§ 5.2.193 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/12/2017
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 28 septies e 49 della l.r. 34/1978)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 20/2003)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 15 della l.r. 33/2008)
Art. 4.  (Modifica alla l.r. 6/2009)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 18/2010)
Art. 6.  (Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012)
Art. 7.  (Misura straordinaria per il potenziamento delle attività di ricerca e di studio presso il Consiglio regionale)
Art. 8.  (Modifiche agli articoli 6, 22, 40, 47 e 51 della l.r. 26/1993)
Art. 9.  (Modifica dell’articolo 90 della l.r. 31/2008)
Art. 10.  (Modifica all’art. 2 della l.r. 11/2014)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/2014 e all’articolo 28 ter della l.r. 34/1978)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 3 della l.r. 2/2012 e disposizioni relative alla durata in carica dei direttori generali delle ASP di I classe)
Art. 13.  (Disposizioni relative ai ticket sanitari)
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/2017)
Art. 15.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000 e agli articoli 9 e 22 della l.r. 44/1980)
Art. 16.  (Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001)
Art. 17.  (Introduzione dell’articolo 21 ter nella l.r. 26/2003)
Art. 18.  (Modifica all’articolo 53 bis della l.r. 26/2003)
Art. 19.  (Modifica all’art. 43 della l.r. 12/2005)
Art. 20.  (Modifica all’articolo 13 della l.r. 24/2006)
Art. 21.  (Modifica all’articolo 23 della l.r. 24/2006)
Art. 22.  (Modifica all’art. 5 della l.r. 3/2009. Delega a Infrastrutture Lombarde Spa delle funzioni di autorità espropriante)
Art. 23.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009. Misure per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale e dei canali e corsi d’acqua demaniali già compresi nel reticolo principale e [...]
Art. 24.  (Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 6/2012. Prosecuzione della navigazione sui navigli lombardi)
Art. 25.  (Modifiche agli articoli 17 e 42 della l.r. 6/2012)
Art. 26.  (Modifiche agli articoli 28 e 31 della l.r. 16/2016)
Art. 27.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 35/2016)
Art. 28.  (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)
Art. 29.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.193 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018.

(B.U. 30 dicembre 2017, n. 52, suppl.)

 

TITOLO I

AMBITO ISTITUZIONALE

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 28 septies e 49 della l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 28 septies le parole 'entro il 15 settembre' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 ottobre';

b) il comma 10 dell'articolo 49 è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 20/2003)

1. Alla legge regionale 16 settembre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

'1. Annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, il CORECOM presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario; l'Ufficio di presidenza, per quanto di propria competenza, sentito il CORECOM, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale.';

b) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 è soppresso;

c) all'articolo 14, comma 1, le parole 'legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale)' sono sostituite dalle seguenti: 'legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)';

d) all'articolo 14, comma 2, le parole 'l.r. 21/1996' sono sostituite dalle seguenti: 'l.r. 20/2008';

e) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole 'il CORECOM dispone' è aggiunta la seguente: 'inoltre';

f) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

'1. Alle spese per le attività e il funzionamento del CORECOM si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 e successivi.'.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 15 della l.r. 33/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009) le parole 'per almeno il 30 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'per almeno il 20 per cento'.

 

     Art. 4. (Modifica alla l.r. 6/2009)

1. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'Art. 10. (Autonomia e gestione finanziaria)

1. Il Garante predispone annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale.

3. Con la relazione di cui all'articolo 9, comma 1, il Garante rende conto al Consiglio regionale in modo analitico della gestione della dotazione finanziaria.

4. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate alla Missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', Programma 01 'Organi istituzionali', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 e successivi.'.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 18/2010)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole 'degli utenti' sono aggiunte le seguenti: ', nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute,';

b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

'c bis) assicura la tutela dei diritti di ciascun soggetto destinatario di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).';

c) il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'4. In quanto Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Difensore contribuisce a garantire che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad ogni altra forma di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e della Regione e dai relativi regolamenti. A tal fine visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti di pena per adulti e minori, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza, nonché ogni altro luogo di privazione della libertà personale, come da definizione di cui all'articolo 4, comma 2, del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT). Nello svolgimento delle funzioni di garanzia, il Garante interviene nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, dei gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con le articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni interenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento lavorativo. Qualora, verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui sopra, esse perdurino, può proporre l'adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l'attivazione di poteri sostitutivi.';

d) dopo il comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

'4 bis. In qualità di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi.';

e) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

'5 bis. I doveri di collaborazione con il Difensore regionale devono essere previsti nei codici di comportamento adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) dagli enti pubblici destinatari dell'azione del Difensore.';

f) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'Art. 13. (Tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il Difensore svolge le funzioni di tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/1990.

2. Le pronunce assunte dal Difensore regionale sui ricorsi sono pubblicate in forma sintetica sul proprio sito web nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

3. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9, i provvedimenti di diniego o differimento dei diritti di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi devono contenere l'indicazione circa la possibilità di presentare ricorso al Difensore.';

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'Art. 14. (Obblighi)

1. Il Difensore e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui siano venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali.

2. La comunicazione dei dati personali del richiedente a soggetti pubblici diversi da quelli direttamente destinatari dell'intervento è effettuata solo se indispensabile per conseguire la piena tutela degli interessi del richiedente stesso.

3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all'esterno dell'amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all'individuazione del soggetto interessato.

4. Qualora il Difensore, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.';

h) al comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e sui portali istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale';

i) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

'Art. 21. (Norma finanziaria e programma di attività)

1. Il Difensore elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.

3. Con la relazione di cui all'articolo 15 il Difensore rende conto al Consiglio, in modo analitico, della gestione della dotazione finanziaria.

4. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate alla Missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', Programma 01 'Organi istituzionali', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 e successivi.'.

 

     Art. 6. (Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012)

1. All'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, la parola 'quattro' è sostituita dalla seguente: 'cinque';

b) al comma 8, dopo la lettera c bis) è inserita la seguente:

'c ter) predispone, in qualità di organo di controllo interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), una relazione sulla regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali di cui all'articolo 69 della l.r. 34/1978;';

c) al comma 8 bis, dopo le parole 'I pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 8' sono inserite le seguenti: 'e la relazione di cui alla lettera c ter) dello stesso comma'.

 

     Art. 7. (Misura straordinaria per il potenziamento delle attività di ricerca e di studio presso il Consiglio regionale) [1]

1. I fondi liberi dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto del Consiglio regionale, per l'anno 2016, rimangono in capo al Consiglio regionale fino ad un massimo di 500.000,00 euro e sono destinati a incrementare la dotazione finanziaria annua prevista dall'art. 7 della l.r. 26 novembre 2013, n. 16, in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, al fine di potenziare le attività di ricerca e di studio presso il Consiglio regionale. Il numero massimo delle borse di studio previsto dall'art. 2 della l.r. n. 16/2013è elevato, per gli anni 2019 - 2023, a 40. Ai fini del rispetto del limite di spesa per i rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per i tirocini formativi si somma a quella dei contratti di cui agli articoli 66 e 67 della legge regionale 20 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), da contenere nel limite di quella sostenuta per il medesimo fine nell'anno 2009, ridotta del 10 per cento, così come definito dall'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016 , n. 34.

 

TITOLO II

AMBITO ECONOMICO

 

     Art. 8. (Modifiche agli articoli 6, 22, 40, 47 e 51 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale definisce altresì criteri e modalità per la concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi finanziari ai soggetti gestori dei centri di recupero di cui al primo periodo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle loro attività di interesse pubblico.';

b) al comma 5 dell'articolo 22 le parole 'non appena abbattuti' sono sostituite dalle seguenti: 'dopo gli abbattimenti accertati';

c) il comma 7 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

'7. I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti accertati.';

d) dopo il comma 12 dell'articolo 40 è inserito il seguente:

'12 bis. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito altresì, con le modalità previste dal calendario regionale, negli ATC o nei CAC a chiunque detiene dei cani da caccia, nei limiti di ammissione e previo il versamento di una quota di ammissione stabilita dal Comitato di gestione dell'ATC o del CAC in una misura minima pari al doppio della quota base di cui al comma 1 dell'articolo 32, che deve essere destinata per finalità di miglioramento ambientale e faunistico.';

e) all'articolo 47, comma 1, lettera b), le parole 'perizie effettuate da tecnici abilitati nominati' sono sostituite dalle seguenti: 'perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati' e le parole: 'in tal caso' sono soppresse;

f) all'articolo 51, comma 1 ter, le parole 'ed è disposto dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, il ritiro del tesserino per un anno' sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modifica dell’articolo 90 della l.r. 31/2008)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 90 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è inserito il seguente:

'3 bis. I consorzi di bonifica possono prevedere, a decorrere dall'anno 2018, misure finalizzate a favorire il pagamento del contributo consortile mediante domiciliazione bancaria.'.

 

     Art. 10. (Modifica all’art. 2 della l.r. 11/2014)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: 'a tal fine la Giunta regionale presenta alla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la richiesta di limitazione dell'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi per operazioni di importo fino a 100.000,00 euro. La limitazione dell'intervento si applica, previa definizione dei relativi criteri e modalità con deliberazione della Giunta regionale, ai Confidi che, in conformità ai principi di cui alla legge 13 luglio 2016, n. 150 (Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi), si impegnino ad adottare standard operativi di valutazione del merito creditizio, servizi innovativi di assistenza alle imprese, condizioni migliorative di accesso al credito e procedure trasparenti per lo scambio di informazioni su basi digitali.'.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/2014 e all’articolo 28 ter della l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 28 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e richieste sulle agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 possono essere prestate da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 28 ter, comma 2 bis, della l.r. 34/1978 e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto per spese di investimento sono erogate a favore dell'impresa beneficiaria per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione di importo pari alla somma da erogare.

2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e l'eventuale destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;

b) per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione, nonché l'individuazione della più idonea tipologia di garanzia, in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione.

2 quater. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, lo svincolo della garanzia prestata è correlato all'avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione delle spese relative all'impiego delle somme anticipate.

2 quinquies. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, lo svincolo delle garanzie avviene al termine del periodo di rimborso del finanziamento maggiorato di sei mesi.

2 sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2 quinquies si applicano anche alle agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto o a rimborso per spese di investimento connesse agli accordi per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), inclusi gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2018.'.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 28 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è inserito il seguente:

'2 bis.1 E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 2 bis a 2 sexies, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività).'.

 

TITOLO III

AMBITO SOCIO SANITARIO

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 3 della l.r. 2/2012 e disposizioni relative alla durata in carica dei direttori generali delle ASP di I classe)

1. Alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” e 13 febbraio 2003, n. 1 “Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c bis) del comma 5 dell’articolo 3 è soppressa.

2. Gli incarichi dei direttori generali delle ASP di I classe il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti di diritto privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge aventi durata sino al 31 dicembre 2017 sono prorogati sino al 31 dicembre 2018 al fine di consentire l’espletamento delle procedure di nomina dei nuovi direttori. I direttori generali delle ASP di I classe il cui rapporto di lavoro è regolato, alla stessa data, da contratti di diritto privato di durata superiore al 31 dicembre 2017 restano in carica fino alla scadenza dei medesimi contratti [2].

 

     Art. 13. (Disposizioni relative ai ticket sanitari)

1. In relazione all'istituzione con la legge recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020' di un fondo nel bilancio dello Stato per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma e ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è istituito alla missione 13, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale un fondo per l'ampliamento delle esenzioni ovvero per la rimodulazione in riduzione del ticket sanitario aggiuntivo reintrodotto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con uno stanziamento da definire con il provvedimento relativo alle regole di sistema.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce, i criteri per la rideterminazione del ticket sanitario aggiuntivo a decorrere dal 1 marzo 2018. Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario è assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.

3. L'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017) è abrogato.

4. E' differito al 31 marzo 2018 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, qualora sia stato notificato entro il 31 dicembre 2017 al soggetto interessato il verbale di accertamento ovvero l'ordinanza-ingiunzione per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso il termine del 31 marzo 2018, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

5. Qualora non sia stato emesso entro il 31 dicembre 2017 il verbale di accertamento di cui al comma 4, i soggetti interessati possono provvedere entro il termine del 31 marzo 2018 a regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento alla competente ATS dell'importo del ticket non versato a fronte della fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso il termine del 31 marzo 2018, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket nonché all'applicazione, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento. Le ATS provvedono in ogni caso alla notifica delle ordinanze-ingiunzione per le quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1 aprile 2018.

6. La Giunta regionale definisce criteri volti ad assicurare un'applicazione uniforme da parte delle ATS delle disposizioni di cui al comma 5.

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/2017)

1. All'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2017, n. 25 (Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole 'programma 03 'Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale'' sono sostituite dalle seguenti: 'programma 03 'Sostegno all'occupazione'';

b) al comma 6, lettera a), le parole 'programma 03 'Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale'' sono sostituite dalle seguenti: 'programma 03 'Sostegno all'occupazione'';

c) al comma 6, lettera c), le parole 'programma 03 'Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale'' sono sostituite dalle seguenti: 'programma 01 'Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro'.

 

TITOLO IV

AMBITO TERRITORIALE

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000 e agli articoli 9 e 22 della l.r. 44/1980)

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 della lettera a) del comma 26 la parola 'superficiali' è sostituita dalla seguente: 'superficiaria';

b) al punto 2 della lettera a) del comma 26 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea le parole ', a decorrere dal 1 gennaio 2015, e fatto salvo quanto previsto dal numero 2.4), ai comuni, alle province e alla Regione,' sono sostituite dalle seguenti: 'ai comuni e alle province,';

2) al numero 2.1) dopo le parole '60 per cento' sono aggiunte le seguenti 'al comune o' e le parole 'è localizzata l'attività produttiva di imbottigliamento' sono sostituite dalle seguenti: 'ricade l'area di concessione';

3) il numero 2.3) è sostituito dal seguente:

'2.3) 20 per cento al comune o ai comuni sul cui territorio è localizzato lo stabilimento di imbottigliamento;';

4) il numero 2.4) è soppresso;

c) alla lettera a bis) del comma 26 le parole 'nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni beneficiari e per la ripartizione dei canoni di cui alla lettera a), punto 2), numero 2.3),' sono soppresse;

d) al comma 26 ter le parole 'con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre 2014' sono soppresse;

e) il comma 26 quater è abrogato.

2. Le modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2000, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano ai canoni dovuti dall'annualità 2018.

3. La modifica all'articolo 2 della l.r. 1/2000, di cui al comma 1, lettera e), è efficace a seguito del completo trasferimento ai comuni beneficiari dei proventi dei canoni dovuti riferiti all'annualità 2017; a tal fine, la direzione regionale competente dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuto trasferimento ai comuni.

4. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'articolo 9 le parole 'alla Regione un diritto' sono sostituite dalle seguenti: 'alle province un diritto di concessione';

b) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma le parole 'alla Regione un diritto' sono sostituite dalle seguenti: 'alle province un diritto di concessione';

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

'2. Il canone annuo è adeguato ogni biennio tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istat e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente l'adeguamento. La direzione regionale competente ne dà notizia mediante apposito comunicato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.';

3) il quarto comma è abrogato;

4) al quinto comma le parole 'alla Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'ai comuni e alle province';

5) il sesto comma è sostituito dal seguente:

'6. Resta in capo alla Regione la determinazione dei canoni di concessione superficiaria, di ricerca e da imbottigliamento, di cui all'articolo 2, comma 26, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).';

6) il settimo comma è abrogato.

5. Il primo adeguamento, ai sensi del comma 4, lettera b), numero 2, del canone annuo di cui all'articolo 22 della l.r. 44/1980, come modificato dalla presente legge, si applica all'annualità 2018.

 

     Art. 16. (Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001)

1. All'articolo 10 ter della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Conferimento di funzioni a Infrastrutture Lombarde Spa o a società da essa controllata';

b) al primo periodo del comma 1 dopo le parole 'a Infrastrutture lombarde s.p.a.' sono inserite le seguenti: 'o a società da essa direttamente o indirettamente controllata';

c) al secondo periodo del comma 1 le parole 'di Infrastrutture lombarde s.p.a.' sono sostituite dalle seguenti: 'della società di cui al primo periodo';

d) ai commi 2, 2 bis e 3, le parole 'Infrastrutture lombarde s.p.a.' sono sostituite dalle seguenti: 'la società di cui al comma 1'.

 

     Art. 17. (Introduzione dell’articolo 21 ter nella l.r. 26/2003)

1. Dopo l'articolo 21 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è aggiunto il seguente:

'Art. 21 ter. (Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati)

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere l'avvio di processi di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate o anche a favore di comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, non responsabili dell'inquinamento, nel rispetto delle procedure di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006, e, in particolare, dell'articolo 245 dello stesso decreto legislativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della caratterizzazione e della redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia necessari e propedeutici alla riqualificazione e al recupero delle aree potenzialmente contaminate.

2. Alle agevolazioni previste ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

3. Ai possibili maggiori oneri derivanti dalle agevolazioni di cui al comma 1 si fa fronte nel limite massimo di 500.000,00 euro annui nell'ambito delle risorse disponibili alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo', Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020, correlate alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).'.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 53 bis della l.r. 26/2003)

1. Al comma 4 dell'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) le parole ', non oltre il 31 dicembre 2017' sono soppresse.

 

     Art. 19. (Modifica all’art. 43 della l.r. 12/2005)

1. All'articolo 43 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 bis 2. sono inseriti i seguenti:

'2 bis 2. 1. Dal 1° gennaio 2018 i proventi della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione restano in capo ai comuni per le finalità di cui al comma 2 bis e sono conseguentemente soppresse le lettere b) e c) del comma 2 bis 1. Per i comuni della Provincia di Sondrio l'utilizzo dei proventi di cui al primo periodo è vincolato all'approvazione, in accordo con la Provincia stessa, di progetti su scala intercomunale conformi al piano di indirizzo forestale o alla rete ecologica regionale.

2 bis 2. 2. I procedimenti avviati alla data del 1° gennaio 2018 in relazione ai proventi di cui al comma 2 bis 2. 1. confluiti nel fondo regionale si concludono secondo le relative linee guida e le modalità di gestione del fondo stesso definite dalla Giunta regionale a tale data.'.

 

     Art. 20. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera h) del comma 4 dell’articolo 13 è aggiunta la seguente:

“h bis) i veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.”.

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 23 della l.r. 24/2006)

1. All'articolo 23 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 8 le parole 'unitamente alla certificazione dell'ammontare' sono sostituite dalle seguenti: 'unitamente all'ammontare';

b) alla lettera a) del comma 8 dopo le parole 'autobus urbani' sono aggiunte le seguenti: 'e suburbani (classe I o classe A);';

c) alla lettera b) del comma 8 le parole 'per gli altri autobus' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli autobus interurbani (classe II o classe A-B);'.

 

     Art. 22. (Modifica all’art. 5 della l.r. 3/2009. Delega a Infrastrutture Lombarde Spa delle funzioni di autorità espropriante)

1. Alla legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

'1 bis. La Regione, previa convenzione, può delegare anche a Infrastrutture Lombarde Spa (ILSPA) l'esercizio delle funzioni di autorità espropriante per procedimenti di competenza della Regione, specificamente individuati, finalizzato alla progettazione e all'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il presente comma si applica anche alle convenzioni in essere con ILSPA alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2018)'.

 

     Art. 23. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009. Misure per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale e dei canali e corsi d’acqua demaniali già compresi nel reticolo principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica afferenti ai comprensori di bonifica e irrigazione)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

'12 bis. La Regione, a decorrere dal 2018, può sottoscrivere convenzioni con singoli consorzi di bonifica di cui all'articolo 79, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), finalizzate alla realizzazione, da parte del consorzio interessato e nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica e irrigazione, di misure e interventi per la riqualificazione, il miglioramento ambientale e fruitivo, il presidio, la manutenzione e la difesa idraulica del reticolo principale e dei canali e corsi d'acqua demaniali, già compresi nel reticolo idrico principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica, nonché per l'attuazione delle pertinenti misure del programma di tutela e uso delle acque di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); le convenzioni hanno durata triennale e sono rinnovabili con le medesime procedure previste per la relativa stipula. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, effettua una ricognizione dei canali e dei corsi d'acqua demaniali, di cui al precedente periodo, dalla stessa trasferiti in gestione ai consorzi di bonifica, con verifica e aggiornamento, di norma annuale, dell'elenco, in caso di sopravvenute modifiche nella titolarità della gestione dei canali e corsi d'acqua demaniali.

12 ter. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie regionali disponibili per le convenzioni stipulate ai sensi del comma 12 bis, comprese le risorse previste dalla convenzione in essere, di cui al comma 12 octies, e fatti salvi gli equilibri di bilancio, determinati con legge di approvazione del bilancio, non può superare un importo annuale pari a 10.000.000,00 euro, derivante dai proventi dei canoni per l'uso delle acque pubbliche dovuti alla Regione nell'anno in corso e riferiti al complesso dei comprensori di bonifica e irrigazione lombardi, da trasferire agli stessi consorzi con atto deliberativo.

12 quater. L'utilizzo, da parte dei consorzi di bonifica interessati, delle risorse finanziarie determinate dalle singole convenzioni, nel rispetto del limite complessivo di cui al comma 12 ter, è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle misure e degli interventi di cui al comma 12 bis, da realizzare secondo il programma approvato ai sensi del comma 12 quinquies.

12 quinquies. Il singolo consorzio di bonifica trasmette, su richiesta della Regione attivata in base a necessità o priorità dalla stessa individuate, una proposta di programma degli interventi da realizzare nei modi e nei tempi indicati nella relativa convenzione; il programma è approvato da un comitato tecnico regionale previsto dalla convenzione e senza oneri a carico della finanza pubblica. Il consorzio di bonifica convenzionato trasmette annualmente al comitato tecnico di cui al precedente periodo una relazione a consuntivo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione del programma, con reimpiego delle eventuali economie sul nuovo programma di interventi.

12 sexies. La Giunta regionale definisce:

a) le modalità di costituzione, composizione e funzionamento dei comitati tecnici regionali di cui al comma 12 quinquies;

b) le modalità di verifica e controllo della progressiva attuazione degli impegni assunti dai singoli consorzi in base alle convenzioni sottoscritte con la Regione.

12 septies. La Regione resta autorità idraulica rispetto alle porzioni di reticolo idrico principale oggetto delle convenzioni di cui al comma 12 bis, conservando a tal fine le relative funzioni consultive, di autorizzazione, concessione e vigilanza, di riscossione e introito dei canoni di polizia idraulica e dei canoni per l'uso delle acque pubbliche, nonché il potere di rilascio di altri atti di assenso, riguardanti le aree oggetto delle convenzioni, comunque denominati.

12 octies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla convenzione in essere, con finalità corrispondenti alle previsioni di cui al comma 12 bis, tra la Regione e il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).

12 novies. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il triennio 2018-2020, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente comma, una nuova convenzione con il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, secondo la disciplina dei commi da 12 bis a 12 septies, con le risorse finanziarie di cui al comma 12 ter e all'articolo 23, comma 2, della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).

12 decies. Alla data di sottoscrizione della nuova convenzione, di cui al comma 12 novies, cessa l'efficacia della convenzione in essere tra la Regione e il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, di cui al comma 12 octies, ferma restando, anche nelle more della stessa sottoscrizione, l'applicazione alla convenzione in essere di quanto previsto al comma 12 ter e all'articolo 23, comma 2, della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).'.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, stimata complessivamente in fase di prima sperimentazione in 3.200.000,00 euro per ciascun anno del triennio, si provvede rispettivamente per 705.000,00 euro con le risorse stanziate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 1 'Difesa del suolo', Titolo 1 'Spese correnti' e per 1.645.000,00 euro con le risorse stanziate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 1 'Difesa del suolo', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020; per 120.000,00 con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 3 'Trasporto per vie d'acqua', Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 e per 730.000,00 euro con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 3 'Trasporto per vie d'acqua', Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020.

3. Alla spesa di cui al comma 2, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale recante (Legge di stabilità 2018-2020), è data copertura tramite corrispondente aumento delle entrate previste al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - tipologia 100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2018-2020.

4. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono rideterminati in funzione dell'attuazione del comma 12 ter dell'articolo 6 della l.r. 10/2009, come introdotto dal presente articolo, rispettivamente gli stanziamenti in entrata di cui al titolo 3 'Entrate extratributarie' - tipologia 100' Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', relativi ai canoni per l'uso delle acque pubbliche e gli stanziamenti in spesa di cui alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 1 'Difesa del suolo', Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' e alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 3 'Trasporto per vie d'acqua', Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale'.

 

     Art. 24. (Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 6/2012. Prosecuzione della navigazione sui navigli lombardi)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 è inserita la seguente:

'c bis) i servizi di navigazione sul sistema dei navigli lombardi.';

b) alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c bis), e ne esercita le funzioni di programmazione, affidamento e controllo;'.

2. La navigazione turistica a carattere sperimentale sui navigli lombardi prosegue fino alla conclusione delle procedure per l'affidamento dei servizi di navigazione sul sistema dei navigli lombardi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d bis), della l.r. 6/2012.

 

     Art. 25. (Modifiche agli articoli 17 e 42 della l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 17 le parole 'delle agevolazioni di cui all'articolo 45,' sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 6 bis dell'articolo 42 dopo le parole 'in condizioni di eccezionalità' sono inserite le seguenti: ', nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali.';

c) al terzo periodo del comma 6 bis dell'articolo 42 dopo le parole 'di cui al comma 6' sono inserite le seguenti: 'e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992';

d) all'ultimo periodo del comma 6 bis dell'articolo 42 le parole 'si applica quanto previsto dal comma 6' sono sostituite dalle seguenti: ', le autorizzazioni sono rilasciate dalla città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.'.

 

     Art. 26. (Modifiche agli articoli 28 e 31 della l.r. 16/2016)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 28 è inserito il seguente:

'2 bis. In deroga ai limiti percentuali di cui al comma 2, i comuni con una bassa intensità di fabbisogno abitativo ai sensi della programmazione regionale dei servizi abitativi possono procedere alla alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio abitativo pubblico:

a) nella misura massima del cinquanta per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di cui al primo periodo del comma 2, se aventi una popolazione residente sino a 5.000 abitanti anche in deroga al comma 1 dell'articolo 29;

b) nella misura massima del trenta per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di cui al primo periodo del comma 2, se aventi una popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.';

b) al comma 4 dell'articolo 31 dopo le parole 'superiore a quindici anni,' sono inserite le seguenti: 'prorogabili una sola volta per non più di dieci anni,' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La proroga può essere concessa dalla Giunta regionale su motivata richiesta dell'ente proprietario presentata prima della scadenza del termine di quindici anni.'.

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 35/2016)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017 - 2019) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'A decorrere dall'anno 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'A decorrere dall'anno 2020';

b) il comma 2 è abrogato.

 

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 28. (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)

1. I commi 9 e 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), sono abrogati.

2. All'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

a) i commi 16 bis e 16 ter, come introdotti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), sono abrogati.

3. Il terzo periodo del comma 2 bis dell'articolo 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio), come introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera a), della l.r. 22/2017, è soppresso.

 

     Art. 29. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.