§ 45.1.123 – D.L. 9 dicembre 1986, n. 835.
Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:09/12/1986
Numero:835


Sommario
Art. 1.      1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. All'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
Art. 5.      1. Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. [...]
Art. 6.      1. Alle imprese per la produzione di tubi saldati che entro il 30 giugno 1987 realizzino riduzioni di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa [...]
Art. 7.      1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la [...]
Art. 8.      1. I crediti per capitale, interessi ed accessori, maturati ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché gli altri [...]
Art. 9.      1. Il periodo massimo previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per [...]
Art. 10. 
Art. 11.      1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 30 novembre 1986
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 45.1.123 – D.L. 9 dicembre 1986, n. 835. [1]

Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

(G.U. 10 dicembre 1986, n. 286).

 

     Art. 1.

     1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

     2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     1. All'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     1. Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 31 dicembre 1987. Le domande di contributo di cui al comma 4 del medesimo art. 2 devono pervenire entro la data del 31 luglio 1987.

     2. Il termine del 30 settembre 1986 per la presentazione delle domande relative ai programmi di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 30 settembre 1987.

     3. Fino alla data del 30 settembre 1987, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimenti già approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, presentate dalle imprese che abbiano proposto programmi di ristrutturazione o di riconversione ai sensi dell'art. 2-bis di cui al comma 2 del presente articolo, nonché dalle imprese a favore delle quali ai sensi del predetto art. 4 sia stato deliberato un contributo finalizzato al sostegno di iniziative consortili.

     3 bis. Al comma 1 dell'art. 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: "Alle imprese per la produzione di tubi senza saldatura che presentino" sono sostituite dalle seguenti: (omissis) [4].

     3 ter. All'art. 5, comma 4, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: "al precedente art. 2" sono sostituite dalle seguenti: (omissis) [5].

 

          Art. 6.

     1. Alle imprese per la produzione di tubi saldati che entro il 30 giugno 1987 realizzino riduzioni di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa degli impianti, sono concessi i benefici di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Saranno consentite rottamazioni anche di singole linee produttive se le stesse avvengano nell'ambito di accordi di specializzazione produttiva tra aziende dello stesso settore o comunque collegate da rapporti di fornitura di materia prima, in essere e da realizzare, nonché in aziende acquisite da procedure concorsuali o in amministrazione straordinaria.

     2. Il predetto contributo è elevato a lire 50.000 a favore delle imprese con obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo in altri settori industriali o in servizi alla produzione industriale stessa.

     3. Gli impianti che formeranno oggetto di incentivazione debbono essere in possesso dell'istante alla data del 1° gennaio 1986 ed essere, alla data del 30 marzo 1986, agibili, cioè idonei a produrre mediante normale attività manutentiva.

     4. Le domande di contributo devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

     5. I contributi previsti dai precedenti commi graveranno sul "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 80 miliardi.

     6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è a carico del Fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte di lire 80 miliardi.

 

          Art. 7.

     1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato art. 4, che dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 1987.

     2. Fino a tale data, all'attuazione dei programmi già approvati nell'ambito del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno provvede l'Agenzia con i criteri, le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Restano ferme tutte le altre norme della legge 17 novembre 1984, n. 775, non incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

     3. In deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, le somme assegnate dalle Comunità europee allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il Mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria.

 

          Art. 8.

     1. I crediti per capitale, interessi ed accessori, maturati ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché gli altri diritti derivanti dai contratti di finanziamento, concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferiti all'Istituto mobiliare italiano che potrà adottare tutti i provvedimenti previsti dall'art. 3 della legge 18 maggio 1973, n. 274, anche in deroga al proprio statuto e alle leggi che regolano la sua attività.

     2. I crediti di cui al comma 1 vengono trasferiti senza i privilegi che li assistono e le ditte finanziate potranno ottenere la formale cancellazione dei privilegi su semplice loro richiesta senza il consenso dell'Istituto mobiliare italiano.

     3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procedure esecutive e concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi i versamenti già precedentemente effettuati. Per i residui crediti l'Istituto mobiliare italiano parteciperà con gli altri creditori chirografari.

     4. A fronte dei crediti trasferiti l'Istituto mobiliare italiano iscriverà un corrispondente debito verso lo Stato e provvederà entro il 28 febbraio di ogni anno al versamento al fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, di un importo determinato annualmente dal Ministro del tesoro, correlato ai rientri dei crediti avvenuti nell'anno precedente al netto delle spese sostenute e degli interessi maturati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     5. Agli interessi maturati sui crediti di cui ai precedenti commi è applicabile la disciplina degli interessi di mora prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 9.

     1. Il periodo massimo previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ulteriormente incrementato di sei mesi.

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 11.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 30 novembre 1986.

 

          Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 6 febbraio 1987, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 109 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

[3] Articolo abrogato dall'art. 109 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 6 febbraio 1987, n. 19.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 6 febbraio 1987, n. 19.

[6] Articolo soppresso dalla L. di conversione 6 febbraio 1987, n. 19.