§ 58.4.265 - D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66.
Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:04/05/2018
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Decorrenza e durata
Art. 3.  Vacanza contrattuale
Art. 4.  Tempo di lavoro
Art. 4 bis.  (Lavoro agile).
Art. 5.  Congedo ordinario
Art. 5 bis.  (Ferie e riposi solidali).
Art. 6.  Assenze per malattia e motivi di salute
Art. 7.  Aspettativa per motivi personali e di famiglia
Art. 7 bis.  (Congedi per donne vittime di violenza).
Art. 7 ter.  (Congedi per motivi di famiglia).
Art. 8.  Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternità e della paternità
Art. 9.  Permessi per esigenze personali
Art. 9 bis.  (Accesso alla formazione).
Art. 10.  Congedi per la formazione
Art. 11.  Misure a favore della mobilità
Art. 12.  Reperibilità
Art. 13.  Distacchi sindacali
Art. 14.  Permessi sindacali
Art. 15.  Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
Art. 16.  Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali
Art. 17.  Tutela del dirigente sindacale
Art. 18.  Accordi decentrati
Art. 19.  Copertura assicurativa
Art. 20.  Struttura del trattamento economico
Art. 21.  Stipendio tabellare
Art. 22.  (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato).
Art. 23.  Retribuzione di posizione
Art. 24.  Retribuzione di risultato
Art. 25.  Trattamento economico dei consiglieri
Art. 26.  Effetti del nuovo trattamento economico
Art. 27.  Proroga di efficacia di norme
Art. 28.  Copertura finanziaria


§ 58.4.265 - D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66.

Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia.

(G.U. 12 giugno 2018, n. 134)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

     Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

     Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 3 agosto 2016, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia;

     Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013 e 13 maggio 2014, e successive modificazioni, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016/2018 per gli aspetti giuridici ed economici per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 12 aprile 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PRE.F., S.N.A.DI.P. - CISAL, e AP - Associazione Sind. Prefettizi;

     Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, recante: «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679, e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

 

     Art. 2. Decorrenza e durata

     1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per gli aspetti giuridici ed economici.

     2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

 

     Art. 3. Vacanza contrattuale

     1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto è riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.

     2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

 

     Art. 4. Tempo di lavoro

     1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonchè alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

     2. In considerazione della peculiarità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

     3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio nella giornata successiva o nella settimana immediatamente successiva. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo da fruire obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi [1].

 

     Art. 4 bis. (Lavoro agile). [2]

     1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia può avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.

 

     Art. 5. Congedo ordinario

     1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego. Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene conto anche del servizio prestato per almeno tre anni presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali [3].

     2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

     4. Il funzionario della carriera prefettizia che è stato assente ai sensi dell'articolo 9 conserva il diritto alle ferie.

     5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non sono monetizzabili. Il responsabile della struttura dovrà assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato.

     6. È obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno.

     7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

     8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

     9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

     10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.

     11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

     12. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.

     13. Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attività lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo Stato italiano e le confessioni diverse da quella cattolica. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia è recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura [4].

 

     Art. 5 bis. (Ferie e riposi solidali). [5]

     1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, i funzionari prefettizi possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

     a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire;

     b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'articolo 5, comma 2.

     2. Il funzionario che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 può presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

     3. Ricevuta la richiesta, l'Amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i funzionari l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.

     4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

     5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

     6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

     7. Il funzionario richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonchè dei riposi compensativi.

     8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

     9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

     10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

 

     Art. 6. Assenze per malattia e motivi di salute

     1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 7. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso.

     2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta alcuna retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procederà con le modalità previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia. Tale accertamento è effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.

     3. In materia di inidoneità psicofisica al servizio si applica al personale della carriera prefettizia, in quanto compatibile, la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto.

     4. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, o nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma 2 sia dichiarato permanentemente non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo o dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro.

     5. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

     6. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital o day surgery, ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie. Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 7, lettera a). La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale è stata effettuata la terapia.

     7. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, è il seguente:

     a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per i primi 9 mesi di assenza;

     b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;

     c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza.

     8. La retribuzione di cui al comma 7, lettera a), è integralmente dovuta al funzionario in ogni caso di: ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purchè sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

     9. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario della carriera prefettizia è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7 ed agli oneri riflessi relativi.

     10. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile.

     11. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di comporto di cui ai commi 1 e 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4.

     12. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della relativa certificazione.

     13. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

 

     Art. 7. Aspettativa per motivi personali e di famiglia

     1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

     2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

     3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.

     4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 6 del presente decreto.

     5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.

     6. È fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

     7. Al funzionario di ruolo della carriera prefettizia che assume servizio presso altra pubblica amministrazione in quanto vincitore di pubblico concorso, è concesso, a domanda, un periodo di aspettativa per tutta la durata del periodo di prova, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. Qualora, alla scadenza del sopraindicato periodo, il funzionario non riassuma servizio, senza giustificato motivo, ovvero opti per il nuovo impiego, viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro [6].

 

     Art. 7 bis. (Congedi per donne vittime di violenza). [7]

     1. La funzionaria della carriera prefettizia, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

     2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la funzionaria che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta all'Amministrazione - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.

     3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

     4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

     5. La funzionaria della carriera prefettizia vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra sede dell'amministrazione dell'interno diversa da quella di residenza. Entro quindici giorni dalla suddetta domanda l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso la sede indicata dalla funzionaria, ove vi siano posti di funzione vacanti della qualifica rivestita dall'interessata.

     6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. L'Amministrazione, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevola la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

 

     Art. 7 ter. (Congedi per motivi di famiglia). [8]

     1. Il funzionario può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

 

     Art. 8. Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternità e della paternità [9]

     1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e della paternità. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

     2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternità o di paternità ai sensi degli articoli 16, 17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonchè la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

     3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.

     4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2.

     5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.

     6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.

     7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. Se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi [10].

     8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

     8-bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore dei funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura prevista dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22 [11].

     8-ter. Fino al compimento del terzo anno di età dei figli, il funzionario della carriera prefettizia può richiedere, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'assegnazione temporanea, anche in modo frazionato, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente qualifica e pari o inferiore retribuzione di posizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione. In ogni caso, il periodo di assegnazione non potrà essere inferiore ad un anno, ai fini del conferimento dell'incarico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile [12].

 

     Art. 9. Permessi per esigenze personali

     1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

     a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;

     b) decesso o documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, dell'unito civilmente o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al presente comma il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento della attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;

     c) in occasione del matrimonio o dell'unione civile per quindici giorni consecutivi da fruire entro 45 giorni dall'evento. Il dipendente può fruirne anche in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e comunque entro sei mesi dall'evento;

     d) motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno [13].

     2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 5 del presente decreto.

     3. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico del funzionario della carriera prefettizia.

     4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

     5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresì diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.

 

     Art. 9 bis. (Accesso alla formazione). [14]

     1. La formazione e l'aggiornamento professionale, volti ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento, sono destinati a tutti i funzionari della carriera prefettizia. La partecipazione alle iniziative di formazione è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

     2. La partecipazione alle iniziative di formazione è curata dal Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, d'intesa con l'ufficio d'appartenenza, compatibilmente con lo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di spesa per la formazione.

 

     Art. 10. Congedi per la formazione

     1. Ai funzionari della carriera prefettizia che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio sono concessi i congedi per la formazione disciplinati dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità di fruizione di seguito indicate.

     2. Ai funzionari della carriera prefettizia possono essere concessi, a richiesta, i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del personale del ruolo prefettizio in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.

     3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i funzionari interessati devono presentare all'amministrazione una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.

     4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.

     5. L'amministrazione può non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;

     b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

     6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del funzionario, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.

     7. Al funzionario della carriera prefettizia durante il periodo di congedo si applica l'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6.

     8. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, è riconosciuta al funzionario della carriera prefettizia la facoltà di partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale. A tal fine al funzionario può essere concesso un periodo di aspettativa, non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità, per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

 

     Art. 11. Misure a favore della mobilità

     1. Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

     2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 è cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

     Art. 12. Reperibilità

     1. In relazione alla necessità di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilità durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo. Ciò nei casi in cui sia richiesto un intervento urgente ovvero in presenza di necessità operative non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista la necessità di attivarsi prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle esigenze indicate nel presente comma [15].

     1-bis. La fissazione dell'orario per l'effettuazione dei turni di reperibilità e l'individuazione delle modalità applicative per lo svolgimento del servizio tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura e sono rimesse alla negoziazione in sede decentrata. In mancanza di tali accordi, ovvero laddove non espressamente previsto, il turno di reperibilità si svolge nei giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non lavorativi per l'intera giornata [16].

     2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilità sono individuati come segue:

     a) Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per le esigenze di cui al comma 1;

     b) Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:

     1) Ufficio di Gabinetto;

     2) Segreteria speciale;

     3) Ufficio Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale;

     4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;

     c) Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

     d) Dipartimento della Pubblica sicurezza, per le esigenze di:

     1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio analisi, coordinamento e documentazione;

     2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II: Ufficio Affari generali e personale;

     3) Direzione centrale della Polizia criminale - Ufficio II: Ufficio affari giuridici e del contenzioso;

     4) Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia di frontiera;

     5) Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

     e) Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, per le esigenze di:

     1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

     2) Direzione centrale per i Servizi civili, per l'immigrazione e asilo;

     f) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per le esigenze di:

     1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

     g) Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, per le esigenze di:

     1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento [17].

     3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilità è assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2, garantendo l'alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato [18].

     3-bis. Il funzionario della carriera prefettizia, durante lo svolgimento del turno di reperibilità, deve essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilità, l'attività non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti da effettuare in presenza fino a cessate esigenze. In relazione alle situazioni che si possono verificare durante lo svolgimento della reperibilità, il funzionario avrà cura di informare il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle forme ritenute più opportune, per le eventuali determinazioni di competenza [19].

     4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilità in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve essere fruito obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi. Negli altri casi di presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3 [20].

     5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonchè alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 22.

     6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalità applicative della reperibilità.

     6-bis. Anche con riguardo alla disciplina dei turni di reperibilità trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In particolare, alle lavoratrici madri con figli minori fino ai tre anni, che ne facciano richiesta, è riconosciuto l'esonero dalla reperibilità nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e più favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati [21].

 

     Art. 13. Distacchi sindacali

     1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia è pari al numero di quattro e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.

     2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio.

     3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, dà il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso è considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco è confermato salvo revoca. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca è comunicata al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento.

     4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

     5. Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unità del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione.

     6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

     7. Ai funzionari della carriera prefettizia che fruiscono del distacco per motivi sindacali compete la componente stipendiale di base e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco.

 

     Art. 14. Permessi sindacali

     1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al comma 2 dell'articolo 13, nonchè i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di quarantacinque minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 4.

     3. Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia continuano, comunque, a fruire dei permessi sindacali pro-rata, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

     4. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, previo accertamento del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le medesime organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali e accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto nell'anno precedente.

     5. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 4, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.

     6. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Qualora sussistano motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti la fruizione del permesso sindacale. Il permesso si intende concesso qualora l'amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente, ossia prima della fruizione, che alla concessione dello stesso ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento.

     7. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia e al funzionario responsabile della struttura.

     8. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 30 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 5.

     9. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'amministrazione può autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 8, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.

     10. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

     11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti.

 

     Art. 15. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

     1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

     2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.

     3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'organizzazione sindacale interessata comunica la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e la conferma sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia che adotta i provvedimenti consequenziali nel solo caso di revoca.

     4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

     5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 14, comma 1, del presente decreto, possono fruire, con le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 14, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonchè alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 14.

     6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

 

     Art. 16. Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali

     1. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 3, del presente decreto. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega di cui è titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari, purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.

     3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente [22].

     4. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 3, è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui è stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto [23].

     5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e dell'articolo 15, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3 e 4, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     7. I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 13, 14 e 15 sono responsabili personalmente.

 

     Art. 17. Tutela del dirigente sindacale

     1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianità maturata. In ragione della peculiarità delle funzioni svolte e della particolarità dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario è conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attività sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.

     2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato è conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.

     3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 14, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

     4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

     5. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, nè può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

     6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 13 è effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La predetta valutazione da parte del Consiglio di amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale precedente alla decorrenza del distacco sindacale, tenendo conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attività svolta [24].

     7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

     8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

 

     Art. 18. Accordi decentrati

     1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.

     2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:

     a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno;

     b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 5, in materia di reperibilità;

     c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modificazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, nonchè criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso;

     d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni;

     e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia;

     f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 23, comma 9.

     3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:

     a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

     b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 6, in materia di reperibilità.

     4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica è effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

 

     Art. 19. Copertura assicurativa

     1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:

     a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile, inerente le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi;

     b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;

     c) copertura degli oneri di patrocinio legale;

     d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa;

     e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.

     1-bis. L'Amministrazione assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile del funzionario della carriera prefettizia, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalità, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge [25].

     1-ter. Ai fini della stipula, l'Amministrazione può associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente [26].

     1-quater. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato, secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata [27].

     1-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 [28].

 

     Art. 20. Struttura del trattamento economico

     1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia è articolata nelle seguenti componenti:

     a) stipendio tabellare;

     b) retribuzione individuale di anzianità come risultante dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonchè quella già in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

     c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;

     d) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.

     2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, è riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.

 

     Art. 21. Stipendio tabellare [29]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     prefetto: euro 100.561,93;

     viceprefetto: euro 66.560,89;

     viceprefetto aggiunto: euro 47.900,91.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     prefetto: euro 101.406,60;

     viceprefetto: euro 67.119,97;

     viceprefetto aggiunto: euro 48.303,25.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     prefetto: euro 106.832,02;

     viceprefetto: euro 70.711,00;

     viceprefetto aggiunto: euro 50.887,56.

     4. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2019-2021.

     5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

 

     Art. 22. (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). [30]

     1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:

     a. euro 3.488.052,32 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

     b. euro 6.333.922,85 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

     c. euro 15.201.099,25 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

     2. Le risorse di cui al precedente comma comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse già destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall' articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e dall'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

     3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

 

     Art. 23. Retribuzione di posizione [31]

     1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2019:

     a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: euro 24.789,00;

     b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: euro 14.121,00;

     c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: euro 7.399,00.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): euro 40.830,72;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): euro 35.336,41;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): euro 28.502,12;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): euro 26.894,57;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): euro 21.928,77;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): euro 17.623,62;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): euro 13.069,62.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con i decreti del Ministro dell'Interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): euro 43.167,67;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): euro 37.358,90;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): euro 30.133,45;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): euro 28.433,89;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): euro 23.183,87;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): euro 18.632,31;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): euro 13.817,66.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con i decreti del Ministro dell'Interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni ed in data 26 gennaio 2021, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): euro 50.153,67;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): euro 43.404,84;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): euro 35.010,06;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): euro 33.035,46;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): euro 26.935,81;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): euro 21.647,65;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): euro 16.053,83.

     5. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.

     6. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi 2, 3 e 4 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.

     7. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro è comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.

     8. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

     9. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno in data 26 gennaio 2021, la retribuzione di posizione è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a decorrere dal 1° gennaio 2019:

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): euro 44.907,95;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): euro 38.865,32;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): euro 29.321,30;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): euro 23.905,18;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): euro 19.036,28;

     a decorrere dal 1° gennaio 2020:

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): euro 47.478,27;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): euro 41.089,79;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): euro 30.999,51;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): euro 25.273,40;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): euro 20.125,83;

     a decorrere dal 1° gennaio 2021:

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): euro 55.161,87;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): euro 47.739,51;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): euro 36.016,29;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): euro 29.363,50;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): euro 23.382,87.

     10. Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione determinati dai decreti del Ministro dell'Interno del 23 luglio 2020, del 5 novembre 2020 e del 26 gennaio 2021, che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai funzionari interessati è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione pari a quello connesso al precedente incarico fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente conferito, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22. In ogni caso gli effetti derivanti dal presente comma decorrono dal 1° gennaio 2021.

     11. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e in data 26 gennaio 2021, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del presente articolo.

     12. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio 2021 compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonchè in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

 

     Art. 24. Retribuzione di risultato

     1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. Ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della Regione siciliana, il Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna ed il Commissariato del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, per il triennio 2019-2021, la retribuzione di risultato viene determinata nel rispetto dei seguenti parametri [32]:

     a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;

     b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;

     c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.

     2. La misura della retribuzione di risultato verrà definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio 2021 entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi [33].

 

     Art. 25. Trattamento economico dei consiglieri

     1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto è determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilità [34].

 

     Art. 26. Effetti del nuovo trattamento economico

     1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del triennio 2019-2021 [35].

     3. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonchè di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

     Art. 27. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

 

     Art. 28. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad € 7.428.205 per l'anno 2018 e ad € 5.244.568 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

     a) quanto a € 1.084.838 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     b) quanto a € 1.098.799 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     c) quanto a complessivi € 5.244.568 annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per € 542.419, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per € 1.641.218, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per € 3.060.931, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1198


[1] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[2] Articolo inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[7] Articolo inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[8] Articolo inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[9] Rubrica così sostituita dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[11] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[12] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[14] Articolo inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[16] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[18] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[19] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[20] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[21] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[22] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[23] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[24] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[25] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[26] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[27] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[28] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[32] Alinea così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[33] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[34] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.

[35] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70.