§ 4.9.45 - L. 14 febbraio 1994, n. 124.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:14/02/1994
Numero:124


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 4.9.45 - L. 14 febbraio 1994, n. 124.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

(G.U. 23 febbraio 1994, n. 44, S.O).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

CONVENZIONE SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA

 

     Preambolo

     Consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici,

     consapevoli altresì dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera,

     affermando che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune dell'umanità,

     ribadendo che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche,

     ribadendo anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche,

     preoccupati per il fatto che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune attività umane,

     consapevoli della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici, ed istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione,

     notando che è d'importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte,

     notando altresì che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti,

     notando inoltre che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali,

     notando inoltre che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel paese di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere,

     riconoscendo la stretta e tradizionale dipendenza di molte comunità indigene e locali dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l'opportunità di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversità biologica ed all'uso durevole dei suoi componenti,

     riconoscendo inoltre il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell'uso durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed alla loro attuazione,

     sottolineando l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

     riconoscendo che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie pertinenti potranno avere una importanza determinante sulla capacità a livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica,

     riconoscendo inoltre, che sono necessari particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un accesso appropriato alle tecnologie pertinenti,

     notando al riguardo le particolari condizioni dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari,

     riconoscendo che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversità biologica, da cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali,

     riconoscendo che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime fondamentali priorità dei paesi in via di sviluppo,

     consapevoli che la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica sono della massima importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la loro ripartizione,

     notando, in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l'umanità,

     desiderando rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

     determinati a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future,

     hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1. Obiettivi.

     Gli obiettivi della presente Convenzione da perseguire in conformità con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.

 

     Articolo 2. Uso dei termini.

     Ai fini della presente Convenzione:

     - l'espressione «biotecnologia» significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico.

     - L'espressione «condizioni in situ» significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli ecosistemi e negli habitat naturali, e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

     - L'espressione «conservazione ex situ»: la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro ambiente naturale.

     - L'espressione «conservazione in situ» significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, l'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

     - L'espressione «diversità biologica» significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.

     - L'espressione «ecosistema» significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale.

     - L'espressione «specie addomesticata o coltivata» significa le specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per far fronte alle sue esigenze.

     - L'espressione «habitat» significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale.

     - L'espressione «materiale genetico» significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità.

     - L'espressione «organizzazione regionale di integrazione economica» significa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli Stati membri hanno trasferito competenza su questioni regolamentate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne a firmare, ratificare, accettare approvare detta Convenzione o ad aderirvi.

     - L'espressione «paese di origine delle risorse genetiche» significa il paese che possiede tali risorse genetiche in condizioni in situ.

     - L'espressione «paese fornitore di risorse genetiche» significa il paese che fornisce risorse genetiche estratte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o prelevate presso fonti in situ, originarie o meno da tale paese.

     - L'espressione «risorse biologiche» include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o potenziale per l'umanità.

     - L'espressione «risorse genetiche» significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale.

     - L'espressione «tecnologia» include la biotecnologia.

     - L'espressione «uso durevole» significa l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

     - L'espressione «zona tutelata» significa un'area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici.

 

     Articolo 3. Principio.

     In conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i princìpi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali, ed hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale.

 

     Articolo 4. Portata.

     Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna Parte contraente:

     a) nel caso di componenti della diversità biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte;

     b) nel caso di procedimenti ed attività realizzate sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attività e procedimenti si manifestano.

 

     Articolo 5. Cooperazione.

     Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, coopererà con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le Organizzazioni internazionali competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica.

 

     Articolo 6. Misure generali per la conservazione e l'uso durevole.

     Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:

     a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;

     b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.

 

     Articolo 7. Individuazione e monitoraggio.

     Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli articoli 8 e 10:

     a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;

     b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;

     c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;

     d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b), e c) di cui sopra.

 

     Articolo 8. Conservazione in situ.

     Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

     a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;

     b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;

     c) regolamenta o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;

     d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;

     e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;

     f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo inter alia, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;

     g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo;

     h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;

     i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;

     j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;

     k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;

     l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7, un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attività;

     m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione in situ descritta nei sotto-paragrafi a) e l) precedenti, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

 

     Articolo 9. Conservazione ex situ.

     Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione in situ:

     a) adotta provvedimenti per la conservazione ex situ dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel paese di origine di tali componenti;

     b) installa e mantiene strutture per la conservazione ex situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel paese di origine delle risorse genetiche;

     c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;

     d) regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex situ in maniera da evitare che siano minacciati gli eco-sistemi e le popolazioni di specie in situ, in particolare se provvedimenti speciali ex situ sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;

     e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione ex situ di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione ex situ nei paesi in via di sviluppo.

 

     Articolo 10. Uso durevole dei componenti della diversità biologica.

     Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

     a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;

     b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;

     c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;

     d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;

     e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.

 

     Articolo 11. Incentivi.

     Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, adotterà misure razionali dal punto di vista economico e sociale che agiscano come incentivi per la conservazione e l'uso durevole dei componenti della diversità biologica.

 

     Articolo 12. Ricerca e formazione.

     Le Parti contraenti, in considerazione delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo:

     a) istituiranno e manterranno programmi di istruzione e di formazione scientifica e tecnica per individuare e conservare la diversità biologica ed i suoi componenti e garantirne l'uso durevole, e appoggeranno tale educazione e formazione in corresponsione con le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;

     b) promuoveranno ed incoraggeranno la ricerca che contribuisce alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in conformità inter alia alle decisioni della Conferenza delle Parti adottate a seguito di raccomandazioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica;

     c) attenendosi alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, promuoverà lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biologica, in vista di elaborare metodi per la conservazione e l'uso durevole delle risorse biologiche, e coopererà a tal fine.

 

     Articolo 13. Istruzione e divulgazione al pubblico.

     Le Parti contraenti:

     a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto siano importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione;

     b) coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica.

 

     Articolo 14. Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi.

     1. Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno:

     a) adotterà procedure appropriate ai fini dell'ottenimento di valutazioni degli impatti sull'ambiente dei progetti da essa proposti e che sono suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica, al fine di evitare o minimizzare questi effetti e, se del caso, consentirà una partecipazione pubblica a queste procedure;

     b) adotterà le necessarie misure affinché si tenga debitamente conto delle ripercussioni ambientali dei suoi programmi e politiche suscettibili di nuocere in maniera rilevante alla diversità biologica;

     c) incoraggia, su base di reciprocità, la notifica, lo scambio di informazioni e le consultazioni su attività sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, suscettibili di pregiudicare in maniera significativa la diversità biologica di altri Stati o di zone situate fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale incentivando la conclusione di accordi bilaterali, regionali o multilaterali, come appropriato;

     d) in caso di pericolo o di danno grave o imminente che abbia origine sotto la sua giurisdizione e che minacci la diversità biologica in una zona sotto la giurisdizione di altri Stati o in zone situate fuori dai limiti della giurisdizione nazionale, notifica immediatamente gli Stati suscettibili di essere colpiti da tale pericolo o danno ed adotterà le misure necessarie a prevenire questo danno o pericolo o a minimizzarne per quanto possibile gli effetti;

     e) agevola la conclusione di accordi a livello nazionale in vista di adottare provvedimenti di emergenza in caso di attività o eventi, aventi cause naturali o di altro genere che presentino un pericolo grave o imminente per la diversità biologica, e promuove la cooperazione internazionale al fine di sostenere tali sforzi a livello nazionale, e, se del caso e se così convenuto con gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica, al fine di predisporre piani di emergenza congiunti.

     2. La Conferenza delle Parti esaminerà, sulla base degli studi da effettuarsi, il problema della responsabilità e del risarcimento, compreso il ripristino e l'indennizzo per i danni causati alla diversità biologica, salvo se tale responsabilità sia di natura strettamente nazionale.

 

     Articolo 15. Accesso alle risorse genetiche.

     1. In considerazione dei diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali, spetta ai Governi di determinare l'accesso alle risorse genetiche. Tale facoltà è disciplinata dalla legislazione nazionale.

     2. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per creare le condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse genetiche da parte delle altre Parti contraenti, per usi razionali da un punto di vista ecologico, e per non imporre limitazioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione.

     3. Ai fini della presente Convenzione, le risorse genetiche fornite da una Parte contraente di cui nel presente articolo e negli articoli 16 e 19 di seguito, sono esclusivamente quelle fornite dalle Parti contraenti che sono paesi di origine di tali risorse o dalle Parti che hanno acquisito tali risorse in conformità con la presente Convenzione.

     4. L'accesso, quando autorizzato, sarà praticato secondo termini reciprocamente convenuti e sarà soggetto alle disposizioni del presente articolo.

     5. L'accesso alle risorse genetiche sarà soggetto al consenso preventivo, concesso in cognizione di causa della Parte contraente che fornisce tali risorse, salvo se diversamente determinato da detta Parte.

     6. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per sviluppare e svolgere una ricerca scientifica basata sulle risorse genetiche fornite dalle altre Parti contraenti con la piena partecipazione di dette Parti e se possibile, sul loro territorio.

     7. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica generale, come appropriato ed in conformità con gli articoli 16 e 19 e se del caso, mediante il meccanismo di finanziamento stabilito dagli articoli 20 e 21 in vista di ripartire in maniera giusta ed equa i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici derivanti dalla utilizzazione commerciale e di altra natura delle risorse genetiche con la Parte contraente che fornisce tali risorse. Tale ripartizione sarà effettuata secondo condizioni stabilite di comune accordo.

 

     Articolo 16. Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia.

     1. Ciascuna Parte contraente, riconoscendo che la tecnologia include la biotecnologia e che sia l'accesso alla tecnologia che il trasferimento di tecnologia tra le Parti contraenti sono elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, a fornire e/o agevolare ad altre Parti contraenti l'accesso alle tecnologie necessarie per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, utilizzando le risorse genetiche senza causare danni significativi all'ambiente, ed a agevolare il trasferimento di tali tecnologie.

     2. L'accesso ed il trasferimento di tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, sarà fornito e/o agevolato per i paesi in via di sviluppo alle condizioni più eque e favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali se così stabilito di comune accordo, e, se del caso, in conformità con il meccanismo finanziario previsto dagli articoli 20 e 21. In caso di tecnologia soggetta a brevetti e di altri diritti per la proprietà intellettuale, tale accesso e trasferimento saranno forniti a condizioni che tengano conto dei diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con la loro protezione adeguata ed effettiva. L'attuazione del presente paragrafo sarà compatibile con i paragrafi 3, 4 e 5 di seguito.

     3. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti legislativi, amministrativi o di politica, come appropriato, affinché le Parti contraenti, in particolare i paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche, possano avere accesso alle tecnologie utilizzando queste risorse ed i trasferimenti di tecnologia secondo modalità stabilite di comune accordo, compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, se necessario, in base alle disposizioni degli articoli 20 e 21, ed in conformità con il diritto internazionale, e compatibilmente con i paragrafi 4 e 5 in appresso.

     4. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti di natura legislativa amministrativa o di politica generale, come appropriato, affinché il settore privato agevoli l'accesso alla tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, la sua elaborazione congiunta ed il suo trasferimento a vantaggio sia degli enti governativi che del settore privato dei paesi in via di sviluppo, ed al riguardo si atterrà agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.

     5. Le Parti contraenti riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono avere un'influenza sulla attuazione della presente Convenzione, coopereranno al riguardo con riserva della legislazione nazionale e del diritto internazionale, al fine di assicurare che tali diritti siano favorevoli e non contrari ai suoi obiettivi.

 

     Articolo 17. Scambio di informazioni.

     1. Le Parti contraenti agevoleranno lo scambio di informazioni, provenienti da ogni fonte accessibile al pubblico, relativa alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo.

     2. Tale scambio di informazioni includerà uno scambio di informazioni sui risultati della ricerca tecnica, scientifica e socio-economica, nonché sui programmi di formazione e di studi, sulle cognizioni specializzate, e le cognizioni indigene e tradizionali, sia in quanto tali o in combinazione con le tecnologie di cui all'articolo 16, par. 1. Questo scambio includerà anche, qualora fattibile, il rimpatrio delle informazioni.

 

     Articolo 18. Cooperazione tecnica e scientifica.

     1. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel campo della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica, se necessario, tramite gli enti internazionali e nazionali competenti.

     2. Ciascuna Parte contraente promuoverà una cooperazione tecnica e scientifica con le altre Parti contraenti, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, attraverso inter alia, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche nazionali. Nel promuovere tale cooperazione, dovrà essere conferita una particolare attenzione allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità nazionali mediante la valorizzazione delle risorse umane ed il rafforzamento delle istituzioni.

     3. La Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, determinerà come stabilire un centro di scambi per promuovere ed agevolare la cooperazione tecnica e scientifica.

     4. Le Parti contraenti, in conformità con la legislazione e le politiche nazionali, incentiveranno e svilupperanno metodi di cooperazione per lo sviluppo e l'uso delle tecnologie, comprese le tecnologie indigene e tradizionali, secondo gli scopi della presente Convenzione. A tal fine, le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione per la formazione di personale e lo scambio di esperti.

     5. Le Parti contraenti, sotto riserva di un accordo reciproco, promuoveranno l'istituzione di programmi di ricerca comune e di joint ventures per lo sviluppo di tecnologie rilevanti ai fini della presente Convenzione.

 

     Articolo 19. Gestione della Biotecnologia e distribuzione dei suoi benefici.

     1. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica, come appropriato, al fine di provvedere alla effettiva partecipazione ad attività di ricerca biotecnologica di quelle Parti contraenti, in particolare i paesi in via di sviluppo, che forniscono risorse genetiche per tale ricerca, se possibile in dette Parti contraenti.

     2. Ciascuna Parte contraente adotta ogni provvedimento possibile al fine di promuovere e favorire l'accesso prioritario delle Parti contraenti su una base equa e giusta, in particolare i paesi in via di sviluppo, ai risultati ed ai vantaggi derivanti dalle biotecnologie basate sulle risorse genetiche fornite da tali Parti contraenti. Alle Parti contraenti sarà consentito l'accesso a condizioni stabilite di comune accordo.

     3. Le Parti esamineranno l'opportunità di adottare misure e di stabilirne le modalità, se del caso sotto forma di un protocollo che comprenda in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di causa e che stabilisca le appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione in condizioni di sicurezza di ogni organismo vivente modificato originato dalla biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

     4. Ciascuna Parte contraente comunica direttamente o esige che sia comunicata da ogni persona fisica o giuridica sotto la sua giurisdizione che fornisce gli organismi di cui al paragrafo 3 precedente, ogni informazione disponibile sull'uso ed i regolamenti di sicurezza previsti da detta Parte contraente per la manipolazione di questi organismi, nonché ogni informazione disponibile sul potenziale effetto negativo degli organismi specifici in questione, alla Parte contraente nella quale tali organismi devono essere introdotti.

 

     Articolo 20. Risorse finanziarie.

     1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire, in base alle sue disponibilità, appoggio e vantaggi finanziari alle attività nazionali volte a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, in conformità con i suoi piani, le sue priorità ed i suoi programmi nazionali.

     2. Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove ed addizionali in vista di consentire alle Parti dei paesi in via di sviluppo di far fronte al totale dei costi incrementativi convenuti, che debbono sostenere per l'attuazione delle misure mediante le quali adempiono agli obblighi della presente Convenzione, e beneficiano delle sue disposizioni, tali costi incrementativi essendo convenuti tra una Parte che è un paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'articolo 21, in base alle politiche, alle strategie, alle priorità programmatiche ed alle condizioni di attribuzioni, e ad una lista indicativa di tali costi incrementativi stabilite dalla Conferenza delle Parti. Le altre Parti, compresi i paesi che attraversano una fase di transizione verso l'economia di mercato, potranno volontariamente assumere gli obblighi delle Parti che sono Paesi progrediti. Ai fini del presente articolo, la Conferenza delle Parti stabilisce nella sua prima riunione, la lista delle Parti che sono paesi progrediti e delle altre Parti che si assumono volontariamente gli obblighi delle Parti dei paesi progrediti. La Conferenza delle Parti passa periodicamente in rassegna questa lista e se necessario la modifica. Saranno inoltre incoraggiati contributi a titolo volontario dagli altri paesi e da altre fonti. Ai fini della pratica attuazione di tali impegni, si terrà conto della necessità di fare in modo che il flusso dei fondi sia adeguato, prevedibile e puntuale, nonché dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contraenti incluse nella lista di cui sopra.

     3. Le Parti che sono paesi progrediti possono anche fornire, a favore delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, risorse finanziarie connesse all'applicazione della presente Convenzione mediante canali bilaterali, regionali e multilaterali.

     4. L'adempimento da parte dei Paesi in via di sviluppo degli obblighi che incombono loro in virtù della Convenzione dipenderà dalla effettiva attuazione da parte dei Paesi progrediti dei loro impegni in base alla presente Convenzione per quanto riguarda le risorse finanziarie ed il trasferimento di tecnologia, laddove questi ultimi terranno pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime priorità fondamentali dei Paesi in via di sviluppo.

     5. Nell'adottare misure in materia di finanziamenti e di trasferimenti di tecnologia, le Parti dovranno tenere pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno avanzati.

     6. Le Parti contraenti terranno anche conto delle particolari condizioni derivanti dalla distribuzione e dalla localizzazione della diversità biologica sul territorio delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, e della dipendenza di questi ultimi paesi Parti da dette condizioni, in particolare i micro stati insulari.

     7. Esse terranno altresì conto della particolare situazione dei paesi in via di sviluppo, compresi i più vulnerabili dal punto di vista ambientale, come quelli con zone aride e semi aride, zone costiere e di montagna.

 

     Articolo 21. Meccanismo di finanziamento.

     1. Si provvederà ad un meccanismo di finanziamento per l'erogazione, ai fini della presente Convenzione, di risorse finanziarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o a condizioni di favore, i cui elementi essenziali sono esposti nel presente articolo. Il meccanismo funzionerà sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti, alla quale dovrà rendere conto, per i fini della presente Convenzione. Il funzionamento di tale meccanismo avverrà mediante la struttura istituzionale che sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti nella sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti determina la sua politica generale, la sua strategia, le priorità programmatiche ed i criteri per l'attribuzione e l'utilizzazione di queste risorse. Gli apporti dovranno essere tali da consentire versamenti prevedibili adeguati e puntuali come previsto all'articolo 20, in relazione con l'ammontare delle risorse necessarie che sarà stabilito periodicamente dalla Conferenza delle Parti e con l'ammontare della ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti figuranti nella lista di cui all'articolo 20, par. 2. Le Parti che sono paesi sviluppati nonché gli altri paesi e le altre fonti possono anche versare contributi volontari. Il meccanismo opererà secondo un sistema amministrativo democratico e trasparente.

     2. In conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti nella sua prima riunione determina la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché criteri e linee direttive dettagliate per definire i criteri per l'accesso delle risorse finanziarie e la loro utilizzazione, compreso il controllo ed una regolare valutazione di tale utilizzazione. La Conferenza delle Parti stabilirà le disposizioni necessarie che daranno effetto al paragrafo 1 precedente, previa consultazione con la struttura istituzionale, incaricata del funzionamento del meccanismo finanziario.

     3. La Conferenza delle Parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito in base al presente articolo, compresi i criteri e le direttive di cui al paragrafo 2 precedente, non prima di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente su base regolare. In base a tale revisione, essa adotta provvedimenti appropriati per migliorare l'efficacia del meccanismo se necessario.

     4. Le Parti contraenti prendono in considerazione il rafforzamento delle istituzioni finanziarie esistenti affinché esse possano fornire risorse finanziarie destinate alla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

 

     Articolo 22. Rapporti con altre Convenzioni internazionali.

     1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da un accordo internazionale esistente, salvo se l'esercizio di tali diritti o il rispetto di tali obblighi potrebbe causare gravi danni alla diversità biologica o costituire per essa una minaccia.

     2. Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l'ambiente marino, in conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare.

 

     Articolo 23. Conferenza delle Parti.

     1. E' istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo ad intervalli regolari che saranno determinati dalla Conferenza nella sua prima riunione.

     2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo in ogni altro momento qualora la Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi da quando tale richiesta è stata comunicata a dette Parti dal Segretariato, essa sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

     3. La Conferenza delle Parti stabilisce ed adotta mediante consenso il suo regolamento interno, nonché quello di ogni organo sussidiario che potrà istituire, come pure il regolamento finanziario che regola il finanziamento del Segretariato. In ciascuna riunione ordinaria, essa adotta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario corrente fino alla successiva riunione ordinaria.

     4. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo l'attuazione della presente Convenzione, ed a tal fine:

     a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che dovranno essere sottoposte in conformità con l'articolo 26 ed esamina queste informazioni nonché i rapporti presentati da ogni organo sussidiario;

     b) esamina i pareri tecnici, tecnologici e scientifici sulla diversità biologica forniti in conformità con l'articolo 25;

     c) esamina ed adotta, se del caso, protocolli in conformità con l'articolo 28;

     d) esamina ed adotta, se del caso, emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi in conformità con gli articoli 29 e 30;

     e) esamina gli emendamenti ad ogni Protocollo, nonché ad ogni annesso a detto Protocollo e, se così deciso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo in questione;

     f) esamina ed adotta, se necessario, ed in conformità con l'articolo 30, gli annessi addizionali alla presente Convenzione;

     g) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare per fornire pareri scientifici e tecnici;

     h) contatta, tramite il Segretariato, gli organi esecutivi delle Convenzioni che trattano questioni previste dalla presente Convenzione in vista di stabilire con essi forme appropriate di cooperazione;

     i) esamina ed adotta ogni altra misura necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza ricavata in questa operazione.

     5. Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nonché ogni Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentate come osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o agenzia, sia governativo che non governativo, competente in settori relativi alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti, potrà essere ammesso a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

 

     Articolo 24. Segretariato.

     1. Viene istituito un Segretariato. Le sue funzioni saranno di:

     a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti di cui all'articolo 23;

     b) svolgere le funzioni ad esso assegnate da ogni Protocollo;

     c) predisporre rapporti sulla esecuzione delle sue funzioni in base alla presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti;

     d) effettuare il coordinamento con altri organi internazionali pertinenti, ed in particolare stipulare gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per un effettivo svolgimento delle sue funzioni;

     e) esercitare ogni altra funzione che potrà essere determinata dalla Conferenza delle Parti.

     2. Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà il Segretariato tra quelle Organizzazioni internazionali esistenti competenti che hanno manifestato il loro desiderio di svolgere funzioni di segretariato in base alla presente Convenzione.

 

     Articolo 25. Organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica.

     1. Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica è qui di seguito stabilito per fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai suoi altri organi sussidiari una consulenza tempestiva connessa all'attuazione della presente Convenzione. Questo organo sarà aperto alla partecipazione di tutte le Parti e sarà multidisciplinare. Esso includerà i rappresentanti del Governo competenti nel settore di consulenza pertinente. Esso farà regolarmente rapporto alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

     2. Sotto la guida ed in conformità con le direttive stabilite dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua richiesta, tale organo:

     a) fornirà valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversità biologica;

     b) predisporrà valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione;

     c) individuerà tecnologie innovative, efficaci e conformi allo stato dell'arte, e know how relativo alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica e consiglierà sui mezzi e modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie;

     d) fornirà consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo connessi alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica;

     e) risponderà alle domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale organo dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari.

     3. Le funzioni, il regolamento interno, l'organizzazione ed il funzionamento di questo organo potranno essere ulteriormente sviluppati dalla Conferenza delle Parti.

 

     Articolo 26. Rapporti.

     Ciascuna Parte contraente, ad intervalli che saranno determinati dalla Conferenza delle Parti, presenterà alla Conferenza delle Parti rapporti sui provvedimenti che ha adottato in vista dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

 

     Articolo 27. Soluzione delle controversie.

     1. Nel caso di una controversia tra le Parti contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate cercheranno una soluzione mediante negoziazione.

     2. Se le Parti interessate non possono raggiungere un accordo mediante negoziazione, esse possono di comune accordo richiedere i buoni uffizi, o la mediazione di una terza Parte.

     3. Nel ratificare, accettare o approvare o aderire alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale possono dichiarare per iscritto al Depositario che per una controversia non risolta in conformità con il paragrafo 1 o il paragrafo 2 di cui sopra, esse accettano uno o entrambi i seguenti mezzi di soluzione delle controversie a titolo obbligatorio:

     a) arbitrato in conformità con la procedura stabilita alla Parte 1 dell'Annesso II;

     b) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.

     4. Se le Parti alla controversia non hanno, in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o ogni altra, la controversia sarà sottoposta a conciliazione in conformità con la Parte 2 dell'Annesso II a meno che le Parti non decidano diversamente.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno a qualsiasi Protocollo salvo se diversamente previsto nel protocollo stesso.

 

     Articolo 28. Adozione di Protocolli.

     1. Le Parti contraenti coopereranno alla formulazione ed all'adozione dei Protocolli alla presente Convenzione.

     2. I Protocolli saranno adottati da una riunione della Conferenza delle Parti.

     3. I testi di qualsiasi protocollo proposto saranno comunicati alle Parti contraenti dal Segretariato almeno sei mesi prima di tale riunione.

 

     Articolo 29. Emendamento della Convenzione o Protocolli.

     1. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte Contraente. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo possono essere proposti da ogni Parte a tale Protocollo.

     2. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati ad una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo saranno adottati ad una riunione delle Parti al Protocollo in questione. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo, tranne se diversamente previsto in tale Protocollo, sarà comunicato alle Parti allo strumento in questione dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione durante la quale sarà proposto per adozione. Il Segretariato comunicherà le proposte di emendamento ai firmatari alla presente Convenzione per informazione.

     3. Le Parti faranno ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consenso su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o su ogni Protocollo. Qualora siano stati esperiti tutti i mezzi per ottenere un consenso e nessun accordo sia stato raggiunto, l'emendamento sarà in ultima analisi adottato da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti allo strumento in questione presenti e votanti alla riunione, e sarà sottoposto dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

     4. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli emendamenti sarà notificata per iscritto al Depositario. Gli emendamenti adottati in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, entreranno in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno due terzi delle Parti contraenti alla Convenzione o delle Parti al Protocollo in oggetto, salvo se diversamente previsto in tale Protocollo. Successivamente gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo che quella Parte avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.

     5. Ai fini del presente articolo l'espressione «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti e che esprimono un voto affermativo o negativo.

 

     Articolo 30. Adozione ed emendamenti di annessi.

     1. Gli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo saranno parte integrante della Convenzione o di qualsiasi Protocollo, a seconda dei casi, salvo se diversamente previsto. Un riferimento alla presente Convenzione o ai suoi Protocolli costituisce al contempo un riferimento ad ogni relativo annesso. Tali annessi saranno riservati a questioni procedurali, scientifiche, tecniche e di natura amministrativa.

     2. Salvo se diversamente previsto in qualsiasi Protocollo per quanto riguarda i suoi annessi, alla proposta, adozione ed entrata in vigore di annessi addizionali alla presente Convenzione o agli annessi ad ogni Protocollo, sarà applicata la seguente procedura:

     a) saranno proposti ed adottati annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo secondo la procedura stabilita all'articolo 29;

     b) ogni Parte che non è in grado di approvare un annesso addizionale alla presente Convenzione od un annesso ad ogni Protocollo cui è parte, notificherà in tal senso il Depositario per iscritto, entro un anno dalla data della comunicazione di adozione da parte del Depositario. Il Depositario senza indugio notificherà tutte le Parti di qualsiasi notifica in tale senso ricevuta. Una Parte può in ogni tempo ritirare una precedente dichiarazione di obiezione, in tal caso gli annessi entreranno in vigore per quella Parte con riserva del capoverso c) di seguito;

     c) allo scadere di un anno dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del Depositario, l'annesso entrerà in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo interessato che non hanno inviato una notifica in conformità con le disposizioni del capoverso b) sopra.

     3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo, saranno soggette alla stessa procedura di quella per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o degli annessi a qualsiasi Protocollo.

     4. Se un annesso addizionale o un emendamento ad un annesso è connesso ad un emendamento alla presente Convenzione o a un Protocollo, l'annesso addizionale o l'emendamento non entreranno in vigore fino a quando l'emendamento alla Convenzione o al Protocollo interessato non è entrato in vigore.

 

     Articolo 31. Diritto di voto.

     1. Tranne quando previsto al paragrafo 2 qui di seguito, ciascuna Parte contraente alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo avrà un voto.

     2. Le Organizzazioni di integrazione economica regionale, per questioni nell'ambito della loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti a questa Convenzione o al Protocollo in questione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e vice versa.

 

     Articolo 32. Rapporti tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli.

     1. Uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale non può divenire Parte ad un Protocollo a meno che non sia, o diventi contestualmente, Parte contraente alla presente Convenzione.

     2. Le decisioni in base ad un Protocollo saranno adottate solo dalle Parti al Protocollo stesso. Qualsiasi Parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un Protocollo, può partecipare come osservatore a qualsiasi riunione delle Parti a quel Protocollo.

 

     Articolo 33. Firma.

     La presente Convenzione sarà aperta a Rio de Janeiro alla firma di tutti gli Stati e di ogni organizzazione di integrazione economica regionale dal 5 giugno 1992 fino al 14 giugno 1992, e presso la Sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 15 giugno 1992 al 4 giugno 1993.

 

     Articolo 34. Ratifica, Accettazione o Approvazione.

     1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno soggetti a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario.

     2. Una organizzazione di cui al paragrafo 1 precedente che diventa Parte contraente alla presente Convenzione o ad un Protocollo senza che nessuno degli Stati membri che la compongono ne sia Parte contraente, sarà vincolata da tutti gli obblighi in base alla Convenzione o al Protocollo a seconda dei casi. In caso di organizzazioni, in cui uno o più stati membri sono Parti contraenti alla presente Convenzione o al Protocollo in questione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi in base alla Convenzione o al Protocollo, a seconda dei casi. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non avranno diritto ad esercitare contemporaneamente i loro diritti in base alla Convenzione o al Protocollo pertinente.

     3. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiareranno la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal Protocollo pertinente. Queste organizzazioni informeranno il Depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

 

     Articolo 35. Adesione.

     1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno aperti all'adesione da parte degli Stati e di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data alla quale la Convenzione o il Protocollo interessato sono chiusi per la firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

     2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiarano la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal Protocollo pertinente. Queste organizzazioni informano altresì il depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

     3. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni di integrazione economica regionale che aderiscono alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo.

 

     Articolo 36. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

     2. Ogni Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in numero specificato in detto Protocollo.

     3. Per ciascuna Parte contraente che ratifica, accetta o approva questa Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte di tale Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

     4. Ogni Protocollo, salvo se diversamente previsto nello stesso, entrerà in vigore per una Parte contraente che ratifica, accetta o approva quel Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore in conformità con il paragrafo 2 precedente, il novantesimo giorno dopo la data alla quale quella Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure alla data alla quale questa Convenzione entra in vigore per quella Parte contraente, a seconda di quale sia la più recente.

     5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non sarà considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

 

     Articolo 37. Riserve.

     Nessuna riserva sarà effettuata alla presente Convenzione.

 

     Articolo 38. Recessi.

     1. In ogni tempo dopo due anni dalla data alla quale la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte contraente, quella Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione notificando per iscritto in tal senso il Depositario.

     2. Ogni recesso di cui sopra diverrà effettivo allo scadere di un anno dopo la data alla quale il Depositario ne sarà stato notificato, oppure ad ogni data successiva eventualmente specificata nella notifica di recesso.

     3. Si riterrà che ogni Parte contraente che recede dalla presente Convenzione si sia altresì ritirata da qualsiasi Protocollo di cui è Parte.

 

     Articolo 39. Accordi finanziari interinali.

     A patto che sia stata interamente ristrutturata in conformità con le esigenze dell'articolo 21, la Struttura globale ambientale del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo sarà la struttura istituzionale menzionata all'articolo 21 a titolo interinale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti, oppure fino a quando la Conferenza delle Parti non decida quale struttura istituzionale sarà designata in conformità con l'articolo 21.

 

     Articolo 40. Accordi di Segretariato interinali.

     Il Segretariato che dovrà essere fornito dal Direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente sarà il Segretariato di cui all'articolo 24, paragrafo 2, su una base interinale per il periodo tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti.

 

     Articolo 41. Depositario.

     Il Segretario Generale delle Nazioni Unite assumerà le funzioni di Depositario della presente Convenzione e di qualsiasi suo Protocollo.

 

     Articolo 42. Testi autentici.

     L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto a Rio de Janeiro il 5 giugno millenovecentonovantadue.

 

 

ANNESSO I

 

     Individuazione e monitoraggio.

     1. Gli ecosistemi e gli habitat: contenenti un'elevata diversità, un vasto numero di specie endemiche o minacciate, o zone desertiche; frequentati da specie migratorie; di importanza sociale, economica, culturale o scientifica; o che sono rappresentativi, unici o associati a processi evolutivi di base o ad altri processi biologici.

     2. Specie e comunità che sono: minacciate, affini selvatiche di specie addomesticate o coltivate; aventi un valore medicinale, agricolo o di altro carattere economico, o un'importanza sociale, scientifica o culturale; o un'importanza per la ricerca vertente sulla conservazione e l'uso prolungato della diversità biologica, come gli indicatori delle specie.

     3. Tipi di genomi e geni di importanza sociale, scientifica o economica.

 

ANNESSO II

 

Parte I

Arbitrato

 

     Articolo 1.

     La Parte ricorrente notificherà al Segretariato che le Parti deferiscono una controversia ad arbitrato in conformità con l'articolo 27. La notifica dovrà enunciare l'argomento che è oggetto dell'arbitrato ed includerà in particolare gli articoli della Convenzione o del Protocollo, la cui interpretazione o attuazione è messa in causa. Se le Parti non si sono accordate per quanto riguarda l'oggetto della controversia prima della nomina del Presidente del Tribunale, il Tribunale arbitrale determinerà l'oggetto della controversia. Il Segretariato inoltrerà l'informazione in tal modo ricevuta a tutte le Parti contraenti alla presente Convenzione o al Protocollo interessato.

 

     Articolo 2.

     1. Nelle controversie tra due Parti, il Tribunale arbitrale sarà costituito da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro ed i due arbitri in tal modo designati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovrà essere cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua usuale residenza nel territorio di una delle Parti, né essere alle dipendenze di una di esse o aver trattato il caso in ogni altra sua qualifica.

     2. Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.

     3. Ogni carica vacante sarà ricoperta nella maniera prescritta per la nomina iniziale.

 

     Articolo 3.

     1. Se il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a richiesta di una Parte, designerà il Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.

     2. Se una delle Parti alla controversia non nomina un arbitro entro due mesi dalla ricevuta della richiesta, l'altra Parte ne informerà il Segretario Generale che effettuerà la designazione entro un ulteriore periodo di due mesi.

 

     Articolo 4.

     Il Tribunale arbitrale pronuncerà la sua decisione in base alle disposizioni della presente Convenzione, a tutti i Protocolli pertinenti ed al diritto internazionale.

 

     Articolo 5.

     A meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente, il Tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

 

     Articolo 6.

     Il Tribunale arbitrale, dietro richiesta di una delle Parti, raccomanderà misure essenziali di protezione interinali.

 

     Articolo 7.

     Le Parti alla controversia agevoleranno il lavoro del Tribunale arbitrale utilizzando in particolare ogni mezzo a loro disposizione:

     a) gli forniranno tutti i documenti, le informazioni e le agevolazioni pertinenti;

     b) faranno in modo che possa, se necessario, convocare testimoni o esperti e ricevere la loro testimonianza.

 

     Articolo 8.

     Le Parti e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza di qualsiasi informazione che essi ricevono a titolo riservato durante il procedimento del Tribunale arbitrale.

 

     Articolo 9.

     A meno che il Tribunale arbitrale non determini diversamente a causa di particolari circostanze del caso, i costi del Tribunale saranno sostenuti in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale manterrà una documentazione di tutte le sue spese, e ne fornirà un estratto conto finale alle Parti.

 

     Articolo 10.

     Ogni Parte contraente che ha un interesse di natura giuridica nell'oggetto alla controversia che può essere pregiudicato dalla decisione nel caso, può intervenire nel procedimento con il consenso del Tribunale.

 

     Articolo 11.

     Il Tribunale può giudicare e decidere in merito a controricorsi direttamente collegati con l'oggetto della controversia.

 

     Articolo 12.

Le decisioni sia di procedura che di sostanza del Tribunale arbitrale saranno adottate a maggioranza dei suoi membri.

 

     Articolo 13.

     Se una delle Parti alla controversia non compare dinanzi al Tribunale arbitrale o non assume la propria difesa nel procedimento, l'altra Parte può chiedere al Tribunale di continuare la procedura e di pronunciare il lodo arbitrale. L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso è fondato sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

 

     Articolo 14.

     Il Tribunale pronuncerà la sua decisione definitiva entro cinque giorni dalla data alla quale è interamente costituito a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di cinque mesi.

 

     Articolo 15.

     La decisione definitiva del Tribunale arbitrale sarà limitata all'oggetto della controversia ed enuncerà le motivazioni sulle quali si fonda. Esso conterrà i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione definitiva. Ogni membro del Tribunale può allegare un'opinione separata o dissidente alla decisione finale.

 

     Articolo 16.

     Il lodo arbitrale sarà vincolante per le Parti alla controversia. Esso sarà inappellabile a meno che le Parti alla controversia non abbiano convenuto in anticipo di far eventualmente ricorso ad una procedura di appello.

 

     Articolo 17.

     Ogni controversia che possa eventualmente sorgere tra le Parti alla controversia per quanto riguarda l'interpretazione o le modalità di attuazione della decisione finale potrà essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte, o da entrambe, per decisione al Tribunale arbitrale che ha pronunciato detta decisione.

 

Parte II

Conciliazione

 

     Articolo 1.

     Una Commissione di conciliazione sarà istituita dietro richiesta di una delle Parti alla controversia. La Commissione, a meno che le Parti non decidano diversamente, sarà costituita da cinque membri, due nominati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente selezionato di comune accordo da tali membri.

 

     Articolo 2.

     Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno i loro membri della Commissione di comune accordo. Se due o più Parti hanno interessi diversi, o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, essi nomineranno i loro membri separatamente.

 

     Articolo 3.

     Se le Parti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso dalla Parte che ha presentato la richiesta, procederà ad effettuare queste nomine entro un successivo periodo di due mesi.

 

     Articolo 4.

     Se il Presidente della Commissione di conciliazione non è stato selezionato entro due mesi dal membro della Commissione designato più di recente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso da una Parte, designerà un Presidente entro un successivo periodo di due mesi.

 

     Articolo 5.

     La Commissione di conciliazione adotterà le sue decisioni con un voto di maggioranza dei suoi membri. Essa determinerà la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formulerà una proposta per la risoluzione della controversia, che le Parti esamineranno in buona fede.

 

     Articolo 6.

     Ogni disaccordo sul fatto che la Commissione di conciliazione abbia o meno competenza sarà deciso dalla Commissione.