§ 5.4.60 – L.R. 28 marzo 2006, n. 6.
Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU) .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 assistenza ed edilizia scolastica
Data:28/03/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Tipologia degli interventi),
Art. 4.  (Piano triennale per il diritto allo studio universitario).
Art. 5.  (Programma attuativo annuale).
Art. 6.  (Conferenza permanente Regione-Università).
Art. 7.  (Commissione di garanzia degli studenti).
Art. 8.  (Funzioni e compiti della Commissione di garanzia degli studenti
Art. 9.  (Istituzione, finalità e gestione).
Art. 9 bis.  (Umbria Academy)
Art. 9 ter.  (Collaborazione interistituzionale)
Art. 9 quater.  (Gestione degli interventi)
Art. 10.  (Organi).
Art. 10 bis.  (Direttore generale)
Art. 10 ter.  (Decadenza dall’incarico)
Art. 11.  (Presidente).
Art. 12.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 13.  (Indennità).
Art. 14.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 14 bis.  (Comitato di indirizzo)
Art. 15.  (Direttore).
Art. 16.  (Organizzazione delle strutture).
Art. 17.  (Personale e modalità di copertura della dotazione organica).
Art. 18.  (Bilancio e risorse).
Art. 19.  (Mutui e prestiti).
Art. 20.  (Vigilanza e controllo)
Art. 20 bis.  (Organismo Indipendente di Valutazione)
Art. 21.  (Clausola valutativa).
Art. 22.  (Abrogazioni).
Art. 23.  (Norme finali e transitorie).
Art. 24.  (Norma finanziaria).


§ 5.4.60 – L.R. 28 marzo 2006, n. 6.

Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU) [1].

(B.U. 5 aprile 2006, n. 16).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione, detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché di favorire il conseguimento del successo negli studi da parte della generalità degli studenti e definisce le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata ADiSU [2].

     2. Il diritto allo studio universitario, nell’ambito di un sistema integrato di interventi teso a utilizzare anche i servizi e le strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare:

     a) favorendo l’accesso e la frequenza di tutti gli studenti agli studi universitari;

     b) realizzando, in collaborazione con le università, la rete dei servizi per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, idonee attività di orientamento e informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e mercato del lavoro [3];

     c) promuovendo l’integrazione tra gli studenti e la comunità locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell’insieme della condizione universitaria;

     d) promuovendo e sostenendo l’utilizzo delle opportunità offerte dalle azioni dell’Unione europea, volte a favorire la mobilità internazionale e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee, nonché di altri paesi.

     3. Ai fini della realizzazione delle finalità della presente legge la Regione promuove, anche mediante specifici accordi e convenzioni, la più ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi competenza nelle materie connesse all’attuazione del diritto allo studio universitario, e in particolare con le università, con gli istituti universitari e con gli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede in Umbria.

 

     Art. 2. (Destinatari).

     1. I destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario previsti dalla presente legge sono gli studenti di cittadinanza italiana e dei paesi aderenti all’Unione europea, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria che rilasciano titoli aventi valore legale [4].

     2. Gli studenti di nazionalità extra-comunitaria fruiscono dei servizi e delle provvidenze di cui al comma 1 secondo le vigenti disposizioni normative in materia [5].

 

     Art. 3. (Tipologia degli interventi),

     1. Le finalità della presente legge in ordine al diritto allo studio universitario si attuano mediante un insieme coordinato di interventi volti a favorire il successo negli studi e l’integrazione degli studenti nella comunità locale. In particolare gli interventi e i servizi riguardano:

     a) servizi di accoglienza, di accompagnamento psicologico, di orientamento e di informazione;

     b) borse di studio;

     c) prestiti d’onore;

     d) sussidi straordinari;

     e) interventi integrativi delle borse di mobilità;

     f) servizi abitativi ed edilizia residenziale per studenti universitari;

     g) servizi di ristorazione e interventi sulle relative strutture;

     h) facilitazioni di trasporto;

     i) servizi sanitari e di medicina preventiva, medicina di base, servizi di assistenza, consulenza e accompagnamento psicologico;

     l) servizi speciali per gli studenti diversamente abili;

     m) attività di tutoraggio per gli studenti residenti nei collegi e nelle case dello studente;

     n) servizi librari e prestiti di libri;

     o) concessione di contributi destinati a favorire la mobilità internazionale, servizi di assistenza a favore degli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale, stage o tirocini formativi all’estero;

     p) attività di stage e di formazione;

     q) concessione di contributi destinati a favorire attività ricreative e culturali all’interno delle residenze universitarie;

     r) servizi speciali destinati a favorire gli studenti lavoratori [6].

     2. La fruizione di alcuni servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo degli stessi, secondo le modalità stabilite dal piano triennale di cui all’articolo 4.

     3. Gli interventi ed i servizi devono essere attivati ed erogati, anche mediante convenzioni con associazioni e cooperative studentesche, tenendo conto delle esigenze didattiche e formative delle università e degli istituti che rilasciano titoli aventi valore legale con sede in Umbria.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

 

     Art. 4. (Piano triennale per il diritto allo studio universitario). [7]

     1. La Giunta regionale, nel rispetto del Documento di economia e finanza regionale, del Documento regionale annuale di programmazione e acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Università di cui all'articolo 6, comma 3, adotta il Piano triennale per il diritto allo studio universitario e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

     2. Il Piano triennale, in particolare, contiene:

     a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire, nonché le relative priorità;

     b) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti;

     c) i criteri generali per l’erogazione delle provvidenze e dei servizi;

     d) i criteri per la determinazione delle tariffe e la eventuale partecipazione degli studenti ai costi dei servizi;

     e) la definizione degli interventi e dei servizi non destinati alla generalità degli studenti;

     f) i criteri e le modalità relativi al controllo di gestione.

     3. Il Piano triennale ha efficacia fino all’approvazione del successivo.

 

     Art. 5. (Programma attuativo annuale).

     1. Il Piano triennale è attuato mediante i programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente [8].

     2. Il programma attuativo annuale, in particolare, contiene:

     a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell’anno di riferimento;

     b) le modalità di assegnazione delle provvidenze;

     c) gli investimenti, con l’indicazione delle relative risorse finanziarie.

     2 bis. Il programma contiene altresì lo schema di contratto di servizio che viene sottoscritto prima dell'inizio di ogni anno accademico dalla struttura regionale competente e dall'ADiSU. Tale contratto include gli indicatori, validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 20 bis, finalizzati alla misurazione dei servizi erogati dall'ADiSU per garantire e migliorare l'efficacia, l'efficienza, la tempistica, la continuità e la qualità dei servizi stessi. Il contratto di servizio è pubblicato sul sito istituzionale dell'ADiSU [9].

 

     Art. 6. (Conferenza permanente Regione-Università).

     1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Università allo scopo di realizzare la concertazione delle linee e degli indirizzi per la predisposizione del Piano triennale tra la Regione, le università aventi sede legale in Umbria e le autonomie locali, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

     2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore delegato, con funzioni di presidente;

     b) il Rettore dell’Università degli studi di Perugia o suo delegato;

     c) il Rettore dell’Università per stranieri di Perugia o suo delegato;

     d) i legali rappresentanti degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria o loro delegati;

     e) il Direttore generale dell’ADiSU di cui all’articolo 10 bis, o suo delegato [10];

     f) quattro componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali individuati tra i rappresentanti dei comuni presso cui hanno sede facoltà, corsi di laurea, istituti dell’Università degli studi di Perugia;

     g) cinque studenti eletti, con voto limitato a tre, dalla Commissione di cui all’articolo 7.

     3. La Conferenza si riunisce per formulare proposte in merito alla programmazione triennale ed esprimere il parere obbligatorio sulla proposta di Piano triennale di cui all'articolo 4 e almeno una volta all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale stesso e del Programma attuativo annuale. La Conferenza è convocata in via straordinaria dal suo Presidente, qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti [11].

     4. La Conferenza nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

     4 bis. La Conferenza formula altresì proposte in ordine alla relazione annuale del Garante per il diritto allo studio dello studente, di seguito Garante dello studente, di cui all'articolo 8, comma 3. A tal fine il Garante dello studente è sentito dalla Conferenza [12].

 

     Art. 7. (Commissione di garanzia degli studenti). [13]

     1. Per garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti al controllo sulla qualità degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3, è istituita una commissione di nove studenti eletti contestualmente alle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari, di cui sette dell’Università degli studi di Perugia, uno dell’Università per stranieri di Perugia e uno degli altri istituti di cui all'articolo 2, comma 1.

     2. Gli istituti individuati all'articolo 2, comma 1, comunicano alla Regione e all’ADiSU di cui all’articolo 9, entro e non oltre venti giorni dalla data delle elezioni studentesche, i nominativi degli eletti ai sensi del comma l.

     3. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge con voto limitato, al proprio interno, il Garante dello studente, che ha anche funzioni di coordinatore dei lavori della Commissione medesima, ed approva a maggioranza dei due terzi dei componenti il regolamento interno. Il nominativo del Garante dello studente è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADiSU.

     4. La Commissione di cui al comma l, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni.

     5. La Commissione è convocata dal Garante dello studente almeno ogni trenta giorni, e comunque ogni qualvolta la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta, e può usufruire dei locali dell’ADiSU di cui all’articolo 9 per lo svolgimento delle proprie riunioni.

 

     Art. 8. (Funzioni e compiti della Commissione di garanzia degli studenti [14]).

     1. La Commissione di cui all’articolo 7 ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi e verifica l’adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti.

     2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui all’articolo 3 ed esprime pareri sugli atti di programmazione [15].

     2 bis. La Commissione di garanzia verifica, altresì, il corretto adempimento del contratto di servizio di cui all'articolo 5, comma 2 bis, anche con la collaborazione delle strutture dell'ADiSU. La Commissione, qualora verifichi inadempimenti o ritardi nell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 3, segnala alla struttura competente e al Direttore generale dell'ADiSU i disservizi riscontrati, al fine della loro eliminazione [16].

     2 ter. Il Garante dello studente, su invito del Direttore generale, può partecipare ad incontri istituzionali, nell'ambito dell'attività dell'ADiSU [17].

     3. Il Garante dello studente presenta annualmente alla Conferenza permanente Regione-Università di cui all'articolo 6 una relazione sulla qualità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 1, erogati dall'ADiSU, sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 5 e sul corretto adempimento del contratto di servizio di cui al comma 2 bis. Per l'attività della Commissione e del Garante dello studente, l'ADiSU assicura un apposito ed adeguato spazio nel proprio sito istituzionale [18].

 

TITOLO III

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

     Art. 9. (Istituzione, finalità e gestione).

     1. L’attuazione degli interventi previsti dagli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 4 e 5 compete all’ADiSU, ente strumentale regionale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa contabile e gestionale, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale [19].

     1 bis. L'ADiSU svolge, altresì, sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale e di quanto previsto dai documenti di programmazione comunitaria, le seguenti attività:

a) gestione degli interventi in materia di apprendistato dell'alta formazione e della ricerca, di competenza della Regione, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014 n. 183);

b) gestione dei finanziamenti, con fondi regionali anche di derivazione comunitaria, per i dottorati e gli assegni di ricerca, anche industriali, previsti dalla programmazione comunitaria;

c) gestione dei finanziamenti, con fondi regionali anche di derivazione comunitaria, finalizzati alla mobilità internazionale;

d) realizzazione, in collaborazione con le università, gli istituti universitari e con gli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 2, comma 1, i servizi per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, di attività di orientamento, di informazione e di servizi al lavoro, volti ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e terziaria e mercato del lavoro [20].

     1 ter. La Giunta regionale nell'adozione delle linee guida di cui al comma 1 bis prevede, per le diverse tipologie di attività di cui al medesimo comma 1 bis, forme di collaborazione con le università, gli istituti universitari, gli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 2, comma 1, e i servizi per l'impiego, nel rispetto della normativa vigente [21].

     1 quater. Nell'ambito delle attività svolte in collaborazione con le università, gli istituti universitari, gli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 2, comma 1, i servizi per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, l'ADiSU, previa intesa con i soggetti interessati e sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto:

a) sostiene la realizzazione di un'offerta formativa centrata sull'apprendistato dell'alta formazione e della ricerca di cui all'articolo 45 del d.lgs. 81/2015 ;

b) supporta le università e le istituzioni di istruzione terziaria nel rapporto con le imprese, nell'ottica di una maggiore integrazione tra sistema produttivo e sistema dell'istruzione universitaria e terziaria finalizzata alla piena occupazione;

c) promuove la dimensione formativa dell'apprendistato dell'alta formazione e della ricerca e la diffusione dello stesso presso le imprese, anche attraverso la gestione e l'erogazione di incentivi e la gestione e la realizzazione di azioni di sistema, in collaborazione con le università e le istituzioni di istruzione terziaria [22].

     2. L’ADiSU esercita le proprie funzioni con criteri di imprenditorialità ed economicità.

 

     Art. 9 bis. (Umbria Academy) [23]

     1. All'ADiSU è attribuita la funzione, denominata Umbria Academy, di promozione nazionale e internazionale dell'istruzione universitaria e terziaria, da esercitare in collaborazione con le università e le istituzioni dell'istruzione terziaria, senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.

     2. Le modalità di svolgimento della funzione di cui al comma 1 sono stabilite dall'ADiSU, d'intesa con le università e le istituzioni dell'istruzione terziaria, anche in relazione ai corridoi educativi e alle altre azioni volte a favorire l'accesso dei rifugiati agli studi universitari promosse dalle istituzioni e dalle organizzazioni preposte.

 

     Art. 9 ter. (Collaborazione interistituzionale) [24]

     1. Sulla base di accordi, l'ADiSU svolge, in collaborazione con le università ed altri soggetti istituzionali operanti sul territorio regionale, specifiche attività in materia di job placement e orientamento.

 

     Art. 9 quater. (Gestione degli interventi) [25]

     1. Nell'ambito della gestione degli interventi di cui agli articoli 9, commi 1 bis e 1 quater, 9 bis e 9 ter, e delle connesse risorse finanziarie, l'ADiSU, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale e delle normative vigenti in materia, si attiene a criteri e modalità che tengono conto del numero degli iscritti delle università e delle istituzioni di istruzione terziaria.

     2. L'ADiSU, per la gestione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente può stipulare accordi di cooperazione con le università senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.

 

     Art. 10. (Organi). [26]

     1. Sono organi dell’ADiSU:

a) il Direttore generale [27];

b) il Collegio dei revisori dei conti;

b bis) il Comitato di indirizzo [28].

 

     Art. 10 bis. (Direttore generale) [29]

     1. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, maturata sia in ambito pubblico sia in ambito privato, in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbia ricoperto incarichi di dirigente per almeno cinque anni. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in quanto compatibili.

     2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ADiSU ed è responsabile della sua gestione e della realizzazione degli obiettivi, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

     3. La durata dell'incarico del Direttore generale è di cinque anni rinnovabile una sola volta. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.

     4. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

     5. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

     6. Compete, in particolare, al Direttore generale:

     a) assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adottare le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

     b) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

     c) adottare il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determinare la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale), nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;

     d) attuare il programma di cui all'articolo 5;

     e) adottare il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

     f) adottare il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

     g) adottare il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

     h) emanare le direttive e stabilire i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

     i) emanare le direttive e verificare i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

     l) valutare i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;

     m) convocare, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti.

     7. In caso di assenza o impedimento il Direttore generale è sostituito da altro dipendente di ADiSU di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui al comma 6, lettera a).

 

     Art. 10 ter. (Decadenza dall’incarico) [30]

     1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall’incarico di Direttore generale dell’ADiSU per i seguenti motivi:

a) gravi violazioni di norme di legge;

b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla Regione;

c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell’ADiSU;

d) sopravvenute cause di incompatibilità.

 

     Art. 11. (Presidente). [31]

     [1. Il Presidente dell’ADiSU è nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione della stessa.

     2. Il Presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell’ADiSU;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, predisponendo l’ordine del giorno;

     c) sovrintende alla gestione dell’ADiSU, sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle direttive del Consiglio di amministrazione;

     d) delibera in caso d’urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell’ADiSU di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b), sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva;

     e) presenta al Consiglio di amministrazione la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle finalità dei piani e dei programmi di cui alla presente legge.

     f) convoca, per l’insediamento nella prima data utile successiva all’elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.]

 

     Art. 12. (Consiglio di amministrazione). [32]

     [1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, nominato ai sensi dell’articolo 11 e da nove membri di cui:

     a) quattro designati dalla Giunta regionale;

     b) uno dall’Università degli studi di Perugia;

     c) uno dall’Università per stranieri di Perugia;

     d) tre studenti eletti, con voto limitato, dalla Commissione di cui all’articolo 7.

     2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

     3. Il Consiglio di amministrazione assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza ed efficacia dei servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione:

     a) l’elezione nel proprio seno del vicepresidente;

     b) l’approvazione dei regolamenti, in particolare di quello interno e di quelli per la gestione dei servizi, per l’organizzazione degli uffici e relativa pianta organica, per la disciplina dell’ordinamento contabile e dei contratti, nel rispetto dei principi della vigente normativa regionale;

     c) la predisposizione del programma attuativo annuale degli interventi;

     d) l’approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

     e) la deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

     f) le direttive e i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

     g) l’autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 19;

     h) la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in via di urgenza.

     i) la valutazione dei progetti e proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti.

     4. Il Consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.]

 

     Art. 13. (Indennità). [33]

     [1. Le indennità del Presidente, del vicepresidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione sono fissate dalla Giunta regionale.]

 

     Art. 14. (Collegio dei revisori dei conti). [34]

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati dall'Assemblea legislativa con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

     2. Spettano al Collegio dei revisori di cui al comma 1 funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell’ADiSU. Esso trasmette agli organi dell’ADiSU e alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull’attività svolta dall’ADiSU medesima.

     3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

     4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore a quella prevista dalle tariffe dei revisori contabili. L’importo del compenso del Presidente è fissato con deliberazione della Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello attribuito al Presidente.

 

     Art. 14 bis. (Comitato di indirizzo) [35]

     1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nei commi 269 e 270 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) è istituito il Comitato di indirizzo, di seguito Comitato.

     2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) quattro rappresentati della Regione, di cui due eletti dall'Assemblea legislativa con il voto limitato e due designati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;

c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;

d) un rappresentante degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria designato d'intesa tra gli stessi;

e) due rappresentanti degli studenti eletti dalla Commissione di garanzia degli studenti di cui all'articolo 7.

     3. Il Comitato esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte al Direttore generale ai fini dell'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 10 bis, comma 6, lettera d);

b) esprime pareri obbligatori sui seguenti atti:

1) bilancio di previsione e le relative variazioni;

2) bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

c) esercita attività di vigilanza attraverso l'elaborazione di relazioni semestrali sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 10 bis, comma 6, lettera d), da trasmettere alla Giunta regionale e al Garante degli studenti di cui all'articolo 7, comma 3 [36].

     4. I pareri di cui al comma 3, lettera b), sono resi entro venti giorni dalla richiesta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

     5. Ai componenti del Comitato non è riconosciuto alcun compenso salvo un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute nei limiti definiti dalla normativa nazionale e regionale.

     6. Il Comitato elegge nella prima seduta il presidente del Comitato stesso e si dota di un regolamento di funzionamento nel quale è altresì stabilito il periodo di durata in carica del Presidente.

 

     Art. 15. (Direttore). [37]

     [1. Il Direttore dell’ADiSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 della l.r. 2/2005.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all’articolo 7 della l.r.  2/2005 e successive norme di attuazione.

3. Il Direttore:

a) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’ADiSU nell’ambito di quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all’articolo 10 bis, comma 5, lettera a);

b) propone all’Amministratore unico il programma attuativo annuale degli interventi, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta;

c) propone all’Amministratore unico i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse umane e finanziarie necessarie;

d) dispone la destinazione e l’utilizzazione del personale;

e) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.]

 

     Art. 16. (Organizzazione delle strutture). [38]

     [1. L’organizzazione e l’articolazione della struttura dell’ADiSU, nonché la relativa dotazione organica sono disciplinati con norme regolamentari, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera b), in base ai criteri e ai principi stabiliti dalla legge regionale n. 2/2005 e nel rispetto degli indirizzi relativi all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale.

     2. La dotazione organica dell’ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.]

 

     Art. 17. (Personale e modalità di copertura della dotazione organica).

     1. L’ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo nei limiti della dotazione organica.

     2. Ai dirigenti e al personale dell’ADiSU si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

     2 bis. La dotazione organica dell’ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale [39].

     3. Alla copertura della dotazione organica dell'ADiSU si provvede, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente, mediante:

a) assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

b) trasferimenti e comandi di personale regionale o di altri enti pubblici [40].

 

     Art. 18. (Bilancio e risorse).

     1. La gestione economica e finanziaria dell’ADiSU è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l’amministrazione dei beni e l’attività contrattuale della Regione.

     2. [Il bilancio preventivo dell’ADiSU va deliberato in pareggio e l’ADiSU non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse finanziarie di pari importo] [41].

     3. Per lo svolgimento delle attività d’istituto, l’ADiSU impiega le seguenti risorse finanziarie:

     a) gli stanziamenti annualmente previsti dal bilancio regionale per il finanziamento del programma di attività di cui agli articoli 4 e 5 [42];

     b) la quota del Fondo integrativo, di cui all’articolo 16 della legge n. 390/1991, assegnata alla Regione e dalla stessa trasferita all’ADiSU;

     c) i proventi della tassa per il diritto allo studio universitario attribuiti dalla Regione all’ADiSU;

     d) le entrate derivanti dall’erogazione dei servizi;

     e) le rendite patrimoniali;

     f) [le entrate derivanti da mutui e prestiti] [43];

     g) altri proventi da contributi ed elargizioni.

     4. La Regione contribuisce al funzionamento dell’ADiSU mettendo a disposizione beni immobili di sua proprietà o di cui ha la disponibilità attraverso la formula del comodato gratuito.

     4 bis. L'ADiSU può avvalersi dell'Agenzia forestale regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), secondo quanto previsto dall'articolo 19, commi 3, 3 bis e 3 ter della stessa l.r. 18/2011 [44].

     4 ter. L'ADiSU, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e di lavori ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) in relazione alle soglie ivi previste [45].

     5. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1° novembre 1979, sono utilizzati a titolo di comodato gratuito dall’ADiSU nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 21 della legge n. 390/1991.

 

     Art. 19. (Mutui e prestiti). [46]

     1. L’ADiSU può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque percento dell’ammontare complessivo delle entrate proprie dell’ADiSU.

     2. Le entrate proprie dell’ADiSU, valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma l, sono quelle derivanti da:

     a) proventi dei servizi resi;

     b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi;

     c) proventi derivanti dalle sanzioni amministrative.

     3. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

     4. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell’esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

     5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

 

     Art. 20. (Vigilanza e controllo) [47]

     1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti:

     a) le norme regolamentari;

     b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche e i Piani triennali dei fabbisogni del personale;

     c) il bilancio di previsione annuale;

     d) il conto consuntivo.

     2. Il termine per l'autorizzazione degli atti di cui al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione.

 

     Art. 20 bis. (Organismo Indipendente di Valutazione) [48]

     1. Le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono esercitate, per l'ADiSU, dall'OIV di diretta collaborazione della Giunta regionale di cui all'articolo 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

 

     Art. 21. (Clausola valutativa).

     1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa dell’attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti [49].

     2. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente, entro il trenta giugno, una relazione sul conseguimento degli obiettivi previsti dal programma annuale e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'ADiSU nel corso dell'anno precedente [50].

     2 bis. La relazione di cui al comma 2 contiene, altresì, risposte documentate in ordine alla realizzazione e al finanziamento delle attività previste agli articoli 9, commi 1 bis e 1 quater, 9 bis e 9 ter, e in particolare:

a) gli interventi in materia di apprendistato dell'alta formazione e della ricerca;

b) le iniziative adottate per la gestione dei finanziamenti per i dottorati e gli assegni di ricerca, anche industriali;

c) le iniziative adottate per la gestione dei finanziamenti finalizzati alla mobilità internazionale;

d) le attività di orientamento, informazione e di servizi per il lavoro e job placement;

e) le attività realizzate nell'ambito della funzione Umbria Academy [51].

 

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 22. (Abrogazioni).

     1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 12 agosto 1994, n. 26;

     b) legge regionale 23 ottobre 2002, n. 17;

     c) legge regionale l settembre 1981, n. 66;

     d) titolo primo della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59;

     e) legge regionale 26 marzo 1984, n. 18;

     f) legge regionale 5 marzo 1986, n. 10;

     g) legge regionale 22 agosto 1986, n. 40;

     h) legge regionale 30 agosto 1988, n. 32;

     i) regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2.

 

     Art. 23. (Norme finali e transitorie).

     1. L’ADiSU, già istituita ai sensi della legge regionale n. 26/1994 è regolata dalla presente legge.

     2. Gli organi dell’Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994, in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina del commissario di cui al comma 3, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che decade con la nomina del nuovo Collegio ai sensi del comma 4.

     3. La Giunta regionale all’entrata in vigore della presente legge nomina un commissario per assicurare la gestione temporanea dell’ADiSU fino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, di cui all’articolo 12.

     4. Entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio d’amministrazione dell’ADiSU il Consiglio regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti.

     5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 12 approva il regolamento interno previsto dal medesimo articolo, comma 3, lettera b), determinando la dotazione organica, previo esperimento delle forme di partecipazione sindacale previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante trasferimenti e attivazione di comandi di personale regionale, con precedenza per quello già in servizio presso l’Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.

     6. Per il funzionamento dell’ADiSU, fino alla copertura della dotazione organica di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), la Giunta regionale assicura, su proposta del commissario previsto al comma 3, il personale necessario, scegliendolo tra quello già in servizio presso l’Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/ 1994.

     7. La Giunta regionale approva, su proposta dell’ADiSU, il primo programma annuale nelle more di approvazione del Piano triennale di cui all’articolo 4.

     8. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede ad acquisire le designazioni ed a costituire, con proprio decreto, la Conferenza permanente Regione-Università.

     9. Fino allo svolgimento delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari i membri della Commissione prevista all’articolo 7 sono eletti, con voto limitato a cinque, dal Consiglio degli studenti dell’Università degli studi di Perugia tra tutti gli iscritti agli istituti di cui all’articolo 2.

     10. I beni mobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del l° novembre 1979, utilizzati dall’ADiSU alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla stessa mediante la sottoscrizione di appositi verbali di consistenza.

     10-bis. Fino alla effettiva attuazione di quanto previsto agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'ADiSU continua a esercitare direttamente e autonomamente le funzioni inerenti l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di qualunque importo, nonché i concorsi pubblici di progettazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti [52].

 

     Art. 24. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento dell’onere previsto all’articolo 18, comma 3, lettera a), si fa fronte per l’anno 2006 con le risorse disponibili previste per la legge regionale n. 26/1994 nella unità previsionale di base 10.1.002 denominata «Interventi per il diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione universitaria» (cap. 931).

     2. Per gli anni 2007 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

     3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

     3 bis. A decorrere dal 2017 il finanziamento della spesa di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) è determinato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed è iscritto alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", del bilancio regionale di previsione [53].


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[7] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[10] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4, già modificata dall'art. 7 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[12] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[13] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[14] Rubrica così modificata dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[16] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[17] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[18] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[19] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[20] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[21] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[22] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[23] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[24] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[25] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[26] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[29] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[30] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4, già modificato dall'art. 14 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[31] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[32] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[33] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[34] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[35] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[36] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[37] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9, con la decorrenza di cui all'art. 11 della stessa L.R. 9/2010.

[38] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[39] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[40] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[41] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[42] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[43] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[44] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[45] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 2017, n. 12.

[46] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[47] Articolo già sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[48] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[49] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[50] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[51] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.

[52] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.

[53] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 27 marzo 2017, n. 2.