§ 12.6.159 - L. 31 luglio 2017, n. 121.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:31/07/2017
Numero:121


Sommario
Art. 1. 


§ 12.6.159 - L. 31 luglio 2017, n. 121.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

(G.U. 8 agosto 2017, n. 184)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2017.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99

 

     All'articolo 1 è premesso il seguente:

     «Art. 01 (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15). - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";

     b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

     "2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili"».

     All'articolo 2:

     al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti».

     All'articolo 3:

     al comma 2, alinea:

     al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;

     al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;

     al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»;

     al comma 2, lettera b), le parole: «le nullità» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullità» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»;

     al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»;

     al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

     al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)».

     All'articolo 4:

     ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «111, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «111, primo comma».

     All'articolo 7:

     al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» è sostituita dalla seguente: «56-bis.1»;

     al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» è sostituita dalla seguente: «esclusi».

     Nel titolo, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonchè».