§ 6.3.131 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 39.
Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018).


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:29/12/2017
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2.  (Autorizzazioni di spesa)
Art. 3.  (Finalizzazione di spesa)
Art. 4.  (Modifica alla l.r. 35/2016)
Art. 5.  (Esenzione pagamento tassa automobilistica regionale per le autovetture di proprietà delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile)
Art. 6.  (Modifica alla l.r. 30/2015)
Art. 7.  (Immobili ascritti al patrimonio disponibile)
Art. 8.  (Modifica alla l.r. 31/2001)
Art. 9.  (Modifica alla l.r. 7/1995)
Art. 10.  (Fondo straordinario per i piccoli Comuni)
Art. 11.  (Modifica all’articolo 9 della l.r.18/2016)
Art. 12.  (Fondo per le fusioni di Comuni)
Art. 13.  (Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica)
Art. 14.  (Riconoscimento di debito fuori bilancio)
Art. 15.  (Copertura finanziaria)
Art. 16.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.131 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 39.

Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018).

(B.U. 29 dicembre 2017, n. 139 - S.O. n. 5)

 

Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)

1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell’allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2018/2020 è definito come segue:

a) previsione entrate - anno 2018: euro 4.595.716.304,93;

b) previsione entrate - anno 2019: euro 3.692.619.927,62;

c) previsione entrate - anno 2020: euro 3.688.539.964,05.

 

     Art. 2. (Autorizzazioni di spesa)

1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata a questa legge.

2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata a questa legge.

3. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.

4. Per gli anni 2018 e 2020 è autorizzato il rifinanziamento di interventi previsti dalla legge regionale 27 giugno 1973, n. 15 (Concessione di un contributo annuo all’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche), per l’importo indicato nella Tabella B, allegata a questa legge.

 

     Art. 3. (Finalizzazione di spesa)

1. La somma di euro 25.000,00 per l’annualità 2018, compresa nell’autorizzazione della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), è assegnata all’Università per la pace quale contributo per le spese di funzionamento.

 

     Art. 4. (Modifica alla l.r. 35/2016)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche - Legge di stabilità 2017), le parole: “nel corso dell’anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso degli anni 2017 e 2018”.

2. L’esenzione di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 35/2016 è estesa agli altri soggetti passivi di cui al comma 32 dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

3. Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 200.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2018/2020, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.

 

     Art. 5. (Esenzione pagamento tassa automobilistica regionale per le autovetture di proprietà delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile dei quali risultino proprietari le organizzazioni di volontariato altresì iscritte all’albo di protezione civile della Regione Marche, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).

2. Dall’applicazione del comma 1 deriva un minore gettito stimato in euro 305.600,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2018/2020, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.

 

     Art. 6. (Modifica alla l.r. 30/2015)

1. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche - Legge di stabilità 2016), dopo le parole: “nell’anno 2016” sono inserite le seguenti: “e nell’anno 2018”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

3. Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 4.600.000,00, per ogni annualità per gli esercizi 2018 e 2019, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020.

 

     Art. 7. (Immobili ascritti al patrimonio disponibile)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), ai soli effetti dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell’Allegato 1 di questa legge è riportato l’elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione. Tale allegato sostituisce ogni precedente analoga determinazione in materia.

 

     Art. 8. (Modifica alla l.r. 31/2001)

1. Dopo l’articolo 48 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“Art. 48 bis (Modalità di registrazione degli impegni di spesa e visti contabili)

1. Con regolamento regionale da approvarsi da parte della Giunta regionale previo parere della competente commissione assembleare, sono disciplinati le forme e i criteri dei visti contabili di cui all’articolo 48. Il regolamento può disporre la esplicita abrogazione, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui all’articolo 48.”.

 

     Art. 9. (Modifica alla l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. E’ istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi).

3 ter. Sono esclusi dall’indennizzo di cui al comma 3 bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).

3 quater. La Giunta regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all’indennizzo di cui al comma 3 bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell’interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni.

3 quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l'anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa.

3 sexies. Le disposizioni introdotte dai commi da 3 bis a 3 quater si applicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1° gennaio 2016.”.

 

     Art. 10. (Fondo straordinario per i piccoli Comuni)

1. Per l’anno 2018, è istituito un fondo straordinario pari a 200.000,00 euro da ripartire, previo avviso pubblico, fra i Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti in proporzione diretta all’ammontare del disavanzo approvato ed attestato dal Responsabile del servizio finanziario dei Comuni, e con contributi minimi non inferiori a 5.000,00 euro.

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 9 della l.r.18/2016)

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 1° agosto 2016, n. 18 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell’ordinamento regionale) le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

 

     Art. 12. (Fondo per le fusioni di Comuni)

1. Il fondo per le fusioni dei Comuni, di cui all’articolo 21 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), stanziato con questa legge, è ripartito fra i Comuni aventi titolo al riparto nell’annualità 2017.

 

     Art. 13. (Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica)

1. Al fine di garantire la continuità degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata, per l’anno 2018, un’anticipazione straordinaria di euro 40 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020.

3. Le risorse anticipate confluiscono nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell’ordinanza OCDPC 388 del 26 agosto 2016 attraverso la quale vengono finanziati gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale.

4. Al recupero delle somme anticipate si provvederà entro sessanta giorni dall’effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 settembre 2018.

 

     Art. 14. (Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio per complessivi euro 14.972,73 inerente l’acquisizione di un software per la funzione di tutela del mare in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura nello stanziamento, già iscritto per l’anno 2018 nella Missione 9, Programma 06, Capitolo 2090620006.

 

     Art. 15. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l’Amministrazione regionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 16. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2018.

 

Allegati

(Omissis)