§ 46.3.5 - R.D. 7 marzo 1940, n. 339.
Norme concernenti l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale dei carabinieri reali


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:07/03/1940
Numero:339


Sommario
Art. 1.      L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della scuola centrale carabinieri reali, degli appuntati e carabinieri viene effettuata mediante duplice concorso per titoli [...]
Art. 2.      Al concorso per titoli possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità di grado ed i carabinieri che alla data d'inizio del corso abbiano raggiunto [...]
Art. 3.      I concorrenti per titoli saranno sottoposti a un esperimento di educazione fisica in base al programma che sarà stabilito dal comando generale dell'arma dei carabinieri [...]
Art. 4.      Ai concorrenti per titoli è riservata la metà dei posti che vengono messi a concorso; i rimanenti posti, invece, sono devoluti ai militari concorrenti per esami
Art. 5.      Nel caso che il numero dei concorrenti per titoli fosse superiore al numero dei posti ad essi riservato, verrà stabilita apposita graduatoria di merito, nella quale i [...]
Art. 6.      La commissione di cui all'articolo precedente assegnerà ai concorrenti per titoli per il requisito di cui alla lettera a) del medesimo articolo un punto per ogni sei [...]
Art. 7.      È data facoltà ai carabinieri concorrenti per titoli di poter prendere parte, oltre che a detto concorso, anche a quello per esami, sempre quando però essi siano in [...]
Art. 8.      Al concorso per esami possono partecipare
Art. 9.      I concorrenti "per esami" saranno sottoposti alle seguenti prove
Art. 10.      Apposita commissione costituita
Art. 11.      Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per esami dichiarati prescelti per l'ammissione alla scuola sia superiore al numero dei posti per essi messi a [...]
Art. 12.      Per il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo precedente si terrà conto del punto assegnato a ciascun concorrente per il tema svolto
Art. 13.      Nella valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 5 ed alla lettera c) dell'art. 11, la commissione terrà presente che dovrà essere considerato quale [...]
Art. 14.      Tanto i concorrenti per titoli quanto i concorrenti per esami, i quali rientrino nel contingente previsto dal bando annuale di concorso per l'ammissione alla scuola, [...]
Art. 15.      In luogo dei concorrenti che nella prova orale di cui al precedente articolo o nell'esperimento di educazione fisica non avessero conseguito l'idoneità saranno [...]
Art. 16.      La determinazione dell'anzianità di grado per i carabinieri concorrenti per esame, le norme relative all'accertamento dei requisiti necessari per partecipare al [...]
Art. 17.      Sono abrogati il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1592, e il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2004


§ 46.3.5 - R.D. 7 marzo 1940, n. 339. [1]

Norme concernenti l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale dei carabinieri reali

(G.U. 19 maggio 1940, n. 109)

 

 

     Art. 1.

     L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della scuola centrale carabinieri reali, degli appuntati e carabinieri viene effettuata mediante duplice concorso per titoli e per esami.

 

          Art. 2.

     Al concorso per titoli possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità di grado ed i carabinieri che alla data d'inizio del corso abbiano raggiunto un'anzianità di grado non inferiore ad un anno e prestato servizio di istituto presso le stazioni almeno per sei mesi, sempre quando alla data in cui sarà indetto il concorso non abbiano oltrepassato l'età di trentatré anni se appuntati e trenta se carabinieri e siano in possesso del diploma di ammissione ad un istituto medio di secondo grado o di altro titolo di studio superiore o equipollente da comprovarsi mediante la presentazione di certificato legale.

 

          Art. 3.

     I concorrenti per titoli saranno sottoposti a un esperimento di educazione fisica in base al programma che sarà stabilito dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

 

          Art. 4.

     Ai concorrenti per titoli è riservata la metà dei posti che vengono messi a concorso; i rimanenti posti, invece, sono devoluti ai militari concorrenti per esami.

     Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per titoli sia inferiore a quello dei posti per essi stabilito dal precedente comma, i posti vacanti saranno devoluti ai militari concorrenti per esami.

 

          Art. 5.

     Nel caso che il numero dei concorrenti per titoli fosse superiore al numero dei posti ad essi riservato, verrà stabilita apposita graduatoria di merito, nella quale i concorrenti stessi verranno iscritti sulla base della maggiore somma complessiva dei punti loro assegnati da apposita commissione per ciascuno dei seguenti requisiti:

     a) servizio prestato nell'arma;

     b) titolo di studio;

     c) ricompense al valor militare o di marina o aeronautico, ovvero al valor civile;

     d) campagne di guerra e benemerenze di servizio premiate con encomi solenni o con promozioni a scelta per meriti eccezionali.

     La commissione suindicata sarà così costituita:

     1° dal comandante titolare della scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente;

     2° dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;

     3° da un ufficiale inferiore della scuola, membro e segretario.

 

          Art. 6.

     La commissione di cui all'articolo precedente assegnerà ai concorrenti per titoli per il requisito di cui alla lettera a) del medesimo articolo un punto per ogni sei mesi compiuti di effettivo servizio prestato nell'arma da carabiniere e da appuntato.

     Ai concorrenti provvisti di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto dall'art. 2, la commissione assegnerà un punto per ogni anno di studio che, secondo l'ordinamento scolastico, occorre per conseguire, dopo il detto titolo minimo, il titolo superiore.

     Per il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, la commissione assegnerà un punto per ogni medaglia di bronzo al valore e per ogni croce di guerra al valor militare: due punti per ogni medaglia d'argento o per la promozione straordinaria per merito di guerra, la precedenza assoluta su tutti i concorrenti idonei sarà devoluta ai decorati di medaglia d'oro.

     Per i requisiti, infine, di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, la commissione assegnerà mezzo punto per ogni campagna di guerra e per ogni benemerenza di servizio debitamente iscritta sulle carte personali degli interessati e premiata con l'encomio solenne o con la promozione a scelta per meriti eccezionali.

     A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

 

          Art. 7.

     È data facoltà ai carabinieri concorrenti per titoli di poter prendere parte, oltre che a detto concorso, anche a quello per esami, sempre quando però essi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo seguente per i militari concorrenti per esami.

 

          Art. 8.

     Al concorso per esami possono partecipare:

     gli appuntati con qualsiasi anzianità;

     i carabinieri aventi l'anzianità di grado che sarà di volta in volta stabilita, anzianità che non potrà in nessun caso essere inferiore a due anni, e che abbiano prestato non meno di un anno di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni.

     I concorrenti, appuntati o carabinieri, non dovranno avere oltrepassato, alla data in cui sarà indetto il concorso, il trentatreesimo anno di età se appuntati ed il trentesimo anno se carabinieri.

 

          Art. 9.

     I concorrenti "per esami" saranno sottoposti alle seguenti prove:

     a) prova scritta di italiano, consistente in un tema estraneo a fatti di servizio mediante il quale i concorrenti dovranno dar prova di sapere esprimere le loro idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro, corretto;

     b) prova orale di cultura generale colle modalità e sulla base dei programmi che saranno stabiliti dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

     Saranno, inoltre, sottoposti allo stesso esperimento di educazione fisica di cui all'art. 3.

 

          Art. 10.

     Apposita commissione costituita:

     a) per la scuola centrale e le legioni dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un ufficiale superiore, membro; da un ufficiale inferiore, membro e segretario;

     b) per i gruppi autonomi: dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un capitano, membro; da un subalterno, membro e segretario.

     Provvederà ad esaminare i temi svolti dai militari, emettendo un primo giudizio sulla sufficienza o meno del candidato a frequentare il corso.

     Altra commissione, costituita presso la scuola centrale dal comandante titolare della scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; dall'ufficiale superiore direttore degli studi, membro, e dall'insegnante d'italiano, membro e segretario, assegnerà a ciascun concorrente giudicato in precedenza sufficiente dalle commissioni in cui ai precedenti capoversi, un punto da 0 a 20.

     Saranno dichiarati prescelti per l'ammissione alla scuola i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a 10.

     I compiti delle commissioni di cui alle lettere a) e b) devono avere carattere di giusta selezione nel senso di escludere i concorrenti che, sicuramente, dimostrino di non essere preparati per l'ammissione alla scuola.

 

          Art. 11.

     Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per esami dichiarati prescelti per l'ammissione alla scuola sia superiore al numero dei posti per essi messi a concorso, la commissione di cui all'art. 5 procederà alla formazione di apposita graduatoria di merito sulla quale i concorrenti stessi saranno iscritti sulla base della maggiore somma complessiva dei punti loro assegnati per ciascuno dei seguenti requisiti:

     a) cultura letteraria;

     b) gradi e provenienza dai sottufficiali delle altre armi del regio esercito o del corpo reale equipaggi marittimi o della regia aeronautica;

     c) servizio prestato nell'arma;

     d) ricompense al valor militare o di marina o aeronautico, ovvero al valore civile;

     e) campagne di guerra e benemerenze di servizio premiate con encomi solenni o con promozioni a scelta per meriti eccezionali.

 

          Art. 12.

     Per il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo precedente si terrà conto del punto assegnato a ciascun concorrente per il tema svolto.

     Per i concorrenti all'ammissione alla scuola per esami provvisti del titolo di studio di cui all'art. 2 o di titoli equipollenti o superiori i voti assegnati per lo svolgimento del tema saranno accresciuti di due punti.

     Per i requisiti di cui alla lettera b) la commissione di cui all'art. 5 assegnerà un punto a ciascuno dei concorrenti aventi il grado di appuntato, due punti ai provenienti dai sottufficiali delle altre armi del regio esercito, del corpo reale equipaggi marittimi e della regia aeronautica in servizio o in congedo.

     Per i requisiti di cui alla lettera c) la commissione assegnerà agli appuntati e ai carabinieri un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato. Le frazioni di un anno sono calcolate soltanto se superiori a sei mesi.

     Per i requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo precedente, la commissione stessa si atterrà alle disposizioni contenute nell'art. 6 del presente decreto per la valutazione a favore dei concorrenti per titoli degli stessi requisiti.

     I punti assegnati ai concorrenti per esami, per i requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo precedente, saranno sommati al punto assegnato a ciascun concorrente per lo svolgimento del tema e la somma che ne risulterà costituirà punto base per la graduatoria. A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

 

          Art. 13.

     Nella valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 5 ed alla lettera c) dell'art. 11, la commissione terrà presente che dovrà essere considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

 

          Art. 14.

     Tanto i concorrenti per titoli quanto i concorrenti per esami, i quali rientrino nel contingente previsto dal bando annuale di concorso per l'ammissione alla scuola, secondo l'ordine delle graduatorie di merito, saranno sottoposti presso la scuola stessa all'esperimento di educazione fisica previsto dagli artt. 3 e 9 davanti a una commissione costituita da un ufficiale superiore e due inferiori della scuola suddetta fra i quali l'insegnante di educazione fisica.

     Inoltre, i concorrenti per esami che rientrino nel contingente suddetto, saranno sottoposti alla prova orale di cultura generale prevista dalla lettera b) dell'art. 9, davanti ad una commissione costituita da un ufficiale superiore e due inferiori della scuola medesima.

     Le suddette commissioni, al termine di ciascuna prova, emetteranno su ciascun concorrente giudizio di idoneità o non idoneità, senza assegnazione di punti.

     Saranno dichiarati ammessi alla scuola i concorrenti per titoli che avranno superato l'esperimento di educazione fisica e i concorrenti per esami che oltre all'esperimento medesimo abbiano superato la prova orale di cultura generale.

 

          Art. 15.

     In luogo dei concorrenti che nella prova orale di cui al precedente articolo o nell'esperimento di educazione fisica non avessero conseguito l'idoneità saranno sottoposti alle prove stesse altrettanti concorrenti, seguendo l'ordine delle graduatorie di merito.

 

          Art. 16.

     La determinazione dell'anzianità di grado per i carabinieri concorrenti per esame, le norme relative all'accertamento dei requisiti necessari per partecipare al concorso, la nomina delle commissioni esaminatrici di cui all'art. 14, la scelta dei temi e le relative modalità di svolgimento saranno di anno in anno fissate dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

 

          Art. 17.

     Sono abrogati il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1592, e il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2004.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.