§ 34.2.73 - L. 14 marzo 2014, n. 28.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:14/03/2014
Numero:28


Sommario
Art. 1 .


§ 34.2.73 - L. 14 marzo 2014, n. 28.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

(G.U. 17 marzo 2014, n. 63)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2

 

     All'articolo 3, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 5 milioni per il sostegno ai territori soggetti a danni conseguenti alle limitazioni imposte da attività operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3 bis. (Obblighi informativi verso le Camere). - 1. Al fine di informare le Camere sullo stato di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di ciascuna missione di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonchè i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani».

     All'articolo 5, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Anche allo scopo di garantire una maggiore disponibilità di ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel grado di maggiore per le esigenze connesse con le missioni internazionali di pace, fino a tutto l'anno 2018 la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in 204.591,20 euro per l'anno 2015, 202.266,30 euro per l'anno 2016, 216.215,70 euro per l'anno 2017 e 155.768,30 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nell'ambito della missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Approntamento impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

     4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali, alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, la dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici è sostituita dalla seguente:

 

"Ruoli dei direttori tecnici

 

Qualifiche

Ingegneri

Fisici

Chimici

Biologi

Psicologi

 

 

 

 

 

 

Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

 

 

 

 

 

Direttore tecnico principale

 

 

 

 

 

Direttore tecnico capo

180

161

30

32

40"».

 

     All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «Sud Sudan e» sono inserite le seguenti: «, in relazione all'assistenza ai rifugiati, dei» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia».

     All'articolo 9, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali».