§ 46.3.7 - D.Lgs.Lgt. 3 agosto 1944, n. 193.
Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:03/08/1944
Numero:193


Sommario
Art. 1.      E' istituita la qualifica di carabiniere scelto
Art. 2.      Il carabiniere scelto è autorizzato a fregiarsi di apposito distintivo le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra
Art. 3.      Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 46.3.7 - D.Lgs.Lgt. 3 agosto 1944, n. 193. [1]

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere.

(G.U. 14 settembre 1944, n. 55)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita la qualifica di carabiniere scelto.

     Tale qualifica può essere conferita, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri che, avendo compiuto sei anni di servizio effettivo, di cui gli ultimi tre con ottimi requisiti disciplinari, abbiano la necessaria autorevolezza e risultino di distinta capacità professionale.

     Su proposta dei superiori gerarchici, il Comandante generale dell'Arma può revocare la qualifica nei casi di grave mancanza disciplinare o di persistente cattiva condotta.

 

          Art. 2.

     Il carabiniere scelto è autorizzato a fregiarsi di apposito distintivo le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra.

 

          Art. 3.

     Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere e di cultura generale e professionale necessari per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano [2] .

     Gli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vice brigadiere. Il numero di tali promozioni non può superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vice brigadiere.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma già sostituito dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 358 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 29 marzo 1949, n. 166.