che i risparmiatori in PEPP che procedono alla sottoscrizione secondo tali modalità ottengano le stesse informazioni e la stessa consulenza riservate ai risparmiatori in PEPP che concludono un contratto PEPP direttamente con un fornitore di PEPP o tramite un distributore di PEPP.

(25) I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all’intero mercato dell’Unione con una sola registrazione del prodotto che deve essere autorizzata sulla base di un unico insieme di norme. Per commercializzare un prodotto con la denominazione «PEPP», i fornitori di PEPP richiedenti dovrebbero presentare domanda di registrazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento non impedisce la registrazione di un prodotto pensionistico individuale esistente conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero adottare una decisione di registrazione se il fornitore di PEPP richiedente ha fornito tutte le informazioni necessarie e se sussistono disposizioni adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Dopo l’adozione di una decisione di registrazione da parte delle autorità competenti, queste ultime dovrebbero informare di conseguenza l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di registrare il fornitore di PEPP e il PEPP nel registro pubblico centrale. Tale registrazione dovrebbe essere valida in tutta l’Unione. Onde garantire una vigilanza efficace del rispetto degli obblighi uniformi contenuti nel presente regolamento, ogni successiva modifica delle informazioni e della documentazione fornite nell’ambito della procedura di registrazione dovrebbe essere immediatamente notificata alle autorità competenti e all’EIOPA, ove del caso.

(26) L’EIOPA dovrebbe creare un registro pubblico centrale contenente informazioni sui PEPP registrati e che potrebbero essere forniti e distribuiti nell’Unione, nonché sui fornitori di PEPP come pure un elenco degli Stati membri in cui è offerto il PEPP. Se i fornitori di PEPP non distribuiscono PEPP nel territorio di uno Stato membro, ma sono in grado di aprire un sottoconto per tale Stato membro al fine di garantire la portabilità per i loro clienti PEPP, il registro dovrebbe contenere anche informazioni sugli Stati membri per i quali il fornitore del PEPP offre un sottoconto.

(27) Il modo in cui sono organizzati e regolamentati gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) di cui alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) varia significativamente tra gli Stati membri. In alcuni Stati membri tali enti sono autorizzati a esercitare unicamente attività inerenti alle pensioni aziendali o professionali, mentre in altri Stati membri tali enti, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi, laddove gli EPAP non abbiano personalità giuridica, sono autorizzati a svolgere attività inerenti sia alle pensioni aziendali o professionali sia alle pensioni individuali. Ciò non solo ha portato a diverse strutture organizzative di EPAP ma è accompagnato anche da una diversa vigilanza a livello nazionale. In particolare, la vigilanza prudenziale degli EPAP autorizzati a svolgere attività inerenti alle pensioni aziendali o professionali e alle pensioni individuali è più ampia rispetto a quella degli EPAP che si occupano soltanto di pensioni aziendali o professionali.

Al fine di non compromettere la stabilità finanziaria e di tenere conto delle differenze in termini di strutture organizzative e di vigilanza, solo gli EPAP autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali e soggetti a vigilanza conformemente al diritto nazionale dovrebbero poter fornire PEPP. Inoltre, per salvaguardare ulteriormente la stabilità finanziaria, tutte le attività e passività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP dovrebbero essere separate senza la possibilità di trasferirle ad altre attività nel settore delle pensioni dell’ente. Gli EPAP che forniscono PEPP dovrebbero inoltre essere sempre conformi alle pertinenti norme stabilite dalla direttiva (UE) 2016/2341, comprese le norme di investimento più dettagliate stabilite dagli Stati membri in cui sono registrati o autorizzati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 in sede di recepimento di tale direttiva, e alle disposizioni del sistema di governance. Come per gli altri fornitori di PEPP, laddove il presente regolamento stabilisca disposizioni più rigorose, dovrebbero applicarsi tali disposizioni.

(28) Il passaporto unico per i PEPP garantirà la creazione di un mercato interno di questi prodotti.

(29) I fornitori di PEPP dovrebbero essere in grado di distribuire PEPP da essi creati e PEPP che non hanno creato essi stessi, a condizione che ciò sia conforme alla normativa settoriale pertinente. I distributori di PEPP dovrebbero essere autorizzati a distribuire PEPP che non hanno creato. I distributori di PEPP dovrebbero distribuire solo i prodotti per i quali possiedono le conoscenze e le competenze adeguate in conformità del diritto settoriale pertinente.

(30) È opportuno che i fornitori o distributori di PEPP forniscano consulenza ai potenziali risparmiatori in PEPP prima della conclusione del contratto PEPP, tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, delle richieste e delle esigenze individuali del risparmiatore in PEPP nonché della limitata possibilità di rimborso. La consulenza dovrebbe mirare in particolare a informare un risparmiatore in PEPP in merito alle caratteristiche delle opzioni di investimento, al livello di protezione del capitale e alle forme di erogazione.

(31) Nell’ambito della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, i fornitori di PEPP possono fornire, e i distributori di PEPP possono distribuire, PEPP nel territorio dello Stato membro ospitante in seguito all’apertura di un sottoconto per tale Stato membro ospitante. Per assicurare un’elevata qualità del servizio e un’efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d’origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Laddove i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP esercitano la propria attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, le autorità competenti dello Stato membro d’origine, considerati i loro più stretti legami con il fornitore di PEPP, dovrebbero essere responsabili di assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante, se le autorità competenti dello Stato membro ospitante vengono a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel loro territorio, dovrebbero informarne le autorità competenti dello Stato membro d’origine, che dovrebbero quindi essere obbligate ad adottare le misure appropriate. Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero poter intervenire qualora le autorità competenti dello Stato membro d’origine non adottino le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

(32) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l’esercizio ordinato delle attività dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP in tutta l’Unione, siano esse svolte in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per assicurare l’efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità competenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un dato fornitore o distributore.

(33) La dimensione paneuropea del PEPP può essere sviluppata non solo a livello del fornitore, attraverso la possibilità di svolgere attività transfrontaliere, ma anche a livello del risparmiatore in PEPP, attraverso la portabilità del PEPP e il servizio di trasferimento, contribuendo in tal modo alla salvaguardia dei diritti pensionistici individuali delle persone che esercitano il diritto alla libera circolazione, ai sensi degli articoli 21 e 45 TFUE. La portabilità implica che il risparmiatore in PEPP può trasferire la residenza in un altro Stato membro senza dover cambiare fornitore di PEPP, e che il trasferimento presso un altro fornitore di PEPP non comporta necessariamente un cambiamento di residenza.

(34) Un PEPP dovrebbe comprendere sottoconti nazionali, ciascuno dei quali con caratteristiche del prodotto pensionistico individuale tali da consentire l’applicazione di incentivi ai contributi al PEPP o alle erogazioni, se disponibili negli Stati membri in relazione ai quali il fornitore di PEPP mette a disposizione un sottoconto. Il sottoconto dovrebbe essere utilizzato per tenere un registro dei contributi versati durante la fase di accumulo e delle erogazioni effettuate durante la fase di decumulo in conformità del diritto dello Stato membro in cui il sottoconto è stato aperto. A livello del risparmiatore in PEPP, un primo sottoconto dovrebbe essere creato al momento della conclusione di un contratto PEPP.

(35) Per facilitare la transizione per i fornitori di PEPP, l’obbligo di fornire PEPP con sottoconti per almeno due Stati membri dovrebbe applicarsi entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Al momento del lancio di un PEPP il fornitore di PEPP dovrebbe fornire informazioni sui sottoconti immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i risparmiatori in PEPP. Se un risparmiatore in PEPP si trasferisce in un altro Stato membro e non è disponibile un sottoconto per tale Stato membro, il fornitore di PEPP dovrebbe consentire al risparmiatore in PEPP di effettuare immediatamente e a titolo gratuito il trasferimento a un altro fornitore di PEPP che offra un sottoconto per tale Stato membro. Il risparmiatore in PEPP potrebbe inoltre continuare a contribuire al sottoconto se i contributi sono stati versati prima di cambiare residenza.

(36) Tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine del PEPP e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare, facilmente comprensibili e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi di un PEPP, tra cui quella precontrattuale, di conclusione del contratto, la fase di accumulo (compresa la fase di pre-pensionamento) e la fase di decumulo. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello previsto delle prestazioni pensionistiche PEPP, ai rischi e alle garanzie, all’integrazione dei fattori ESG, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche PEPP si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario favorevole e uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma realistico.

(37) Prima di concludere un contratto PEPP, i futuri risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole. Prima della conclusione del contratto PEPP, è opportuno che siano precisate le richieste e le esigenze pensionistiche e che sia fornita consulenza.

(38) Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, i fornitori dei PEPP dovrebbero redigere un documento contenente le informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID) per i PEPP da essi creati, prima che questi PEPP possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell’accuratezza del PEPP KID. Il PEPP KID dovrebbe sostituire e adeguare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che, di conseguenza, non dovrebbe essere fornito per i PEPP. Per il PEPP di base dovrebbe essere elaborato un PEPP KID a sé stante. Se il fornitore di PEPP offre opzioni di investimento alternative, è opportuno fornire un KID generico per le opzioni di investimento alternative che possa altresì contenere riferimenti ad altri documenti. In alternativa, se le informazioni richieste sulle opzioni di investimento alternative non possono essere fornite nell’ambito di un unico KID a sé stante, è opportuno fornire un KID a sé stante per ogni opzione di investimento alternativa. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire solo laddove la fornitura di un KID generico per le opzioni di investimento alternative non sia nell’interesse di clienti PEPP. Pertanto, quando valutano la conformità del PEPP KID con il presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero garantire la comparabilità ottimale delle diverse opzioni di investimento, se del caso, tenendo conto in particolare delle conoscenze aggiornate dell’analisi comportamentale per evitare eventuali pregiudizi cognitivi provocati dalla presentazione delle informazioni.

(39) Per assicurare un’ampia diffusione e disponibilità del PEPP KID, il presente regolamento dovrebbe prevederne la pubblicazione da parte del fornitore del PEPP KID sul suo sito web. Il fornitore di PEPP dovrebbe pubblicare il PEPP KID per ciascuno Stato membro in cui il PEPP è distribuito in regime di libera prestazione di servizi o in regime di libertà di stabilimento, contenente le informazioni specifiche sulle condizioni relative alla fase di accumulo e di decumulo per tale Stato membro.

(40) Strumenti di calcolo per la valutazione dei prodotti pensionistici individuali sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere quanto più utili possibile per i consumatori, tuttavia, tali strumenti di calcolo dovrebbero includere i costi e le commissioni applicate dai diversi fornitori di PEPP, unitamente a eventuali altri costi o commissioni, applicati dagli intermediari o da altri soggetti della catena d’investimento, che non siano già stati inclusi dai fornitori del PEPP.

(41) Le informazioni dettagliate da includere nel PEPP KID e la presentazione di tali informazioni dovrebbero essere oggetto di un’ulteriore armonizzazione mediante norme tecniche di regolamentazione tenendo conto delle ricerche già effettuate e in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell’efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere elaborati dall’EIOPA, previa consultazione delle altre autorità europee di vigilanza (AEV), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ove applicabile, nonché la Banca centrale europea, le autorità competenti e i test sui consumatori e test sul settore previsti dal presente regolamento, specificando i dettagli della presentazione, compresi la lunghezza e il contenuto delle informazioni da includere nel PEPP KID, le condizioni alle quali il PEPP KID dovrebbe essere riesaminato e rivisto; le condizioni per soddisfare l’obbligo di fornire il PEPP KID; le regole per determinare le ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche; i dettagli della presentazione delle informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione sulle prestazioni del PEPP e i criteri minimi che le tecniche di attenuazione dei rischi devono soddisfare.Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA dovrebbe tenere conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura a lungo termine del PEPP, delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP. Prima di presentare alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione, è opportuno effettuare, ove possibile, test sui consumatori e test sul settore con dati reali. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’EIOPA per quanto riguarda i dettagli della cooperazione e dello scambio di informazioni in un formato standardizzato che consenta un confronto e, previa consultazione delle altre autorità europee di vigilanza e delle autorità competenti e dopo aver effettuato test di settore, per quanto riguarda il formato delle relazioni di vigilanza mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

(42) Il PEPP KID dovrebbe essere chiaramente distinguibile e separato da tutta l’eventuale documentazione commerciale.

(43) I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni del PEPP destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sul PEPP e per garantire un’informazione costante in merito. Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe essere chiaro e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi prodotti pensionistici, e agevolare la mobilità del lavoro. Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe altresì contenere informazioni chiave sulla politica di investimento relativa ai fattori ESG e dovrebbe indicare dove e come i risparmiatori in PEPP possono ottenere informazioni supplementari sull’integrazione dei fattori ESG. Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe essere fornito annualmente ai risparmiatori in PEPP.

(44) I fornitori di PEPP dovrebbero informare i risparmiatori in PEPP due mesi prima delle date in cui i risparmiatori in PEPP hanno la possibilità di modificare le opzioni di erogazione circa l’imminente inizio della fase di decumulo, le possibili forme di erogazione e la possibilità di modificare la forma di erogazione. In caso di apertura di più di un sottoconto, i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere informati in merito all’eventuale inizio della fase di decumulo di ciascun sottoconto.

(45) Nella fase di decumulo, i beneficiari di PEPP dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni PEPP loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari di PEPP sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione.

(46) Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un’allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività, comprese quelle con un orizzonte temporale di lungo termine. Occorrono pertanto un’efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza e nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP. Il rispetto del principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del fornitore di PEPP.

(47) Basando l’investimento dei capitali sul principio della «persona prudente» e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale. Il principio della «persona prudente» dovrebbe tenere in esplicita considerazione anche il ruolo svolto nel processo di investimento dai fattori ESG.

(48) Il presente regolamento dovrebbe assicurare un adeguato livello di libertà di investimento ai fornitori di PEPP. In quanto investitori a lunghissimo termine esposti a un basso rischio di liquidità, i fornitori di PEPP possono contribuire allo sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali, investendo, entro limiti prudenti, in attività non liquide, quali le azioni, e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi della diversificazione internazionale. È quindi opportuno non restringere gli investimenti in azioni in valute diverse da quelle in cui sono denominate le passività e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nel rispetto del principio della «persona prudente», in modo da tutelare l’interesse dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, salvo per motivi prudenziali.

(49) Nel contesto dell’approfondimento dell’Unione dei mercati dei capitali, la nozione di strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Richiedono spesso impegni a durata prestabilita, che ne limitano la negoziabilità, e tra di essi andrebbero ricompresi le partecipazioni, gli strumenti di debito di imprese non quotate e i prestiti a esse concessi. Le imprese non quotate includono progetti infrastrutturali, imprese non quotate proiettate verso la crescita e beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonee per investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici sono spesso attività non quotate e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti. Considerando la natura a lungo termine delle loro passività, i fornitori di PEPP sono incoraggiati ad allocare una parte sufficiente del loro portafoglio di attività in investimenti sostenibili nell’economia reale, con benefici economici a lungo termine, in particolare in progetti e società nel settore delle infrastrutture.

(50) I fattori ESG sono importanti per la politica d’investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e a tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi al fine di evitare «attivi non recuperabili». Le informazioni relative ai fattori ESG dovrebbero essere messe a disposizione dell’EIOPA, delle autorità competenti e dei risparmiatori in PEPP.

(51) La regolamentazione dei PEPP si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di creare un prodotto per i risparmi pensionistici sicuro, a costo contenuto e di lungo termine. Dato che gli investimenti relativi ai prodotti pensionistici individuali sono di lungo termine, è opportuno prestare un’attenzione particolare alle conseguenze a lungo termine dell’allocazione delle attività. In particolare è opportuno tenere conto dei fattori ESG. I risparmi in PEPP dovrebbero essere investiti tenendo conto dei fattori ESG come quelli di cui agli obiettivi dell’Unione in materia di clima e sostenibilità quali definiti nell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi), negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

(52) Per garantire il rispetto dell’obbligo di elaborare una politica di investimento conforme al principio della «persona prudente», ai fornitori di PEPP dovrebbe essere impedito di investire nelle giurisdizioni non cooperative individuate nelle conclusioni applicabili del Consiglio sull’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, né in un paese terzo ad alto rischio con carenze strategiche individuato dal regolamento delegato della Commissione applicabile adottato sulla base dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(53) In considerazione della finalità pensionistica a lungo termine del PEPP, le opzioni di investimento concesse ai risparmiatori in PEPP dovrebbero essere definite, con l’indicazione degli elementi che consentono agli investitori di prendere una decisione di investimento, compreso il numero delle opzioni di investimento tra cui possono scegliere. Dopo la scelta iniziale operata all’atto della sottoscrizione del PEPP, il risparmiatore in PEPP dovrebbe avere la possibilità di modificare tale scelta dopo almeno cinque anni dalla sottoscrizione di un PEPP o in caso di modifica successiva, a partire dalla più recente modifica dell’opzione di investimento, in modo da offrire una sufficiente stabilità ai fornitori per la loro strategia d’investimento a lungo termine, garantendo al contempo la tutela degli investitori. Tuttavia, i fornitori di PEPP dovrebbero poter consentire ai risparmiatori in PEPP di modificare con maggiore frequenza l’opzione di investimento scelta.

(54) Il PEPP di base dovrebbe essere un prodotto sicuro e dovrebbe fungere da opzione standard di investimento. Esso potrebbe assumere la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale, oppure di una garanzia sul capitale investito. Una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale potrebbe consistere in una strategia di investimento prudente o in una strategia del ciclo di vita che riduca progressivamente nel tempo l’esposizione complessiva al rischio. Le garanzie fornite nell’ambito dell’opzione standard di investimento dovrebbero almeno coprire i contributi durante la fase di accumulo previa deduzione di tutte le commissioni e di tutti gli oneri. Le garanzie potrebbero coprire anche le commissioni e gli oneri e potrebbero prevedere una copertura completa o parziale dell’inflazione. Una garanzia sul capitale investito dovrebbe essere fornita all’inizio della fase di decumulo e, se del caso, durante tale fase.

(55) Per garantire ai risparmiatori in PEPP efficienza sotto il profilo dei costi e risultati adeguati, i costi e le commissioni per il PEPP di base dovrebbero essere limitati a una percentuale fissa del capitale accumulato. Sebbene tale limite vada fissato all’1 % del capitale accumulato, sarebbe opportuno specificare ulteriormente i tipi di costi e commissioni di cui devono tenere conto le norme tecniche di regolamentazione, al fine di garantire parità di condizioni tra i diversi fornitori di PEPP e i diversi tipi di PEPP con le loro particolari strutture dei costi e delle commissioni. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione che dovrebbero essere sviluppate dall’EIOPA. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA dovrebbe, in particolare, prendere in considerazione la natura a lungo termine del PEPP, i diversi tipi di PEPP e i fattori in materia di costi connessi alle loro caratteristiche specifiche, in modo da garantire un trattamento equo e paritario dei diversi fornitori di PEPP e dei relativi prodotti, tenendo conto al contempo del carattere del PEPP di base quale prodotto semplice, efficiente in termini di costi e trasparente, capace di offrire un adeguato e reale rendimento a lungo termine degli investimenti. Inoltre, al fine di preservare il carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, è opportuno valutare attentamente la forma di erogazione, in particolare per quanto riguarda le rendite vitalizie. In tale contesto, al fine di garantire che i fornitori di PEPP che offrono una garanzia di capitale beneficino di condizioni di parità con altri fornitori, l’EIOPA dovrebbe tenere debitamente conto della struttura dei costi e delle commissioni. Inoltre, i valori percentuali dei costi e delle commissioni dovrebbero essere rivisti periodicamente al fine di assicurare che restino adeguati, tenendo conto di eventuali variazioni del livello dei costi. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Onde garantire una costante efficienza in termini di costi e proteggere i clienti PEPP da strutture dei costi eccessivamente onerose, il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per modificare il valore percentuale, tenendo conto dei relativi riesami, in particolare il livello effettivo e le variazioni del livello effettivo dei costi e delle commissioni e l’impatto del massimale per i costi sulla disponibilità di PEPP, nonché l’accesso adeguato al mercato dei diversi fornitori di PEPP che forniscono diversi tipi di PEPP.

(56) È opportuno che le autorità competenti esercitino i propri poteri, avendo, come principali obiettivi, la tutela dei diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, nonché la stabilità e la solidità dei fornitori di PEPP.

(57) Se il fornitore di PEPP è un EPAP o un gestore di fondi d’investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE), è opportuno che esso nomini un depositario con compiti di custodia delle sue attività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP. Sono necessarie garanzie supplementari in relazione all’entità che funge da depositario e alle relative funzioni, poiché attualmente le norme stabilite in relazione al depositario dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sono destinate ai fondi commercializzati solo a investitori professionali, a eccezione dei fondi di investimento europei a lungo termine ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), commercializzati agli investitori al dettaglio, e la normativa settoriale applicabile agli EPAP non richiede la nomina di un depositario in tutti i casi. Al fine di garantire il massimo livello di protezione degli investitori in relazione alla custodia delle attività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP, il presente regolamento impone agli EPAP e ai GEFIA UE che forniscono PEPP di seguire le norme della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) per quanto riguarda la nomina del depositario, l’esecuzione dei suoi compiti e delle sue funzioni di sorveglianza.

(58) La trasparenza e l’equità dei costi e delle commissioni sono essenziali per sviluppare la fiducia dei risparmiatori in PEPP e consentire loro di scegliere in modo consapevole. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti.

(59) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per specificare le condizioni di intervento dell’EIOPA e delle autorità competenti nonché i criteri e i fattori che l’EIOPA deve applicare per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(60) Fatto salvo il diritto dei clienti PEPP di avviare un’azione legale, dovrebbero essere stabilite procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) facilmente accessibili, adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci tra i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP e i clienti PEPP per risolvere le controversie aventi a oggetto diritti e obblighi stabiliti dal presente regolamento.

(61) Al fine di istituire un’efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP dovrebbero istituire un’efficace procedura di esame dei reclami che possa essere utilizzata dai loro clienti prima che la controversia sia oggetto di una procedura di ADR o venga deferita all’autorità giudiziaria. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP è tenuto a rispondere a un reclamo. Gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero avere capacità sufficienti per condurre in maniera adeguata ed efficiente la cooperazione transfrontaliera in merito alle controversie che riguardano i diritti e gli obblighi a norma del presente regolamento.

(62) Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di passare a un diverso fornitore di PEPP situato nello stesso o in un altro Stato membro durante la fase di accumulo, mediante una procedura chiara, rapida e sicura. Tuttavia, i fornitori di PEPP non dovrebbero essere tenuti a offrire il servizio di trasferimento per i PEPP in cui la forma di erogazione ai risparmiatori è la rendita vitalizia. Durante il trasferimento, i fornitori di PEPP trasferenti dovrebbero trasferire dal conto PEPP gli importi corrispondenti oppure, se del caso, le attività in natura e procedere alla chiusura di tale conto. I risparmiatori in PEPP dovrebbero concludere contratti con i fornitori di PEPP riceventi ai fini dell’apertura di un nuovo conto PEPP. Il nuovo conto PEPP dovrebbe avere la stessa struttura di sottoconto del precedente conto PEPP.

(63) Durante il servizio di trasferimento, i risparmiatori in PEPP possono scegliere di trasferire le attività in natura solo quando il trasferimento avviene tra fornitori di PEPP, come le imprese di investimento o altri fornitori ammissibili dotati di una licenza aggiuntiva, attivi nella gestione di portafogli per i risparmiatori in PEPP. In questo caso è necessario il consenso scritto del fornitore ricevente. Nel caso della gestione di un investimento collettivo, il trasferimento delle attività in natura non è possibile in quanto non è prevista alcuna separazione delle attività per ciascun risparmiatore in PEPP.

(64) La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP e su richiesta di quest’ultimo. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento. Data la natura paneuropea del prodotto, i risparmiatori in PEPP dovrebbero poter cambiare fornitore immediatamente e a titolo gratuito quando non è disponibile alcun sottoconto nello Stato membro in cui si trasferiscono.

(65) Prima di concedere l’autorizzazione al trasferimento, il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura e dei costi necessari per completare il trasferimento, al fine di consentire al risparmiatore in PEPP di prendere una decisione informata in merito al servizio di trasferimento.

(66) La cooperazione del fornitore di PEPP trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. Pertanto, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe ottenere dal fornitore PEPP trasferente tutte le informazioni necessarie per attivare i pagamenti sull’altro conto PEPP. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.

(67) I risparmiatori in PEPP non dovrebbero subire perdite finanziarie, compresi spese e interessi, causate da eventuali errori commessi dai fornitori di PEPP partecipanti al processo di trasferimento. In particolare, i risparmiatori in PEPP non dovrebbero farsi carico delle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri, nonché multe o ammende o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell’esecuzione del trasferimento. Poiché la protezione del capitale dovrebbe essere garantita all’inizio e nel corso della fase di decumulo, se del caso, il fornitore di PEPP trasferente non dovrebbe essere tenuto ad assicurare la protezione o la garanzia del capitale al momento del trasferimento. Il fornitore di PEPP può anche decidere di assicurare la protezione del capitale o fornire la garanzia al momento del trasferimento.

(68) I risparmiatori in PEPP dovrebbero poter prendere una decisione con cognizione di causa prima di effettuare il trasferimento. Il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe rispettare tutti gli obblighi di distribuzione e informazione, inclusa la fornitura di un PEPP KID, di consulenza e di informazioni adeguate in merito ai costi connessi al trasferimento e alle possibili implicazioni negative in termini di protezione del capitale quando viene trasferito un PEPP con garanzia. I costi di trasferimento applicati dal fornitore di PEPP trasferente dovrebbero essere mantenuti a un livello tale da non ostacolare la mobilità ed essere in ogni caso limitati allo 0,5 % degli importi corrispondenti o del valore monetario delle attività in natura da trasferire.

(69) All’atto della sottoscrizione del PEPP e dell’apertura di un nuovo sottoconto, i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere liberi di scegliere la forma di erogazione (rendita, somma erogata in un’unica soluzione o altro) per la fase di decumulo, avendo però la possibilità di modificare questa scelta un anno prima dell’inizio della fase di decumulo, all’inizio della fase di decumulo e al momento del trasferimento per poter adattare al meglio la forma di erogazione alle loro esigenze quando saranno prossimi al pensionamento. Se il fornitore di PEPP mette a disposizione più di una forma di erogazione, dovrebbe essere possibile, per il risparmiatore in PEPP, scegliere una forma di erogazione diversa per ciascun sottoconto del suo conto PEPP.

(70) Ai fornitori di PEPP dovrebbe essere consentito di mettere a disposizione dei risparmiatori in PEPP un’ampia gamma di forme di erogazione. Questo approccio permetterebbe di conseguire l’obiettivo di una più ampia diffusione dei PEPP attraverso una maggiore flessibilità e scelta per i risparmiatori in PEPP. Ciò consentirebbe ai fornitori di strutturare i PEPP nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi. Questa soluzione è coerente con altre politiche dell’Unione e politicamente praticabile, poiché mantiene una flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di decidere in merito alle forme di erogazione che desiderano incoraggiare. In linea con il carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure per privilegiare particolari forme di erogazione, tra cui limiti quantitativi per le somme erogate in un’unica soluzione nell’ottica di incoraggiare ulteriormente le rendite vitalizie e i prelievi.

(71) In considerazione del carattere paneuropeo del PEPP, è necessario garantire un livello elevato e uniforme di tutela dei risparmiatori in PEPP nel mercato interno. A tal fine sono necessari strumenti adeguati per contrastare in modo efficace le violazioni ed evitare danni per i consumatori. Pertanto si dovrebbero integrare i poteri conferiti all’EIOPA e alle autorità competenti con un meccanismo esplicito volto a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di PEPP che sollevino gravi timori in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, tra l’altro per quanto concerne il carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario, congiuntamente a opportuni poteri di coordinamento e d’intervento per l’EIOPA.

I poteri dell’EIOPA dovrebbero basarsi sull’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010 in modo da garantire che tali meccanismi di intervento possano essere applicati in presenza di gravi timori in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, tra l’altro per quanto concerne la particolare natura pensionistica a lungo termine del PEPP. Se ricorrono tali condizioni, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di imporre, in via precauzionale, divieti o restrizioni prima che un PEPP sia commercializzato, distribuito o venduto agli investitori in PEPP. Ciò non solleva il fornitore di PEPP dalla responsabilità di rispettare tutti gli obblighi pertinenti del presente regolamento.

(72) Dovrebbe essere garantita la piena trasparenza dei costi e delle commissioni relativi all’investimento in PEPP. Si verrebbero così a creare condizioni di parità tra i fornitori, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori. Sarebbero disponibili informazioni comparative tra i vari prodotti, incentivando quindi prezzi competitivi.

(73) Sebbene la vigilanza su base continuativa dei fornitori di PEPP debba essere esercitata dalle rispettive autorità competenti, l’EIOPA dovrebbe coordinare la vigilanza per quanto riguarda i PEPP per garantire l’applicazione uniforme di un metodo di vigilanza unificata, contribuendo in questo modo alla natura paneuropea e al carattere pensionistico a lungo termine del PEPP.

(74) Al fine di rafforzare i diritti dei consumatori e di agevolare l’accesso alla procedura di reclamo, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere la possibilità di presentare reclami, individualmente o collettivamente, alle autorità competenti del proprio Stato membro di residenza, indipendentemente dal luogo in cui si è verificata la violazione.

(75) L’EIOPA dovrebbe cooperare con le autorità competenti e agevolare la cooperazione e la coerenza tra di loro. A tale riguardo, l’EIOPA dovrebbe svolgere un ruolo per quanto concerne il potere delle autorità competenti di applicare misure di vigilanza fornendo prove delle violazioni relative ai PEPP. L’EIOPA dovrebbe altresì fornire una mediazione vincolante in caso di disaccordo fra le autorità competenti in situazioni transfrontaliere.

(76) Per garantire il rispetto del presente regolamento da parte dei fornitori e dei distributori di PEPP e per assicurare che a tali soggetti si applichi un trattamento analogo in tutta l’Unione, dovrebbero essere previste sanzioni amministrative e altre misure che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

(77) In linea con la comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e per garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni amministrative e altri provvedimenti adeguati.

(78) Sebbene gli Stati membri possano prevedere norme in materia di sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

(79) Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a irrogare sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici effettivi o potenziali e da essere dissuasive anche per le imprese finanziarie di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.

(80) Per assicurare l’applicazione uniforme delle sanzioni in tutta l’Unione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o un altro provvedimento e il livello delle sanzioni pecuniarie.

(81) Per assicurare che le decisioni prese dalle autorità competenti in materia di violazioni e sanzioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico e per rafforzare la tutela dei consumatori informandoli sui PEPP distribuiti in violazione del presente regolamento, tali decisioni dovrebbero essere pubblicate, a meno che tale divulgazione pregiudichi la stabilità dei mercati finanziari o di un’indagine in corso.

(82) Per individuare potenziali violazioni, è opportuno che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per permettere la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.

(83) Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati.

(84) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, quali per esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti o il trattamento di dati personali da parte di fornitori o distributori di PEPP, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(85) Data la natura sensibile dei dati finanziari personali, una solida protezione dei dati è della massima importanza. Si raccomanda pertanto che le autorità responsabili della protezione dei dati siano coinvolte da vicino nell’attuazione e nella vigilanza del presente regolamento.

(86) La procedura di registrazione e notifica di cui al presente regolamento non dovrebbe sostituire eventuali ulteriori procedure nazionali vigenti che consentano di avvalersi dei vantaggi e degli incentivi stabiliti a livello nazionale.

(87) Una valutazione del presente regolamento deve essere effettuata, tra l’altro, mediante l’analisi degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PEPP, e degli sviluppi in altri settori del diritto dell’Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei diversi obiettivi e delle diverse finalità dell’istituzione di un mercato dei PEPP ben funzionante e dovrebbe, in particolare, valutare se il presente regolamento abbia portato a un aumento dei cittadini europei che risparmiano per disporre di pensioni sostenibili e adeguate. L’importanza di norme minime europee per la vigilanza dei fornitori di PEPP richiede inoltre la valutazione dei fornitori di PEPP in termini di osservanza del presente regolamento e del diritto settoriale applicabile.

(88) Date le possibili implicazioni a lungo termine del presente regolamento, è essenziale monitorarne attentamente gli sviluppi durante la fase iniziale di applicazione. Nello svolgimento della valutazione, la Commissione dovrebbe inoltre tenere conto delle esperienze dell’EIOPA, delle parti interessate e degli esperti e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali osservazioni.

(89) Il presente regolamento dovrebbe garantire il rispetto dei diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, la libertà di impresa, il principio della parità tra donne e uomini e il principio di un livello elevato di protezione dei consumatori.

(90) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare la tutela dei risparmiatori in PEPP e accrescere la loro fiducia nei PEPP anche nei casi in cui tali prodotti sono distribuiti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «prodotto pensionistico individuale»: un prodotto che:

a) si basa su un contratto concluso su base volontaria tra il singolo risparmiatore e un’entità ed è complementare a eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali;

b) prevede l’accumulo di capitale a lungo termine con l’esplicito obiettivo di generare reddito al momento del pensionamento e con limitate possibilità di riscatto anticipato;

c) non è uno schema pensionistico obbligatorio o aziendale o professionale;

2) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto da un’impresa finanziaria ammissibile, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, nell’ambito di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore in PEPP o da un’associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del presente regolamento;

3) «risparmiatore in PEPP»: persona fisica che ha stipulato un contratto PEPP con un fornitore di PEPP;

4) «contratto PEPP»: contratto stipulato tra un risparmiatore in PEPP e un fornitore di PEPP che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4;

5) «conto PEPP»: conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per la registrazione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario di PEPP di percepire le prestazioni PEPP;

6) «beneficiario di PEPP»: persona fisica che percepisce prestazioni PEPP;

7) «cliente PEPP»: risparmiatore in PEPP, potenziale risparmiatore in PEPP o beneficiario di PEPP;

8) «distribuzione di PEPP»: fornitura di consulenza sui contratti di fornitura di PEPP, proposta di detti contratti o altri atti preparatori per la loro conclusione, conclusione dei contratti stessi o contributo alla loro gestione ed esecuzione, tra cui la fornitura di informazioni su uno o più contratti PEPP sulla base di criteri scelti dal cliente PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione e la predisposizione di una classifica di prodotti PEPP comprendente il confronto tra i prezzi e i prodotti o lo sconto sul premio, se il cliente PEPP è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione;

9) «prestazioni pensionistiche PEPP»: prestazioni pagate con riferimento al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento in una delle forme di cui all’articolo 58, paragrafo 1;

10) «prestazioni PEPP»: prestazioni pensionistiche PEPP e altre prestazioni aggiuntive cui ha diritto un beneficiario di PEPP in conformità del contratto PEPP, in particolare nei casi rigorosamente limitati di possibilità di rimborso anticipato o se il contratto PEPP prevede la copertura dei rischi biometrici;

11) «fase di accumulo»: periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP e che generalmente si protrae fino all’inizio della fase di decumulo;

12) «fase di decumulo»: periodo durante il quale le attività accumulate sul conto PEPP possono essere utilizzate per finanziare la pensione o altre esigenze di reddito;

13) «rendita»: somma pagabile a specifici intervalli di tempo per un dato periodo, per esempio la vita del beneficiario di PEPP o un certo numero di anni, a fronte dell’investimento;

14) «prelievo»: importo discrezionale che i beneficiari di PEPP possono ritirare periodicamente entro un certo limite;

15) «fornitore di PEPP»: un’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a creare e a distribuire un PEPP;

16) «distributore di PEPP»: un’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a distribuire PEPP non creati dall’impresa stessa, un’impresa di investimento che presta consulenza in materia di investimenti o un intermediario assicurativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (17);

17) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che:

a) permetta al cliente PEPP di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;

b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;

18) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a svolgere compiti di vigilanza sui fornitori di PEPP o sui distributori di PEPP, a seconda dei casi, o a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;

19) «Stato membro di origine del fornitore di PEPP»: lo Stato membro di origine quale definito nel pertinente atto legislativo di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

20) «Stato membro di origine del distributore di PEPP»:

a) se il distributore è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede;

b) se il distributore è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

21) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del fornitore di PEPP, nel quale il fornitore di PEPP fornisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento o per il quale il fornitore di PEPP ha aperto un sottoconto;

22) «Stato membro ospitante del distributore di PEPP»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del distributore di PEPP, nel quale il distributore di PEPP distribuisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento;

23) «sottoconto»: sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP; di conseguenza, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni sottoconto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;

24) «capitale»: contributi di capitale aggregati, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP;

25) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

26) «depositario»: ente incaricato della custodia delle attività e della sorveglianza sul rispetto delle regole del fondo e della normativa applicabile;

27) «PEPP di base»: opzione di investimento quale definita all’articolo 45;

28) «tecniche di attenuazione del rischio»: tecniche per la riduzione sistematica dell’entità dell’esposizione al rischio e/o della probabilità del suo verificarsi;

29) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e/o longevità;

30) «trasferimento presso altro fornitore»: su richiesta del risparmiatore in PEPP, il trasferimento da un fornitore di PEPP a un altro degli importi corrispondenti o, ove applicabile, delle attività in natura conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, da un conto PEPP verso l’altro, con la chiusura del precedente conto PEPP, fatto salvo l’articolo 53, paragrafo 4, lettera e);

31) «consulenza»: raccomandazioni personalizzate prestate dal fornitore di PEPP o dal distributore di PEPP al cliente PEPP in merito a uno o più contratti PEPP;

32) «partenariato»: cooperazione tra fornitori di PEPP volta a offrire sottoconti per diversi Stati membri, nell’ambito del servizio di portabilità, di cui all’articolo 19, paragrafo 2;

33) «fattori ambientali, sociali e di governance» o «fattori ESG»: le questioni ambientali, sociali e di governance cui si fa riferimento nell’accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei principi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.

 

     Art. 3. Disposizioni applicabili

La registrazione, la creazione, la distribuzione e la vigilanza dei PEPP è disciplinata dalle seguenti norme:

a) il presente regolamento; e

b) per le materie non disciplinate dal presente regolamento:

i) il pertinente diritto settoriale dell’Unione, inclusi i corrispondenti atti delegati e di esecuzione;

ii) le leggi adottate dagli Stati membri in applicazione del pertinente diritto settoriale dell’Unione e in applicazione di misure concernenti specificamente i PEPP;

iii) altre leggi nazionali applicabili ai PEPP.

 

     Art. 4. Contratto PEPP

1. Il contratto PEPP stabilisce le disposizioni specifiche relative al PEPP in conformità delle norme applicabili di cui all’articolo 3.

2. Il contratto PEPP include in particolare:

a) una descrizione del PEPP di base, di cui all’articolo 45, tra cui informazioni relative alla garanzia sul capitale investito o alla strategia di investimento volta a garantire la protezione del capitale;

b) se del caso, una descrizione delle opzioni alternative di investimento di cui all’articolo 42, paragrafo 2;

c) le condizioni per la modifica dell’opzione di investimento di cui all’articolo 44;

d) nei casi in cui il PEPP offra la copertura dei rischi biometrici, i dettagli di tale copertura, comprese le circostanze che la attiverebbero;

e) una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’articolo 58;

f) le condizioni relative al servizio di portabilità di cui agli articoli da 17 a 20, incluse informazioni sugli Stati membri per cui è disponibile un sottoconto;

g) le condizioni relative al servizio di trasferimento di cui agli articoli da 52 a 55;

h) le categorie dei costi e i costi complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;

i) le condizioni relative alla fase di accumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 47;

j) le condizioni relative alla fase di decumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 57;

k) ove applicabile, le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.

 

CAPO II

REGISTRAZIONE

 

     Art. 5. Registrazione

1. Un PEPP può essere fornito e distribuito nell’Unione solo quando sia stato registrato nel registro pubblico centrale mantenuto dall’EIOPA conformemente all’articolo 13.

2. La registrazione del PEPP è valida per tutti gli Stati membri. Essa permette al fornitore di PEPP di fornire il PEPP e al distributore di PEPP di distribuire il PEPP registrato nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.

La vigilanza sul rispetto del presente regolamento viene effettuata su base continuativa in conformità del capo IX.

 

     Art. 6. Domanda di registrazione del PEPP

1. Solo le seguenti imprese finanziarie autorizzate o registrate in base al diritto dell’Unione possono chiedere la registrazione di un PEPP:

a) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

b) le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell’allegato II di tale direttiva;

c) gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 che, conformemente al diritto nazionale, sono autorizzati a fornire anche prodotti pensionistici individuali e sono soggetti a vigilanza. In tal caso, tutte le attività e passività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di trasferirle ad altre attività dell’ente nel settore delle pensioni;

d) le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che prestano un servizio di gestione del portafoglio;

e) le imprese di investimento o le società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE;

f) i gestori di fondi di investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

2. Le imprese finanziarie elencate al paragrafo 1 del presente articolo presentano la domanda di registrazione del PEPP alle rispettive autorità competenti. La domanda riporta quanto segue:

a) le clausole contrattuali standard del contratto PEPP che verrà proposto ai risparmiatori in PEPP, come previsto dall’articolo 4;

b) informazioni sull’identità del richiedente;

c) informazioni sulle modalità di gestione e di amministrazione del portafoglio e del rischio in relazione al PEPP, incluse le modalità di cui all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 42, paragrafo 5, e all’articolo 49, paragrafo 3;

d) l’elenco degli Stati membri in cui il fornitore di PEPP richiedente intende commercializzare il PEPP, se del caso;

e) informazioni sull’identità del depositario, se del caso;

f) le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26;

g) l’elenco degli Stati membri per cui il fornitore di PEPP richiedente sarà in grado di garantire l’apertura immediata di un sottoconto.

3. Le autorità competenti valutano la completezza della domanda di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Se la domanda non è completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il richiedente deve fornire informazioni aggiuntive. Quando la domanda è considerata completa, le autorità competenti informano il richiedente.

4. Entro tre mesi dalla data di presentazione di una domanda completa, conformemente al paragrafo 3, le autorità competenti adottano una decisione di registrazione in relazione a un PEPP solo se il richiedente è abilitato a fornire PEPP in conformità del paragrafo 1 e se le informazioni e la documentazione presentate nell’ambito della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al presente regolamento.

5. Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano all’EIOPA la decisione come pure le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), e informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente.

L’EIOPA non è responsabile per le decisioni di registrazione adottate dalle autorità competenti né può essere chiamata a risponderne.

Se le autorità competenti rifiutano di concedere la registrazione, adottano una decisione motivata che può essere impugnata.

6. Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente per uno specifico tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1, tale Stato membro designa un’unica autorità competente per ciascun tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1 che sarà responsabile della procedura di registrazione e delle comunicazioni con l’EIOPA.

Ogni successiva modifica delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda conformemente al paragrafo 2 è comunicata immediatamente alle autorità competenti. Se le modifiche riguardano le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), le autorità competenti comunicano senza indebito ritardo tali modifiche all’EIOPA.

 

     Art. 7. Registrazione del PEPP

1. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione della decisione di registrazione come pure delle informazioni e della documentazione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, l’EIOPA registra il PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13 e informa di conseguenza le autorità competenti senza indebito ritardo.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di registrazione del PEPP di cui al paragrafo 1, le autorità competenti informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente.

3. Il fornitore di PEPP può fornire il PEPP e il distributore di PEPP può distribuire il PEPP a partire dalla data di registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.

 

     Art. 8. Condizioni di annullamento della registrazione del PEPP

1. Le autorità competenti adottano una decisione di annullamento della registrazione del PEPP se:

a) il fornitore di PEPP rinuncia espressamente alla registrazione;

b) il fornitore di PEPP ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) il fornitore di PEPP ha gravemente o sistematicamente violato il presente regolamento; oppure

d) il fornitore di PEPP o il PEPP non soddisfa più le condizioni sulla base delle quali è stata concessa la registrazione.

2. Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di annullamento della registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano tale decisione all’EIOPA e informano di conseguenza il fornitore di PEPP.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della decisione di annullamento della registrazione di cui al paragrafo 2, l’EIOPA annulla la registrazione del PEPP e informa di conseguenza le autorità competenti.

4. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell’annullamento della registrazione del PEPP di cui al paragrafo 3, inclusa la data di annullamento della registrazione, le autorità competenti informano di conseguenza il fornitore di PEPP.

5. Il fornitore di PEPP cessa di fornire il PEPP e il distributore di PEPP cessa di distribuire il PEPP a partire dalla data di annullamento della registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.

6. Se l’EIOPA viene informata dell’esistenza di una delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), del presente articolo, in linea con il dovere di cooperazione tra le autorità competenti e l’EIOPA sancito all’articolo 66, l’EIOPA chiede alle autorità competenti del fornitore del PEPP di verificare l’esistenza di tali circostanze e le autorità competenti trasmettono all’EIOPA le loro conclusioni e le informazioni corrispondenti.

7. Prima di adottare una decisione di annullamento della registrazione di un PEPP, le autorità competenti e l’EIOPA si adoperano al massimo per garantire la salvaguardia degli interessi dei risparmiatori in PEPP.

 

     Art. 9. Denominazione

La denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» in relazione a un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se il prodotto pensionistico individuale è stato registrato dall’EIOPA per la distribuzione con la denominazione «PEPP» ai sensi del presente regolamento.

 

     Art. 10. Distribuzione di PEPP

1. Le imprese finanziarie di cui all’articolo 6, paragrafo 1, possono distribuire PEPP creati dalle imprese stesse. Possono altresì distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse a condizione che rispettino il pertinente diritto settoriale ai sensi del quale possono distribuire prodotti non creati da esse.

2. Gli intermediari assicurativi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/97 e le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE a prestare consulenza in materia di investimenti, quali definite all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, possono distribuire PEPP non creati da essi stessi.

 

     Art. 11. Regime prudenziale applicabile alle diverse categorie di fornitori

I fornitori e i distributori di PEPP rispettano le disposizioni del presente regolamento, nonché il pertinente regime prudenziale a essi applicabile conformemente agli atti legislativi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2.

 

     Art. 12. Pubblicazione delle disposizioni nazionali

1. I testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all’articolo 47 e le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all’articolo 57, incluse le informazioni sulle ulteriori procedure nazionali istituite per applicare i vantaggi e gli incentivi stabiliti a livello nazionale, ove applicabile, sono resi pubblici e aggiornati dall’autorità nazionale competente.

2. Tutte le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che sul proprio sito web vi sia un collegamento aggiornato ai testi di cui al paragrafo 1.

3. La pubblicazione dei testi di cui al paragrafo 1 viene effettuata a scopo puramente informativo e non crea obblighi o responsabilità sul piano giuridico per le autorità nazionali competenti.

 

     Art. 13. Registro pubblico centrale

1. L’EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui figurano ogni PEPP registrato ai sensi del presente regolamento, il numero di registrazione del PEPP, il fornitore del PEPP, le autorità competenti del fornitore del PEPP, la data di registrazione del PEPP, l’elenco completo degli Stati membri in cui il PEPP è offerto e l’elenco completo degli Stati membri per i quali il fornitore del PEPP offre un sottoconto. Il registro è pubblicamente accessibile in formato elettronico ed è mantenuto aggiornato.

2. Le autorità competenti comunicano all’EIOPA i collegamenti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e mantengono aggiornate tali informazioni.

3. L’EIOPA pubblica e mantiene aggiornati i collegamenti di cui al paragrafo 2 nel registro pubblico centrale di cui al paragrafo 1.

 

CAPO III

FORNITURA TRANSFRONTALIERA E PORTABILITÀ DEL PEPP

SEZIONE I

Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

 

     Art. 14. Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP

1. I fornitori di PEPP possono fornire, e i distributori di PEPP possono distribuire, PEPP nel territorio dello Stato membro ospitante in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, purché rispettino le norme e le procedure in materia stabilite da o ai sensi degli atti legislativi dell’Unione loro applicabili di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), o all’articolo 10, paragrafo 2, e previa notifica della loro intenzione di aprire un sottoconto per lo Stato membro ospitante conformemente all’articolo 21.

2. I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed f), rispettano le disposizioni di cui all’articolo 15.

 

     Art. 15. Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli EPAP e dei GEFIA UE

1. I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed f), che intendono fornire PEPP ai risparmiatori in PEPP nel territorio di uno Stato membro ospitante per la prima volta in regime di libera prestazione dei servizi e dopo aver notificato la loro intenzione di aprire un sottoconto per tale Stato membro ospitante conformemente all’articolo 21, comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine le seguenti informazioni:

a) il nome e l’indirizzo del fornitore di PEPP;

b) lo Stato membro in cui il fornitore di PEPP intende fornire o distribuire PEPP ai risparmiatori in PEPP.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono le informazioni allo Stato membro ospitante entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento, confermando che il fornitore di PEPP di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 6, paragrafo 1. Le informazioni sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, a meno che le autorità competenti dello Stato membro d’origine abbiano motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa in relazione alla fornitura di PEPP o della situazione finanziaria del fornitore di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed f).

Qualora rifiutino di comunicare le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine indicano al fornitore di PEPP interessato, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni e di tutti i documenti, i motivi di tale rifiuto. Il rifiuto od ogni mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine del fornitore di PEPP.

3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano, entro dieci giorni lavorativi, il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quindi il fornitore di PEPP del fatto che le informazioni sono state ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e che il fornitore di PEPP può avviare la fornitura di PEPP ai risparmiatori in PEPP in tale Stato membro.

4. In assenza dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano il fornitore di PEPP che può iniziare a fornire servizi nello Stato membro ospitante.

5. In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni di cui al paragrafo 1, il fornitore di PEPP notifica tale modifica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quanto prima, e non oltre un mese dal ricevimento della notifica, le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alla modifica.

6. Ai fini di questa procedura, gli Stati membri ospitanti possono designare autorità competenti diverse da quelle di cui all’articolo 2, punto 18, per l’esercizio dei poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Essi ne informano la Commissione e l’EIOPA indicando l’eventuale ripartizione di tali compiti.

 

     Art. 16. Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

1. Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che un PEPP è distribuito nel suo territorio o che per tale Stato membro è stato aperto un sottoconto in violazione degli obblighi derivanti dalle norme applicabili di cui all’articolo 3, dette autorità competenti riferiscono le loro conclusioni alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP.

2. Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d’origine adottano senza indugio, se del caso, misure appropriate per porre rimedio alla situazione. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante di tali misure.

3. Qualora le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine si rivelino inadeguate o assenti, e il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP continui a distribuire il PEPP in un modo che va chiaramente a scapito degli interessi dei risparmiatori in PEPP dello Stato membro ospitante o dell’ordinato funzionamento del mercato dei prodotti pensionistici individuali in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d’origine, adottare misure adeguate per prevenire ulteriori irregolarità, tra cui, nella misura strettamente necessaria, il divieto per il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP di continuare la distribuzione di PEPP nel loro territorio.

Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro d’origine o le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare la questione all’EIOPA e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4. I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di adottare misure appropriate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità commesse nel suo territorio, nelle situazioni in cui un’azione immediata è strettamente necessaria per tutelare i diritti dei consumatori dello Stato membro ospitante e in cui misure equivalenti dello Stato membro d’origine sono inadeguate o assenti, o nei casi in cui le irregolarità sono contrarie alle disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell’interesse generale, nella misura strettamente necessaria. In tali situazioni, gli Stati membri ospitanti hanno la possibilità di impedire al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP di svolgere nuove attività nel loro territorio.

5. Le misure adottate a norma del presente articolo dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante sono comunicate al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP mediante un documento motivato e notificate senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine.

 

SEZIONE II

Portabilità

 

     Art. 17. Servizio di portabilità

1. I risparmiatori in PEPP hanno il diritto di utilizzare un servizio di portabilità che dia loro il diritto di continuare a versare contributi sul loro conto PEPP esistente, quando trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro.

2. Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno il diritto di conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità dell’investimento nel loro PEPP.

 

     Art. 18. Fornitura del servizio di portabilità

1. I fornitori di PEPP forniscono il servizio di portabilità di cui all’articolo 17 ai risparmiatori in PEPP titolari di un conto PEPP presso di loro e che richiedono il servizio.

2. Nel proporre il PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP comunica ai futuri risparmiatori in PEPP informazioni sul servizio di portabilità e sui sottoconti immediatamente disponibili.

3. Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i fornitori PEPP offrono sottoconti nazionali per almeno due Stati membri.

 

     Art. 19. Sottoconti del PEPP

1. Qualora forniscano un servizio di portabilità ai risparmiatori in PEPP conformemente all’articolo 17, i fornitori di PEPP assicurano che, quando viene aperto un nuovo sottoconto in un singolo conto PEPP, esso soddisfi i requisiti e le condizioni di legge di cui agli articoli 47 e 57 fissati a livello nazionale per il PEPP dal nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Tutte le operazioni sul conto PEPP sono registrate in un sottoconto corrispondente. I contributi versati sul sottoconto e i prelievi dal medesimo possono essere soggetti a condizioni contrattuali separate.

2. Fatto salvo il diritto settoriale applicabile, i fornitori di PEPP possono anche garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 stabilendo un partenariato con un altro fornitore di PEPP registrato («partner»).

Tenuto conto della portata delle funzioni che deve svolgere, il partner è qualificato e in grado di assolvere le funzioni delegate. Il fornitore di PEPP stipula un accordo scritto con il partner. L’accordo è giuridicamente vincolante e chiarisce i diritti e i doveri del fornitore di PEPP e del partner. L’accordo è conforme alle pertinenti norme e procedure in materia di delega e di esternalizzazione stabilite da o ai sensi del diritto dell’Unione loro applicabile di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Nonostante tale accordo, il fornitore di PEPP è l’unico responsabile del rispetto dei requisiti nell’ambito del presente regolamento.

 

     Art. 20. Apertura di un nuovo sottoconto

1. Subito dopo essere stato informato del trasferimento di residenza del risparmiatore in PEPP in un altro Stato membro, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP della possibilità di aprire un nuovo sottoconto nel conto PEPP del risparmiatore in PEPP e del termine entro cui tale sottoconto dovrebbe essere aperto.

In tal caso, il fornitore di PEPP fornisce gratuitamente al risparmiatore in PEPP il PEPP KID, che contiene i requisiti specifici di cui all’articolo 28, paragrafo 3, lettera g), per il sottoconto corrispondente al nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.

Nel caso in cui non sia disponibile un nuovo sottoconto, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP del diritto di trasferimento immediato e gratuito e della possibilità di continuare a risparmiare sull’ultimo sottoconto aperto.

2. Se intende avvalersi della possibilità di aprire un sottoconto, il risparmiatore in PEPP comunica al fornitore di PEPP le seguenti informazioni:

a) il nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;

b) la data a partire dalla quale i contributi sono indirizzati verso il nuovo sottoconto;

c) tutte le informazioni pertinenti sulle altre condizioni del PEPP.

3. Il risparmiatore in PEPP può continuare a contribuire sull’ultimo sottoconto aperto.

4. Il fornitore di PEPP si offre di fornire al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata che spiega se il fatto di aprire un nuovo sottoconto all’interno del conto PEPP del risparmiatore in PEPP e di versare contributi sul nuovo sottoconto sia più favorevole che continuare a versare contributi sull’ultimo sottoconto aperto.

5. Se il fornitore di PEPP non è in grado di garantire l’apertura di un nuovo sottoconto corrispondente al nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP, quest’ultimo in base alla sua scelta può:

a) cambiare fornitore di PEPP immediatamente e gratuitamente, nonostante i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 3, sulla frequenza di trasferimento; oppure

b) continuare a versare contributi sull’ultimo sottoconto aperto.

6. Il nuovo sottoconto viene aperto con la modifica del contratto PEPP vigente, tra il risparmiatore in PEPP e il fornitore di PEPP, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge in materia di contratti. La data di apertura è stabilita nel contratto.

 

     Art. 21. Comunicazione alle autorità competenti delle informazioni sulla portabilità

1. Il fornitore di PEPP che desidera aprire per la prima volta un nuovo sottoconto per uno Stato membro ospitante ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

2. Il fornitore di PEPP include nella notifica le informazioni e i documenti seguenti:

a) i termini contrattuali standard del contratto PEPP, di cui all’articolo 4, compreso l’allegato per il nuovo sottoconto;

b) il PEPP KID, che contiene i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente al nuovo sottoconto conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, lettera g);

c) il prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all’articolo 36;

d) se del caso, informazioni in merito alle disposizioni contrattuali di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine verificano la completezza della documentazione fornita e la trasmettono entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano senza indugio il ricevimento delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 2.

5. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quindi il fornitore di PEPP del fatto che le informazioni sono state ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e che il fornitore di PEPP può aprire il sottoconto per tale Stato membro.

In assenza dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano il fornitore di PEPP che il sottoconto per quello Stato membro può essere aperto.

6. In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni o di uno qualsiasi dei documenti di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP notifica tale modifica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quanto prima, e non oltre un mese dal ricevimento della notifica, le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alla modifica.

 

CAPO IV

OBBLIGHI DI DISTRIBUZIONE E INFORMAZIONE

SEZIONE I

Disposizioni generali

 

     Art. 22. Principio generale

Nell’attività di distribuzione dei PEPP i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP operano sempre in modo onesto, imparziale e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti PEPP.

 

     Art. 23. Regime di distribuzione applicabile alle diverse categorie di fornitori di PEPP e distributori di PEPP

1. Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme:

a) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97, a eccezione degli articoli 20, 23 e 25 e dell’articolo 30, paragrafo 3, della stessa direttiva in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme in materia di distribuzione di detti prodotti e al presente regolamento, a eccezione dell’articolo 34, paragrafo 4;

b) le imprese di investimento di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottato ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento, a eccezione dell’articolo 34, paragrafo 4;

c) tutti gli altri fornitori di PEPP e distributori di PEPP si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento.

2. Le norme di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano solo nella misura in cui il diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97 non contenga disposizioni più rigorose.

 

     Art. 24. Distribuzione elettronica e altri supporti durevoli

I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP forniscono tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo gratuitamente ai clienti PEPP per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Su richiesta, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole, compreso il supporto cartaceo. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP informano i clienti PEPP del loro diritto di richiedere gratuitamente una copia di tali documenti su un altro supporto durevole, anche cartaceo.

 

     Art. 25. Requisiti in materia di governance e controllo del prodotto

1. Prima della distribuzione ai clienti PEPP, i fornitori di PEPP applicano, gestiscono e riesaminano il processo di approvazione di ogni PEPP o di modifica significativa dei PEPP esistenti.

Il processo di approvazione del prodotto è proporzionato e adeguato alla natura del PEPP.

Per ogni PEPP, il processo di approvazione del prodotto precisa il mercato di riferimento individuato, assicura che siano analizzati tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato e che la strategia di distribuzione prevista sia con esso coerente, e prevede misure ragionevoli per assicurare che il PEPP sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

Il fornitore di PEPP comprende i PEPP che offre e li riesamina regolarmente, tenendo conto degli eventi che possano incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, per valutare almeno se il PEPP sia ancora in linea con le esigenze del mercato di riferimento individuato e se la strategia di distribuzione prevista continui a essere adeguata.

I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori di PEPP tutte le informazioni opportune sul PEPP e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento individuato del PEPP.

I distributori di PEPP mettono in atto disposizioni adeguate per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ogni PEPP.

2. Le politiche, i processi e le disposizioni menzionati nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi ai sensi o in virtù del presente regolamento, compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, individuazione e gestione di conflitti di interesse, incentivi e fattori ESG.

 

SEZIONE II

Informazioni precontrattuali

 

     Art. 26. PEPP KID

1. Prima dell’offerta ai risparmiatori in PEPP, il fornitore di PEPP redige, conformemente ai requisiti stabiliti dalla presente sezione, un PEPP KID per tale prodotto PEPP e lo pubblica sul suo sito web.

2. Le informazioni che figurano nel PEPP KID costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PEPP.

3. Il PEPP KID è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Esso non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile, solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel PEPP KID.

Per il PEPP di base viene elaborato un PEPP KID separato.

4. Qualora un fornitore di PEPP offra a un risparmiatore in PEPP una gamma di opzioni di investimento alternative tale che tutte le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 3, relative alle opzioni di investimento sottostanti non possono essere fornite all’interno di un unico PEPP KID conciso e autonomo, i fornitori di PEPP producono uno dei seguenti documenti:

a) un PEPP KID autonomo per ogni opzione di investimento alternativo;

b) un PEPP KID generico che fornisca almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento alternative e indichi dove e come si possono trovare informazioni precontrattuali più dettagliate relative agli investimenti che sostengono tali opzioni di investimento.

5. Conformemente all’articolo 24, il PEPP KID è redatto nella forma di un breve documento scritto in modo conciso. Esso:

a) è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

b) si incentra sulle informazioni chiave di cui i clienti PEPP necessitano;

c) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni e, in particolare, in un linguaggio chiaro, conciso e comprensibile.

6. Qualora nel PEPP KID vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.

7. Se nel PEPP KID viene usato il marchio o il logo del fornitore di PEPP o del gruppo a cui appartiene, esso non distoglie l’attenzione dalle informazioni contenute nel documento né ne oscura il testo.

8. Oltre al PEPP KID, i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP forniscono ai futuri risparmiatori in PEPP riferimenti a eventuali relazioni disponibili al pubblico sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, compresa la sua solvibilità, garantendo ai futuri risparmiatori in PEPP un facile accesso a tali informazioni.

9. Ai futuri risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati dell’opzione di investimento del risparmiatore in PEPP che coprano i risultati di un periodo minimo di dieci anni o, nel caso in cui il PEPP sia stato fornito per meno di dieci anni, per tutti gli anni durante i quali il PEPP è stato fornito. Le informazioni sui risultati passati sono accompagnate dalla dichiarazione «i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri».

 

     Art. 27. Lingua del PEPP KID

1. Il PEPP KID è redatto nelle lingue ufficiali, o in almeno una delle lingue ufficiali, utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PEPP è distribuito, oppure in un’altra lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del PEPP KID originale.

2. Qualora un PEPP sia commercializzato in uno Stato membro mediante una documentazione commerciale in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il PEPP KID è redatto almeno nelle lingue ufficiali corrispondenti.

3. Il PEPP KID è reso disponibile, su richiesta, in un formato adeguato ai risparmiatori in PEPP con disabilità visiva.

 

     Art. 28. Contenuto del PEPP KID

1. Il titolo «Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP» è posto in evidenza all’inizio della prima pagina del PEPP KID.

Il PEPP KID è presentato nell’ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3.

2. Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa:

«Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Non si tratta di una documentazione commerciale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto pensionistico individuale e di aiutarvi a fare un raffronto con altri PEPP.»

3. Il PEPP KID contiene le seguenti informazioni:

a) all’inizio del documento: il nome del PEPP, se si tratta o meno di un PEPP di base, l’identità e i dati di contatto del fornitore del PEPP, informazioni sulle autorità competenti del fornitore del PEPP, il numero di registrazione del PEPP nel registro centrale pubblico e la data del documento;

b) la dichiarazione: «Il prodotto pensionistico descritto nel presente documento è un prodotto a lungo termine, con possibilità di rimborso limitate, che non può essere disdetto in qualsiasi momento»;

c) in una sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?» figurano la natura e le caratteristiche principali del PEPP, compresi:

i) i suoi obiettivi di lungo termine e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un’indicazione dei mercati in cui il fornitore del PEPP investe, nonché una spiegazione delle modalità di determinazione del rendimento;

ii) una descrizione del tipo di risparmiatore in PEPP a cui si intende commercializzare il PEPP, in particolare in termini di capacità di detto risparmiatore di farsi carico di perdite legate a investimenti e di orizzonti d’investimento;

iii) una dichiarazione intesa a precisare:

- se il PEPP di base fornisce una garanzia sul capitale o assume la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale; oppure

- se e in quale misura opzioni di investimento alternative, se del caso, forniscono una garanzia o una tecnica di attenuazione del rischio;

 

iv) una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’articolo 59, paragrafo 1;

v) qualora il PEPP copra il rischio biometrico: i dettagli dei rischi coperti e delle prestazioni assicurative, comprese le circostanze in cui tali prestazioni possono essere richieste;

vi) informazioni sul servizio di portabilità, compreso un riferimento al registro pubblico centrale di cui all’articolo 13, in cui sono contenute le informazioni relative alle condizioni per la fase di accumulo e la fase di decumulo determinate dagli Stati membri conformemente agli articoli 47 e 57;

vii) una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP del riscatto anticipato, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili e l’eventuale perdita della protezione del capitale e di altri possibili vantaggi e incentivi;

viii) una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP se smette di contribuire al PEPP;

ix) informazioni sui sottoconti disponibili e sui diritti del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 20, paragrafo 5;

x) informazioni sul diritto di trasferimento del risparmiatore in PEPP e sul diritto di ricevere informazioni sul servizio di trasferimento di cui all’articolo 56;

xi) le condizioni di modifica dell’opzione di investimento prescelta di cui all’articolo 44;

xii) se disponibili, informazioni relative al rendimento degli investimenti del fornitore di PEPP in termini di fattori ESG;

xiii) la legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano farlo, la legge che il fornitore di PEPP propone di scegliere;

xiv) ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o di cancellazione per il risparmiatore in PEPP;

 

d) in una sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», una breve descrizione del profilo di rischio-rendimento che comprenda i seguenti elementi:

i) un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di detto indicatore, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente pertinenti per il PEPP e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio;

ii) la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti:

- se il risparmiatore in PEPP può perdere tutto il capitale investito; o

- se il risparmiatore in PEPP si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi;

 

iii) scenari di performance adeguati e le ipotesi su cui sono basati;

iv) ove applicabili, le condizioni relative ai rendimenti per i risparmiatori in PEPP e ai limiti massimi delle prestazioni incorporati;

v) la precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP può incidere sui versamenti effettivi;

 

e) in una sezione intitolata «Cosa accade se [il nome del fornitore di PEPP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?», una breve indicazione che precisi se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell’investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano;

f) in una sezione intitolata «Quali sono i costi?», i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l’incidenza composta dei costi complessivi sull’investimento.

Il PEPP KID include un’indicazione chiara che il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP forniscono informazioni che specificano eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire al risparmiatore in PEPP di comprendere l’effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell’investimento;

g) in una sezione intitolata «Quali sono i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente a [il mio Stato membro di residenza]?»:

i) in una sottosezione intitolata: «Requisiti per la fase di contribuzione»:

una descrizione delle condizioni per la fase di accumulo, quali stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP conformemente all’articolo 47;

ii) in una sottosezione intitolata: «Requisiti per la fase di erogazione»:

una descrizione delle condizioni per la fase di decumulo, quali stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP conformemente all’articolo 57;

 

h) in una sezione intitolata «Come posso presentare un reclamo?»: informazioni su come e a chi un risparmiatore in PEPP può presentare un reclamo riguardante il PEPP o la condotta del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP.

4. La stratificazione delle informazioni richieste al paragrafo 3 è permessa quando il PEPP KID è fornito in formato elettronico, con la possibilità di presentare parti dettagliate delle informazioni attraverso pop-up o link a livelli accessori. In tal caso, il PEPP KID deve poter essere stampato come un unico documento.

5. Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i dettagli della presentazione, comprese la forma e la lunghezza del documento, e il contenuto di ciascuno degli elementi informativi di cui al paragrafo 3;

b) la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al paragrafo 3, lettera d), punti i) e iii);

c) la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al paragrafo 3, lettera f);

d) qualora le informazioni siano presentate in un formato elettronico con stratificazione delle informazioni, quali informazioni devono trovarsi nel primo livello e quali informazioni possono essere fornite nei livelli di dettaglio supplementari.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA tiene conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura a lungo termine del PEPP, delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP, in modo da consentire ai risparmiatori in PEPP di scegliere tra diverse opzioni di investimento e altre opzioni previste dal PEPP, in particolare qualora tale scelta possa essere effettuata in momenti diversi o modificata in un secondo momento.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 29. Documentazione commerciale

La documentazione commerciale che contiene informazioni specifiche relative al PEPP non include alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel PEPP KID o che sminuisca la rilevanza di detto documento. La documentazione commerciale indica che è disponibile un PEPP KID e fornisce informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito web del fornitore del PEPP.

 

     Art. 30. Revisione del PEPP KID

1. Il fornitore di PEPP esamina almeno annualmente le informazioni contenute nel PEPP KID e rivede prontamente il documento qualora dall’esame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista è resa disponibile tempestivamente.

2. Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali il PEPP KID è riesaminato e rivisto.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 31. Responsabilità civile

1. Il fornitore di PEPP non può essere ritenuto civilmente responsabile solo sulla base del PEPP KID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all’articolo 28.

2. Un risparmiatore in PEPP che sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un PEPP KID nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nello stipulare un contratto PEPP per il quale tale PEPP KID è stato prodotto, può esigere dal fornitore del PEPP il risarcimento di tale perdita in conformità del diritto nazionale.

3. Elementi come «perdita» o «risarcimento danni», cui si fa riferimento al paragrafo 2 ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità del diritto nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato.

4. Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale.

5. Gli obblighi di cui al presente articolo non sono limitati né derogati da clausole contrattuali.

 

     Art. 32. Contratti PEPP che coprono i rischi biometrici

Se il PEPP KID riguarda un contratto PEPP che copre i rischi biometrici, gli obblighi del fornitore di PEPP nell’ambito della presente sezione valgono esclusivamente nei confronti del risparmiatore in PEPP.

 

     Art. 33. Fornitura del PEPP KID

1. Un fornitore di PEPP o un distributore di PEPP fornisce ai futuri risparmiatori in PEPP tutti i PEPP KID redatti conformemente all’articolo 26 quando offre consulenza su un PEPP o lo vende, in tempo utile prima che tali risparmiatori in PEPP siano vincolati da un contratto PEPP o da un’offerta relativa a tale contratto PEPP.

2. Un fornitore di PEPP o un distributore di PEPP può adempiere alle prescrizioni del paragrafo 1 fornendo il PEPP KID a una persona fisica alla quale è stato attribuito per iscritto il potere di prendere decisioni di investimento per conto del risparmiatore in PEPP riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto.

3. Al fine di assicurare un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA elabora, previa consultazione, se del caso, delle altre AEV, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per adempiere all’obbligo di fornire il PEPP KID come stabilito dal paragrafo 1.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

SEZIONE III

Consulenza

 

     Art. 34. Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione della consulenza

1. Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP, sulla base delle informazioni richieste e fornite dal potenziale risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del potenziale risparmiatore in PEPP, compresa l’eventuale esigenza di acquistare un prodotto che offra rendite, e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una decisione con cognizione di causa.

I contratti PEPP proposti sono in linea con le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP, tenendo conto dei diritti pensionistici che ha maturato.

2. Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP presta consulenza al potenziale risparmiatore in PEPP prima della conclusione del contratto PEPP fornendogli una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP, compresa una particolare opzione di investimento, se del caso, sia il più indicato per soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore in PEPP.

Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP fornisce inoltre al potenziale risparmiatore in PEPP proiezioni personalizzate relative alle prestazioni pensionistiche per il prodotto raccomandato sulla base della prima data in cui può iniziare la fase di decumulo e una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni possono differire dal valore finale delle prestazioni PEPP ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni comprendono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP.

3. Se viene offerto un PEPP di base senza almeno una garanzia sul capitale, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP spiega chiaramente l’esistenza di PEPP con una garanzia sul capitale e i motivi per raccomandare un PEPP di base basato su una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale, e dimostra chiaramente i rischi aggiuntivi che detti PEPP potrebbero comportare rispetto a un PEPP di base che fornisce una garanzia sul capitale. Questa spiegazione viene fatta in forma scritta.

4. Quando presta consulenza il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento chiede al potenziale risparmiatore in PEPP di fornire informazioni sulle sue conoscenze ed esperienze nel settore degli investimenti pertinenti al PEPP offerto o richiesto e sulla sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite, nonché sui suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio, onde poter raccomandare al potenziale risparmiatore in PEPP uno o più PEPP che siano adatti a tale persona e, in particolare, conformi alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite.

5. Le responsabilità del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP non sono ridotte a motivo del fatto che la consulenza è fornita in tutto o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato.

6. Fatta salva la legislazione settoriale più rigorosa applicabile, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP assicurano e dimostrano alle autorità competenti che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

 

SEZIONE IV

Informazioni nel periodo di validità del contratto

 

     Art. 35. Disposizioni generali

1. I fornitori di PEPP redigono un documento sintetico personalizzato da fornire durante la fase di accumulo contenente le informazioni chiave per ciascun risparmiatore in PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e qualsiasi normativa pertinente, compresa quella nazionale in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario («prospetto delle prestazioni del PEPP»). Il titolo del documento contiene l’espressione «Prospetto delle prestazioni del PEPP».

2. La data esatta di riferimento delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP è indicata in modo ben chiaro e visibile.

3. Le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono accurate e aggiornate.

4. Il fornitore di PEPP mette annualmente a disposizione di ciascun risparmiatore in PEPP il prospetto delle prestazioni del PEPP.

5. Qualsiasi cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP rispetto al prospetto precedente è chiaramente indicato.

6. Oltre al prospetto delle prestazioni del PEPP, per tutto il periodo di validità del contratto, il risparmiatore in PEPP è informato tempestivamente dei cambiamenti delle seguenti informazioni:

a) i termini contrattuali, comprese le condizioni generali e speciali di polizza;

b) la denominazione o ragione sociale del fornitore di PEPP, la forma giuridica o l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale è stato concluso il contratto;

c) informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG.

 

     Art. 36. Prospetto delle prestazioni del PEPP

1. Il prospetto delle prestazioni del PEPP include almeno le seguenti informazioni chiave per i risparmiatori in PEPP:

a) i dati personali del risparmiatore in PEPP e la prima data in cui può avere inizio la fase di decumulo per ogni sottoconto;

b) il nome e i dati di contatto del fornitore del PEPP e un identificativo del contratto PEPP;

c) lo Stato membro in cui il fornitore del PEPP è autorizzato o registrato e i nomi delle autorità competenti;

d) le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sulla data di cui alla lettera a) e una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni possono differire dal valore finale delle prestazioni PEPP ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP;

e) le informazioni sui contributi versati al conto PEPP dal risparmiatore in PEPP o da terzi nel corso dei 12 mesi precedenti;

f) la ripartizione di tutti i costi sostenuti, direttamente e indirettamente, dal risparmiatore in PEPP nel corso dei 12 mesi precedenti, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell’incidenza dei costi sulle prestazioni PEPP finali; detti costi dovrebbero essere espressi sia in termini monetari che in percentuale dei contributi versati nel corso dei 12 mesi precedenti;

g) se del caso, la natura e il meccanismo delle tecniche di garanzia o di attenuazione del rischio di cui all’articolo 46;

h) se del caso, il numero e il valore delle unità corrispondenti ai contributi dei risparmiatori in PEPP nel corso degli ultimi 12 mesi;

i) l’importo totale del conto PEPP del risparmiatore in PEPP alla data del prospetto di cui all’articolo 35;

j) le informazioni relative ai risultati passati dell’opzione di investimento del risparmiatore in PEPP che copre un minimo di dieci anni o, nei casi in cui il PEPP è stato fornito per meno di dieci anni, che copre tutti gli anni per i quali il PEPP è stato fornito. Le informazioni sui risultati passati sono accompagnate dalla dichiarazione «i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri»;

k) per i conti PEPP con più di un sottoconto, le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono disaggregate per tutti i sottoconti esistenti;

l) informazioni sintetiche sulla politica di investimento relativa ai fattori ESG.

2. L’EIOPA, in consultazione con la Banca centrale europea e le autorità competenti, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le regole intese a determinare le ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo e all’articolo 34, paragrafo 2. Tali regole sono applicate dai fornitori dei PEPP per stabilire, ove pertinente, il tasso annuo di rendimento nominale dell’investimento, il tasso di inflazione annuo e l’andamento delle retribuzioni future.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 37. Informazioni aggiuntive

1. Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui:

a) ulteriori informazioni pratiche sui diritti e le opzioni del risparmiatore in PEPP, anche per quanto riguarda gli investimenti, la fase di decumulo, il servizio di trasferimento e il servizio di portabilità;

b) i conti annuali e le relazioni annuali del fornitore del PEPP che sono disponibili al pubblico;

c) una dichiarazione scritta sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP, che illustri almeno informazioni sui metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle passività del PEPP, nonché il modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG;

d) se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite, in particolare in ordine al tasso di rendita, alla natura del fornitore di PEPP e alla durata della rendita;

e) il livello delle prestazioni PEPP in caso di rimborso prima della data di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

2. Al fine di garantire un’applicazione omogenea dell’articolo 36 e del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui all’articolo 36 e al presente articolo. In relazione alla presentazione delle informazioni sui risultati passati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), si tiene conto delle differenze tra le opzioni di investimento, in particolare se il risparmiatore in PEPP assume il rischio di investimento, se l’opzione di investimento dipende dall’età o include l’adeguamento della durata.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3. Fatti salvi l’articolo 34, paragrafo 2, e l’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), al fine di consentire il confronto con i prodotti nazionali, gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di PEPP di fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni supplementari delle prestazioni pensionistiche qualora le regole per determinare le ipotesi siano stabilite dai rispettivi Stati membri.

 

     Art. 38. Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase prepensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo

1. Oltre al prospetto delle prestazioni del PEPP, i fornitori di PEPP forniscono a ciascun risparmiatore in PEPP, due mesi prima delle date di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), o su richiesta del risparmiatore in PEPP, informazioni sull’imminente inizio della fase di decumulo, sulle possibili forme di erogazione e sulla possibilità per il risparmiatore in PEPP di modificare la forma di erogazione conformemente all’articolo 59, paragrafo 1.

2. Durante la fase di decumulo, i fornitori di PEPP forniscono annualmente ai beneficiari di PEPP le informazioni sulle prestazioni PEPP dovute e sulle relative forme di erogazione.

Qualora il risparmiatore in PEPP continui a versare contributi o ad assumere il rischio di investimento durante la fase di decumulo, il fornitore di PEPP continua a fornire il prospetto delle prestazioni del PEPP contenente le informazioni pertinenti.

 

     Art. 39. Informazioni da fornire su richiesta ai risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP

Su richiesta del risparmiatore in PEPP o del beneficiario di PEPP o dei loro rappresentanti, il fornitore di PEPP fornisce le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e informazioni supplementari riguardanti le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

 

SEZIONE V

Segnalazioni alle autorità nazionali

 

     Art. 40. Disposizioni generali

1. I fornitori di PEPP comunicano alle loro autorità competenti le informazioni necessarie a fini di vigilanza oltre alle informazioni previste dal pertinente diritto settoriale. Queste informazioni aggiuntive includono, se del caso, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza:

a) valutare il sistema di governance adottato dai fornitori di PEPP, l’attività che essi esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposti e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza.

2. Oltre ai poteri conferiti loro dal diritto nazionale, le autorità competenti hanno i seguenti poteri:

a) determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1, che i fornitori di PEPP sono tenuti a comunicare a intervalli predefiniti, al verificarsi di eventi predefiniti o nel corso di indagini sulla situazione di un fornitore di PEPP;

b) ottenere dai fornitori di PEPP informazioni in merito ai contratti da essi detenuti o in merito ai contratti conclusi con terzi; e

c) richiedere informazioni a esperti esterni, quali revisori dei conti e attuari.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

a) elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi;

b) dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati;

c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell’attività del fornitore di PEPP, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto;

b) sono accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;

c) sono pertinenti, attendibili e comprensibili.

5. I fornitori di PEPP presentano ogni anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:

a) per quali Stati membri il fornitore di PEPP offre sottoconti;

b) il numero di notifiche a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, ricevute dai risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la loro residenza in un altro Stato membro;

c) il numero di richieste di apertura di un sottoconto e il numero di sottoconti aperti conformemente all’articolo 20, paragrafo 2;

d) il numero di richieste da parte dei risparmiatori in PEPP per il trasferimento e i trasferimenti effettivi effettuati conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, lettera a);

e) il numero di richieste di trasferimento da parte dei risparmiatori in PEPP e i trasferimenti effettivi effettuati conformemente all’articolo 52, paragrafo 3.

Le autorità competenti trasmettono le informazioni all’EIOPA.

6. I fornitori di PEPP pongono in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, nonché una politica scritta, approvata dall’organo direttivo, di vigilanza o amministrativo del fornitore di PEPP, che garantisca continuativamente l’adeguatezza delle informazioni presentate.

7. Su richiesta alle autorità competenti, e ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, all’EIOPA è concesso l’accesso alle informazioni trasmesse dai fornitori di PEPP.

8. Qualora i contributi ai PEPP e le prestazioni dei PEPP siano ammissibili a vantaggi o incentivi, il fornitore di PEPP presenta all’autorità nazionale competente, conformemente al diritto nazionale pertinente, tutte le informazioni necessarie per la concessione o il recupero di detti vantaggi e incentivi ricevuti in relazione a detti contributi e a dette prestazioni, se del caso.

9. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 72 riguardo all’integrazione del presente regolamento specificando le informazioni aggiuntive di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, onde assicurare un adeguato grado di convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza.

L’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e delle autorità competenti e una volta conclusi i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della segnalazione a fini di vigilanza.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

CAPO V

FASE DI ACCUMULO

SEZIONE I

Regole di investimento per i fornitori di PEPP

 

     Art. 41. Regole di investimento

1. I fornitori di PEPP investono le attività corrispondenti al PEPP secondo il principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:

a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP. In caso di potenziale conflitto di interessi, il fornitore di PEPP o l’entità che ne gestisce il portafoglio assicura che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse dei risparmiatori in PEPP;

b) nell’ambito del principio della «persona prudente», i fornitori di PEPP tengono conto dei rischi legati alle decisioni di investimento e del potenziale impatto a lungo termine di queste ultime sui fattori ESG;

c) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;

d) le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati sono mantenuti a livelli prudenti;

e) sono possibili investimenti in strumenti derivati nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre i rischi dell’investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Detti strumenti sono valutati in modo prudente, tenendo conto dell’attività sottostante, e inclusi nella valutazione delle attività del fornitore di PEPP. I fornitori di PEPP evitano anche l’eccessiva esposizione al rischio nei confronti di un’unica controparte e verso altre operazioni su derivati;

f) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un’eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono il fornitore di PEPP a un’eccessiva concentrazione di rischio;

g) le attività non sono investite nelle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuate nelle conclusioni applicabili del Consiglio sull’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, né in un paese terzo ad alto rischio con carenze strategiche individuato dal regolamento delegato applicabile della Commissione adottato sulla base dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849;

h) i fornitori di PEPP non espongono sé stessi e le attività corrispondenti al PEPP a rischi derivanti dal ricorso eccessivo alla leva finanziaria e alla trasformazione delle scadenze.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera da a) a h), si applicano solo nella misura in cui il pertinente diritto settoriale applicabile al fornitore di PEPP non preveda norme più stringenti.

 

SEZIONE II

Opzioni di investimento per i risparmiatori in PEPP

 

     Art. 42. Disposizioni generali

1. I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP fino a sei opzioni di investimento.

2. Tra le opzioni di investimento è incluso il PEPP di base e possono essere incluse opzioni alternative di investimento.

3. Tutte le opzioni di investimento sono concepite dai fornitori di PEPP sulla base di una garanzia o di una tecnica di attenuazione del rischio che garantiscano una sufficiente tutela dei risparmiatori in PEPP.

4. La fornitura di garanzie è soggetta al pertinente diritto settoriale applicabile al fornitore di PEPP.

5. I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f), possono offrire il PEPP con una garanzia solo cooperando con enti creditizi o imprese di assicurazione che possono fornire tali garanzie conformemente al diritto settoriale a essi applicabile. Detti enti o imprese sono gli unici responsabili per quanto riguarda la garanzia.

 

     Art. 43. Scelta dell’opzione di investimento da parte del risparmiatore in PEPP

Dopo aver ricevuto le informazioni e la consulenza pertinenti, il risparmiatore in PEPP sceglie l’opzione di investimento al momento della stipula del contratto PEPP.

 

     Art. 44. Condizioni per la modifica dell’opzione di investimento scelta

1. Se il fornitore di PEPP offre opzioni di investimento alternative, il risparmiatore in PEPP, mentre sta accumulando nel PEPP, può scegliere un’altra opzione di investimento dopo un minimo di cinque anni dalla conclusione del contratto PEPP e, in caso di modifiche successive, dopo cinque anni dall’ultima modifica dell’opzione di investimento. Il fornitore di PEPP può consentire al risparmiatore in PEPP di modificare l’opzione di investimento prescelta con maggiore frequenza.

2. La modifica dell’opzione di investimento è gratuita per il risparmiatore in PEPP.

 

     Art. 45. Il PEPP di base

1. Il PEPP di base è un prodotto sicuro che rappresenta l’opzione standard di investimento. Esso è concepito dai fornitori di PEPP sulla base di una garanzia sul capitale che è dovuta all’inizio della fase di decumulo e, se del caso, durante la fase di decumulo, o di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale.

2. I costi e le commissioni relativi al PEPP di base non superano l’1 % del capitale accumulato per anno.

3. Al fine di assicurare parità di condizioni tra i diversi fornitori di PEPP e i diversi tipi di PEPP, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di costi e di commissioni di cui al paragrafo 2, se del caso previa consultazione delle altre AEV.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA tiene conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura pensionistica a lungo termine del PEPP e delle varie caratteristiche possibili dei PEPP, in particolare delle erogazioni sotto forma di rendite a lungo termine o di prelievi annuali almeno fino all’età corrispondente all’aspettativa di vita media del risparmiatore in PEPP. L’EIOPA valuta inoltre la natura peculiare della protezione del capitale, con particolare riguardo alla garanzia del capitale. L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4. Ogni due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione, previa consultazione dell’EIOPA e, se del caso, delle altre AEV, riesamina l’adeguatezza del valore percentuale di cui al paragrafo 2. La Commissione tiene conto, in particolare, del livello effettivo e delle variazioni del livello effettivo dei costi e delle commissioni e dell’impatto sulla disponibilità dei PEPP.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 72 riguardo alla modifica del valore percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo alla luce delle sue revisioni, al fine di consentire ai fornitori di PEPP un adeguato accesso al mercato.

 

     Art. 46. Tecniche di attenuazione del rischio

1. Il ricorso a tecniche di attenuazione del rischio garantisce che la strategia di investimento per il PEPP sia concepita al fine di costituire, tramite il PEPP, un futuro reddito pensionistico individuale stabile e adeguato e di garantire un trattamento equo di tutte le generazioni di risparmiatori in PEPP.

Tutte le tecniche di attenuazione del rischio, che siano applicate nell’ambito del PEPP di base o per le opzioni di investimento alternative, sono solide, robuste e coerenti con il profilo di rischio della corrispondente opzione di investimento.

2. Le tecniche di attenuazione del rischio applicabili possono comprendere, tra l’altro, disposizioni volte a:

a) adattare gradualmente l’allocazione degli investimenti al fine di attenuare i rischi finanziari degli stessi per le coorti corrispondenti alla durata residua (ciclo di vita);

b) costituire riserve a partire dai contributi o dai rendimenti dell’investimento, che sono assegnate ai risparmiatori in PEPP in modo equo e trasparente par attenuare le perdite legate agli investimenti; oppure

c) utilizzare garanzie appropriate come tutela dalle perdite legate agli investimenti.

3. Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri minimi che le tecniche di attenuazione del rischio devono soddisfare, tenendo conto dei vari tipi di PEPP e delle loro caratteristiche specifiche, nonché dei vari tipi di fornitori di PEPP e delle differenze tra i loro regimi prudenziali.

L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

SEZIONE III

Altri aspetti della fase di accumulo

 

     Art. 47. Condizioni relative alla fase di accumulo

1. Le condizioni riguardanti la fase di accumulo dei sottoconti nazionali del PEPP sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.

2. Tali condizioni possono includere in particolare i limiti di età per l’avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l’importo minimo e massimo dei contributi e la loro continuità.

 

CAPO VI

TUTELA DELL’INVESTITORE

 

     Art. 48. Depositario

1. I fornitori di PEPP ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), nominano uno o più depositari con compiti di custodia delle attività, in relazione alla fornitura di PEPP, e di sorveglianza.

2. In materia di nomina del depositario, di esercizio delle relative funzioni in relazione alla custodia delle attività e alla responsabilità del depositario, nonché in materia di compiti di sorveglianza del depositario si applica il capo IV della direttiva 2009/65/CE.

 

     Art. 49. Copertura dei rischi biometrici

1. I fornitori di PEPP possono offrire PEPP forniti con un’opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici.

2. La copertura dei rischi biometrici è soggetta alla pertinente normativa settoriale applicabile al fornitore di PEPP. La copertura dei rischi biometrici può variare da sottoconto a sottoconto.

3. I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), possono offrire PEPP forniti con un’opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. In tal caso la copertura è concessa solo nell’ambito di una cooperazione con imprese di assicurazione in grado di coprire tali rischi conformemente alla normativa settoriale a esse applicabile. L’impresa di assicurazione è interamente responsabile per la copertura dei rischi biometrici.

 

     Art. 50. Reclami

1. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP predispongono e applicano procedure adeguate ed efficaci di trattamento e soluzione dei reclami presentati dai clienti PEPP in relazione ai loro diritti e obblighi ai sensi del presente regolamento.

2. Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP offre servizi e sono disponibili nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato scelta dal cliente PEPP, o in un’altra lingua se così concordato tra il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP e il cliente PEPP.

3. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP compiono ogni sforzo possibile per rispondere ai reclami dei clienti PEPP per via elettronica o su un altro supporto durevole, conformemente all’articolo 24. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se non può rispondere entro 15 giorni lavorativi per motivi che esulano dal suo controllo, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente PEPP riceverà la risposta definitiva. In ogni caso, il termine per il ricevimento della risposta definitiva non supera i 35 giorni lavorativi.

4. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP informano il cliente PEPP almeno in merito a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi dei clienti PEPP ai sensi del presente regolamento.

5. Le informazioni sulle procedure di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, presso le succursali e nei termini e condizioni generali del contratto fra il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP e il cliente PEPP. Sono indicate le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull’organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.

6. Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti PEPP e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare denuncia alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP. In tutti i casi ai ricorrenti è fornita una risposta.

7. Nei casi che riguardano più Stati membri, il ricorrente può scegliere di presentare il proprio reclamo tramite le autorità competenti del proprio Stato membro di residenza, indipendentemente dal luogo in cui si è verificata la violazione.

 

     Art. 51. Ricorso extragiudiziale

1. Sono istituite, conformemente alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i clienti PEPP e i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP, aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si ricorre, se del caso, a organismi competenti esistenti. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono applicabili ai fornitori di PEPP o ai distributori di PEPP nei confronti dei quali è avviata la procedura, ai quali si estende effettivamente la competenza dell’organismo di risoluzione alternativa delle controversie.

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 collaborano efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento.

 

CAPO VII

TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO FORNITORE DI PEPP

 

     Art. 52. Fornitura del servizio di trasferimento

1. I fornitori di PEPP offrono un servizio di trasferimento grazie al quale, su richiesta del risparmiatore in PEPP, gli importi corrispondenti, oppure, se del caso, le attività in natura conformemente al paragrafo 4, in essere sul conto PEPP detenuto presso il fornitore di PEPP trasferente, sono trasferiti su un altro conto PEPP con gli stessi sottoconti aperto presso il fornitore di PEPP ricevente, con chiusura del precedente conto PEPP.

Nell’utilizzare il servizio di trasferimento, il fornitore di PEPP traferente trasferisce al fornitore di PEPP ricevente la totalità delle informazioni collegate a tutti i sottoconti del precedente conto PEPP, inclusi gli obblighi in materia di segnalazione. Il fornitore di PEPP ricevente registra tali informazioni nei sottoconti corrispondenti.

Un risparmiatore in PEPP può chiedere il trasferimento presso un fornitore di PEPP stabilito nello stesso Stato membro (trasferimento interno) o in un altro Stato membro (trasferimento transfrontaliero). Il risparmiatore in PEPP può esercitare il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e la fase di decumulo del PEPP.

2. Nonostante il paragrafo 1, durante la fase di decumulo i fornitori di PEPP non sono tenuti a offrire un servizio di trasferimento per i PEPP in cui la forma di erogazione ai risparmiatori in PEPP è la rendita vitalizia.

3. Il risparmiatore in PEPP può trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP solo dopo almeno cinque anni dalla stipula del contratto PEPP nonché, per i trasferimenti successivi, dopo cinque anni dal trasferimento più recente, senza pregiudizio dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a). Il fornitore di PEPP può consentire al risparmiatore in PEPP di cambiare fornitore di PEPP con maggiore frequenza.

4. Se il trasferimento avviene tra fornitori di PEPP attivi nella gestione di portafogli individuali per i risparmiatori in PEPP, i risparmiatori in PEPP possono scegliere di trasferire le attività in natura o gli importi corrispondenti. In tutti gli altri casi è consentito solo il trasferimento degli importi corrispondenti.

Se il risparmiatore in PEPP chiede un trasferimento di attività in natura, è necessario il consenso scritto del fornitore di PEPP ricevente.

 

     Art. 53. Servizio di trasferimento

1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, e dopo che il risparmiatore in PEPP ha preso una decisione informata sulla base delle informazioni di cui all’articolo 56 ricevute dai fornitori di PEPP, il servizio di trasferimento è avviato dal fornitore di PEPP ricevente.

2. La richiesta del risparmiatore in PEPP è redatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti. Nella richiesta il risparmiatore in PEPP:

a) dà al fornitore di PEPP trasferente il suo consenso specifico all’esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 4 e dà al fornitore di PEPP ricevente il suo consenso specifico all’esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5;

b) precisa, d’accordo con il fornitore di PEPP ricevente, la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente.

Tale data è fissata ad almeno due settimane dopo la data in cui il fornitore di PEPP ricevente riceve i documenti trasferiti dal fornitore di PEPP trasferente ai sensi del paragrafo 4.

Gli Stati membri possono esigere che la richiesta del risparmiatore in PEPP sia redatta per iscritto e che questi riceva una copia della richiesta accolta.

3. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente chiede al fornitore di PEPP trasferente di eseguire le operazioni di cui al paragrafo 4.

4. Dopo aver ricevuto la richiesta del fornitore di PEPP ricevente, il fornitore di PEPP trasferente procede nel modo seguente:

a) invia al risparmiatore in PEPP e al fornitore di PEPP ricevente, entro cinque giorni lavorativi, il prospetto delle prestazioni del PEPP relativo al periodo compreso tra la data dell’ultimo prospetto delle prestazioni del PEPP e la data della richiesta;

b) invia al fornitore di PEPP ricevente, entro cinque giorni lavorativi, un elenco delle attività esistenti trasferite, nel caso del trasferimento di attività in natura di cui all’articolo 52, paragrafo 4;

c) cessa di accettare i pagamenti in entrata sul conto PEPP a decorrere dalla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta di cui al paragrafo 2, lettera b);

d) trasferisce gli importi corrispondenti oppure, se del caso, le attività in natura conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, in essere sul conto PEPP verso il nuovo conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente alla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta;

e) chiude il conto PEPP alla data specificata dal risparmiatore in PEPP, se il risparmiatore in PEPP non ha obbligazioni pendenti. Il fornitore di PEPP trasferente informa immediatamente il risparmiatore in PEPP se tali obbligazioni pendenti impediscono la chiusura del conto.

5. Il fornitore di PEPP ricevente, come previsto nella richiesta e nella misura in cui le informazioni fornite dal fornitore di PEPP trasferente o dal risparmiatore in PEPP glielo consentano, compie i preparativi necessari per accettare i pagamenti in entrata a decorrere dalla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta.

 

     Art. 54. Commissioni e oneri per il servizio di trasferimento

1. I risparmiatori in PEPP possono accedere gratuitamente alle informazioni personali detenute dal fornitore di PEPP trasferente o dal fornitore di PEPP ricevente.

2. Il fornitore di PEPP trasferente trasmette le informazioni richieste dal fornitore di PEPP ricevente a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, lettera a), senza addebito al risparmiatore in PEPP o al fornitore di PEPP ricevente.

3. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e in ogni caso non supera lo 0,5 % degli importi corrispondenti o del valore monetario delle attività in natura da trasferire verso il fornitore di PEPP ricevente.

Gli Stati membri possono fissare le commissioni e gli oneri di cui al primo comma a una percentuale inferiore, nonché fissare una percentuale diversa se il fornitore di PEPP consente ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con maggiore frequenza, come indicato all’articolo 52, paragrafo 3.

Il fornitore di PEPP trasferente non addebita commissioni od oneri aggiuntivi al fornitore di PEPP ricevente.

4. Il fornitore di PEPP ricevente può addebitare unicamente i costi amministrativi e operativi effettivi del servizio di trasferimento.

 

     Art. 55. Tutela dei risparmiatori in PEPP dalle perdite finanziarie

1. Le perdite finanziarie, compresi oneri, commissioni e interessi, subite dal risparmiatore in PEPP come conseguenza diretta dell’inosservanza, da parte del fornitore di PEPP partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi imposti dall’articolo 53 sono risarcite senza indugio dal fornitore di PEPP.

2. La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze anomale e imprevedibili che esulano dal controllo del fornitore di PEPP che le adduce, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata, o nei casi in cui il fornitore di PEPP sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.

3. La responsabilità di cui al paragrafo 1 è accertata conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.

4. Il risparmiatore in PEPP sostiene i rischi di perdita finanziaria connessi con il riscatto in natura delle attività detenute sul conto PEPP ai fini del loro trasferimento dal fornitore di PEPP trasferente al fornitore di PEPP ricevente di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

5. Il fornitore di PEPP trasferente non è tenuto ad assicurare la protezione del capitale o a fornire una garanzia al momento del trasferimento.

 

     Art. 56. Informazioni sul servizio di trasferimento

1. Per consentire ai risparmiatori in PEPP di prendere una decisione informata, i fornitori di PEPP comunicano ai risparmiatori in PEPP le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

a) i compiti del fornitore di PEPP trasferente e di quello ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’articolo 53;

b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi della procedura;

c) le commissioni e gli oneri addebitati per il trasferimento;

d) le possibili implicazioni del trasferimento, in particolare in termini di protezione del capitale o garanzia, e altre informazioni collegate al servizio di trasferimento;

e) informazioni sulla possibilità di un trasferimento di attività in natura, se applicabile.

Il fornitore di PEPP ricevente rispetta gli obblighi di cui al capo IV.

Il fornitore di PEPP ricevente informa, se del caso, il risparmiatore in PEPP dell’esistenza di un eventuale regime di garanzia, incluso un regime di garanzia dei depositi, di risarcimento degli investitori o di garanzia assicurativa, che copra detto risparmiatore in PEPP.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono pubblicate sul sito web del fornitore di PEPP. Esse sono anche fornite ai risparmiatori in PEPP su richiesta, conformemente agli obblighi di cui all’articolo 24.

 

CAPO VIII

FASE DI DECUMULO

 

     Art. 57. Condizioni relative alla fase di decumulo

1. Le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni dei sottoconti nazionali sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.

2. Tali condizioni possono includere, in particolare, la fissazione dell’età minima per l’inizio della fase di decumulo, del periodo massimo di adesione a un PEPP prima del raggiungimento dell’età pensionabile, nonché le condizioni del rimborso prima del raggiungimento dell’età minima per l’inizio della fase di decumulo, segnatamente in caso di particolari difficoltà.

 

     Art. 58. Forme di erogazione

1. I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione:

a) rendita;

b) somma erogata in un’unica soluzione;

c) prelievo;

d) una combinazione delle predette forme.

2. I risparmiatori in PEPP scelgono la forma di erogazione per la fase di decumulo al momento della stipula del contratto PEPP e quando chiedono l’apertura di un nuovo sottoconto. La forma di erogazione può variare da un sottoconto all’altro.

3. Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo o degli articoli 57 o 59, gli Stati membri possono adottare misure volte a privilegiare determinate forme di erogazione. Fra tali misure possono rientrare limiti quantitativi sulle somme erogate in un’unica soluzione, al fine di incoraggiare ulteriormente le altre forme di erogazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detti limiti quantitativi si applicano solo ai pagamenti corrispondenti al capitale accumulato nei sottoconti PEPP relativi agli Stati membri il cui diritto interno prevede limiti quantitativi per le somme erogate in un’unica soluzione.

4. Gli Stati membri possono specificare le condizioni per il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi.

 

     Art. 59. Modifica delle forme di erogazione

1. Se il fornitore di PEPP offre varie forme di erogazione, il risparmiatore in PEPP può modificare la forma di erogazione di ciascun sottoconto aperto:

a) un anno prima dell’inizio della fase di decumulo;

b) all’inizio della fase di decumulo;

c) al momento del trasferimento presso altro fornitore.

La modifica della forma di erogazione è gratuita per il risparmiatore in PEPP.

2. Non appena ricevuta la richiesta di un risparmiatore in PEPP di modificare la propria forma di erogazione, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP in modo chiaro e comprensibile in merito alle implicazioni finanziarie che tale modifica comporta per il risparmiatore in PEPP o il beneficiario di PEPP, in particolare per quanto riguarda l’eventuale impatto sugli incentivi nazionali che potrebbero applicarsi ai sottoconti esistenti del PEPP del risparmiatore in PEPP.

 

     Art. 60. Pianificazione previdenziale e consulenza sulle modalità di erogazione

1. Per il PEPP di base, all’inizio della fase di decumulo il fornitore di PEPP offre al risparmiatore in PEPP una pianificazione previdenziale personalizzata in merito all’uso sostenibile del capitale accumulato nei sottoconti del PEPP, tenendo conto quanto meno di quanto segue:

a) valore del capitale accumulato nei sottoconti del PEPP;

b) importo totale degli altri diritti pensionistici maturati; e

c) richieste ed esigenze pensionistiche a lungo termine del risparmiatore in PEPP.

2. La pianificazione previdenziale di cui al paragrafo 1 comprende una raccomandazione personalizzata in merito alla forma ottimale di erogazione per il risparmiatore in PEPP, salvo che sia prevista una sola forma di erogazione. Se l’erogazione in un’unica soluzione non è in linea con le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP, la consulenza lo segnala.

 

CAPO IX

VIGILANZA

 

     Art. 61. Vigilanza da parte delle autorità competenti e monitoraggio da parte dell’EIOPA

1. Le autorità competenti del fornitore di PEPP vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa e in conformità del regime e delle norme di vigilanza settoriali pertinenti. Sono anche responsabili della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti o dai documenti costitutivi del fornitore di PEPP e sull’adeguatezza delle disposizioni organizzative del fornitore di PEPP riguardo ai compiti che deve svolgere quando fornisce un PEPP.

2. L’EIOPA e le autorità competenti monitorano i prodotti pensionistici individuali forniti o distribuiti per verificare che tali prodotti siano denominati «PEPP», o che sia suggerito che si tratti di PEPP, solo se essi sono registrati ai sensi del presente regolamento.

 

     Art. 62. Poteri delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

 

     Art. 63. Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti

1. Le autorità competenti possono vietare o limitare la commercializzazione o la distribuzione di un PEPP, nel proprio Stato membro o a partire da esso, alle seguenti condizioni:

a) le autorità competenti sono certe che esistano fondati motivi per ritenere che il PEPP dia adito a timori significativi o ripetuti in merito alla tutela degli investitori o costituisca una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro;

b) la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione dei risparmiatori in PEPP interessati e del suo probabile impatto sui risparmiatori in PEPP che hanno stipulato un contratto PEPP;

c) le autorità competenti hanno debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

d) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se le condizioni stabilite al primo comma sono soddisfatte, le autorità competenti possono imporre divieti o restrizioni a titolo precauzionale prima che un PEPP sia commercializzato o distribuito ai risparmiatori in PEPP. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dalle autorità competenti, o essere soggetti a deroghe da essa specificate.

2. Le autorità competenti non impongono un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non hanno comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all’EIOPA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui la misura dovrebbe entrare in vigore, i particolari riguardanti:

a) il PEPP cui si riferisce la misura proposta;

b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c) gli elementi sui quali hanno fondato la loro decisione e sulla base dei quali hanno fondati motivi per ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

3. In casi eccezionali, ove ritengano necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dal PEPP, le autorità competenti possono intervenire in via provvisoria, dopo aver inviato notifica scritta a tutte le altre autorità competenti e all’EIOPA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e che sia inoltre chiaramente provato che un termine di notifica di un mese non sarebbe adeguato per fronteggiare il timore o la minaccia specifici. Le autorità competenti non prendono provvedimenti in via provvisoria per periodi superiori a tre mesi.

4. Le autorità competenti pubblicano un avviso sul suo sito web per qualsiasi decisione concernente l’imposizione di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che inducono l’autorità a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell’avviso.

5. Le autorità competenti revocano il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 64. Agevolazione e coordinamento

1. L’EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 63. In particolare, l’EIOPA assicura che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che, se opportuno, le autorità competenti adottino un approccio coerente.

2. Dopo aver ricevuto comunicazione, a norma dell’articolo 63, della necessità di imporre un divieto o una restrizione a norma del suddetto articolo, l’EIOPA esprime un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’EIOPA ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo indica nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito web dell’EIOPA.

3. Se un’autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere espresso dall’EIOPA a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito web un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.

 

     Art. 65. Poteri di intervento sui prodotti da parte dell’EIOPA

1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’EIOPA esercita il monitoraggio sul mercato dei PEPP commercializzati, distribuiti o venduti nell’Unione.

2. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’EIOPA può vietare o limitare temporaneamente nell’Unione la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati PEPP o dei PEPP che presentano determinate caratteristiche specifiche.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dall’EIOPA, o essere soggetti a deroghe da essa specificate.

3. L’EIOPA adotta una decisione a norma del paragrafo 2 dopo aver consultato le altre AEV, se del caso, e solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l’azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela dei risparmiatori in PEPP, anche in relazione al carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b) i requisiti regolamentari applicabili ai PEPP a norma del diritto dell’Unione non sono atti ad affrontare la minaccia;

c) un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.

Se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l’EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 2 prima che un PEPP sia commercializzato, distribuito o venduto ai clienti di PEPP.

4. Nell’adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA assicura che tale misura:

a) non abbia effetti negativi sproporzionati sull’efficienza dei mercati finanziari o sui risparmiatori in PEPP, rispetto ai suoi benefici; o

b) non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Se l’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 63, l’EIOPA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo senza emettere il parere di cui all’articolo 64.

5. Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA comunica alle autorità competenti la misura proposta.

6. L’EIOPA pubblica un avviso sul suo sito web per qualsiasi decisione concernente l’adozione di misure ai sensi del presente articolo. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente agli atti compiuti dopo l’entrata in vigore delle misure.

7. L’EIOPA riesamina a intervalli adeguati, e almeno ogni tre mesi, il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 2. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo scadere del suddetto termine di tre mesi.

8. Una misura adottata dall’EIOPA in conformità del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente.

9. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 72 per integrare il presente regolamento con i criteri e i fattori che l’EIOPA deve applicare al momento di accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, anche in relazione al carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

Tali criteri e fattori comprendono:

a) il grado di complessità del PEPP e la relazione con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione e vendita;

b) il grado di innovazione di un PEPP, di un’attività o di una prassi;

c) l’effetto leva di un PEPP o di una prassi;

d) in relazione all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, l’entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP.

 

     Art. 66. Cooperazione e coerenza

1. Ogni autorità competente contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione.

2. Le autorità competenti cooperano tra loro conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), alla direttiva 2009/65/CE, alla direttiva 2009/138/CE, alla direttiva 2011/61/UE, alla direttiva 2014/65/UE, alla direttiva (UE) 2016/97 e alla direttiva (UE) 2016/2341.

3. Le autorità competenti e l’EIOPA collaborano tra di loro, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, nell’esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento.

4. Le autorità competenti e l’EIOPA si scambiano, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento, in particolare per individuare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli della cooperazione e dello scambio delle informazioni, unitamente alle disposizioni sulla presentazione delle summenzionate informazioni in un formato standardizzato che consenta raffronti.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

CAPO X

SANZIONI

 

     Art. 67. Sanzioni amministrative e altri provvedimenti

1. Senza pregiudizio dei poteri di vigilanza delle autorità competenti e del diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme in merito alle sanzioni amministrative e agli altri provvedimenti adeguati applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire la loro applicazione. Le sanzioni amministrative e le altre misure previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri possono decidere di non adottare norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale.

Entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri comunicano le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’EIOPA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’EIOPA di tutte le successive modifiche.

2. Le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicano quanto meno nelle situazioni in cui:

a) l’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ha ottenuto la registrazione di un PEPP presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione degli articoli 6 e 7;

b) l’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fornisce o distribuisce prodotti recanti la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» senza la necessaria registrazione;

c) il fornitore di PEPP non ha fornito il servizio di portabilità in violazione degli articoli 18 e 19 o le informazioni relative a tale servizio ai sensi degli articoli 20 e 21, o non ha rispettato i requisiti e gli obblighi di cui al capo IV, al capo V, articoli 48 e 50, e al capo VII;

d) il depositario non ha adempiuto gli obblighi di sorveglianza di cui all’articolo 48.

3. Gli Stati membri provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti in appresso nel caso delle violazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

a) una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 69;

b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c) l’interdizione temporanea, nei confronti del membro dell’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione dell’impresa finanziaria o di qualsiasi altra persona fisica ritenuti responsabili, dall’esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;

d) per le persone giuridiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 14 agosto 2019;

e) per le persone giuridiche, l’importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al 10 % del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una controllata dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione dell’impresa madre capogruppo;

f) per le persone fisiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 14 agosto 2019;

g) sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui, rispettivamente, alle lettere d), e) ed f).

4. Le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o degli altri provvedimenti di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 3 sono motivate e soggette a ricorso giurisdizionale.

5. Nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 3, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti producano i risultati perseguiti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare, nei casi transfrontalieri, possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti.

 

     Art. 68. Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altri provvedimenti

1. Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui all’articolo 67 in conformità del rispettivo ordinamento giuridico nazionale:

a) direttamente;

b) in collaborazione con altre autorità;

c) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento di altro tipo imposti a norma dell’articolo 67, paragrafo 3, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui, secondo il caso:

a) la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile;
d) l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e) le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con le autorità competenti, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;

g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

 

     Art. 69. Pubblicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti

1. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web ufficiale, senza indebito ritardo, le decisioni di imporre sanzioni amministrative o di adottare altri provvedimenti per violazione del presente regolamento dopo la comunicazione al destinatario.

2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull’identità dei responsabili e sulle sanzioni amministrative o sugli altri provvedimenti imposti.

3. Quando ritengono, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell’identità, nel caso di una persona giuridica, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti provvedono a:

a) differire la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione,

b) pubblicare la decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento omettendo per un periodo di tempo ragionevole di indicare l’identità e i dati personali del destinatario, se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere e a condizione che la pubblicazione anonima assicuri l’effettiva protezione dei dati personali in questione, oppure

c) non pubblicare affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i) che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;

ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto a misure ritenute di natura minore.

 

4. Se la sanzione amministrative o un altro provvedimento sono pubblicati in forma anonima conformemente al paragrafo 3, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata. Quando la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento di altro tipo è oggetto di impugnazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria, le autorità competenti aggiungono immediatamente tale informazione sul proprio sito web ufficiale e qualsiasi informazione successiva sull’esito dell’impugnazione. Sul sito è altresì pubblicata l’eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa o un altro provvedimento.

5. Le autorità competenti assicurano che le informazioni da pubblicare ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione rimangono sui siti web ufficiali delle autorità competenti solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

 

     Art. 70. Obbligo di trasmettere all’EIOPA le informazioni sulle sanzioni amministrative e sugli altri provvedimenti

1. Le autorità competenti informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e agli altri provvedimenti imposti ma non pubblicati ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso gli stessi e il relativo esito.

2. Le autorità competenti inviano all’EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e a tutti gli altri provvedimenti imposti ai sensi dell’articolo 67.

L’EIOPA pubblica le informazioni in una relazione annuale.

3. Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, di stabilire sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento, le loro autorità competenti forniscono all’EIOPA, su base annua, dati resi anonimi e aggregati concernenti tutte le indagini penali avviate e le sanzioni penali imposte. L’EIOPA pubblica in una relazione annuale i dati resi anonimi relativi alle sanzioni penali imposte.

4. Le autorità competenti, quando rendono pubblica una sanzione amministrativa, un altro provvedimento o una sanzione penale, ne danno contestualmente comunicazione all’EIOPA.

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 71. Trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento, i fornitori di PEPP, i distributori di PEPP e le autorità competenti esercitano le attività ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell’EIOPA ai fini del presente regolamento, l’EIOPA si conforma al regolamento (UE) 2018/1725.

 

     Art. 72. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 40, paragrafo 9, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 65, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 40, paragrafo 9, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 65, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 9, dell’articolo 45, paragrafo 4, e dell’articolo 65, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 73. Valutazione e relazione

1. Cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell’EIOPA, e se del caso delle altre AEV, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2. La relazione verte in particolare sugli aspetti seguenti:

a) il funzionamento della procedura di registrazione dei PEPP conformemente al capo II;

b) la portabilità, in particolare i sottoconti a disposizione dei risparmiatori in PEPP e la possibilità per i risparmiatori di continuare a effettuare versamenti sull’ultimo sottoconto aperto, conformemente all’articolo 20, paragrafi 3 e 4;

c) lo sviluppo di partenariati;

d) il funzionamento del servizio di trasferimento e l’ammontare delle commissioni e degli oneri;

e) il livello di penetrazione del mercato del PEPP e l’impatto del presente regolamento sugli schemi pensionistici in Europa, tra cui la sostituzione dei prodotti esistenti e la diffusione del PEPP di base;

f) la procedura di reclamo;

g) l’integrazione dei fattori ESG nella politica di investimento del PEPP;

h) il livello delle commissioni, degli oneri e delle spese sostenute direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP, compresa una valutazione di eventuali carenze del mercato;

i) l’osservanza, da parte dei distributori di PEPP, del presente regolamento e della normativa settoriale applicabile;

j) l’applicazione delle diverse tecniche di attenuazione del rischio utilizzate dai fornitori di PEPP;

k) la fornitura del PEPP nell’ambito della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento;

l) l’opportunità di divulgare informazioni sui risultati passati del prodotto ai potenziali risparmiatori in PEPP, tenendo conto delle informazioni per gli scenari di performance che saranno incluse nel PEPP;

m) l’adeguatezza o meno della consulenza fornita ai risparmiatori in PEPP, in particolare in merito alle possibili forme di erogazione.

La valutazione di cui alla lettera e) del primo comma tiene conto dei motivi della mancata apertura di sottoconti in determinati Stati membri e analizza i progressi e gli sforzi compiuti dai fornitori di PEPP per sviluppare soluzioni tecniche per l’apertura di sottoconti.

3. La Commissione istituisce con i pertinenti portatori d’interesse un gruppo incaricato di monitorare costantemente l’evoluzione e l’attuazione dei PEPP. Il gruppo comprende almeno l’EIOPA, le autorità competenti, rappresentanti del settore e dei consumatori ed esperti indipendenti.

Le funzioni di segreteria del gruppo sono assolte dall’EIOPA.

 

     Art. 74. Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica 12 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli atti delegati di cui all’articolo 28, paragrafo 5, all’articolo 30, paragrafo 2, all’articolo 33, paragrafo 3, all’articolo 36, paragrafo 2, all’articolo 37, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 3, e all’articolo 46, paragrafo 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 81 del 2.3.2018, pag. 139.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(3) GU C 11 del 12.1.2018, pag. 24.

(4) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(5) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(6) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(7) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(8) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(9) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(10) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(11) Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

(12) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(13) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(15) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(16) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(17) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(18) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(19) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(20) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(21) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(22) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(23) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).