§ 1.4.10 - L.R. 8 ottobre 2015, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”, alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:08/10/2015
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 1 della l.r. 34/1988)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 1 bis della l.r. 34/1988)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 34/1988)
Art. 4.  (Abrogazione dell’articolo 4 bis della l.r. 34/1988)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2001)
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 14/2003)
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie)


§ 1.4.10 - L.R. 8 ottobre 2015, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”, alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”

(B.U. 22 ottobre 2015, n. 94)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della l.r. 34/1988)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) le parole: “A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente, una somma pari ad un trentunesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione” sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 1 bis della l.r. 34/1988)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 bis della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“2. I contributi di cui all’articolo 1 sono altresì utilizzabili per le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012".

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. Al primo periodo del comma 10 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988, dopo le parole: “a maggioranza assoluta” sono aggiunte le parole: “in caso di parità prevale il voto del presidente del gruppo”.

 

     Art. 4. (Abrogazione dell’articolo 4 bis della l.r. 34/1988)

1. L’articolo 4 bis della l.r. 34/1988 è abrogato.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “quattro”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 20/2001, la parola: “due” è sostituita dalla parola: “tre”.

3. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“4. Alle segreterie possono essere assegnati:

a) dipendenti regionali;

b) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo di una unità per ciascuna delle segreterie indicate al comma 1, o di due unità ove non venga richiesta l’assegnazione di personale esterno ai sensi del comma 6.”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 14/2003)

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:

“2. La dotazione organica delle segreterie dei Vicepresidenti del Consiglio non può superare le due unità.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Alle predette segreterie possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo previsto per il Presidente della Giunta per la segreteria di cui al comma 1, e nel limite massimo di una unità ove non venga richiesta l’assegnazione di personale esterno ai sensi del comma 4, per ciascuna segreteria di cui al comma 2.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 14/2003, dopo le parole: “di ciascuna segreteria particolare” sono aggiunte le parole: “del Presidente e dei Vicepresidenti”.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. Dall’applicazione dell’articolo 1 di questa legge deriva per l’anno 2015 una minore spesa di euro 12.850,00 e per ciascuno degli anni 2016 e 2017 una minore spesa di euro 77.000 a carico dell’UPB 10101 che viene ridotta per pari importo.

2. Dall’applicazione degli articoli 5 e 6 deriva una maggiore spesa di euro 22.095,00 per l’anno 2015 e di euro 132.570,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Per gli anni successivi la spesa è stabilita con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa per l’anno 2015 si provvede per euro 12.850,00 con le somme derivanti dalla riduzione dello stanziamento dell’UPB 10101 di cui al comma 1 e per euro 9.245,00 con quota parte delle somme già stanziate nell’UPB 10102 del bilancio per l’anno 2015.

4. Alla copertura della spesa per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede per euro 77.000,00 con le somme derivanti dalla riduzione dello stanziamento dell’UPB 10101 di cui al comma 1 del bilancio pluriennale 2015/2017 e per euro 55.570,00 con quota parte delle somme già stanziate nell’UPB 10102 del bilancio pluriennale 2015/2017.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese, a decorrere dall’anno 2015, sono inscritte nell’UPB 20701 del bilancio di previsione 2015 e successivi a carico degli appositi capitoli del POA.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al POA per l’anno 2015 e successivi.