§ 42.2.78 - D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257.
Organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:14/02/1966
Numero:257


Sommario
Art. 1.  Natura e funzioni degli Enti di sviluppo.
Art. 2.  Organi dell'Ente.
Art. 3.  Presidenza.
Art. 4.  Il Consiglio di amministrazione.
Art. 5.  Competenza del Consiglio.
Art. 6.  Comitati esecutivi.
Art. 7.  Il Collegio sindacale.
Art. 8.  Il direttore generale.
Art. 9.  Incompatibilità.
Art. 10.  Esercizio finanziario e bilancio.
Art. 11.  Disposizioni finali e transitorie.


§ 42.2.78 - D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257.

Organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività.

(G.U. 9 maggio 1966, n. 112).

 

     Art. 1. Natura e funzioni degli Enti di sviluppo.

     L'Ente per la colonizzazione del Delta padano, l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, l'Opera per la valorizzazione della Sila, la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, trasformati in Enti di sviluppo con la legge 14 luglio 1965, n. 901, sono persone giuridiche di diritto pubblico ed assolvono i compiti ad essi demandati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonchè dalle altre disposizioni di legge.

     Essi assumono, rispettivamente, le seguenti denominazioni: Ente Delta padano, ente di sviluppo; Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio; Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo; Etfas, Ente di sviluppo in Sardegna; Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria; Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise; Ente di sviluppo in Campania.

     I predetti Enti di sviluppo sono sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne coordina l'attività.

     La Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa è fusa nell'Etfas; la Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila è fusa nell'Opera Sila. All'Etfas ed all'Opera predetti sono trasferiti le attività e passività, i compiti, i diritti e le obbligazioni, nonchè il personale appartenente alle predette Sezioni.

     (Omissis) [1].

     L'Etfas, ferme le attribuzioni di cui al primo comma, svolgerà tutti i compiti che verranno ad esso attribuiti dalla Regione sarda nell'ambito della propria competenza, sotto le direttive e la vigilanza dei competenti organi regionali.

     Le somme destinate annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Etfas saranno ad esso assegnate previo parere del Presidente della Giunta regionale.

 

          Art. 2. Organi dell'Ente.

     Sono organi degli Enti:

     il presidente;

     il Consiglio di amministrazione;

     i Comitati esecutivi;

     il Collegio dei sindaci.

 

          Art. 3. Presidenza.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

     Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e i Comitati esecutivi, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente e sovraintende alla gestione dell'Ente stesso.

     Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti di cui al successivo art. 4. La sostituzione è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 4. Il Consiglio di amministrazione.

     I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti consiglieri:

     a) nove elementi rappresentativi dei coltivatori diretti, cinque degli agricoltori, compresi i concedenti a mezzadria ed a colonia parziaria, e cinque dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative;

     b) quattro presidenti di cooperative agricole aventi sede nel territorio di competenza dell'Ente;

     c) sei funzionari dello Stato designati, rispettivamente, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per la sanità;

     d) gli ispettori compartimentali dell'agricoltura e quelli regionali delle foreste competenti per territorio;

     e) un funzionario della Cassa per il Mezzogiorno per gli Enti che operano nei territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, designato dal Presidente della Cassa per il Mezzogiorno;

     f) due presidenti di Consorzi di bonifica, i cui comprensori ricadano in tutto od in parte nei territori in cui opera l'Ente;

     g) quattro tecnici agricoli ed esperti particolarmente qualificati;

     h) due rappresentanti del personale dell'Ente eletti in separate assemblee del personale direttivo e del restante personale, convocate dall'Ente.

     Fanno, inoltre, parte dei Consigli di amministrazione: dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, un rappresentante dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; dell'Etfas, un rappresentante dell'Ente autonomo del Flumendosa; dell'Ente Maremma, un rappresentante dell'Ente Irrigazione della Val di Chiana e delle Valli Aretine contermini.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste possono essere nominati fra i consiglieri di amministrazione non più di due vice-presidenti.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per oltre tre adunanze consecutive, possono essere sostituiti.

     Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità, la maggioranza è determinata dal voto del presidente.

     Per l'Etfas, il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono proposti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il Presidente della Giunta regionale sarda.

 

          Art. 5. Competenza del Consiglio.

     Sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, e debbono essere sottoposte all'approvazione ministeriale le delibere riguardanti:

     a) il regolamento di amministrazione e contabilità;

     b) il regolamento organico del personale dell'Ente;

     c) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra portare ad esso, durante il corso dell'esercizio;

     d) il conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

     e) le domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

     f) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

     g) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

     h) lo stare e il resistere in giudizio e le transazioni;

     i) le convenzioni con istituti di credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualità;

     l) la costituzione di società o di associazioni e la partecipazione ad esse;

     m) le domande di concessione di acqua;

     n) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;

     o) l'eventuale istituzione di Commissioni consultive;

     p) i programmi per l'attuazione dei compiti indicati dall'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230, degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 e dall'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

     q) i piani e programmi di valorizzazione delle zone delimitate, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948;

     r) i piani e programmi di valorizzazione per specifici comprensori delle zone delimitate, anche se non collegati ai piani precedenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

     s) i programmi per gli interventi, nei territori di competenza, in specifici settori produttivi, previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, indipendentemente dai piani di valorizzazione;

     t) i programmi per l'attuazione degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, nonchè i programmi necessari per la realizzazione dei compiti specificatamente demandati agli Enti;

     u) le convenzioni con Enti pubblici operanti in agricoltura per l'affidamento di determinate attività, con l'indicazione dei relativi criteri e modalità, nonchè le convenzioni con altri Enti, per l'assunzione di attività interessanti lo sviluppo.

     Il Consiglio delibera inoltre:

     sugli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 20 milioni, restando sottoposti all'approvazione ministeriale quelli di importo superiore ai 30 milioni;

     sugli altri affari interessanti l'attività dell'Ente ad esso sottoposti dal presidente.

     Gli atti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 6. Comitati esecutivi.

     Il Consiglio di amministrazione, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può delegare a Comitati esecutivi determinati compiti, precisandone criteri, limiti e modalità. Non possono essere delegate le competenze riservate al Consiglio di amministrazione ai sensi del primo comma dell'art. 5. Ciascun Comitato deve essere composto: dal presidente dell'Ente e da otto consiglieri, di cui cinque scelti fra i consiglieri indicati alla lettera a) dell'art. 4 ed uno tra quelli indicati alle lettere c) e d).

     Il Consiglio di amministrazione deve comunque procedere alla costituzione di un Comitato e non può costituirne più di due.

     I membri dei Comitati durano in carica due anni e possono essere confermati.

     Per la validità delle adunanze e per le votazioni si applicano le disposizioni dei commi V e VI del precedente art. 4.

     Il presidente riferisce al Consiglio di amministrazione sulle deliberazioni adottate dai Comitati.

 

          Art. 7. Il Collegio sindacale.

     Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     I membri effettivi sono designati: uno, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore generale e con funzioni di presidente, dal Ministro per il tesoro e due dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra funzionari della carriera direttiva.

     I membri supplenti sono, rispettivamente, designati dagli stessi Ministri.

     Il Collegio sindacale dell'Etfas è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Tre dei membri effettivi ed i supplenti sono designati a norma dei commi precedenti e due sono designati, rispettivamente, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e dall'Assessore regionale per le finanze.

     Il Collegio sindacale dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere confermati. Assiste alle sedute degli organi collegiali dell'Ente e comunica le osservazioni ed i rilievi al presidente dell'Ente.

     Il Collegio sindacale trasmette, almeno ogni sei mesi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente controllato.

 

          Art. 8. Il direttore generale.

     Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il direttore generale interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e ne controfirma i verbali. Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità, nel rispetto del regolamento organico e di quelli di amministrazione e regola la migliore utilizzazione del personale. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa. Risponde dell'andamento del servizio al presidente. Esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal presidente.

 

          Art. 9. Incompatibilità.

     Il presidente ed i consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende ed imprese, comunque costituite, che, anche operando al di fuori della circoscrizione territoriale dell'Ente, effettuino forniture di beni e prestazioni di servizi all'Ente stesso.

 

          Art. 10. Esercizio finanziario e bilancio.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il bilancio preventivo entro il mese di settembre, ed il conto consuntivo entro il mese di aprile.

     Le deliberazioni che comportano variazioni di bilancio devono essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena adottate.

 

          Art. 11. Disposizioni finali e transitorie.

     Si applicano agli Enti di sviluppo di cui al precedente art. 1 le disposizioni recate dall'art. 12 del decreto in pari data istitutivo degli enti di sviluppo per le Marche e per l'Umbria.

     Restano in vigore, per quanto non contrastanti, le disposizioni dei decreti istitutivi e delle leggi sugli Enti elencati all'art. 1 del presente decreto.

     Gli attuali Consigli di amministrazione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli, effettuata a norma dell'art. 4, la quale avrà luogo entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso termine si provvederà alla nomina dei presidenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano completato il periodo di durata in carica.


[1] Comma abrogato dall'art. 34 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.