§ 27.4.272 - D.P.R. 12 novembre 2018, n. 140.
Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:12/11/2018
Numero:140


Sommario
Art. 1.  Definizioni e denominazioni
Art. 2.  Schema del piano dei conti integrato
Art. 3.  Livelli di articolazione del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato
Art. 4.  Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale
Art. 5.  Sperimentazione
Art. 6.  Collegamenti con i documenti contabili e di bilancio
Art. 7.  Strumenti per la classificazione
Art. 8.  Controlli
Art. 9.  Disposizioni d'attuazione e finanziarie


§ 27.4.272 - D.P.R. 12 novembre 2018, n. 140.

Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(G.U. 27 dicembre 2018, n. 299 - S.O. n. 59)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

     Visto l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;

     Visto l'articolo 40, comma 2, lettera e), della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione, per la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG (Classification of the functions of government) e alla classificazione economica di terzo livello;

     Visto l'articolo 40, comma 2, lettera n), della legge n. 196 del 2009, che prevede l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'articolo 8, che ha introdotto l'articolo 38-ter della citata legge n. 196 del 2009;

     Visto l'articolo 38-ter della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'introduzione del piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, il comma 3, il quale affida ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della struttura contabile ai fini dell'adozione da parte delle amministrazioni centrali dello Stato della contabilità integrata;

     Visto il comma 4 del richiamato articolo 38-ter della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della medesima legge n.196 del 2009;

     Visto l'articolo 38-bis della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'introduzione del sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, il comma 2, il quale individua negli Uffici centrali del bilancio e nelle Ragionerie Territoriali dello Stato le strutture che verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili» e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione;

     Visto l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica;

     Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di spesa adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche sia svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante «Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;

     Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, che ha reso il parere n. 1/2017/Cons. nell'adunanza a Sezioni riunite del 29 novembre 2017;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1719/18, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 7 giugno 2018;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     EMANA

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni e denominazioni

     1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

     a) amministrazioni centrali dello Stato: le amministrazioni, incluse le loro articolazioni periferiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 38-bis, 38-ter e 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     b) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     c) piano dei conti integrato: elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, basato su una struttura gerarchica a più livelli in grado di consentire la rilevazione degli eventi gestionali e di evidenziare, attraverso l'utilizzo dei principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali;

     d) livelli dell'articolazione del piano dei conti: strutture classificatorie con livelli gerarchici successivi esplicative della natura finanziaria ed economico-patrimoniale delle transazioni contabili elementari riconducibili alle unità elementari di bilancio;

     e) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livelli base della struttura classificatoria gerarchica necessari per le registrazioni degli eventi gestionali sul sistema integrato delle scritture contabili;

     f) voce del piano dei conti: voce contabile di riferimento che corrisponde ad uno dei livelli gerarchici del piano dei conti;

     g) contenuto delle voci del piano dei conti: natura degli eventi gestionali classificati al livello di ciascuna voce elementare del piano dei conti, in base alle scritture contabili di natura finanziaria, economico-patrimoniale, comprese le scritture di integrazione e rettifica e quelle degli ammortamenti;

     h) sistema integrato di scritture contabili: sistema di scritture contabili che consente la registrazione di ciascun evento gestionale rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale;

     i) transazione contabile elementare: ogni evento gestionale oggetto delle registrazioni contabili nell'ambito delle finalità delle amministrazioni centrali dello Stato posto in essere dai soggetti responsabili delle registrazioni nel sistema di contabilità integrata.

 

     Art. 2. Schema del piano dei conti integrato

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni centrali dello Stato adottano un piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale. In sede di prima applicazione, il piano dei conti integrato è introdotto mediante la sperimentazione di cui all'articolo 5. La struttura del piano dei conti integrato si compone di tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'Allegato 1.

     2. Il piano dei conti integrato, come individuato dal comma 1, è costituito dall'elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniali, inclusi quelli necessari per le scritture di integrazione e rettifica e gli ammortamenti, utilizzati per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato.

 

     Art. 3. Livelli di articolazione del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato

     1. I livelli di articolazione del piano dei conti sono adottati nelle fasi del bilancio e per la rappresentazione dei dati finanziari come indicato nel presente articolo.

     2. Per la fase della previsione del bilancio finanziario, ai fini del raccordo con le unità elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario per la imputazione dei valori contabili è costituito dal quarto livello.

     3. Per le fasi di gestione e di rendicontazione del bilancio finanziario, per le finalità di consolidamento e monitoraggio e ai fini del raccordo con le unità elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario delle registrazioni contabili è costituito dal quinto livello.

     4. Per il piano economico il livello minimo di articolazione per la registrazione delle scritture contabili è costituito dal quinto livello per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione.

     5. Per il piano patrimoniale il livello minimo di articolazione per la registrazione delle scritture contabili è costituito dal sesto livello per la fase di rendicontazione.

     6. In base agli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e come previsto dall'articolo 38-quinquies della medesima legge, con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della medesima legge, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita da quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria.

 

     Art. 4. Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale

     1. Il piano dei conti integrato di cui all'allegato 1, predisposto in coerenza con il piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituisce lo strumento per la tenuta della contabilità integrata, che le amministrazioni centrali dello Stato adottano ai sensi dell'articolo 38-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, affiancando, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria. La registrazione degli eventi contabilmente rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale mediante l'utilizzo del piano dei conti è obbligatoria e indipendente dalle registrazioni sulla contabilità finanziaria.

     2. Ciascun evento contabilmente rilevante deve trovare corrispondenza in una o più transazioni contabili elementari, che sono registrate in modo da assicurare:

     a) la movimentazione di una voce del piano dei conti relativa al modulo finanziario, ove la transazione contabile elementare discenda da un evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione finanziaria;

     b) la movimentazione delle opportune voci del piano dei conti relative ai moduli economico e patrimoniale, ove la transazione contabile elementare discenda da un evento rilevante ai fini della manifestazione economica e patrimoniale.

     3. Ciascuna voce del piano dei conti relativa alla contabilità finanziaria è correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante schemi di collegamento predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul relativo sito internet istituzionale.

     4. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 38-bis, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la valorizzazione delle transazioni contabili elementari che discendono da eventi rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale avviene in base alle regole del sistema di contabilità economica analitica definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

 

     Art. 5. Sperimentazione

     1. Nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, viene avviata una attività di sperimentazione della durata prevista dal predetto articolo 38-sexies volta a valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per le varie fasi di bilancio di cui all'articolo 3, unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè della codifica provvisoria dell'articolo 38-quater della medesima legge n. 196 del 2009.

     2. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità della sperimentazione del piano dei conti integrato.

     3. I livelli di articolazione del piano dei conti, adottati come indicato all'articolo 3, e la loro utilizzazione ai fini delle fasi di bilancio e della rappresentazione dei dati finanziari nei documenti di bilancio, possono essere modificati in relazione agli esiti della sperimentazione di cui al presente articolo.

     4. Gli aggiornamenti del piano dei conti integrato relativi ai livelli di articolazione di cui all'articolo 3, sono adottati mediante modifiche al presente regolamento. Le altre modifiche al piano dei conti integrato sono adottate ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, anche a seguito della sperimentazione.

 

     Art. 6. Collegamenti con i documenti contabili e di bilancio

     1. I collegamenti dei conti finanziari e di quelli economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio sono riportati nell'Allegato 2.

     2. In relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere ridefiniti i collegamenti dei conti finanziari e di quelli economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio con valutazione della possibilità di utilizzare il piano dei conti integrato quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica del bilancio dello Stato.

 

     Art. 7. Strumenti per la classificazione

     1. Al fine di facilitare la classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, le amministrazioni centrali dello Stato utilizzano il glossario e gli schemi di collegamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, declinati secondo le loro specificità contabili e pubblicati sul sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     2. In relazione agli esiti della sperimentazione, il glossario e gli schemi di collegamento di cui al comma 1 sono aggiornati e pubblicati sul sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, considerando le specificità del bilancio dello Stato.

 

     Art. 8. Controlli

     1. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato esercitano l'attività di monitoraggio e controllo sulla correttezza delle scritture contabili adottate dalle amministrazioni centrali dello Stato, incluse le loro articolazioni periferiche, e sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

     2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina le modalità di controllo per la fase della sperimentazione.

     3. Le modalità di controllo a regime, definite a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 5, sono adottate mediante modificazioni del presente regolamento.

     4. Come previsto dall'articolo 38-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al termine della sperimentazione di cui all'articolo 5, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, si coordinano, anche mediante convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.

 

     Art. 9. Disposizioni d'attuazione e finanziarie

     1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1573

 

 

ALLEGATO 1.1

 

ALLEGATO 1.2 [1]

 

ALLEGATO 1.3 [2]

 

ALLEGATO 2


[1] Per la sostituzione del presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 13 novembre 2020 (G.U. 7 gennaio 2021, n. 4).

[2] Per la sostituzione del presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 13 novembre 2020 (G.U. 7 gennaio 2021, n. 4).