§ 3.2.140 - L.R. 18 novembre 2013, n. 19.
Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ‘Born in Sicily’ per l’agricoltura e l’alimentazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:18/11/2013
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni ed ambiti applicativi
Art. 3.  Patrimonio delle risorse genetiche
Art. 4.  Linee d’intervento
Art. 5.  Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche
Art. 6.  Iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche
Art. 7.  Commissione tecnico-scientifica
Art. 8.  Conservazione ex situ. Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone
Art. 9.  Agricoltori custodi
Art. 10.  Circolazione e moltiplicazione di materiale genetico
Art. 11.  Regolamento di attuazione e Programma operativo annuale
Art. 12.  Tutela degli interessi legittimi
Art. 13.  Clausola di invarianza
Art. 14.  Norma finale


§ 3.2.140 - L.R. 18 novembre 2013, n. 19.

Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ‘Born in Sicily’ per l’agricoltura e l’alimentazione.

(G.U.R. 22 novembre 2013, n. 52)

 

Capo I

FINALITÀ E NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione, nell’ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico del territorio regionale, relativamente a specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistano interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, specialmente, anche se non esclusivamente, se a rischio di erosione genetica.

2. La Regione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura del 3 novembre 2001), tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all’agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente acquisito e mantenuto.

3. La Regione promuove e garantisce l’utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone di cui all’articolo 8.

4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.

5. La Regione, per il tramite dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, attua appositi programmi d’intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui all’articolo 11, ne determina i criteri e le modalità di attuazione.

 

     Art. 2. Definizioni ed ambiti applicativi

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali e di seguito denominate risorse genetiche proprie del centro genetico del Mediterraneo:

a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio siciliano con specifica documentazione;

b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio siciliano, siano stati introdotti da almeno cinquanta anni nel territorio siciliano e risultino integrati tradizionalmente nell’agricoltura o nell’allevamento siciliano;

c) risorse genetiche derivanti da quelle indicate alle lettere a) e b) per attività di selezione semplice senza interventi di incrocio;

d) risorse genetiche di cui alla lettera a) attualmente scomparse dal territorio regionale e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca, anche di altre regioni o paesi, per le quali esista un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell’articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura del 3 novembre 2001. Per coltivazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm).

3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è o è stata presente una determinata risorsa genetica. Ai fini della conservazione e tutela delle risorse genetiche, si intende l’intero territorio regionale, comprese le isole minori.

4. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura - procede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di una mappa dell’intero territorio regionale per una migliore, omogenea e più diretta identificazione e caratterizzazione degli ambiti locali di cui al comma 3.

5. Ai fini della presente legge non possono essere considerate in alcun modo le risorse genetiche che derivano, direttamente o indirettamente, da attività di modificazione del corredo cromosomico attraverso tecniche di ingegneria genetica e, in generale, di biologia molecolare.

6. Il regolamento di cui all’articolo 11 definisce i criteri in base ai quali le risorse genetiche di cui al comma 1 del presente articolo possono essere definite a rischio di erosione genetica. Il medesimo regolamento definisce e regola tutti gli aspetti connessi alla catalogazione del patrimonio regionale e agli interventi regionali che ne promuovono il mantenimento e la diffusione attraverso specifico piano operativo.

7. Il Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di cui all’articolo 5 comprende, in specifiche sezioni, l’elenco delle risorse genetiche regionali con i riferimenti alle caratteristiche e ai centri di conservazione pubblici e privati in cui sono reperibili.

8. La Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 7 esprime parere in merito all’iscrizione o alla cancellazione delle risorse genetiche nel Repertorio volontario regionale e in merito all’assegnazione dello status di Agricoltore custode di cui all’articolo 9.

 

     Art. 3. Patrimonio delle risorse genetiche

1. Fatto salvo il diritto di proprietà degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio volontario regionale di cui all’articolo 5, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l’equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all’interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell’articolo 8, lettera j), della Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità del 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dell’articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura del 3 novembre 2001.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari è autorizzato ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni ed altri organismi, specifiche iniziative di carattere organizzativo per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.

 

     Art. 4. Linee d’intervento

1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sentito il parere della Commissione tecnicoscientifica di cui all’articolo 7, approva linee di intervento per le attività inerenti alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario.

2. Sulla base delle linee di intervento di cui al comma 1, l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ed in particolare:

a) provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;

b) favorisce le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l’uso e a valorizzarne i prodotti;

c) assume direttamente iniziative organizzative volte alla tutela e alla valorizzazione delle risorse genetiche, comprese iniziative di conservazione on farm;

d) predispone ogni azione utile all’avvio delle procedure per l’iscrizione delle proprie risorse nei sistemi di certificazione nazionale e sviluppa le procedure indispensabili per il potenziamento del sistema vivaistico regionale cominciando, ove previsto da norme nazionali, dalla conservazione delle fonti primarie;

e) favorisce ogni forma di aggregazione tra i produttori anche attraverso agevolazioni e vantaggi nell’accesso a formule di sostegno alla produzione e alla promozione secondo le vigenti normative;

f) favorisce ogni forma di collaborazione con gli enti locali, amministrazioni comunali, organismi territoriali a qualsiasi titolo riconosciuti dall’Amministrazione regionale, finalizzata alla condivisione degli obiettivi di tutela e valorizzazione e all’individuazione di percorsi comuni in favore dei produttori.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:

a) istituisce il Repertorio volontario regionale di cui all’articolo 5;

b) nomina la Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 7.

 

Capo II

REPERTORIO VOLONTARIO REGIONALE

E ALTRI STRUMENTI DI CONSERVAZIONE, TUTELA E SALVAGUARDIA

 

     Art. 5. Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche

1. Al fine di consentire la tutela delle varietà e razze locali, è istituito il Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all’articolo 2.

2. La sezione animale del Repertorio è disciplinata in coordinamento con la normativa nazionale vigente relativa ai libri genealogici o registri anagrafici istituiti per le singole razze.

3. La sezione vegetale del Repertorio tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di registri nazionali per i comparti arboreo e sementiero.

4. Il Repertorio è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentano l’omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale. A tal fine sono adottati i parametri stabiliti dalle Linee guida per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, zootecnica e microbica di interesse agrario, approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 luglio 2012, n. 171.

5. Il Repertorio è istituito con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, è pubblico ed è consultabile anche nel sito web istituzionale dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

 

     Art. 6. Iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche

1. Enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini possono fare proposte di iscrizione delle specie, delle razze e delle varietà di cui all’articolo 2 al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche. Alla proposta di iscrizione è allegata una scheda tecnica corredata dalla documentazione completa a supporto per ciascuna risorsa genetica, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 11.

2. Ai fini dell’iscrizione al Repertorio volontario regionale, le risorse genetiche di cui all’articolo 2 devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità secondo le Linee guida di cui all’articolo 5, comma 4.

3. L’iscrizione nel Repertorio volontario regionale è gratuita ed è eseguita con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, previa acquisizione del parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 7. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante.

4. Il Repertorio volontario regionale è tenuto dall’ufficio competente in materia vivaistica presso l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

5. Il materiale iscritto nel Repertorio volontario regionale può essere cancellato con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, previo parere motivato della Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 7, qualora vengano meno i requisititi di cui all’articolo 2.

6. Il Repertorio volontario regionale è sottoposto a verifica ed aggiornamento almeno ogni due anni.

7. I criteri e le modalità per l’applicazione di quanto previsto dal presente articolo sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 11.

 

     Art. 7. Commissione tecnico-scientifica

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica quale organo consultivo e propositivo.

2. La Commissione tecnico-scientifica ha il compito di:

a) esprimere parere sull’iscrizione e la cancellazione delle varietà locali nel Repertorio volontario regionale, in base ai criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 11;

b) esprimere parere sulle linee di intervento della Regione di cui all’articolo 4;

c) determinare i criteri per l’individuazione degli Agricoltori custodi.

3. La Commissione tecnico-scientifica è composta da:

a) un dirigente dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, competente in materia di risorse genetiche, con funzioni di coordinamento;

b) due componenti del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura;

c) quattro esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura;

d) un rappresentante del settore vivaistico;

e) un rappresentante degli Agricoltori custodi indicato dalle organizzazioni professionali agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il rappresentante di cui alla lettera e) del comma 3 è individuato tra i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 9.

5. La nomina e la revoca della Commissione tecnicoscientifica sono di competenza dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. La commissione resta in carica cinque anni. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita e da essa non deriva alcuna forma di rimborso.

6. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari fornisce, attraverso i propri uffici, il necessario supporto tecnico-operativo per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica.

 

     Art. 8. Conservazione ex situ. Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone

1. La Regione opera direttamente nell’azione di conservazione delle risorse genetiche di cui all’articolo 2 attraverso i Centri di conservazione a regia regionale con la collaborazione della rete dei vivai regionali e della rete dei laboratori regionali di certificazione e di sicurezza alimentare.

2. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione ex situ delle risorse genetiche di cui all’articolo 2, l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari può individuare soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative cui affidare, a titolo gratuito, la tutela e la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio volontario regionale.

3. L’affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 11.

4. I soggetti di cui al comma 2 svolgono ogni attività utile a salvaguardare il materiale conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

5. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari istituisce e coordina la Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, di seguito denominata “Rete”, e svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione in situ, on farm o ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all’articolo 2 e a incentivarne la circolazione.

6. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, iscritte nel Repertorio volontario regionale di cui all’articolo 5, si attua mediante la Rete di cui al comma 5, gestita e coordinata dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, cui possono aderire le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 11.

7. La rete regionale si collega ed interagisce con la rete nazionale ed in particolare con il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) quale soggetto di coordinamento a livello nazionale fra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAF) e le regioni, per le attività di cui alla presente legge.

8. Gli enti pubblici che hanno avuto accesso a finanziamenti mirati alla costituzione di Centri pubblici di conservazione della biodiversità attraverso misure relative alla programmazione comunitaria per gli anni 2000/2006, 2007/2013 e successivi hanno l’obbligo di aderire alla Rete.

9. La Rete si occupa della conservazione in situ, on farm o ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all’articolo 2 e favorisce la moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

10. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari predispone ogni due anni gli elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette ai comuni interessati i quali provvedono all’informazione relativamente all’esistenza dei siti stessi.

11. Gli agricoltori custodi inseriti nella Rete possono scambiare le sementi o i materiali di propagazione da loro prodotti per ogni singola entità iscritta nel Repertorio volontario regionale.

12. Il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ, consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici, è tenuto presso il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura.

 

     Art. 9. Agricoltori custodi

1. Ai fini della presente legge si definisce ‘Agricoltore custode’ l’agricoltore che provvede alla conservazione in azienda, in situ, on farm e/o ex situ, delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio volontario regionale di cui all’articolo 5.

2. L’Agricoltore custode:

a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;

c) promuove la diffusione delle conoscenze culturali e agronomiche relative alle risorse genetiche in conservazione, partecipando ad iniziative regionali di educazione alimentare poste in essere dall’Amministrazione regionale;

d) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee e ortive conservate ex situ.

3. L’incarico di Agricoltore custode è conferito, su richiesta dell’interessato, a seguito dell’iscrizione, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, in un elenco pubblico gestito dal Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

4. La propagazione e/o riproduzione di risorse genetiche effettuate da Agricoltori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o presso quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

5. Fanno parte di diritto dell’elenco degli Agricoltori custodi gli agricoltori che hanno avuto accesso alla Misura 214/2 azione B del Piano di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 e che, pertanto, mantengono campi di conservazione dell’agrobiodiversità di interesse agrario.

6. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari stabilisce, attraverso il regolamento di cui all’articolo 11, le limitazioni di specie, varietà, razze ed ecotipi nonché i riferimenti quantitativi in termini di superficie o numero di capi che possono dar luogo ad agevolazioni finalizzate ad incentivare l’azione di conservazione e di mantenimento delle risorse genetiche di cui all’articolo 2.

 

     Art. 10. Circolazione e moltiplicazione di materiale genetico

1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali di cui all’articolo 8, gli Agricoltori custodi di cui all’articolo 9, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da propagazione e alle norme vigenti in materia.

2. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla Rete di cui all’articolo 8, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, al mantenimento e alla riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nel Registro volontario regionale di cui all’articolo 5.

3. Con il regolamento di cui all’articolo 11, è definita la modica quantità con riferimento al comparto vegetale ed animale.

 

     Art. 11. Regolamento di attuazione e Programma operativo annuale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto speciale della Regione, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 7, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Nel regolamento sono individuati:

a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche di cui all’articolo 2 sono considerate a rischio di erosione genetica ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, zootecnica e microbica di interesse agrario, approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 luglio 2012, n. 171;

b) le modalità e le procedure per l’iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche di cui all’articolo 5;

c) le modalità di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 7 ed i criteri in base ai quali la medesima Commissione esprime parere sull’iscrizione e la cancellazione dal Repertorio volontario regionale;

d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ di cui all’articolo 8, comma 2, e le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;

e) l’articolazione delle iniziative regionali volte a favorire la produzione agraria legata all’agrobiodiversità;

f) le procedure per la gestione della filiera vivaistica finalizzate a rendere disponibile materiale vegetale legato all’agrobiodiversità per impianti specializzati, ad esclusione di quelli che prevedono i trattamenti termici, ai sensi delle norme vigenti;

g) le procedure relative all’identificazione, tutela e tracciabilità della biodiversità autoctona attraverso l’esame del DNA ad opera degli istituti riconosciuti;

h) i criteri per il conferimento dell’incarico di conservazione in situ o on farm agli Agricoltori custodi, i compiti a essi demandati e le modalità di eventuali agevolazioni;

i) i requisiti richiesti per i soggetti di cui all’articolo 8, comma 2, per l’adesione alla Rete;

l) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all’articolo 10, comma 2;

m) le modalità di attuazione del programma operativo di cui ai commi 3 e 4.

3. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è adottato un programma operativo annuale per la realizzazione di attività e iniziative mediante il quale la Regione:

a) promuove e provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale dell’agrobiodiversità animale e vegetale;

b) favorisce le iniziative, di carattere sia pubblico sia privato, volte a conservare la biodiversità di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l’uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;

c) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, al miglioramento, alla moltiplicazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

d) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori inseriti nella Rete di cui all’articolo 8.

4. I programmi operativi annuali sono attuati dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attraverso i propri uffici competenti per materia.

 

     Art. 12. Tutela degli interessi legittimi

1. La Regione tutela gli interessi legittimi derivanti dall’attuazione della presente legge in tutte le sedi nazionali e internazionali.

 

     Art. 13. Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 14. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.