§ 5.4.64 - L.R. 27 marzo 2017, n. 2.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 assistenza ed edilizia scolastica
Data:27/03/2017
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modificazione al titolo)
Art. 2.  (Modificazione all'art. 1)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 2)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 3)
Art. 5.  (Modificazioni ed integrazione all'art. 4)
Art. 6.  (Modificazione ed integrazione all'art. 5)
Art. 7.  (Modificazione ed integrazione all'art. 6)
Art. 8.  (Modificazioni all'art. 7)
Art. 9.  (Modificazioni ed integrazioni all'art. 8)
Art. 10.  (Modificazione ed integrazioni all'art. 9)
Art. 11.  (Integrazioni alla l.r. 6/2006)
Art. 12.  (Modificazione e integrazione all'articolo 10)
Art. 13.  (Modificazioni all'art. 10 bis)
Art. 14.  (Modificazioni all'articolo 10 ter)
Art. 15.  (Modificazioni all'art. 14)
Art. 16.  (Integrazione alla l.r. 6/2006)
Art. 17.  (Modificazioni ed integrazioni all'art. 18)
Art. 18.  (Abrogazione dell'art. 19)
Art. 19.  (Integrazione alla l.r. 6/2006)
Art. 20.  (Modificazioni all'art. 21)
Art. 21.  (Integrazione all'art. 24)
Art. 22.  (Disposizioni transitorie)


§ 5.4.64 - L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario).

(B.U. 29 marzo 2017, n. 13)

 

Art. 1. (Modificazione al titolo)

1. Al titolo della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) dopo la parola " universitario " sono aggiunte le seguenti: " e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU) ".

 

     Art. 2. (Modificazione all'art. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario), dopo le parole: " della generalità degli studenti " sono aggiunte le seguenti: " e definisce le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata ADiSU ".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 6/2006 le parole " centri per l'impiego " sono sostituite dalle seguenti: " servizi per l'impiego ".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2006 dopo le parole " I destinatari degli interventi " sono inserite le seguenti: " per il diritto allo studio universitario ".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 6/2006 le parole " previsti dalla presente legge, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 . " sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 1 secondo le vigenti disposizioni normative in materia. ".

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 6/2006 dopo le parole " della presente legge " sono inserite le seguenti: " in ordine al diritto allo studio universitario ".

2. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 6/2006 sono sostituite dalle seguenti:

"f) servizi abitativi ed edilizia residenziale per studenti universitari;

g) servizi di ristorazione e interventi sulle relative strutture; ".

 

     Art. 5. (Modificazioni ed integrazione all'art. 4)

1. Alla rubrica dell'articolo 4 della l.r. 6/2006 dopo le parole " Piano triennale " sono aggiunte le seguenti: " per il diritto allo studio universitario ".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2006 è sostituito dal seguente:

" 1. La Giunta regionale, nel rispetto del Documento di economia e finanza regionale, del Documento regionale annuale di programmazione e acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Università di cui all'articolo 6, comma 3, adotta il Piano triennale per il diritto allo studio universitario e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. "

 

     Art. 6. (Modificazione ed integrazione all'art. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2006, dopo le parole: " Giunta regionale " sono aggiunte le seguenti: " entro il 31 ottobre dell'anno precedente ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/2006, è aggiunto il seguente:

" 2 bis. Il programma contiene altresì lo schema di contratto di servizio che viene sottoscritto prima dell'inizio di ogni anno accademico dalla struttura regionale competente e dall'ADiSU. Tale contratto include gli indicatori, validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 20 bis, finalizzati alla misurazione dei servizi erogati dall'ADiSU per garantire e migliorare l'efficacia, l'efficienza, la tempistica, la continuità e la qualità dei servizi stessi. Il contratto di servizio è pubblicato sul sito istituzionale dell'ADiSU. ".

 

     Art. 7. (Modificazione ed integrazione all'art. 6)

 

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 6/2006 le parole: "dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ADiSU" [1].

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 6/2006, le parole: " almeno due volte all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 4 " sono sostituite dalle seguenti: " per formulare proposte in merito alla programmazione triennale ed esprimere il parere obbligatorio sulla proposta di Piano triennale di cui all'articolo 4 e almeno una volta all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale stesso e del Programma attuativo annuale ".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 6/2006 è aggiunto il seguente:

" 4 bis. La Conferenza formula altresì proposte in ordine alla relazione annuale del Garante per il diritto allo studio dello studente, di seguito Garante dello studente, di cui all'articolo 8, comma 3. A tal fine il Garante dello studente è sentito dalla Conferenza. ".

 

     Art. 8. (Modificazioni all'art. 7)

1. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 6/2006 la parola: " controllo " è sostituita dalla seguente: "garanzia".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 6/2006 le parole " di cui all'articolo 2 " sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 2, comma 1 ".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 6/2006 le parole " all'articolo 2 " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 2, comma 1, " e la parola " Agenzia è sostituita dalla seguente: " ADiSU " .

4. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 6/2006 è sostituito dal seguente:

" 3. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge con voto limitato, al proprio interno, il Garante dello studente, che ha anche funzioni di coordinatore dei lavori della Commissione medesima, ed approva a maggioranza dei due terzi dei componenti il regolamento interno. Il nominativo del Garante dello studente è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADiSU. "

5. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 6/2006 la parola "Presidente" è sostituita dalle seguenti: "Garante dello studente" e la parola " Agenzia " è sostituita dalla seguente: " ADiSU ".

 

     Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 8)

1. Alla rubrica dell'articolo 8 della l.r. 6/2006 la parola: " controllo " è sostituita dalla seguente: "garanzia".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 6/2006, sono aggiunti i seguenti:

" 2 bis. La Commissione di garanzia verifica, altresì, il corretto adempimento del contratto di servizio di cui all'articolo 5, comma 2 bis, anche con la collaborazione delle strutture dell'ADiSU. La Commissione, qualora verifichi inadempimenti o ritardi nell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 3, segnala alla struttura competente e all'Amministratore unico dell'ADiSU i disservizi riscontrati, al fine della loro eliminazione.

2 ter. Il Garante dello studente, su invito dell'Amministratore unico, può partecipare ad incontri istituzionali, nell'ambito dell'attività dell'ADiSU. ".

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 6/2006 è sostituito dal seguente:

" 3. Il Garante dello studente presenta annualmente alla Conferenza permanente Regione-Università di cui all'articolo 6 una relazione sulla qualità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 1, erogati dall'ADiSU, sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 5 e sul corretto adempimento del contratto di servizio di cui al comma 2 bis. Per l'attività della Commissione e del Garante dello studente, l'ADiSU assicura un apposito ed adeguato spazio nel proprio sito istituzionale. "

 

     Art. 10. (Modificazione ed integrazioni all'art. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 6/2006, le parole: " Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, di seguito denominata " sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 6/2006, sono aggiunti i seguenti:

" 1 bis. L'ADiSU svolge, altresì, sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale e di quanto previsto dai documenti di programmazione comunitaria, le seguenti attività:

a) gestione degli interventi in materia di apprendistato dell'alta formazione e della ricerca, di competenza della Regione, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014 n. 183);

b) gestione dei finanziamenti, con fondi regionali anche di derivazione comunitaria, per i dottorati e gli assegni di ricerca, anche industriali, previsti dalla programmazione comunitaria;

c) gestione dei finanziamenti, con fondi regionali anche di derivazione comunitaria, finalizzati alla mobilità internazionale;

d) realizzazione, in collaborazione con le università, gli istituti universitari e con gli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 2, comma 1, i servizi per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, di attività di orientamento, di informazione e di servizi al lavoro, volti ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e terziaria e mercato del lavoro.

1 ter. La Giunta regionale nell'adozione delle linee guida di cui al comma 1 bis prevede, per le diverse tipologie di attività di cui al medesimo comma 1 bis, forme di collaborazione con le università, gli istituti universitari, gli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 2, comma 1, e i servizi per l'impiego, nel rispetto della normativa vigente.

1 quater. Nell'ambito delle attività svolte in collaborazione con le università, gli istituti universitari, gli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 2, comma 1, i servizi per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, l'ADiSU, previa intesa con i soggetti interessati e sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto:

a) sostiene la realizzazione di un'offerta formativa centrata sull'apprendistato dell'alta formazione e della ricerca di cui all'articolo 45 del d.lgs. 81/2015 ;

b) supporta le università e le istituzioni di istruzione terziaria nel rapporto con le imprese, nell'ottica di una maggiore integrazione tra sistema produttivo e sistema dell'istruzione universitaria e terziaria finalizzata alla piena occupazione;

c) promuove la dimensione formativa dell'apprendistato dell'alta formazione e della ricerca e la diffusione dello stesso presso le imprese, anche attraverso la gestione e l'erogazione di incentivi e la gestione e la realizzazione di azioni di sistema, in collaborazione con le università e le istituzioni di istruzione terziaria. ".

 

     Art. 11. (Integrazioni alla l.r. 6/2006)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 6/2006 sono inseriti i seguenti:

" Art. 9 bis. (Umbria Academy)

1. All'ADiSU è attribuita la funzione, denominata Umbria Academy, di promozione nazionale e internazionale dell'istruzione universitaria e terziaria, da esercitare in collaborazione con le università e le istituzioni dell'istruzione terziaria, senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.

2. Le modalità di svolgimento della funzione di cui al comma 1 sono stabilite dall'ADiSU, d'intesa con le università e le istituzioni dell'istruzione terziaria, anche in relazione ai corridoi educativi e alle altre azioni volte a favorire l'accesso dei rifugiati agli studi universitari promosse dalle istituzioni e dalle organizzazioni preposte.

     Art. 9 ter. (Collaborazione interistituzionale)

1. Sulla base di accordi, l'ADiSU svolge, in collaborazione con le università ed altri soggetti istituzionali operanti sul territorio regionale, specifiche attività in materia di job placement e orientamento.

     Art. 9 quater. (Gestione degli interventi)

1. Nell'ambito della gestione degli interventi di cui agli articoli 9, commi 1 bis e 1 quater, 9 bis e 9 ter, e delle connesse risorse finanziarie, l'ADiSU, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale e delle normative vigenti in materia, si attiene a criteri e modalità che tengono conto del numero degli iscritti delle università e delle istituzioni di istruzione terziaria.

2. L'ADiSU, per la gestione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente può stipulare accordi di cooperazione con le università senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale. ".

 

     Art. 12. (Modificazione e integrazione all'articolo 10)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 6/2006 il segno di punteggiatura " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 6/2006 è aggiunta la seguente: " b bis) il Comitato di indirizzo. ".

 

     Art. 13. (Modificazioni all'art. 10 bis)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 la parola " Agenzia " è sostituita dalla seguente: " ADiSU ".

2. Il comma 3 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 è sostituito dal seguente:

" 3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 1, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura del sessanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia. ".

3. Al comma 4 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 la parola " Agenzia " è sostituita dalla seguente: " ADiSU ".

4. Alla lettera a-bis) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 la parola " Agenzia " è sostituita dalla seguente: " ADiSU ".

5. Al comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) attua il programma annuale di cui all'articolo 5; ".

6. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006, le parole: " entro il 30 agosto di ogni anno, " sono soppresse.

7. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006, le parole: " entro il 31 marzo di ogni anno " sono soppresse.

8. La lettera f) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 è abrogata.

9. Alla lettera i) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 la parola " controllo " è sostituita dalla seguente: " garanzia ".

10. Alla lettera l) del comma 5 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006 la parola " controllo " è sostituita dalla seguente: " garanzia ".

 

     Art. 14. (Modificazioni all'articolo 10 ter)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 ter della l.r. 6/2006 la parola " Agenzia " è sostituita dalla seguente: " ADiSU ".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 ter è abrogata.

 

     Art. 15. (Modificazioni all'art. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 6/2006, le parole " dal Consiglio regionale " sono sostituite dalle seguenti: " dall'Assemblea legislativa " e le parole " nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 . " sono sostituite dalle seguenti " nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). ".

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 6/2006 la parola " Agenzia " è sostituita dalle seguenti: "ADiSU medesima".

3. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 6/2006 le parole " spettano indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle " sono sostituite dalle seguenti: " spetta un'indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore a quella prevista dalle " e le parole " dalla Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: " con deliberazione della Giunta regionale ".

 

     Art. 16. (Integrazione alla l.r. 6/2006)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 6/2006 è inserito il seguente:

" Art. 14 bis. (Comitato di indirizzo)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nei commi 269 e 270 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) è istituito il Comitato di indirizzo, di seguito Comitato.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) quattro rappresentati della Regione, di cui due eletti dall'Assemblea legislativa con il voto limitato e due designati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;

c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;

d) un rappresentante degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria designato d'intesa tra gli stessi;

e) due rappresentanti degli studenti eletti dalla Commissione di garanzia degli studenti di cui all'articolo 7.

3. Il Comitato esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte all'Amministratore unico ai fini dell'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 10 bis, comma 5, lettera c);

b) esprime pareri obbligatori sui seguenti atti:

1) bilancio di previsione e le relative variazioni;

2) bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

c) esercita attività di vigilanza attraverso l'elaborazione di relazioni semestrali sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 10 bis, comma 5, lettera c), da trasmettere alla Giunta regionale e al Garante degli studenti di cui all'articolo 7, comma 3.

4. I pareri di cui al comma 3, lettera b), sono resi entro venti giorni dalla richiesta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Ai componenti del Comitato non è riconosciuto alcun compenso salvo un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute nei limiti definiti dalla normativa nazionale e regionale.

6. Il Comitato elegge nella prima seduta il presidente del Comitato stesso e si dota di un regolamento di funzionamento nel quale è altresì stabilito il periodo di durata in carica del Presidente. ".

 

     Art. 17. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 18)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 6/2006 è abrogato.

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 6/2006 è sostituita dalla seguente: " a) gli stanziamenti annualmente previsti dal bilancio regionale per il finanziamento del programma di attività di cui agli articoli 4 e 5; ".

3. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 6/2006 è abrogata.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 6/2006 sono inseriti i seguenti:

" 4 bis. L'ADiSU può avvalersi dell'Agenzia forestale regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), secondo quanto previsto dall'articolo 19, commi 3, 3 bis e 3 ter della stessa l.r. 18/2011 .

4 ter. L'ADiSU, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) in relazione alle soglie ivi previste. ".

 

     Art. 18. (Abrogazione dell'art. 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 6/2006 è abrogato.

 

     Art. 19. (Integrazione alla l.r. 6/2006)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 6/2006 è inserito il seguente:

" Art. 20 bis. (Organismo Indipendente di Valutazione)

1. Le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono esercitate, per l'ADiSU, dall'OIV di diretta collaborazione della Giunta regionale di cui all'articolo 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria). ".

 

     Art. 20. (Modificazioni all'art. 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 6/2006, le parole: " al Consiglio regionale " sono sostituite dalle seguenti: " all'Assemblea legislativa ".

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 6/2006 è sostituito dal seguente:

" 2. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente, entro il trenta giugno, una relazione sul conseguimento degli obiettivi previsti dal programma annuale e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'ADiSU nel corso dell'anno precedente. ".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 6/2006 è aggiunto il seguente:

" 2 bis. La relazione di cui al comma 2 contiene, altresì, risposte documentate in ordine alla realizzazione e al finanziamento delle attività previste agli articoli 9, commi 1 bis e 1 quater, 9 bis e 9 ter, e in particolare:

a) gli interventi in materia di apprendistato dell'alta formazione e della ricerca;

b) le iniziative adottate per la gestione dei finanziamenti per i dottorati e gli assegni di ricerca, anche industriali;

c) le iniziative adottate per la gestione dei finanziamenti finalizzati alla mobilità internazionale;

d) le attività di orientamento, informazione e di servizi per il lavoro e job placement;

e) le attività realizzate nell'ambito della funzione Umbria Academy. ".

 

     Art. 21. (Integrazione all'art. 24)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 6/2006 è aggiunto il seguente:

" 3 bis. A decorrere dal 2017 il finanziamento della spesa di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) è determinato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed è iscritto alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", del bilancio regionale di previsione. "

 

     Art. 22. (Disposizioni transitorie)

1. La Commissione di controllo degli studenti di cui all'articolo 7 della l.r. 6/2006, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge, dalla medesima entrata in vigore e fino alla naturale scadenza, le funzioni e i compiti di Commissione di Garanzia degli studenti di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2006, così come modificato dall'articolo 9 della presente legge.

2. Il Presidente della Commissione di controllo degli studenti di cui all'articolo 7, comma 3 della l.r. 6/2006, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge, dalla medesima data di entrata in vigore e fino alla naturale scadenza, le funzioni di Garante per il diritto allo studio dello studente, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 6/2006, così come modificato dall'articolo 8, comma 4 della presente legge.

3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 14, comma 4, della l.r. 6/2006, come modificato dall'articolo 15, comma 3, della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla naturale scadenza, l'indennità già fissata per gli stessi, salvo che quella prevista nella deliberazione di cui al comma 3 sia di maggior favore.

5. Il primo Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge, è costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il Commissario straordinario dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge.

7. [Salvo diverse disposizioni di legge, nelle more dell'attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del d.lgs. 50/2016, le procedure di appalto di importo superiore alle soglie indicate all'articolo 18, comma 4 ter, della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 17, comma 4 della presente legge, sono espletate dalle strutture regionali competenti in materia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)] [2].

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2017, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.