§ 3.1.173 - L.R. 5 agosto 2014, n. 21.
Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:05/08/2014
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Cofinanziamento regionale del FEASR
Art. 3.  Aiuti supplementari regionali
Art. 4.  Equiparazione delle Regole a imprenditore agricolo professionale
Art. 4 bis.  Disposizioni per la partecipazione degli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella Regione del Veneto alle misure del Programma di sviluppo rurale della [...]
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 3.1.173 - L.R. 5 agosto 2014, n. 21.

Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.

(B.U. 8 agosto 2014, n. 77)

 

     Art. 1. Finalità

1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione all'attuazione degli interventi di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, nonché di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione utilizza gli specifici stanziamenti annualmente recati dal bilancio regionale.

 

     Art. 2. Cofinanziamento regionale del FEASR

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale definisce le modalità di impiego delle risorse dei Fondi istituiti dall’articolo 4 “Cofinanziamento regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione 2014/2020” della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”.

2. Limitatamente al cofinanziamento del FEASR, le risorse recate dai Fondi istituiti con il citato articolo 4, per l’esercizio 2014, possono essere impiegate prima dell’approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di programmazione comunitaria, in applicazione del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014.

 

     Art. 3. Aiuti supplementari regionali

1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale e sulla base delle disponibilità recate annualmente dal bilancio regionale, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle seguenti misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:

a) misura 4.1 - Sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola;

b) misura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli;

c) misura 6.1 - Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

d) misura 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;

d bis) misura 10.1 - Pagamento per impegni agro climatico ambientali [1].

2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione europea.

 

     Art. 4. Equiparazione delle Regole a imprenditore agricolo professionale

1. Allo scopo di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali nel territorio e ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le Regole, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine”, sono equiparate agli imprenditori agricoli professionali.

 

     Art. 4 bis. Disposizioni per la partecipazione degli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella Regione del Veneto alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020. [2]

1. Allo scopo di promuovere l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture e delle attrezzature delle aziende agricole annesse, gli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella Regione del Veneto, ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0255 “Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa corrente” e nell’upb U0256 “Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa in conto capitale” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, incrementate mediante riduzione di pari importo dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 3, del bilancio pluriennale 2014-2016.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44.

[2] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24.