§ 6.3.137 - L.R. 22 ottobre 2018, n. 43.
Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:22/10/2018
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2017)
Art. 2.  (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017)
Art. 4.  (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
Art. 5.  (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2017)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 8 della l.r. 40/2017)
Art. 7.  (Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 19/2007, dell'articolo 2 della l.r. 2/2012 e dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della l.r. 44/2013)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/1988)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 7/1995)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 3/2017)
Art. 11.  (Modifica dell'articolo 13 della l.r. 39/2017)
Art. 12.  (Indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale prima del 1° gennaio 2016)
Art. 13.  (Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente)
Art. 14.  (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2018/2020)
Art. 15.  (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 39/2017 e alla Tabella A allegata alla l.r. 40/2017)
Art. 16.  (Allegati)
Art. 17.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.3.137 - L.R. 22 ottobre 2018, n. 43.

Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020

(B.U. 25 ottobre 2018, n. 95)

 

CAPO I

Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2017)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2017, già iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2018 per l’importo presunto di euro 2.969.291.689,99, sono stati rideterminati in euro 2.251.462.601,99 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2017.

2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2017, già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 per l’importo presunto di euro 2.131.826.922,52, sono stati rideterminati in euro 1.886.814.238,14 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2017.

 

     Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2017, già iscritta nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2018 per l’importo presunto di euro 203.806.594,10 si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2017, nell’importo di euro 334.514.535,84 presso la tesoreria regionale.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2017 (legge regionale 20 settembre 2018, n. 36 “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2017”), è quantificato in euro 584.993.478,28. L’ammontare relativo alle quote vincolate e accantonate applicate alla competenza 2017 è pari a euro 879.269.543,94, la parte destinata agli investimenti è pari a euro 206.048,55. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2017 è determinato in euro 294.482.114,21 interamente imputato al debito autorizzato ma non contratto.

 

     Art. 4. (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

1. A seguito del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 294.482.114,21

 

     Art. 5. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2017)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare di cui alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020), per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati in complessivi euro 294.482.114,21, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 41.208.566,92 per effetto della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.189.382,44;

b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 53.511.209,00 per effetto della lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 38.519.228,59;

c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.773.505,41 per effetto della lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 33.241.852,28;

d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 59.503.509,31 per effetto della lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 42.183.161,41;

e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.341.929,59 per effetto della lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 34.472.495,55;

f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 46.296.233,31 per effetto della lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 30.440.379,54;

g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 11.915.215,64 per effetto della lettera g) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 11.755.069,02;

h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 13.341.252,91 per effetto della lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.283.127,17;

i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 5.757.972,52 per effetto della lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 5.757.972,52;

j) relativamente all’anno 2014 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 13.751.371,29 per effetto della lettera j) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.727.780,59;

k) relativamente all’anno 2015 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 29.970.631,08 per effetto della lettera k) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si stabilisce nel nuovo importo di euro 29.911.665,10.

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 8 della l.r. 40/2017)

1. All’inizio del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 40/2017 sono inserite le seguenti parole: “L’ammortamento dell’indebitamento derivante dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2019.”.

 

CAPO II

Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative

 

     Art. 7. (Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 19/2007, dell'articolo 2 della l.r. 2/2012 e dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della l.r. 44/2013)

1. A decorrere dal 1° novembre 2018, sono abrogati:

a) l’articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008);

b) l’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2012, n. 2 (Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20: “Assestamento di bilancio 2011” e modifica dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008”);

c) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento del bilancio 2013).

2. Per i versamenti dovuti a titolo di imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino al mese di ottobre 2018, con la relativa scadenza al 30 novembre 2018, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 27 della l.r. 19/2007.

3. Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 339.768,79, per l’esercizio del bilancio di previsione 2018 ed in euro 3.963.241,00 per ciascun esercizio 2019 e 2020, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) dopo le parole: “a carico dell’amministrazione;” sono aggiunte le seguenti: “il costo tabellare è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva con le medesime modalità e termini;”.

2. Alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 dopo le parole: “a carico dell’amministrazione;” sono aggiunte le seguenti: “i valori tabellari sono rivalutati in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva con le medesime modalità e termini;”.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della lettera a) del comma 1 e della lettera a) del comma 11 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988, così come modificate rispettivamente dai commi 1 e 2, quantificati in euro 150.000,00 per l'anno 2018 ed euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede con le risorse iscritte nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”.

4. A decorrere dall'anno 2021, alla spesa quantificata in euro 50.000,00, si provvede con le risorse iscritte nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 7/1995)

1. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: “con fondi propri” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 7/1995 dopo le parole: “caccia programmata.” sono aggiunte le seguenti: “La Giunta regionale approva un regolamento unico che disciplina in maniera omogenea la materia.”.

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 3/2017)

1. La rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è sostituita dalla seguente: “(Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP e da nuove tecnologie e social network)”.

2. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva, triennalmente, su proposta della Giunta regionale, il Pia-no regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP e da nuove tecnologie e social network che costituisce, per le materie oggetto di questa legge, riferimento per la programmazione regionale nei settori socio-sanitario, sociale, di promozione sportiva e culturale.”.

     Art. 11. (Modifica dell'articolo 13 della l.r. 39/2017)

1. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018) le parole: “non oltre il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle parole: “non oltre il 31 dicembre 2018”.

 

     Art. 12. (Indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale prima del 1° gennaio 2016)

1. La Giunta regionale provvede per l’'anno 2018, nel limite massimo di euro 153.861,80, alla definizione delle istanze presentate per gli indennizzi dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica antecedenti il 1° gennaio 2016 in base alle modalità stabilite dalla Giunta medesima in attuazione della normativa regionale previgente alla legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017).

2. Alla copertura degli oneri autorizzati al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2.

 

     Art. 13. (Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente)

1. Alle entrate in conto capitale, straordinarie e di natura non ricorrente, iscritte al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, tipologia 04 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” accertate ed incassa-te per euro 67.000,00 a carico del capitolo 1.4.04.02.0001 è attribuito il formale vincolo di specifica destinazione alla spesa di investimento nell’ambito della Missione 14 - Programma 01 indicata nell’Allegato 12 a questa legge.

2. Alla quota parte del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 destinata agli investimenti per l’importo complessivo di euro 206.048,55 è attribuito il formale vincolo di destinazione alle spese di investimento nell’ambito della Missione 16 - Programma 01 e Missione 01 - Programma 05 indicate nell’Allegato 12 a questa legge.

 

CAPO III

Variazione al bilancio di previsione 2018/2020. Disposizioni finanziarie

 

     Art. 14. (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2018/2020)

1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2018/2020 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nel “Prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2018/2020” – allegati 2 e 3.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nel “Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2018-2020” – allegati 4 e 5.

 

     Art. 15. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 39/2017 e alla Tabella A allegata alla l.r. 40/2017)

1. Gli allegati alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)” e successive modificazioni e integrazioni sono modificati come segue:

a) la tabella B “Rifinanziamento per gli anni 2018/2020 di leggi regionali scadute” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata a questa legge;

b) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata a questa legge;

c) la tabella D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata a questa legge;

d) la tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.

2. La tabella A “Finanziamento per gli anni 2018/2020 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” allegata alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020) e successive modificazioni è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge.

 

     Art. 16. (Allegati)

1. A questa legge sono allegati:

a) l’elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);

b) il prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2018-2020 (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2018-2020 (allegato 3);

d) il prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2018-2020 (allegato 4);

e) il riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni e titoli per il triennio 2018-2020 (allegato 5);

f) lo stato di previsione delle entrate 2018-2020 e stato di previsione delle spese 2018-2020 assestati (allegato 6);

g) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato assestato (allegato 7);

h) il quadro generale riassuntivo assestato (allegato 8);

i) il prospetto assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9);

j) il prospetto assestato concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);

k) l’aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11);

l) l’elenco delle spese in c/capitale con copertura garantita dalle entrate in c/capitale (allegato 12);

m) l’elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 13);

n) l’aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 14);

o) la nota integrativa, predisposta ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15).

 

     Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)