§ 46.3.29 - Legge 29 marzo 1949, n. 166.
Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:29/03/1949
Numero:166


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 13 [...]
Art. 2.      Gli appuntati ed i carabinieri reduci dalla prigionia o dalla deportazione, o comunque legittimamente impediti per eventi bellici, che non hanno potuto partecipare ad [...]
Art. 3.      Agli appuntati ed ai carabinieri di cui al precedente articolo, che termineranno con esito favorevole il corso, sarà attribuita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità, [...]


§ 46.3.29 - Legge 29 marzo 1949, n. 166.

Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

(G.U. 4 maggio 1949, n. 102)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 358, è così modificato (Omissis).

 

          Art. 2.

     Gli appuntati ed i carabinieri reduci dalla prigionia o dalla deportazione, o comunque legittimamente impediti per eventi bellici, che non hanno potuto partecipare ad uno dei concorsi banditi dopo il loro rimpatrio per avere superato il prescritto limite di età, possono prendere parte ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali dell'anno scolastico 1948-49 e 1949-50 semprechè siano in possesso, alla data di inizio del corso, degli altri requisiti previsti dall'art. 8 del regio decreto 7 marzo 1940, n. 339, quale risulta modificato dal regio decreto 27 giugno 1941, n. 769, e non avessero superato il 35° anno di età alla data della cattura o della deportazione.

 

          Art. 3.

     Agli appuntati ed ai carabinieri di cui al precedente articolo, che termineranno con esito favorevole il corso, sarà attribuita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità, che sarebbe loro spettata qualora avessero frequentato il corso allievi sottufficiali 1946-47 oppure quello 1947-48, a seconda che risultino in possesso degli altri requisiti richiamati nel precedente art. 2, rispettivamente alla data di inizio del corso 1946-47 oppure di quello 1947-48.

     Gli effetti economici della loro nomina a sottufficiale decorreranno dalla data sotto la quale saranno nominati sottufficiali gli allievi dei corsi 1948-49 e 1949-50.

     Ai fini dell'anzianità relativa, la posizione di ruolo dei militari di cui al primo comma del presente articolo e quella dei militari dei corsi 1946-47 e 1947-48, sarà stabilita sulla base del punto di graduatoria da ciascuno riportato al termine dei rispettivi corsi.