§ 5.4.49 - L.R. 12 agosto 1994, n. 26.
Norme sul diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 assistenza ed edilizia scolastica
Data:12/08/1994
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Tipologia degli interventi).
Art. 4.  (Programma triennale).
Art. 5.  (Piano attuativo annuale).
Art. 6.  (Forum).
Art. 7.  (Conferenza Regione-Università).
Art. 8.  (Istituzione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario).
Art. 9.  (Organi).
Art. 10.  (Il presidente).
Art. 11.  (Il Consiglio di amministrazione).
Art. 12.  (Collegio revisori dei conti).
Art. 13.  (Compensi).
Art. 14.  (Direttore).
Art. 15.  (Beni).
Art. 16.  (Bilancio).
Art. 16 bis.  (Mutui e prestiti).
Art. 17.  (Gestione economica).
Art. 18.  (Assetto organizzativo dell'Agenzia).
Art. 19.  (Consulenze).
Art. 20.  (Orientamento ed informazione).
Art. 21.  (Borse di studio).
Art. 22.  (Servizi abitativi).
Art. 23.  (Servizio di mensa).
Art. 24.  (Servizio editoriale e librario - Centri d'ascolto audiotelevisivi).
Art. 25.  (Controllo degli utenti).
Art. 26.  (Promozione sportiva).
Art. 27.  (Prestiti d'onore).
Art. 28.  (Interventi per studenti portatori di handicap).
Art. 29.  (Sanzioni).
Art. 30.  (Vigilanza).
Art. 31.  (Controllo sugli atti).
Art. 32.  (Norma finanziaria).
Art. 33.  (Norme transitorie).
Art. 34.  (Abrogazione).


§ 5.4.49 - L.R. 12 agosto 1994, n. 26. [1]

Norme sul diritto allo studio universitario.

(B.U. 25 agosto 1994, n. 37).

 

TITOLO I

FINALITA' E DESTINATARI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

     2. Il diritto allo studio universitario, nell'ambito di un sistema integrato di interventi teso ad utilizzare anche i servizi e le strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare:

     a) favorendo l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti, con particolare riferimento a quelli capaci e meritevoli, ancorchè privi o carenti di mezzi, agli studi universitari, per il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;

     b) realizzando idonee attività di orientamento ed informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;

     c) affermando l'integrazione tra gli studenti e la comunità locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell'insieme della condizione universitaria;

     d) sostenendo le possibilità di formazione superiore derivanti dalle azioni della Comunità europea e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee.

     3. Nella realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione promuove la più ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse alla attuazione del diritto allo studio universitario ed in particolare con le Università degli studi presenti in Umbria anche mediante specifici accordi e convenzioni.

     4. Le norme della presente legge danno attuazione agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, all'art. 8 dello Statuto regionale ed alla legge del 2 dicembre 1991, n. 390, con riferimento alla legge 22 dicembre 1979, n. 642 ed agli articoli 42 e 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. (Destinatari).

     1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti, secondo le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, indipendentemente dalla loro provenienza.

     2. Gli studenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 11.

     3. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge, nel rispetto dell'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, fatta salva l'applicazione del comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18.

 

     Art. 3. (Tipologia degli interventi).

     1. Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi ed in particolare:

     a) servizi di orientamento e di informazione;

     b) borse di studio;

     c) servizi abitativi;

     d) servizi di mensa;

     e) facilitazioni di trasporto;

     f) servizi sanitari e di medicina preventiva;

     g) sussidi straordinari;

     h) prestiti d'onore;

     i) servizi speciali per studenti handicappati;

     l) predisposizione e gestione di spazi per attività sociali.

     2. La Regione può inoltre, anche in collaborazione con le Università, attivare altre forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio universitario.

     3. Gli interventi ed i servizi devono essere attivati ed erogati tenendo conto delle esigenze didattiche e formative delle Università umbre anche mediante convenzioni con associazioni e cooperative studentesche.

     4. La fruizione dei servizi comporta per gli utenti una partecipazione al costo degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal programma triennale di cui all'art. 4.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

 

     Art. 4. (Programma triennale).

     1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Forum di cui all'art. 6, propone al Consiglio regionale per l'approvazione il programma triennale per il diritto allo studio universitario.

     2. Il programma, in armonia e nell'ambito delle previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale definisce in particolare:

     a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire e le priorità per l'attuazione della presente legge;

     b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;

     c) il quadro delle risorse finanziarie e la loro destinazione;

     d) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze, sulla base della normativa statale vigente;

     e) le modalità per la destinazione dei finanziamenti per spese di gestione e di investimento;

     f) i criteri e le modalità relativi al controllo di gestione;

     g) i criteri per la determinazione delle tariffe;

     h) l'individuazione dei criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio riservate ai portatori di handicap.

 

     Art. 5. (Piano attuativo annuale).

     1. Il programma triennale è attuato mediante il piano attuativo annuale degli interventi adottato dall'Agenzia di cui all'art. 8 ed approvato dalla Giunta regionale, che ne verifica la coerenza con il programma triennale, entro il 31 maggio di ogni anno.

     2. Il piano attuativo annuale, in particolare contiene:

     a) gli obiettivi e gli interventi da attuare nell'anno di riferimento;

     b) il riparto dei finanziamenti per le spese di gestione;

     c) le modalità e i criteri per l'assegnazione delle provvidenze sulla base della quota di fondi destinati annualmente alla erogazione delle borse di studio, determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e in coerenza con le previsioni del programma triennale di cui all'art. 4 della presente legge;

     d) le condizioni per i prestiti d'onore;

     e) l'individuazione degli eventuali investimenti con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.

     3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione del diritto allo studio universitario, sul conseguimento degli obiettivi programmatici regionali e sui risultati dei servizi resi dall'Agenzia di cui all'art. 8.

 

     Art. 6. (Forum).

     1. Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'art. 4 e del piano attuativo annuale degli interventi di cui all'art. 5, la Giunta regionale promuove un Forum sul diritto allo studio universitario, con la partecipazione dei soggetti facenti parte alla Conferenza di cui all'art. 7, delle istituzioni, degli enti, delle associazioni e delle persone interessate.

 

     Art. 7. (Conferenza Regione-Università).

     1. La Conferenza tra Regione ed Università ha lo scopo di favorire, nell'ambito regionale, la programmazione, la promozione, il coordinamento e la verifica degli interventi di rispettiva competenza. Alla Conferenza partecipano i seguenti soggetti:

     - il Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente;

     - l'assessore all'istruzione e cultura;

     - il presidente dell'Agenzia di cui all'art. 8;

     - tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

     - tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia nominati tra gli amministratori dei comuni sedi di Facoltà o di Istituti Universitari;

     - un rappresentante designato dall'Istituto superiore di educazione fisica di Perugia;

     - due rappresentanti degli studenti eletti a tal fine, in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari.

     2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

TITOLO III

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

     Art. 8. (Istituzione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario).

     1. Per la gestione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione istituisce l'Agenzia per il diritto allo studio universitario, ente pubblico dotato di autonomia amministrativa e gestionale.

     2. L'Agenzia, entro il mese di novembre di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nel precedente anno accademico, corredata degli elementi finanziari e contabili necessari anche al fine del controllo di gestione e della valutazione degli interventi in termini di efficienza ed efficacia.

 

     Art. 9. (Organi).

     1. Gli organi dell'Agenzia, che restano in carica per tre anni, sono:

     a) il presidente;

     b) il consiglio d'amministrazione;

     c) il collegio dei revisori.

 

     Art. 10. (Il presidente).

     1. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le Università presenti in Umbria.

     2. Il presidente:

     a) convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno;

     b) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

     c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio d'amministrazione e sovraintende all'azione amministrativa ed alla gestione dell'Agenzia, sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle direttive del Consiglio d'amministrazione;

     d) delibera, in caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell'Agenzia sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva;

     e) presenta al Consiglio d'amministrazione la relazione del direttore sull'attività svolta nell'anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle finalità dei programmi e dei piani di cui alla presente legge.

 

     Art. 11. (Il Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dodici membri, di cui sei designati dalla Giunta regionale, sei dalle Università di cui due dalla Università italiana, uno dalla Università per stranieri e tre eletti dagli studenti.

     2. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

     3. Il Consiglio di amministrazione definisce le modalità per il perseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi e dei piani di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e dei servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione:

     a) l'approvazione dei regolamenti: interno, di organizzazione dei servizi, degli uffici e relativa pianta organica, di contabilità e dei contratti;

     b) l'elezione nel proprio seno del vicepresidente;

     c) l'adozione del piano attuativo annuale degli interventi;

     d) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

     e) la deliberazione e la pubblicazione del bando per le concessioni delle provvidenze, relativo a ciascun anno accademico;

     f) la definizione delle graduatorie per l'accesso ai servizi previsti dal bando e la gestione dello stesso;

     g) le direttive ed i criteri per la gestione delle attività contrattuali relative alla erogazione dei servizi;

     h) l'esercizio dei controlli sull'andamento dei servizi erogati in forma indiretta, anche con riferimento alle indicazioni espresse dagli utenti;

     i) l'effettuazione degli eventuali accertamenti di cui all'art. 22 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

     i bis) la deliberazione di contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 16 bis [2];

     l) la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via d'urgenza. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, esercita le funzioni non espressamente riservate agli altri organi dalla presente legge.

 

     Art. 12. (Collegio revisori dei conti).

     1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia. Esso trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta dall'Agenzia.

 

     Art. 13. (Compensi).

     1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia spettano con oneri a carico del bilancio della stessa, le seguenti indennità mensili al lordo delle ritenute di legge:

     a) al presidente lire 2.000.000 e al vicepresidente lire 1.000.000; tali somme sono da intendersi omnicomprensive;

     b) al presidente del Collegio dei revisori un compenso nei limiti delle tariffe dei revisori contabili, fissato dal Consiglio d'amministrazione;

     c) a ciascun sindaco revisore effettivo un compenso pari al 70 per cento di quello attribuito al presidente del collegio.

     2. A ciascun componente del Consiglio di amministrazione spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta pari a lire 100.000 al lordo delle ritenute di legge.

 

     Art. 14. (Direttore).

     1. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, fra persone dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso del diploma di laurea, con qualifica di dirigente nei ruoli dell'amministrazione regionale o con qualifica dirigenziale equiparata presso altre amministrazioni o enti pubblici, ovvero presso aziende private e con esperienza acquisita per almeno un triennio nel ruolo di appartenenza.

     2. Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di natura privatistica a tempo determinato, della durata massima di tre anni, rinnovabile. Il trattamento economico riservato al direttore ha come base quello previsto per i dirigenti regionali, computando, a tal fine, anche l'indennità di coordinamento.

     3. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

     4. Il direttore opera nell'ambito delle direttive generali impartite dal Consiglio d'amministrazione, dirige l'attività dell'Agenzia ed è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

     5. Compete al direttore, in particolare:

     a) redigere la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia;

     b) formulare, con la collaborazione degli altri dirigenti dell'Agenzia, proposte al Consiglio d'amministrazione, anche ai fini della predisposizione di programmi, di piani, di direttive o di atti di competenza del predetto organo;

     c) adottare gli atti di gestione tecnica e amministrativa, entro i limiti di spesa previsti negli stanziamenti di bilancio o fissati dal Consiglio d'amministrazione, qualora siano riferiti a programmi, piani e progetti definiti dallo stesso Consiglio;

     d) determinare, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'organizzazione dei settori e servizi secondo i principi dell'ordinamento degli uffici regionali, le norme del regolamento interno e le direttive del Consiglio d'amministrazione;

     e) disporre la destinazione e l'utilizzazione del personale, nel rispetto della dotazione organica, della qualifica funzionale e del profilo professionale dello stesso;

     f) coordinare le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

     g) disporre ispezioni, indagini e accertamenti ai fini di assicurare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti.

 

     Art. 15. (Beni).

     1. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere Universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1° novembre 1979, sono posti a disposizione dell'Agenzia per l'espletamento dei compiti istituzionali di quest'ultima.

     2. Qualsiasi utilizzazione diversa da quella di cui al comma 1 deve essere espressamente autorizzata con atto del Consiglio regionale in conformità a quanto disposto dall'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

     3. I beni mobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere Universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1° novembre 1979, utilizzati dall'Agenzia, sono trasferiti all'ente stesso.

     4. Al trasferimento dei beni mobili, individuati con appositi inventari in contraddittorio con l'Agenzia, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Bilancio).

     1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     2. Il bilancio annuale di previsione che deve presentare il pareggio finanziario è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

     3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, riferita ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

     4. Non si può provvedere all'approvazione del bilancio preventivo qualora non sia stato approvato il rendiconto relativo a due esercizi precedenti l'anno cui il bilancio si riferisce.

     5. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.

     6. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonchè di spese finanziate da assegnazioni a destinazione vincolata, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.

     7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 6.

 

          Art. 16 bis. (Mutui e prestiti). [3]

     1. L’Agenzia può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento.

     2. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell’ammontare complessivo delle entrate proprie dell’Agenzia.

     3. Le entrate proprie valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 2 sono quelle derivanti da:

     a) proventi dei servizi resi per l’attuazione del diritto allo studio universitario;

     b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi dall’Agenzia;

     c) proventi dalle sanzioni amministrative.

     4. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

     5. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell’esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

     6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

 

     Art. 17. (Gestione economica).

     1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

     2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario e nel bilancio annuale di previsione.

     3. Il rendiconto annuale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

 

     Art. 18. (Assetto organizzativo dell'Agenzia).

     1. L'Assetto organizzativo dell'Agenzia è costituito dalle seguenti strutture:

     a) la direzione;

     b) i settori;

     c) i servizi.

     2. L'assetto organizzativo dell'Agenzia deve uniformarsi ai principi della efficienza, economicità e trasparenza, in modo da corrispondere alle funzioni dell'Agenzia definite dalla presente legge.

     3. I settori ed i servizi possono rispondere, ove occorra, anche ad esigenze di decentramento su base territoriale. In tal caso essi hanno competenza limitata al territorio individuato nell'atto costitutivo.

     4. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico dei dipendenti della Regione dell'Umbria.

 

     Art. 19. (Consulenze).

     1. Il Consiglio di amministrazione può instaurare occasionalmente rapporti di natura professionale, per periodi determinati e per progetti specifici, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 23 marzo 1981, n. 14.

 

TITOLO IV

SERVIZI

 

     Art. 20. (Orientamento ed informazione).

     1. Gli interventi di orientamento e di informazione hanno lo scopo di indirizzare, in collaborazione con le Università, gli studenti a scelte coerenti con le loro aspirazioni, con i requisiti culturali e professionali e con le possibilità di occupazione, anche in rapporto a quelle offerte in sede comunitaria.

 

     Art. 21. (Borse di studio).

     1. Le borse di studio sono concesse per concorso limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario nel rispetto della normativa statale, ed una sola volta per anno di corso.

 

     Art. 22. (Servizi abitativi).

     1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di favorire la frequenza degli studenti residenti fuori sede, ai sensi dell'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

     2. Al servizio abitativo si accede per concorso, secondo le modalità previste dal relativo bando.

     3. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto al pagamento di una retta il cui importo viene fissato annualmente dal bando.

     4. La Regione predispone interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e secondo la vigente normativa statale.

     5. L'Agenzia può stipulare convenzioni con enti pubblici o soggetti privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.

     6. Sulla base di apposite convenzioni con le Università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Università.

     7. Il servizio assiste gli studenti non assegnatari di alloggio mediante l'informazione e la consulenza relative all'affitto di camere presso altre strutture pubbliche o private.

 

     Art. 23. (Servizio di mensa).

     1. Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralità di forme di ristorazione.

     2. L'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio di mensa e di disciplina dell'accesso.

 

     Art. 24. (Servizio editoriale e librario - Centri d'ascolto audiotelevisivi).

     1. Il servizio editoriale e librario favorisce, in collaborazione con le Università e nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.

     2. Può essere promossa, in collaborazione con le Università, con enti ed istituti pubblici o privati, la costituzione di centri audiotelevisivi.

 

     Art. 25. (Controllo degli utenti).

     1. Per garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività di cui agli artt. 22, 23 e 24, è costituita una commissione di cinque studenti eletti, a tal fine, in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari. La commissione ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi predetti, formula al Consiglio di amministrazione e al direttore rilievi e proposte sulla qualità dei servizi stessi.

 

     Art. 26. (Promozione sportiva).

     1. L'Agenzia sostiene e favorisce le iniziative promosse dalle associazioni sportive studentesche e stabilisce rapporti di collaborazione con le Università ed altri enti od organismi.

     2. L'Agenzia stipula convenzioni per l'accesso degli studenti agli impianti sportivi pubblici e privati.

 

     Art. 27. (Prestiti d'onore).

     1. Le modalità e le procedure per la concessione e per l'assegnazione dei prestiti d'onore a tasso agevolato, ai sensi dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono stabilite con il programma di cui all'art. 4.

 

     Art. 28. (Interventi per studenti portatori di handicap).

     1. Per gli studenti portatori di handicap l'Agenzia prevede specifici interventi, sia individuali che collettivi.

     2. Gli interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.

 

     Art. 29. (Sanzioni).

     1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

TITOLO V

VIGILANZA E CONTROLLI

 

     Art. 30. (Vigilanza).

     1. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.

     2. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive, di mancata approvazione del bilancio o del piano attuativo annuale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, è nominato un Commissario ad acta per la gestione provvisoria dell'ente.

     3. Se entro tre mesi dalla nomina del commissario ad acta permangono le condizioni che hanno determinato il mancato funzionamento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento dichiara lo scioglimento dello stesso e nomina un Commissario straordinario che rimane in carica per il disbrigo dell'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 31. (Controllo sugli atti).

     1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di interesse generale dell'Agenzia:

     a) piano attuativo annuale;

     b) regolamento interno;

     c) regolamento di contabilità e dei contratti;

     d) bilancio preventivo e conto consuntivo;

     e) affidamento del servizio di tesoreria;

     f) alienazione ed acquisto di immobili;

     g) assunzione di prestiti e di mutui;

     h) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;

     i) contratti di consulenza.

     2. I provvedimenti elencati al comma 1 diventano esecutivi se la Giunta regionale, nel termine di quaranta giorni dalla data del ricevimento, non ne dispone l'annullamento.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 32. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli oneri derivanti dal presente provvedimento la Regione provvede annualmente con legge di bilancio, allocando il relativo stanziamento sul cap. 931 «Spesa inerente alla gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario».

 

     Art. 33. (Norme transitorie).

     1. L'E.R.S.U. è sciolto alla data di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia. L'attuale Consiglio di amministrazione cessa dalle proprie funzioni all'atto di entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina un amministratore straordinario per assicurare la gestione temporanea dell'ente e verificare, inoltre, che l'Agenzia succeda in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti all'atto della costituzione della stessa, con particolare riferimento al personale dipendente alla data del 1° aprile 1994, di cui alla tabella allegata, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

     2. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sulla base del regolamento di organizzazione degli uffici e relativo organico determina il contingente del personale da assegnare all'Agenzia.

     3. Il provvedimento di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     4. Il regolamento di organizzazione degli uffici, in sede di prima attuazione della presente legge, è predisposto in armonia con i seguenti principi e criteri direttivi:

     a) riordinare e rafforzare i servizi inerenti la gestione del bando;

     b) sviluppare il servizio orientamento al lavoro post lauream;

     c) mantenere e rafforzare gli interventi in materia di attività culturali e promozione sportiva;

     d) riordinare e potenziare il settore provveditorato ed economato e quello economico-finanziario, al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dei servizi, con particolare riferimento a quelli erogati in forma indiretta;

     e) organizzare una politica del servizio abitativo non limitata alla gestione delle strutture, ma finalizzata a promuovere il concorso di enti ed istituzioni locali nonchè di privati.

     5. Fino all'elezione dei nuovi rappresentanti della componente studentesca, all'atto di costituzione del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 11, permangono in carica i tre studenti eletti che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezione per il Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.

     6. Il programma triennale di cui all'art. 4 è approvato dal Consiglio regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     7. Fino alla pubblicazione nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori contabili previsti dall'art. 12 della presente legge sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al suddetto registro, a seguito della presentazione di apposita documentazione certificata da parte di ciascun interessato.

 

     Art. 34. (Abrogazione).

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 1° settembre 1981, n. 66;

     b) il titolo primo della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59;

     c) la legge regionale 26 marzo 1984, n. 18;

     d) la legge regionale 5 marzo 1986, n. 10;

     e) la legge regionale 22 agosto 1986, n. 40;

     f) la legge regionale 30 agosto 1988, n. 32;

     g) il regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Allegato A

 

Dotazione provvisoria del personale dell'Agenzia

10 livello

n. 1

9 livello

n. 5

8 livello

n. 23

7 livello

n. 27

6 livello

n. 19

5 livello

n. 54

4 livello

n. 61

TOTALE

n. 190

 


[1] Legge abrogata dall’art. 22 della L.R. 28 marzo 2006, n. 6.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 23 ottobre 2002, n. 17.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 23 ottobre 2002, n. 17.